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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3429/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PAOLETTI Parte_1 C.F._1
BARBARA APPELLANTE contro (P.I.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BASSI Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIO APPELLATA
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 833/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza del 6.02.2025 l'appellante ha concluso come da verbale;
l'appellata non è comparsa, dunque vanno richiamate le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. con sede a Reggio Emilia, ha proposto ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia nei confronti di Parte_1
, esponendo:
[...]
- di avere stipulato con quest'ultima, in data 8.09.2022, un contratto relativo alla frequentazione, da parte della figlia minore di un corso di studi per l'anno Persona_1 scolastico 2022/23;
- che la retta di € 5.000,00 doveva essere pagata con le seguenti modalità: € 500,00 al momento dell'iscrizione; 10 rate mensili da € 350,00 l'una; € 1.000,00 entro il 5.02.2022 (recte 2023);
- che la ha versato solamente l'acconto di € 500,00 e le prime due rate, per Pt_1 complessivi € 700,00;
- che la minore ha abbandonato il corso già ad ottobre 2022;
- che, in base all'art. 2 del contratto, la era tenuta al pagamento dell'importo Pt_1 residuo, pari a € 3.800,00.
1 In accoglimento del ricorso, il G.d.P. ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2257/22 per la somma indicata, oltre interessi e spese.
ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. deducendo: Parte_1
- che l'art. 2 del contratto prevede il diritto della scuola a pretendere l'intera retta in unica soluzione solamente nei casi in cui lo studente, una volta iscritto, non avesse intrapreso il corso di studi, ovvero lo avesse abbandonato una volta iniziato;
- che nella specie non si è verificata nessuna delle due ipotesi, in quanto la figlia ha iniziato regolarmente la scuola e non l'ha mai lasciata;
- che, infatti, quest'ultima “ha maturato delle discontinuità nella frequenza scolastica” nel periodo antecedente le vacanze di Natale 2022, ma ha prontamente comunicato il suo rientro a partire da gennaio e, infatti, il 10.01.2023 si è regolarmente presentata a scuola;
- che, tuttavia, in quell'occasione la Preside dell'istituto ha interrotto la lezione, ha invitato la minore a uscire dall'aula e non le ha permesso di frequentare il corso;
- che il contratto non specifica quanti giorni di assenza sono necessari per ritenere configurata la fattispecie di “abbandono” né, in concreto, la scuola ha mai contestato a Per_1 un numero preciso di assenze, non esistendo un registro telematico delle presenze;
- che la condotta della Preside viola non solo il diritto all'istruzione della minore, ma anche gli accordi contrattuali, integrando così un grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto e la condanna dell'opposta non solo alla restituzione degli importi già percepito, ma anche al risarcimento del danno subìto dalla minore. Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2257 del Giudice di Pace di Reggio Emilia e ciò per insussistenza del credito azionato, attesa l'inesistenza della pretesa creditoria su cui è fondato. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. In via riconvenzionale: Accertato il grave inadempimento di parte opposta, dichiararsi risolto il contratto e per l'effetto chiede condannarsi controparte alla restituzione di tutto quanto finora ricevuto dalla signora in forza del Pt_1 contratto sottoscritto, ossia 1.900,00 euro o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari. In via accessoria: accertato e dichiarato il danno subito dalla minore per la violazione del suo diritto all'istruzione si chiede la condanna di parte opposta al pagamento di € 3.100,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia”. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in Controparte_1 diritto e insistendo per il suo rigetto. In particolare, ha dedotto:
- che la minore , nel periodo compreso fra il 26.09.2022 e il 10.01.2023, ha Persona_1 frequentato le lezioni solamente per 15 giorni su 55, maturando quindi 40 giorni di assenza senza giustificazione, tant'è che non è stato possibile per i docenti valutare il suo andamento scolastico in diverse materie;
