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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 28.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 767/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuliano
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Mandato Controparte_1
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il , con ricorso del 27 settembre 2019 al Tribunale di Parte_1
Benevento, proponeva opposizione avverso il decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – n. 175 del
24.7.2019, notificato il 2.8.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 16.775,00, oltre spese, per violazione dell'art. 105 del D.lgs.
152/2006.
Tale sanzione era stata comminata all'opponente in relazione agli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti in data 27.02.2018 (come da verbale) dal Gruppo Forestale dei
Carabinieri di Benevento, nell'ambito di un procedimento penale incardinato presso la
Procura della Repubblica di Benevento.
In detto verbale veniva accertato il superamento dei limiti di tollerabilità di uno scarico libero
1 di reflui, effettuato senza alcuna autorizzazione e senza alcuna previa depurazione.
Più in dettaglio, l'ente opponente si doleva del difetto di istruttoria in ordine al soggetto passivo dell'ingiunzione – non potendosi ascrivere al sindaco la responsabilità della violazione – nonché del difetto di coscienza e volontà dell'infrazione.
Lamentava, inoltre, il difetto di titolarità passiva della pretesa sanzionatoria, dal momento che la gestione e la manutenzione della rete di smaltimento dei reflui era stata affidata in appalto, con apposita convenzione, al che, a sua volta, aveva ceduto Controparte_2 il relativo ramo d'azienda alla Parte_2
Eccepiva, altresì, l'illegittimità del procedimento di accertamento e contestazione dell'infrazione per violazione dell'art. 15 l.689/81 nonché l'erroneità del ricorso, nel prelievo del campione, al sistema del prelievo istantaneo.
Contestava, infine, l'erronea determinazione della misura della sanzione alla quale si sarebbe dovuta applicare la disciplina della continuazione, posto che al risultavano Pt_1 notificate altre tre ordinanze ingiunzione e che l'Ente aveva dedotto di averle impugnate.
Si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto.
Con sentenza n. 1047/2020 del 20.07.2020, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione per infondatezza e condannava il opponente alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore della Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , censurando la stessa con Parte_1
i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza per insussistenza della responsabilità solidale a carico del sindaco nonché per omessa pronuncia in relazione all'eccezione di mancata individuazione del responsabile dell'infrazione; 2) erroneità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all'elemento psicologico dell'illecito; 3) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 secondo il quale solo i dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto della convenzione sottoscritta tra esso ed il per la gestione del servizio idrico Pt_1 CP_2 integrato del territorio comunale, non dichiarando la esclusiva responsabilità della
(subentrata al in ordine all'illecito contestato;
5) omessa Parte_2 CP_2 pronuncia in relazione al vizio di nullità del procedimento di accertamento per violazione dell'art. 15 l.689/81, non essendo stato comunicato l'esito delle analisi su campione, con conseguente impossibilità per il di chiedere la revisione delle analisi;
6) erroneità Pt_1 della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla violazione
2 dell'art. 14 l. 689/91; 7) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso al campionamento istantaneo, in luogo di quello medio nelle 24 ore, normativamente previsto;
8) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la condotta contestata imputabile al pur a fronte dell'inerzia della Pt_1 CP_1 nello stanziamento dei fondi necessari all'adeguamento dell'impianto di depurazione;
9) omesso esame in ordine all'eccepita esimente dello stato di necessità; 10) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto individuati i criteri di determinazione della sanzione applicata.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del grado.
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
2.- L'appello è infondato.
Quanto al primo e al terzo motivo di appello, che si trattano congiuntamente in quanto connessi, è infondata la doglianza relativa al dedotto difetto di istruttoria in ordine all'individuazione del soggetto passivo dell'ingiunzione, nonché la lamentata violazione dell'art. 6 del d.lgs. 689/81.
Trattasi di contestazioni prive di pregio, atteso che parte opponente si è limitata genericamente ad affermare l'omesso approfondimento, da parte dell'ente accertatore, circa il soggetto passivo cui imputare la condotta sanzionata, senza, tuttavia, dedurre in concreto l'eventuale esistenza di articolazioni interne all'ente o attribuzioni funzionali espressamente delegate a terzi, idonee ad attribuire la responsabilità dell'illecito a quest'ultime.
Si rileva, inoltre, che l'articolo innanzi indicato richiede, ai fini della sussistenza in capo all'ente delle responsabilità solidali in concorso con l'autore dell'illecito, che quest'ultimo sia stato commesso dalla persona fisica rappresentante o dipendente della persona giuridica
“nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze”.
Nel caso di specie, si ribadisce, il non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di Pt_1 una persona fisica cui abbia attribuito espressa delega in materia.
Neppure coglie nel segno l'eccezione, articolata nel secondo motivo d'appello e ripreso nell'ottavo motivo, di difetto di colpevolezza e soggettiva inesigibilità della condotta
3 richiesta dalla norma asseritamente violata, sul presupposto della mancata individuazione del responsabile della violazione, con conseguente impossibilità di accertare il profilo volitivo della violazione commessa, sia sotto la forma del dolo, sia sotto la forma della colpa.
Si rammenta, infatti, che l'art. 3 della legge 689/81 richiede esclusivamente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva “senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato
a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. n. 720/2018).
Nel caso di specie, si osserva che è stato lo stesso ad aver ammesso di aver Pt_1 provveduto alla progettazione di un ulteriore impianto di depurazione, circostanza questa dimostrativa della consapevolezza da parte dell'ente dell'inadeguatezza degli impianti.
Neppure coglie nel segno la difesa dell'appellante che, invocando la Convenzione in forza della quale il ha riconosciuto al concessionario la completa ed esclusiva Pt_1 competenza riguardo la gestione integrata delle acque, vorrebbe far ricadere in capo a questo soggetto la responsabilità della condotta sanzionata.
Secondo la Suprema Corte “La L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 22 (c.d. Legge Merli), ha introdotto il principio (ripreso dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 45) della personalità dell'autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare
i necessari interventi. In altri termini, l'autorizzazione allo scarico non è un fatto meramente formale, che esonera da ogni responsabilità, ma, al contrario, responsabilizza il titolare, imponendogli una vigilanza e un controllo continui” (Cass. n. 6351/2022).
Altresì, “In tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato la gestione del Pt_1 servizio idrico ad un soggetto terzo, l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge. Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla l. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del d.lg. n. 152 del 2006, art. 141, comma
2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (nella
4 specie, la l. reg. Calabria n. 10 del 1997). (Cass. n. 7608/2022).
Pertanto, la delega di funzioni in favore del concessionario ai sensi della richiamata convenzione poteva riguardare solo la gestione ordinaria del ciclo di smaltimento dei reflui urbani, con la conseguenza che ogni intervento di carattere eccezionale, anche in ragione dell'inadeguatezza dell'impianto, avrebbe dovuto essere concertato con il Pt_1
Né possono essere accolte le doglianze articolate nel quinto e sesto motivo d'appello, con le quali parte appellante deduce, rispettivamente, la nullità del procedimento di accertamento per violazione dell'art. 15 e 14 della legge 689/91.
Quanto alla violazione dell'art. 15 – omessa comunicazione dell'esito delle analisi con conseguente impossibilità per il di chiederne la revisione – la Suprema Corte ha Pt_1 affermato che “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per l' analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi” (Cass. pen. n. 15710/2003).
Quanto alla violazione dell'art. 14 (per la mancata tempestiva contestazione della violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/81 e l'omesso rispetto del termine di 90 giorni per la notifica al trasgressore della contestazione, decorrente dalla conoscenza della condotta illecita), la Corte di Cassazione ha chiarito il principio, pienamente aderente alla fattispecie concreta per cui è causa, secondo cui, “qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art.
14 citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra
o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto investigativo imposto dall'art. 329 c.p.p.” (Cass. n. 9545/2018).
Va anche disatteso il settimo motivo d'appello, con il quale parte appellante eccepisce la nullità del procedimento accertativo basato sul ricorso al campionamento istantaneo, in luogo di quello medio nelle 24 ore, normativamente previsto.
Come affermato dalla Suprema Corte, il metodo di campionamento stabilito dalla legge ha funzione strumentale rispetto all'infrazione “per la legittimità del quale non occorre tanto
5 verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. 152/99” (Cass. n.17571/2006).
È innegabile, sul punto, la funzione meramente strumentale del campionamento, che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
occorre cioè fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel suo libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato. In tale prospettiva la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere, a patto che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto più adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.: cfr. Cass. n. 12863/2022).
Ancora recentemente, la S.C. ha ribadito che la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità.
Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Per tali ragioni, ha confermato, in relazione alla disciplina del d. lgs. n. 152/2006, l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manifestato in relazione al d.lgs. n. 152/1999 (Cass. n. 2324/2023, che richiama Cass. n. 6638/2007 e n. 17571/2006).
Tale normativa, pertanto, non stabilisce un criterio legale di valutazione delle prove, in quanto è consentito all'organo di controllo di procedere anche attraverso diverse modalità di campionamento.
In questi termini va riconosciuta la legittimità del metodo di campionamento istantaneo, di cui invece si duole il avendo la Suprema Corte chiarito il principio secondo cui Pt_1 all'organo di controllo è consentito procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze, costituite dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento.
6 Nel caso di specie, il campionamento istantaneo trova fondamento nelle attività di indagine delegate alle forze dell'ordine nell'ambito di un procedimento penale relativo ad uno scarico di acque reflue non autorizzato, come già ampiamente ribadito dal Tribunale in prime cure.
Devono, del pari, essere disattese anche le argomentazioni di cui al nono motivo d'appello.
La scriminante dello stato di necessità presuppone, invero, provata l'assoluta impossibilità di sottrarsi al compimento dell'azione lesiva per essere a ciò tenuti in forza di specifiche obbligazioni di legge o di impellenti situazioni di necessità.
Tali condizioni - naturalmente - si configurano solo allorquando l'autore del fatto si sia concretamente adoperato, nei limiti delle sue competenze e possibilità, per uniformarsi agli obblighi di legge, risultando tuttavia a ciò impossibilitato per fatti non riconducibili sua sfera di controllo e responsabilità.
Nella specie, non risultano allegate e comunque provate specifiche ragioni tecniche e strutturali in virtù delle quali il sarebbe stato assolutamente impossibilitato a Pt_1 rispettare i limiti di accettabilità specificamente previsti, ciò che esclude in radice la possibilità di imputare la condotta lesiva a stato di necessità ovvero ad obblighi di legge e di servizio, potendo la invocata scriminante concretamente operare solo allorquando l'autore della condotta non si sia posto per suo fatto e colpa nella condizione di dover violare la norma precettiva oggetto di contestazione.
Al contrario, lo si ripete, al era ben nota l'inadeguatezza degli impianti, per cui Pt_1 avrebbe dovuto non solo munire di autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 d. lgs. n. 152/2006, lo scarico in questione, ma, altresì, provvedere ad adottare tutte quelle misure strutturali e tecniche (cfr Cass n. 14441/2006) necessarie per la messa a norma (impianto di depurazione), nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale.
Va, infine, rigettato anche l'ultimo motivo d'appello, essendo stati nell'ordinanza
7ingiunzione espressamente richiamati i criteri di determinazione della sanzione pecuniaria applicata, puntualmente esaminati nella sentenza impugnata.
Quanto all'invocata applicazione dell'istituto della continuazione, è appena il caso di osservare che la circostanza della mancata impugnazione del decreto dirigenziale n. 172 del
2019, logicamente necessaria ai fini della rideterminazione unitaria della sanzione anche per la diversa violazione - altrimenti preclusa -, di cui dà atto il primo Giudice a fronte delle allegazioni di parte opponente (che nel ricorso originario si limitava a richiamare il suddetto decreto e ad esibirne copia), non è stata smentita nemmeno in questo grado. Ad abundantiam, si ribadisce che l'odierno appellante non ha nemmeno dedotto la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata per beneficiare del più favorevole trattamento sanzionatorio,
7 ovvero, secondo quanto espressamente previsto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, dell'unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, e che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (cfr. Cass. n. 12659/2019; n.
10775/2017; 26434/2014; 5252/2011); dalla lettura dei due decreti appare, al contrario, insussistente la contiguità temporale, dal momento che le violazioni sono state accertate in momenti diversi (cfr. docc. in atti).
Quanto ai decreti n. 171 e 176 del 2019, il Tribunale ha già spiegato come la diversità del luogo di commissione dell'illecito esclude in radice qualsiasi possibilità di applicazione della norma invocata.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidandole in € 2.910,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese Controparte_1 generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 28.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenuta il 28.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 767/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuliano
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Mandato Controparte_1
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il , con ricorso del 27 settembre 2019 al Tribunale di Parte_1
Benevento, proponeva opposizione avverso il decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – n. 175 del
24.7.2019, notificato il 2.8.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 16.775,00, oltre spese, per violazione dell'art. 105 del D.lgs.
152/2006.
