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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7220 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 473/2020 All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LEANZA RAFFAELE presente avv. Di Cosimo in sost.
Appellato/i
Parte_2
Avv. MERELLI STEFANO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Alberto Tilocca Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 02.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 473/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Via Pietro Parte_1 C.F._1
Colletta 12, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Leanza (c.f. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E ià ), C.F./P.IVA , in persona del Direttore Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Generale, L.r.p.t., Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Merelli, C.F. Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il già menzionato professionista, nella sede C.F._3 legale dell' stessa, in Albano Laziale (Rm), Borgo Garibaldi, n. 12, 00041, giusta CP_1 Pt_2 delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Velletri, n. 2306/2019, pubblicata il 12/12/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Il citante Pt_1
, citata in giudizio l' (ora ), allegava quanto segue:"... Il
[...] Controparte_4 Parte_2 ricorrente, col patrocinio dello scrivente procuratore, proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi
2 al Tribunale di Velletri poiché lamentava di essere stato vittima di malpractice sanitaria da parte dei sanitari dell'ospedale di ANZIO, in occasione di intervento chirurgico cui si era sottoposto in data
12.3.2013. Nel procedimento, iscritto al R.G. n. 2016/2015, si costituiva ritualmente 1'ASL ; CP_4 veniva ammessa ed espletata CTU medico legale con la partecipazione delle parti e dei rispettivi
CTP e in data 30.10.2015 veniva depositato l'elaborato peritale definitivo dal quale risultava la completa responsabilità della struttura sanitaria convenuta, come peraltro riconosciuta dalla stessa Part
già sia nella fase stragiudiziale che nel corso degli accertamenti peritali di Ufficio.
Purtroppo non si giungeva ad un accordo tra le parti all'esito del tentativo di conciliazione da parte del CTU, siccome l' , avanzava contestazioni sul quantum del danno biologico e sulla Parte_3 riconosciuta incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
La CTU , oltre ad accertare la responsabilità sanitaria denunciata e conseguentemente determinare la residualità di postumi permanenti oltre ai periodi di ITT e ITP, ha evidenziato che il ricorrente ha riportato conseguenze anche nella propria vita relazionale sociale e lavorativa e che, inoltre, il consenso informato sottoposto al medesimo era effettivamente generico e non descriveva nel dettaglio le eventuali complicanze scientificamente riconosciute che potevano presentarsi quali la lesione del suddetto nervo.
Ancora la CTU ha evidenziato che grazie all'intensità dell'attività fisica e riabilitativa svolta il paziente aveva compensato, allo stato, e parzialmente, il deficit muscolare, ma che in futuro ciò non era più possibile, con la conseguenza che il medesimo non sarà in grado di svolgere le mansioni lavorative attuali.
Accertava dunque la CTU l'incidenza di postumi limitativi non solo nelle banali e pur indispensabili attività quotidiane (vestirsi lavarsi guidare ecc), ma anche nelle attività sportive (considerata la giovane età del paziente) e relazionali (es. rapporto con le figlie piccole) comportando una sofferenza psico-fisica marcata che con il tempo potrà solo peggiorare. Quanto all' invalidità, essa era da ritenersi permanente, poiché a distanza di due anni circa dal danno del nervo accessorio non risultavano evidenze scientifiche per ipotizzare un miglioramento della sintomatologia, situazione che escludeva la possibilità di un intervento chirurgico di ricostruzione del nervo siccome invalidante e non risolutivo e con probabilità di successo prossime allo zero.
La CTU ha concluso per la sussistenza di un DANNO BIOLOGICO PERMANENTE, pari al 15% di cui 10% come da tabella di riferimento europea per la valutazione del danno biologico Pt_4 corrispondente alla lesione del nervo spinale accessorio braccio non dominante ed il 5% assegnato in considerazione di ulteriori fattori esaustivamente identificati e motivati nell'elaborato. Inoltre, ha ritenuto sussistente un DANNO EMERGENTE RELATIVO per spese sostenute e da sostenersi in futuro riferibili a terapie fisiche e controlli cimici periodici indispensabili al fine di mantenere la
3 tonicità muscolare e la conseguente mobilità quantificabili in 200 euro /annue. Infine, ha riconosciuto una INVALIDITA' TEMPORANEA di circa 3 MESI e la RIDUZIONE DELLA
CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA quantificata in misura orientativa del 10%....".
