Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola
- Presidente rel.
dott. Michele Prencipe Consigliere
dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 966/2023 promossa da:
rapp.ti e difesi dagli avv.ti Lucio Rodolfo C.F. 1 (C.F. Parte 1
,
domicilio digitale: Email 1 CRISCI e Fabrizio CRISCI;
Email 2
- appellante =;
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia 1650/2022, pubblicata in data 10.6.2022, non notificata, emessa nella causa civile R.G. 80001304/2006. contro
P. IVA P.IVA 1 in persona del suo legale CP Controparte_2
,
rapp.te p.t. avv. Oreste Vigorito, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Codice Fiscale 2 Andrea ABBAMONTE - C.F. Giovanna FUCCI - C.F. Codice Fiscale 3
e presso quest'ultima elettivamente domiciliati C.F. 4 Alessandra MUCIACCIA - C.F. in Bari alla via Pasquale Fiore n. 14; domicili digitali: Email 3
Email 4 Email 5
******
All'udienza collegiale del 25.02.2025, svolta in presenza, vista l'assenza delle parti, la causa è stata riservata.
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio la società Controparte 1 corrente in Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, allegando di essere proprietaria di un fondo agricolo ubicato nel Comune di Alberona, Contrada
Santantuono" confinante con proprietà di distinto in catasto al foglio 22,Parte 2
,
p.lla 270 (ex 63).
L'attrice deduceva che:
Parte_2 un✓ nell'anno 1997 la società convenuta aveva stipulato con contratto misto di costituzione di servitù, locazione e costituzione di diritto di superficie, finalizzato alla installazione di alcune turbine eoliche e/o aerogeneratori sul fondo di proprietà; in virtù di detto contratto la società convenuta aveva realizzato un aerogeneratore contraddistinto con sigla "C 12";
✓ l'aerogeneratore era stato realizzato a distanza illegale dal confine (ex art. 873 c.c., L.
1150/42, L. 765/67, Regolamento Edilizio e norme di attuazione del P.R.G. del Comune di
Alberona), occupava abusivamente una superficie aerea del fondo dell'attore poiché le pale si proiettavano su tale fondo (ex art. 949 e 840 c.c.), produceva immissioni di rumore ed interferenze elettromagnetiche che rendevano incompatibile lo svolgimento di attività antropica sul fondo dell'attore, limitava la sfruttabilità dell'area posta sotto l'area di ingombro delle pale in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza (es. distacco delle pale, crollo della torre), limitava l'altezza massima di un eventuale edificio da realizzarsi sul fondo di essa attrice;
la realizzazione a tale distanza ravvicinata dell'aerogeneratore precludeva, inoltre, all'attrice la possibilità di identico sfruttamento del proprio fondo, essendosi il Parte_3 obbligato a non rilasciare ulteriori autorizzazioni o concessioni per nuove turbine nel raggio di 300 metri dalle turbine installate dalla società convenuta, così annichilendo e/o limitando il diritto all'edificazione e/o installazione di altro aerogeneratore nella contrattazione del regime di libero mercato.
Concludeva, pertanto, per la condanna della società convenuta:
a) alla rimozione ed allo spostamento dell'aerogeneratore per mancato rispetto delle distanze;
b) alla rimozione delle pale eoliche rotanti del traliccio per la parte invadente la colonna d'aria del fondo attoreo creando esse un peso indebito sulla proprietà attorea, limitando e/o annichilendo il diritto all'edificazione e/o di installazione di proprio aerogeneratore e alla commercializzazione;
c) al pagamento in favore dell'attrice - a titolo di risarcimento - di tutti danni specificati e specificandi nella misura complessiva che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio;
d) al pagamento delle spese di causa con distrazione in favore del proprio procuratore antistatario.
Controparte Costituitasi la deduceva a sua volta che:
✓ con istanza del 12/05/2006, avvalendosi della norma di cui all'art. 43 comma 6 bis del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001, aveva chiesto al di imporre, a favore del proprio patrimonio, la servitù sui Parte 3 fondi indicati nell'allegato piano particellare descrittivo di esproprio, e di approvare le indennità calcolate come per legge a favore dei proprietari dei fondi serventi, tra i quali l'odierno attore - istanza successivamente reiterata in data 31.1.2007;
✓ trattandosi di vero e proprio esproprio a favore di un'opera pubblica era inammissibile la domanda di rimozione dell'aerogeneratore o anche delle sole pale, così come inammissibile era la doglianza del privato al rispetto delle distanze previste dal codice civile e dalle norme urbanistiche di contenuto integrativo;
✓ l'impianto eolico era stato realizzato in forza di una legittima convenzione pubblica stipulata tra il Comune di Alberona ed essa convenuta, onde a fronte dell'autorizzazione della competente autorità amministrativa e della dichiarazione espressa di pubblica utilità dell'opera era preclusa al giudice ordinario l'adozione di un provvedimento di rimozione del traliccio o delle pale;
le torri eoliche sfuggivano del tutto al concetto di costruzione indicato nell'articolo 873 c.c., onde non erano invocabili ed applicabili le norme in tema di distanze legali;
✓ in base alle disposizioni del P.U.G. del Comune di Alberona il terreno di parte attrice ricadeva in zona e ad uso prevalentemente agricolo, e la distanza di 5 m dal confine prevista per detta zona era stata, in ogni caso, rispettata;
secondo le previsioni del piano urbanistico generale del Comune di Alberona per la zona E
l'altezza massima consentita per le abitazioni era di m 7.50, assolutamente non pregiudicata dalla proiezione delle pale della torre (che avveniva da oltre 50 m dal suolo), onde nessun nocumento poteva derivare all'attore nella utilizzazione e nello sfruttamento agricolo e/o edificatorio dei fondi;
✓ un eventuale diritto al risarcimento del danno era prescritto ai sensi dell'articolo 2947 c.c. essendo decorso un quinquennio dall'esecuzione dell'impianto;
✓ le immissioni di rumore dell'impianto eolico rientravano nei limiti indicati dalla normativa di settore, e non sussisteva l'impossibilità per gli attori di realizzare sul proprio fondo analogo impianto atteso che la normativa vigente non disponeva fasce di rispetto tra impianti eolici.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 30-1/2-2/2009, promesso che, nelle more del giudizio, la società convenuta aveva ottenuto, con decreto emesso dall'Autorità competente, l'imposizione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 327/2001 su suolo di proprietà degli attori, e che questi ultimi avevano impugnato il decreto dinanzi al TAR Puglia, veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del suddetto giudizio amministrativo. Riassunto il giudizio da parte attrice sul presupposto del dichiarato annullamento del decreto di acquisizione emesso dal ex art. 43 DPR 327/01, con sentenza del Consiglio diParte 3
Stato n. 2089/2010 passata in giudicato, con ordinanza del 23/06/2011 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio, alla quale si dava corso. A seguito di diversi rinvii richiesti dalle parti in attesa della definizione di altro giudizio amministrativo, intrapreso dagli attori avverso il provvedimento ex art.
Parte 3 42 bis d.p.r. 627/2001, emesso dal nel 2013 (considerato che anche l'esito di detto giudizio avrebbe condizionato il merito della causa), veniva disposta nuova sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, per la revocazione della sentenza n. 941/2017 C. di S.
Con ricorso depositato l'11.1.2021 l'attrice riassumeva il giudizio, allegando la definizione di quello amministrativo (Ord. Cass. 16260/2020 e Sentenza Cons. di Stato 8397/2020).
Con sentenza n. 1650/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva:
"1) rigetta la domanda di condanna all'arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni;
2) dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio".
Il primo giudice respingeva la domanda degli attori, di condanna all'arretramento per violazione delle distanze legali, in considerazione della natura di pubblico interesse dell'impianto e dichiarava improcedibili le ulteriori domande proposte da parte attrice in ragione del consolidamento del decreto adottato ex art. 42 bis TUES.
'Avverso la sentenza n. 1650/22 del Tribunale di Foggia, ha proposto Parte 1 appello, chiedendo l'integrale riforma della decisione e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con riforma delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario, ivi incluse le spese di CTU e di CTP.
Costituitasi, la CP_1 ha chiesto il rigetto del gravame avversario.
Dopo diverse richieste di rinvio provenienti dalle parti per la definizione bonaria della controversia, all'udienza collegiale del 4.02.2025 svolta mediante trattazione scritta il cui avviso è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti, la causa è stata rinviata ex art. 309 cpc ad altra udienza, considerato il mancato deposito di note scritte o istanze di rinvio.
All'udienza collegiale del 25.02.2025 svolta in presenza, constatato l'assenza delle parti costituite, con ciò manifestando l'intenzione di non comparire all'udienza fissata, la Corte ha riservato la causa per la decisione. Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 221 comma 4 del decreto-legge n.34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77/2020, e dall' art. 127 ter come introdotto dal Dgls
149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche,
l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 309 cpc dispone che "se nel corso del giudizio nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Il richiamo all'art. 181 cpc, così come modificato dal D.L. 25 giugno n.112, convertito con modificazioni nella I. 6 agosto 2008 n.133, ha pertanto, quale conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo ed anche l'estinzione del giudizio. Il primo comma dell'art 181 cpc, infatti, dispone che "se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
-11. All'udienza del 25.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 cpc, nessuna delle parti è stata presente. 12. Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
13. Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 308 co. 4 cpc.
Per tali motivi va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla si dispone per spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia 1650/2022, pubblicata in data 10.6.2022, non notificata, emessa nella causa civile R.G. 80001304/2006, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso, il 25.02.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)