- che inoltre la minore si è completamente disinteressata dell'attività scolastica, poiché né
2 lei né comunque la madre si sono attivate presso il personale docente o i compagni di classe per recuperare le lezioni e tenersi al passo con il programma;
- che la ha omesso il pagamento delle rate di novembre e dicembre 2022; Pt_1
- che l'insieme di tali condotte esprime in modo inequivoco la volontà di interrompere il corso di studi;
- che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo si è presentata Persona_1 nuovamente a scuola e la madre (odierna opponente) ha pagato le rate scadute. Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 833/24 il Giudice di Pace, ritenendo comprovato l'abbandono – di fatto – del corso di studi da parte della minore, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposta. Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello , censurando la Parte_1 pronuncia del G.d.P. nelle parti in cui:
- pur dando atto dell'intervenuto pagamento di ulteriori € 700,00, ha comunque confermato il decreto ingiuntivo;
- ha ritenuto configurato l'abbandono del corso di studi da parte della minore, nonostante il contratto non prevedesse un numero di assenze massimo e le prove testimoniali assunte abbiano confermato che la ragazza si teneva costantemente aggiornata sul programma attraverso i compagni di classe;
- ha ritenuto fondato il giudizio espresso dalla Preside della scuola circa la irrecuperabilità delle assenze da parte della studentessa;
- ha ritenuto non provato il danno subito da quest'ultima per non avere potuto concludere l'anno scolastico. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute negli atti del primo grado, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo. a resistito al gravame riproponendo le difese già svolte Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace. Con ordinanza 16.12.2024 è stata accolta l'istanza di sospensiva. Quindi, all'udienza del 6.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. sulle conclusioni riportate in epigrafe. 2. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti:
- come già anticipato nell'ordinanza con la quale è stata accolta l'istanza di sospensiva ex artt. 283 - 351 c.p.c., è prima di tutto errata la decisione del Primo Giudice laddove, pur dando atto del pagamento, da parte della di una parte delle somme dovute, ha comunque Pt_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto;
- la circostanza, oltre ad essere stata ammessa dalla stessa ingiungente, è anche compiutamente documentata, essendo agli atti la contabile relativa al bonifico dell'importo di € 700,00, relativo alle rate di novembre e dicembre 2022, eseguito dalla in data Pt_1
4.01.2023, dunque dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notifica;
- passando alle ulteriori censure svolte dall'appellante, va premesso che nessuna delle parti
3 ha prodotto in questo giudizio il contratto 8.09.2022, relativo all'iscrizione della minore
[...]
, figlia della alla scuola gestita dalla società appellata, per l'anno scolastico Per_1 Pt_1
2022/23: il documento, infatti, risulta allegato al ricorso monitorio proposto innanzi al Giudice di Pace, ma non è stato ridepositato in sede d'appello, non avendo né l'una né l'altra parte provveduto all'incombente;
- in ogni caso, la sussistenza del rapporto contrattuale è del tutto pacifica, così come è pacifico che il contratto prevedesse un corrispettivo complessivo di € 5.000,00 per la frequenza annuale, da pagarsi in rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre a € 500,00 all'iscrizione ed € 1.000,00 per esame e l'obbligo della di pagare comunque tutto l'importo in unica Pt_1 soluzione nel caso in cui la figlia non avesse iniziato il corso di studi, ovvero lo avesse abbandonato;
- in punto di fatto, è poi incontroverso: che la abbia regolarmente pagato Pt_1
l'acconto iniziale e le rate di settembre e ottobre;
che abbia poi versato quelle di novembre e dicembre in data 4.01.2023; che fra settembre e dicembre 2022 la minore abbia maturato 40 giorni di assenza su 55, frequentandone soltanto 15; che ella sia poi rientrata a scuola l'11.01.2023 e che quella mattina la Preside l'abbia accompagnata fuori dall'aula, non permettendole di seguire le lezioni;
