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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/06/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 26-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
p.iva ), con l'avv. Luigi Eördegh Parte_1 P.IVA_1
parte ricorrente
nei confronti di
Contro
(p.iva ), con sede legale in Bolzano, via Righi n. 9 Parte_2 P.IVA_2
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 CP_1 [...]
; Parte_2
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 7, C.C.I.I.;
pagina 1 di 4 osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal debito di circa Euro 128.000,00 nei confronti di Agenzia dell'Entrate-Riscossione, di cui circa
Euro 30.000,00 nei confronti di INPS, nonché dal debito di oltre Euro 40.000 nei confronti di parte ricorrente (cfr. decreto ingiuntivo e precetto regolarmente notificati);
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
pagina 2 di 4 Contro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Parte_2
), con sede legale in Bolzano, via Righi n. 9; P.IVA_2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Laura Giramonti, con studio in Bolzano;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 18/9/2025, ore 09:30, davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal pagina 3 di 4 Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 23/05/2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
p.iva ), con l'avv. Luigi Eördegh Parte_1 P.IVA_1
parte ricorrente
nei confronti di
Contro
(p.iva ), con sede legale in Bolzano, via Righi n. 9 Parte_2 P.IVA_2
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 CP_1 [...]
; Parte_2
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 7, C.C.I.I.;
pagina 1 di 4 osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal debito di circa Euro 128.000,00 nei confronti di Agenzia dell'Entrate-Riscossione, di cui circa
Euro 30.000,00 nei confronti di INPS, nonché dal debito di oltre Euro 40.000 nei confronti di parte ricorrente (cfr. decreto ingiuntivo e precetto regolarmente notificati);
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
pagina 2 di 4 Contro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Parte_2
), con sede legale in Bolzano, via Righi n. 9; P.IVA_2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Laura Giramonti, con studio in Bolzano;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 18/9/2025, ore 09:30, davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal pagina 3 di 4 Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 23/05/2025.
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Cristina Longhi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4