Sentenza 4 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2026
FATTO E DIRITTO 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito: - dal permesso di costruire n. 3805 del 4 aprile 2024 rilasciato dall'Area tecnica - Servizio SUE del Comune di Cassino in favore di Infranet s.r.l. per un intervento di "demolizione e ricostruzione di fabbricati a uso residenziale e commerciale e ampliamento per adeguamento agli indici di zona" e dalla relazione istruttoria prot. n. 21314 del 3 aprile 2024, ivi citata; - da tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi del procedimento. 2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, dai signori M. Paolo, M. Emy, S. Maria Ginevra e M. Nicola, sulla base …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02270/2025REG.PROV.COLL.
N. 05244/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5244 del 2024, proposto da EN NE - società di investimento per azioni a capitale fisso - EN NE AF s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Floridi, NO Gattamelata, Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LO ER, NO ON, LU MU e Comitato Villa IA, rappresentati e difesi dagli avvocati LU Di Gregorio e Antonella Puoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OM PI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, via del Tempio di Giove 21;
GI LA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gvm Real Estate s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Rosemarie Serrato, Alfredo Stoppa, Pietro Maria Tantalo, Giovanni Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Italiana per il WWF - Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Fegatelli e Alessio Petretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il LA, sezione seconda bis , 15 maggio 2024, n. 9617, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento del permesso di costruire n. 188/2022 e la successiva voltura dell’intestazione (permesso di costruire n. 53/2023), oltre ad una serie di atti connessi, tra cui pareri e relazioni ivi richiamate e, in particolare, la relazione istruttoria e il parere reso dalla GI LA (nota prot. n. U0055665 del 21 gennaio 2020), nonché il verbale di chiusura della conferenza di servizi di OM PI (prot. 50686 del 5 maggio 2020).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO ER, NO ON, LU MU, del Comitato Villa IA, nonchè di OM PI, della GI LA e di Gvm Real Estate s.r.l.;
Visto l’appello incidentale della Gvm Real Estate s.r.l.;
Visto l’appello incidentale del Comitato Villa IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO
1. – La vicenda in esame riguarda l’edificazione di un’area, situata nel quartiere Trieste di OM, in passato occupata da una clinica privata denominata “Villa IA”, di cui si riportano sinteticamente i fatti rilevanti ai fini del giudizio.
In data 19 ottobre 2005, la società Kronosan s.r.l., all’epoca proprietaria dell’area, otteneva un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (permesso n. 1036/2005) ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 380 del 2001, sulla base della delibera di consiglio comunale n. 7/2004, per la ristrutturazione con ampliamento della struttura sanitaria preesistente.
In particolare, tale permesso di costruire aveva ad oggetto un edificio principale destinato a clinica e tre edifici accessori (A. Morgue e uffici; B. Medicina nucleare e palestra; C. Laboratorio analisi).
2. – L’inizio dei lavori veniva comunicato in data 1° marzo 2006, ottenendo successivamente un permesso di costruire in variante (n. 118/2007) con il quale veniva autorizzata la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, fermo restando i volumi già autorizzati. Infine, veniva presentata una d.i.a. (prot. n. 30874 del 26 giugno 2008) relativa ad una variante ai predetti permessi per la realizzazione di una nuova centrale elettrica, nuovi parcheggi interrati pertinenziali e modifiche interne al fabbricato A.
Tuttavia, allo scadere del triennio di efficacia del titolo abilitativo, i lavori venivano sospesi (2009), non essendo stata concessa alcuna proroga.
3. – In data 18 febbraio 2016, la società GVM Real Estate s.r.l. (di seguito, GVM), avente causa dalla Kronosan s.r.l., presentava un’istanza di rilascio di un nuovo permesso di costruire ai sensi dell’art. 3- ter della sopravvenuta legge regionale del LA n. 21 del 2009 (c.d. piano casa), con conseguente riconoscimento di un incremento volumetrico del 30% rispetto a quello già assentito con permesso n. 1036/2005 (relativo all’edificio principale) e del contestuale cambio di destinazione d’uso in residenziale.
4. – In data 1° luglio 2019 (prot. 112872), la GVM presentava una istanza di modifica progettuale, con previsione del recupero anche della volumetria del fabbricato B, oltre alla ristrutturazione interna degli originari fabbricati A e C.
5. – Con permesso di costruire n. 188 del 7 ottobre 2022 rilasciato da OM PI in favore della GVM, veniva autorizzata la realizzazione di due edifici con destinazione mista: il primo composto da sei piani fuori terra, un seminterrato e due livelli interrati, con un numero complessivo di abitazioni pari a 94 unità immobiliari ad uso residenziale ed altre sei ad uso commerciale; il secondo, sempre di sei piani fuori terra, un seminterrato e due livelli interrati, con un numero complessivo di abitazioni pari a 48 unità immobiliari destinate all’ housing sociale ed altre due unità immobiliari ad uso commerciale, per un totale di 142 unità ad uso residenziale e 8 ad uso commerciale.
Il suddetto titolo abilitativo veniva rilasciato ai sensi dell’art. 3- ter della legge regionale del LA n. 21 del 2009 (c.d. piano casa), con conseguente riconoscimento di un incremento volumetrico del 30% e del contestuale cambio di destinazione d’uso in residenziale.
6. – A seguito della voltura del permesso n. 188 del 7 ottobre 2022, veniva rilasciato il permesso di costruire n. 53 del 20 aprile 2023, in capo alla società EN NE AF s.p.a. (di seguito, EN NE), nuova proprietaria dell’area ed avente causa dalla GVM.
7. – Con il ricorso di primo grado, il Comitato Villa IA e i sig.ri LO ER, NO ON e LU MU, hanno impugnato il permesso di costruire n. 188/2022 e la successiva voltura dell’intestazione (permesso di costruire n. 53/2023), oltre ad una serie di atti connessi, tra cui pareri e relazioni ivi richiamate e, in particolare, la relazione istruttoria e il parere reso dalla GI LA (nota prot. n. U0055665 del 21 gennaio 2020), nonché il verbale di chiusura della conferenza di servizi di OM PI (prot. 50686 del 5 maggio 2020).