- ciò posto, la questione decisiva ai fini del giudizio è se si sia configurato o meno l'abbandono del corso scolastico che, in base al contratto, da un lato fa sorgere il diritto della scuola a percepire il corrispettivo pattuito per l'intero anno scolastico e dall'altro lato fa perdere allo studente il diritto di frequentare il corso;
- in linea generale, deve ritenersi che la mancata, o comunque discontinua, frequentazione delle lezioni da parte dello studente (per giunta minorenne) non possa essere interpretata, di per sé, come manifestazione della volontà di interrompere il corso di studi;
- pacifico infatti che nel contratto non è indicato un numero massimo di assenze consentito dalla scuola, il generale principio di buona fede e correttezza – che presiede sia all'interpretazione dei negozi giuridici (art. 1366 c.c.), sia all'esecuzione delle prestazioni (art. 1375 c.c.), sia in generale alla condotta di creditore e debitore (art. 1175 c.c.) – impone di ritenere sussistente un eventuale “abbandono” solamente in presenza di circostanze oggettive e inequivocabili;
- nel caso di specie, è certo solamente che abbia maturato un numero Persona_1 importante di assenze nel periodo settembre/dicembre 2022;
- per il resto, prima di tutto non è noto (perché l'appellata non lo ha specificamente né dedotto né comunque dimostrato) quale sia stato l'ultimo giorno, prima delle vacanze di Natale, in cui la minore si sarebbe presentata a scuola, dunque non è chiaro se le assenze siano state intervallate da sporadiche giornate di presenza, ovvero se ella abbia frequentato regolarmente fino a un certo punto, per poi smettere completamente di andare a scuola (ripresentandosi solamente l'11 gennaio);
- il ché, già di per sé, impedisce di interpretare automaticamente le assenze della minore come una sorta di recesso per facta concludentia come afferma invece Controparte_1
(recesso che peraltro sarebbe riferibile a un rapporto contrattuale intercorso tra la scuola
[...]
e la madre della ); Per_1
4 - in secondo luogo, è incontroverso che né né la madre abbiano mai Persona_1 comunicato al personale scolastico la volontà di interrompere la frequentazione;
è, anzi, documentato che la ragazza si sia mantenuta in contatto con i compagni di classe, chiedendo di condividere il materiale scolastico e i contenuti delle lezioni;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è del tutto irrilevante che ciò abbia (o avrebbe) consentito a di rimanere in pari con il programma e, quindi, di recuperare il Per_1 terreno perso disertando le lezioni, poiché ciò che conta è che tale condotta esclude chiaramente una volontà di abbandonare la scuola, a prescindere dalla sua regolarità e dal fatto che abbia avuto o meno una concreta utilità;
- così come è del tutto irrilevante la circostanza (ripetutamente sottolineata, invece, dal Giudice di Primo Grado) per cui il gran numero di assenze avrebbe comportato l'impossibilità per gli insegnanti di valutare la ragazza, posto che, com'è evidente, in presenza di un contratto valido ed efficace, la scuola era tenuta a somministrare il servizio a prescindere dai risultati conseguiti o conseguibili dalla studentessa;
- in terzo luogo, è incontroverso che la scuola non abbia mai preannunciato né alla né alla figlia che, laddove si fossero protratte le assenze e il ritardo nel pagamento Pt_1 delle rette, a quest'ultima non sarebbe stato permesso di frequentare le lezioni, né ha formalmente diffidato la all'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; Pt_1
- in quarto luogo, è parimenti incontroverso che la madre abbia sanato la morosità versando le rette di novembre e dicembre il 4.01.2023 e che si sia presentata a scuola Per_1
l'11.01.2023: la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 13.01.2023, dunque è evidente che la condotta di madre e figlia non è stata in alcun modo determinata dall'iniziativa recuperatoria della scuola, di cui evidentemente non potevano essere al corrente;
- la complessiva valutazione degli elementi sopra esposti impedisce dunque di condividere la conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace, e conduce a ritenere, da un lato, che non si sia verificato alcun “abbandono” della scuola da parte della minore e, dall'altro lato, Persona_1 che quest'ultima sia stata esclusa dalle lezioni quando il contratto era ancora vigente ed efficace;
