Articolo 10 della Legge 29 aprile 1957, n. 310
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 giugno 1957
Art. 10.
Nel regolamento saranno stabilite le norme che disciplineranno per gli impiegati di prima nomina l'alloggio obbligatorio presso la sede della Scuola e i relativi motivi di dispensa, nonche' le condizioni di ammissione all'alloggio nei posti liberi per gli altri frequentanti.
Entrata in vigore il 1 giugno 1957