Compendiando, il citante deduceva come la struttura ospedaliera fosse responsabile delle lesioni da essa patite come dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo.
Concludeva pertanto per la ravvisata responsabilità contrattuale ed aquiliana dell Controparte_4
H (ora ), con richiesta di risarcimento dei danni.
[...] Parte_2
L (ora ), costituendosi, concludeva per il rigetto della domanda Controparte_4 Parte_2 attrice…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) riconosciuta la piena responsabilità dei sanitari operatori e dell'ospedale civile di Anzio-Nettuno per i fatti dedotti in giudizio, condanna l' (ora ) al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_2 Pt_1
, della complessiva somma di € 53.271,00, per danno non patrimoniale, ai valori attuali, oltre
[...] interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva CP_4 somma di € 200,00 per spese mediche sostenute in ragione dell'intervento per cui è causa, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dai singoli esborsi fino alla presente sentenza e interessi legali, calcolati sulla somma così attualizzata, dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
4) condanna l' (ora 6) al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_4 Pt_2
€ 3.972,00 per compenso e in € 300,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
ordina la distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese di C.t.u., svolta nel separato giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 2016/15
r.g., per l'intero e definitivamente a carico dell (ora 6), tenuta a CP_4 CP_4 Pt_2 rimborsare al ricorrente quanto dallo stesso eventualmente già versato all'Ausiliare”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma parziale totale della sentenza appellata con il presente atto, così provvedere: a- Dichiarare accertata la sussistenza del danno da lesione della cenestesi lavorativa e conseguentemente determinare il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti attraverso una liquidazione effettuata sulla base della percentuale determinata dal CTU nel proprio elaborato, ovvero in via equitativa e omnicomprensiva. b- Condannare per l'effetto
(già ) al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_4 Parte_1 ulteriore somma di E. 5.327,00, ovvero di altra anche maggiore, secondo giustizia. c- Condannare
4 l'appellata al pagamento degli interessi compensativi dalla data dell'illecito sulla somma liquidata all'attualità; d- Condannare sempre l'appellata al pagamento pieno delle spese e compensi professionali per il procedimento ex art., 696 bis cpc, nonché per quelli relativi al presente grado con attribuzione all'Avv. Raffaele Leanza, che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, “contrariis rejectis”: - in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare, per le ragioni espresse in narrativa, il proposto appello in rubrica, risultando lo stesso integralmente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 c.p.c. dopo l'approvazione L. 134/2012 relativa al cd. “filtro in appello”; - in via principale, ed ove ritenuto ammissibile, rigettare comunque nel merito l'appello in rubrica perché infondato in fatto e in diritto e comunque perché del tutto carente di allegazione e prova a proprio supporto e, per l'effetto, confermare integralmente la così gravata decisione di primo grado nonché, per l'ulteriore effetto, condannare la odierna parte appellanti alle spese del grado di giudizio, come da vigente legislazione”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “Richiamato quanto esposto in precedenza e constatato che il ricorrente ha agito nei confronti della struttura ospedaliera in cui era stata ricoverata (cfr. cartella clinica, documentazione sanitaria e perizia medico-legale in documenti prodotti dal ricorrente), la pretesa risarcitoria deve essere vista in relazione agli allegati errori ed omissioni ascritti ai sanitari operanti nei trattamenti praticati alla citante presso l'ospedale di Anzio-
Nettuno.
Tanto premesso in punto di fatto, è altresì necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa.
Anzitutto, va premesso che, in ambito civile, le disposizioni delle leggi n. 189/12 e n. 24/17 non sono applicabili ai fatti pregressi e ai processi in corso, a motivo della naturale irretroattività della legge
—di per sé prevista dall'art. 11 delle preleggi— e per non provocare la lesione dell'affidamento del cittadino per l'improvviso mutamento delle regole del gioco.
Sulla scorta di tale impostazione, va quindi esclusa l'applicabilità delle disposizioni innovative contenute nelle predette leggi al caso di specie, relative ad assenta responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto per i trattamenti chirurgici incriminati.
Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 10297/04, ma è orientamento costante;
Cass. 21090/15) è nel senso di inquadrare la responsabilità dell'ente ospedaliero, sia pubblico che
5 privato, nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o dì una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Analogamente anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, benché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass.
589/99; Cass. 19670/16), così superando vecchi orientamenti sulla distinzione fra responsabilità contrattuale dell'ospedale ed extracontrattuale del medico (cfr. Cass. 1716/79)
In tale contesto, accanto alla distinta ipotesi di responsabilità dell'Ente per inadempimento di obbligazioni direttamente a suo carico (cfr. Cass. 10743/09), appare evidente che in tanto si possa ipotizzare una responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera in relazione alle prestazioni sanitarie rese in quanto sia stata positivamente accertata la responsabilità del medico dipendente nella causazione del danno, così come previsto dall'art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 6386/01; Cass.
13066/04).
Dunque, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione sia il regime proprio di questo tipo di responsabilità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa.
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata, ex art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
è inoltre previsto dall'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Va poi ricordato, come ulteriore discorso di carattere generale, che l'obbligazione assunta dal sanitario consiste -di regola, differente può infatti essere il discorso p. es. sulla medicina estetica- in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato, con l'ovvia conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato non determina di per sé inadempimento (cfr. Cass. 4400/04).
L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste pertanto nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può -a tutto concedere- costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Punto fondamentale, condizionato evidentemente dall'inquadramento di cui si è detto, è costituito dal riparto degli oneri allegatori e probatori nelle cause di responsabilità professionale del medico.
Al riguardo può affermarsi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto (ovvero il 'contatto') e l'aggravamento della
6 situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché (Cass.
2044/00; Cass. 6537/06) il relativo flesso di causalità con l'azione o l'omissione del personale sanitario, di cui è sufficiente allegare l'inadempimento, restando poi a carico dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esistenza di un evento imprevisto ed imprevedibile quale causa dell'evento dannoso verificatosi ovvero ancora che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. 10297/04; Cass.
S.U. 577/08; Cass. 15993/11).
Il porre a carico del sanitario e/o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica si ricollega a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Fornita tale prova si ritiene per l'appunto che la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica sia idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), parametro che in subiecta materia deroga al tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
Spetta a questo punto all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr. Cass. 3492/02)
Inoltre, nel caso in cui la prestazione resa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il cui onere allegatorio e probatorio continua a gravare sul sanitario (cfr. Cass. 15404/02;
Cass. 2042/05), costui è tenuto al risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico, ai sensi dell'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 2466/95)
Dunque, è fondamentale provare l'esistenza del ricordato nesso causale fra danni lamentati e prestazione sanitaria (Cass. 10743/09).
Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni attinenti all'aspetto soggettivo della condotta del sanitario, con l'affermata conseguenza (cfr. citata Cass. 2044/00) che, in caso di difetto di prova su detto nesso, viene meno la necessità di accertare se l'esecuzione
7 dell'intervento sia facile e abituale ovvero implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Tanto premesso, tornando al caso di specie, è fondamentale accertare se effettivamente, come allegato dal ricorrente, il personale sanitario, eseguendo gli accertamenti incriminati presso l'ospedale di Anzio-Nettuno, si sia reso responsabili degli errori dettagliati in ricorso.
Come specificato nell'atto introduttivo, il prima dell'introduzione del presente giudizio, ha Pt_1 avviato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 2016/15 r.g.), partecipato dall Controparte_5
nei cui corso è stata disposta C.t.u. medico-legale.
[...]
Pacifica è l'utilizzabilità di tale consulenza: "Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse" (Cass. 9843/14).
Nella relazione depositata in atti, l'Ausiliare dei Giudice, previo attento esame della documentazione medica prodotta, ha concluso, in modo immune da vizi logici o scientifici o di impostazione metodologica e pienamente condiviso da questo Giudice in quanto perfettamente basato sul quadro clini co del per la sussistenza di elementi di censura nei confronti dei sanitari dell'ospedale Pt_1 di Anzio-Nettuno nello svolgimento dei trattamenti praticati, affermando quanto dettagliato nel ricorso introduttivo sopra riportato (cfr. relazione del C.t.u., Dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo n. 2016/15 r.g., sub documento 1 prodotto dal ricorrente).
Richiamato quanto esposto in precedenza, deve constatarsi che la responsabilità dei sanitari operatori, e quindi della responsabilità della struttura sanitaria di appartenenza e per essa l
[...]
(ora ) (cfr. Cass. 1620/12: "L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei CP_4 Parte_2 danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale"), è ormai da considerare processualmente acclarata, stante quanto condivisibilmente affermato dall'Ausiliare.
A questo punto si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
L'Ausiliare del Giudice ha concluso nel senso che dal fatto erano derivati: incapacità temporanea totale di 90 giorni;
esiti funzionali permanenti con invalidità pari al 15%.
La suddetta C.t.u., esaustiva ed immune da vizi logici o scientifici anche in merito alla quantificazione del danno, va condivisa da questo Giudice, in quanto perfettamente basata sul quadro clinico del Dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - Pt_1 anno 2018- (Cass. 14402/11, si ritiene che nel caso di specie, tenuto conto dell'età dell'attore (35 anni alla data dell'evento) e dell'invalidità permanente accertata (15%) e in difetto di allegazione di
8 profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, la somma di € 44.451,00. Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, da riconoscere nella misura di 90 giorni, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di € 8.820,00; il tutto come da tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2018).
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla, vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute.
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologi co secondo le tabelle "milanesi" (cfr. Cass. 18641/11).
Dunque, l' (ora 6) va condannata al pagamento, in favore del Controparte_4 Pt_2 Pt_1 della complessiva somma, ai valori attuali e a titolo di danno non patrimoniale, di € 53.271,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Altra voce di danno (patrimoniale) riguarda le spese mediche sostenute in misura pari a € 200,00; si tratta di risarcimento dovuto alla luce della documentazione allegata e del parere del C.t.u.; quindi, il ricorrente ha diritto a tale somma, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dalla data dei singoli pagamenti, quali risultanti dalla documentazione in atti da aversi qui richiamata, fino alla presente sentenza ed agli interessi legali, calcolati sulla somma così attualizzata, dalla presente sentenza fino al saldo effettivo: in tali termini i convenuti vanno condannati al relativo pagamento.
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03).
Non risulta dimostrato danno alla capacità lavorativa specifica della ricorrente;
in proposito, non è stata offerta prova che le lesioni riportate abbiano avuto in concreto ripercussione sull'attività lavorativa del ricorrente, determinandone la contrazione del reddito, per cui nulla è dovuto a tale titolo (cfr. Cass. 5840/04; Cass. 14517/15).
Compendiando, stante l'emersa responsabilità dei medici operatori e quindi della struttura sanitaria di appartenenza (ospedale di Albano Laziale), l' (ora ) va condannata Controparte_4 Parte_2 al pagamento, in favore del e a titolo di risarcimento del danno (non patrimoniale), delle Pt_1 somme come sopra complessivamente liquidate.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'ente convenuto per la soccombenza.
Esse si liquidano -applicati i parametri tariffari minimi-in dispositivo, a favore della ricorrente, ai sensi del D.M. 55/2014. Va ordinata la distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi
9 antistatario. Le spese di c.t.u. svolta nel separato giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste per l'intero definitivamente a carico dell (ora ), tenuta a Controparte_4 Parte_2 rimborsare al ricorrente quanto dallo stesso eventualmente già versato all'Ausiliare”.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, si lamenta il mancato riconoscimento del danno da lesione alla cenestesi lavorativa. Deduce l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe esaminato siffatta voce di danno nonostante lo stesso fosse stato rilevato - seppur impropriamente individuato con l'espressione riduzione della capacità lavorativa specifica- dall'ausiliare. Sostiene che la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 10%, difatti corrisponderebbe al danno da cenestesi lavorativa con conseguentemente riconoscimento dell'ulteriore somma di €5.327,00 in favore del
Pt_1
Con il secondo motivo di appello ci si duole della mancata applicazione degli interessi compensativi.
A tal proposito il richiama la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che nella Pt_1 domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria. Interessi che vanno riconosciuti anche in assenza di un'espressa domanda della parte danneggiata.
Con il terzo motivo di appello, si impugna la sentenza del Tribunale per il mancato riconoscimento delle spese relative al procedimento ante causam ex art. 669 bis c.p.c., nello specifico, dei compensi professionali dovuti per l'attività difensiva, di assistenza e rappresentanza, avendo il giudice di prime cure liquidato le sole spese a titolo di compenso del CTU.
Il primo motivo di appello che verte sul mancato riconoscimento da parte del primo giudice della personalizzazione del danno non patrimoniale subito da in ordine alla attività Parte_1 lavorativa svolta (appuntato della guardia di finanza) non merita di essere condiviso e va pertanto rigettato.
Sul punto va osservato come la maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa sostanzia un danno non patrimoniale da “cenestesi lavorativa” (cfr. Cass. n. 16628/2023 secondo cui “il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo”).
Una lesione alla salute può certamente comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patito quel tipo di
10 lesione e conseguenze peculiari che hanno provocato invece un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi. Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto.
Dunque, le conseguenze “generali” ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
La ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ha quantificato il danno biologico permanente in complessivi 15% frutto della sommatoria di due percentuali 10% per i postumi ed il
5% considerando ulteriormente “la giovane età del paziente per il danno concorrente sull'articolazione scapolo omerale contro laterale gravata da un sovraccarico funzionale, la mancata possibilità di svolgere l'attività sportiva come in passato per l'alterazione della sfera familiare ed emozionale e per il futuro possibile cambio di mansione lavorativa dato l'inevitabile peggioramento delle condizioni cliniche”; dunque la ctu ha ben considerato gli ulteriori aspetti nella valutazione complessiva del danno subito. Non sono invero emerse nel Leccese conseguenze eccezionali rispetto a quelle riscontrabili nella normalità dei casi (neppure in termini di maggiore usura e fatica o difficoltà riscontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa di appuntato della guardia di finanza); conseguenze in breve ulteriori rispetto a quelle già evidenziate dal ctu.
In sostanza, non risulta né allegato né provato alcun elemento da cui presuntivamente poter ricavare che vi sia stata in concreto una tale maggiore incidenza rispetto alla lesione già riscontrata in termini di invalidità permanente (15%); del resto, è dato pacifico quello secondo cui il non ha subito Pt_1 alcun cambio di mansioni dopo l'intervento chirurgico subito. Ciò esattamente in coerenza con quanto stabilito dal consulente nominato in sede di ATP ex art. 696-bis c.pc. di cui al procedimento n.
2016/2015 che, pur avendo riconosciuto una “riduzione” (e non già un danno) del 10% alla capacità lavorativa specifica” dell'appellante, di contro dava atto che tale fatto non aveva determinato alcun cambio nelle mansioni del medesimo (un militare) e quindi la già menzionata riduzione, appunto, non si è tramutata in un danno apprezzabile ulteriore rispetto a quello riconosciuto.
Neppure il secondo motivo di appello coglie nel segno.
Ed invero non spettano gli interessi anteriori per il danno riconosciuto;
ciò in quanto «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere
11 liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti»
(Cass. 8-11-2016, n. 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche
Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attore/appellante non ha assolto agli oneri di allegazione e prova a suo carico e correttamente il primo giudice non ha riconosciuto gli interessi compensativi sul debito di valore.
Il motivo è pertanto infondato, non sussistendo il diritto della parte vittoriosa di vedere riconosciuta la liquidazione di tale voce in suo favore.
Quanto al terzo motivo di doglianza va detto che la censura è fondata, alla luce del principio - meritevole di essere ribadito - secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013;
12 conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012, Rv. 621642 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15672 del 27/07/2005, Rv. 583396).
Come statuito dalla Suprema Corte, dunque, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Applicando il d.m. 55/2014 (tabella relativa ai procedimenti di istruzione preventiva) secondo parametri minimi per tutte le fasi come statuito dal primo giudice e non oggetto di censura sul punto, le spese di lite per l'accertamento tecnico preventivo espletato debbono liquidarsi in € 1.914 (valore della controversia € 53.271 e dunque applicando il 4 scaglione). Conclusivamente, l'appello spiegato va accolto pur se limitatamente al terzo motivo e la sentenza così parzialmente riformata.
Quanto alle spese del grado esse seguono la soccombenza e nel caso in cui una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione.
Esse sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione allo scaglione II ed alla tabella XII, applicando i valori minimi per tutte le fasi espletate, attesa la ridotta attività espletata e l'assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare difficoltà, per un valore tabellare finale ex art. 4, comma
5, di € 1458, oltre a spese generali, iva e cap come per legge e spese di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Velletri n. 2306/2019 pubblicata il 12.12.2019, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma, condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'appellante Parte_2 della ulteriore somma pari ad € 1914, oltre iva Cap e rimborso forfettario del 15% a Parte_1 titolo di spese legali di cui all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Raffaele Leanza;
-condanna l'appellata a rifondere in favore di le spese di lite del presente Parte_2 Parte_1 grado liquidate in complessivi € 1.458, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge ed oltre al contributo unificato da distrarsi in favore del procuratore antistatario Raffaele Leanza.
Così deciso in Roma il 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-D ER ER LO
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