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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3286/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0305193 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0305193 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7637/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti Resistente_1 e Resistente_2 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2023NA0305193, emesso dall'Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli a seguito dell'istanza di autotutela presentata in data 15 luglio 2019, con cui essi avevano richiesto la revisione sia della consistenza sia della categoria catastale della loro unità immobiliare sita in Napoli, Indirizzo_1
, identificata al Catasto daticatastali_1. Il ricorso
è stato notificato in data 15 gennaio 2024.
Essi hanno dedotto che l'Ufficio, attraverso il verbale di autotutela prot. 5625 del 30 settembre 2019, ha accolto soltanto la rettifica della consistenza, riducendo il numero dei vani, ma ha rigettato la richiesta di modifica della categoria catastale, confermando quella A/1, ritenuta dai ricorrenti inadeguata rispetto alle caratteristiche oggettive dell'immobile, che, secondo la loro prospettazione, avrebbero dovuto condurre al classamento A/2, classe 9, in coerenza con le altre unità dello stesso edificio.
Nel ricorso i contribuenti hanno evidenziato che l'immobile, per struttura interna, superficie utile, articolazione dei vani e tipologia del fabbricato, risponde ai parametri delle abitazioni civili e non a quelli delle abitazioni signorili. Inoltre, hanno richiamato gli esiti delle visure catastali dell'intero edificio, da cui emerge che tutte le altre quattordici unità immobiliari del complesso risultano censite in categoria A/2, classe 9; hanno quindi rilevato come l'attribuzione della categoria A/1 soltanto all'unità di loro proprietà rappresenti un evidente scostamento dal criterio di ordinarietà catastale.
L'Agenzia delle Entrate – Territorio si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso, sostenendo la correttezza della categoria A/1 attribuita all'immobile in ragione delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, quali la superficie commerciale, la presenza dell'ascensore esclusivo al piano, la posizione panoramica e la disponibilità, secondo l'Ufficio, di un accesso al terrazzo di copertura mediante una scala interna visibile nella planimetria.
Successivamente, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa, nella quale hanno ulteriormente contestato la posizione dell'Ufficio, lamentando l'assenza di una reale comparazione con immobili similari e sottolineando che l'Amministrazione, nel richiamare una presunta prassi estimativa, non aveva fornito alcun raffronto con unità analoghe site nello stesso fabbricato o in quello immediatamente confinante. Nella medesima memoria i contribuenti hanno sottolineato la presenza, nel fabbricato gemello, dell'unità accorpata censita ai subalterni 30 e 31, avente complessivamente 19,5 vani, che, per conformazione e struttura, rappresenterebbe l'esempio più prossimo e coerente per comparare l'immobile in questione. Hanno poi rilevato che l'Ufficio aveva confrontato l'unità dei ricorrenti con un immobile distante quaranta numeri civici, senza alcuna analisi concreta delle caratteristiche estrinseche e senza un supporto documentale idoneo. Inoltre, nella memoria essi hanno contestato la tesi dell'Ufficio relativa alla disponibilità del terrazzo di copertura, affermando che tale terrazzo risulta catastalmente intestato a un diverso proprietario e che la mera presenza di una scala di collegamento non costituisce elemento idoneo a fondare una presunzione di utilizzo, poiché trattasi di collegamento di ispezione privo di rilevanza giuridica ai fini del classamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 26, ha deciso la controversia con sentenza n. 14962/26/2024, depositata in data 1 novembre 2024, accogliendo il ricorso. Nel motivare la propria decisione, la Corte ha dato atto che l'Ufficio, nell'ambito dell'autotutela, aveva rivisto soltanto la consistenza, senza fornire un'adeguata spiegazione in ordine alla conferma della categoria A/1. Ha ritenuto insufficiente e non convincente il percorso motivazionale adottato dall'Amministrazione, osservando che la classificazione dell'unità in categoria A/1 non trovava riscontro nella situazione del fabbricato, i cui altri appartamenti, identici per tipologia costruttiva, ubicazione e caratteristiche estrinseche, risultano tutti censiti come A/2, classe 9.
