Articolo 10 della Legge 30 novembre 1952, n. 1844
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 dicembre 1952
Art. 10.
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso o in base alle disposizioni di legge concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale straordinario dell'anzidetta Amministrazione, con qualifica superiore a quella acquisita in base a concorso o quali invalidi di guerra, se in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la sistemazione di ruolo con la predetta qualifica superiore in base a quanto e' previsto dagli articoli precedenti, possono rinunciare alla qualifica in atto rivestita per riacquistare la precedente posizione.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1952