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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/09/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1831/2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Agata di EL (ME) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Sant'Agata di EL (ME), alla Via Medici, n.
252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Oliviero Atzeni, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 12.6.2020, domanda amministrativa, al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che, a seguito di visita medica, l' respingeva la domanda, CP_1
asserendo che non fossero risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
che, pertanto, aveva depositato in data 04.03.2021 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione (giudizio iscritto al n. RG N. 644/2021, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U nominato, Dott Per_1
, non riconosceva i requisiti sanitari utili per la concessione dell'assegno
[...] ordinario di invalidità concludendo che “[…] il complesso patologico di cui di anni 63 è affetto, anche se di natura non emendabile, è tale Parte_1 da “ non ridurre permanentemente a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative”.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
L' si costituiva con memoria depositata in data 17.04.2023 eccependo CP_1
l'inammissibilità della richiesta di condanna alla corresponsione della relativa prestazione e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite rinnovo del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Nel merito la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
2 Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente nominato, Dott. , ha Per_2 accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che: “Il signor nato a [...]_1
EL (ME) il 18 giugno 1958 ed ivi residente, in piazza Maresciallo Giuffrida
n. 16, di professione operatore ecologico, a mio giudizio, è apparso in possesso dei requisiti che producono il diritto all'assegno ordinario di inabilità, pertanto deve essere considerato invalido secondo i disposti di cui all'art. 1 della legge 12-
06-1984 n. 222, poiché sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, a decorrere dalla presentazione dell'istanza, ossia dal 12 giugno 2020.”
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in totale accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che possiede il Parte_1
requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 12 giugno 2020.
La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce, invece, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei (Nelle controversie in materia di CP_1
invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c.,
è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, vedi
Cass. n. 27010 del 2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano congiuntamente per entrambe
3 le fasi come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia (volta non all'accertamento della prestazione ma solo al riconoscimento del requisito sanitario corrispondente) e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 20.05.2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che possiede il requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (12.06.2020);
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 2.800,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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