7.1. – In particolare, hanno dedotto una serie di profili di illegittimità relativi ai seguenti aspetti: a) l’intervento di cui al permesso di costruire n. 188/2022 non potrebbe essere inteso come completamento dei precedenti permessi di costruire n. 1036/2005 e n. 118/2007; b) la delibera consiliare n. 7/2004, di approvazione del permesso in deroga n. 1036/2005, avrebbe perso efficacia per la sopravvenuta decadenza del permesso stesso e la sopravvenienza del PRG del 2008; c) l’intervento realizzato, per le sue concrete caratteristiche, non rientrerebbe in nessuna delle categorie ammesse dall’art. 3 ter l.r. n. 21/2009 ovvero la ristrutturazione edilizia, la sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione e il completamento e ciò in quanto il mutamento della sagoma, dei prospetti e dell’area di sedime in zona A configurerebbe una “ nuova costruzione ”; d) l’edificio principale destinato a clinica privata non esisterebbe più dal 2006, in quanto demolito (salvo residuali 500 mc.) di talché nella fattispecie sarebbero violati gli artt. 2 e 3 ter l.r. n. 21/2009, la cui applicazione richiederebbe l’esistenza di strutture edilizie nella loro consistenza materiale; e) la GI LA e OM PI avrebbero assunto, quale parametro per il calcolo della premialità, non l’originaria consistenza dell’edificio da ricostruire (pari a circa 17.000 mc), ma quella derivante dai permessi n. 1036/2005, avente ad oggetto l’ampliamento di circa 20.000 mc della struttura sanitaria in deroga allo strumento urbanistico, e n. 119/2007, relativo ad una variante in corso d’opera, entrambi decaduti per il mancato completamento dei lavori entro il prescritto termine triennale e, per effetto dei quali, la complessiva volumetria da ricostruire sarebbe pari a complessivi mc. 37.494,70 di cui mc. 20.078 per ampliamento in deroga; f) pertanto, nella specie si cumulerebbero i benefici derivanti dal permesso in deroga ex art. 14 d.p.r. n. 380/01 e dalla l.r. n. 21/2009 il che determinerebbe un abnorme impatto sul territorio in virtù di una non consentita interpretazione estensiva o analogica della l.r. n. 21/09, da ritenersi disciplina eccezionale.
8. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato.
8.1. – In particolare, ha innanzitutto accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire del Comitato Villa IA in quanto quest’ultimo “ non ha dimostrato di avere svolto attività statutarie per un significato periodo di tempo ” e né risulta aver fornito idonea prova in ordine alla sua “ effettiva rappresentatività ” (pag. 5 della sentenza impugnata), con conseguente assorbimento delle altre eccezioni pregiudiziali in ordine alla posizione processuale dell’ente (pag. 6 della sentenza impugnata).
8.2. – In secondo luogo, ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso rispetto ai sig.ri LO ER, NO ON e LU MU, in quanto trattandosi di contestazione relativa alle concrete modalità di edificazione ( quomodo ) e non già alla astratta possibilità di edificare ( an ), la data da cui far decorrere il termine per l’impugnazione del titolo edilizio non può essere individuata né nell’apposizione del cartello di cantiere (3 aprile 2023), non essendo “ possibile desumere le ragioni di possibile illegittimità del titolo edilizio ” dal mero contenuto del cartello (pag. 7 della sentenza impugnata) e neppure nelle notizie di stampa o nell’istanza di accesso agli atti (18 maggio 2023, riscontrata in data 31 luglio 2023), trattandosi di circostanze la cui conoscenza “ non è in alcun modo comprovata ” in capo ai ricorrenti, con la precisazione che dal contenuto dell’istanza stessa “ non è possibile desumere la conoscenza dei titoli edilizi e della possibile illegittimità degli stessi ” (pag. 8 della sentenza impugnata).
8.3. – In terzo luogo, ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, stante l’assenza di un conflitto di interesse tra il Comitato e i singoli associati ricorrenti, oltre all’identità delle domande proposte, aventi ad oggetti i medesimi provvedimenti e le stesse censure (pag. 9 della sentenza impugnata).
8.4. – Infine, ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo “ indubitabile che il significativo incremento del carico urbanistico derivante dall’ampliamento di volumetria ”, riguardato anche in riferimento allo stato dei luoghi, “ possa pregiudicare l’interesse dei ricorrenti tenuto conto della particolare posizione delle loro proprietà rispetto all’area oggetto di intervento ” (pag. 12 della sentenza impugnata).
8.5. – Nel merito, dopo aver escluso la necessità di una previa impugnazione dei titoli edilizi del 2005 e 2007, già decaduti, la cui reviviscenza dipende esclusivamente dall’impugnato permesso di costruire n. 188/2022 (pag. 15 della sentenza impugnata), ha accolto le domande dei ricorrenti.
8.5.1. – In punto di diritto, ha interpretato la nozione di intervento di “ completamento ” prevista dall’art. 3 ter , comma 1, l.r. n. 21/2009, ai fini del cambio di destinazione d’uso a residenziale, nel senso di ritenere che “ tale intervento debba necessariamente riguardare un edificio o una parte di edificio già esistente nella sua materialità ” (pag. 16 della sentenza impugnata), essendo presupposto indispensabile per tutti gli interventi previsti da tale norma la “ preesistenza di un edificio, anche parziale, caratterizzato da una materialità che consenta di identificarlo come tale ” (pag. 17 della sentenza impugnata), con la conseguenza per cui “ l’intervento di “completamento” non può essere esteso all’ipotesi di materiale inesistenza di un precedente edificio o parte di edificio caratterizzato da una propria volumetria ” (pag. 19 della sentenza impugnata).
8.5.2. – In secondo luogo, ha ulteriormente specificato tale nozione di intervento di “completamento” nel senso di ritenere necessaria a tal fine “ non solo la materiale esistenza ”, ma anche “ una continuità progettuale tra la preesistenza e la parte ancora da realizzare ”, in modo che il completamento “ non comporti uno stravolgimento degli elementi essenziali della preesistenza quale risultante dal progetto della parte già edificata ” (pag. 19 della sentenza impugnata).