- quindi, è risultata totalmente inadempiente sia Controparte_1 all'obbligo di fornire alla minore il servizio di istruzione assunto con il contratto, sia ai principi di buona fede e di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del contratto stesso;
- l'inadempimento, risolvendosi nella totale e completa negazione della prestazione dovuta, è evidentemente di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c. e la conseguente condanna della società a restituire le somme già versate dalla in base a quanto previsto dall'art. 1458 c.c.; Pt_1
- quanto alla domanda risarcitoria, va invece evidenziato che ha agito Parte_1 in nome e conto proprio, dunque difetta la legittimazione a chiedere il riconoscimento del danno patito dalla figlia. 3. In definitiva, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata disponendosi:
- l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da;
Parte_1
5 - la revoca del decreto ingiuntivo n. 2257/22 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia;
- la risoluzione del contratto concluso inter partes per grave inadempimento dell'appellata;
- la condanna dell'appellata a restituire all'appellante la somma di € 1.900,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di legittimazione attiva in capo ad . Parte_1
4. L'appellante è prevalentemente vittoriosa, dunque le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio – liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 5514/ (COME MODIFICATI DAL d.m. 147/22, applicabile ratione temporis) tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta – vanno poste a carico dell'appellata nella misura di 3/4 e compensate per il rimanente 1/4.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'appello nei limiti indicati in motivazione e, in riforma dell'impugnata sentenza, ACCOGLIE l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2257/22 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia;
REVOCA il predetto decreto ingiuntivo;
DICHIARA il contratto per cui è causa risolto ex artt. 1453-1455 c.c., per grave inadempimento dell'appellata; CONDANNA l'appellata a restituire all'appellante, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la somma di € 1.900,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
DICHIARA l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'appellante; CONDANNA l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/4, che liquida come segue (già nella quota di 3/4): per il primo grado
€ 57,00 per anticipazioni, € 600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
per il secondo grado € 130,50 per anticipazioni, € 900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/4. Così deciso a Reggio Emilia il 12/02/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
6
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PAOLETTI Parte_1 C.F._1
BARBARA APPELLANTE contro (P.I.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BASSI Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIO APPELLATA
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 833/24 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza del 6.02.2025 l'appellante ha concluso come da verbale;
l'appellata non è comparsa, dunque vanno richiamate le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. con sede a Reggio Emilia, ha proposto ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia nei confronti di Parte_1
, esponendo:
[...]
- di avere stipulato con quest'ultima, in data 8.09.2022, un contratto relativo alla frequentazione, da parte della figlia minore di un corso di studi per l'anno Persona_1 scolastico 2022/23;
- che la retta di € 5.000,00 doveva essere pagata con le seguenti modalità: € 500,00 al momento dell'iscrizione; 10 rate mensili da € 350,00 l'una; € 1.000,00 entro il 5.02.2022 (recte 2023);
- che la ha versato solamente l'acconto di € 500,00 e le prime due rate, per Pt_1 complessivi € 700,00;
- che la minore ha abbandonato il corso già ad ottobre 2022;
- che, in base all'art. 2 del contratto, la era tenuta al pagamento dell'importo Pt_1 residuo, pari a € 3.800,00.
1 In accoglimento del ricorso, il G.d.P. ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2257/22 per la somma indicata, oltre interessi e spese.
ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. deducendo: Parte_1
- che l'art. 2 del contratto prevede il diritto della scuola a pretendere l'intera retta in unica soluzione solamente nei casi in cui lo studente, una volta iscritto, non avesse intrapreso il corso di studi, ovvero lo avesse abbandonato una volta iniziato;
- che nella specie non si è verificata nessuna delle due ipotesi, in quanto la figlia ha iniziato regolarmente la scuola e non l'ha mai lasciata;
- che, infatti, quest'ultima “ha maturato delle discontinuità nella frequenza scolastica” nel periodo antecedente le vacanze di Natale 2022, ma ha prontamente comunicato il suo rientro a partire da gennaio e, infatti, il 10.01.2023 si è regolarmente presentata a scuola;
- che, tuttavia, in quell'occasione la Preside dell'istituto ha interrotto la lezione, ha invitato la minore a uscire dall'aula e non le ha permesso di frequentare il corso;
- che il contratto non specifica quanti giorni di assenza sono necessari per ritenere configurata la fattispecie di “abbandono” né, in concreto, la scuola ha mai contestato a Per_1 un numero preciso di assenze, non esistendo un registro telematico delle presenze;
- che la condotta della Preside viola non solo il diritto all'istruzione della minore, ma anche gli accordi contrattuali, integrando così un grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto e la condanna dell'opposta non solo alla restituzione degli importi già percepito, ma anche al risarcimento del danno subìto dalla minore. Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2257 del Giudice di Pace di Reggio Emilia e ciò per insussistenza del credito azionato, attesa l'inesistenza della pretesa creditoria su cui è fondato. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”. In via riconvenzionale: Accertato il grave inadempimento di parte opposta, dichiararsi risolto il contratto e per l'effetto chiede condannarsi controparte alla restituzione di tutto quanto finora ricevuto dalla signora in forza del Pt_1 contratto sottoscritto, ossia 1.900,00 euro o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari. In via accessoria: accertato e dichiarato il danno subito dalla minore per la violazione del suo diritto all'istruzione si chiede la condanna di parte opposta al pagamento di € 3.100,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia”. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in Controparte_1 diritto e insistendo per il suo rigetto. In particolare, ha dedotto:
- che la minore , nel periodo compreso fra il 26.09.2022 e il 10.01.2023, ha Persona_1 frequentato le lezioni solamente per 15 giorni su 55, maturando quindi 40 giorni di assenza senza giustificazione, tant'è che non è stato possibile per i docenti valutare il suo andamento scolastico in diverse materie;
- che inoltre la minore si è completamente disinteressata dell'attività scolastica, poiché né
2 lei né comunque la madre si sono attivate presso il personale docente o i compagni di classe per recuperare le lezioni e tenersi al passo con il programma;
- che la ha omesso il pagamento delle rate di novembre e dicembre 2022; Pt_1
- che l'insieme di tali condotte esprime in modo inequivoco la volontà di interrompere il corso di studi;
- che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo si è presentata Persona_1 nuovamente a scuola e la madre (odierna opponente) ha pagato le rate scadute. Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. 833/24 il Giudice di Pace, ritenendo comprovato l'abbandono – di fatto – del corso di studi da parte della minore, ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente a rifondere le spese di lite all'opposta. Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello , censurando la Parte_1 pronuncia del G.d.P. nelle parti in cui:
- pur dando atto dell'intervenuto pagamento di ulteriori € 700,00, ha comunque confermato il decreto ingiuntivo;
- ha ritenuto configurato l'abbandono del corso di studi da parte della minore, nonostante il contratto non prevedesse un numero di assenze massimo e le prove testimoniali assunte abbiano confermato che la ragazza si teneva costantemente aggiornata sul programma attraverso i compagni di classe;
- ha ritenuto fondato il giudizio espresso dalla Preside della scuola circa la irrecuperabilità delle assenze da parte della studentessa;
- ha ritenuto non provato il danno subito da quest'ultima per non avere potuto concludere l'anno scolastico. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute negli atti del primo grado, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo. a resistito al gravame riproponendo le difese già svolte Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace. Con ordinanza 16.12.2024 è stata accolta l'istanza di sospensiva. Quindi, all'udienza del 6.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. sulle conclusioni riportate in epigrafe. 2. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti:
- come già anticipato nell'ordinanza con la quale è stata accolta l'istanza di sospensiva ex artt. 283 - 351 c.p.c., è prima di tutto errata la decisione del Primo Giudice laddove, pur dando atto del pagamento, da parte della di una parte delle somme dovute, ha comunque Pt_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto;
- la circostanza, oltre ad essere stata ammessa dalla stessa ingiungente, è anche compiutamente documentata, essendo agli atti la contabile relativa al bonifico dell'importo di € 700,00, relativo alle rate di novembre e dicembre 2022, eseguito dalla in data Pt_1
4.01.2023, dunque dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notifica;
- passando alle ulteriori censure svolte dall'appellante, va premesso che nessuna delle parti
3 ha prodotto in questo giudizio il contratto 8.09.2022, relativo all'iscrizione della minore
[...]
