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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente.
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.111 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
in persona del vice sindaco pro tempore rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv.to Mario Busiri Vici
APPELLANTE
E
in persona del liquidatore legale Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Goretti, elettivamente domiciliata CP_2 presso l'indirizzo pec del legale Email_1
APPELLANTE
e anche in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 Per_1
rappresentate e difese dall'avv.to Enrico Marconi, elettivamente domiciliate presso lo
[...] studio di quest'ultimo in Todi, via Maestà dei Lombardi 15. APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Ivan Bullo.
APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Spinelli Controparte_7
APPELLATO
OGGETTO: Appalti
Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del 8.01.2025
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante in persona del vice sindaco pro tempore Parte_1 Parte_2 come in atti
Per l'appellante in persona del liquidatore legale Controparte_1 Controparte_2 come in atti
Per gli appellanti e anche in qualità di eredi di : Controparte_3 Controparte_4 Per_1 come in atti
Per l'appellante incidentale , in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore: come in atti
Per l'appellato Controparte_7 come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, che veniva iscritto al n. 11172024 , il Parte_1
in persona del vice sindaco pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza nr. 82/2024, emessa in data
[...]
25.01.2024 dal Tribunale di Spoleto, con la quale era stata accolta l'opposizione svolta dallo stesso al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1001/2018 , emesso dal Tribunale di Spoleto su ricorso di per il pagamento dell'importo di euro CP_1
150.384,23 per le lavorazioni di cui alle cinque fatture allegate delle quali tre riguardanti le opere rientranti nel progetto di riqualificazione e ampliamento della zona industriale P.I.P. in frazione PE , loc. DR , e due relative a lavorazioni di ripristino stradale , estranee a detta zona, per l'effetto era stato revocato il suddetto decreto ingiuntivo, era stata parzialmente accolta la domanda svolta da nei confronti delle terze chiamate in causa , CP_1 CP_3
e , in qualità di eredi di sulla base di quanto disposto dall'articolo 191 del d.lgs.
[...] Controparte_4 Per_1 pagina 2 di 13 267/2000, con conseguente condanna in solido delle predette al pagamento in favore della stessa società della CP_1
somma di euro 92.078,15, oltre interessi, corrispondente agli importi di cui alle fatture nn. 25/2012 e 38/2011 ; era stata accolta la domanda svolta da queste ultime nei confronti del che, per l'effetto, era stato condannato a Parte_1
tenere indenni le stesse , ai sensi dell'articolo 2041 c.c., di quanto dalle medesime dovuto a;
era stato accertato CP_1
il difetto di titolarità passiva di con rigetto di qualsiasi domanda spiegata nei suoi confronti;
era stata Controparte_7
respinta la domanda di manleva svolta dalle predette e nei confronti della propria compagnia di CP_3 CP_4
assicurazione , , era stata accolta la domanda svolta dal Controparte_8
, in via riconvenzionale , nei confronti di e per l'effetto quest'ultima era stata condannata Parte_1 CP_1
al pagamento dell'importo di euro 8.997,30 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
con statuizione in ordine alle spese del giudizio e di C.T.U..
In particolare, il contestava la sentenza di I grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il Parte_1
carattere meramente esplorativo della consulenza tecnica d'ufficio; nella parte in cui aveva ritenuto provata l'esecuzione delle opere di cui alle fatture nr. 38/2011 e 25/2012 nonostante non fosse stata rinvenuta la documentazione necessaria per poter ritenere provata l'avvenuta realizzazione dei relativi lavori;
nella parte in cui aveva ritenuto provato il credito di cui alla fattura nr. 38/2011 nonostante le immagini satellitari estratte dal sito Google Earth dimostrassero come l'area interessata presentava segni evidenti di movimenti franosi già nell'anno 2004, mentre negli anni successivi al 2008
risultasse naturalizzata e coltivata;
nella parte in cui aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c. presentata dagli eredi del defunto con condanna dello stesso al pagamento di quanto le predetti eredi erano state condannate a Per_1 Pt_1
pagare a favore di nonostante l'indennità dovesse essere commisurata alla minor somma tra l'arricchimento e CP_1
il depauperamento, in presenza, tra l'altro, di un “arricchimento imposto”; chiedeva , pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza dei crediti reclamati dalla con rigetto di CP_1
qualsiasi domanda nei confronti di e;
con rigetto , comunque, della domanda ex art. Controparte_3 Controparte_4
2041 c.c. formulata nei suoi confronti siccome illegittima, infondata e indimostrata;
con vittoria di spese .
Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato, che prendeva il n. 136/2024, la società
[...]
in persona del liquidatore legale proponeva appello avverso la medesima Controparte_1 Controparte_2
sentenza, contestando la pronuncia di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il credito vantato dalla società
per le lavorazioni di cui alle fatture nr. 4/2013, 5/2013 e 54/2012, nonostante nella sua qualifica di RUP in Per_1
ordine alle opere in oggetto , avesse attestato l'avvenuta esecuzione delle opere in esse descritte e la società avesse chiesto nel corso del primo grado l'ammissione di plurime prove testimoniali vertenti sulle lavorazioni oggetto delle fatture contestate;
nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti Parte_1
pagina 3 di 13 della società, condannando quest'ultima al pagamento di un importo pari ad euro 8.997,30 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni di cui alla fattura nr. 54/2012, nonostante la liquidazione fosse avvenuta anteriormente al contratto stesso, al mandato di pagamento e alla fattura caricata nel protocollo comunale;
chiedeva , quindi , in parziale riforma della sentenza impugnata, che venisse accertato il crediti di cui alle fatture n. 4/2013, 5/2013 e 54/2012 , con conseguente condanna di e al pagamento dei relativi importi , a condizione della Parte_3 Controparte_4
proposizione da parte di queste ultime all'azione di indebito arricchimento nei riguardi del;
che Parte_1
venisse rigettata la domanda formulata dal nei confronti della stessa relativamente alla Parte_1 CP_1
penale per il ritardo nelle lavorazioni di cui alla fatture n. 54/2012; con compensazione delle spese di I grado tra CP_1
e il e tra e;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio. Parte_1 CP_1 Controparte_7
Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato, che prendeva il n. 124/2024, e Controparte_3 [...]
, anche in qualità di eredi di , proponevano appello avverso la medesima sentenza, contestando detta CP_4 Per_1
sentenza nella parte in cui aveva accolto le domande proposte nei loro confronti dalla società nella parte in cui CP_1
non era stata riconosciuta la limitazione di responsabilità per debiti ereditari di cui all'articolo 491 c.c. per mancato deposito dell'inventario nonostante nessuna parte in giudizio avesse contestato la circostanza che l'accettazione dell'eredità di
[...]
fosse avvenuta con il beneficio d'inventario; nella parte in cui non aveva accolto la domanda di manleva svolta dalle Per_1
medesime nei confronti della compagnia di assicurazione, chiedevano , pertanto , in riforma della Controparte_5
sentenza impugnata , il rigetto delle domande svolte da nei loro confronti;
in via subordinata , nel caso di CP_1
conferma di tale capo della sentenza, che venisse riconosciuta la limitazione dell'obbligo di pagamento ai sensi del disposto di cui all'art. 490 comma 2 n. 2 c.p.c. , che venisse accolta la loro domanda di manleva nei confronti di;
Controparte_5
chiedevano, comunque, che in ogni caso venisse confermata la condanna del ai sensi dell'art. 2041 Parte_1
c.c. ; in via ulteriormente subordinata, in caso di conferma del rigetto della domanda di manleva nei confronti di
[...]
che le relative spese, liquidate a favore di quest'ultima, venissero ridotte;
con le ulteriori determinazioni in CP_5
materia di spese del giudizio .
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto quanto ex Controparte_8
adverso affermato, nonché proponendo appello incidentale condizionato;
in particolare chiedeva, in parziale riforma della sentenza di I grado, che venisse affermato che la polizza sottoscritta da non copriva le ipotesi di responsabilità Per_1
derivante dall'articolo 191, comma 4 T.U.E.L. , con ulteriore conferma della inoperatività della garanzia assicurativa;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso affermato e chiedendo la Controparte_7
conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
pagina 4 di 13 Questa Corte, su richiesta del nonché di e , con ordinanza del Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
11.09.2024 sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza impugnata .
Il Consigliere istruttore con ordinanza in data 12.09.2024 disponeva la riunione al giudizio rubricato al n. 111/2024 dei giudizi rubricati ai nn. 124/2024 e 136/2024, assegnava , altresì, i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e fissava l'udienza dell'8.1.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
a tale udienza , tenutasi in presenza, su tempestiva richiesta di si procedeva con la discussione orale al termine della quale questa Corte tratteneva la causa in CP_1
decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente giudizio si inquadra nell'ambito dei “lavori di riqualificazione ed ampliamento” del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) programmati e realizzati dal in frazione PE località Parte_1
DR sulla base del progetto approvato con DGC nn. 92 , 93 e 94 del 4.11.2004; tale progetto prevedeva una spesa complessiva di euro 2.000.000,00 che veniva finanziata per euro 1.078.000,00 con contributo della Regione Umbria e per euro 922.000,00 con mutuo concesso al stesso dalla Cassa Depositi e prestiti;
con decreto sindacale del 4.11.2004 Pt_1
veniva nominato Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) il geometra ugo , all'epoca responsabile dell'Area CP_4
tecnica comunale;
i lavori venivano eseguiti per stralci funzionali al fine di non intralciare le attività produttive insediate nel territorio;
i primi tre stralci venivano diretti da un professionista esterno , l'ing. il quarto ed ultimo Controparte_9
stralcio veniva diretto esclusivamente dal , già R.U.P. del procedimento;
con relazione del 3.03.2014 quest'ultimo , CP_4
nelle sue qualifiche , dichiarava al sindaco pro-tempore che i lavori erano stati ultimati il 30.10.2012 Controparte_7
ed anche totalmente pagati entro il 14.09.2013 ; il predetto, inoltre , con il rendiconto finale delle opere trasmesso alla regione Umbria con nota del 28.04.2015 attestava che tutti i lavori avevano comportato una spesa per euro 1.999,835,69 ed erano stati regolarmente pagati dall'Ente comunale con una economia finale di euro 164,31 , come , tra l'altro, risultava dal mastro del capitolo di bilancio dell'Ente nr. 3037.
Successivamente alla scomparsa per suicidio del geometra , la azionava nei confronti del Per_1 CP_1 Parte_1
le fatture nn. 38/2011, 25/2012 , 54/2012, 4 e 5 /2013, fatte, poi, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1001/2018
[...]
per l'importo complessivo di euro 150.384,23 , oltre interessi .
In particolare nella fattura n. 38/2011 erano indicate opere di drenaggio e regimentazione di acque meteoriche e sorgive nell'area sud della nuova zona industriale PE loc. DR;
nella fattura n. 25/2012 erano riportati lavori riguardanti la sistemazione della viabilità stradale , realizzazione marciapiedi pedonali , allaccio caditoie stradali,
schermatura pubblica illuminazione;
nella fattura n. 54/2012 era specificato che riguardava il saldo delle lavorazioni eseguite per euro 128.004,15 oltre IVA per la realizzazione di drenaggi a monte delle terre lato est della zona industriale le pagina 5 di 13 DR e di sita nell'area sud della stessa zona industriale;
nelle fatture 4 e 5/2013 si faceva riferimento ad Parte_4
un intervento di somma urgenza estraneo al P.I.P. le DR conseguente ad una frana verificatasi in via Tiberina
frazione PE , che comprendeva lavori consistiti nello svuotamento totale della frana con trasporto in discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili e con accantonamento dei materiali idonei ad un successivo riutilizzo .
Tutte le fatture di cui sopra riportavano la nota del geometra attestante l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori Per_1
, la loro regolare esecuzione e l'ammontare del credito della CP_1
A fronte di tali fatture il eccepiva la mancanza di un qualsiasi rapporto contrattuale sottostante tra lo Parte_1
stesso Ente e l'impresa .
Dal canto suo , in presenza di tale contestazione, non forniva , nell'ambito del giudizio di opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo, alcuna concreta prova idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale con il o, Pt_1
comunque, di un incarico effettivo rispetto all'esecuzione di lavori che avrebbero richiesto, in ogni modo, la predisposizione di una progettazione e l'esecuzione di un computo metrico assolutamente necessario anche ai fini della quantificazione dei relativi importi .
In riferimento alla posizione di rispetto al a seguito di denuncia , venivano avviate CP_1 Parte_1
delle indagini da parte della Guardia di NA con riferimento ad un presunto sistema illegittimo di affidamento di lavori perpetrato da parte del geometra a favore della , indagini delle quali nessuna delle parti in causa ha Per_1 CP_1
indicato i successivi sviluppi.
Il dato che , comunque, risultava da detti accertamenti , in particolare dall'annotazione datata 14.5.2020 , in atti, è che la
, nel tempo e con riguardo ai lavori di riqualificazione e ampliamento della zona industriale , aveva ricevuto vari CP_1
pagamenti dall'Ente comunale con differenti mandati riferiti a singole fatture per un importo complessivo di euro
528,254,81 ; che con contratto 5.6.2009 il appaltava alla , con riguardo al IV stralcio del progetto di Pt_1 CP_1
riqualificazione sopra indicato, opere di sistemazione idraulica e gabbionate per un importo complessivo di euro 128.004,45
oltre IVA , al netto del ribasso di asta, opere che risultavano pagate ancora prima della stipula del contratto stesso con la spesa di liquidazione n. 262 del 26.5.2009 per l'importo di euro 126.500,00 , e delle quali chiedeva il saldo con CP_1
la fattura n. 54/2012 , fatta oggetto del decreto ingiuntivo.
Al di là, pertanto, del contenuto della denuncia che aveva determinato l'avvio delle indagini della Guardia di NA , nulla emergeva agli atti in ordine ad un affidamento diretto di lavori alla da parte di corrispondente alle CP_1 Per_1
opere genericamente descritte nelle fatture oggetto del presente giudizio, ed in particolare nelle fatture nn. 38/2011,
25/2012, 4 e 5 /2013 , tenuto conto, invece, dell'esistenza di un contratto per la fattura n. 54/2012 relativa ad un saldo di un importo complessivo , già in parte pagato dal Pt_1
pagina 6 di 13 Né può essere considerata dirimente rispetto ad una prova mancante , la nota apposta nelle predette fatture , a firma di
[...]
attestante l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori. Per_1
A tale proposito occorre evidenziare che detta annotazione è preceduta dalla dicitura “ a richiesta della società creditrice” ed
è del tutto generica non essendo preceduta da un collaudo formale delle opere ivi attestate né supportata dalla necessaria documentazione contabile.
Si tratta, pertanto, di una annotazione priva di qualsiasi valore probatorio non potendo il , neppure come R.U.P., fare CP_4
certificazioni al di fuori dello stesso procedimento amministrativo e in spregio delle norme che lo regolano .
Da ciò deriva l'assoluta irrilevanza ai fini probatori delle annotazioni in oggetto che, occorre precisare, nulla hanno a che vedere con l'attestazione fatta sempre dal geometra relativamente alla fine dei lavori di “riqualificazione e Per_1
ampliamento” del piano degli insediamenti produttivi , al completo pagamento , rendiconto finale delle opere trasmesso alla regione Umbria con l'indicazione della spesa effettiva risultante dal mastro del capitolo di bilancio dell'Ente nr. 3037.
Tali ultime attestazioni, infatti, mai contestate dagli Enti preposti, erano state emesse dal geometra nella sua qualità di RUP
del procedimento , nell'ambito del procedimento stesso con il rispetto delle relative regole e con il supporto della documentazione contabile riscontrabile anche in atti.