8.6. – In sintesi, quindi, il primo giudice ha concluso nel senso che: “ 1) tutti gli interventi di cui all’art. 3 ter comma 1 l.r. n. 21/09 riguardino edifici o parti di edifici già esistenti e, quindi, caratterizzati da una preesistente materialità che consenta di qualificarli come tali; 2) l’intervento di completamento presupponga una significativa continuità negli elementi essenziali tra edificio cui si riferisce il titolo edilizio scaduto e quello oggetto di tale intervento; 3) in tutti i casi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia demoricostruttiva e completamento, l’ampliamento debba essere parametrato alla sola superficie utile o volumetria già esistenti e realizzate. In particolare, nell’ipotesi di completamento tale ampliamento non può essere calcolato in riferimento alla mera potenzialità edificatoria non ancora realizzata ed oggetto del titolo edilizio scaduto ” (pag. 20 della sentenza impugnata).
8.7. – Ciò posto, il T.a.r. ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità.
8.7.1. – Innanzitutto, ha ritenuto che nel momento in cui è decaduto il permesso di costruire n. 1036/2005 “ non era stato realizzato nessun edificio o parte di edificio ” essendovi stata “ la sola demolizione del fabbricato principale preesistente ” e che “ nessuna struttura qualificabile come edificio o parte di edificio era mai stata realizzata ” (pag. 23 della sentenza impugnata).
8.7.2. – Inoltre, ha escluso ha sussistenza di una “ continuità progettuale ” tra l’edificio oggetto del titolo edilizio scaduto e quello oggetto di tale intervento (pag. 24 della sentenza impugnata) avendo riscontrato “ un’ontologica diversità, negli elementi essenziali, tra preesistenza, oggetto di recupero, costituita da un solo fabbricato, e il nuovo progetto relativo a due palazzine aventi ad oggetto diverse sagoma, volumetria, destinazione d’uso e consistenza ”, con la precisazione che la nozione di “ampliamento” va necessariamente intesa in rapporto all’originario edificio, senza la possibilità di delocalizzare la volumetria aggiuntiva (pag. 25 della sentenza impugnata).
8.7.3. – Pertanto, ha ritenuto che l’intervento in questione debba essere qualificato come “ nuova costruzione ” (art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001) non rientrando in nessuna delle tipologie previste dal c.d. piano casa (art. 3 ter , comma 1, l.r. n. 21/2009: ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia demoricostruttiva e intervento di completamento).
8.7.4. – Infine, ha ravvisato una illegittimità nel calcolo dell’ampliamento autorizzato dall’amministrazione, il quale deve essere “ parametrato sulla sola superficie utile o volumetria già esistenti e realizzate ” e, con specifico riferimento alla fattispecie del completamento edilizio, ha ritenuto che l’ampliamento “ non può essere calcolato in riferimento alla mera potenzialità edificatoria oggetto del titolo edilizio scaduto ”, mentre nella specie “ il permesso di costruire n. 188/2022 ha autorizzato un ampliamento parametrato alla mera potenzialità edificatoria del permesso n. 1036/2005, scaduto ” (pag. 27 della sentenza impugnata).
8.8. – Alla luce dei suddetti vizi di legittimità, ha annullato i permessi di costruire n. 188 del 7 ottobre 2022 e n. 53 del 20 aprile 2023, con i relativi atti connessi (relazione istruttoria, parere regionale e verbale di chiusura della conferenza di servizi), assorbendo la restante censura relativa alla perdita di efficacia della delibera consiliare n. 7/2004 con cui è stata autorizzata la deroga allo strumento urbanistico vigente all’epoca del rilascio del permesso di costruire n. 1036/2005 (pag. 28 della sentenza impugnata).
9. – Con atto di appello, la società EN NE ha riproposto in chiave critica le eccezioni di irricevibilità per tardività (pag. 12-17), di inammissibilità del ricorso collettivo (pag. 18-19) e di difetto di interesse (pag. 19-24).
9.1. – Nel merito, ha dedotto le seguenti censure: a) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere accolto il ricorso sulla base di un motivo non proposto, ossia la violazione dell’art. 3- ter della l.r. n. 21/2009 (pag. 24-27); b) errata interpretazione dell’art. 3- ter della l.r. n. 21/2009 con riguardo alla nozione di “completamento”, in quanto non sarebbe richiesta la materiale preesistenza di un edificio essendo invece sufficiente la mera scadenza del titolo edilizio (pag. 27-35); c) errata qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anche sulla base della ritenuta assenza di continuità progettuale, in quanto: c1) si tratterebbe di area già edificata da tempo su cui erano poi stati avviati i lavori di demolizione e ricostruzione e non già di un “vuoto urbano”; c2) errata interpretazione della nozione di completamento sostanzialmente inteso come ultimazione dei lavori, oltre alla infondatezza del requisito della “continuità progettuale” (pag. 35-42); d) erroneità del calcolo della volumetria, eccependo altresì una violazione dell’art. 112 c.p.c. (pag. 42-44).
10. – La GVM Real Estate s.r.l. ha proposto appello incidentale con analoghe censure.
11. – Il Comitato Villa IA ha proposto appello incidentale censurando il capo di sentenza dichiarativo del difetto di legittimazione attiva.
12. – Con apposite memorie, si sono costituite la GI LA e OM capitale, difendendo la legittimità dei rispettivi atti impugnati.
13. – Con apposito atto di intervento ad opponendum , si è costituita anche l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) ETS, condividendo le difese della parte appellata e chiedendo il rigetto degli appelli.
14. – All’udienza pubblica del 28 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – Con un primo motivo di appello, la EN NE ha riproposto in chiave critica l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività (pag. 12-17 dell’appello).
Sul punto, il primo giudice ha escluso che il termine di impugnazione del titolo edilizio potesse decorrere dall’inizio dei lavori, in quanto “ i ricorrenti non contestano l’ an dell’edificazione ma solo le modalità della stessa ” (pag. 7 della sentenza impugnata).
La parte appellante, invece, ritiene che l’oggetto della contestazione sia proprio l’ an dell’edificazione, in quanto la principale censura su cui si fonda il ricorso di primo grado sarebbe rappresentata dalla qualificazione dell’intervento in termini di “nuova costruzione”.
1.1. – Il motivo di appello è infondato.
Invero, la qualificazione dell’intervento in termini di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 (di seguito, t.u. edilizia) non implica una contestazione dell’edificazione in sé considerata ( an ).
Al contrario, la qualificazione dell’intervento in termini di “nuova costruzione” deriva, nel caso di specie, proprio dalla contestazione delle modalità dell’edificazione ( quomodo ), la quale, per le sue caratteristiche (specie con riferimento ad un illegittimo cumulo delle premialità volumetriche) non potrebbe essere considerata come mero completamento del manufatto già esistente.
In particolare, la qualificazione di “nuova costruzione” va intesa come una mera conseguenza dell’impossibilità di ricondurre l’intervento alle tre fattispecie tipiche previste dalla legge regionale n. 21 del 2009, art. 3- ter (sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia o completamento).
Del resto, lo stesso art. 3, comma 1, lett. e), t.u. edilizia descrive la categoria degli “ interventi di nuova costruzione ” in termini residuali rispetto alle precedenti fattispecie tipizzate dalla stessa norma, laddove fa riferimento agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica “ non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti ”.
Pertanto, come ben evidenziato dal primo giudice, i ricorrenti non prospettano né l’assoluta inedificabilità dell’area (invero, pacificamente edificabile) e né la possibilità di ricostruire la volumetria preesistente. In altri termini, non contestano che in quell’area non si possa costruire affatto ( an ), ma che non si possa costruire in quel modo ( quomodo ).
Ne deriva, pertanto, che il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione non può essere identificato nel momento dell’inizio dei lavori.
Sul punto, infatti, deve essere ribadito il costante orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’ an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (semplici distanze, consistenza delle opere, ecc.), il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare (essendone onerato, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 721) anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2024, n. 2092).
1.2. – In secondo luogo, la parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non avrebbe valorizzato gli indici presuntivi di conoscenza dell’esistenza del permesso di costruire (cartello di cantiere, notizie di stampa, istanza di accesso agli atti), ai fini della decorrenza del suddetto termine di impugnazione.
1.2.1. – L’assunto è infondato.
Innanzitutto, giova premettere che il dies a quo utile per la decorrenza del termine di impugnazione è stato individuato dal giudice di primo grado nella data del 2 giugno 2023, non essendo stata dimostrata la conoscenza, in capo ai ricorrenti, dei profili di illegittimità prospettati con il ricorso in un momento antecedente a tale data.
Orbene, tale anteriore conoscenza non può presumersi in capo ai ricorrenti neanche avuto riguardo alle circostanze evidenziate nell’appello.
In particolare, il cartello di cantiere apposto in data 3 aprile 2023, si limita ad indicare gli estremi del permesso di costruire e a riportare la dicitura “ demolizione e nuova edificazione per realizzazione di un edificio misto ” (doc. 19, fascicolo primo grado EN NE). Pertanto, dal suo contenuto non è possibile desumere le ragioni di possibile illegittimità del titolo edilizio come prospettate nel ricorso, avuto riguardo specialmente all’assenza di ogni riferimento alla legge sul c.d. piano casa (art. 3- ter , l.r. n. 21 del 2009).
Inoltre, non risulta dimostrata in capo ai ricorrenti la conoscenza delle notizie di stampa (del 5 e 6 aprile 2023) e dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 18 maggio 2023 da un componente del Comitato Villa IA.
In senso contrario, non vale argomentare dalla lettera esposto del 27 giugno 2023, il cui contenuto dettagliato e corrispondente alle notizie di stampa dell’aprile 2023 dovrebbe far presumere la conoscenza delle caratteristiche dell’edificazione in capo ai ricorrenti sin da tale momento.
Invero, tale lettera può dimostrare la conoscenza dell’effetto lesivo del provvedimento impugnato al momento della sua redazione, ma nulla prova in ordine al momento in cui tali informazioni sarebbero state acquisite dai ricorrenti, non potendosi ulteriormente presumere, in mancanza di riscontri precisi e concordanti, che tale conoscenza sia avvenuta proprio nel momento stesso della pubblicazione delle notizie di stampa.
Come è noto, infatti, nel fare ricorso al ragionamento presuntivo, il giudice può desumere l’esistenza di un fatto ignoto da un fatto noto (art. 2727 c.c.), purché tale ragionamento si fondi su presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Nel caso di specie, anche valorizzando complessivamente tutti i suddetti indici presuntivi (cartello di cantiere, notizie di stampa, istanza di accesso agli atti), deve escludersi la sussistenza dei caratteri della precisione, della gravità e della concordanza (nel senso dell’univocità) ai fini della dimostrazione della conoscenza in capo ai ricorrenti dei profili di illegittimità fatti valere con il ricorso in una data antecedente a quelle del 2 giugno 2023.
A tal riguardo, peraltro, deve essere ribadito che l’onere della prova della decorrenza del termine di impugnazione in data antecedente a quella del 2 giugno 2023 spetta alla parte che eccepisce la tardività del ricorso, secondo gli ordinari criteri di riparto (art. 2697, comma 2, c.c.), che nella specie risulta essere la parte appellante (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2024, n. 617; Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4134).
Inoltre, va altresì ribadito che la prova della tardività dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere rigorosa, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni processuali, trattandosi di una eccezione volta ad impedire l’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.), quale è appunto il diritto di agire in giudizio, con conseguente necessità di interpretare la normativa processuale in modo tale da assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2024, n. 3045) senza rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto.
In senso contrario, non vale richiamare il precedente di questa sezione (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2024, n. 2092) al fine di ritenere sufficientemente dimostrata per presunzioni la conoscenza dell’effetto lesivo del provvedimento. Si tratta, infatti, di una fattispecie diversa dalla presente, in quanto in quel caso veniva contestato l’ an dell’edificazione e non il quomodo , per cui la prova presuntiva fornita in quel giudizio, fondata su una serie di elementi gravi, precisi e concordanti (inizio lavori, cartello di cantiere, istanza di accesso con indicazione precisa del titolo e del suo contenuto, vicinitas con il cantiere), è stata ritenuta sufficiente ai fini della dimostrazione della conoscenza del titolo e del suo effetto lesivo.
Il motivo, pertanto, è infondato.
