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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 955/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIROZZI GRAZIA e dell'avv. BAVIERA ELISA, con elezione di domicilio in
VIALE TRENTO n. 14, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SACILOTTO ELISA e dell'avv. PILI MARIA ANTONIA, con elezione di domicilio in VIA AVELLANEDA n. 3, 33084 CORDENONS (PN),
presso lo studio del primo difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Aviano (PN), in data
10/09/2011, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
1 29/02/2012 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “1. e Parte_1 Controparte_1
vivranno separati, nello specifico il signor rimarrà a
[...] Controparte_1
vivere nella casa di sua proprietà sita in via dei Vico n.3 ad Aviano (PN), che gli viene anche assegnata in uso, e la signora si trasferirà a vivere Parte_1
nell'immobile sito in Aviano, Viale G. Marconi n. 56 dalla stessa acquistato in data 27.05.2025, ed avendo ella già rilasciato la ex casa familiare a far tempo dal 15 marzo 2025. La signora infatti, in ottemperanza agli accordi di cui Pt_1
al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha reperito autonoma soluzione abitativa idonea anche ad ospitare i figli nei tempi di sua spettanza, nel
Comune di Aviano al fine di favorire la collaborazione fra genitori nella gestione della prole.
2. In particolare la signora ha acquistato l'appartamento e annesso Pt_1
garage sito in Aviano Viale Guglielmo Marconi n.56, identificato catastalmente al Catasto fabbricati di quel comune al F. Sez Urb A F. 56
Part.427 sub 4 Cat A/3 e sub 3 Cat C/6, il tutto come meglio identificato nella documentazione già depositata (DOC_11) e di cui all'attestazione di avvenuta stipula rilasciata dallo studio notarile in data 27.05.2025;
3. La signora , dal 15 marzo 2025 si è trasferita a vivere Pt_1
temporaneamente presso l'Albergo Residence Tower, in via Garibaldi 1 ad
Aviano (PN) ove continuerà a permanere con costi e spese a suo esclusivo carico, fintanto che non si trasferirà nell'immobile di cui al precedente punto 2;
4. Quanto rimasto di proprietà della signora nella ex casa coniugale Pt_1
verrà dalla stessa asportato su accordo dei coniugi, in data ed orario da concordare tra le parti, alla presenza del marito o di persona da lui delegata.
2 5. Il sig. , in adempimento agli accordi di cui al ricorso CP_1
introduttivo del presente giudizio, ha quindi corrisposto alla sig.ra Pt_1
l'importo complessivo di € 65.000,00 alle seguenti condizioni e termini:
a. € 10.000,00 sono stati già versati in data 28.02.2025 al momento della sottoscrizione e contestuale deposito del ricorso congiunto e cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio;
b. I restanti € 55.000,00 le sono stati versati con assegno circolare in data
27.05.2025 in sede di Rogito notarile al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Aviano Viale Guglielmo Marconi n.56 da parte della signora , da adibire a sua abitazione principale affinché ella Pt_1
lo abiti anche unitamente ai figli come da precedente punto 1;
c. L'importo versato dal marito alla moglie Controparte_1 Pt_1
è stato finalizzato a contribuire all'acquisto di un immobile che
[...]
rappresenti per i figli, quando collocati presso la madre, una soluzione abitativa stabile, fintanto che entrambi non saranno economicamente autosufficienti;
per tale motivo, qualora la signora cedesse Parte_1
l'immobile che ha acquistato o si trasferisse a vivere altrove – fermo, in ogni caso, il diritto di vendere per riacquistare altro immobile con le medesime destinazioni e caratteristiche sempre in Comune di Aviano
entro il termine di quattro mesi – prima dell'avversarsi della condizione dell'indipendenza economica di entrambi i figli, ella si impegna a restituire l'integrale somma di € 65.000,00 = direttamente ai figli se già maggiorenni (quanto ad € 32.500,00 a e quanto ad € Per_1
Per_ 32.500,00 a ), oppure al signor se essi o uno di essi sarà CP_1
ancora minorenne al momento dell'avverarsi di quanto innanzi
(cessione immobile o trasferimento altrove);
d. In seguito al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, la signora non dovrà più restituire alcunchè al Pt_1
marito, che espressamente vi rinuncia;
3 e. L'atto notarile di acquisto dell'immobile da parte della signora Pt_1
ha riportato le condizioni di cui al punto c ed inoltre l'emananda sentenza di separazione dovrà essere trascritta.
6. I genitori si suddivideranno le spese straordinarie per i figli al 50%,
seguendo il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in essere presso il
Tribunale di Pordenone (cfr Doc_08). Quanto al mantenimento ordinario dei figli, i genitori concordano che l'Assegno Unico per gli stessi (a prescindere dal suo ammontare) venga percepito integralmente dalla madre , Parte_1
pur in presenza del collocamento paritario dei figli, imputando la quota parte del padre quale contributo al loro mantenimento Controparte_1
ordinario; pertanto sarà la madre a farsi carico delle spese ordinarie secondo il
Protocollo allegato sub Doc_08 (quali vestiario, farmaci da banco, ricariche telefoniche, …).
7. Si conferma l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
) con collocazione paritaria degli stessi, mantenimento della Persona_2
residenza presso il padre e domicilio presso la madre per i tempi in cui staranno con lei.
8. I figli minori verranno gestiti in modo paritario dai genitori come segue:
Prima settimana
Lunedì/martedì/mercoledì con il padre con la madre Persona_3
con il padre Persona_4
Seconda settimana
Lunedì/martedì/mercoledì con la madre
Giovedì/venerdì con il padre con la madre Persona_4
Le parti concordano che sia il genitore che li ha con sé ad accompagnare i figli a casa dell'altro genitore dopo cena e quindi, a titolo esemplificativo,
durante la prima settimana il padre li riaccompagnerà a casa della madre il
4 mercoledì e la domenica sera, mentre la madre li accompagnerà da lui il venerdì sera. Viceversa, durante la seconda settimana, salvi diversi accordi tra i genitori per giustificati motivi.
a. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere in via esclusiva con i figli la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando le giornate di
Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua;
b. 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori, in funzione delle rispettive ferie;
9. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli e le nonne;
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno i figli presso di sé;
11. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc…) dovranno essere prese concordemente dai genitori;
12. Con riferimento ad eventuali domande per il rilascio o rinnovo di passaporto e carta d'identità, i coniugi si esonerano dall'obbligo del reciproco assenso;
13. È stato formato idoneo piano genitoriale, allegato al ricorso (DOC_09);
14. I coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di separazione prestandovi fin d'ora acquiescenza, purché alle condizioni sopra formulate, e chiedono pertanto che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Aviano (PN) di effettuare le necessarie annotazioni nel
Registro degli Atti di Matrimonio.
15. I coniugi, ut supra rappresentati, danno atto che l'emananda sentenza di separazione verrà annotata presso la competente Conservatoria dei Registri
immobiliari a carico dell'immobile che acquisterà la signora o di altro Pt_1
successivo/sostitutivo immobile in ottemperanza ai punti 1 e 6 lettera a-e del presente ricorso.
5 ***
Con riferimento alla domanda di , i Parte_2
coniugi e , ut supra rappresentati Parte_1 Controparte_1
CHIEDONO
che, quando saranno decorsi i termini di legge dalla data di comparizione davanti al G.R. sostituita dalle presenti note scritte, la causa venga rimessa nel
Ruolo, dichiarando che intendono avvalersi dalla facoltà di sostituire l'Udienza di comparizione con il deposito di note scritte e, che il tribunale, previa trasmissione degli atti al P.M. al fine di acquisirne il parere,
Pt_3
pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra loro contratto il giorno
10.09.2011 nel comune di Aviano (PN) con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune, anno 2011, parte I, n.37, alle medesime
condizioni sopra richieste per la separazione personale, dando atto che ad eccezione di quelle relative all'acquisto di un immobile da parte della Sig.ra con contestuale conferimento somma da parte del marito si sono già Pt_1
verificate.
I coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio prestandovi fin d'ora acquiescenza, purchè alle condizioni sopra formulate, e chiedono pertanto che vanga ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Aviano (PN) di effettuare le necessarie annotazioni nel Registro degli Atti di Matrimonio”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
7 quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Aviano (PN), in data 10/09/2011;
[...]
