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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott . ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott.ssa CLAUDIA MERLINO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA MAZZINI 15/9 16031 SORI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASSISI ORLANDO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]15/9 16031 SORI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TREVIA PAOLA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SORI il 25/08/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi si liberano reciprocamente dall'obbligo di convivenza e assistenza morale, per cui dà atto che , con il consenso della moglie, a far data dal 1° luglio Controparte_1 Parte_1
2024 ha lasciato la casa coniugale e trasferito altrove il proprio domicilio, liberando sia l'appartamento che la cantina dai propri beni personali.
2. Le parti concordano sul regime dell'affidamento condiviso, per cui i figli vivranno e saranno collocati presso la madre nella casa coniugale che resterà a disposizione esclusiva di Controparte_1 inclusi i beni mobili presenti nell'abitazione, dando atto che l'accesso alla casa coniugale da parte del padre sarà previsto in funzione delle esigenze dei minori. In particolare, il padre, quando terrà i figli con se, come previsto ai punti successivi, potrà, previo accordo con la madre, portare e tenere i bambini con sé presso la casa materna, se necessario per condizioni metereologiche o per necessità dei bimbi o se comunque richiesto da loro.
3. Il genitore non collocatario, frequenterà i figli secondo i propri turni di Parte_1 riposo, comunicati mensilmente all'altro coniuge, con la doverosa premessa che le seguenti statuizioni potranno subire piccole modifiche legate ai turni che mensilmente il padre comunicherà alla madre, per cui verrà stilato un calendario mensile sulla base degli stessi, calendario che terrà conto anche di eventuali necessità lavorative della madre (Natale, Pasqua etc) in cui il carico di lavoro subisce un notevole incremento. Posto quanto sopra, il padre si occuperà dei figli indicativamente con le seguenti modalità e tempi:
3.1 Nei pomeriggi di martedì, giovedì e/o venerdì (escluso sempre il mercoledì), in base ai loro impegni e orari scolastici, prelevandoli da scuola o centro estivo, li terrà con se ed li accompagnerà a casa alle ore 18,30/19 in tempo da permettere alla madre di organizzare la cena e la messa a letto degli stessi;
3.2 Nel fine settimana, in alternativa tra le seguenti tre ipotesi, concordandolo anticipatamente con la madre:
3.2.1 si recherà alla casa materna alle ore 6,45 del sabato e della domenica e li terra con sé fino alle ore 18,30/19 il sabato e fino alle ore 14,30 la domenica, seguendoli nelle loro attività ludico sportive;
3.2.2 oppure, prenderà i bimbi il venerdì pomeriggio, prelevandoli da scuola o centro estivo, e li terrà con sé, incluso il pernottamento presso la propria abitazione o presso l'abitazione della nonna paterna, fino alle ore 15 (se disponibile anche fino alle ore 18 in caso di esigenze lavorative della madre) del giorno successivo (sabato) e si recherà alla casa materna alle ore 6.45 della domenica e li terrà con se fino alle ore 14,30, provvedendo al pranzo e a tutte le altre spese relative al periodo trascorso coi figli;
3.2.3 oppure, si recherà alla casa materna alle ore 6,45 del sabato e li terrà con sé, incluso il pernottamento presso la propria abitazione o presso l'abitazione della nonna paterna, fino alle ore
14,30 della domenica, provvedendo ai pasti e a tutte le altre spese relative al periodo trascorso coi figli.
3.3 Nel periodo delle festività natalizie/pasquali, il padre cercherà di aiutare il più possibile la madre in conseguenza dell'aumento del carico di lavoro della stessa e della sospensione delle attività scolastiche;
in alternativa, qualora non fossero disponibili le nonne o altri prossimi parenti (cognati), si farà ricorso all'aiuto della baby sitter maggiormente del solito, con suddivisione del costo al 50% tra i genitori. I bambini trascorreranno la vigilia di Natale/Pasqua con il papà che li terrà con sé dalla mattina alle ore 7-7,15, per tutto il giorno, dormendo con loro presso la casa materna fino all'ora di pranzo del giorno successivo e trascorreranno con la mamma il giorno di Natale/Pasqua da pranzo compreso e il giorno di Santo Stefano/Pasquetta nonché il giorno 31 dicembre da pranzo compreso e il primo giorno dell'anno nuovo.
3.4 In tutti i casi nei quali il padre o la madre non possano occuparsi direttamente dei figli secondo quanto stabilito ai punti precedenti, i genitori ricorreranno in primo luogo ai nonni o ad altri prossimi parenti
(cognati); nel caso in cui non fosse possibile ricorrere a tali aiuti, si rivolgeranno ad una baby sitter il cui costo sarà ripartito al 50% tra di loro, tranne quando è il genitore ad aver bisogno della baby sitter per svolgere attività ludico sportive (ad esempio calcetto o nuoto).
4. Il signor continuerà a versare nel conto cointestato n° 1000/00001995 tratto Parte_1 su Banca Intesa la somma mensile di euro 405,00 quale quota a suo carico del mutuo per l'acquisto del suddetto immobile.
5. La signora continuerà a percepire al 100% gli assegni familiari che Controparte_1 attualmente ammontano a 467,00 euro mensili e gli altri bonus (attualmente usufruisce solo del bonus asilo nido che utilizza interamente per la retta di e qualunque altra forma di sostegno al Per_1 reddito correlata ai figli minori. Nel caso in cui l'ente erogatore dovesse modificare le modalità di accredito dell'assegno, lo stesso sarà sempre e comunque da accreditare alla signora Controparte_1 nella sua integrità.
6. Per le spese straordinarie si intende sin da ora far riferimento al Verbale della riunione del
15/9/16 della Sezione IV del Tribunale di Genova: il genitore che effettuerà la spesa richiederà il rimborso del 50% all'altro genitore, previa esibizione della documentazione comprovante, entro la mensilità successiva alla spesa in questione: fanno eccezione a quanto previsto dal protocollo le spese di mensa dei figli che sono da suddiversi al 50% in quanto non è previsto un mantenimento diretto e le spese della baby sitter che saranno necessarie come previsto al punto 3.4.
7. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, in grado di provvedere al proprio personale sostentamento e di non avere nulla a che richiedere all'altro.
8. L'auto targata FW357FH di proprietà di resterà nella totale disponibilità del Controparte_1 genitore collocatario, ma potrà essere utilizzata dal padre solo per l'accompagnamento all'asilo/scuola o alle attività ludico/sportive dei figli con benzina a carico del signor Pt_1
9- Le parti si impegnano a introdurre con modalità graduali e rispettose dei tempi dei minori, eventuali nuovi partner, nel rispetto del benessere psicofisico della prole e senza che le nuove figure vadano a sovrapporsi ai ruoli genitoriali.
10- Acconsentono, fin d'ora, entrambi i genitori al rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di altro equipollente documento per l'espatrio - dei figli minori e Persona_2 Per_3 la cui richiesta dovrà tuttavia essere comunque sottoscritta da entrambi i genitori, i quali
[...] si impegnano anche a comunicarsi reciprocamente, entro quindici giorni, eventuali cambi di residenza o di domicilio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Presidente
Dottoressa Ada Lucca Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott . ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott.ssa CLAUDIA MERLINO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA MAZZINI 15/9 16031 SORI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASSISI ORLANDO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]15/9 16031 SORI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TREVIA PAOLA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SORI il 25/08/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi si liberano reciprocamente dall'obbligo di convivenza e assistenza morale, per cui dà atto che , con il consenso della moglie, a far data dal 1° luglio Controparte_1 Parte_1
2024 ha lasciato la casa coniugale e trasferito altrove il proprio domicilio, liberando sia l'appartamento che la cantina dai propri beni personali.
2. Le parti concordano sul regime dell'affidamento condiviso, per cui i figli vivranno e saranno collocati presso la madre nella casa coniugale che resterà a disposizione esclusiva di Controparte_1 inclusi i beni mobili presenti nell'abitazione, dando atto che l'accesso alla casa coniugale da parte del padre sarà previsto in funzione delle esigenze dei minori. In particolare, il padre, quando terrà i figli con se, come previsto ai punti successivi, potrà, previo accordo con la madre, portare e tenere i bambini con sé presso la casa materna, se necessario per condizioni metereologiche o per necessità dei bimbi o se comunque richiesto da loro.
3. Il genitore non collocatario, frequenterà i figli secondo i propri turni di Parte_1 riposo, comunicati mensilmente all'altro coniuge, con la doverosa premessa che le seguenti statuizioni potranno subire piccole modifiche legate ai turni che mensilmente il padre comunicherà alla madre, per cui verrà stilato un calendario mensile sulla base degli stessi, calendario che terrà conto anche di eventuali necessità lavorative della madre (Natale, Pasqua etc) in cui il carico di lavoro subisce un notevole incremento. Posto quanto sopra, il padre si occuperà dei figli indicativamente con le seguenti modalità e tempi:
3.1 Nei pomeriggi di martedì, giovedì e/o venerdì (escluso sempre il mercoledì), in base ai loro impegni e orari scolastici, prelevandoli da scuola o centro estivo, li terrà con se ed li accompagnerà a casa alle ore 18,30/19 in tempo da permettere alla madre di organizzare la cena e la messa a letto degli stessi;
3.2 Nel fine settimana, in alternativa tra le seguenti tre ipotesi, concordandolo anticipatamente con la madre:
3.2.1 si recherà alla casa materna alle ore 6,45 del sabato e della domenica e li terra con sé fino alle ore 18,30/19 il sabato e fino alle ore 14,30 la domenica, seguendoli nelle loro attività ludico sportive;
3.2.2 oppure, prenderà i bimbi il venerdì pomeriggio, prelevandoli da scuola o centro estivo, e li terrà con sé, incluso il pernottamento presso la propria abitazione o presso l'abitazione della nonna paterna, fino alle ore 15 (se disponibile anche fino alle ore 18 in caso di esigenze lavorative della madre) del giorno successivo (sabato) e si recherà alla casa materna alle ore 6.45 della domenica e li terrà con se fino alle ore 14,30, provvedendo al pranzo e a tutte le altre spese relative al periodo trascorso coi figli;
3.2.3 oppure, si recherà alla casa materna alle ore 6,45 del sabato e li terrà con sé, incluso il pernottamento presso la propria abitazione o presso l'abitazione della nonna paterna, fino alle ore
14,30 della domenica, provvedendo ai pasti e a tutte le altre spese relative al periodo trascorso coi figli.
