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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1645 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 31/12/1974,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/10/1980,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Antonelli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
al Tribunale di Vicenza, affinché, letto il presente ricorso, omessa la fissazione di udienza e la comparizione personale delle parti, giusta espressa richiesta qui formulata ai sensi dell'art 473-bis.51 c.p.c., voglia dichiarare la separazione fra gli stessi, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Cessazione degli obblighi di convivenza.
I ricorrenti vengono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale, sita in Rosà (VI), Via Vigna, 23 resti nella disponibilità del marito con tutto quanto ivi contenuto, salvi gli effetti personali e quanto di proprietà della moglie, che se ne allontanerà anche asportando detti beni entro 30 giorni.
3. Affido e collocazione prevalente del figlio minore.
3.1.Affido. resterà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso.
3.2. Collocazione prevalente. Il minore sarà collocato in via prevalente presso la residenza della madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo il piano genitoriale che si allega, del quale qui si trascrive in sintesi l'organizzazione,
riferita appunto alla frequentazione di da parte del papà: Per_1
- due giorni alla settimana, in particolare quelli del martedì e giovedì, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina seguente quando il padre avrà cura di riportare a Per_1
2 scuola, ovvero nel periodo estivo presso la residenza della madre o presso la struttura dove il minore svolgere eventuali attività;
- a settimane alterne, anche il giorno del venerdì, con le stesse modalità (prendendo il minore a scuola e riportandolo il giorno successivo, presso la stessa, o dalla madre, o presso i centri estivi);
- a settimane alterne, dal sabato all'uscita dalla scuola sino al lunedì seguente, sempre con le stesse modalità (prendendo il minore a scuola e riportandolo il giorno successivo presso la stessa, o dalla madre, o presso i centri estivi);
- cinque giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il Capodanno, con la possibilità per il genitore con cui il minore non trascorre il Natale di passare alcune ore della festività con il figlio;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno, entro il 31 maggio tra i genitori.
3.3. Disposizione ulteriori:
- a prescindere dal giorno in cui capiti, il minore starà con il padre in occasione del compleanno di questi e della festa del papà, con la madre il giorno del compleanno di questa e della festa della mamma
- in occasione del compleanno di , nonché in tutte le ricorrenze che lo Per_1
riguardano, i genitori si impegnano a far sentire la presenza di entrambi nelle forme,
nei tempi e modi che di volta in volta individueranno;
- i genitori si impegnano a far in modo che il figlio mantenga costanti rapporti con i
3 nonni materni e paterni e con i parenti di entrambi i nuclei;
- entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il minore nel suo andamento scolastico e di vigilare ed eventualmente assisterlo nei compiti e negli impegni scolastici quando sia presso ciascuno di loro;
dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi reciprocamente sulle attività
didattiche ed extrascolastiche previste;
- come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive, e religiose sull'eventuale andamento del figlio e sulle riunioni previste per i genitori.
4. Previsione di contributo di mantenimento a carico del Sig. in favore Parte_1
della moglie, alla luce delle rispettive condizioni economico - patrimoniali dei
coniugi.
4.1. Redditi. I Sigg.ri e hanno differenti capacità reddituali, e, in Parte_1 Pt_2
particolare, il Sig. presta attività lavorativa subordinata con contratto a tempo Parte_1
indeterminato e stipendio mediamente pari ad Euro 2.100,00 mensili, come da documentazione reddituale relativa al triennio precedente, che si deposita (docc. nn.
5-7); da parte sua, la Sig.ra ha iniziato a lavorare solo di recente come Pt_2
personal trainer, dunque non è in grado di depositare documentazione reddituale, ma dichiara di poter disporre mediamente di entrate pari a circa Euro 1.000,00 mensili.
4.2. Depositi bancari e titoli. I coniugi hanno sin qui avuto un conto corrente bancario cointestato, come da estratto che si deposita (doc. 8), mentre, di recente, la Sig.ra ha aperto un ulteriore conto corrente solo proprio, ed è altresì titolare di una Pt_2
carta prepagata, di entrambi i quali pure si depositano gli estratti più recenti disponibili
4 (docc. nn. 9-10).
4.3. Proprietà immobiliari
Il Sig. è proprietario dell'immobile attuale casa coniugale, sito in Rosà, Via Parte_1
Vigna,23, mentre la Sig.ra non possiede immobili. Pt_2
4.4. Assegno di mantenimento a carico del marito ed in favore della moglie. In
considerazione delle vedute differenze economico-patrimoniali, il marito contribuirà al mantenimento della moglie con la corresponsione in favore della stessa di un assegno mensile di Euro 200,00, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario sul conto che la stessa avrà cura di indicargli e da rivalutarsi secondo il 100% dell'indice Istat. annualmente ed automaticamente senza necessità
di richiesta.
5. Contributo di mantenimento per il minore – Assegno Unico – Spese
straordinarie.
5.1. Assegno di mantenimento mensile. Tenuto conto della collocazione prevalente del minore presso la madre nonché, anche a tale riguardo, delle suddette differenze fra le condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, il Sig. verserà inoltre Parte_1
alla Sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma Pt_2
ulteriore di Euro 300,00 mensili, con le stesse modalità e previsione di rivalutazione sopra indicate. Detto obbligo permarrà fino a quando resterà a vivere con la Per_1
madre o, se precedente, reperirà un'attività lavorativa che comporti una retribuzione almeno pari a quella oggetto del contributo di mantenimento.
5.2. Assegno unico Inps. In considerazione dei complessivi accordi economici raggiunti fra i ricorrenti, l'assegno unico universale figli verrà percepito in via integrale
5 ed esclusiva dal Sig. , con obbligo della Sig.ra di formalizzare la Parte_1 Pt_2
rinuncia al riguardo nelle forme previste dall'Inps o comunque necessarie.
5.3. Spese straordinarie. Quanto alle spese straordinarie necessarie per il figlio, i genitori vi provvederanno nella misura del 70% quanto al padre ed il restante 30% la madre;
fermo ciò, per le determinazioni sulle spese da affrontare, per i criteri di anticipo/rimborso fra i due genitori e quant'altro, i ricorrenti rinviano a quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
5.4. Rinuncia reciproca fra i ricorrenti a pretese l'uno nei confronti dell'altra, ad alcun titolo ragione o causa, con particolare ma non esaustivo riferimento alla proprietà
dell'immobile già casa famigliare, ad acquisti effettuati in comune, rimborsi, etc.
6. Documenti per l'espatrio.
Reciproco assenso dei ricorrenti all'espatrio per sé stessi e per il figlio e al rilascio dei relativi documenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 10.10.2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in
6 quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre per il 70% e della madre per il
30%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Parte_2
titolo di mantenimento, la somma di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso all'espatrio per sé stessi e per il figlio e al rilascio dei relativi documenti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
7 -nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Rosà (Vi) in data 10.10.2015 con atto trascritto al n. 29,
[...]
parte II, serie A, anno 2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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