2. – Con un secondo motivo di appello, la EN NE ha riproposto in chiave critica l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo di primo grado (pag. 18-19 dell’appello).
Sul punto, la parte appellante ha dedotto una asserita contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale da un lato ha riconosciuto un interesse ad agire ai ricorrenti persone fisiche in relazione alla tutela delle proprietà private e, dall’altro, ha riconosciuto una identità di posizione con il Comitato che avrebbe invece agito per la tutela dell’ambiente.
2.1. – Il motivo di appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2025, n. 602; sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775) nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano congiuntamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti, anche solo potenziale (che invece sussiste quando l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, tra il Comitato Villa IA e le persone fisiche ricorrenti sussiste una identità di situazioni sostanziali e processuali, in quanto le domande giudiziali sono identiche nell’oggetto, si fondano sulle medesime censure e hanno ad oggetto gli stessi provvedimenti.
Allo stesso modo, non sussiste alcun conflitto di interesse, in quanto l’accoglimento della domanda dei ricorrenti non è logicamente incompatibile con l’accoglimento di quella del Comitato.
Ciò è sufficiente a rigettare il motivo di appello.
3. – Con un terzo motivo di appello, la EN NE ha riproposto in chiave critica l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse ad agire (pag. 19-24 dell’appello).
3.1. – Il motivo è infondato.
Il T.a.r. ha ravvisato la sussistenza di un interesse ad agire dei ricorrenti sulla base del consistente aumento di volumetria assentito con l’impugnato permesso di costruire, con significativo incremento del carico urbanistico, rispetto alla particolare posizione delle proprietà dei ricorrenti.
Sul punto, la parte appellante ha dedotto che il pregiudizio lamentato difetterebbe dei requisiti della specificità e concretezza, basandosi unicamente sulla vicinitas . Inoltre, ha evidenziato che dall’intervento in esame i ricorrenti ne ricaverebbero piuttosto un vantaggio, in virtù della riqualificazione dell’area oggi degradata. Infine, ha precisato che i nuovi insediamenti ammonterebbero a circa 300 nuovi residenti e non già a 500, comunque in misura marginale rispetto ad un quartiere (Trieste) di OM di circa 55.000 abitanti. In ogni caso, si tratterebbe di un interesse diffuso e non personale.
3.2. – L’assunto è infondato.
A tal riguardo, deve essere innanzitutto ribadito il costante orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui la rigorosa verifica delle condizioni dell’azione va condotta pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito, nel senso che va verificato che la situazione giuridica soggettiva affermata “ possa aver subito una lesione ma non anche che abbia subito una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite ” (Cons. Stato, sez. VII, 24 aprile 2024, n. 3770).
Nel caso di specie, la lesione lamentata dai ricorrenti attiene da un consistente ed illegittimo aumento del carico urbanistico derivante dalla costruzione di un edificio caratterizzato da un cambio di destinazione d’uso (da non residenziale in residenziale) e da un consistente incremento della volumetria rispetto all’originario edificio (derivante dal cumulo dell’aumento di volumetria del permesso di costruire in deroga e dal successivo incremento volumetrico del c.d. piano casa computato su tale volume assentito e già incrementato).
3.2.1. – Sul punto, occorre fare una breve puntualizzazione in ordine alla nozione di “carico urbanistico”.
Come è noto, la nozione di “carico urbanistico” assume rilevanza ai fini della delimitazione degli interventi di “ manutenzione straordinaria ” (art. 3, comma 1, lett. b), t.u. edilizia), della individuazione con legge regionale di “ ulteriori interventi ” da sottoporre a permesso di costruire (art. 10, comma 3, t.u. edilizia) e, soprattutto, rileva ai fini del calcolo del contributo di costruzione (art. 17, comma 4, t.u. edilizia), con specifico riguardo alla determinazione degli oneri di urbanizzazione, tradizionalmente intesi come una compensazione per la collettività in relazione all’incremento di carico urbanistico causato dall’attività edificatoria (Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6586).
Tuttavia, una definizione normativa di “carico urbanistico” si è avuta solo di recente, mediante l’adozione dell’Intesa del 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni volta a stabilire, tra le altre cose, un quadro di definizioni uniformi in materia edilizia.
Infatti, con l’art. 4, comma 1- sexies , t.u. edilizia (comma inserito dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133), il legislatore ha previsto l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare la struttura dei regolamenti edilizi comunali, anche attraverso la predisposizione di “ definizioni uniformi sull’intero territorio nazionale ”, mediante una previsione che è stata “ annoverata a pieno titolo tra i principi fondamentali del governo del territorio ” in quanto espressione di quella “ esigenza unitaria e non frazionabile ” di semplificazione e di uniformità da garantire su tutto il territorio nazionale (Corte cost. 26 maggio 2017, n. 125, punto 4.3.2. del Considerato in diritto ).
Tale previsione è stata attuata con l’adozione dell’Intesa del 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, avente ad oggetto il suddetto schema di regolamento edilizio-tipo, nonché, per quanto qui interessa, il “ Quadro delle definizioni uniformi ” (Allegato A).
Tra le definizioni uniformi, si rinviene anche quella di “carico urbanistico” (voce n. 5), definito come “ Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso ”, con la precisazione che “ l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno ” conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso “ costituiscono variazione del carico urbanistico ”.
L’aumento del carico urbanistico, quindi, consiste nell’aumento del fabbisogno di dotazioni territoriali, rappresentate principalmente dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui domanda dipende sia dall’entità di ciascun immobile che dalla sua destinazione d’uso.
3.2.2. – Ciò posto, deve ritenersi che ai fini della verifica della sussistenza di un interesse ad agire fondato su di un illegittimo aumento del carico urbanistico conseguente all’attuazione di un intervento urbanistico-edilizio o ad un mutamento di destinazione d’uso, non è sufficiente una generica allegazione in tal senso, ma occorre evidenziare specificamente i profili di illegittimità connessi a tale incremento (volumetria, destinazione d’uso, entità dei nuovi insediamenti).