La Corte ha inoltre rilevato che l'Ufficio, pur richiamando la presenza di un collegamento con il terrazzo di copertura, aveva riconosciuto che tale terrazzo risulta catastalmente intestato a una società terza e che la sua presunta utilizzabilità da parte dei ricorrenti non era stata documentata, né poteva assumere rilievo determinante ai fini della qualificazione catastale dell'unità. Ha quindi annullato l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Territorio propone appello avverso tale sentenza, notificato ai contribuenti in data
2 maggio 2025 e depositato nella stessa data presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania. Nell'atto di appello l'Ufficio sostiene che la sentenza di primo grado è erronea in quanto avrebbe ritenuto impugnabile un atto adottato in autotutela senza tener conto della definitività dell'originario avviso di accertamento catastale, notificato nel 2009 e non impugnato dai contribuenti. L'Ufficio afferma che la revisione della consistenza operata nel 2019 non implicava alcuna riapertura della questione sulla categoria catastale, già stabilizzata, e che la Corte di primo grado avrebbe illegittimamente esteso il proprio sindacato oltre i limiti della domanda. Ribadisce poi la correttezza del classamento A/1 in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, insistendo anche sull'esistenza della scala di accesso al terrazzo di copertura, che, secondo l'Ufficio, renderebbe l'appartamento dotato di un elemento accessorio qualificante.
Si costituiscono in secondo grado i contribuenti, i quali contestano integralmente l'appello sostenendo che la sentenza di primo grado ha correttamente valutato la natura dell'atto impugnato e gli effetti che esso produce sulla rendita catastale. Essi ribadiscono che la categoria A/1 è incongruente rispetto alla situazione reale del fabbricato, richiamando nuovamente la comparazione con tutte le altre unità immobiliari identiche per struttura e tipologia, e insistono sull'assenza di qualsiasi prova documentale di un utilizzo del terrazzo di copertura che possa assumere rilievo ai fini del classamento
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio secondo cui il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile perché i contribuenti avrebbero dovuto impugnare l'originario avviso di accertamento notificato nel 2009 risulta, per come proposta, nuova rispetto al giudizio di primo grado. Dall'esame degli atti del fascicolo non emerge infatti che tale eccezione sia stata formulata nelle controdeduzioni depositate nel grado precedente, nelle quali l'Ufficio si è limitato a sostenere la correttezza dell'operato istruttorio e la legittimità della categoria A/1 attribuita all'immobile, senza porre questione di inammissibilità dell'azione. L'eccezione viene sollevata solo nell'atto di appello e, come tale, deve essere considerata nuova e quindi inammissibile, in quanto introduce una questione preclusa ai sensi del D.lgs.
546/1992.
Anche a volerla esaminare nel merito, essa risulta comunque infondata. L'istanza di autotutela del 15 luglio
2019, come risulta dagli atti del fascicolo, conteneva una espressa richiesta di revisione non solo della consistenza ma anche della categoria catastale, con domanda di riclassamento da A/1 in A/2. È dunque evidente che l'atto impugnato nel giudizio di primo grado non era affatto una mera operazione di presa d'atto di dati preesistenti, ma un nuovo esercizio del potere di accertamento catastale, culminato nell'avviso del
2023, che ha prodotto effetti immediati sulla rendita dell'unità. La natura dell'atto consente e impone la tutela giurisdizionale nella sua completezza, compresa la categoria.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e da ultimo ribadito dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 31725/2024, depositata il 10 dicembre 2024 , ha chiarito che il contribuente può sempre domandare, senza limiti temporali, la correzione del classamento quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, trattandosi di un procedimento di natura accertativa e non costitutiva. La rendita catastale, essendo destinata ad avere efficacia pluriennale, «non presenta alcuna forma di definitività o irrevocabilità», sicché «deve riconoscersi al contribuente il diritto di modificarla senza alcun limite temporale» e di attivare il relativo contenzioso in caso di diniego. L'arresto della Cassazione sancisce un principio generale: il classamento non è un dato intangibile e può essere sempre oggetto di riesame quando risulti difforme dalla reale capacità contributiva del bene.
L'eccezione dell'Ufficio va dunque rigettata.
Passando al merito, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato. La sentenza impugnata ha svolto un'ampia, puntuale e adeguatamente motivata valutazione delle caratteristiche dell'immobile e della loro coerenza con la categoria catastale attribuita. È stato accertato che l'unità immobiliare in questione si colloca all'interno di un fabbricato composto da quattordici unità tutte censite in categoria A/2, classe 9, espressamente individuate dalla Corte di primo grado come immobili «gemelli per tipologia ed ubicazione
», situati nella medesima scala o nella scala contigua, aventi le stesse caratteristiche estrinseche e un'analoga distribuzione interna. La Corte ha sottolineato che il raffronto operato dall'Ufficio non considerava tali elementi, limitandosi invece a richiamare immobili situati nella stessa strada ma non nello stesso edificio, in palese violazione dei criteri comparativi.
La motivazione resa in primo grado merita di essere integralmente confermata, soprattutto laddove afferma che «dall'elenco fabbricato si rilevano la presenza di 14 abitazioni… tutte catalogate con la categoria A/2 di classe 9» e che «la mera disponibilità di fatto del terrazzo di copertura non potrebbe assumere rilevanza giuridica ai fini dell'inquadramento nella categoria A/1». È stato inoltre chiarito che il terrazzo di copertura, pur collegato da una scala visibile in planimetria, risulta catastalmente appartenente a un diverso soggetto, sicché l'eventuale agevole accesso non può in alcun modo costituire elemento sufficiente per qualificare l'unità come signorile. La stessa sentenza ha rilevato che l'Ufficio «non ha documentato la tesi secondo cui il terrazzo risulterebbe attrezzato e utilizzato», escludendo quindi che potesse attribuirsi alcun rilievo alla mera presenza del collegamento.
La Corte di primo grado ha inoltre evidenziato che il percorso motivazionale dell'Ufficio, nella parte dedicata alla categoria catastale, era «carente e non adeguatamente giustificato» poiché valorizzava caratteristiche del tutto generiche – quali la posizione panoramica, la superficie, la presenza dell'ascensore – senza verificare se tali elementi non fossero condivisi anche dagli altri appartamenti del fabbricato, tutti però assoggettati a classamento diverso. Ciò ha determinato una evidente disomogeneità nell'attribuzione del valore catastale, in contrasto con i criteri di uniformità e ordinarietà che devono guidare il classamento.
L'appello dell'Ufficio non offre argomenti nuovi o idonei a superare le argomentazioni poste a base della decisione di primo grado. La difesa dell'Amministrazione insiste sull'asserita definitività del classamento del
2009, profilo che – come sopra precisato – risulta superato sia dalla natura del nuovo atto impugnato sia dal principio di diritto affermato dalla Cassazione. Anche le osservazioni sulla presunta disponibilità del terrazzo di copertura rimangono del tutto prive di riscontri documentali e non si confrontano con la puntuale motivazione svolta dal giudice di prime cure.
L'insieme degli elementi considerati nella sentenza impugnata risulta congruo, coerente e rispettoso dei criteri interpretativi e giurisprudenziali. Nessuna censura dedotta dall'Ufficio è in grado di scalfirne la tenuta logico-giuridica. L'appello va pertanto rigettato, con conferma integrale della decisione impugnata.
La controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione anche in appello delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3286/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 01/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0305193 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0305193 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7637/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti Resistente_1 e Resistente_2 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2023NA0305193, emesso dall'Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli a seguito dell'istanza di autotutela presentata in data 15 luglio 2019, con cui essi avevano richiesto la revisione sia della consistenza sia della categoria catastale della loro unità immobiliare sita in Napoli, Indirizzo_1
, identificata al Catasto daticatastali_1. Il ricorso
è stato notificato in data 15 gennaio 2024.
Essi hanno dedotto che l'Ufficio, attraverso il verbale di autotutela prot. 5625 del 30 settembre 2019, ha accolto soltanto la rettifica della consistenza, riducendo il numero dei vani, ma ha rigettato la richiesta di modifica della categoria catastale, confermando quella A/1, ritenuta dai ricorrenti inadeguata rispetto alle caratteristiche oggettive dell'immobile, che, secondo la loro prospettazione, avrebbero dovuto condurre al classamento A/2, classe 9, in coerenza con le altre unità dello stesso edificio.
Nel ricorso i contribuenti hanno evidenziato che l'immobile, per struttura interna, superficie utile, articolazione dei vani e tipologia del fabbricato, risponde ai parametri delle abitazioni civili e non a quelli delle abitazioni signorili. Inoltre, hanno richiamato gli esiti delle visure catastali dell'intero edificio, da cui emerge che tutte le altre quattordici unità immobiliari del complesso risultano censite in categoria A/2, classe 9; hanno quindi rilevato come l'attribuzione della categoria A/1 soltanto all'unità di loro proprietà rappresenti un evidente scostamento dal criterio di ordinarietà catastale.
L'Agenzia delle Entrate – Territorio si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso, sostenendo la correttezza della categoria A/1 attribuita all'immobile in ragione delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, quali la superficie commerciale, la presenza dell'ascensore esclusivo al piano, la posizione panoramica e la disponibilità, secondo l'Ufficio, di un accesso al terrazzo di copertura mediante una scala interna visibile nella planimetria.
Successivamente, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa, nella quale hanno ulteriormente contestato la posizione dell'Ufficio, lamentando l'assenza di una reale comparazione con immobili similari e sottolineando che l'Amministrazione, nel richiamare una presunta prassi estimativa, non aveva fornito alcun raffronto con unità analoghe site nello stesso fabbricato o in quello immediatamente confinante. Nella medesima memoria i contribuenti hanno sottolineato la presenza, nel fabbricato gemello, dell'unità accorpata censita ai subalterni 30 e 31, avente complessivamente 19,5 vani, che, per conformazione e struttura, rappresenterebbe l'esempio più prossimo e coerente per comparare l'immobile in questione. Hanno poi rilevato che l'Ufficio aveva confrontato l'unità dei ricorrenti con un immobile distante quaranta numeri civici, senza alcuna analisi concreta delle caratteristiche estrinseche e senza un supporto documentale idoneo. Inoltre, nella memoria essi hanno contestato la tesi dell'Ufficio relativa alla disponibilità del terrazzo di copertura, affermando che tale terrazzo risulta catastalmente intestato a un diverso proprietario e che la mera presenza di una scala di collegamento non costituisce elemento idoneo a fondare una presunzione di utilizzo, poiché trattasi di collegamento di ispezione privo di rilevanza giuridica ai fini del classamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 26, ha deciso la controversia con sentenza n. 14962/26/2024, depositata in data 1 novembre 2024, accogliendo il ricorso. Nel motivare la propria decisione, la Corte ha dato atto che l'Ufficio, nell'ambito dell'autotutela, aveva rivisto soltanto la consistenza, senza fornire un'adeguata spiegazione in ordine alla conferma della categoria A/1. Ha ritenuto insufficiente e non convincente il percorso motivazionale adottato dall'Amministrazione, osservando che la classificazione dell'unità in categoria A/1 non trovava riscontro nella situazione del fabbricato, i cui altri appartamenti, identici per tipologia costruttiva, ubicazione e caratteristiche estrinseche, risultano tutti censiti come A/2, classe 9.
La Corte ha inoltre rilevato che l'Ufficio, pur richiamando la presenza di un collegamento con il terrazzo di copertura, aveva riconosciuto che tale terrazzo risulta catastalmente intestato a una società terza e che la sua presunta utilizzabilità da parte dei ricorrenti non era stata documentata, né poteva assumere rilievo determinante ai fini della qualificazione catastale dell'unità. Ha quindi annullato l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Territorio propone appello avverso tale sentenza, notificato ai contribuenti in data
2 maggio 2025 e depositato nella stessa data presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania. Nell'atto di appello l'Ufficio sostiene che la sentenza di primo grado è erronea in quanto avrebbe ritenuto impugnabile un atto adottato in autotutela senza tener conto della definitività dell'originario avviso di accertamento catastale, notificato nel 2009 e non impugnato dai contribuenti. L'Ufficio afferma che la revisione della consistenza operata nel 2019 non implicava alcuna riapertura della questione sulla categoria catastale, già stabilizzata, e che la Corte di primo grado avrebbe illegittimamente esteso il proprio sindacato oltre i limiti della domanda. Ribadisce poi la correttezza del classamento A/1 in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, insistendo anche sull'esistenza della scala di accesso al terrazzo di copertura, che, secondo l'Ufficio, renderebbe l'appartamento dotato di un elemento accessorio qualificante.
Si costituiscono in secondo grado i contribuenti, i quali contestano integralmente l'appello sostenendo che la sentenza di primo grado ha correttamente valutato la natura dell'atto impugnato e gli effetti che esso produce sulla rendita catastale. Essi ribadiscono che la categoria A/1 è incongruente rispetto alla situazione reale del fabbricato, richiamando nuovamente la comparazione con tutte le altre unità immobiliari identiche per struttura e tipologia, e insistono sull'assenza di qualsiasi prova documentale di un utilizzo del terrazzo di copertura che possa assumere rilievo ai fini del classamento
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio secondo cui il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile perché i contribuenti avrebbero dovuto impugnare l'originario avviso di accertamento notificato nel 2009 risulta, per come proposta, nuova rispetto al giudizio di primo grado. Dall'esame degli atti del fascicolo non emerge infatti che tale eccezione sia stata formulata nelle controdeduzioni depositate nel grado precedente, nelle quali l'Ufficio si è limitato a sostenere la correttezza dell'operato istruttorio e la legittimità della categoria A/1 attribuita all'immobile, senza porre questione di inammissibilità dell'azione. L'eccezione viene sollevata solo nell'atto di appello e, come tale, deve essere considerata nuova e quindi inammissibile, in quanto introduce una questione preclusa ai sensi del D.lgs.
546/1992.
Anche a volerla esaminare nel merito, essa risulta comunque infondata. L'istanza di autotutela del 15 luglio
2019, come risulta dagli atti del fascicolo, conteneva una espressa richiesta di revisione non solo della consistenza ma anche della categoria catastale, con domanda di riclassamento da A/1 in A/2. È dunque evidente che l'atto impugnato nel giudizio di primo grado non era affatto una mera operazione di presa d'atto di dati preesistenti, ma un nuovo esercizio del potere di accertamento catastale, culminato nell'avviso del
2023, che ha prodotto effetti immediati sulla rendita dell'unità. La natura dell'atto consente e impone la tutela giurisdizionale nella sua completezza, compresa la categoria.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e da ultimo ribadito dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 31725/2024, depositata il 10 dicembre 2024 , ha chiarito che il contribuente può sempre domandare, senza limiti temporali, la correzione del classamento quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, trattandosi di un procedimento di natura accertativa e non costitutiva. La rendita catastale, essendo destinata ad avere efficacia pluriennale, «non presenta alcuna forma di definitività o irrevocabilità», sicché «deve riconoscersi al contribuente il diritto di modificarla senza alcun limite temporale» e di attivare il relativo contenzioso in caso di diniego. L'arresto della Cassazione sancisce un principio generale: il classamento non è un dato intangibile e può essere sempre oggetto di riesame quando risulti difforme dalla reale capacità contributiva del bene.
L'eccezione dell'Ufficio va dunque rigettata.
Passando al merito, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato. La sentenza impugnata ha svolto un'ampia, puntuale e adeguatamente motivata valutazione delle caratteristiche dell'immobile e della loro coerenza con la categoria catastale attribuita. È stato accertato che l'unità immobiliare in questione si colloca all'interno di un fabbricato composto da quattordici unità tutte censite in categoria A/2, classe 9, espressamente individuate dalla Corte di primo grado come immobili «gemelli per tipologia ed ubicazione
», situati nella medesima scala o nella scala contigua, aventi le stesse caratteristiche estrinseche e un'analoga distribuzione interna. La Corte ha sottolineato che il raffronto operato dall'Ufficio non considerava tali elementi, limitandosi invece a richiamare immobili situati nella stessa strada ma non nello stesso edificio, in palese violazione dei criteri comparativi.
La motivazione resa in primo grado merita di essere integralmente confermata, soprattutto laddove afferma che «dall'elenco fabbricato si rilevano la presenza di 14 abitazioni… tutte catalogate con la categoria A/2 di classe 9» e che «la mera disponibilità di fatto del terrazzo di copertura non potrebbe assumere rilevanza giuridica ai fini dell'inquadramento nella categoria A/1». È stato inoltre chiarito che il terrazzo di copertura, pur collegato da una scala visibile in planimetria, risulta catastalmente appartenente a un diverso soggetto, sicché l'eventuale agevole accesso non può in alcun modo costituire elemento sufficiente per qualificare l'unità come signorile. La stessa sentenza ha rilevato che l'Ufficio «non ha documentato la tesi secondo cui il terrazzo risulterebbe attrezzato e utilizzato», escludendo quindi che potesse attribuirsi alcun rilievo alla mera presenza del collegamento.
La Corte di primo grado ha inoltre evidenziato che il percorso motivazionale dell'Ufficio, nella parte dedicata alla categoria catastale, era «carente e non adeguatamente giustificato» poiché valorizzava caratteristiche del tutto generiche – quali la posizione panoramica, la superficie, la presenza dell'ascensore – senza verificare se tali elementi non fossero condivisi anche dagli altri appartamenti del fabbricato, tutti però assoggettati a classamento diverso. Ciò ha determinato una evidente disomogeneità nell'attribuzione del valore catastale, in contrasto con i criteri di uniformità e ordinarietà che devono guidare il classamento.
L'appello dell'Ufficio non offre argomenti nuovi o idonei a superare le argomentazioni poste a base della decisione di primo grado. La difesa dell'Amministrazione insiste sull'asserita definitività del classamento del
2009, profilo che – come sopra precisato – risulta superato sia dalla natura del nuovo atto impugnato sia dal principio di diritto affermato dalla Cassazione. Anche le osservazioni sulla presunta disponibilità del terrazzo di copertura rimangono del tutto prive di riscontri documentali e non si confrontano con la puntuale motivazione svolta dal giudice di prime cure.
L'insieme degli elementi considerati nella sentenza impugnata risulta congruo, coerente e rispettoso dei criteri interpretativi e giurisprudenziali. Nessuna censura dedotta dall'Ufficio è in grado di scalfirne la tenuta logico-giuridica. L'appello va pertanto rigettato, con conferma integrale della decisione impugnata.
La controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione anche in appello delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Spese compensate.