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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14887/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14887/2024 tra
Parte_1 Pt_2 Parte_3
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ER TO
INTERVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12,40 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONE SARTINI in Parte_4 sostituzione dell'avv. CALONI SARA e l'avv. ,
Per essuno compare , Controparte_1
L'Avv. Sartini si riporta alla comparsa di costituzione del ed insiste per la risoluzione del Parte_3 contratto di locazione, per la condanna del convenuto al pagamento dei canoni di novembre e dicembre oltre a quelli da scadere fino alla riconsegna e la condanna ex art. 96 cpc per la manifesta dilatori età dell'opposizione e dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura del dispositivo. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14887/2024 promossa da:
(CF con il patrocinio Parte_4 C.F._1 dell'avv. CALONI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
,quale procuratore generale della defunta madre Parte_4 CP_2 con atto del 19.11.24 intimava sfratto a in relazione ad immobile locato per uso Controparte_1 abitativo sito in Empoli, Largo 8 marzo del '44, deducendo la morosità dello stesso nel pagamento del canone mensile di € 1.100,00 per i mesi di agosto, ottobre e novembre del 2024.
Alla prima udienza del 18.2.25 il convenuto non compariva;
il difensore di parte attrice dava atto che la morosità era stata sanata e chiedeva quindi il passaggio al rito locatizio per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto.
Il Giudice disponeva il passaggio al rito locatizio e dava termine per la presentazione di memoria integrativa.
Il nella memoria deduceva il mancato pagamento di altri canoni e degli oneri condominiali e Parte_3 chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto e la condanna del al pagamento degli importi CP_1 dovuti.
Alla successiva udienza di discussione del 26.6.25 compariva personalmente il e veniva CP_1 esperito tentativo di conciliazione.
Nel corso del procedimento è stata regolarizzata la costituzione del in proprio quale erede Parte_3 pagina 2 di 3 della . CP_2
Dopo alcuni rinvii e constatato l'esito negativo dei tentativi di conciliazione della lite, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Il ha fornito la prova del fatto costitutivo della domanda allegando il contratto di locazione Parte_3 registrato(Cass. SU n. 13533/01).
Era onere del fornire la prova del fatto estintivo e cioè del regolare pagamento dei canoni. CP_1
Prova che non è stata fornita.
Rileva quindi il disposto dell'art. 6 del contratto che , in conformità dell'art. 5 L. n. 392/78 , stabilisce che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista ( nel caso in oggetto il giorno 10 di ogni mese) costituisce motivo di risoluzione del contratto .
Ai fini della risoluzione del contratto non rileva pertanto il pagamento del canone eseguito dal CP_1 dopo la notifica della citazione , pagamento che, in quanto non accompagnato dal procedimento di sanatoria di cui all'art. 55 L. n. 392/78 , se è valso ad impedire la convalida dello sfratto ai sensi dell'art. 663 comma 2 c.p.c.,non può impedire la pronuncia di risoluzione del contratto nel presente giudizio di merito in base alla regola suddetta.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
Consequenziale è la condanna del al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. CP_1 n. 392/78 per il rilascio appare equo fissare la data del 20.1.26.
Il deve altresì essere condannato al pagamento dell'importo di € 2.200,00 per canoni non pagati CP_1 oltre interessi dalle scadenze ad oggi ulteriori canoni fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa(4° scaglione) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 76,00 per spese, 3.820 per compenso ed € 573,00 per spese generali, per complessivi € 4.469,00.