Nel caso di specie, tali profili non solo sono stati specificamente evidenziati dai ricorrenti in primo grado, ma risultano essere anche di entità tale da determinare un rilevante impatto urbanistico per il consistente aumento di volumetria (passando dagli originari 17.000 mc agli eventuali 53.000 mc), con cambio di destinazione d’uso, oltre che per la previsione insediativa di circa 300 nuovi residenti (come ammesso dalla stessa parte appellante).
3.3. – In senso contrario, non vale richiamare il precedente di questa sezione (Cons. Stato, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 878), al fine di ritenere insussistente l’interesse ad agire in relazione ad un caso, asseritamente analogo, relativo alla costruzione di un edificio alto quasi 20 metri, con 45 nuovi appartamenti, collocati in un’area di non rilevanti dimensioni.
A ben vedere, infatti, si tratta di una fattispecie diversa dalla presente, in quanto in quel caso non veniva in rilievo un illegittimo aumento del carico urbanistico, ma la semplice violazione del limite di altezza massima degli edifici, rispetto alla quale non risultava specificato in alcun modo l’interesse all’impugnazione del titolo edilizio, non potendo valere a tal fine né la sussistenza della mera vicinitas e né le caratteristiche dell’intervento in sé considerato, anche in considerazione del fatto che tale intervento era stato previsto nell’ambito di una apposita convenzione stipulata con il Comune, con la specifica previsione di opere di urbanizzazione conseguenti al legittimo aumento del carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 878).
3.4. – Infine, occorre comunque osservare come una sicura prova della sussistenza di un interesse ad agire in capo ai ricorrenti sia dato anche dall’espletamento dei c.d. testimoniali di stato, volti a verificare l’eventuale causazione di danni agli immobili di proprietà dei ricorrenti in conseguenza della realizzazione dei lavori in questione.
Il motivo di appello, pertanto, è infondato.
4. – Con il quarto motivo di appello (pag. 24-27), la società ha dedotto un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe accolto il primo motivo di ricorso sulla base di una motivazione (interpretazione restrittiva della legge sul c.d. piano casa) che non corrisponderebbe alla censura contenuta nel ricorso (violazione della normativa ordinaria, derogata dal c.d. piano casa).
4.1. – Il motivo è infondato.
Come è noto, spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione proposta in giudizio (art. 32, comma 2, c.p.a.), non essendo vincolato né dalle formule utilizzate dalla parte nel proprio atto e né dalle norme richiamate nello stesso, potendo il giudice giungere anche ad una diversa qualificazione giuridica della domanda o delle censure prospettate, nei limiti dei fatti ritualmente allegati dalla parte, in applicazione del principio iura VI UR .
Nel caso di specie, non può ravvisarsi nessun vizio di ultrapetizione, dal momento che la censura prospettata in primo grado atteneva all’impossibilità di qualificare l’intervento in una delle tre fattispecie delineate dalla legge sul piano casa (l.r. n. 21 del 2009) nel suo art. 3- ter (sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia o completamento).
Si tratta, a ben vedere, di una censura che, contrariamente a quanto asserito nell’atto di appello, atteneva proprio alla violazione della legge sul piano casa, sulla base di una diversa e più restrittiva interpretazione della stessa.
Ad ogni modo, il primo giudice, nell’analizzare la censura contenuta nel primo motivo di ricorso e, quindi, i rapporti tra la normativa ordinaria e quella derogatoria del c.d. piano casa, ha dovuto necessariamente precisare l’esatta interpretazione di tale ultima normativa, non incorrendo quindi nel vizio denunciato in appello.
5. – Con il quinto motivo di appello (pag. 27-35), la società ha dedotto un “vizio di fondo” della sentenza, rappresentato dall’errata interpretazione dell’art. 3- ter , l.r. n. 21 del 2009 (c.d. piano casa) nella parte in cui ha individuato quale requisito indefettibile degli interventi consentiti dal piano casa, la preesistenza di un edificio, anche parziale, da cui sarebbero conseguito gli ulteriori vizi, quali l’errata qualificazione dello stato di fatto e dell’intervento e l’errata definizione della nozione di “completamento”.
In particolare, secondo la tesi della parte appellante, la norma in esame (art. 3- ter ) contemplerebbe due distinte fattispecie: i) quella degli edifici o parti di essi “ in corso di realizzazione ” e non ultimati alla data del 31 dicembre 2013; ii) quella degli edifici che abbiano ottenuto un titolo edilizio nel frattempo scaduto, per cui in quest’ultima fattispecie l’unico presupposto sarebbe costituito dalla sussistenza di un “titolo edilizio scaduto” e non anche dalla preesistenza materiale del manufatto.
5.1. – Il motivo di appello è infondato.
La legge regionale del LA 11 agosto 2009, n. 21, nella versione vigente ratione temporis , al suo art. 3- ter ( Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale ) prevede che “ In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con ampliamento entro il limite del 30 per cento della volumetria oppure della superficie utile esistente nei limiti previsti dalla lettera c), previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, degli edifici o di parti degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione ” (comma 1).
Orbene, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il suddetto cambio di destinazione d’uso con aumento della volumetria è consentito, in via eccezionale e derogatoria (artt. 1, 3 e 4), in relazione a tre distinte tipologie di interventi costituiti, rispettivamente, da: a) “ sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione ”; b) “ ristrutturazione edilizia ”; c) “ completamento ”.
Inoltre, il beneficio volumetrico connesso a tali tipologie di interventi viene computato in relazione alla volumetria o superficie utile esistente di “ edifici o di parti degli edifici ” che alla data del 31 dicembre 2013 siano: a) “ dismessi o mai utilizzati ”; b) “ in corso di realizzazione ”.
Con specifico riferimento a tale ultima fattispecie, poi, la norma richiede due ulteriori requisiti, e cioè che alla data del 31 dicembre 2013 gli edifici in corso di realizzazione: b1) non siano stati ultimati; b2) sia scaduto il titolo abilitativo edilizio.
Pertanto, la mera scadenza del titolo abilitativo edilizio non rileva quale autonoma fattispecie, ma si tratta di un requisito che deve sussistere con riferimento ad un edificio o parte di esso “ in corso di realizzazione ” che alla data del 31 dicembre 2013 non sia stato ultimato.
Come già affermato dal T.a.r., quindi, presupposto imprescindibile per poter accedere ai benefici eccezionali e derogatori previsti dal piano casa è costituito dalla preesistenza di un edificio o parte di esso che sia rimasto incompiuto alla data del 31 dicembre 2013.
Il chiaro tenore letterale della norma non può dar adito a dubbi in ordine alla sua corretta interpretazione (cfr. Ad. plen. 23 gennaio 2025, n. 1, punto 4.2), la quale viene confermata anche avuto riguardo al criterio teleologico, dal momento che la finalità della normativa regionale è quella di favorire l’adeguamento del “ patrimonio edilizio esistente ” e non già di favorire nuove costruzioni (art. 1, legge n. 21 del 2009).
Ma anche in base ad un criterio logico e sistematico, occorre evidenziare come la norma preveda un beneficio volumetrico del 30% da calcolare sulla base della volumetria concretamente realizzata e non su quella meramente assentita con il titolo edilizio scaduto.
In altri termini, la sussistenza del “titolo edilizio scaduto” deve essere necessariamente riferita ad un edificio già esistente ma non ultimato e non invece ad un edificio ancora da realizzare.
La tesi di parte appellante, secondo cui sarebbe sufficiente un titolo edilizio scaduto e non anche la sussistenza di un edificio in corso di realizzazione e non ultimato, si scontra sia con l’inequivoco dato letterale della norma, oltre che con la ratio dell’eccezionale incremento volumetrico e la finalità dell’intera legge sul c.d. piano casa.
Pertanto, nel caso di specie, non sussistendo un “edificio” in corso di realizzazione, ma solo delle opere propedeutiche alla costruzione (sbancamento, opere di fondazione e palificate), successive alla demolizione, deve ritenersi che l’intervento in esame non possa beneficiare del piano casa, ma sia da inquadrare nell’ambito della nuova costruzione, così come già ritenuto dal primo giudice (sulla nozione di “edificio”, si rinvia per brevità alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, pag. 17-18, che qui si condividono).
Con particolare riferimento allo “stato dei luoghi”, peraltro, viene in rilievo la stessa relazione prodotta dalla società su apposita richiesta della GI LA (doc. 14 del fascicolo di primo grado EN NE), dalla quale si evince che “ lo stato dei luoghi risulta abbandonato e rappresenta un vuoto urbano del quartiere. Risultano già eseguite le palificate e gli scavi di sbancamento per la quasi totalità dell’area interessata pertanto il progetto si inserirà nell’area già sbancata ” (doc. 14 del fascicolo di primo grado EN NE).
Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
6. – Con il sesto motivo di appello (pag. 35-42), la società ha dedotto l’esistenza di vizio “ ancora più grave ” della sentenza impugnata, deducendo tre distinte censure relative, rispettivamente, ai seguenti aspetti: i) erronea qualificazione dello stato dei luoghi, non trattandosi di un “vuoto urbano” ma di un “edificio incompiuto” che avrebbe in ogni caso raggiunto quella “significativa consistenza” richiesta dalla sentenza impugnata; ii) erronea qualificazione dell’intervento e, comunque, erronea nozione di “completamento”, che andrebbe inteso non come ultimazione dei lavori, ma come completamento della volumetria posta a base del titolo originario, alla quale aggiungere la premialità e il cambio di destinazione d’uso; iii) erronea qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”, in quanto si tratterebbe di un intervento di “sostituzione edilizia”.
6.1. – Il motivo è infondato.
Con riferimento alla prima censura, il riferimento alla “ significativa consistenza ” contenuto nella sentenza impugnata (pag. 18) va inteso con riferimento alla nozione di “edificio” rilevante nella specie, nella quale rientra non qualsiasi manufatto, ma solo quell’opera edilizia “ in grado di sviluppare una certa volumetria ” (pag. 18 della sentenza impugnata), ossia che abbia appunto raggiunto una significativa consistenza (nella specie da escludersi per quanto già detto).
La seconda e la terza censura sono infondate in quanto, contrariamente all’assunto di parte appellante, in entrambi i casi (completamento o sostituzione edilizia), la normativa regionale richiede pur sempre la preesistenza di un edificio o parte di esso, come già evidenziato in sede di rigetto del quinto motivo di appello, conformemente alla sentenza di primo grado.
7. – Con il settimo motivo di appello (pag. 42-44), la società ha dedotto un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in ordine all’illegittimo calcolo della volumetria aggiuntiva, oltre che una erroneità nel merito del suddetto calcolo.
7.1. – Il motivo è infondato.
Sul punto, infatti, deve essere confermata la sentenza di primo grado in quanto nessun vizio di ultrapetizione può ritenersi sussistente, dal momento che la censura sull’errato calcolo della volumetria già sussisteva nel ricorso di primo grado, mentre del tutto generica, oltre che infondata, è la censura di parte appellante in ordine all’asserita erroneità nel merito del suddetto calcolo.
Invero, il permesso di costruire n. 188/2022 ha autorizzato un ampliamento volumetrico parametrato non già alla volumetria già esistente e realizzata, come previsto dalla norma, ma alla mera potenzialità edificatoria non ancora realizzata ed oggetto del titolo edilizio scaduto n. 1036/2005, peraltro autorizzato anche in deroga ai sensi dell’art. 14 t.u. edilizia per l’ampliamento della struttura sanitaria prima esistente.
8. – In conclusione, quindi, l’appello principale deve essere rigettato in quanto infondato.
9. – Per le stesse ragioni, deve essere respinto anche l’appello incidentale di GVM Real Estate s.r.l., in quanto fondato sulle medesime censure.
10. – In considerazione del rigetto dei suddetti appelli, può prescindersi dall’esame delle censure assorbite e non esaminate in primo grado, tempestivamente riproposte ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a., dai sig.ri LO ER, NO ON e LU MU, conformemente alla decisione del primo giudice.
11. – L’appello incidentale del Comitato Villa IA è infondato.
11.1. – Invero, con tale atto di appello, il Comitato ha impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire sulla base della riscontrata carenza di adeguata rappresentatività dell’ente, avuto riguardo ai profili della sua durata e della sua effettività.