Tale sanzione era stata comminata all'opponente in relazione agli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti in data 27.02.2018 (come da verbale) dal Gruppo Forestale dei
Carabinieri di Benevento, nell'ambito di un procedimento penale incardinato presso la
Procura della Repubblica di Benevento.
In detto verbale veniva accertato il superamento dei limiti di tollerabilità di uno scarico libero
1 di reflui, effettuato senza alcuna autorizzazione e senza alcuna previa depurazione.
Più in dettaglio, l'ente opponente si doleva del difetto di istruttoria in ordine al soggetto passivo dell'ingiunzione – non potendosi ascrivere al sindaco la responsabilità della violazione – nonché del difetto di coscienza e volontà dell'infrazione.
Lamentava, inoltre, il difetto di titolarità passiva della pretesa sanzionatoria, dal momento che la gestione e la manutenzione della rete di smaltimento dei reflui era stata affidata in appalto, con apposita convenzione, al che, a sua volta, aveva ceduto Controparte_2 il relativo ramo d'azienda alla Parte_2
Eccepiva, altresì, l'illegittimità del procedimento di accertamento e contestazione dell'infrazione per violazione dell'art. 15 l.689/81 nonché l'erroneità del ricorso, nel prelievo del campione, al sistema del prelievo istantaneo.
Contestava, infine, l'erronea determinazione della misura della sanzione alla quale si sarebbe dovuta applicare la disciplina della continuazione, posto che al risultavano Pt_1 notificate altre tre ordinanze ingiunzione e che l'Ente aveva dedotto di averle impugnate.
Si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto.
Con sentenza n. 1047/2020 del 20.07.2020, il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione per infondatezza e condannava il opponente alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore della Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , censurando la stessa con Parte_1
i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza per insussistenza della responsabilità solidale a carico del sindaco nonché per omessa pronuncia in relazione all'eccezione di mancata individuazione del responsabile dell'infrazione; 2) erroneità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all'elemento psicologico dell'illecito; 3) erroneità della sentenza per violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 secondo il quale solo i dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione;
4) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto della convenzione sottoscritta tra esso ed il per la gestione del servizio idrico Pt_1 CP_2 integrato del territorio comunale, non dichiarando la esclusiva responsabilità della
(subentrata al in ordine all'illecito contestato;
5) omessa Parte_2 CP_2 pronuncia in relazione al vizio di nullità del procedimento di accertamento per violazione dell'art. 15 l.689/81, non essendo stato comunicato l'esito delle analisi su campione, con conseguente impossibilità per il di chiedere la revisione delle analisi;
6) erroneità Pt_1 della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla violazione
2 dell'art. 14 l. 689/91; 7) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso al campionamento istantaneo, in luogo di quello medio nelle 24 ore, normativamente previsto;
8) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la condotta contestata imputabile al pur a fronte dell'inerzia della Pt_1 CP_1 nello stanziamento dei fondi necessari all'adeguamento dell'impianto di depurazione;
9) omesso esame in ordine all'eccepita esimente dello stato di necessità; 10) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto individuati i criteri di determinazione della sanzione applicata.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del grado.
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
2.- L'appello è infondato.
Quanto al primo e al terzo motivo di appello, che si trattano congiuntamente in quanto connessi, è infondata la doglianza relativa al dedotto difetto di istruttoria in ordine all'individuazione del soggetto passivo dell'ingiunzione, nonché la lamentata violazione dell'art. 6 del d.lgs. 689/81.
Trattasi di contestazioni prive di pregio, atteso che parte opponente si è limitata genericamente ad affermare l'omesso approfondimento, da parte dell'ente accertatore, circa il soggetto passivo cui imputare la condotta sanzionata, senza, tuttavia, dedurre in concreto l'eventuale esistenza di articolazioni interne all'ente o attribuzioni funzionali espressamente delegate a terzi, idonee ad attribuire la responsabilità dell'illecito a quest'ultime.
Si rileva, inoltre, che l'articolo innanzi indicato richiede, ai fini della sussistenza in capo all'ente delle responsabilità solidali in concorso con l'autore dell'illecito, che quest'ultimo sia stato commesso dalla persona fisica rappresentante o dipendente della persona giuridica
“nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze”.
Nel caso di specie, si ribadisce, il non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di Pt_1 una persona fisica cui abbia attribuito espressa delega in materia.
