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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3866/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto reso in data 21.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in SORTINO, VIA PRIMO
MAGGIO N. 26, presso lo studio dell'avv. SARDO VIVIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in CARLENTINI, VIA G. DI
VITTORIO N. 5, presso lo studio dell'avv. FERRAUTO IRENE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Sortino, il giorno 22.7.2023 (Atto n. 11, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2023); - di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
- che dalla loro unione non è stata generata prole.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate, nonché contestuale pronuncia di divorzio:
1- dichiarare la separazione personale dei coniugi odierni ricorrenti, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e con piena libertà di ciascuno di richiedere la residenza sia nel territorio italiano che all'estero;
2- i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3- il IG , a seguito dell'omologa delle condizioni di separazione, preleverà Parte_1 dall'immobile adibito a casa coniugale, gli arredi, di sua esclusiva proprietà, che, nelle more, resteranno in custodia della IGa , con tutti gli obblighi di legge. Più Parte_2 specificamente: dalla mansarda, preleverà la madia e i pensili, nonché l'asciugatrice e l'asse da stiro;
dalla zona notte, preleverà la camera da letto, la cabina armadio, il pouf, il tappeto, TV e la cameretta che arredava la stanza di eventuali figli;
dalla zona giorno, preleverà: l'ingresso
(specchio con pensile), il soggiorno nella sua interezza, compresa la tv ed il divano;
relativamente alla cucina preleverà: angolo cucina, il divano, il tavolo, le sedie, il tavolinetto,
l'orologio, la dispensa a parete, il servizio di piatti , bicchieri e posate;
dalla veranda preleverà il set di tavolo, sedie e cuscinoni.
Il , prima di procedere all'asporto dei superiori arredi fisserà appuntamento con la Pt_1
IGa ; detta operazione di asporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e nel Pt_2
rispetto della proprietà altrui. Resta inteso che, saranno accettabili, da parte della , le Pt_2
piccole microlesioni alle pareti, derivanti dallo smontaggio degli arredi, che inevitabilmente potranno verificarsi;
4- la IGa tratterrà la tv ad uso dell'impianto videocamere con il relativo Parte_2
impianto, la tv della cucina, il frigorifero e la lavatrice;
6- la IGa , altresì, restituirà, al IG - a titolo Parte_2 Parte_1 forfettario per le spese sostenute dal IG nell'immobile in proprietà di quest'ultima in Pt_1
Sortino, via P. Micca, n. 50,- tramite accredito su c/c n. CC0381530044, acceso presso Banca
Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN IT52 B050 3684 790C C038 1530 044, la complessiva somma di euro 27.000,00 (euro ventisettemila) in 5 anni, comprensiva di capitali ed interessi;
tale somma sarà versata con un importo minimo di euro 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento) annuo. Il pagamento della prima tranche avverrà il mese successivo a quello della omologa della separazione e, detto mese sarà da considerarsi quello utile al fine di adempiere al pagamento delle successive tranche annuali. Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo i superiori accordi definitivi ed esaustivi.
All'udienza del 20.2.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (trasmissione atti
8.11.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
-La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SORTINO, il giorno
[...]
22.7.2023 (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2023), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORTINO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
27/02/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3866/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto reso in data 21.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in SORTINO, VIA PRIMO
MAGGIO N. 26, presso lo studio dell'avv. SARDO VIVIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in CARLENTINI, VIA G. DI
VITTORIO N. 5, presso lo studio dell'avv. FERRAUTO IRENE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Sortino, il giorno 22.7.2023 (Atto n. 11, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2023); - di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
- che dalla loro unione non è stata generata prole.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate, nonché contestuale pronuncia di divorzio:
1- dichiarare la separazione personale dei coniugi odierni ricorrenti, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e con piena libertà di ciascuno di richiedere la residenza sia nel territorio italiano che all'estero;
2- i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3- il IG , a seguito dell'omologa delle condizioni di separazione, preleverà Parte_1 dall'immobile adibito a casa coniugale, gli arredi, di sua esclusiva proprietà, che, nelle more, resteranno in custodia della IGa , con tutti gli obblighi di legge. Più Parte_2 specificamente: dalla mansarda, preleverà la madia e i pensili, nonché l'asciugatrice e l'asse da stiro;
dalla zona notte, preleverà la camera da letto, la cabina armadio, il pouf, il tappeto, TV e la cameretta che arredava la stanza di eventuali figli;
dalla zona giorno, preleverà: l'ingresso
(specchio con pensile), il soggiorno nella sua interezza, compresa la tv ed il divano;
relativamente alla cucina preleverà: angolo cucina, il divano, il tavolo, le sedie, il tavolinetto,
l'orologio, la dispensa a parete, il servizio di piatti , bicchieri e posate;
dalla veranda preleverà il set di tavolo, sedie e cuscinoni.
Il , prima di procedere all'asporto dei superiori arredi fisserà appuntamento con la Pt_1
IGa ; detta operazione di asporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e nel Pt_2
rispetto della proprietà altrui. Resta inteso che, saranno accettabili, da parte della , le Pt_2
piccole microlesioni alle pareti, derivanti dallo smontaggio degli arredi, che inevitabilmente potranno verificarsi;
4- la IGa tratterrà la tv ad uso dell'impianto videocamere con il relativo Parte_2
impianto, la tv della cucina, il frigorifero e la lavatrice;
6- la IGa , altresì, restituirà, al IG - a titolo Parte_2 Parte_1 forfettario per le spese sostenute dal IG nell'immobile in proprietà di quest'ultima in Pt_1
Sortino, via P. Micca, n. 50,- tramite accredito su c/c n. CC0381530044, acceso presso Banca
Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN IT52 B050 3684 790C C038 1530 044, la complessiva somma di euro 27.000,00 (euro ventisettemila) in 5 anni, comprensiva di capitali ed interessi;
tale somma sarà versata con un importo minimo di euro 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento) annuo. Il pagamento della prima tranche avverrà il mese successivo a quello della omologa della separazione e, detto mese sarà da considerarsi quello utile al fine di adempiere al pagamento delle successive tranche annuali. Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo i superiori accordi definitivi ed esaustivi.
All'udienza del 20.2.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (trasmissione atti
8.11.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
-La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SORTINO, il giorno
[...]
22.7.2023 (Atto n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2023), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORTINO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
27/02/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone