TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1975 /2023 R.G. vertente
fra
nato a Rionero in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Santarsiero ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Potenza alla P.zza M. Pagano, 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7.07.2023 e ritualmente notificato i sig. , adiva il Parte_2
giudice del lavoro ed esponeva che, in quanto operaio metalmeccanico, dal 2010 al
1 30.09.2021 ha sempre lavorato alla FCA di FI svolgendo la mansione di bullista e carrellista;
che il lavoro di bullista, che ha svolto per circa dieci anni, comportava la spinta manuale di carrelli di peso notevole per l'intero turno lavorativo con particolare impegno funzionale di entrambe le spalle. Anche nella guida del carrello elevatore la continua rotazione dello sterzo impegnava tutto l'arto superiore, prevalentemente quello di destra.
Negli ultimi anni di attività lavorativa è stato impegnato esclusivamente con il bull;
che il ricorrente da qualche anno accusa sintomatologia dolorosa ingravescente alla spalla destra con deficit di forza e limitazione funzionale;
che a causa dei suddetti sintomi il Sig. Parte_1
si è sottoposto ad indagini strumentali e cliniche con rilievo di tendinosi del
[...]
sovraspinato e di lesione della cuffia dei rotatori, trattata con riparazione artroscopica nel gennaio 2022; che nei mesi successivi la sintomatologia algica si è presentata anche a carico della spalla sinistra e si è sottoposto a tre infiltrazioni con steroidi senza remissione della sintomatologia;
che attualmente è affetto da: “SPALLA DESTRA: TENDINITE DEL
SOVRASPINOSO PER CONFLITTO SUB-ACROMIALE LAVORO-CORRELATO CON
LESIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI, RIPARATA CHIRURGICAMENTE PER VIA
ARTROSCOPICA. LIMITAZIONE PER 1/3 DEI MOVIMENTI DELL'ARTICOLAZIONE
SCAPOLO-OMERALE. SPALLA SINISTRA: TENDINITE DEL SOVRASPINOSO PER
CONFLITTO SUB-ACROMIALE LAVORO-CORRELATO. LIMITAZIONE PER 1/3 DEI
MOVIMENTI DELL'ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE. DEFICIT DI FORZA” che in data 28.07.2022 l'istante ha presentato all' denuncia per il riconoscimento di CP_1 malattia professionale atteso che, nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta presso la società “FCA di FI”, lo stesso ha contratto”spalla destra: tendinosi del sovraspinoso con lesione;
spalla sinistra:tendinosi del sovraspinoso”; che l' competente, al fine di CP_1 accertare lo specifico rischio che avrebbe indotto la malattia, convocava il Sig. Parte_1
presso l'ambulatorio per sottoporlo a visita medico-legale collegiale;
che con
[...] provvedimento del 27.01.2023 la sede di FI (PZ) ha comunicato che “Gli CP_1 accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”; che il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo avverso tale provvedimento;
che con nota del 09.03.2023 la sede I.N.A.I.L. competente di FI
(PZ) ha comunicato che: ”valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta” che le conclusioni medico-legali espresse dai sanitari
2 dell' in sede di visita collegiale sono assolutamente smentite da tutta la CP_1 documentazione medica prodotta proprio durante la seduta;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_2 presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di accertare e dichiarare che la patologia indicata in parte motiva rientra fra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e che la stessa è da ritenersi malattia professionale;
CP_1 dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento di un indennizzo erogato Parte_1 in rendita e/o capitale e al danno biologico pari al 15% e/o in quella diversa, maggiore o minore, misura percentuale che verrà accertata in corso di causa, per la menomazione dell'integrità psico-fisica permanente quale conseguenza della malattia professionale ut supra, previa consulenza tecnica d'ufficio; condannare, quindi, l resistente, CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , a corrispondere, in CP_1 favore del ricorrente, in riferimento al grado di inabilità permanente allo stesso riconosciuto, un indennizzo erogato in rendita e/o in capitale a far data dal primo giorno successivo alla chiusura dell'inabilità assoluta al lavoro, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. sino all'effettivo soddisfo;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle CP_1
spese e competenze del giudizio, liquidate secondo tariffa (D.M. 55 del 10.03.2014 e del D.M.
n. 147 del 13.08.2022), oltre Spese Generali (15%) IVA e CAP come per legge, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Non si costituiva in giudizio l' e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale, in data 08 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Il signor è affetto da Parte_1
“Lesione cuffia dei rotatori spalla destra trattata con riparazione per via artroscopica nel
3 2022 e residua limitazione funzionale ai gradi estremi del movimento. Tendinite del sovraspinato con limitazione funzionale ai gradi estremi del movimento.”
Le patologie accertate e sopra riportate sono attribuibili a causa di servizio e producono un danno biologico quantizzabile globalmente nella misura del 9% (novepercento). La decorrenza del suddetto danno e' quella della denuncia d malattia professionale: luglio
2022.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 7.07.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetta, pari al 9 % a decorrere dal luglio 2022;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4