, figlia della alla scuola gestita dalla società appellata, per l'anno scolastico Per_1 Pt_1
2022/23: il documento, infatti, risulta allegato al ricorso monitorio proposto innanzi al Giudice di Pace, ma non è stato ridepositato in sede d'appello, non avendo né l'una né l'altra parte provveduto all'incombente;
- in ogni caso, la sussistenza del rapporto contrattuale è del tutto pacifica, così come è pacifico che il contratto prevedesse un corrispettivo complessivo di € 5.000,00 per la frequenza annuale, da pagarsi in rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre a € 500,00 all'iscrizione ed € 1.000,00 per esame e l'obbligo della di pagare comunque tutto l'importo in unica Pt_1 soluzione nel caso in cui la figlia non avesse iniziato il corso di studi, ovvero lo avesse abbandonato;
- in punto di fatto, è poi incontroverso: che la abbia regolarmente pagato Pt_1
l'acconto iniziale e le rate di settembre e ottobre;
che abbia poi versato quelle di novembre e dicembre in data 4.01.2023; che fra settembre e dicembre 2022 la minore abbia maturato 40 giorni di assenza su 55, frequentandone soltanto 15; che ella sia poi rientrata a scuola l'11.01.2023 e che quella mattina la Preside l'abbia accompagnata fuori dall'aula, non permettendole di seguire le lezioni;
- ciò posto, la questione decisiva ai fini del giudizio è se si sia configurato o meno l'abbandono del corso scolastico che, in base al contratto, da un lato fa sorgere il diritto della scuola a percepire il corrispettivo pattuito per l'intero anno scolastico e dall'altro lato fa perdere allo studente il diritto di frequentare il corso;
- in linea generale, deve ritenersi che la mancata, o comunque discontinua, frequentazione delle lezioni da parte dello studente (per giunta minorenne) non possa essere interpretata, di per sé, come manifestazione della volontà di interrompere il corso di studi;
- pacifico infatti che nel contratto non è indicato un numero massimo di assenze consentito dalla scuola, il generale principio di buona fede e correttezza – che presiede sia all'interpretazione dei negozi giuridici (art. 1366 c.c.), sia all'esecuzione delle prestazioni (art. 1375 c.c.), sia in generale alla condotta di creditore e debitore (art. 1175 c.c.) – impone di ritenere sussistente un eventuale “abbandono” solamente in presenza di circostanze oggettive e inequivocabili;
- nel caso di specie, è certo solamente che abbia maturato un numero Persona_1 importante di assenze nel periodo settembre/dicembre 2022;
- per il resto, prima di tutto non è noto (perché l'appellata non lo ha specificamente né dedotto né comunque dimostrato) quale sia stato l'ultimo giorno, prima delle vacanze di Natale, in cui la minore si sarebbe presentata a scuola, dunque non è chiaro se le assenze siano state intervallate da sporadiche giornate di presenza, ovvero se ella abbia frequentato regolarmente fino a un certo punto, per poi smettere completamente di andare a scuola (ripresentandosi solamente l'11 gennaio);
- il ché, già di per sé, impedisce di interpretare automaticamente le assenze della minore come una sorta di recesso per facta concludentia come afferma invece Controparte_1
(recesso che peraltro sarebbe riferibile a un rapporto contrattuale intercorso tra la scuola
[...]