Neppure coglie nel segno l'eccezione, articolata nel secondo motivo d'appello e ripreso nell'ottavo motivo, di difetto di colpevolezza e soggettiva inesigibilità della condotta
3 richiesta dalla norma asseritamente violata, sul presupposto della mancata individuazione del responsabile della violazione, con conseguente impossibilità di accertare il profilo volitivo della violazione commessa, sia sotto la forma del dolo, sia sotto la forma della colpa.
Si rammenta, infatti, che l'art. 3 della legge 689/81 richiede esclusivamente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva “senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato
a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. n. 720/2018).
Nel caso di specie, si osserva che è stato lo stesso ad aver ammesso di aver Pt_1 provveduto alla progettazione di un ulteriore impianto di depurazione, circostanza questa dimostrativa della consapevolezza da parte dell'ente dell'inadeguatezza degli impianti.
Neppure coglie nel segno la difesa dell'appellante che, invocando la Convenzione in forza della quale il ha riconosciuto al concessionario la completa ed esclusiva Pt_1 competenza riguardo la gestione integrata delle acque, vorrebbe far ricadere in capo a questo soggetto la responsabilità della condotta sanzionata.
Secondo la Suprema Corte “La L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 22 (c.d. Legge Merli), ha introdotto il principio (ripreso dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 45) della personalità dell'autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare
i necessari interventi. In altri termini, l'autorizzazione allo scarico non è un fatto meramente formale, che esonera da ogni responsabilità, ma, al contrario, responsabilizza il titolare, imponendogli una vigilanza e un controllo continui” (Cass. n. 6351/2022).
Altresì, “In tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato la gestione del Pt_1 servizio idrico ad un soggetto terzo, l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge. Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla l. n. 36 del 1994, art. 4, comma 1, lett. f), e del d.lg. n. 152 del 2006, art. 141, comma
2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (nella
4 specie, la l. reg. Calabria n. 10 del 1997). (Cass. n. 7608/2022).
Pertanto, la delega di funzioni in favore del concessionario ai sensi della richiamata convenzione poteva riguardare solo la gestione ordinaria del ciclo di smaltimento dei reflui urbani, con la conseguenza che ogni intervento di carattere eccezionale, anche in ragione dell'inadeguatezza dell'impianto, avrebbe dovuto essere concertato con il Pt_1
Né possono essere accolte le doglianze articolate nel quinto e sesto motivo d'appello, con le quali parte appellante deduce, rispettivamente, la nullità del procedimento di accertamento per violazione dell'art. 15 e 14 della legge 689/91.
Quanto alla violazione dell'art. 15 – omessa comunicazione dell'esito delle analisi con conseguente impossibilità per il di chiederne la revisione – la Suprema Corte ha Pt_1 affermato che “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per l' analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi” (Cass. pen. n. 15710/2003).
Quanto alla violazione dell'art. 14 (per la mancata tempestiva contestazione della violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/81 e l'omesso rispetto del termine di 90 giorni per la notifica al trasgressore della contestazione, decorrente dalla conoscenza della condotta illecita), la Corte di Cassazione ha chiarito il principio, pienamente aderente alla fattispecie concreta per cui è causa, secondo cui, “qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art.
14 citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra
o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto investigativo imposto dall'art. 329 c.p.p.” (Cass. n. 9545/2018).
Va anche disatteso il settimo motivo d'appello, con il quale parte appellante eccepisce la nullità del procedimento accertativo basato sul ricorso al campionamento istantaneo, in luogo di quello medio nelle 24 ore, normativamente previsto.
Come affermato dalla Suprema Corte, il metodo di campionamento stabilito dalla legge ha funzione strumentale rispetto all'infrazione “per la legittimità del quale non occorre tanto
5 verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. 152/99” (Cass. n.17571/2006).
È innegabile, sul punto, la funzione meramente strumentale del campionamento, che deve non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico;
occorre cioè fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel suo libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato. In tale prospettiva la clausola di salvaguardia contenuta nel punto 4 dell'allegato 5 del D.lgs. n. 152/1999, che fa salve le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalla normativa in essere, a patto che, trattandosi di eccezione rispetto alla regola, gli organi di controllo attestino in modo analitico e puntuale le circostanze per le quali sono ricorsi a tale metodo e le ragioni per cui lo hanno ritenuto più adeguato a esprimere la rappresentatività dello scarico (ciclo produttivo, tempi e modi di versamento, portata e durata, ecc.: cfr. Cass. n. 12863/2022).
Ancora recentemente, la S.C. ha ribadito che la disciplina legislativa del campionamento e delle analisi ha valore indicativo e l'inosservanza di tali indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d'invalidità.
Infatti, tali operazioni hanno una funzione meramente strumentale all'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di emissione, il quale consegue alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, senza che la legittimità dell'accertamento dipenda dal formale ossequio alle predette indicazioni legislative. Per tali ragioni, ha confermato, in relazione alla disciplina del d. lgs. n. 152/2006, l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità aveva già manifestato in relazione al d.lgs. n. 152/1999 (Cass. n. 2324/2023, che richiama Cass. n. 6638/2007 e n. 17571/2006).
Tale normativa, pertanto, non stabilisce un criterio legale di valutazione delle prove, in quanto è consentito all'organo di controllo di procedere anche attraverso diverse modalità di campionamento.
In questi termini va riconosciuta la legittimità del metodo di campionamento istantaneo, di cui invece si duole il avendo la Suprema Corte chiarito il principio secondo cui Pt_1 all'organo di controllo è consentito procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze, costituite dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento.
6 Nel caso di specie, il campionamento istantaneo trova fondamento nelle attività di indagine delegate alle forze dell'ordine nell'ambito di un procedimento penale relativo ad uno scarico di acque reflue non autorizzato, come già ampiamente ribadito dal Tribunale in prime cure.
Devono, del pari, essere disattese anche le argomentazioni di cui al nono motivo d'appello.
La scriminante dello stato di necessità presuppone, invero, provata l'assoluta impossibilità di sottrarsi al compimento dell'azione lesiva per essere a ciò tenuti in forza di specifiche obbligazioni di legge o di impellenti situazioni di necessità.
Tali condizioni - naturalmente - si configurano solo allorquando l'autore del fatto si sia concretamente adoperato, nei limiti delle sue competenze e possibilità, per uniformarsi agli obblighi di legge, risultando tuttavia a ciò impossibilitato per fatti non riconducibili sua sfera di controllo e responsabilità.
Nella specie, non risultano allegate e comunque provate specifiche ragioni tecniche e strutturali in virtù delle quali il sarebbe stato assolutamente impossibilitato a Pt_1 rispettare i limiti di accettabilità specificamente previsti, ciò che esclude in radice la possibilità di imputare la condotta lesiva a stato di necessità ovvero ad obblighi di legge e di servizio, potendo la invocata scriminante concretamente operare solo allorquando l'autore della condotta non si sia posto per suo fatto e colpa nella condizione di dover violare la norma precettiva oggetto di contestazione.
Al contrario, lo si ripete, al era ben nota l'inadeguatezza degli impianti, per cui Pt_1 avrebbe dovuto non solo munire di autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 d. lgs. n. 152/2006, lo scarico in questione, ma, altresì, provvedere ad adottare tutte quelle misure strutturali e tecniche (cfr Cass n. 14441/2006) necessarie per la messa a norma (impianto di depurazione), nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale.
Va, infine, rigettato anche l'ultimo motivo d'appello, essendo stati nell'ordinanza
7ingiunzione espressamente richiamati i criteri di determinazione della sanzione pecuniaria applicata, puntualmente esaminati nella sentenza impugnata.
Quanto all'invocata applicazione dell'istituto della continuazione, è appena il caso di osservare che la circostanza della mancata impugnazione del decreto dirigenziale n. 172 del
2019, logicamente necessaria ai fini della rideterminazione unitaria della sanzione anche per la diversa violazione - altrimenti preclusa -, di cui dà atto il primo Giudice a fronte delle allegazioni di parte opponente (che nel ricorso originario si limitava a richiamare il suddetto decreto e ad esibirne copia), non è stata smentita nemmeno in questo grado. Ad abundantiam, si ribadisce che l'odierno appellante non ha nemmeno dedotto la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata per beneficiare del più favorevole trattamento sanzionatorio,
7 ovvero, secondo quanto espressamente previsto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, dell'unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, e che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (cfr. Cass. n. 12659/2019; n.
10775/2017; 26434/2014; 5252/2011); dalla lettura dei due decreti appare, al contrario, insussistente la contiguità temporale, dal momento che le violazioni sono state accertate in momenti diversi (cfr. docc. in atti).
Quanto ai decreti n. 171 e 176 del 2019, il Tribunale ha già spiegato come la diversità del luogo di commissione dell'illecito esclude in radice qualsiasi possibilità di applicazione della norma invocata.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della liquidandole in € 2.910,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese Controparte_1 generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 28.10.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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