Non sussistono i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che parte attrice ha regolarizzato la propria posizione solo nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto di locazione Controparte_1 tra ed il avente ad oggetto immobile sito in Empoli, Parte_4 CP_1
Largo 8 marzo del '44; condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il Controparte_1 rilascio la data del 20.1.26; condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 2.200,00 oltre interessi dalle scadenze al saldo ed ulteriori Parte_4 canoni fino al rilascio;
condanna il convenuto a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 4.469.00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14887/2024 tra
Parte_1 Pt_2 Parte_3
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
ER TO
INTERVENUTO
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 12,40 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per l'avv. SIMONE SARTINI in Parte_4 sostituzione dell'avv. CALONI SARA e l'avv. ,
Per essuno compare , Controparte_1
L'Avv. Sartini si riporta alla comparsa di costituzione del ed insiste per la risoluzione del Parte_3 contratto di locazione, per la condanna del convenuto al pagamento dei canoni di novembre e dicembre oltre a quelli da scadere fino alla riconsegna e la condanna ex art. 96 cpc per la manifesta dilatori età dell'opposizione e dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura del dispositivo. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14887/2024 promossa da:
(CF con il patrocinio Parte_4 C.F._1 dell'avv. CALONI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
,quale procuratore generale della defunta madre Parte_4 CP_2 con atto del 19.11.24 intimava sfratto a in relazione ad immobile locato per uso Controparte_1 abitativo sito in Empoli, Largo 8 marzo del '44, deducendo la morosità dello stesso nel pagamento del canone mensile di € 1.100,00 per i mesi di agosto, ottobre e novembre del 2024.
Alla prima udienza del 18.2.25 il convenuto non compariva;
il difensore di parte attrice dava atto che la morosità era stata sanata e chiedeva quindi il passaggio al rito locatizio per ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto.
Il Giudice disponeva il passaggio al rito locatizio e dava termine per la presentazione di memoria integrativa.
Il nella memoria deduceva il mancato pagamento di altri canoni e degli oneri condominiali e Parte_3 chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto e la condanna del al pagamento degli importi CP_1 dovuti.
Alla successiva udienza di discussione del 26.6.25 compariva personalmente il e veniva CP_1 esperito tentativo di conciliazione.
Nel corso del procedimento è stata regolarizzata la costituzione del in proprio quale erede Parte_3 pagina 2 di 3 della . CP_2
Dopo alcuni rinvii e constatato l'esito negativo dei tentativi di conciliazione della lite, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Il ha fornito la prova del fatto costitutivo della domanda allegando il contratto di locazione Parte_3 registrato(Cass. SU n. 13533/01).
Era onere del fornire la prova del fatto estintivo e cioè del regolare pagamento dei canoni. CP_1
Prova che non è stata fornita.
Rileva quindi il disposto dell'art. 6 del contratto che , in conformità dell'art. 5 L. n. 392/78 , stabilisce che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista ( nel caso in oggetto il giorno 10 di ogni mese) costituisce motivo di risoluzione del contratto .
Ai fini della risoluzione del contratto non rileva pertanto il pagamento del canone eseguito dal CP_1 dopo la notifica della citazione , pagamento che, in quanto non accompagnato dal procedimento di sanatoria di cui all'art. 55 L. n. 392/78 , se è valso ad impedire la convalida dello sfratto ai sensi dell'art. 663 comma 2 c.p.c.,non può impedire la pronuncia di risoluzione del contratto nel presente giudizio di merito in base alla regola suddetta.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
Consequenziale è la condanna del al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 L. CP_1 n. 392/78 per il rilascio appare equo fissare la data del 20.1.26.
Il deve altresì essere condannato al pagamento dell'importo di € 2.200,00 per canoni non pagati CP_1 oltre interessi dalle scadenze ad oggi ulteriori canoni fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa(4° scaglione) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 76,00 per spese, 3.820 per compenso ed € 573,00 per spese generali, per complessivi € 4.469,00.
Non sussistono i presupposti per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che parte attrice ha regolarizzato la propria posizione solo nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la risoluzione per inadempimento di del contratto di locazione Controparte_1 tra ed il avente ad oggetto immobile sito in Empoli, Parte_4 CP_1
Largo 8 marzo del '44; condanna al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il Controparte_1 rilascio la data del 20.1.26; condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 2.200,00 oltre interessi dalle scadenze al saldo ed ulteriori Parte_4 canoni fino al rilascio;
condanna il convenuto a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 4.469.00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3