e la madre della ); Per_1
4 - in secondo luogo, è incontroverso che né né la madre abbiano mai Persona_1 comunicato al personale scolastico la volontà di interrompere la frequentazione;
è, anzi, documentato che la ragazza si sia mantenuta in contatto con i compagni di classe, chiedendo di condividere il materiale scolastico e i contenuti delle lezioni;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è del tutto irrilevante che ciò abbia (o avrebbe) consentito a di rimanere in pari con il programma e, quindi, di recuperare il Per_1 terreno perso disertando le lezioni, poiché ciò che conta è che tale condotta esclude chiaramente una volontà di abbandonare la scuola, a prescindere dalla sua regolarità e dal fatto che abbia avuto o meno una concreta utilità;
- così come è del tutto irrilevante la circostanza (ripetutamente sottolineata, invece, dal Giudice di Primo Grado) per cui il gran numero di assenze avrebbe comportato l'impossibilità per gli insegnanti di valutare la ragazza, posto che, com'è evidente, in presenza di un contratto valido ed efficace, la scuola era tenuta a somministrare il servizio a prescindere dai risultati conseguiti o conseguibili dalla studentessa;
- in terzo luogo, è incontroverso che la scuola non abbia mai preannunciato né alla né alla figlia che, laddove si fossero protratte le assenze e il ritardo nel pagamento Pt_1 delle rette, a quest'ultima non sarebbe stato permesso di frequentare le lezioni, né ha formalmente diffidato la all'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; Pt_1
- in quarto luogo, è parimenti incontroverso che la madre abbia sanato la morosità versando le rette di novembre e dicembre il 4.01.2023 e che si sia presentata a scuola Per_1
l'11.01.2023: la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 13.01.2023, dunque è evidente che la condotta di madre e figlia non è stata in alcun modo determinata dall'iniziativa recuperatoria della scuola, di cui evidentemente non potevano essere al corrente;
- la complessiva valutazione degli elementi sopra esposti impedisce dunque di condividere la conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace, e conduce a ritenere, da un lato, che non si sia verificato alcun “abbandono” della scuola da parte della minore e, dall'altro lato, Persona_1 che quest'ultima sia stata esclusa dalle lezioni quando il contratto era ancora vigente ed efficace;
- quindi, è risultata totalmente inadempiente sia Controparte_1 all'obbligo di fornire alla minore il servizio di istruzione assunto con il contratto, sia ai principi di buona fede e di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del contratto stesso;
- l'inadempimento, risolvendosi nella totale e completa negazione della prestazione dovuta, è evidentemente di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453-1455 c.c. e la conseguente condanna della società a restituire le somme già versate dalla in base a quanto previsto dall'art. 1458 c.c.; Pt_1
- quanto alla domanda risarcitoria, va invece evidenziato che ha agito Parte_1 in nome e conto proprio, dunque difetta la legittimazione a chiedere il riconoscimento del danno patito dalla figlia. 3. In definitiva, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata disponendosi:
- l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da;
Parte_1
5 - la revoca del decreto ingiuntivo n. 2257/22 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia;
- la risoluzione del contratto concluso inter partes per grave inadempimento dell'appellata;
- la condanna dell'appellata a restituire all'appellante la somma di € 1.900,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di legittimazione attiva in capo ad . Parte_1
4. L'appellante è prevalentemente vittoriosa, dunque le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio – liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 5514/ (COME MODIFICATI DAL d.m. 147/22, applicabile ratione temporis) tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta – vanno poste a carico dell'appellata nella misura di 3/4 e compensate per il rimanente 1/4.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'appello nei limiti indicati in motivazione e, in riforma dell'impugnata sentenza, ACCOGLIE l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2257/22 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia;
REVOCA il predetto decreto ingiuntivo;
DICHIARA il contratto per cui è causa risolto ex artt. 1453-1455 c.c., per grave inadempimento dell'appellata; CONDANNA l'appellata a restituire all'appellante, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la somma di € 1.900,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
DICHIARA l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'appellante; CONDANNA l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/4, che liquida come segue (già nella quota di 3/4): per il primo grado
€ 57,00 per anticipazioni, € 600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
per il secondo grado € 130,50 per anticipazioni, € 900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/4. Così deciso a Reggio Emilia il 12/02/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
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