3.3 Nel periodo delle festività natalizie/pasquali, il padre cercherà di aiutare il più possibile la madre in conseguenza dell'aumento del carico di lavoro della stessa e della sospensione delle attività scolastiche;
in alternativa, qualora non fossero disponibili le nonne o altri prossimi parenti (cognati), si farà ricorso all'aiuto della baby sitter maggiormente del solito, con suddivisione del costo al 50% tra i genitori. I bambini trascorreranno la vigilia di Natale/Pasqua con il papà che li terrà con sé dalla mattina alle ore 7-7,15, per tutto il giorno, dormendo con loro presso la casa materna fino all'ora di pranzo del giorno successivo e trascorreranno con la mamma il giorno di Natale/Pasqua da pranzo compreso e il giorno di Santo Stefano/Pasquetta nonché il giorno 31 dicembre da pranzo compreso e il primo giorno dell'anno nuovo.
3.4 In tutti i casi nei quali il padre o la madre non possano occuparsi direttamente dei figli secondo quanto stabilito ai punti precedenti, i genitori ricorreranno in primo luogo ai nonni o ad altri prossimi parenti
(cognati); nel caso in cui non fosse possibile ricorrere a tali aiuti, si rivolgeranno ad una baby sitter il cui costo sarà ripartito al 50% tra di loro, tranne quando è il genitore ad aver bisogno della baby sitter per svolgere attività ludico sportive (ad esempio calcetto o nuoto).
4. Il signor continuerà a versare nel conto cointestato n° 1000/00001995 tratto Parte_1 su Banca Intesa la somma mensile di euro 405,00 quale quota a suo carico del mutuo per l'acquisto del suddetto immobile.
5. La signora continuerà a percepire al 100% gli assegni familiari che Controparte_1 attualmente ammontano a 467,00 euro mensili e gli altri bonus (attualmente usufruisce solo del bonus asilo nido che utilizza interamente per la retta di e qualunque altra forma di sostegno al Per_1 reddito correlata ai figli minori. Nel caso in cui l'ente erogatore dovesse modificare le modalità di accredito dell'assegno, lo stesso sarà sempre e comunque da accreditare alla signora Controparte_1 nella sua integrità.
6. Per le spese straordinarie si intende sin da ora far riferimento al Verbale della riunione del
15/9/16 della Sezione IV del Tribunale di Genova: il genitore che effettuerà la spesa richiederà il rimborso del 50% all'altro genitore, previa esibizione della documentazione comprovante, entro la mensilità successiva alla spesa in questione: fanno eccezione a quanto previsto dal protocollo le spese di mensa dei figli che sono da suddiversi al 50% in quanto non è previsto un mantenimento diretto e le spese della baby sitter che saranno necessarie come previsto al punto 3.4.
7. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, in grado di provvedere al proprio personale sostentamento e di non avere nulla a che richiedere all'altro.
8. L'auto targata FW357FH di proprietà di resterà nella totale disponibilità del Controparte_1 genitore collocatario, ma potrà essere utilizzata dal padre solo per l'accompagnamento all'asilo/scuola o alle attività ludico/sportive dei figli con benzina a carico del signor Pt_1
9- Le parti si impegnano a introdurre con modalità graduali e rispettose dei tempi dei minori, eventuali nuovi partner, nel rispetto del benessere psicofisico della prole e senza che le nuove figure vadano a sovrapporsi ai ruoli genitoriali.
10- Acconsentono, fin d'ora, entrambi i genitori al rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di altro equipollente documento per l'espatrio - dei figli minori e Persona_2 Per_3 la cui richiesta dovrà tuttavia essere comunque sottoscritta da entrambi i genitori, i quali
[...] si impegnano anche a comunicarsi reciprocamente, entro quindici giorni, eventuali cambi di residenza o di domicilio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Presidente
Dottoressa Ada Lucca Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Merlino