E' evidente che trattasi di situazioni del tutto differenti con la conseguenza che non può assolutamente dedursi dalla mancata contestazione della rendicontazione dell'intero progetto , inviata agli organi competenti, l'attendibilità delle annotazioni di cui alle fatture sopra indicate ( nn. 38/2011, 25/2012, 4 e 5 /2013) , tra l'altro richieste espressamente dalla società creditrice .
La , pur gravata dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. , nulla ha provato né in ordine al CP_1
conferimento dei relativi lavori né in ordine all'esecuzione degli stessi , né , infine , in ordine alla congruità del compenso richiesto mancando un qualsiasi progetto supportato da un computo metrico .
A tale riguardo è necessario ricordare che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà
essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dell'opposto” ( Cass. civ. n. 19944/2023 ; Cass. civ. n. 5827/20023).
Né tale onere probatorio può dirsi assolto da parte di , che anche in sede di discussione orale davanti a questa CP_1
Corte di Appello ha confermato la mancanza di qualsiasi documentazione, con le prove testimoniali già chieste in I grado e non ammesse , ribadite in questo giudizio.
Si tratta di capitoli di prova del tutto generici che non forniscono alcuna garanzia circa la corrispondenza dei lavori indicati negli stessi con quelli di cui alle fatture tenuto conto di un accavallamento di lavori dello stesso genere eseguiti in quegli pagina 7 di 13 anni da più imprese nella medesima località ; oltre a ciò dovrebbero riferire su tali lavori soggetti che all'epoca rivestivano cariche all'interno del Comune di e che, pertanto, non erano presenti sul posto Parte_1
Da ciò deriva l'assoluta irrilevanza di una simile prova come già ritenuto dal Consigliere istruttore nell'ordinanza del
12.9.2024 , valutazione che questo Collegio condivide.
A fronte di tale mancanza di prova da parte della è stata disposta nel giudizio di I grado una C.T.U. con la CP_1
nomina come consulente dell'ing. . Persona_2
Nella relazione peritale è stato messo in evidenza come nell'area dove avrebbe realizzato le lavorazioni descritte CP_1
Con nelle fatture di cui al presente giudizio , “si è succeduta la presenza di numerose imprese (incluso ), le quali hanno
partecipato – in luoghi e momenti non esattamente definibili dei documenti di causa – alla realizzazione di detti lavori di
riqualificazione ed ampliamento; risulta altrettanto incerto – sempre all'esame degli atti – anche l'intervento di
programmazione e progettazione attuato, in vari stralci, dalla Stazione Appaltante” ; come , poi, pacificamente riconosciuto anche dalle parti in causa ed emerso nelle annotazioni della Guardia di NA in atti , è stata riscontrata “la
mancanza di buona parte della documentazione tecnico – contabile ed amministrativa dell'intero iter di realizzazione del
P.I.P. nelle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo e, più specificatamente, risulta la sostanziale
carenza dei documenti pubblici riferibili agli appalti delle lavorazioni descritte nelle fatture oggetto di causa”; a tale riguardo il C.T.U. osservava come “la sostanziale carenza della documentazione versata agli atti, sia caratteristica di
ciascuna parte costituita in giudizio;
vale a dire che se da un lato non sono emerse informazioni certe da parte dell'opposta
Con
, circa la realizzazione delle lavorazioni descritte nelle fatture, del resto non è stato possibile nemmeno discernere la
paternità dei lavori via via esaminati (da atti o riscontro dei luoghi), che neanche l'opponente ha Parte_1
specificato con certezza;
lo stesso si può dire per le altre parti in causa”.
Esaminando più nello specifico le singole pretese creditorie avanzate dalla , il C.T.U. osservava che la fattura CP_1
25/2012 veniva emessa in data 8.08.2012, per il generico oggetto di “sistemazione viabilità stradale, realizzazione
marciapiedi pedonali, allaccio caditoie stradali e schermatura pubblica illuminazione” per un importo complessivo di euro
46.671,93.
A tale proposito il C.T.U. evidenziava che era già stata emessa in data 24.4.2012 dalla la fattura n. 8/2012 per CP_1
complessivi euro 42.495,20, regolarmente pagata dal Comune di per lavori sostanzialmente sovrapponibili a Parte_1
quelli descritti genericamente nella fattura 25/2012 .
Se pure è vero che agli atti risultava l'espletamento di una gara recante la descrizione dei lavori di cui alle fatture sopra indicate per un importo che complessivamente corrispondeva alla somma degli importi indicati nelle predette fatture, è
anche vero che tale procedimento non risultava essere stato portato a termine e che , comunque, risultava il pagamento, con pagina 8 di 13 mandato n. 743 del 2013 del Comune di della sola fattura n. 8/2012 , pagamento effettuato a chiusura dei Parte_1
lavori.
Da quanto sopra deriva l'impossibilità , in mancanza di altri documenti, di ritenere eseguiti gli ulteriori lavori di cui alla fattura n. 25/2012 , perfettamente sovrapponibili a quelli della fattura n. 8/2012.
Anche il C.T.U. a tale proposito precisava “non è stato possibile risalire con esattezza all'individuazione delle lavorazioni
concernenti la fattura in questione;
soltanto in linea di massima è stato possibile individuare le lavorazioni potenzialmente
afferenti alle lavorazioni descritte nelle fatture nr. 25/2012 e 8/2012”.
Per quanto attiene la fattura nr. 38/2011 , la stessa contiene una descrizione molto generica tanto che si legge “relazione
drenaggi e fognature acque chiare”.
A tale riguardo il C.T.U. chiariva che “non è stato possibile risalire con esattezza all'individuazione delle lavorazioni
corrispondenti alla fattura in questione, trattandosi di lavori non comodamente ispezionabili, ad es. per quanto attiene ai
drenaggi, poiché realizzati nel sottosuolo, necessiterebbe conoscere il progetto degli stessi e/o il piano di manutenzione
attuato in questi anni dal al fine di poter risalire alla loro esatta ubicazione e conseguente identificazione”. Pt_1
Né elementi probatori relativi all'effettiva esecuzione dei lavori possono trarsi dai documenti di trasporto tenuto conto che i materiali indicati in detti documenti erano materiali utilizzabili in varie lavorazioni e sicuramente non caratterizzavano quelle riportate nella fattura in oggetto .
Con riferimento alla fattura n. 4 /2013 relativa a “movimento terra per sistemazione e livellamento aree in frana presso zona industriale fraz. PE loc, DR” per complessivi euro 33.665,50 e con riferimento alla fattura n. 5/2013 relativa a
“sistemazione e regolarizzazione scarpate per strade e parcheggi, regimazione acque superficiali meteoriche presso zona industriale fraz, PE , loc. DR” per l'importo di euro 18.272,10 , il C.T.U. rilevava “ presso i luoghi di causa
non è stato possibile risalire con esattezza all'individuazione delle lavorazioni corrispondenti alla fattura in questione
trattandosi , in particolare per la fattura n.. 4 , di lavori non ispezionabili , a meno della preventiva possibilità di conoscere
esattamente , per mezzo di accurato rilevo (piano quotato) , le quote inziali dei terreni che sono stati interessati dai lavori
dal quale sarebbe possibile risalire agli effettivi movimenti di tertra eseguiti (sbancamenti e riporti) . Per le restanti
lavorazioni , si riferisce soltanto che , in linea di massima , è stato possibile individuare opere soltanto parzialmente
afferenti alle lavorazioni descritte nelle fatture nn. 4/2013 e 5/2013”.
A fronte di tali affermazioni nulla di diverso è stato provato dalla con la conseguenza che, come già sopra CP_1
evidenziato, nessun valore può essere attribuito ad una generica attestazione di esecuzione dei lavori e di congruità dei relativi importi fatta dal geometra solo su richiesta del creditore e non preceduta da alcuna delle verifiche che Per_1
contraddistinguono un qualsiasi procedimento amministrativo.
pagina 9 di 13 D'altro canto , proprio con riguardo alle predette fatture , non può neppure richiamarsi la particolare qualifica di R.U.P.
assunta dal geometra nel corso delle opere riguardanti la riqualificazione e ampliamento della zona industriale , Per_1
ciò in quanto , come già sopra detto, tali opere non trovano riscontro in alcun documento amministrativo con la conseguenza che fuoriescono dal relativo procedimento tanto che nessuna verifica formale risulta essere stata eseguita dal predetto geometra , unica circostanza che avrebbe potuto conferire una qualche valenza di attendibilità all'annotazione in oggetto.
