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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Motivi della decisione
Letto il ricorso ex artt. 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 29/1/2025 da Parte_1
(c.f./p. i.v.a ), residente in Vittoria, via Caravaggio, assistito dall'avv. Nunzio C.F._1
Peligra, nominato gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito, OCC) dall'Organismo di
Composizione della Crisi di Ragusa, esaminati gli atti e i documenti prodotti;
letta la relazione dell'OCC; viste le integrazioni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
pagina 1 di 7 ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (residenza in Vittoria);
Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:
- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
nel caso di specie, infatti, ha contratto debiti agricoli e commerciali, ma questi ultimi in qualità di fideiussore, non nell'ambito nell'attività professionale di procacciatore di affari esercitata solo dal 2021;
- il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi euro di 1.761.963,53, a fronte della percezione di un reddito da lavoro mensile media pari a circa euro 1.525,19, peraltro oggetto di assegnazione giudiziale del quinto (il reddito come procacciatore di affari è stato maturato solo nel 2021
e comunque per un importo anno non sufficiente a sostenere il debito, ossia pari ad euro 54.446,00), e dell'assenza di beni mobili prontamente liquidabili (i veicoli risultano tutti o radiati o trasferiti) e della presenza di beni immobili (per la titolarità del 100% o in quota) di non pronta liquidazione, la cui conversione in denaro non potrebbe peraltro sanare, in tempi ragionevoli e prevedibili, i debiti già scaduti;
- come anticipato, il debitore versa pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, stimate dallo stesso in euro 1.500,00, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte esigua di reddito e dai beni sopra indicati – poste attive per definizione non prontamente liquidabili–, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
- il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale del debitore;
ritenuto che
, nella predetta relazione, il gestore ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in euro 1.500,00 mensili, e che tuttavia la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va rimessa al giudice delegato (ex art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.); pagina 2 di 7 ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;
ritenuto, pertanto, che la retribuzione, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, va acquisita nella sua interezza, ad eccezione di quanto verrà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, stante l'inopponibilità dell'assegnazione giudiziale del quinto dello stipendio in favore dei creditori pignoranti (cfr., anche di recente, trib. Milano, 14/03/2025, n. 170: “con riguardo al pignoramento mobiliare del quinto dello stipendio […] concluso con ordinanza di assegnazione […], dalla data del presente provvedimento, lo stesso risulta inopponibile alla procedura
e conseguentemente la base reddituale mensile va considerata comprensiva di tale somma, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto
Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che
l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.)”; nello stesso senso, trib.
Verona, 31/03/2025, n. 68; trib. Bergamo, 10/04/2025, n. 81); rilevato che tra i compiti del liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 c.i.i. inserito tra i principi generali del codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza includere in tale categoria il compenso spettante al professionista (advisor e difensore) che abbia assistito il debitore nella presentazione del pagina 3 di 7 ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (così, trib. Bologna, sez. IV, sent., 09/12/2024, n. 227: “[p]roseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I,
CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata
e analogamente per la novellata lettera d) ("crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI. Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti delle Advisors, dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151
CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale”; nello stesso senso, trib. Bologna, sez. IV, sent., 19/11/2024, n. 213; trib.
Bologna, sent., 28/03/2025, n. 59/2025; trib. Bologna, sent. 18/03/2025, n. 48; trib. Bologna, sent.,
17/02/2025, n. 33/2025; trib. Sassari, sent., 28/01/2025, n. 11/2025; trib. Genova, sent., 01/04/2025, n.
79; trib. Genova, sent., 24/03/2025, n. 75: “sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori”
e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata”; trib. Pesaro, sent.,
10/03/2025, n. 15); ritenuto, infatti, che il compenso spettante al difensore/advisor “dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo” e la relativa domanda valutata secondo i criteri di legge (trib. Terni, sent., 2/12/2024, n. 38; trib.
Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Bari, sent., 5/3/2025, n. 57; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1); rilevato, invece, che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è
“unitario” (cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del pagina 4 di 7 compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;
- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;
- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione del compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16; - non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la "apertura" della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla "omologazione" dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;
- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio;
rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;
- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b)”; nello stesso senso, trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63: “il compenso per l'OCC è unico per le due fasi per la proposta e la liquidazione;
i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014”; trib. Pesaro, sent., 10/03/2025, n. 15; trib. Bergamo, sent.,
25/3/2025, n. 69; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1: “la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio
2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma)
o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma)”) e dovrà esser liquidato dal giudice delegato una volta approvato il rendiconto finale, “e non dovrà, pertanto, essere insinuato al pagina 5 di 7 passivo” (ancora, trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1; trib. Arezzo, sent., 8/5/2024), in conformità ai parametri di cui al d.m. 202 del 2014, in relazione “all'importo attivo effettivamente liquidato” (trib.
Bergamo, sent., 25/3/2025, n. 69) e “salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024,
e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023)” (trib. Terni, sent., 02/12/2024, n. 38); visto l'art. 270 c.c.i.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1 nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;
nomina liquidatore la dott.ssa Persona_1 ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione;
dispone la sospensione delle trattenute sulla retribuzione erogata in favore di da parte del Parte_1 datore di lavoro ( ) per l'assegnazione giudiziale del quinto (creditori Parte_2 P.IVA_1
; , per l'effetto, Parte_3 Controparte_1 ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata e, per l'effetto, ordina
a ( ) di effettuare i pagamenti della retribuzione di Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 direttamente sul conto corrente della procedura, ad eccezione di quanto sarà determinato dal giudice pagina 6 di 7 delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, il cui importo potrà essere corrisposto direttamente all'interessato come da convenzione tra lavoratore e datore di lavoro;
ordina
a ( ) di trasmettere periodicamente copia dei cedolini e delle buste paga di Parte_2 P.IVA_1
al liquidatore, per il controllo semestrale di cui all'art. 275, co. 1, c.c.i.i., anche sulla Parte_1 regolarità dei pagamenti e, per l'effetto, ordina al liquidatore di comunicare la presente sentenza, le coordinate bancarie del conto della procedura e il proprio indirizzo p.e.c. a ), quale datore di lavoro di;
Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i. (l'inserimento della sentenza nel sito internet deve avvenire in chiaro, senza oscuramento dei dati personali dei debitori interessati, stante la relativa efficacia erga omnes), oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.;
Si comunichi.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Motivi della decisione
Letto il ricorso ex artt. 268, co. 1, e 269, co. 1, c.c.i.i. depositato in data 29/1/2025 da Parte_1
(c.f./p. i.v.a ), residente in Vittoria, via Caravaggio, assistito dall'avv. Nunzio C.F._1
Peligra, nominato gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito, OCC) dall'Organismo di
Composizione della Crisi di Ragusa, esaminati gli atti e i documenti prodotti;
letta la relazione dell'OCC; viste le integrazioni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, co. 2, c.c.i.i. l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i., al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
pagina 1 di 7 ritenuta la competenza del tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, co. 2 e 3, c.c.i.i.), nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (residenza in Vittoria);
Ritenuto, per quanto riguarda i presupposti di ammissibilità della liquidazione controllata del sovraindebitato, che:
- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, co. 1, 2, co. 1 lett. c) e 268, co. 1, c.c.i.i., egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
nel caso di specie, infatti, ha contratto debiti agricoli e commerciali, ma questi ultimi in qualità di fideiussore, non nell'ambito nell'attività professionale di procacciatore di affari esercitata solo dal 2021;
- il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata, pari a complessivi euro di 1.761.963,53, a fronte della percezione di un reddito da lavoro mensile media pari a circa euro 1.525,19, peraltro oggetto di assegnazione giudiziale del quinto (il reddito come procacciatore di affari è stato maturato solo nel 2021
e comunque per un importo anno non sufficiente a sostenere il debito, ossia pari ad euro 54.446,00), e dell'assenza di beni mobili prontamente liquidabili (i veicoli risultano tutti o radiati o trasferiti) e della presenza di beni immobili (per la titolarità del 100% o in quota) di non pronta liquidazione, la cui conversione in denaro non potrebbe peraltro sanare, in tempi ragionevoli e prevedibili, i debiti già scaduti;
- come anticipato, il debitore versa pertanto in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, stimate dallo stesso in euro 1.500,00, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte esigua di reddito e dai beni sopra indicati – poste attive per definizione non prontamente liquidabili–, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
- il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria attuale del debitore;
ritenuto che
, nella predetta relazione, il gestore ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in euro 1.500,00 mensili, e che tuttavia la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del debitore va rimessa al giudice delegato (ex art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i.); pagina 2 di 7 ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, co., 2 lett. b), c.c.i.i. quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;
ritenuto, pertanto, che la retribuzione, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, va acquisita nella sua interezza, ad eccezione di quanto verrà determinato dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, stante l'inopponibilità dell'assegnazione giudiziale del quinto dello stipendio in favore dei creditori pignoranti (cfr., anche di recente, trib. Milano, 14/03/2025, n. 170: “con riguardo al pignoramento mobiliare del quinto dello stipendio […] concluso con ordinanza di assegnazione […], dalla data del presente provvedimento, lo stesso risulta inopponibile alla procedura
e conseguentemente la base reddituale mensile va considerata comprensiva di tale somma, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto
Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che
l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato;
il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.)”; nello stesso senso, trib.
Verona, 31/03/2025, n. 68; trib. Bergamo, 10/04/2025, n. 81); rilevato che tra i compiti del liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 c.i.i. inserito tra i principi generali del codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza includere in tale categoria il compenso spettante al professionista (advisor e difensore) che abbia assistito il debitore nella presentazione del pagina 3 di 7 ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (così, trib. Bologna, sez. IV, sent., 09/12/2024, n. 227: “[p]roseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I,
CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata
e analogamente per la novellata lettera d) ("crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI. Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore, con particolare riferimento ai crediti delle Advisors, dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151
CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale”; nello stesso senso, trib. Bologna, sez. IV, sent., 19/11/2024, n. 213; trib.
Bologna, sent., 28/03/2025, n. 59/2025; trib. Bologna, sent. 18/03/2025, n. 48; trib. Bologna, sent.,
17/02/2025, n. 33/2025; trib. Sassari, sent., 28/01/2025, n. 11/2025; trib. Genova, sent., 01/04/2025, n.
79; trib. Genova, sent., 24/03/2025, n. 75: “sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori”
e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata”; trib. Pesaro, sent.,
10/03/2025, n. 15); ritenuto, infatti, che il compenso spettante al difensore/advisor “dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo” e la relativa domanda valutata secondo i criteri di legge (trib. Terni, sent., 2/12/2024, n. 38; trib.
Bari, sent., 11/3/2025, n. 63; trib. Bari, sent., 5/3/2025, n. 57; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1); rilevato, invece, che il credito spettante all'organismo di gestione della crisi e all'organo liquidatorio è
“unitario” (cfr., così, trib. Arezzo, sent., 8/5/2024: “militano in questo senso plurimi indici normativi: - la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del D.M. n. 202 del 2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione
e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del pagina 4 di 7 compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;
- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;
- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione del compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16; - non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la "apertura" della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla "omologazione" dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;
- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio;
rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;
- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b)”; nello stesso senso, trib. Bari, sent., 11/3/2025, n. 63: “il compenso per l'OCC è unico per le due fasi per la proposta e la liquidazione;
i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014”; trib. Pesaro, sent., 10/03/2025, n. 15; trib. Bergamo, sent.,
25/3/2025, n. 69; trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1: “la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio
2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma)
o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma)”) e dovrà esser liquidato dal giudice delegato una volta approvato il rendiconto finale, “e non dovrà, pertanto, essere insinuato al pagina 5 di 7 passivo” (ancora, trib. Reggio Emilia, sent., 10/1/2025, n. 1; trib. Arezzo, sent., 8/5/2024), in conformità ai parametri di cui al d.m. 202 del 2014, in relazione “all'importo attivo effettivamente liquidato” (trib.
Bergamo, sent., 25/3/2025, n. 69) e “salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024,
e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023)” (trib. Terni, sent., 02/12/2024, n. 38); visto l'art. 270 c.c.i.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1 nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Pianoforte;
nomina liquidatore la dott.ssa Persona_1 ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.i.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione;
dispone la sospensione delle trattenute sulla retribuzione erogata in favore di da parte del Parte_1 datore di lavoro ( ) per l'assegnazione giudiziale del quinto (creditori Parte_2 P.IVA_1
; , per l'effetto, Parte_3 Controparte_1 ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata e, per l'effetto, ordina
a ( ) di effettuare i pagamenti della retribuzione di Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 direttamente sul conto corrente della procedura, ad eccezione di quanto sarà determinato dal giudice pagina 6 di 7 delegato per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, il cui importo potrà essere corrisposto direttamente all'interessato come da convenzione tra lavoratore e datore di lavoro;
ordina
a ( ) di trasmettere periodicamente copia dei cedolini e delle buste paga di Parte_2 P.IVA_1
al liquidatore, per il controllo semestrale di cui all'art. 275, co. 1, c.c.i.i., anche sulla Parte_1 regolarità dei pagamenti e, per l'effetto, ordina al liquidatore di comunicare la presente sentenza, le coordinate bancarie del conto della procedura e il proprio indirizzo p.e.c. a ), quale datore di lavoro di;
Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 dispone
l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, co. 4, c.c.i.i.), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270, co. 2, c.c.i.i. (l'inserimento della sentenza nel sito internet deve avvenire in chiaro, senza oscuramento dei dati personali dei debitori interessati, stante la relativa efficacia erga omnes), oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, e dell'art. 272 c.c.i.i.;
Si comunichi.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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