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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Francesca Maria Mammone Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(P.IV ), elettivamente domiciliata in Montichiari, piazza Parte_1 P.IV_1
Treccani degli Alfieri n. 6, presso lo studio degli avv.ti NG Marcoli (C.F. ), C.F._1
Marta Marcoli (C.F. ), Nadia Menegardo ( ) che C.F._2 CodiceFiscale_3
la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P.IV ), elettivamente domiciliata in Milano, piazza A. Diaz n. Controparte_1 P.IV_2
7, presso lo studio degli avv.ti Enrico Caruso (C.F. ) e CA Casinelli (C.F. C.F._4
, che la rappresentano e difendono come da delega in atti. C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)
pagina 1 di 19 Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:IN VIA ISTRUTTORIA se del caso ammettersi le istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante in memorie ex art. 183 VI° comma nn. 2 e 3 cpc e foglio di p.c.. con particolare rilievo alla richiesta di CTU ivi formulata.
Qui di seguito si ritrascrivono le istanze istruttorie formulate avanti al Tribunale in foglio di p.c.:
IN VIA ISTRUTTORIA: Questa difesa insiste nelle istanze istruttorie non accolte e che qui di seguito vengono nuovamente trascritte.
Ci si scusa per la reiterazione di specifica indicazione delle istanze istruttorie ma vi sono pronunce
(per tutte Cass. 33103/2021) che ritengono necessario detto formalismo.
-BDisporsi CTU, nominando all'uopo l'Ing. (od altro consulente che si riterrà Persona_1 opportuno) perché risponda ai seguenti quesiti:
-se l'impianto industriale dell'attrice in Sciacca era munito nel marzo 2018, al fine della realizzazione dell'impianto di cui il termogeneratore è una delle componenti, dei necessari macchinari ed ambienti nonché delle dovute autorizzazioni amministrative;
-se gli impianti descritti nei docc. 31,32 e 33 prodotti da questa difesa (e cioè relazione Arch. Per_2
e n. 2 planimetrie) costituiscono impianti in grado concretamente di funzionare secondo le regole tecniche dell'arte oppure se sono fondate le considerazioni tecniche rese del TE P. , in Per_3 doc. 34 prodotto da questa difesa, che esclude in modo assoluto la possibilità di funzionamento dei due impianti descritti nelle planimetrie docc. 32 e 33.
-CNell'ipotesi non sia ammissibile e/o fruibile il video prodotto da questa difesa sub 28) si chiede che il Giudice, al fine di procedere alla visione ed ascolto di detto video, ne autorizzi la fruizione tramite l'utilizzo di CD che questa difesa ha già a proprie mani ed è pronta a depositare in Cancelleria. In alternativa, si chiede che il Giudice disponga CTU che provveda al recupero ad alla consegna del video descritto sub. 28) estraendolo dal seguente link:https://www.telemontekronio.it/index.php/attualita/item/5656-impianto-biomassealla- kronion- preoccupati-i-residenti-di-piana-scunchipani
-D Ammettersi udienza di prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli premesso
“Vero che?”: 1) Il contatto tra le parti venne procurato tramite il comune conoscente sig. ed in data Parte_2 10.07.2017 quest'ultimo, i sigg.ri NG e si recarono in Sicilia (doc. 25) per E_ incontrare i sigg.ri Pt_3 2) ivi i predetti sigg.ri e parlarono con il legale rappr. dell'attrice sig. Pt_4 Per_3 Pt_5
e pure con il Geom. che, quale capo del Moncada Energy Group, società
[...] Persona_4 interamente controllante mostrò loro una serie di siti produttivi del predetto Gruppo ed CP_1 avanzò richieste per possibili collaborazioni o forniture;
3) tra l'altro i sigg.ri e chiesero ai sigg.ri , ricevendone Pt_5 Persona_4 Per_3 immediata conferma, se la convenuta poteva fornire all'attrice un singolo componente e Parte_1 cioè il termogeneratore, per un impianto che intendevano poi allestire con l'aggiunta di impianti idroelettrici e pneumatici, la caldaia già presente in loco, il circuito fumi, l'impianto di approvvigionamento del combustibile (vedasi -doc. 30- schema complessivo di impianto tipo);
4) a tal proposito vi furono vari successivi contatti tra le parti, specie tra i sigg.ri CA e
[...]
ed i sigg.ri e , e al termine di questi l'attrice sottoscrisse ed Per_5 Pt_5 Persona_4 avanzò propria proposta d'acquisto 10.08.2017 che venne accettata e sottoscritta pure dalla convenuta
(doc. 1);
5) in data 11.08.2017 la convenuta predisponeva ed inviava propria fattura d'acconto n. 16/2017 del 11.08.2017 (doc. 2A) che l'attrice pagò con bonifico in data 24.08.2017 (doc. 2B); 6) con PEC in data 17.10.2017 la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Comunicazione raggiungimento stato di avanzamento lavori” del 16.10.2017 (doc. 3) ove pagina 2 di 19 ragguagliava l'attrice sul raggiungimento della fase identificata come “costruzione carpenteria” e, come da contratto, chiedeva versamento di euro 30mila oltre IV, come da fattura n. 19 del 23.10.2017 inviata con successiva mail 24.10.2017 (doc. 3);
7) con PEC in data 07.12.2017 (doc. 4A) la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Comunicazione raggiungimento stato di avanzamento lavori” del 05.12.2017 (doc. 4B) ove ragguagliava l'attrice sul raggiungimento della fase identificata come “realizzazione barrotti in ghisa per griglia mobile” e, come da contratto, chiedeva versamento di euro 20mila oltre IV;
8) l'attrice omise il versamento dell'importo di euro 20mila e la convenuta si lamentò subito per detta inadempienza al contratto sottoscritto;
e a seguito dei quali l'attrice chiese alcune modifiche al contratto Per_4 Parte_5 concordato nell'agosto e sottoscrisse quindi la proposta d'acquisto 20.12.2017 che venne poi accettata e sottoscritta dalla convenuta (doc. 5); 10) con PEC in data 28.12.2017 la convenuta confermava all'attrice la ricezione dei concordati euro 40mila oltre IV a pagamento fatt. n. 24 (doc. 6); 11) con PEC in data 16.01.2018 la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Documentazione come da proposta d'acquisto” (doc. 7) ove consegnava all'attrice i seguenti documenti: Scheda Montaggio TGF GM da 2.580.000 KcalH (dettagliata) – Distinta Trasporto – Procedura di Collaudo;
12) con PEC in data 03.02.2018 la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Comunicazione di Merce Pronta ai sensi della proposta d'acquisto del 20.12.2017” del 02.02.2018 (doc. 8) inviando in allegato pure fattura n. 1/2018 del 03.02.2018 di complessivi euro 61mila (doc.8);
13) con PEC in data 14.02.2018 la convenuta inviava all'attrice il “Protocollo SS” ove la Stazione Sperimentale del Vetro in persona del responsabile evidenziava le operazioni di CP_2 verifica che SS avrebbe eseguito sulla macchina (doc. 9);
14) con PEC in data 14.02.2018 (doc. 10) la convenuta specificava all'attrice quale documentazione era fornita con la macchina;
15) in data 19/20.02.2018 l'attrice provvedeva con bonifico al pagamento della fattura della convenuta n. 1/2018 del 03.02.2018 di complessivi euro 61mila (doc.11);
16) con PEC in data 22.02.2018 la convenuta inviava all'attrice propria “Comunicazione 22.02.2018”
(doc. 12) ove dava atto della ricezione del bonifico di euro 61mila, sollecitava l'invio della fideiussione contrattualmente prevista e ribadiva che la consegna della fideiussione era condizione necessaria ex art. 5 contratto per il trasporto della merce ma insufficiente giacchè era pure necessario che l'attrice predisponesse il trasporto in Sicilia della merce, la cui consegna era prevista a terra presso il domicilio della convenuta;
17) con PEC in data 02.03.2018 (doc. 13) la convenuta sollecitava all'attrice un riscontro alla propria
“Comunicazione 22.02.2018” ove chiedeva fideiussione;
18) con mail in data 14.03.2018 (doc. 14) il Geom. inviava alla convenuta un Persona_4 documento che lo stesso mittente denominava “bozza fideiussione” aggiungendo poi che “…deve ancora essere rivista dalla banca ditemi se per voi è ok.”;
19) con PEC in data 15.03.2018 (doc. 15) la convenuta dava immediata risposta all'attrice sulla bozza fideiussione dicendo che era difforme dalle intese contrattuali;
20) con mail in data 18.03.2018 il Geom. inviava alla convenuta un documento Persona_4 scritto dal Prof. (docc. 16A e 16B) specificando che trattavasi di “…procedura di collaudo Per_6 suggerita da advisor da noi scelto...” ed aggiungendo “…Facciamo presente che ad oggi occorre accettazione di questo documento e di testo della fideiussione da parte vostra e solo dopo potremo emettere fideiussione per il ritiro, sperando che i permessi trasporti nel frattempo non scadano.”;
21) con PEC all'attrice in data 22.03.2018 (docc. 17A e 17B), inviata via mail per conoscenza pure al Geom. , la convenuta dava immediata risposta all'attrice che la bozza fideiussione Persona_4
e pure le richieste di cui a doc. Prof. erano difformi dalle intese contrattuali;
Per_6
pagina 3 di 19 22) subito dopo la convenuta riceveva dall'attrice PEC 28.03.2018 (doc. 18A) missiva sottoscritta dall'Avv. Arianna Corpaci Responsabile Affari Legali di Moncada Energy Group, che interveniva in nome e per conto della controllata (doc. 18B); CP_1
23) alla PEC 28.03.2018 Avv. Arianna Corpaci, la convenuta rispondeva con propria del 30.03.2018 inviata a quest'ultima ed all'attrice (docc. 19A e 19B);
24) con PEC 05.04.2018 (doc. 20) la predetta Avv. Arianna Corpaci Responsabile Affari Legali di Energy Group rispondeva, sempre per la controllata annunciando l'avvio di Pt_3 CP_1 contenzioso legale;
25) alla PEC 05.04.2018 Avv. Arianna Corpaci, la convenuta rispondeva a quest'ultima ed all'attrice con propria del 09.04.2018, (docc. 21A e 21B) ove puntualizzava la propria posizione, eccependo il grave inadempimento dell'odierna attrice;
26) in data 04.05.2018 perveniva alla convenuta una PEC dello studio Legale Grimaldi a firma avv. D. Contini ed Avv. V. De Palo (doc. 22) che intervenivano nell'interesse dell'attrice;
27) con PEC in data 14.05.2018 (doc. 23) l'Avv. A. Marcoli rispondeva nell'interesse della convenuta allo Studio Legale Grimaldi - Avv. D. Contini ed Avv. V. De Palo, contestando le pretese avversarie ed eccependo nuovamente il grave inadempimento dell'odierna attrice e lamentando tra l'altro, che questa “…ricevute in data 16.1.2018 da le specifiche…ha completamente disatteso ai Parte_1 propri obblighi di fornire fideiussione di Primario Istituto Bancario”;
28) con PEC in data 27.09.2018 (doc. 24) l'Avv. A. Marcoli scriveva sia all'attrice (presso la controllante Moncada Energy Group Responsabile Affari Legali Avv. A. Corpaci) sia agli Avv.ti D.
Contini e V. De Palo, contestando le loro deduzioni ed eccependo nuovamente che “…Chi non ha rispettato le obbligazioni assunte invece è da tempo largamente inadempiente ai propri CP_1 obblighi, con ogni conseguenza del caso.”; 29) successivamente all'interno dello stesso Legale Grimaldi la pratica dell'attrice non venne CP_3 più seguita dagli Avv.ti D. Contini e V. De Palo e venne invece affidata da dicembre 2018 all'Avv. Giammarco Grammatica. A quest'ultimo l'Avv. A. Marcoli continuò a scrivere eccependo il grave inadempimento dell'attrice in ordine alla mancata consegna di idonea fideiussione. Ci fù pure un incontro, con esito negativo, in Brescia nell'estate 2018 tra il sig. con Avv. Marcoli E_ per la convenuta, e l'Avv. Grammatica con il Geom. per l'attrice; Persona_4
30) il CTU nominato Ing. ha depositato propria perizia (doc. D7) ove conferma che il Per_1 macchinario presso la sede della convenuta presenta tutte le caratteristiche di cui al contratto;
31) la soc. ha mai avanzato al Comune di Sciacca, ed in caso affermativo in quale data, CP_1 domanda corredata dai documenti di legge per ottenere le autorizzazioni di legge all'installazione in
Sciacca del complessivo impianto di cui il termogeneratore è parte;
32) in quale data la soc. ha ottenuto dal Comune di Sciacca autorizzazione CP_1 all'installazione in Sciacca del termogeneratore e relativo impianto;
33) risponde al vero che, come evidenziato dalle evidenze dei media, docc. 26,27 e28 che si rammostrano, nel 2018 e 2019 in Sciacca v'è stata una mobilitazione popolare contro l'eventuale autorizzazione a dell'installazione dell'impianto di cui termogeneratore è parte;
CP_1
34) nel marzo 2019 nella sala consiliare del Comune di Sciacca si è tenuta una riunione per discutere dell'impianto che la soc. il cui titolare patron era assente seppur invitato, CP_1 Pt_3 intendeva realizzare in quel Comune presso il proprio complesso industriale in contrada Scunchipani;
35) nel marzo 2019 in occasione dell'incontro di cui al cap. 34 il Sindaco del Comune di Sciacca disse ai presenti che a quella data presso l'Ufficio TE erano assenti richieste di legge della soc.
[...] per realizzare un impianto di biogas nel proprio complesso industriale in Sciacca, CP_1 contrada Scunchipani;
36) nel marzo 2019 in occasione dell'incontro di cui al cap. 34 il Sindaco del Comune di Sciacca disse che al fine di impedire la realizzazione dell'impianto di era utile evitare di autorizzare CP_1
pagina 4 di 19 il passaggio della conduttura SNAM fino al complesso industriale di in Sciacca, contrada CP_1
Scunchipani;
37) è stata poi realizzata la conduttura SNAM fino al complesso industriale di in Sciacca, CP_1 contrada Scunchipani;
38) il complesso industriale dell'attrice in Sciacca, contrada Scunchipani, è oggi munito o privo delle componenti e degli impianti che devono essere assemblati con il termogeneratore della convenuta;
39) il complesso industriale dell'attrice in Sciacca, contrada Scunchipani, è oggi munito o privo delle componenti rappresentate nelle planimetrie docc. 32 e 33;
40) il Dr. di SS (Stazione Sperimentale del Vetro di Murano Venezia) ha ricevuto CP_2 dall'Avv. Corpaci per l'attrice la mail del 03.09.2018 e diede propria risposta con propria mail del 07.09.2018 (docc. 29); 41) i quesiti di cui al cap. 40 posti dall'Avv. Corpaci per l'attrice al Dr. Mauro Campeol di SS (Stazione Sperimentale del Vetro) pongono questioni tecniche diverse da quanto previsto nel contratto tra e CP_1 Parte_1
Si indicano a testi: , , , Sindaco p.t. NE Testimone_3 Persona_5 CP_2
Comune di Sciacca o suo delegato, Responsabile p.t. Ufficio TE Comune di Sciacca o suo delegato, Direttore Corriere di Sciacca o suo delegato, Direttore Testimone_4 Testimone_5
Tele Monte Kronio di Sciacca o suo delegato, o Responsabile p.t. Comitato Testimone_6
Scunchpani di Sciacca. Si chiede sino d'ora che siano escussi con prova delegata al Tribunale di Agrigento, i testi siciliani e cioè il Sindaco ed il Resp. Ufficio TE p.t. del Comune di Sciacca, Direttore Testimone_4 Corriere di Sciacca, Direttore Tele Monte Kronio di Sciacca, o Testimone_5 Testimone_6
Responsabile p.t. Comitato Scunchpani di Sciacca, o loro delegati.
-E Nella denegata ipotesi si ritenessero ammissibili i capitoli attorei sul punto, si chiede che parte convenuta venga ammessa, a prova contraria, sui seguenti capitoli, premesso “Vero che”: 42) il sig. ed i sigg.ri NG e in data 10.07.2017 si recarono in Sicilia NE E_ per incontrare i sigg.ri e e questi mostrarono loro i seguenti macchinari: Pt_5 Persona_4 una caldaia a gas metano (foto 35A) ed un essicatoio rotante (foto 35B) in Sciacca presso complesso
“Kronion” contrada Scunchipani, nonchè, in altri due siti produttivi del Gruppo Moncada, due caldaie Garioni Naval a biomassa in contrada Fauma (foto 35C e 35D) ed il forno/combustore (foto 35E) descritto in mail e disegni del 07 Marzo 2017 (docc. 38A e 38B); 43) le fotografie 35A-35B-35C-35E che si rammostrano sono state scattate da , NG e NE
in data 10.07.2017 in Sicilia e nelle foto, oltre ai macchinari, sono proprio raffigurati E_
, NG e , nonchè i sigg.ri e;
NE E_ Pt_5 Persona_4
44) i sigg.ri e ribadirono in data 10.07.2017 a , nonché ad Pt_5 Persona_4 NE
NG e di voler acquistare un termogeneratore da collegare poi ad uno solo dei E_ macchinari (caldaie, forno, essicatoio) loro mostrati e di cui al cap. 42, macchinario che riservavano di decidere in seguito;
45) visti i vari macchinari di cui al cap. 42 (caldaie, forno, essicatoio) i sigg.ri , NG e NE
dissero e che ognuno di questi macchinari, se dotato a E_ Pt_5 Persona_4 cura e spese dell'attrice di impianto a ciò dedicato, poteva essere collegato al termogeneratore fornito dalla convenuta;
46) una qualunque caldaia a gas metano e quindi pure la caldaia presente il 10.07.2017 in Sciacca presso industria attorea Kronion in Sciacca contrada Scunchipani per essere collegata al termogeneratore fornito dalla convenuta, richiede lo scollegamento dall'alimentazione a metano e la predisposizione delle seguenti opere:
- valutazione di abbinamento e declassamento effettuato dalla ditta produttrice o da professionista abilitato;
pagina 5 di 19 - realizzazione di un progetto termotecnico che tenga conto del nuovo combustibile e del progetto per il circuito fumi, il tutto con relativa certificazione di installatore abilitato.
- sostituzione del circuito fumi ad uso metano con un circuito fumi ad uso combustione di biomassa;
- Installazione sistemi di filtrazione per la combustione di biomassa.
- adattamento geometrico per abbinamento con un combustore a biomassa avente larghezza cinque volte maggiore di quella dell'attrice ed avente lunghezza ed altezza nove volte maggiore di quella dell'attrice.
- realizzazione del sistema di approvvigionamento della biomassa. 47) con mail del 06.03.2017 e del
07.03.2017 inviò disegni tecnici ed informazioni per un possibile collegamento del CP_1 termogeneratore ad un essiccatore (dcc. 36A-36B-37) oppure ad un forno combustore (docc. 38A-
38B);
48) solo a metà novembre 2017 per My comunicò a CA e Persona_4 CP_1 [...]
per la convenuta di aver deciso di collegare il termogeneratore fornito dalla convenuta alla Per_5 caldaia a gas metano presente in Sciacca presso complesso industriale attoreo “Kronion” in contrada
Scunchipani;
49) in conseguenza della comunicazione di cui al cap. 48, la convenuta in data 05.12.2017 (vedasi docc. di questa difesa 4A e 4B) confermò allora di aver realizzato pure l'apposita flangia con la quale collegare il termogeneratore alla caldaia alla fine scelta dall'attrice.
Si indicano a testi su tutti i capitoli: , , . NE Testimone_3 Persona_5
-FInfine, nel caso il Giudice ritenesse opportuno approfondire la circostanza tecnica indicata a prova contraria in cap. 46, si chiede che il Giudice, sempre a prova contraria, ponga al nominando CTU il seguente quesito: “La caldaia a gas metano attorea in Sciacca contrada Scunchipani per essere collegata al termogeneratore fornito dalla convenuta richiede lo scollegamento dall'alimentazione a metano e la predisposizione delle seguenti opere:
- valutazione di abbinamento e declassamento effettuato dalla ditta produttrice o da professionista abilitato;
- realizzazione di un progetto termotecnico che tenga conto del nuovo combustibile e del progetto per il circuito fumi, il tutto con relativa certificazione di installatore abilitato.
- sostituzione del circuito fumi ad uso metano con un circuito fumi ad uso combustione di biomassa;
- Installazione sistemi di filtrazione per la combustione di biomassa.
- adattamento geometrico per abbinamento con un combustore a biomassa avente larghezza cinque volte maggiore di quella dell'attrice ed avente lunghezza ed altezza nove volte maggiore di quella dell'attrice.
- realizzazione del sistema di approvvigionamento della biomassa.?”
NEL MERITO ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenutane l'illegittimità sul punto, accogliere le conclusioni tutte formulate in primo grado dall'appellante soc. conclusioni trascritte integralmente Parte_1 nella parte espositiva nell'atto di appello e qui ritrascritte: CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO rigettare integralmente le domande attoree, giacchè totalmente infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che la convenuta ha integralmente adempiuto alle obbligazioni di cui ai contratti sottoscritti con l'attrice; IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte attrice in relazione agli obblighi sorti con i contratti sottoscritti 10.08.2017 e 20.12.2017 e per l'effetto risolvere detti contratti ex art. 1453 c.c. dichiarando altresì che la convenuta può trattenere a titolo di penale ex art. 1382 C.C. ed ex art. 9 del contratto tra le parti 20.12.2017 l'importo già incassato di euro 140.000,00 oltre IV e, sempre ex art.
pagina 6 di 19 1382 C.C. ed ex art. 9 del contratto tra le parti 20.12.2017, condannando l'attrice a versare la residua penale di capitali euro 10.000,00 oltre IV di legge. Con integrale vittoria di spese, diritti e onorari. Con rifusione delle spese di entrambi i gradi”.
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, In via principale: rigettare l'Appello proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 infondato e illegittimo confermando la Sentenza impugnata.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche in parte dell'appello promosso da
risolvere il contratto per le motivazioni indicate in tutti gli atti difensivi e condannare CP_1 quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 140.000 oltre IV. In ogni caso: con vittoria di tutte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IV e CPA come per legge, il rimborso del contributo unificato e di tutti gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, ha interposto gravame, Parte_1
affidandosi a sette distinti motivi di appello di seguito esaminati, avverso la sentenza n. 8907/2023 del 13.11.2023, con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda svolta da
[...]
aveva: a) risolto il contratto inter partes per grave inadempimento di b) CP_1 Parte_1
condannato alla restituzione della somma di €140.000,00 oltre IV ed interessi, al Parte_1 saggio di cui all'art. 1284 co. 4, c.c., dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
c) rigettato la domanda di pagamento della penale da ritardo proposta da d) rigettato le domande Controparte_1
riconvenzionali proposte da e) condannato al rimborso delle spese di lite Parte_1 Parte_1
del procedimento e del procedimento per ATP RG n. 47936/2019, liquidate in €1.999,00, nonché delle spese relative al compenso del CTU del procedimento per ATP RG n. 47936/2019 nella misura liquidata nel medesimo procedimento con apposito decreto.
Chiedeva, dunque, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 26 settembre 2024, si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame avversario e, in via subordinata, la risoluzione del contratto con condanna della controparte alla restituzione della somma di €140.000,00 oltre IV.
All'udienza di prima comparizione del 17.10.2024, il Consigliere istruttore fissava l'udienza del
30.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.02.2025.
pagina 7 di 19 Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
(d'ora in poi solo conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi solo ), chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del Parte_1 Parte_1
contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento della fornitrice e che questa venisse Parte_1
condannata alla restituzione di parte del corrispettivo corrisposto pari a €140.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, al risarcimento dei danni subiti da e quantificati come da CP_1
penale in €1.257.000,00 o al maggior danno provato in corso di causa.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice esponeva che:
- in data 20 luglio 2017, riceveva l'offerta di avente ad oggetto la CP_1 Parte_1
fornitura di un Termogeneratore di fiamma ad effetto gasogeno della potenza di 2.580,000
Kcal/H a fronte del pagamento di un corrispettivo di €200.000,00 che veniva accettata dall'acquirente con “proposta di acquisto” datata 10 agosto 2017;
- l'art. 5 prevedeva che il corrispettivo venisse corrisposto secondo le seguenti modalità: a)
€20.000 oltre iva al momento dell'accettazione della proposta di acquisto;
€120.000 oltre iva al raggiungimento di ogni stato di avanzamento secondo le modalità riportate nell'Allegato 3;
€60.000 oltre iva “attraverso il rilascio entro il 30 ottobre 2017 di N. 01 fideiussione a prima richiesta di primario istituto bancario escutibile dopo il collaudo in sito della macchina fornito da un terzo ente convenuto tra le parti”;
- la proposta del 10 agosto 2017 veniva sostituita da una nuova proposta sottoscritta da
[...]
in data 20 dicembre 2017 che, confermava l'ammontare del prezzo di acquisto pari ad CP_1
€200.000,00 oltre iva, dava atto del pagamento di €50.000 oltre iva in forza della precedente proposta, prevedeva il pagamento di €40.000 oltre iva al momento della sottoscrizione della nuova proposta e di €50.000 oltre iva al momento della comunicazione di “merce pronta” e confermava che il saldo di €60.000,00 doveva essere corrisposto dopo aver “concordato con
l'acquirente” la procedura di collaudo, mediante la consegna da parte di di una CP_1 fideiussione bancaria a prima richiesta “escutibile dopo l'esito positivo del collaudo da un ente terzo convenuto tra le parti”;
- provvedeva al pagamento di complessivi €140,000 oltre iva, comprensivi di CP_1
€40.000 al momento della sottoscrizione della proposta e di €50.000 una volta ricevuta la comunicazione di merce pronta;
pagina 8 di 19 - su richiesta di procedeva poi a inviare una bozza del testo della Parte_1 CP_1
fideiussione che, tuttavia, non veniva accettata da perché non rilasciata da primario Parte_1
istituto bancario e non conforme alle tempistiche contrattuali;
- la stessa rilevando che il contratto prevedeva il raggiungimento di un accordo in CP_1 merito alla procedura di collaudo del macchinario ed alla scelta dell'ente collaudatore, contestava alla controparte il mancato raggiungimento di un simile accordo e l'imposizione, quale ente collaudatore, della Stazione sperimentale del vetro (d'ora in avanti SS), unilateralmente scelto da e non accettato dall'acquirente, in quanto la stessa SS Parte_1
aveva riferito che la procedura richiesta da avrebbe consentito solo la valutazione Parte_1 della potenza in ingresso “e non la verifica della resa del bruciatore”;
- insisteva nella scelta di SS come ente collaudatore sino ad affermare, con lettera Parte_1
del 27 dicembre 2018, che tale scelta fosse di sua esclusiva competenza e che la procedura di collaudo fosse conforme al contratto;
- a fronte del mancato perfezionamento dell'accordo sulla procedura di collaudo, CP_1 ricorreva alla procedura di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696-bis c.p.c., al fine di verificare la conformità, potenzialità e resa del procedura che si Parte_6 concludeva con perizia del CTU che accertava l'impossibilità di verificare “l'effettiva resa del oggetto di causa in quanto, alla data di accesso peritale del giorno 11 giugno Parte_6
2020, presso lo stabilimento della società convenuta , questo risultava non Parte_1 assemblato” (RG n. 47936/2019);
- in data 21 dicembre 2020, proponeva nuovamente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (RG CP_1
45631/2020), nell'ambito del quale, nonostante i tentativi del CTU, non veniva raggiunto alcun accordo sulla procedura di collaudo ma, al contrario, pretendeva il pagamento Parte_1 immediato dell'ultima tranche del prezzo e modalità di collaudo più gravose per la controparte.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quando ex adverso dedotto e argomentato, Parte_1
rappresentando che il grave inadempimento fosse imputabile piuttosto a atteso che: CP_1
- a fronte della predisposizione del macchinario pronto per la consegna, non aveva prestato idonea fideiussione bancaria nei termini previsti in contratto;
- aveva richiesto modalità di verifica del macchinario difformi rispetto agli accordi contrattuali;
- non aveva predisposto presso lo stabilimento di Sciacca, privo di idonea autorizzazione, il necessario per procedere all'accensione del macchinario.
Domandava pertanto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di
[...]
e chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto a trattenere, a titolo di penale da CP_1
pagina 9 di 19 inadempimento, le somme già versate dalla controparte e pari a €140.000,00 oltre iva, con condanna di al pagamento della residua penale pari a €10.000,00 oltre iva. CP_1
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarava la risoluzione del contratto stante il grave inadempimento di Parte_1
Invero, il primo giudice, riconoscendo che, in base agli accordi contrattuali, la verifica del macchinario in sito sarebbe dovuta avvenire ad opera di un terzo collaudatore scelto d'intesa tra le parti, che le stesse modalità di verifica avrebbero dovuto essere concordate tra le parti e che la verifica avrebbe dovuto avere ad oggetto la “potenzialità della macchina”, rilevava un inadempimento di non scarsa importanza nella condotta contraria a buona fede di che pretendeva di subordinare Parte_1
l'esecuzione del contratto (consegna del macchinario e saldo prezzo) alla circostanza che, non solo l'ente collaudatore, ma anche le modalità concrete di verifica del macchinario fossero da lei unilateralmente predisposte.
Quanto alle doglianze di parte convenuta circa l'inadeguatezza della fideiussione bancaria proposta da e alla inidoneità dell'impianto della stessa a consentire l'installazione del bruciatore, il CP_1
primo giudice ne rilevava l'irrilevanza atteso che, da un lato, l'obbligo di prestare la fideiussione non poteva neppure dirsi sorto perché non era stato raggiunto alcun accordo sulla procedura di collaudo e, dall'altro, che, anche ad ammettersi la circostanza dell'inidoneità dell'impianto, in ogni caso ciò non poteva giustificare l'inadempimento di Conseguentemente rigettava le domande Parte_1
riconvenzionali da quest'ultima proposte e la condannava alla restituzione della somma già incassata di
€140.000,00 oltre IV ed interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Il presente appello
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a sette distinti motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto “ha totalmente disatteso quanto accertato dal CTU Ing. in sede di ATP RG 47936/2019”. Per_1
Sostiene infatti che, in sede di ATP, sarebbe emersa la conformità del macchinario alle specifiche contrattuali e il conseguente inadempimento di che non aveva provveduto al trasporto del CP_1 macchinario presso l'impianto e alla predisposizione dei “requisiti necessari all'accensione della macchina” e che, peraltro, non aveva neppure predisposto un locale idoneo a collocare l'intero impianto, risultando priva delle autorizzazioni amministrative necessarie all'installazione.
pagina 10 di 19 Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'omesso rilievo delle risultanze peritali emerse nell'ambito del secondo procedimento di ATP (RG n. 45631/2020) e, in particolare, dell'impossibilità di accertare la rispondenza del macchinario alle caratteristiche in contratto. Censura, inoltre, il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della richiesta di fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. per la consegna del Termogeneratore, avanzata da nel secondo CP_1
ricorso per Atp, come riconoscimento del proprio inadempimento all'obbligazione di consegna della fideiussione.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha omesso di accertare il raggiungimento di un accordo inter partes in ordine alla scelta del terzo collaudatore. osserva, a tal proposito, che i documenti sottoscritti dalle parti constavano di una proposta Parte_1
di acquisto del 10.08.17, comprensiva di tre allegati, e di una successiva proposta, modificativa della prima, del 20.12.17. Quest'ultima, in particolare, conteneva delle modifiche apportate a penna in varie parti dell'Allegato 1 relative ai pagamenti, agli sconti, al Foro competente, tuttavia, l'appellante rileva come non sia stato invece cancellato, neppure a penna, l'indicazione di SS quale ente collaudatore.
Pertanto, sostiene che, essendo entrambe le proposte firmate da sarebbe stata questa a CP_1
proporre esplicitamente SS come ente verificatore.
Con il quarto motivo di gravame, censura la valenza erronea che il primo giudice Parte_1 avrebbe riconosciuto alla verifica che doveva essere eseguita da SS, “postulando che la verifica di
SS dovesse avere necessariamente un esito positivo o che dovesse avere effetti preclusivi ad ogni eventuale successiva azione per vizi.”
L'appellante sostiene invece che non necessariamente era previsto che la verifica avesse esito positivo potendo, l'ente verificatore, confermare o meno che il macchinario avesse le caratteristiche previste in contratto. A tal proposito lamenta che la verifica in loco non sarebbe stata possibile per esclusiva responsabilità di che aveva mancato di predisporre l'impianto dove installare il CP_1
macchinario, non aveva provveduto al suo trasporto e neppure al suo collegamento, così rendendo impossibile svolgere il primo collaudo in sito del Termogeneratore.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del grave inadempimento di stante la mancata consegna della fideiussione. CP_1
Sul punto, contesta la statuizione del Tribunale che, riconosciuta la natura sostanziale di Parte_1
fideiussione nel documento prodotto da ha poi ritenuto assorbente, nell'infondatezza delle CP_1
pagina 11 di 19 doglianze di la circostanza che l'obbligo di rilascio della fideiussione neppure poteva dirsi Parte_1 effettivamente sorto in capo all'acquirente, dal momento che era previsto che fosse escutibile solo dopo l'esito positivo del collaudo, collaudo che però non era mai stato svolto.
L'appellante sostiene invece che, una volta inviate la comunicazione relativa alla scheda di montaggio e alla procedura di collaudo (pec del 16.01.2018) e la comunicazione di merce pronta in data
3.02.2018, a quel punto incombesse sulla controparte l'obbligo di consegnare la fideiussione che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere assolto prima dell'inizio delle operazioni di collaudo, subordinando all'esito positivo del collaudo solo l'incasso della fideiussione.
Con il sesto motivo di gravame, si duole della statuizione del primo giudice che ha Parte_1 riconosciuto l'imputabilità esclusiva alla condotta gravemente inadempiente dell'odierna appellante del
“complessivo fallimento del programma negoziale”. sostiene nuovamente che sarebbe stata la controparte ad essere gravemente inadempiente Parte_1 agli obblighi scaturenti dal contratto, avendo omesso di predisporre l'impianto, di trasportare il macchinario in loco e di consegnare la fideiussione preliminarmente al collaudo in sito dello stesso.
Con il settimo e ultimo motivo di gravame, ci si duole, infine, della violazione delle norme fiscali riguardanti l'iva ai sensi del DPR 633/1972 e successive modifiche.
Al riguardo, l'appellante lamenta che il Tribunale l'avrebbe ingiustamente condannata “alla restituzione, in favore della della somma di €140.000,00 oltre IV”, con ciò Controparte_1 omettendo di considerare che ai sensi della normativa citata, è soggetto per il quale l'iva CP_1
non costituisce un costo, quindi non avrebbe dovuto essere computata nelle somme da rimborsare.
Opinione della Corte
L'appello è infondato.
Per ragioni di ordine logico, deve innanzitutto essere esaminato il terzo motivo di appello, con il quale lamenta il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'accordo in ordine alla Parte_1
scelta del terzo collaudatore.
Preliminarmente occorre muovere dall'esame degli accordi pattizi tra le parti, relativi alla procedura di collaudo del macchinario acquistato da e oggetto del contratto. CP_1
Al riguardo, in data 20 luglio 2017, inviava alla la propria offerta relativa alla Parte_1 CP_1 fornitura di “N. 01 Termogeneratore di Fiamma ad effetto Gasogeno con estrazione automatica delle
pagina 12 di 19 ceneri modello TGF-GM da 2.580.000 Kcal/H (3MW) completo di quadro di gestione e controllo e alimentatore” per un corrispettivo di €200.000,00 (sub doc. 4 fasc. . CP_1
L'allegato 1 a tale proposta prevedeva inoltre che sarebbero state oggetto di verifica le “potenzialità della macchina in relazione al materiale fornito” e il “rispetto delle emissioni in atmosfera”, nonché individuava l'ente collaudatore, proposto da nella Stazione sperimentale del vetro. Parte_1
L'anzidetta proposta di vendita veniva accettata da in data 10 agosto 2017 e le parti CP_1 concordavano, all'art. 5, che il saldo prezzo finale di €60.000 oltre IV sarebbe stato corrisposto
“attraverso il rilascio entro il 30 ottobre 2017 di n. 01 fidejussione a prima richiesta di un primario istituto bancario italiano (preferibilmente UBI Banca), escutibile dopo l'esito positivo del collaudo in sito della macchina fornito da un ente terzo convenuto tra le parti” (sub doc. 5 fasc. . CP_1
Successivamente le parti procedevano alla modifica dei precedenti accordi pattizi, con la proposta del
20 dicembre 2017 dalla quale emergeva non solo che la procedura di collaudo doveva essere concordata con l'acquirente, ma veniva ribadito che “il collaudo in sito della macchina” doveva essere effettuato “da un ente terzo convenuto tra le parti”. (sub doc. 6 fasc. My CP_1
Per di più, l'“Addendum al contratto di fornitura sottoscritto in data 20/12/2017” espressamente prevedeva che “la proposta di acquisto della Fornitura datata 10.08.2017 viene annullata e sostituita dalla proposta di acquisto allegata alla presente e datata 20.12.2017, salvi gli allegati della prima proposta (10.08.2017), sui quali in ogni caso prevarrà la proposta di acquisto del 20.12.2017 qui allegata in caso di contrasto” (sub doc. 6 fascicolo My . CP_1
Così ricostruiti i rapporti contrattuali tra le parti, appare destituita di alcun fondamento la tesi dell'appellante che, nel sostenere l'esistenza di un accordo inter partes sulla scelta dell'ente collaudatore, lo desume erroneamente dalla circostanza che l'indicazione di SS a penna, contenuta nell'originaria proposta del luglio 2017, non sarebbe poi stata cancellata dalla all'atto di CP_1
sottoscrizione della proposta. Tale argomentazione, infatti, non può che essere disattesa dalla medesima proposta del 20.12.2017 e dall'allegato Addendum, dal quale emerge pacificamente la volontà delle parti di voler considerare superata la precedente proposta di acquisto e i relativi allegati.
Pertanto ad avviso della Corte, nessun rimprovero può essere mosso al Tribunale che, alla luce di tali chiari contenuti contrattuali, ha affermato che “alcun dubbio può, dunque, sorgere in ordine al fatto che gli accordi pattizi tra le parti fossero nel senso: a) che la verifica del macchinario in sito sarebbe dovuta avvenire da parte di un soggetto terzo che le parti avrebbero dovuto individuare di comune accordo, avendo la , in relazione a tale aspetto, unicamente “proposto”, quale possibile Parte_1
ente verificatore, la Stazione Sperimentale del Vetro;
b) che le stesse modalità concrete della verifica
pagina 13 di 19 avrebbero dovuto essere concordate tra le parti;
c) che, in ogni caso, la verifica avrebbe dovuto avere ad oggetto (tra l'altro) la “Potenzialità della macchina” (pag. 3 sentenza).
L'accordo sulla procedura di collaudo e sulla scelta del terzo collaudatore era, peraltro, condizione indefettibile affinché potesse procedersi al trasporto del macchinario in sito e all'installazione nell'impianto dell'acquirente, ed era anche condizione necessaria ai fini dell'escussione della fideiussione che solo era “escutibile dopo l'esito positivo del collaudo in sito della macchina” (art. 5 proposta del 20.12.2017).
Occorre dunque indagare a chi sia imputabile il mancato raggiungimento dell'accordo, se alla condotta del fornitore odierno appellante, il quale aveva proposto la SS quale ente verificatore, ovvero alla condotta dell'acquirente che, a sua volta, con mail del 18 marzo 2018, aveva proposto una CP_1
“procedura di collaudo suggerita da advisor da noi scelto” (sub docc. 16 A e 16 B fasc. . Parte_1
Al riguardo giova esaminare il quarto, quinto e sesto motivo di gravame che concernono l'asserito inadempimento di e che possono essere quindi trattati congiuntamente. CP_1
Nella specie, l'appellante ha imputato al giudice l'esclusivo riconoscimento a suo carico dell'inadempimento, omettendo di considerare il comportamento della controparte, a suo avviso, unica responsabile della mancata attuazione del programma negoziale, dal momento che non si sarebbe attivata per il trasporto del macchinario e la predisposizione dell'impianto ai fini del collegamento del così rendendo impossibile svolgere il primo collaudo in sito dello stesso. Parte_6
Ritiene la Corte che le doglianze sollevate dall'appellante non siano fondate e, pertanto, non meritino accoglimento.
Vengono, innanzitutto, prese in considerazione le comunicazioni intercorse tra le parti dalle quali emerge, contrariamente a quanto riporta l'appellante, un comportamento di evidentemente CP_1
informato agli standard di correttezza e buona fede, avendo tentato in molteplici occasioni, non solo di giungere ad un accordo in ordine alle procedure di collaudo e alla scelta del terzo collaudatore, ma essendosi dimostrata anche propensa a dare regolare esecuzione al programma negoziale, rispettando tutte le tempistiche di pagamento e corrispondendo le prime due tranche del prezzo pattuito per un ammontare complessivo di €140.000,00 (di cui €50.000 al momento della sottoscrizione della proposta¸ €40.000 oltre iva al momento della sottoscrizione della nuova proposta e €50.000 al momento della comunicazione di merce pronta – docc.7,8 e 9 fasc. , e di cui CP_1 Parte_1 dava atto dell'intervenuto pagamento con lettera del 22 febbraio 2018 (sub doc. 10 fasc. . CP_1
Giova inoltre esaminare il comportamento tenuto dalle parti rispetto all'adempimento delle obbligazioni inerenti la procedura di collaudo e la scelta del terzo collaudatore.
pagina 14 di 19 Si è già detto che entrambi gli incombenti richiedevano un accordo tra le parti. Pertanto, a fronte della proposta di di scegliere SS come terzo collaudatore, inviata con comunicazione pec del Parte_1
14 febbraio 2018 (doc. 9 fasc. , incaricava un esperto di Ingegneria agraria, Parte_1 CP_1 forestale e biosistemi, prof. , di valutare l'idoneità della procedura proposta da a Per_6 Parte_1
verificare le prestazioni del Termogeneratore e, nella specie, la verifica della potenza promessa di
2.580.000 Kcal/h (3MW).
Con mail del 18 marzo 2018, quindi, proponeva la procedura di collaudo elaborata dal CP_1 proprio esperto sottolineando che era la “procedura di collaudo suggerita da advisor da noi scelto”
(sub docc. 16A e 16B fasc. . Parte_1
Tuttavia, non accettava la procedura di collaudo trasmessa e neppure la bozza del testo Parte_1
della fideiussione inviata da in quanto non rilasciata da un primario istituto bancario CP_1
(lettera 22 marzo 2018 sub doc. 12 fasc. My . CP_1
lungi dall'addivenire ad un accordo con la controparte, continuava a ribadire che la Parte_1
procedura di collaudo fosse quella indicata in precedenza con pec del 16.01.2018 e che era previsto l'intervento della SS quale ente collaudatore (lettera del 30 marzo 2018, sub doc 14 fasc.
[...]
. CP_1
A fronte di ulteriori insistenze di TA sull'avvenuto raggiungimento di un accordo (sub docc. 16 e 17 fasc. My Ethanol), tentando di superare la situazione di stallo venutasi a creare che CP_1 impediva al proprio impianto di iniziare l'attività, contattava direttamente la SS chiedendole Pa delucidazioni in ordine alla idoneità della procedura di collaudo commissionata da (sub doc. 18 fasc. My Ethanol).
A quel punto, era lo stesso ente certificatore SS che, con e-mail del 7 settembre 2018, rispondeva che
“la procedura descritta nella mail inviata alla consente, come richiestoci, la Parte_1
valutazione della potenza in ingresso fornita dal carico della biomassa e non la verifica della resa del bruciatore” (sub doc. 19 fasc. My Ethanol).
continuando a disattendere le evidenti condizioni contrattuali, si spingeva infine ad Parte_1 affermare che la scelta dell'ente verificatore fosse di sua esclusiva competenza e che la procedura di collaudo fosse conforme al contratto (lettera del 27 settembre 2018, sub doc. 21 fasc. My Ethanol).
Pertanto, è pacifico che il fallimento dell'intera operazione negoziale non possa che essere imputato esclusivamente al comportamento di che, in aperto contrasto con le previsioni contrattuali, Parte_1
disattendeva gli impegni pattizi, pretendendo che accettasse la procedura e il terzo CP_1
collaudatore da lei scelti unilateralmente.
pagina 15 di 19 Nessuno rimprovero può quindi essere mosso al primo giudice che, nell'addebitare il definitivo fallimento del programma negoziale alla condotta inadempiente, oltre che contraria ai generali doveri di correttezza e buona fede, di ha ritenuto prive di rilievo le deduzioni della stessa in Parte_1 ordine all'asserita condotta inadempiente della controparte.
Ed infatti, appaiono destituite di fondamento le doglianze dell'appellante che sostiene che l'inadempimento di si desumerebbe dall'inadeguatezza della fideiussione bancaria CP_1 rilasciata con riguardo al saldo prezzo finale, nonché dalla mancata predisposizione dell'impianto di
Sciacca per l'installazione del macchinario che, addirittura, sarebbe stato privo delle autorizzazioni amministrative.
Sul punto, quanto all'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, si osserva in primo luogo che è priva di alcun pregio la censura dell'odierno appellante circa l'inidoneità della fideiussione in quanto non rilasciata da primario istituto bancario. Invero, dimostrandosi pronta al tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, provvedeva a trasmettere alla controparte una bozza del CP_1
testo della fideiussione (sub doc. 11 fasc. rilasciato da Banca di Credito Cooperativo CP_1
Agrigentino che, in quanto appartenente al Circuito Nazionale del Credito Cooperativo, è una banca indubbiamente adeguata a garantire l'obbligazione di €60.000,00.
In ogni caso, anche a prescindere dall'idoneità o meno del testo di bozza presentato da a CP_1 soddisfare le previsioni contrattuali, l'art. 5 della proposta del dicembre 2017 prevedeva che l'acquirente si sarebbe impegnata a corrispondere il saldo prezzo finale “attraverso il rilascio di (…)
n.01 fideiussione a prima richiesta di un primario istituto bancario italiano (preferibilmente UBI
BANCA), escutibile dopo l'esito positivo del collaudo in sito della macchina fornito da un ente convenuto tra le parti”.
È chiaro, quindi, che l'escussione della fideiussione, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_1 fosse subordinata non solo all'esito positivo del collaudo ma, in prima battuta, allo stesso espletamento del collaudo e dunque risulta assorbente la circostanza che, al momento della comunicazione di merce pronta, le parti non avevano raggiunto alcun accordo sulla procedura di collaudo e neppure sull'identità del terzo collaudatore, di guisa che, come statuito correttamente dal Tribunale ,“l'obbligo di rilascio della fideiussione di cui si tratta neppure era effettivamente sorto in capo all'odierna attrice” (pag. 4 sentenza).
Non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla mancata predisposizione dell'impianto, al mancato trasporto del macchinario, alla mancata installazione del medesimo ovvero all'assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie, dal momento che, pur essendo previsto che i costi di trasporto e installazione fossero in capo alla in ogni caso questo non giustifica la condotta CP_1
pagina 16 di 19 inadempiente dell'odierna appellante che, ostacolando il raggiungimento di un accordo sulla procedura di collaudo, impediva a monte che le ulteriori attività incombenti sull'acquirente potessero essere espletate secondo le previsioni contrattuali.
Accertata l'infondatezza delle doglianze che riguardano l'asserito inadempimento della è CP_1 ora possibile esaminare le ulteriori censure che concernono l'omesso rilievo, da parte del primo giudice, delle risultanze dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo espletati su iniziativa di
(RG 47936/2019 e RG 45631/2020). CP_1
Sul punto, vengono in considerazione il primo e secondo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che, essendo emerso in sede di ATP la conformità del macchinario alle specifiche contrattuali, ciò avrebbe ulteriormente comprovato il proprio esatto adempimento, ribadendo ancora una volta che unico soggetto inadempiente sarebbe stata la che, una volta pronto il macchinario, non CP_1
aveva organizzato il trasporto e l'installazione presso il proprio impianto di Sciacca.
L'argomento non è persuasivo.
Va chiarito innanzitutto che i quesiti sottoposti al CTU, nei procedimenti per ATP, riguardavano la conformità del macchinario alle specifiche tecniche in contratto e l'effettiva resa e potenzialità dello stesso.
Se anche il CTU ha confermato la rispondenza del macchinario alle caratteristiche di cui in contratto
(doc. D/ fasc. , si è però trovato nell'impossibilità di rispondere al secondo quesito relativo Parte_1
alla resa, in quanto la valutazione delle potenzialità del Termogeneratore era subordinata all'installazione del macchinario e all'assemblaggio con le altre componenti (pag. 11 CTU), incombenze che gravavano sulla ma che potevano essere espletate solo a seguito della CP_1
procedura di collaudo che, come già precisato, richiedeva un accordo tra le parti.
Ed invero, anche in sede di ATP, il CTU ha rilevato l'imprescindibilità del raggiungimento di un'intesa tra le parti in ordine alla procedura di collaudo per poter uscire dalla situazione di impasse creatasi, tanto che tentava più volte di far raggiungere alle parti un accordo, invitando i CTP nominati a proporre una procedura di collaudo. Tuttavia, solo il CTP della si rendeva disponibile a definire Parte_7
congiuntamente la procedura di collaudo (sub doc. n. 25 fasc. , mentre CP_1 Parte_1
persisteva nel proprio inadempimento anche in sede di ATP, non soddisfacendo le richieste del CTU e anzi pretendendo che le venisse corrisposto l'ultima tranche del prezzo comprensiva di iva (per un totale di €73.200) addirittura prima del collaudo, nonché un ulteriore importo supplementare di
€10.000.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente considerato irrilevanti le risultanze dell'ATP, stante l'impossibilità tecnica di valutare la resa del Termogeneratore, impossibilità che, lungi dall'essere pagina 17 di 19 imputabile a è riconducibile alla condotta inadempiente e ostruzionistica di CP_1 Parte_1
che, finanche in sede accertamento tecnico preventivo, continuava a ostacolare il raggiungimento di un accordo sulla procedura di collaudo.
Del resto, giova rammentare che il Tribunale non ha risolto il contratto perché il non Parte_6
rispondeva alle specifiche contrattuali, come erroneamente sembra sostenere per tutto il suo atto di appello ma perché quest'ultima si è rifiutata, scorrettamente e illegittimamente, di Parte_1
consentire la verifica della resa del come pattuito, impedendo, sia durante Parte_6
l'esecuzione degli impegni contrattuali, sia in sede di accertamento tecnico preventivo, di concordare la procedura di collaudo e pretendendo che venisse accettata quella da lei unilateralmente predisposta.
Deve essere disattesa, infine, la censura oggetto del settimo motivo, concernente la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di €140.000,00 comprensiva dell'iva. Pt_1
Al riguardo, si rileva che, non essendo stato consegnato il Termogeneratore, non ha CP_1 recuperato l'iva sulle fatture emesse da e, dunque, ciò ha costituito un danno per Parte_1
l'acquirente che deve essere risarcito. Correttamente, quindi, il Tribunale ha condannato Parte_1
alla restituzione della somma di €140.000,00, versata in anticipo da oltre iva, in quanto si CP_1
tratta di una condanna a titolo risarcitorio e non fiscale.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra espresse, il gravame non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e a favore dell'appellata come da liquidazione in dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €52.001 a €260.000, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionali, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8907/2023 pubblicata in data 13.11.2023 così provvede:
1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in €9.991,00: €2.977,00 per la fase di studio, €1.911,00 per la fase CP_1
pagina 18 di 19 introduttiva, €5.103,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4.02.2025.
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Francesco Distefano
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Francesca Maria Mammone Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(P.IV ), elettivamente domiciliata in Montichiari, piazza Parte_1 P.IV_1
Treccani degli Alfieri n. 6, presso lo studio degli avv.ti NG Marcoli (C.F. ), C.F._1
Marta Marcoli (C.F. ), Nadia Menegardo ( ) che C.F._2 CodiceFiscale_3
la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P.IV ), elettivamente domiciliata in Milano, piazza A. Diaz n. Controparte_1 P.IV_2
7, presso lo studio degli avv.ti Enrico Caruso (C.F. ) e CA Casinelli (C.F. C.F._4
, che la rappresentano e difendono come da delega in atti. C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)
pagina 1 di 19 Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:IN VIA ISTRUTTORIA se del caso ammettersi le istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante in memorie ex art. 183 VI° comma nn. 2 e 3 cpc e foglio di p.c.. con particolare rilievo alla richiesta di CTU ivi formulata.
Qui di seguito si ritrascrivono le istanze istruttorie formulate avanti al Tribunale in foglio di p.c.:
IN VIA ISTRUTTORIA: Questa difesa insiste nelle istanze istruttorie non accolte e che qui di seguito vengono nuovamente trascritte.
Ci si scusa per la reiterazione di specifica indicazione delle istanze istruttorie ma vi sono pronunce
(per tutte Cass. 33103/2021) che ritengono necessario detto formalismo.
-BDisporsi CTU, nominando all'uopo l'Ing. (od altro consulente che si riterrà Persona_1 opportuno) perché risponda ai seguenti quesiti:
-se l'impianto industriale dell'attrice in Sciacca era munito nel marzo 2018, al fine della realizzazione dell'impianto di cui il termogeneratore è una delle componenti, dei necessari macchinari ed ambienti nonché delle dovute autorizzazioni amministrative;
-se gli impianti descritti nei docc. 31,32 e 33 prodotti da questa difesa (e cioè relazione Arch. Per_2
e n. 2 planimetrie) costituiscono impianti in grado concretamente di funzionare secondo le regole tecniche dell'arte oppure se sono fondate le considerazioni tecniche rese del TE P. , in Per_3 doc. 34 prodotto da questa difesa, che esclude in modo assoluto la possibilità di funzionamento dei due impianti descritti nelle planimetrie docc. 32 e 33.
-CNell'ipotesi non sia ammissibile e/o fruibile il video prodotto da questa difesa sub 28) si chiede che il Giudice, al fine di procedere alla visione ed ascolto di detto video, ne autorizzi la fruizione tramite l'utilizzo di CD che questa difesa ha già a proprie mani ed è pronta a depositare in Cancelleria. In alternativa, si chiede che il Giudice disponga CTU che provveda al recupero ad alla consegna del video descritto sub. 28) estraendolo dal seguente link:https://www.telemontekronio.it/index.php/attualita/item/5656-impianto-biomassealla- kronion- preoccupati-i-residenti-di-piana-scunchipani
-D Ammettersi udienza di prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli premesso
“Vero che?”: 1) Il contatto tra le parti venne procurato tramite il comune conoscente sig. ed in data Parte_2 10.07.2017 quest'ultimo, i sigg.ri NG e si recarono in Sicilia (doc. 25) per E_ incontrare i sigg.ri Pt_3 2) ivi i predetti sigg.ri e parlarono con il legale rappr. dell'attrice sig. Pt_4 Per_3 Pt_5
e pure con il Geom. che, quale capo del Moncada Energy Group, società
[...] Persona_4 interamente controllante mostrò loro una serie di siti produttivi del predetto Gruppo ed CP_1 avanzò richieste per possibili collaborazioni o forniture;
3) tra l'altro i sigg.ri e chiesero ai sigg.ri , ricevendone Pt_5 Persona_4 Per_3 immediata conferma, se la convenuta poteva fornire all'attrice un singolo componente e Parte_1 cioè il termogeneratore, per un impianto che intendevano poi allestire con l'aggiunta di impianti idroelettrici e pneumatici, la caldaia già presente in loco, il circuito fumi, l'impianto di approvvigionamento del combustibile (vedasi -doc. 30- schema complessivo di impianto tipo);
4) a tal proposito vi furono vari successivi contatti tra le parti, specie tra i sigg.ri CA e
[...]
ed i sigg.ri e , e al termine di questi l'attrice sottoscrisse ed Per_5 Pt_5 Persona_4 avanzò propria proposta d'acquisto 10.08.2017 che venne accettata e sottoscritta pure dalla convenuta
(doc. 1);
5) in data 11.08.2017 la convenuta predisponeva ed inviava propria fattura d'acconto n. 16/2017 del 11.08.2017 (doc. 2A) che l'attrice pagò con bonifico in data 24.08.2017 (doc. 2B); 6) con PEC in data 17.10.2017 la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Comunicazione raggiungimento stato di avanzamento lavori” del 16.10.2017 (doc. 3) ove pagina 2 di 19 ragguagliava l'attrice sul raggiungimento della fase identificata come “costruzione carpenteria” e, come da contratto, chiedeva versamento di euro 30mila oltre IV, come da fattura n. 19 del 23.10.2017 inviata con successiva mail 24.10.2017 (doc. 3);
7) con PEC in data 07.12.2017 (doc. 4A) la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Comunicazione raggiungimento stato di avanzamento lavori” del 05.12.2017 (doc. 4B) ove ragguagliava l'attrice sul raggiungimento della fase identificata come “realizzazione barrotti in ghisa per griglia mobile” e, come da contratto, chiedeva versamento di euro 20mila oltre IV;
8) l'attrice omise il versamento dell'importo di euro 20mila e la convenuta si lamentò subito per detta inadempienza al contratto sottoscritto;
e a seguito dei quali l'attrice chiese alcune modifiche al contratto Per_4 Parte_5 concordato nell'agosto e sottoscrisse quindi la proposta d'acquisto 20.12.2017 che venne poi accettata e sottoscritta dalla convenuta (doc. 5); 10) con PEC in data 28.12.2017 la convenuta confermava all'attrice la ricezione dei concordati euro 40mila oltre IV a pagamento fatt. n. 24 (doc. 6); 11) con PEC in data 16.01.2018 la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Documentazione come da proposta d'acquisto” (doc. 7) ove consegnava all'attrice i seguenti documenti: Scheda Montaggio TGF GM da 2.580.000 KcalH (dettagliata) – Distinta Trasporto – Procedura di Collaudo;
12) con PEC in data 03.02.2018 la convenuta predisponeva ed inviava all'attrice propria
“Comunicazione di Merce Pronta ai sensi della proposta d'acquisto del 20.12.2017” del 02.02.2018 (doc. 8) inviando in allegato pure fattura n. 1/2018 del 03.02.2018 di complessivi euro 61mila (doc.8);
13) con PEC in data 14.02.2018 la convenuta inviava all'attrice il “Protocollo SS” ove la Stazione Sperimentale del Vetro in persona del responsabile evidenziava le operazioni di CP_2 verifica che SS avrebbe eseguito sulla macchina (doc. 9);
14) con PEC in data 14.02.2018 (doc. 10) la convenuta specificava all'attrice quale documentazione era fornita con la macchina;
15) in data 19/20.02.2018 l'attrice provvedeva con bonifico al pagamento della fattura della convenuta n. 1/2018 del 03.02.2018 di complessivi euro 61mila (doc.11);
16) con PEC in data 22.02.2018 la convenuta inviava all'attrice propria “Comunicazione 22.02.2018”
(doc. 12) ove dava atto della ricezione del bonifico di euro 61mila, sollecitava l'invio della fideiussione contrattualmente prevista e ribadiva che la consegna della fideiussione era condizione necessaria ex art. 5 contratto per il trasporto della merce ma insufficiente giacchè era pure necessario che l'attrice predisponesse il trasporto in Sicilia della merce, la cui consegna era prevista a terra presso il domicilio della convenuta;
17) con PEC in data 02.03.2018 (doc. 13) la convenuta sollecitava all'attrice un riscontro alla propria
“Comunicazione 22.02.2018” ove chiedeva fideiussione;
18) con mail in data 14.03.2018 (doc. 14) il Geom. inviava alla convenuta un Persona_4 documento che lo stesso mittente denominava “bozza fideiussione” aggiungendo poi che “…deve ancora essere rivista dalla banca ditemi se per voi è ok.”;
19) con PEC in data 15.03.2018 (doc. 15) la convenuta dava immediata risposta all'attrice sulla bozza fideiussione dicendo che era difforme dalle intese contrattuali;
20) con mail in data 18.03.2018 il Geom. inviava alla convenuta un documento Persona_4 scritto dal Prof. (docc. 16A e 16B) specificando che trattavasi di “…procedura di collaudo Per_6 suggerita da advisor da noi scelto...” ed aggiungendo “…Facciamo presente che ad oggi occorre accettazione di questo documento e di testo della fideiussione da parte vostra e solo dopo potremo emettere fideiussione per il ritiro, sperando che i permessi trasporti nel frattempo non scadano.”;
21) con PEC all'attrice in data 22.03.2018 (docc. 17A e 17B), inviata via mail per conoscenza pure al Geom. , la convenuta dava immediata risposta all'attrice che la bozza fideiussione Persona_4
e pure le richieste di cui a doc. Prof. erano difformi dalle intese contrattuali;
Per_6
pagina 3 di 19 22) subito dopo la convenuta riceveva dall'attrice PEC 28.03.2018 (doc. 18A) missiva sottoscritta dall'Avv. Arianna Corpaci Responsabile Affari Legali di Moncada Energy Group, che interveniva in nome e per conto della controllata (doc. 18B); CP_1
23) alla PEC 28.03.2018 Avv. Arianna Corpaci, la convenuta rispondeva con propria del 30.03.2018 inviata a quest'ultima ed all'attrice (docc. 19A e 19B);
24) con PEC 05.04.2018 (doc. 20) la predetta Avv. Arianna Corpaci Responsabile Affari Legali di Energy Group rispondeva, sempre per la controllata annunciando l'avvio di Pt_3 CP_1 contenzioso legale;
25) alla PEC 05.04.2018 Avv. Arianna Corpaci, la convenuta rispondeva a quest'ultima ed all'attrice con propria del 09.04.2018, (docc. 21A e 21B) ove puntualizzava la propria posizione, eccependo il grave inadempimento dell'odierna attrice;
26) in data 04.05.2018 perveniva alla convenuta una PEC dello studio Legale Grimaldi a firma avv. D. Contini ed Avv. V. De Palo (doc. 22) che intervenivano nell'interesse dell'attrice;
27) con PEC in data 14.05.2018 (doc. 23) l'Avv. A. Marcoli rispondeva nell'interesse della convenuta allo Studio Legale Grimaldi - Avv. D. Contini ed Avv. V. De Palo, contestando le pretese avversarie ed eccependo nuovamente il grave inadempimento dell'odierna attrice e lamentando tra l'altro, che questa “…ricevute in data 16.1.2018 da le specifiche…ha completamente disatteso ai Parte_1 propri obblighi di fornire fideiussione di Primario Istituto Bancario”;
28) con PEC in data 27.09.2018 (doc. 24) l'Avv. A. Marcoli scriveva sia all'attrice (presso la controllante Moncada Energy Group Responsabile Affari Legali Avv. A. Corpaci) sia agli Avv.ti D.
Contini e V. De Palo, contestando le loro deduzioni ed eccependo nuovamente che “…Chi non ha rispettato le obbligazioni assunte invece è da tempo largamente inadempiente ai propri CP_1 obblighi, con ogni conseguenza del caso.”; 29) successivamente all'interno dello stesso Legale Grimaldi la pratica dell'attrice non venne CP_3 più seguita dagli Avv.ti D. Contini e V. De Palo e venne invece affidata da dicembre 2018 all'Avv. Giammarco Grammatica. A quest'ultimo l'Avv. A. Marcoli continuò a scrivere eccependo il grave inadempimento dell'attrice in ordine alla mancata consegna di idonea fideiussione. Ci fù pure un incontro, con esito negativo, in Brescia nell'estate 2018 tra il sig. con Avv. Marcoli E_ per la convenuta, e l'Avv. Grammatica con il Geom. per l'attrice; Persona_4
30) il CTU nominato Ing. ha depositato propria perizia (doc. D7) ove conferma che il Per_1 macchinario presso la sede della convenuta presenta tutte le caratteristiche di cui al contratto;
31) la soc. ha mai avanzato al Comune di Sciacca, ed in caso affermativo in quale data, CP_1 domanda corredata dai documenti di legge per ottenere le autorizzazioni di legge all'installazione in
Sciacca del complessivo impianto di cui il termogeneratore è parte;
32) in quale data la soc. ha ottenuto dal Comune di Sciacca autorizzazione CP_1 all'installazione in Sciacca del termogeneratore e relativo impianto;
33) risponde al vero che, come evidenziato dalle evidenze dei media, docc. 26,27 e28 che si rammostrano, nel 2018 e 2019 in Sciacca v'è stata una mobilitazione popolare contro l'eventuale autorizzazione a dell'installazione dell'impianto di cui termogeneratore è parte;
CP_1
34) nel marzo 2019 nella sala consiliare del Comune di Sciacca si è tenuta una riunione per discutere dell'impianto che la soc. il cui titolare patron era assente seppur invitato, CP_1 Pt_3 intendeva realizzare in quel Comune presso il proprio complesso industriale in contrada Scunchipani;
35) nel marzo 2019 in occasione dell'incontro di cui al cap. 34 il Sindaco del Comune di Sciacca disse ai presenti che a quella data presso l'Ufficio TE erano assenti richieste di legge della soc.
[...] per realizzare un impianto di biogas nel proprio complesso industriale in Sciacca, CP_1 contrada Scunchipani;
36) nel marzo 2019 in occasione dell'incontro di cui al cap. 34 il Sindaco del Comune di Sciacca disse che al fine di impedire la realizzazione dell'impianto di era utile evitare di autorizzare CP_1
pagina 4 di 19 il passaggio della conduttura SNAM fino al complesso industriale di in Sciacca, contrada CP_1
Scunchipani;
37) è stata poi realizzata la conduttura SNAM fino al complesso industriale di in Sciacca, CP_1 contrada Scunchipani;
38) il complesso industriale dell'attrice in Sciacca, contrada Scunchipani, è oggi munito o privo delle componenti e degli impianti che devono essere assemblati con il termogeneratore della convenuta;
39) il complesso industriale dell'attrice in Sciacca, contrada Scunchipani, è oggi munito o privo delle componenti rappresentate nelle planimetrie docc. 32 e 33;
40) il Dr. di SS (Stazione Sperimentale del Vetro di Murano Venezia) ha ricevuto CP_2 dall'Avv. Corpaci per l'attrice la mail del 03.09.2018 e diede propria risposta con propria mail del 07.09.2018 (docc. 29); 41) i quesiti di cui al cap. 40 posti dall'Avv. Corpaci per l'attrice al Dr. Mauro Campeol di SS (Stazione Sperimentale del Vetro) pongono questioni tecniche diverse da quanto previsto nel contratto tra e CP_1 Parte_1
Si indicano a testi: , , , Sindaco p.t. NE Testimone_3 Persona_5 CP_2
Comune di Sciacca o suo delegato, Responsabile p.t. Ufficio TE Comune di Sciacca o suo delegato, Direttore Corriere di Sciacca o suo delegato, Direttore Testimone_4 Testimone_5
Tele Monte Kronio di Sciacca o suo delegato, o Responsabile p.t. Comitato Testimone_6
Scunchpani di Sciacca. Si chiede sino d'ora che siano escussi con prova delegata al Tribunale di Agrigento, i testi siciliani e cioè il Sindaco ed il Resp. Ufficio TE p.t. del Comune di Sciacca, Direttore Testimone_4 Corriere di Sciacca, Direttore Tele Monte Kronio di Sciacca, o Testimone_5 Testimone_6
Responsabile p.t. Comitato Scunchpani di Sciacca, o loro delegati.
-E Nella denegata ipotesi si ritenessero ammissibili i capitoli attorei sul punto, si chiede che parte convenuta venga ammessa, a prova contraria, sui seguenti capitoli, premesso “Vero che”: 42) il sig. ed i sigg.ri NG e in data 10.07.2017 si recarono in Sicilia NE E_ per incontrare i sigg.ri e e questi mostrarono loro i seguenti macchinari: Pt_5 Persona_4 una caldaia a gas metano (foto 35A) ed un essicatoio rotante (foto 35B) in Sciacca presso complesso
“Kronion” contrada Scunchipani, nonchè, in altri due siti produttivi del Gruppo Moncada, due caldaie Garioni Naval a biomassa in contrada Fauma (foto 35C e 35D) ed il forno/combustore (foto 35E) descritto in mail e disegni del 07 Marzo 2017 (docc. 38A e 38B); 43) le fotografie 35A-35B-35C-35E che si rammostrano sono state scattate da , NG e NE
in data 10.07.2017 in Sicilia e nelle foto, oltre ai macchinari, sono proprio raffigurati E_
, NG e , nonchè i sigg.ri e;
NE E_ Pt_5 Persona_4
44) i sigg.ri e ribadirono in data 10.07.2017 a , nonché ad Pt_5 Persona_4 NE
NG e di voler acquistare un termogeneratore da collegare poi ad uno solo dei E_ macchinari (caldaie, forno, essicatoio) loro mostrati e di cui al cap. 42, macchinario che riservavano di decidere in seguito;
45) visti i vari macchinari di cui al cap. 42 (caldaie, forno, essicatoio) i sigg.ri , NG e NE
dissero e che ognuno di questi macchinari, se dotato a E_ Pt_5 Persona_4 cura e spese dell'attrice di impianto a ciò dedicato, poteva essere collegato al termogeneratore fornito dalla convenuta;
46) una qualunque caldaia a gas metano e quindi pure la caldaia presente il 10.07.2017 in Sciacca presso industria attorea Kronion in Sciacca contrada Scunchipani per essere collegata al termogeneratore fornito dalla convenuta, richiede lo scollegamento dall'alimentazione a metano e la predisposizione delle seguenti opere:
- valutazione di abbinamento e declassamento effettuato dalla ditta produttrice o da professionista abilitato;
pagina 5 di 19 - realizzazione di un progetto termotecnico che tenga conto del nuovo combustibile e del progetto per il circuito fumi, il tutto con relativa certificazione di installatore abilitato.
- sostituzione del circuito fumi ad uso metano con un circuito fumi ad uso combustione di biomassa;
- Installazione sistemi di filtrazione per la combustione di biomassa.
- adattamento geometrico per abbinamento con un combustore a biomassa avente larghezza cinque volte maggiore di quella dell'attrice ed avente lunghezza ed altezza nove volte maggiore di quella dell'attrice.
- realizzazione del sistema di approvvigionamento della biomassa. 47) con mail del 06.03.2017 e del
07.03.2017 inviò disegni tecnici ed informazioni per un possibile collegamento del CP_1 termogeneratore ad un essiccatore (dcc. 36A-36B-37) oppure ad un forno combustore (docc. 38A-
38B);
48) solo a metà novembre 2017 per My comunicò a CA e Persona_4 CP_1 [...]
per la convenuta di aver deciso di collegare il termogeneratore fornito dalla convenuta alla Per_5 caldaia a gas metano presente in Sciacca presso complesso industriale attoreo “Kronion” in contrada
Scunchipani;
49) in conseguenza della comunicazione di cui al cap. 48, la convenuta in data 05.12.2017 (vedasi docc. di questa difesa 4A e 4B) confermò allora di aver realizzato pure l'apposita flangia con la quale collegare il termogeneratore alla caldaia alla fine scelta dall'attrice.
Si indicano a testi su tutti i capitoli: , , . NE Testimone_3 Persona_5
-FInfine, nel caso il Giudice ritenesse opportuno approfondire la circostanza tecnica indicata a prova contraria in cap. 46, si chiede che il Giudice, sempre a prova contraria, ponga al nominando CTU il seguente quesito: “La caldaia a gas metano attorea in Sciacca contrada Scunchipani per essere collegata al termogeneratore fornito dalla convenuta richiede lo scollegamento dall'alimentazione a metano e la predisposizione delle seguenti opere:
- valutazione di abbinamento e declassamento effettuato dalla ditta produttrice o da professionista abilitato;
- realizzazione di un progetto termotecnico che tenga conto del nuovo combustibile e del progetto per il circuito fumi, il tutto con relativa certificazione di installatore abilitato.
- sostituzione del circuito fumi ad uso metano con un circuito fumi ad uso combustione di biomassa;
- Installazione sistemi di filtrazione per la combustione di biomassa.
- adattamento geometrico per abbinamento con un combustore a biomassa avente larghezza cinque volte maggiore di quella dell'attrice ed avente lunghezza ed altezza nove volte maggiore di quella dell'attrice.
- realizzazione del sistema di approvvigionamento della biomassa.?”
NEL MERITO ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenutane l'illegittimità sul punto, accogliere le conclusioni tutte formulate in primo grado dall'appellante soc. conclusioni trascritte integralmente Parte_1 nella parte espositiva nell'atto di appello e qui ritrascritte: CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO rigettare integralmente le domande attoree, giacchè totalmente infondate in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che la convenuta ha integralmente adempiuto alle obbligazioni di cui ai contratti sottoscritti con l'attrice; IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte attrice in relazione agli obblighi sorti con i contratti sottoscritti 10.08.2017 e 20.12.2017 e per l'effetto risolvere detti contratti ex art. 1453 c.c. dichiarando altresì che la convenuta può trattenere a titolo di penale ex art. 1382 C.C. ed ex art. 9 del contratto tra le parti 20.12.2017 l'importo già incassato di euro 140.000,00 oltre IV e, sempre ex art.
pagina 6 di 19 1382 C.C. ed ex art. 9 del contratto tra le parti 20.12.2017, condannando l'attrice a versare la residua penale di capitali euro 10.000,00 oltre IV di legge. Con integrale vittoria di spese, diritti e onorari. Con rifusione delle spese di entrambi i gradi”.
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, In via principale: rigettare l'Appello proposto da in quanto inammissibile, Parte_1 infondato e illegittimo confermando la Sentenza impugnata.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche in parte dell'appello promosso da
risolvere il contratto per le motivazioni indicate in tutti gli atti difensivi e condannare CP_1 quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 140.000 oltre IV. In ogni caso: con vittoria di tutte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IV e CPA come per legge, il rimborso del contributo unificato e di tutti gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, ha interposto gravame, Parte_1
affidandosi a sette distinti motivi di appello di seguito esaminati, avverso la sentenza n. 8907/2023 del 13.11.2023, con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda svolta da
[...]
aveva: a) risolto il contratto inter partes per grave inadempimento di b) CP_1 Parte_1
condannato alla restituzione della somma di €140.000,00 oltre IV ed interessi, al Parte_1 saggio di cui all'art. 1284 co. 4, c.c., dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
c) rigettato la domanda di pagamento della penale da ritardo proposta da d) rigettato le domande Controparte_1
riconvenzionali proposte da e) condannato al rimborso delle spese di lite Parte_1 Parte_1
del procedimento e del procedimento per ATP RG n. 47936/2019, liquidate in €1.999,00, nonché delle spese relative al compenso del CTU del procedimento per ATP RG n. 47936/2019 nella misura liquidata nel medesimo procedimento con apposito decreto.
Chiedeva, dunque, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 26 settembre 2024, si costituiva in giudizio contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame avversario e, in via subordinata, la risoluzione del contratto con condanna della controparte alla restituzione della somma di €140.000,00 oltre IV.
All'udienza di prima comparizione del 17.10.2024, il Consigliere istruttore fissava l'udienza del
30.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.02.2025.
pagina 7 di 19 Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
(d'ora in poi solo conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi solo ), chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del Parte_1 Parte_1
contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento della fornitrice e che questa venisse Parte_1
condannata alla restituzione di parte del corrispettivo corrisposto pari a €140.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, al risarcimento dei danni subiti da e quantificati come da CP_1
penale in €1.257.000,00 o al maggior danno provato in corso di causa.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice esponeva che:
- in data 20 luglio 2017, riceveva l'offerta di avente ad oggetto la CP_1 Parte_1
fornitura di un Termogeneratore di fiamma ad effetto gasogeno della potenza di 2.580,000
Kcal/H a fronte del pagamento di un corrispettivo di €200.000,00 che veniva accettata dall'acquirente con “proposta di acquisto” datata 10 agosto 2017;
- l'art. 5 prevedeva che il corrispettivo venisse corrisposto secondo le seguenti modalità: a)
€20.000 oltre iva al momento dell'accettazione della proposta di acquisto;
€120.000 oltre iva al raggiungimento di ogni stato di avanzamento secondo le modalità riportate nell'Allegato 3;
€60.000 oltre iva “attraverso il rilascio entro il 30 ottobre 2017 di N. 01 fideiussione a prima richiesta di primario istituto bancario escutibile dopo il collaudo in sito della macchina fornito da un terzo ente convenuto tra le parti”;
- la proposta del 10 agosto 2017 veniva sostituita da una nuova proposta sottoscritta da
[...]
in data 20 dicembre 2017 che, confermava l'ammontare del prezzo di acquisto pari ad CP_1
€200.000,00 oltre iva, dava atto del pagamento di €50.000 oltre iva in forza della precedente proposta, prevedeva il pagamento di €40.000 oltre iva al momento della sottoscrizione della nuova proposta e di €50.000 oltre iva al momento della comunicazione di “merce pronta” e confermava che il saldo di €60.000,00 doveva essere corrisposto dopo aver “concordato con
l'acquirente” la procedura di collaudo, mediante la consegna da parte di di una CP_1 fideiussione bancaria a prima richiesta “escutibile dopo l'esito positivo del collaudo da un ente terzo convenuto tra le parti”;
- provvedeva al pagamento di complessivi €140,000 oltre iva, comprensivi di CP_1
€40.000 al momento della sottoscrizione della proposta e di €50.000 una volta ricevuta la comunicazione di merce pronta;
pagina 8 di 19 - su richiesta di procedeva poi a inviare una bozza del testo della Parte_1 CP_1
fideiussione che, tuttavia, non veniva accettata da perché non rilasciata da primario Parte_1
istituto bancario e non conforme alle tempistiche contrattuali;
- la stessa rilevando che il contratto prevedeva il raggiungimento di un accordo in CP_1 merito alla procedura di collaudo del macchinario ed alla scelta dell'ente collaudatore, contestava alla controparte il mancato raggiungimento di un simile accordo e l'imposizione, quale ente collaudatore, della Stazione sperimentale del vetro (d'ora in avanti SS), unilateralmente scelto da e non accettato dall'acquirente, in quanto la stessa SS Parte_1
aveva riferito che la procedura richiesta da avrebbe consentito solo la valutazione Parte_1 della potenza in ingresso “e non la verifica della resa del bruciatore”;
- insisteva nella scelta di SS come ente collaudatore sino ad affermare, con lettera Parte_1
del 27 dicembre 2018, che tale scelta fosse di sua esclusiva competenza e che la procedura di collaudo fosse conforme al contratto;
- a fronte del mancato perfezionamento dell'accordo sulla procedura di collaudo, CP_1 ricorreva alla procedura di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696-bis c.p.c., al fine di verificare la conformità, potenzialità e resa del procedura che si Parte_6 concludeva con perizia del CTU che accertava l'impossibilità di verificare “l'effettiva resa del oggetto di causa in quanto, alla data di accesso peritale del giorno 11 giugno Parte_6
2020, presso lo stabilimento della società convenuta , questo risultava non Parte_1 assemblato” (RG n. 47936/2019);
- in data 21 dicembre 2020, proponeva nuovamente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (RG CP_1
45631/2020), nell'ambito del quale, nonostante i tentativi del CTU, non veniva raggiunto alcun accordo sulla procedura di collaudo ma, al contrario, pretendeva il pagamento Parte_1 immediato dell'ultima tranche del prezzo e modalità di collaudo più gravose per la controparte.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quando ex adverso dedotto e argomentato, Parte_1
rappresentando che il grave inadempimento fosse imputabile piuttosto a atteso che: CP_1
- a fronte della predisposizione del macchinario pronto per la consegna, non aveva prestato idonea fideiussione bancaria nei termini previsti in contratto;
- aveva richiesto modalità di verifica del macchinario difformi rispetto agli accordi contrattuali;
- non aveva predisposto presso lo stabilimento di Sciacca, privo di idonea autorizzazione, il necessario per procedere all'accensione del macchinario.
Domandava pertanto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di
[...]
e chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto a trattenere, a titolo di penale da CP_1
pagina 9 di 19 inadempimento, le somme già versate dalla controparte e pari a €140.000,00 oltre iva, con condanna di al pagamento della residua penale pari a €10.000,00 oltre iva. CP_1
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarava la risoluzione del contratto stante il grave inadempimento di Parte_1
Invero, il primo giudice, riconoscendo che, in base agli accordi contrattuali, la verifica del macchinario in sito sarebbe dovuta avvenire ad opera di un terzo collaudatore scelto d'intesa tra le parti, che le stesse modalità di verifica avrebbero dovuto essere concordate tra le parti e che la verifica avrebbe dovuto avere ad oggetto la “potenzialità della macchina”, rilevava un inadempimento di non scarsa importanza nella condotta contraria a buona fede di che pretendeva di subordinare Parte_1
l'esecuzione del contratto (consegna del macchinario e saldo prezzo) alla circostanza che, non solo l'ente collaudatore, ma anche le modalità concrete di verifica del macchinario fossero da lei unilateralmente predisposte.
Quanto alle doglianze di parte convenuta circa l'inadeguatezza della fideiussione bancaria proposta da e alla inidoneità dell'impianto della stessa a consentire l'installazione del bruciatore, il CP_1
primo giudice ne rilevava l'irrilevanza atteso che, da un lato, l'obbligo di prestare la fideiussione non poteva neppure dirsi sorto perché non era stato raggiunto alcun accordo sulla procedura di collaudo e, dall'altro, che, anche ad ammettersi la circostanza dell'inidoneità dell'impianto, in ogni caso ciò non poteva giustificare l'inadempimento di Conseguentemente rigettava le domande Parte_1
riconvenzionali da quest'ultima proposte e la condannava alla restituzione della somma già incassata di
€140.000,00 oltre IV ed interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Il presente appello
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a sette distinti motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto “ha totalmente disatteso quanto accertato dal CTU Ing. in sede di ATP RG 47936/2019”. Per_1
Sostiene infatti che, in sede di ATP, sarebbe emersa la conformità del macchinario alle specifiche contrattuali e il conseguente inadempimento di che non aveva provveduto al trasporto del CP_1 macchinario presso l'impianto e alla predisposizione dei “requisiti necessari all'accensione della macchina” e che, peraltro, non aveva neppure predisposto un locale idoneo a collocare l'intero impianto, risultando priva delle autorizzazioni amministrative necessarie all'installazione.
pagina 10 di 19 Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'omesso rilievo delle risultanze peritali emerse nell'ambito del secondo procedimento di ATP (RG n. 45631/2020) e, in particolare, dell'impossibilità di accertare la rispondenza del macchinario alle caratteristiche in contratto. Censura, inoltre, il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della richiesta di fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. per la consegna del Termogeneratore, avanzata da nel secondo CP_1
ricorso per Atp, come riconoscimento del proprio inadempimento all'obbligazione di consegna della fideiussione.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha omesso di accertare il raggiungimento di un accordo inter partes in ordine alla scelta del terzo collaudatore. osserva, a tal proposito, che i documenti sottoscritti dalle parti constavano di una proposta Parte_1
di acquisto del 10.08.17, comprensiva di tre allegati, e di una successiva proposta, modificativa della prima, del 20.12.17. Quest'ultima, in particolare, conteneva delle modifiche apportate a penna in varie parti dell'Allegato 1 relative ai pagamenti, agli sconti, al Foro competente, tuttavia, l'appellante rileva come non sia stato invece cancellato, neppure a penna, l'indicazione di SS quale ente collaudatore.
Pertanto, sostiene che, essendo entrambe le proposte firmate da sarebbe stata questa a CP_1
proporre esplicitamente SS come ente verificatore.
Con il quarto motivo di gravame, censura la valenza erronea che il primo giudice Parte_1 avrebbe riconosciuto alla verifica che doveva essere eseguita da SS, “postulando che la verifica di
SS dovesse avere necessariamente un esito positivo o che dovesse avere effetti preclusivi ad ogni eventuale successiva azione per vizi.”
L'appellante sostiene invece che non necessariamente era previsto che la verifica avesse esito positivo potendo, l'ente verificatore, confermare o meno che il macchinario avesse le caratteristiche previste in contratto. A tal proposito lamenta che la verifica in loco non sarebbe stata possibile per esclusiva responsabilità di che aveva mancato di predisporre l'impianto dove installare il CP_1
macchinario, non aveva provveduto al suo trasporto e neppure al suo collegamento, così rendendo impossibile svolgere il primo collaudo in sito del Termogeneratore.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del grave inadempimento di stante la mancata consegna della fideiussione. CP_1
Sul punto, contesta la statuizione del Tribunale che, riconosciuta la natura sostanziale di Parte_1
fideiussione nel documento prodotto da ha poi ritenuto assorbente, nell'infondatezza delle CP_1
pagina 11 di 19 doglianze di la circostanza che l'obbligo di rilascio della fideiussione neppure poteva dirsi Parte_1 effettivamente sorto in capo all'acquirente, dal momento che era previsto che fosse escutibile solo dopo l'esito positivo del collaudo, collaudo che però non era mai stato svolto.
L'appellante sostiene invece che, una volta inviate la comunicazione relativa alla scheda di montaggio e alla procedura di collaudo (pec del 16.01.2018) e la comunicazione di merce pronta in data
3.02.2018, a quel punto incombesse sulla controparte l'obbligo di consegnare la fideiussione che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere assolto prima dell'inizio delle operazioni di collaudo, subordinando all'esito positivo del collaudo solo l'incasso della fideiussione.
Con il sesto motivo di gravame, si duole della statuizione del primo giudice che ha Parte_1 riconosciuto l'imputabilità esclusiva alla condotta gravemente inadempiente dell'odierna appellante del
“complessivo fallimento del programma negoziale”. sostiene nuovamente che sarebbe stata la controparte ad essere gravemente inadempiente Parte_1 agli obblighi scaturenti dal contratto, avendo omesso di predisporre l'impianto, di trasportare il macchinario in loco e di consegnare la fideiussione preliminarmente al collaudo in sito dello stesso.
Con il settimo e ultimo motivo di gravame, ci si duole, infine, della violazione delle norme fiscali riguardanti l'iva ai sensi del DPR 633/1972 e successive modifiche.
Al riguardo, l'appellante lamenta che il Tribunale l'avrebbe ingiustamente condannata “alla restituzione, in favore della della somma di €140.000,00 oltre IV”, con ciò Controparte_1 omettendo di considerare che ai sensi della normativa citata, è soggetto per il quale l'iva CP_1
non costituisce un costo, quindi non avrebbe dovuto essere computata nelle somme da rimborsare.
Opinione della Corte
L'appello è infondato.
Per ragioni di ordine logico, deve innanzitutto essere esaminato il terzo motivo di appello, con il quale lamenta il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'accordo in ordine alla Parte_1
scelta del terzo collaudatore.
Preliminarmente occorre muovere dall'esame degli accordi pattizi tra le parti, relativi alla procedura di collaudo del macchinario acquistato da e oggetto del contratto. CP_1
Al riguardo, in data 20 luglio 2017, inviava alla la propria offerta relativa alla Parte_1 CP_1 fornitura di “N. 01 Termogeneratore di Fiamma ad effetto Gasogeno con estrazione automatica delle
pagina 12 di 19 ceneri modello TGF-GM da 2.580.000 Kcal/H (3MW) completo di quadro di gestione e controllo e alimentatore” per un corrispettivo di €200.000,00 (sub doc. 4 fasc. . CP_1
L'allegato 1 a tale proposta prevedeva inoltre che sarebbero state oggetto di verifica le “potenzialità della macchina in relazione al materiale fornito” e il “rispetto delle emissioni in atmosfera”, nonché individuava l'ente collaudatore, proposto da nella Stazione sperimentale del vetro. Parte_1
L'anzidetta proposta di vendita veniva accettata da in data 10 agosto 2017 e le parti CP_1 concordavano, all'art. 5, che il saldo prezzo finale di €60.000 oltre IV sarebbe stato corrisposto
“attraverso il rilascio entro il 30 ottobre 2017 di n. 01 fidejussione a prima richiesta di un primario istituto bancario italiano (preferibilmente UBI Banca), escutibile dopo l'esito positivo del collaudo in sito della macchina fornito da un ente terzo convenuto tra le parti” (sub doc. 5 fasc. . CP_1
Successivamente le parti procedevano alla modifica dei precedenti accordi pattizi, con la proposta del
20 dicembre 2017 dalla quale emergeva non solo che la procedura di collaudo doveva essere concordata con l'acquirente, ma veniva ribadito che “il collaudo in sito della macchina” doveva essere effettuato “da un ente terzo convenuto tra le parti”. (sub doc. 6 fasc. My CP_1
Per di più, l'“Addendum al contratto di fornitura sottoscritto in data 20/12/2017” espressamente prevedeva che “la proposta di acquisto della Fornitura datata 10.08.2017 viene annullata e sostituita dalla proposta di acquisto allegata alla presente e datata 20.12.2017, salvi gli allegati della prima proposta (10.08.2017), sui quali in ogni caso prevarrà la proposta di acquisto del 20.12.2017 qui allegata in caso di contrasto” (sub doc. 6 fascicolo My . CP_1
Così ricostruiti i rapporti contrattuali tra le parti, appare destituita di alcun fondamento la tesi dell'appellante che, nel sostenere l'esistenza di un accordo inter partes sulla scelta dell'ente collaudatore, lo desume erroneamente dalla circostanza che l'indicazione di SS a penna, contenuta nell'originaria proposta del luglio 2017, non sarebbe poi stata cancellata dalla all'atto di CP_1
sottoscrizione della proposta. Tale argomentazione, infatti, non può che essere disattesa dalla medesima proposta del 20.12.2017 e dall'allegato Addendum, dal quale emerge pacificamente la volontà delle parti di voler considerare superata la precedente proposta di acquisto e i relativi allegati.
Pertanto ad avviso della Corte, nessun rimprovero può essere mosso al Tribunale che, alla luce di tali chiari contenuti contrattuali, ha affermato che “alcun dubbio può, dunque, sorgere in ordine al fatto che gli accordi pattizi tra le parti fossero nel senso: a) che la verifica del macchinario in sito sarebbe dovuta avvenire da parte di un soggetto terzo che le parti avrebbero dovuto individuare di comune accordo, avendo la , in relazione a tale aspetto, unicamente “proposto”, quale possibile Parte_1
ente verificatore, la Stazione Sperimentale del Vetro;
b) che le stesse modalità concrete della verifica
pagina 13 di 19 avrebbero dovuto essere concordate tra le parti;
c) che, in ogni caso, la verifica avrebbe dovuto avere ad oggetto (tra l'altro) la “Potenzialità della macchina” (pag. 3 sentenza).
L'accordo sulla procedura di collaudo e sulla scelta del terzo collaudatore era, peraltro, condizione indefettibile affinché potesse procedersi al trasporto del macchinario in sito e all'installazione nell'impianto dell'acquirente, ed era anche condizione necessaria ai fini dell'escussione della fideiussione che solo era “escutibile dopo l'esito positivo del collaudo in sito della macchina” (art. 5 proposta del 20.12.2017).
Occorre dunque indagare a chi sia imputabile il mancato raggiungimento dell'accordo, se alla condotta del fornitore odierno appellante, il quale aveva proposto la SS quale ente verificatore, ovvero alla condotta dell'acquirente che, a sua volta, con mail del 18 marzo 2018, aveva proposto una CP_1
“procedura di collaudo suggerita da advisor da noi scelto” (sub docc. 16 A e 16 B fasc. . Parte_1
Al riguardo giova esaminare il quarto, quinto e sesto motivo di gravame che concernono l'asserito inadempimento di e che possono essere quindi trattati congiuntamente. CP_1
Nella specie, l'appellante ha imputato al giudice l'esclusivo riconoscimento a suo carico dell'inadempimento, omettendo di considerare il comportamento della controparte, a suo avviso, unica responsabile della mancata attuazione del programma negoziale, dal momento che non si sarebbe attivata per il trasporto del macchinario e la predisposizione dell'impianto ai fini del collegamento del così rendendo impossibile svolgere il primo collaudo in sito dello stesso. Parte_6
Ritiene la Corte che le doglianze sollevate dall'appellante non siano fondate e, pertanto, non meritino accoglimento.
Vengono, innanzitutto, prese in considerazione le comunicazioni intercorse tra le parti dalle quali emerge, contrariamente a quanto riporta l'appellante, un comportamento di evidentemente CP_1
informato agli standard di correttezza e buona fede, avendo tentato in molteplici occasioni, non solo di giungere ad un accordo in ordine alle procedure di collaudo e alla scelta del terzo collaudatore, ma essendosi dimostrata anche propensa a dare regolare esecuzione al programma negoziale, rispettando tutte le tempistiche di pagamento e corrispondendo le prime due tranche del prezzo pattuito per un ammontare complessivo di €140.000,00 (di cui €50.000 al momento della sottoscrizione della proposta¸ €40.000 oltre iva al momento della sottoscrizione della nuova proposta e €50.000 al momento della comunicazione di merce pronta – docc.7,8 e 9 fasc. , e di cui CP_1 Parte_1 dava atto dell'intervenuto pagamento con lettera del 22 febbraio 2018 (sub doc. 10 fasc. . CP_1
Giova inoltre esaminare il comportamento tenuto dalle parti rispetto all'adempimento delle obbligazioni inerenti la procedura di collaudo e la scelta del terzo collaudatore.
pagina 14 di 19 Si è già detto che entrambi gli incombenti richiedevano un accordo tra le parti. Pertanto, a fronte della proposta di di scegliere SS come terzo collaudatore, inviata con comunicazione pec del Parte_1
14 febbraio 2018 (doc. 9 fasc. , incaricava un esperto di Ingegneria agraria, Parte_1 CP_1 forestale e biosistemi, prof. , di valutare l'idoneità della procedura proposta da a Per_6 Parte_1
verificare le prestazioni del Termogeneratore e, nella specie, la verifica della potenza promessa di
2.580.000 Kcal/h (3MW).
Con mail del 18 marzo 2018, quindi, proponeva la procedura di collaudo elaborata dal CP_1 proprio esperto sottolineando che era la “procedura di collaudo suggerita da advisor da noi scelto”
(sub docc. 16A e 16B fasc. . Parte_1
Tuttavia, non accettava la procedura di collaudo trasmessa e neppure la bozza del testo Parte_1
della fideiussione inviata da in quanto non rilasciata da un primario istituto bancario CP_1
(lettera 22 marzo 2018 sub doc. 12 fasc. My . CP_1
lungi dall'addivenire ad un accordo con la controparte, continuava a ribadire che la Parte_1
procedura di collaudo fosse quella indicata in precedenza con pec del 16.01.2018 e che era previsto l'intervento della SS quale ente collaudatore (lettera del 30 marzo 2018, sub doc 14 fasc.
[...]
. CP_1
A fronte di ulteriori insistenze di TA sull'avvenuto raggiungimento di un accordo (sub docc. 16 e 17 fasc. My Ethanol), tentando di superare la situazione di stallo venutasi a creare che CP_1 impediva al proprio impianto di iniziare l'attività, contattava direttamente la SS chiedendole Pa delucidazioni in ordine alla idoneità della procedura di collaudo commissionata da (sub doc. 18 fasc. My Ethanol).
A quel punto, era lo stesso ente certificatore SS che, con e-mail del 7 settembre 2018, rispondeva che
“la procedura descritta nella mail inviata alla consente, come richiestoci, la Parte_1
valutazione della potenza in ingresso fornita dal carico della biomassa e non la verifica della resa del bruciatore” (sub doc. 19 fasc. My Ethanol).
continuando a disattendere le evidenti condizioni contrattuali, si spingeva infine ad Parte_1 affermare che la scelta dell'ente verificatore fosse di sua esclusiva competenza e che la procedura di collaudo fosse conforme al contratto (lettera del 27 settembre 2018, sub doc. 21 fasc. My Ethanol).
Pertanto, è pacifico che il fallimento dell'intera operazione negoziale non possa che essere imputato esclusivamente al comportamento di che, in aperto contrasto con le previsioni contrattuali, Parte_1
disattendeva gli impegni pattizi, pretendendo che accettasse la procedura e il terzo CP_1
collaudatore da lei scelti unilateralmente.
pagina 15 di 19 Nessuno rimprovero può quindi essere mosso al primo giudice che, nell'addebitare il definitivo fallimento del programma negoziale alla condotta inadempiente, oltre che contraria ai generali doveri di correttezza e buona fede, di ha ritenuto prive di rilievo le deduzioni della stessa in Parte_1 ordine all'asserita condotta inadempiente della controparte.
Ed infatti, appaiono destituite di fondamento le doglianze dell'appellante che sostiene che l'inadempimento di si desumerebbe dall'inadeguatezza della fideiussione bancaria CP_1 rilasciata con riguardo al saldo prezzo finale, nonché dalla mancata predisposizione dell'impianto di
Sciacca per l'installazione del macchinario che, addirittura, sarebbe stato privo delle autorizzazioni amministrative.
Sul punto, quanto all'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, si osserva in primo luogo che è priva di alcun pregio la censura dell'odierno appellante circa l'inidoneità della fideiussione in quanto non rilasciata da primario istituto bancario. Invero, dimostrandosi pronta al tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, provvedeva a trasmettere alla controparte una bozza del CP_1
testo della fideiussione (sub doc. 11 fasc. rilasciato da Banca di Credito Cooperativo CP_1
Agrigentino che, in quanto appartenente al Circuito Nazionale del Credito Cooperativo, è una banca indubbiamente adeguata a garantire l'obbligazione di €60.000,00.
In ogni caso, anche a prescindere dall'idoneità o meno del testo di bozza presentato da a CP_1 soddisfare le previsioni contrattuali, l'art. 5 della proposta del dicembre 2017 prevedeva che l'acquirente si sarebbe impegnata a corrispondere il saldo prezzo finale “attraverso il rilascio di (…)
n.01 fideiussione a prima richiesta di un primario istituto bancario italiano (preferibilmente UBI
BANCA), escutibile dopo l'esito positivo del collaudo in sito della macchina fornito da un ente convenuto tra le parti”.
È chiaro, quindi, che l'escussione della fideiussione, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_1 fosse subordinata non solo all'esito positivo del collaudo ma, in prima battuta, allo stesso espletamento del collaudo e dunque risulta assorbente la circostanza che, al momento della comunicazione di merce pronta, le parti non avevano raggiunto alcun accordo sulla procedura di collaudo e neppure sull'identità del terzo collaudatore, di guisa che, come statuito correttamente dal Tribunale ,“l'obbligo di rilascio della fideiussione di cui si tratta neppure era effettivamente sorto in capo all'odierna attrice” (pag. 4 sentenza).
Non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla mancata predisposizione dell'impianto, al mancato trasporto del macchinario, alla mancata installazione del medesimo ovvero all'assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie, dal momento che, pur essendo previsto che i costi di trasporto e installazione fossero in capo alla in ogni caso questo non giustifica la condotta CP_1
pagina 16 di 19 inadempiente dell'odierna appellante che, ostacolando il raggiungimento di un accordo sulla procedura di collaudo, impediva a monte che le ulteriori attività incombenti sull'acquirente potessero essere espletate secondo le previsioni contrattuali.
Accertata l'infondatezza delle doglianze che riguardano l'asserito inadempimento della è CP_1 ora possibile esaminare le ulteriori censure che concernono l'omesso rilievo, da parte del primo giudice, delle risultanze dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo espletati su iniziativa di
(RG 47936/2019 e RG 45631/2020). CP_1
Sul punto, vengono in considerazione il primo e secondo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che, essendo emerso in sede di ATP la conformità del macchinario alle specifiche contrattuali, ciò avrebbe ulteriormente comprovato il proprio esatto adempimento, ribadendo ancora una volta che unico soggetto inadempiente sarebbe stata la che, una volta pronto il macchinario, non CP_1
aveva organizzato il trasporto e l'installazione presso il proprio impianto di Sciacca.
L'argomento non è persuasivo.
Va chiarito innanzitutto che i quesiti sottoposti al CTU, nei procedimenti per ATP, riguardavano la conformità del macchinario alle specifiche tecniche in contratto e l'effettiva resa e potenzialità dello stesso.
Se anche il CTU ha confermato la rispondenza del macchinario alle caratteristiche di cui in contratto
(doc. D/ fasc. , si è però trovato nell'impossibilità di rispondere al secondo quesito relativo Parte_1
alla resa, in quanto la valutazione delle potenzialità del Termogeneratore era subordinata all'installazione del macchinario e all'assemblaggio con le altre componenti (pag. 11 CTU), incombenze che gravavano sulla ma che potevano essere espletate solo a seguito della CP_1
procedura di collaudo che, come già precisato, richiedeva un accordo tra le parti.
Ed invero, anche in sede di ATP, il CTU ha rilevato l'imprescindibilità del raggiungimento di un'intesa tra le parti in ordine alla procedura di collaudo per poter uscire dalla situazione di impasse creatasi, tanto che tentava più volte di far raggiungere alle parti un accordo, invitando i CTP nominati a proporre una procedura di collaudo. Tuttavia, solo il CTP della si rendeva disponibile a definire Parte_7
congiuntamente la procedura di collaudo (sub doc. n. 25 fasc. , mentre CP_1 Parte_1
persisteva nel proprio inadempimento anche in sede di ATP, non soddisfacendo le richieste del CTU e anzi pretendendo che le venisse corrisposto l'ultima tranche del prezzo comprensiva di iva (per un totale di €73.200) addirittura prima del collaudo, nonché un ulteriore importo supplementare di
€10.000.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente considerato irrilevanti le risultanze dell'ATP, stante l'impossibilità tecnica di valutare la resa del Termogeneratore, impossibilità che, lungi dall'essere pagina 17 di 19 imputabile a è riconducibile alla condotta inadempiente e ostruzionistica di CP_1 Parte_1
che, finanche in sede accertamento tecnico preventivo, continuava a ostacolare il raggiungimento di un accordo sulla procedura di collaudo.
Del resto, giova rammentare che il Tribunale non ha risolto il contratto perché il non Parte_6
rispondeva alle specifiche contrattuali, come erroneamente sembra sostenere per tutto il suo atto di appello ma perché quest'ultima si è rifiutata, scorrettamente e illegittimamente, di Parte_1
consentire la verifica della resa del come pattuito, impedendo, sia durante Parte_6
l'esecuzione degli impegni contrattuali, sia in sede di accertamento tecnico preventivo, di concordare la procedura di collaudo e pretendendo che venisse accettata quella da lei unilateralmente predisposta.
Deve essere disattesa, infine, la censura oggetto del settimo motivo, concernente la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di €140.000,00 comprensiva dell'iva. Pt_1
Al riguardo, si rileva che, non essendo stato consegnato il Termogeneratore, non ha CP_1 recuperato l'iva sulle fatture emesse da e, dunque, ciò ha costituito un danno per Parte_1
l'acquirente che deve essere risarcito. Correttamente, quindi, il Tribunale ha condannato Parte_1
alla restituzione della somma di €140.000,00, versata in anticipo da oltre iva, in quanto si CP_1
tratta di una condanna a titolo risarcitorio e non fiscale.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra espresse, il gravame non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e a favore dell'appellata come da liquidazione in dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €52.001 a €260.000, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionali, non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8907/2023 pubblicata in data 13.11.2023 così provvede:
1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in €9.991,00: €2.977,00 per la fase di studio, €1.911,00 per la fase CP_1
pagina 18 di 19 introduttiva, €5.103,00 per la fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4.02.2025.
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Francesco Distefano
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