Secondo le fatture in esame non sarebbero attinenti alle lavorazioni inerenti il progetto di ampliamento della zona CP_1
P.I.P. “le DR”, ma al vecchio comparto della zona per insediamenti industriali e sarebbero state realizzate su incarico diretto del geometra per un intervento urgente relativo ad una frana verificatasi in via Tiberina, frazione Per_1
PE, ai piedi della strada di lottizzazione a confine con la strada provinciale. Tuttavia, la società non ha prodotto alcun preventivo relativo all'incarico, né all'interno della documentazione dell'Ufficio tecnico del risultano verbali di Pt_1
sopralluogo che attestino l'urgenza della frana, né tantomeno è stata prodotta l'ordinanza della Provincia di Perugia che avrebbe attestato l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Allo stesso modo, i capitoli di prova proposti dalla società sono manifestamente generici e non possono essere ritenuti sufficienti a soddisfare l'onere della prova gravante sul creditore.
Con Pertanto, anche nel caso di specie, l'unica documentazione comprovante l'esistenza del credito azionato da risulta essere l'attestazione sulla congruità delle fatture rilasciata dal geometra in data 20/02/2013, su richiesta della stessa CP_4
società, ragione per cui, si richiamano integralmente le argomentazioni già svolte riguardanti l'assoluta irrilevanza probatoria di tale atto.
Per quanto attiene la fattura 54/2012 , la stessa trova fondamento nel contratto stipulato tra il e la Parte_1
in data 5.06.2009 per cui non sono state mai mosse dal contestazione in ordine alla CP_1 Parte_1
titolarità passiva del rapporto;
tale fattura riguarda il saldo dell'importo complessivo del contratto in oggetto pari ad euro
140.804,89 (128.004,45 oltre ad IVA) a fronte del quale il dimostrava di aver versato, a titolo di corrispettivo, una Pt_1
somma pari ad euro 137.001,77 (IVA compresa), con un residuo da pagare pari ad euro 3.803,14, IVA compresa , e non come richiesto dalla pari ad euro 5.789,52 oltre IVA. CP_1
In ordine all'ammontare del residuo da pagare la nel presente giudizio di appello, non muove contestazioni con CP_1
la conseguenza che sotto tale profilo deve ritenersi intervenuto il giudicato , non potendosi ritenere quale motivo di appello la generica richiesta di pagamento della fattura in oggetto .
Le contestazioni della riguardano l'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere , come CP_1
richiesta dal in compensazione con il residuo dovuto e come riconosciuta dal giudice di I grado. Parte_1
pagina 10 di 13 Occorre evidenziare che , come risulta dall'annotazione della Guardia di NA del 30.6.2020 , l'importo dell'intero contratto, era stato pagato prima della stipula del contratto stesso con la spesa di liquidazione n. 262 del 26.5.2009 e con mandato di pagamento n. 575 del 27.5.2009 .
La circostanza che il pagamento è stato fatto dal prima della stipula del contratto non può , Parte_1
comunque, incidere sull'esistenza di un ritardo nell'ultimazione dei lavori e dell'applicazione della penale di cui all'art. 8
del contratto sopra citato .
Sotto tale profilo il ha fornito elementi probatori che, in realtà, non sono stati contestati dalla Parte_1 CP_1
che si è limitata soltanto ad evidenziare la particolarità del pagamento anticipato senza dare indicazioni effettive sulla
[...]
conclusione dei lavori e, quindi, senza fornire elementi probatori contrari attestanti la tempestività della conclusione di detti lavori , con la conseguenza che le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata non possono dirsi scalfite dalle sue contestazioni .
Egualmente priva di pregio è la doglianza sollevata da in relazione alla condanna al pagamento delle spese CP_1
legali in favore del e di . Infatti, la circostanza che il Parte_1 Controparte_7 Pt_1
complessivamente considerato, abbia assecondato e portato avanti una prassi illegittima in materia di procedure ad evidenza pubblica non incide sul riparto delle spese legali che seguono il principio di soccombenza. Per di più si ricorda come la giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, nr. 5/2018) affermi come il privato non possa invocare il proprio affidamento incolpevole nei confronti della PA qualora egli stesso versi in un atteggiamento di colpa. Nel caso di specie, se vi è stata una illegittima gestione del in relazione all'affidamento degli appalti pubblici, questa è andata comunque Parte_1
Con a vantaggio degli operatori economici coinvolti, tra cui proprio la quale non può dolersi di una simile condotta.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi assorbito l'appello proposto da e nella Controparte_3 Controparte_4
parte in cui le predette si dolgono del mancato riconoscimento della limitazione di responsabilità per debiti ereditari di cui all'articolo 491 c.c.; nonché nella parte in cui lamentano il mancato accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti della società Controparte_5
Rispetto a tale motivo di appello occorre , comunque, valutarne l'eventuale fondatezza o meno al fine della statuizione sulle spese.
Al riguardo le argomentazioni svolte dalle eredi del sul punto non sono fondate in quanto l'eventuale rapporto CP_4
obbligatorio instaurato dal con la sarebbe, comunque, rientrato sempre in una ipotesi di responsabilità CP_4 CP_1
contrattuale non coperta dalla polizza che copriva esclusivamente le ipotesi di responsabilità extracontrattuale .
Ne deriva, pertanto, che sul punto le eredi risultano sempre essere soccombenti nei riguardi della . CP_4 CP_5
pagina 11 di 13 Deve, invece, essere accolto l'appello svolto da e relativamente all'ammontare delle Controparte_3 Controparte_4
spese di I grado liquidate a favore di dal momento che la domanda svolta dalle predette nei confronti della CP_5
compagnia di assicurazioni non involgeva l'esame dell'intera documentazione riguardante la vicenda oggetto del presente giudizio ma era esclusivamente limitata alla operatività della polizza ai fini della manleva.
Ne deriva che le spese di I grado possono essere liquidate a favore di nell'importo di euro 8100,00 , oltre rimborso CP_5
forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Rimane , poi, assorbito l'appello del nella parte in cui lamenta l'accoglimento della domanda ex art. Parte_1
2041 c.c. presentata dagli eredi del defunto nonché l'appello incidentale proposto dalla società Per_1 Controparte_5
– rappresentanza generale per l'Italia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
in parziale riforma della sentenza n. 82/2024 emessa in data 25.01.2024 dal Tribunale di Spoleto;
- dichiara l'inesistenza dei crediti vantati da con riferimento alle fatture nn. 25/2012 e 38/2011 , e per l'effetto CP_1
rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti del e nei confronti di CP_1 Parte_1 CP_3
e ,
[...] Controparte_4
- condanna la società in persona del liquidatore legale al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore del delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al I Parte_1
grado in euro12.100,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge , quanto al II grado in euro 9900,00
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna la società in persona del liquidatore legale al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del I e del II grado in favore di e delle spese di entrambi Controparte_3 Controparte_4
i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al I grado in euro12.100,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge , quanto al II grado in euro 9900,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna la società in persona del liquidatore legale al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro Controparte_7
5200,00 oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CAP come per legge;
-condanna e al pagamento in favore di – rappresentanza generale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per l'Italia delle spese del giudizio di I grado che liquida in euro 8100, 00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP
come per legge pagina 12 di 13 - condanna e al pagamento in favore di – rappresentanza generale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per l'Italia delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge.
Pone a carico di il pagamento di un importo pari al contributo unificato . CP_1
Perugia 21.1.2025
Il Presidente
Dr.ssa Claudia Matteini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente.