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di AVIANO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, atto n. 37, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 955/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIROZZI GRAZIA e dell'avv. BAVIERA ELISA, con elezione di domicilio in
VIALE TRENTO n. 14, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SACILOTTO ELISA e dell'avv. PILI MARIA ANTONIA, con elezione di domicilio in VIA AVELLANEDA n. 3, 33084 CORDENONS (PN),
presso lo studio del primo difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Aviano (PN), in data
10/09/2011, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
1 29/02/2012 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “1. e Parte_1 Controparte_1
vivranno separati, nello specifico il signor rimarrà a
[...] Controparte_1
vivere nella casa di sua proprietà sita in via dei Vico n.3 ad Aviano (PN), che gli viene anche assegnata in uso, e la signora si trasferirà a vivere Parte_1
nell'immobile sito in Aviano, Viale G. Marconi n. 56 dalla stessa acquistato in data 27.05.2025, ed avendo ella già rilasciato la ex casa familiare a far tempo dal 15 marzo 2025. La signora infatti, in ottemperanza agli accordi di cui Pt_1
al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha reperito autonoma soluzione abitativa idonea anche ad ospitare i figli nei tempi di sua spettanza, nel
Comune di Aviano al fine di favorire la collaborazione fra genitori nella gestione della prole.
2. In particolare la signora ha acquistato l'appartamento e annesso Pt_1
garage sito in Aviano Viale Guglielmo Marconi n.56, identificato catastalmente al Catasto fabbricati di quel comune al F. Sez Urb A F. 56
Part.427 sub 4 Cat A/3 e sub 3 Cat C/6, il tutto come meglio identificato nella documentazione già depositata (DOC_11) e di cui all'attestazione di avvenuta stipula rilasciata dallo studio notarile in data 27.05.2025;
3. La signora , dal 15 marzo 2025 si è trasferita a vivere Pt_1
temporaneamente presso l'Albergo Residence Tower, in via Garibaldi 1 ad
Aviano (PN) ove continuerà a permanere con costi e spese a suo esclusivo carico, fintanto che non si trasferirà nell'immobile di cui al precedente punto 2;
4. Quanto rimasto di proprietà della signora nella ex casa coniugale Pt_1
verrà dalla stessa asportato su accordo dei coniugi, in data ed orario da concordare tra le parti, alla presenza del marito o di persona da lui delegata.
2 5. Il sig. , in adempimento agli accordi di cui al ricorso CP_1
introduttivo del presente giudizio, ha quindi corrisposto alla sig.ra Pt_1
l'importo complessivo di € 65.000,00 alle seguenti condizioni e termini:
a. € 10.000,00 sono stati già versati in data 28.02.2025 al momento della sottoscrizione e contestuale deposito del ricorso congiunto e cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio;
b. I restanti € 55.000,00 le sono stati versati con assegno circolare in data
27.05.2025 in sede di Rogito notarile al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Aviano Viale Guglielmo Marconi n.56 da parte della signora , da adibire a sua abitazione principale affinché ella Pt_1
lo abiti anche unitamente ai figli come da precedente punto 1;
c. L'importo versato dal marito alla moglie Controparte_1 Pt_1
è stato finalizzato a contribuire all'acquisto di un immobile che
[...]
rappresenti per i figli, quando collocati presso la madre, una soluzione abitativa stabile, fintanto che entrambi non saranno economicamente autosufficienti;
per tale motivo, qualora la signora cedesse Parte_1
l'immobile che ha acquistato o si trasferisse a vivere altrove – fermo, in ogni caso, il diritto di vendere per riacquistare altro immobile con le medesime destinazioni e caratteristiche sempre in Comune di Aviano
entro il termine di quattro mesi – prima dell'avversarsi della condizione dell'indipendenza economica di entrambi i figli, ella si impegna a restituire l'integrale somma di € 65.000,00 = direttamente ai figli se già maggiorenni (quanto ad € 32.500,00 a e quanto ad € Per_1
Per_ 32.500,00 a ), oppure al signor se essi o uno di essi sarà CP_1
ancora minorenne al momento dell'avverarsi di quanto innanzi
(cessione immobile o trasferimento altrove);
d. In seguito al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli, la signora non dovrà più restituire alcunchè al Pt_1
marito, che espressamente vi rinuncia;
3 e. L'atto notarile di acquisto dell'immobile da parte della signora Pt_1
ha riportato le condizioni di cui al punto c ed inoltre l'emananda sentenza di separazione dovrà essere trascritta.
6. I genitori si suddivideranno le spese straordinarie per i figli al 50%,
seguendo il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati in essere presso il
Tribunale di Pordenone (cfr Doc_08). Quanto al mantenimento ordinario dei figli, i genitori concordano che l'Assegno Unico per gli stessi (a prescindere dal suo ammontare) venga percepito integralmente dalla madre , Parte_1
pur in presenza del collocamento paritario dei figli, imputando la quota parte del padre quale contributo al loro mantenimento Controparte_1
ordinario; pertanto sarà la madre a farsi carico delle spese ordinarie secondo il
Protocollo allegato sub Doc_08 (quali vestiario, farmaci da banco, ricariche telefoniche, …).
7. Si conferma l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
) con collocazione paritaria degli stessi, mantenimento della Persona_2
residenza presso il padre e domicilio presso la madre per i tempi in cui staranno con lei.
8. I figli minori verranno gestiti in modo paritario dai genitori come segue:
Prima settimana
Lunedì/martedì/mercoledì con il padre con la madre Persona_3
con il padre Persona_4
Seconda settimana
Lunedì/martedì/mercoledì con la madre
Giovedì/venerdì con il padre con la madre Persona_4
Le parti concordano che sia il genitore che li ha con sé ad accompagnare i figli a casa dell'altro genitore dopo cena e quindi, a titolo esemplificativo,
durante la prima settimana il padre li riaccompagnerà a casa della madre il
4 mercoledì e la domenica sera, mentre la madre li accompagnerà da lui il venerdì sera. Viceversa, durante la seconda settimana, salvi diversi accordi tra i genitori per giustificati motivi.
a. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere in via esclusiva con i figli la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando le giornate di
Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua;
b. 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori, in funzione delle rispettive ferie;
9. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli e le nonne;
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno i figli presso di sé;
11. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc…) dovranno essere prese concordemente dai genitori;
12. Con riferimento ad eventuali domande per il rilascio o rinnovo di passaporto e carta d'identità, i coniugi si esonerano dall'obbligo del reciproco assenso;
13. È stato formato idoneo piano genitoriale, allegato al ricorso (DOC_09);
14. I coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di separazione prestandovi fin d'ora acquiescenza, purché alle condizioni sopra formulate, e chiedono pertanto che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Aviano (PN) di effettuare le necessarie annotazioni nel
Registro degli Atti di Matrimonio.
15. I coniugi, ut supra rappresentati, danno atto che l'emananda sentenza di separazione verrà annotata presso la competente Conservatoria dei Registri
immobiliari a carico dell'immobile che acquisterà la signora o di altro Pt_1
successivo/sostitutivo immobile in ottemperanza ai punti 1 e 6 lettera a-e del presente ricorso.
5 ***
Con riferimento alla domanda di , i Parte_2
coniugi e , ut supra rappresentati Parte_1 Controparte_1
CHIEDONO
che, quando saranno decorsi i termini di legge dalla data di comparizione davanti al G.R. sostituita dalle presenti note scritte, la causa venga rimessa nel
Ruolo, dichiarando che intendono avvalersi dalla facoltà di sostituire l'Udienza di comparizione con il deposito di note scritte e, che il tribunale, previa trasmissione degli atti al P.M. al fine di acquisirne il parere,
Pt_3
pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra loro contratto il giorno
10.09.2011 nel comune di Aviano (PN) con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di quel Comune, anno 2011, parte I, n.37, alle medesime
condizioni sopra richieste per la separazione personale, dando atto che ad eccezione di quelle relative all'acquisto di un immobile da parte della Sig.ra con contestuale conferimento somma da parte del marito si sono già Pt_1
verificate.
I coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio prestandovi fin d'ora acquiescenza, purchè alle condizioni sopra formulate, e chiedono pertanto che vanga ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Aviano (PN) di effettuare le necessarie annotazioni nel Registro degli Atti di Matrimonio”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
7 quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Aviano (PN), in data 10/09/2011;
[...]
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di AVIANO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011, atto n. 37, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8