Articolo 3 della Legge 27 maggio 1959, n. 324
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 giugno 1959
Art. 3.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell' art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 4770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 8440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
"Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale, avente diritto all'aumento previsto dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 .
"L'importo di lire 25.000 stabilito dall' art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e successive modificazioni, e' elevato a lire 30.000.
"Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall' art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585 , e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000".
Entrata in vigore il 6 giugno 1959
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