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.111 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
in persona del vice sindaco pro tempore rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv.to Mario Busiri Vici
APPELLANTE
E
in persona del liquidatore legale Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Goretti, elettivamente domiciliata CP_2 presso l'indirizzo pec del legale Email_1
APPELLANTE
e anche in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 Per_1
rappresentate e difese dall'avv.to Enrico Marconi, elettivamente domiciliate presso lo
[...] studio di quest'ultimo in Todi, via Maestà dei Lombardi 15. APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Ivan Bullo.
APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Spinelli Controparte_7
APPELLATO
OGGETTO: Appalti
Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del 8.01.2025
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante in persona del vice sindaco pro tempore Parte_1 Parte_2 come in atti
Per l'appellante in persona del liquidatore legale Controparte_1 Controparte_2 come in atti
Per gli appellanti e anche in qualità di eredi di : Controparte_3 Controparte_4 Per_1 come in atti
Per l'appellante incidentale , in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore: come in atti
Per l'appellato Controparte_7 come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, che veniva iscritto al n. 11172024 , il Parte_1
in persona del vice sindaco pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza nr. 82/2024, emessa in data
[...]
25.01.2024 dal Tribunale di Spoleto, con la quale era stata accolta l'opposizione svolta dallo stesso al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1001/2018 , emesso dal Tribunale di Spoleto su ricorso di per il pagamento dell'importo di euro CP_1
150.384,23 per le lavorazioni di cui alle cinque fatture allegate delle quali tre riguardanti le opere rientranti nel progetto di riqualificazione e ampliamento della zona industriale P.I.P. in frazione PE , loc. DR , e due relative a lavorazioni di ripristino stradale , estranee a detta zona, per l'effetto era stato revocato il suddetto decreto ingiuntivo, era stata parzialmente accolta la domanda svolta da nei confronti delle terze chiamate in causa , CP_1 CP_3
e , in qualità di eredi di sulla base di quanto disposto dall'articolo 191 del d.lgs.
[...] Controparte_4 Per_1 pagina 2 di 13 267/2000, con conseguente condanna in solido delle predette al pagamento in favore della stessa società della CP_1
somma di euro 92.078,15, oltre interessi, corrispondente agli importi di cui alle fatture nn. 25/2012 e 38/2011 ; era stata accolta la domanda svolta da queste ultime nei confronti del che, per l'effetto, era stato condannato a Parte_1
tenere indenni le stesse , ai sensi dell'articolo 2041 c.c., di quanto dalle medesime dovuto a;
era stato accertato CP_1
il difetto di titolarità passiva di con rigetto di qualsiasi domanda spiegata nei suoi confronti;
era stata Controparte_7
respinta la domanda di manleva svolta dalle predette e nei confronti della propria compagnia di CP_3 CP_4
assicurazione , , era stata accolta la domanda svolta dal Controparte_8
, in via riconvenzionale , nei confronti di e per l'effetto quest'ultima era stata condannata Parte_1 CP_1
al pagamento dell'importo di euro 8.997,30 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
con statuizione in ordine alle spese del giudizio e di C.T.U..
In particolare, il contestava la sentenza di I grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il Parte_1
carattere meramente esplorativo della consulenza tecnica d'ufficio; nella parte in cui aveva ritenuto provata l'esecuzione delle opere di cui alle fatture nr. 38/2011 e 25/2012 nonostante non fosse stata rinvenuta la documentazione necessaria per poter ritenere provata l'avvenuta realizzazione dei relativi lavori;
nella parte in cui aveva ritenuto provato il credito di cui alla fattura nr. 38/2011 nonostante le immagini satellitari estratte dal sito Google Earth dimostrassero come l'area interessata presentava segni evidenti di movimenti franosi già nell'anno 2004, mentre negli anni successivi al 2008
risultasse naturalizzata e coltivata;
nella parte in cui aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c. presentata dagli eredi del defunto con condanna dello stesso al pagamento di quanto le predetti eredi erano state condannate a Per_1 Pt_1
pagare a favore di nonostante l'indennità dovesse essere commisurata alla minor somma tra l'arricchimento e CP_1
il depauperamento, in presenza, tra l'altro, di un “arricchimento imposto”; chiedeva , pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza dei crediti reclamati dalla con rigetto di CP_1
qualsiasi domanda nei confronti di e;
con rigetto , comunque, della domanda ex art. Controparte_3 Controparte_4
2041 c.c. formulata nei suoi confronti siccome illegittima, infondata e indimostrata;
con vittoria di spese .
Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato, che prendeva il n. 136/2024, la società
[...]
in persona del liquidatore legale proponeva appello avverso la medesima Controparte_1 Controparte_2
sentenza, contestando la pronuncia di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il credito vantato dalla società
per le lavorazioni di cui alle fatture nr. 4/2013, 5/2013 e 54/2012, nonostante nella sua qualifica di RUP in Per_1
ordine alle opere in oggetto , avesse attestato l'avvenuta esecuzione delle opere in esse descritte e la società avesse chiesto nel corso del primo grado l'ammissione di plurime prove testimoniali vertenti sulle lavorazioni oggetto delle fatture contestate;
nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti Parte_1
pagina 3 di 13 della società, condannando quest'ultima al pagamento di un importo pari ad euro 8.997,30 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni di cui alla fattura nr. 54/2012, nonostante la liquidazione fosse avvenuta anteriormente al contratto stesso, al mandato di pagamento e alla fattura caricata nel protocollo comunale;
chiedeva , quindi , in parziale riforma della sentenza impugnata, che venisse accertato il crediti di cui alle fatture n. 4/2013, 5/2013 e 54/2012 , con conseguente condanna di e al pagamento dei relativi importi , a condizione della Parte_3 Controparte_4
proposizione da parte di queste ultime all'azione di indebito arricchimento nei riguardi del;
che Parte_1
venisse rigettata la domanda formulata dal nei confronti della stessa relativamente alla Parte_1 CP_1
penale per il ritardo nelle lavorazioni di cui alla fatture n. 54/2012; con compensazione delle spese di I grado tra CP_1
e il e tra e;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio. Parte_1 CP_1 Controparte_7
Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato, che prendeva il n. 124/2024, e Controparte_3 [...]
, anche in qualità di eredi di , proponevano appello avverso la medesima sentenza, contestando detta CP_4 Per_1
sentenza nella parte in cui aveva accolto le domande proposte nei loro confronti dalla società nella parte in cui CP_1
non era stata riconosciuta la limitazione di responsabilità per debiti ereditari di cui all'articolo 491 c.c. per mancato deposito dell'inventario nonostante nessuna parte in giudizio avesse contestato la circostanza che l'accettazione dell'eredità di
[...]
fosse avvenuta con il beneficio d'inventario; nella parte in cui non aveva accolto la domanda di manleva svolta dalle Per_1
medesime nei confronti della compagnia di assicurazione, chiedevano , pertanto , in riforma della Controparte_5
sentenza impugnata , il rigetto delle domande svolte da nei loro confronti;
in via subordinata , nel caso di CP_1
conferma di tale capo della sentenza, che venisse riconosciuta la limitazione dell'obbligo di pagamento ai sensi del disposto di cui all'art. 490 comma 2 n. 2 c.p.c. , che venisse accolta la loro domanda di manleva nei confronti di;
Controparte_5
chiedevano, comunque, che in ogni caso venisse confermata la condanna del ai sensi dell'art. 2041 Parte_1
c.c. ; in via ulteriormente subordinata, in caso di conferma del rigetto della domanda di manleva nei confronti di
[...]
che le relative spese, liquidate a favore di quest'ultima, venissero ridotte;
con le ulteriori determinazioni in CP_5
materia di spese del giudizio .
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto quanto ex Controparte_8
adverso affermato, nonché proponendo appello incidentale condizionato;
in particolare chiedeva, in parziale riforma della sentenza di I grado, che venisse affermato che la polizza sottoscritta da non copriva le ipotesi di responsabilità Per_1
derivante dall'articolo 191, comma 4 T.U.E.L. , con ulteriore conferma della inoperatività della garanzia assicurativa;
con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso affermato e chiedendo la Controparte_7
conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
pagina 4 di 13 Questa Corte, su richiesta del nonché di e , con ordinanza del Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
11.09.2024 sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza impugnata .
Il Consigliere istruttore con ordinanza in data 12.09.2024 disponeva la riunione al giudizio rubricato al n. 111/2024 dei giudizi rubricati ai nn. 124/2024 e 136/2024, assegnava , altresì, i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e fissava l'udienza dell'8.1.2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
a tale udienza , tenutasi in presenza, su tempestiva richiesta di si procedeva con la discussione orale al termine della quale questa Corte tratteneva la causa in CP_1
decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente giudizio si inquadra nell'ambito dei “lavori di riqualificazione ed ampliamento” del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) programmati e realizzati dal in frazione PE località Parte_1
DR sulla base del progetto approvato con DGC nn. 92 , 93 e 94 del 4.11.2004; tale progetto prevedeva una spesa complessiva di euro 2.000.000,00 che veniva finanziata per euro 1.078.000,00 con contributo della Regione Umbria e per euro 922.000,00 con mutuo concesso al stesso dalla Cassa Depositi e prestiti;
con decreto sindacale del 4.11.2004 Pt_1
veniva nominato Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) il geometra ugo , all'epoca responsabile dell'Area CP_4
tecnica comunale;
i lavori venivano eseguiti per stralci funzionali al fine di non intralciare le attività produttive insediate nel territorio;
i primi tre stralci venivano diretti da un professionista esterno , l'ing. il quarto ed ultimo Controparte_9
stralcio veniva diretto esclusivamente dal , già R.U.P. del procedimento;
con relazione del 3.03.2014 quest'ultimo , CP_4
nelle sue qualifiche , dichiarava al sindaco pro-tempore che i lavori erano stati ultimati il 30.10.2012 Controparte_7
ed anche totalmente pagati entro il 14.09.2013 ; il predetto, inoltre , con il rendiconto finale delle opere trasmesso alla regione Umbria con nota del 28.04.2015 attestava che tutti i lavori avevano comportato una spesa per euro 1.999,835,69 ed erano stati regolarmente pagati dall'Ente comunale con una economia finale di euro 164,31 , come , tra l'altro, risultava dal mastro del capitolo di bilancio dell'Ente nr. 3037.
Successivamente alla scomparsa per suicidio del geometra , la azionava nei confronti del Per_1 CP_1 Parte_1
le fatture nn. 38/2011, 25/2012 , 54/2012, 4 e 5 /2013, fatte, poi, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1001/2018
[...]
per l'importo complessivo di euro 150.384,23 , oltre interessi .
In particolare nella fattura n. 38/2011 erano indicate opere di drenaggio e regimentazione di acque meteoriche e sorgive nell'area sud della nuova zona industriale PE loc. DR;
nella fattura n. 25/2012 erano riportati lavori riguardanti la sistemazione della viabilità stradale , realizzazione marciapiedi pedonali , allaccio caditoie stradali,
schermatura pubblica illuminazione;
nella fattura n. 54/2012 era specificato che riguardava il saldo delle lavorazioni eseguite per euro 128.004,15 oltre IVA per la realizzazione di drenaggi a monte delle terre lato est della zona industriale le pagina 5 di 13 DR e di sita nell'area sud della stessa zona industriale;
nelle fatture 4 e 5/2013 si faceva riferimento ad Parte_4
un intervento di somma urgenza estraneo al P.I.P. le DR conseguente ad una frana verificatasi in via Tiberina
frazione PE , che comprendeva lavori consistiti nello svuotamento totale della frana con trasporto in discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili e con accantonamento dei materiali idonei ad un successivo riutilizzo .
Tutte le fatture di cui sopra riportavano la nota del geometra attestante l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori Per_1
, la loro regolare esecuzione e l'ammontare del credito della CP_1
A fronte di tali fatture il eccepiva la mancanza di un qualsiasi rapporto contrattuale sottostante tra lo Parte_1
stesso Ente e l'impresa .
Dal canto suo , in presenza di tale contestazione, non forniva , nell'ambito del giudizio di opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo, alcuna concreta prova idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale con il o, Pt_1
comunque, di un incarico effettivo rispetto all'esecuzione di lavori che avrebbero richiesto, in ogni modo, la predisposizione di una progettazione e l'esecuzione di un computo metrico assolutamente necessario anche ai fini della quantificazione dei relativi importi .
In riferimento alla posizione di rispetto al a seguito di denuncia , venivano avviate CP_1 Parte_1
delle indagini da parte della Guardia di NA con riferimento ad un presunto sistema illegittimo di affidamento di lavori perpetrato da parte del geometra a favore della , indagini delle quali nessuna delle parti in causa ha Per_1 CP_1
indicato i successivi sviluppi.
Il dato che , comunque, risultava da detti accertamenti , in particolare dall'annotazione datata 14.5.2020 , in atti, è che la
, nel tempo e con riguardo ai lavori di riqualificazione e ampliamento della zona industriale , aveva ricevuto vari CP_1
pagamenti dall'Ente comunale con differenti mandati riferiti a singole fatture per un importo complessivo di euro
528,254,81 ; che con contratto 5.6.2009 il appaltava alla , con riguardo al IV stralcio del progetto di Pt_1 CP_1
riqualificazione sopra indicato, opere di sistemazione idraulica e gabbionate per un importo complessivo di euro 128.004,45
oltre IVA , al netto del ribasso di asta, opere che risultavano pagate ancora prima della stipula del contratto stesso con la spesa di liquidazione n. 262 del 26.5.2009 per l'importo di euro 126.500,00 , e delle quali chiedeva il saldo con CP_1
la fattura n. 54/2012 , fatta oggetto del decreto ingiuntivo.
Al di là, pertanto, del contenuto della denuncia che aveva determinato l'avvio delle indagini della Guardia di NA , nulla emergeva agli atti in ordine ad un affidamento diretto di lavori alla da parte di corrispondente alle CP_1 Per_1
opere genericamente descritte nelle fatture oggetto del presente giudizio, ed in particolare nelle fatture nn. 38/2011,
25/2012, 4 e 5 /2013 , tenuto conto, invece, dell'esistenza di un contratto per la fattura n. 54/2012 relativa ad un saldo di un importo complessivo , già in parte pagato dal Pt_1
pagina 6 di 13 Né può essere considerata dirimente rispetto ad una prova mancante , la nota apposta nelle predette fatture , a firma di
[...]
attestante l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori. Per_1
A tale proposito occorre evidenziare che detta annotazione è preceduta dalla dicitura “ a richiesta della società creditrice” ed
è del tutto generica non essendo preceduta da un collaudo formale delle opere ivi attestate né supportata dalla necessaria documentazione contabile.
Si tratta, pertanto, di una annotazione priva di qualsiasi valore probatorio non potendo il , neppure come R.U.P., fare CP_4
certificazioni al di fuori dello stesso procedimento amministrativo e in spregio delle norme che lo regolano .
Da ciò deriva l'assoluta irrilevanza ai fini probatori delle annotazioni in oggetto che, occorre precisare, nulla hanno a che vedere con l'attestazione fatta sempre dal geometra relativamente alla fine dei lavori di “riqualificazione e Per_1
ampliamento” del piano degli insediamenti produttivi , al completo pagamento , rendiconto finale delle opere trasmesso alla regione Umbria con l'indicazione della spesa effettiva risultante dal mastro del capitolo di bilancio dell'Ente nr. 3037.
Tali ultime attestazioni, infatti, mai contestate dagli Enti preposti, erano state emesse dal geometra nella sua qualità di RUP
del procedimento , nell'ambito del procedimento stesso con il rispetto delle relative regole e con il supporto della documentazione contabile riscontrabile anche in atti.
E' evidente che trattasi di situazioni del tutto differenti con la conseguenza che non può assolutamente dedursi dalla mancata contestazione della rendicontazione dell'intero progetto , inviata agli organi competenti, l'attendibilità delle annotazioni di cui alle fatture sopra indicate ( nn. 38/2011, 25/2012, 4 e 5 /2013) , tra l'altro richieste espressamente dalla società creditrice .
La , pur gravata dal relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. , nulla ha provato né in ordine al CP_1
conferimento dei relativi lavori né in ordine all'esecuzione degli stessi , né , infine , in ordine alla congruità del compenso richiesto mancando un qualsiasi progetto supportato da un computo metrico .
A tale riguardo è necessario ricordare che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà
essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dell'opposto” ( Cass. civ. n. 19944/2023 ; Cass. civ. n. 5827/20023).
Né tale onere probatorio può dirsi assolto da parte di , che anche in sede di discussione orale davanti a questa CP_1
Corte di Appello ha confermato la mancanza di qualsiasi documentazione, con le prove testimoniali già chieste in I grado e non ammesse , ribadite in questo giudizio.
Si tratta di capitoli di prova del tutto generici che non forniscono alcuna garanzia circa la corrispondenza dei lavori indicati negli stessi con quelli di cui alle fatture tenuto conto di un accavallamento di lavori dello stesso genere eseguiti in quegli pagina 7 di 13 anni da più imprese nella medesima località ; oltre a ciò dovrebbero riferire su tali lavori soggetti che all'epoca rivestivano cariche all'interno del Comune di e che, pertanto, non erano presenti sul posto Parte_1
Da ciò deriva l'assoluta irrilevanza di una simile prova come già ritenuto dal Consigliere istruttore nell'ordinanza del
12.9.2024 , valutazione che questo Collegio condivide.
A fronte di tale mancanza di prova da parte della è stata disposta nel giudizio di I grado una C.T.U. con la CP_1
nomina come consulente dell'ing. . Persona_2
Nella relazione peritale è stato messo in evidenza come nell'area dove avrebbe realizzato le lavorazioni descritte CP_1
Con nelle fatture di cui al presente giudizio , “si è succeduta la presenza di numerose imprese (incluso ), le quali hanno
partecipato – in luoghi e momenti non esattamente definibili dei documenti di causa – alla realizzazione di detti lavori di
riqualificazione ed ampliamento; risulta altrettanto incerto – sempre all'esame degli atti – anche l'intervento di
programmazione e progettazione attuato, in vari stralci, dalla Stazione Appaltante” ; come , poi, pacificamente riconosciuto anche dalle parti in causa ed emerso nelle annotazioni della Guardia di NA in atti , è stata riscontrata “la
mancanza di buona parte della documentazione tecnico – contabile ed amministrativa dell'intero iter di realizzazione del
P.I.P. nelle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo e, più specificatamente, risulta la sostanziale
carenza dei documenti pubblici riferibili agli appalti delle lavorazioni descritte nelle fatture oggetto di causa”; a tale riguardo il C.T.U. osservava come “la sostanziale carenza della documentazione versata agli atti, sia caratteristica di
ciascuna parte costituita in giudizio;
vale a dire che se da un lato non sono emerse informazioni certe da parte dell'opposta
Con
, circa la realizzazione delle lavorazioni descritte nelle fatture, del resto non è stato possibile nemmeno discernere la
paternità dei lavori via via esaminati (da atti o riscontro dei luoghi), che neanche l'opponente ha Parte_1
specificato con certezza;
lo stesso si può dire per le altre parti in causa”.
Esaminando più nello specifico le singole pretese creditorie avanzate dalla , il C.T.U. osservava che la fattura CP_1
25/2012 veniva emessa in data 8.08.2012, per il generico oggetto di “sistemazione viabilità stradale, realizzazione
marciapiedi pedonali, allaccio caditoie stradali e schermatura pubblica illuminazione” per un importo complessivo di euro
46.671,93.
A tale proposito il C.T.U. evidenziava che era già stata emessa in data 24.4.2012 dalla la fattura n. 8/2012 per CP_1
complessivi euro 42.495,20, regolarmente pagata dal Comune di per lavori sostanzialmente sovrapponibili a Parte_1
quelli descritti genericamente nella fattura 25/2012 .
Se pure è vero che agli atti risultava l'espletamento di una gara recante la descrizione dei lavori di cui alle fatture sopra indicate per un importo che complessivamente corrispondeva alla somma degli importi indicati nelle predette fatture, è
anche vero che tale procedimento non risultava essere stato portato a termine e che , comunque, risultava il pagamento, con pagina 8 di 13 mandato n. 743 del 2013 del Comune di della sola fattura n. 8/2012 , pagamento effettuato a chiusura dei Parte_1
lavori.
Da quanto sopra deriva l'impossibilità , in mancanza di altri documenti, di ritenere eseguiti gli ulteriori lavori di cui alla fattura n. 25/2012 , perfettamente sovrapponibili a quelli della fattura n. 8/2012.
Anche il C.T.U. a tale proposito precisava “non è stato possibile risalire con esattezza all'individuazione delle lavorazioni
concernenti la fattura in questione;
soltanto in linea di massima è stato possibile individuare le lavorazioni potenzialmente
afferenti alle lavorazioni descritte nelle fatture nr. 25/2012 e 8/2012”.
Per quanto attiene la fattura nr. 38/2011 , la stessa contiene una descrizione molto generica tanto che si legge “relazione
drenaggi e fognature acque chiare”.
A tale riguardo il C.T.U. chiariva che “non è stato possibile risalire con esattezza all'individuazione delle lavorazioni
corrispondenti alla fattura in questione, trattandosi di lavori non comodamente ispezionabili, ad es. per quanto attiene ai
drenaggi, poiché realizzati nel sottosuolo, necessiterebbe conoscere il progetto degli stessi e/o il piano di manutenzione
attuato in questi anni dal al fine di poter risalire alla loro esatta ubicazione e conseguente identificazione”. Pt_1
Né elementi probatori relativi all'effettiva esecuzione dei lavori possono trarsi dai documenti di trasporto tenuto conto che i materiali indicati in detti documenti erano materiali utilizzabili in varie lavorazioni e sicuramente non caratterizzavano quelle riportate nella fattura in oggetto .
Con riferimento alla fattura n. 4 /2013 relativa a “movimento terra per sistemazione e livellamento aree in frana presso zona industriale fraz. PE loc, DR” per complessivi euro 33.665,50 e con riferimento alla fattura n. 5/2013 relativa a
“sistemazione e regolarizzazione scarpate per strade e parcheggi, regimazione acque superficiali meteoriche presso zona industriale fraz, PE , loc. DR” per l'importo di euro 18.272,10 , il C.T.U. rilevava “ presso i luoghi di causa
non è stato possibile risalire con esattezza all'individuazione delle lavorazioni corrispondenti alla fattura in questione
trattandosi , in particolare per la fattura n.. 4 , di lavori non ispezionabili , a meno della preventiva possibilità di conoscere
esattamente , per mezzo di accurato rilevo (piano quotato) , le quote inziali dei terreni che sono stati interessati dai lavori
dal quale sarebbe possibile risalire agli effettivi movimenti di tertra eseguiti (sbancamenti e riporti) . Per le restanti
lavorazioni , si riferisce soltanto che , in linea di massima , è stato possibile individuare opere soltanto parzialmente
afferenti alle lavorazioni descritte nelle fatture nn. 4/2013 e 5/2013”.
A fronte di tali affermazioni nulla di diverso è stato provato dalla con la conseguenza che, come già sopra CP_1
evidenziato, nessun valore può essere attribuito ad una generica attestazione di esecuzione dei lavori e di congruità dei relativi importi fatta dal geometra solo su richiesta del creditore e non preceduta da alcuna delle verifiche che Per_1
contraddistinguono un qualsiasi procedimento amministrativo.
pagina 9 di 13 D'altro canto , proprio con riguardo alle predette fatture , non può neppure richiamarsi la particolare qualifica di R.U.P.
assunta dal geometra nel corso delle opere riguardanti la riqualificazione e ampliamento della zona industriale , Per_1
ciò in quanto , come già sopra detto, tali opere non trovano riscontro in alcun documento amministrativo con la conseguenza che fuoriescono dal relativo procedimento tanto che nessuna verifica formale risulta essere stata eseguita dal predetto geometra , unica circostanza che avrebbe potuto conferire una qualche valenza di attendibilità all'annotazione in oggetto.
Secondo le fatture in esame non sarebbero attinenti alle lavorazioni inerenti il progetto di ampliamento della zona CP_1
P.I.P. “le DR”, ma al vecchio comparto della zona per insediamenti industriali e sarebbero state realizzate su incarico diretto del geometra per un intervento urgente relativo ad una frana verificatasi in via Tiberina, frazione Per_1
PE, ai piedi della strada di lottizzazione a confine con la strada provinciale. Tuttavia, la società non ha prodotto alcun preventivo relativo all'incarico, né all'interno della documentazione dell'Ufficio tecnico del risultano verbali di Pt_1
sopralluogo che attestino l'urgenza della frana, né tantomeno è stata prodotta l'ordinanza della Provincia di Perugia che avrebbe attestato l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Allo stesso modo, i capitoli di prova proposti dalla società sono manifestamente generici e non possono essere ritenuti sufficienti a soddisfare l'onere della prova gravante sul creditore.
Con Pertanto, anche nel caso di specie, l'unica documentazione comprovante l'esistenza del credito azionato da risulta essere l'attestazione sulla congruità delle fatture rilasciata dal geometra in data 20/02/2013, su richiesta della stessa CP_4
società, ragione per cui, si richiamano integralmente le argomentazioni già svolte riguardanti l'assoluta irrilevanza probatoria di tale atto.
Per quanto attiene la fattura 54/2012 , la stessa trova fondamento nel contratto stipulato tra il e la Parte_1
in data 5.06.2009 per cui non sono state mai mosse dal contestazione in ordine alla CP_1 Parte_1
titolarità passiva del rapporto;
tale fattura riguarda il saldo dell'importo complessivo del contratto in oggetto pari ad euro
140.804,89 (128.004,45 oltre ad IVA) a fronte del quale il dimostrava di aver versato, a titolo di corrispettivo, una Pt_1
somma pari ad euro 137.001,77 (IVA compresa), con un residuo da pagare pari ad euro 3.803,14, IVA compresa , e non come richiesto dalla pari ad euro 5.789,52 oltre IVA. CP_1
In ordine all'ammontare del residuo da pagare la nel presente giudizio di appello, non muove contestazioni con CP_1
la conseguenza che sotto tale profilo deve ritenersi intervenuto il giudicato , non potendosi ritenere quale motivo di appello la generica richiesta di pagamento della fattura in oggetto .
Le contestazioni della riguardano l'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere , come CP_1
richiesta dal in compensazione con il residuo dovuto e come riconosciuta dal giudice di I grado. Parte_1
pagina 10 di 13 Occorre evidenziare che , come risulta dall'annotazione della Guardia di NA del 30.6.2020 , l'importo dell'intero contratto, era stato pagato prima della stipula del contratto stesso con la spesa di liquidazione n. 262 del 26.5.2009 e con mandato di pagamento n. 575 del 27.5.2009 .
La circostanza che il pagamento è stato fatto dal prima della stipula del contratto non può , Parte_1
comunque, incidere sull'esistenza di un ritardo nell'ultimazione dei lavori e dell'applicazione della penale di cui all'art. 8
del contratto sopra citato .
Sotto tale profilo il ha fornito elementi probatori che, in realtà, non sono stati contestati dalla Parte_1 CP_1
che si è limitata soltanto ad evidenziare la particolarità del pagamento anticipato senza dare indicazioni effettive sulla
[...]
conclusione dei lavori e, quindi, senza fornire elementi probatori contrari attestanti la tempestività della conclusione di detti lavori , con la conseguenza che le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata non possono dirsi scalfite dalle sue contestazioni .
Egualmente priva di pregio è la doglianza sollevata da in relazione alla condanna al pagamento delle spese CP_1
legali in favore del e di . Infatti, la circostanza che il Parte_1 Controparte_7 Pt_1
complessivamente considerato, abbia assecondato e portato avanti una prassi illegittima in materia di procedure ad evidenza pubblica non incide sul riparto delle spese legali che seguono il principio di soccombenza. Per di più si ricorda come la giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, nr. 5/2018) affermi come il privato non possa invocare il proprio affidamento incolpevole nei confronti della PA qualora egli stesso versi in un atteggiamento di colpa. Nel caso di specie, se vi è stata una illegittima gestione del in relazione all'affidamento degli appalti pubblici, questa è andata comunque Parte_1
Con a vantaggio degli operatori economici coinvolti, tra cui proprio la quale non può dolersi di una simile condotta.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi assorbito l'appello proposto da e nella Controparte_3 Controparte_4
parte in cui le predette si dolgono del mancato riconoscimento della limitazione di responsabilità per debiti ereditari di cui all'articolo 491 c.c.; nonché nella parte in cui lamentano il mancato accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti della società Controparte_5
Rispetto a tale motivo di appello occorre , comunque, valutarne l'eventuale fondatezza o meno al fine della statuizione sulle spese.
Al riguardo le argomentazioni svolte dalle eredi del sul punto non sono fondate in quanto l'eventuale rapporto CP_4
obbligatorio instaurato dal con la sarebbe, comunque, rientrato sempre in una ipotesi di responsabilità CP_4 CP_1
contrattuale non coperta dalla polizza che copriva esclusivamente le ipotesi di responsabilità extracontrattuale .
Ne deriva, pertanto, che sul punto le eredi risultano sempre essere soccombenti nei riguardi della . CP_4 CP_5
pagina 11 di 13 Deve, invece, essere accolto l'appello svolto da e relativamente all'ammontare delle Controparte_3 Controparte_4
spese di I grado liquidate a favore di dal momento che la domanda svolta dalle predette nei confronti della CP_5
compagnia di assicurazioni non involgeva l'esame dell'intera documentazione riguardante la vicenda oggetto del presente giudizio ma era esclusivamente limitata alla operatività della polizza ai fini della manleva.
Ne deriva che le spese di I grado possono essere liquidate a favore di nell'importo di euro 8100,00 , oltre rimborso CP_5
forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Rimane , poi, assorbito l'appello del nella parte in cui lamenta l'accoglimento della domanda ex art. Parte_1
2041 c.c. presentata dagli eredi del defunto nonché l'appello incidentale proposto dalla società Per_1 Controparte_5
– rappresentanza generale per l'Italia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
in parziale riforma della sentenza n. 82/2024 emessa in data 25.01.2024 dal Tribunale di Spoleto;
- dichiara l'inesistenza dei crediti vantati da con riferimento alle fatture nn. 25/2012 e 38/2011 , e per l'effetto CP_1
rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti del e nei confronti di CP_1 Parte_1 CP_3
e ,
[...] Controparte_4
- condanna la società in persona del liquidatore legale al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore del delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al I Parte_1
grado in euro12.100,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge , quanto al II grado in euro 9900,00
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna la società in persona del liquidatore legale al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del I e del II grado in favore di e delle spese di entrambi Controparte_3 Controparte_4
i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al I grado in euro12.100,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge , quanto al II grado in euro 9900,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- condanna la società in persona del liquidatore legale al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro Controparte_7
5200,00 oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CAP come per legge;
-condanna e al pagamento in favore di – rappresentanza generale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per l'Italia delle spese del giudizio di I grado che liquida in euro 8100, 00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP
come per legge pagina 12 di 13 - condanna e al pagamento in favore di – rappresentanza generale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per l'Italia delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge.
Pone a carico di il pagamento di un importo pari al contributo unificato . CP_1
Perugia 21.1.2025
Il Presidente
Dr.ssa Claudia Matteini
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