Sul primo profilo, il T.a.r. ha ritenuto che “ il Comitato ricorrente non ha dimostrato di aver svolto attività statutarie per un significativo periodo di tempo ” (pag. 5 della sentenza impugnata), mentre, sul secondo profilo, ha ritenuto che la documentazione consistente nell’elenco degli associati con indicazione delle quote per l’anno 2023 non fosse “ idonea a comprovare l’effettività di tali adesioni ” avuto riguardo alle formalità richieste dallo statuto per l’ammissione di nuovi soci (pag. 5 della sentenza impugnata).
Con l’appello incidentale, il Comitato ha evidenziato, da un lato, che il requisito della c.d. stabilità temporale dovrebbe ritenersi superato alla luce della più recente giurisprudenza in materia e, dall’altro, che l’effettiva rappresentatività dell’ente: a) non sarebbe data solo dal numero dei soci, ma anche dei sottoscrittori; b) la relativa prova sarebbe in ogni caso libera e non vincolata alle formalità statutarie previste per l’ammissione di nuovi soci, potendo essere fornita con ogni mezzo; c) in ogni caso, la delibera di approvazione del conto economico, nel prendere atto del numero degli associati nominativamente elencati e delle quote versate, costituirebbe di fatto una ratifica della relativa adesione, da ritenersi equipollente alla formale delibera di ammissione dei singoli soci; d) infine, sarebbe precluso al giudice amministrativo il sindacato sul rispetto delle norme statutarie ai fini dell’ammissione di nuovi soci, trattandosi di questione privatistica inerente al rapporto tra l’ente e i singoli associati (pag. 7-14 dell’appello incidentale).
11.2. – Tali assunti sono infondati.
Invero, carattere dirimente assume la carenza del requisito della effettiva rappresentatività dell’ente (c.d. stabilità organizzativa ed associativa).
Infatti, sebbene l’atto costitutivo del Comitato Villa IA del 20 marzo 1998 (doc. 4 del fascicolo di primo grado) sia stato sottoscritto solamente da tre soggetti, l’unico documento prodotto in giudizio e dal quale si dovrebbe desumere la sussistenza del suddetto requisito è costituito da un verbale di riunione del consiglio direttivo del 28 febbraio 2024, composto dai medesimi tre soggetti sottoscrittori dell’atto costitutivo, con il quale è stato deliberato “ di sottoporre il conto economico al 31.12.2023 all’approvazione della prossima assemblea dei soci ” dopo aver “ preso atto del numero degli iscritti al Comitato ammontanti a n. 131 unità, di cui n. 90 in regola con i versamenti della quota associativa annuale 2023 ” (doc. 40 del fascicolo di primo grado).
Dall’esame della documentazione in atti, quindi, emerge come in oltre 25 anni di esistenza di tale Comitato, non risulti dimostrato lo svolgimento di alcuna attività associativa (verbali di riunioni del consiglio direttivo o dell’assemblea dei soci) al di fuori di tale unica riunione del 28 febbraio 2024, peraltro successiva anche alla proposizione del ricorso di primo grado (30 agosto 2023).
Invero, anche la sentenza impugnata ha ritenuto sul punto che, benché costituito nel marzo del 1998, “ il Comitato non ha comprovato di aver svolto alcuna significativa attività fino al giugno 2023, epoca di poco antecedente alla proposizione del gravame ” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Allo stesso modo, si deve escludere la sussistenza di un’adeguata rappresentatività dell’ente (c.d. stabilità associativa), non risultando prodotta in atti alcuna documentazione attestante la consistenza effettiva della compagine associativa, non potendo valere a tal fine la mera “presa d’atto” contenuta nel verbale del consiglio direttivo in ordine al numero degli iscritti, in quanto non supportata da nessun riscontro probatorio.
A tal riguardo, occorre precisare che il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado alle formalità previste dallo Statuto (art. 6) per l’ammissione di nuovi soci (richiesta controfirmata da almeno due soci, approvazione del Consiglio direttivo a maggioranza di due terzi dei votanti) non può essere inteso come una indebita intromissione nella vita interna dell’ente, in quanto ciò che si intendeva evidenziare con tale statuizione era non già la “validità” delle adesioni, alla stregua di un sindacato di merito, quanto piuttosto la loro “dimostrabilità” in giudizio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, che fa riferimento alle formalità statutarie “ suscettibili di essere documentalmente dimostrate ”).
Peraltro, anche a voler ritenere, come sostiene l’appellante incidentale, che una simile prova possa essere liberamente fornita, senza incontrare alcuna limitazione nelle formalità statutarie previste per l’ammissione di nuovi soci, tuttavia, occorre ugualmente rilevare come nessuna prova sia stata fornita dal Comitato sul punto.
In tal senso, non vale nemmeno richiamare il c.d. conto economico con l’elenco degli associati e delle rispettive quote versate (doc. 41 del fascicolo di primo grado).
Tale documento, infatti, anche a prescindere dalla mancanza di qualsiasi dato relativo alla sua provenienza e all’epoca della sua formazione, sembra anzi confermare l’assenza di una stabilità organizzativa ed associativa, in quanto, sebbene relativo solo all’anno 2023, evidenzia delle movimentazioni contabili in uscita solamente per un periodo di tre mesi (dal 20 giugno 2023 al 19 settembre 2023, mentre quella del 1° gennaio 2024 è solo un addebito per imposta di bollo).
Nessun riferimento temporale, invece, risulta con riferimento alle asserite entrare imputabili al versamento di quote associative, dove ci si limita ad indicare che sarebbero state effettuate nel corso dell’anno “ in più date ”.
In definitiva, non sussistono quegli indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), per poter desumere mediante un ragionamento presuntivo la sussistenza di una effettiva ed adeguata rappresentatività dell’ente.
12. – In conclusione, quindi, l’appello incidentale deve essere rigettato.
13. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti del Comitato Villa IA, in considerazione del recente mutamento di giurisprudenza su una questione dirimente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la GI LA, OM PI, la EN NE AF s.p.a. e la GVM Real Estate s.r.l., al pagamento delle spese di lite in favore dei sig.ri LO ER, NO ON e LU MU che si liquidano in € 8.000,00 a carico di ciascun ente, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Compensa le spese di lite nei confronti del Comitato Villa IA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO