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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 547/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, sig.ra , elettivamente domiciliata in Avellino presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Filomena Alaia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
(già , in Controparte_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Andrea Bassilici, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Antonio Briguglio e dall'Avv. Roberto Vaccarella come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 2273/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma totale della sentenza impugnata,
In via preliminare, pregiudiziale ed assorbente • Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità della sentenza per contraddittorietà, carenza di motivazione e mancata indicazione dell'iter logico giuridico del decisum, per tutte le motivazioni gradatamente indicate in atto;
Nel merito - Accogliere il presente appello e dichiarare la disapplicazione dell'addizionale provinciale sull'accisa per contrasto con la normativa europea per le motivazioni gradatamente indicate in atti;
- Per l'effetto condannare la Controparte_3
alla restituzione in favore della società appellante di tutte le somme
[...] illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il periodo maggio 2010 dicembre 2011, per complessivi
6.229,62, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso - Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia l'IEcc.ma Corte d'appello adita, rigettare l'appello proposto da e confermare integralmente la Controparte_1
sentenza n. 2273/2021 del Tribunale di Firenze. In via gradata, nel denegato caso di accoglimento dell'appello avversario, rigettare comunque integralmente, in ragione dell'accoglimento di quanto detto supra al par. 4 [della comparsa di costituzione e risposta], le domande proposte. In via subordinata, ridurre il quantum rispetto alla pretesa avversaria in ragione degli argomenti riproposti di cui al par. 5 [della comparsa di costituzione e risposta]. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
Cont (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 2273/2021
[...]
del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta la domanda, avanzata dalla stessa
Cont
di condanna della convenuta (già Controparte_3 [...]
e di seguito indicata come ”) al pagamento Controparte_4 Controparte_3 dell'importo di € 6.921,82 oltre accessori.
2 Cont 1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da allegando che:
• aveva stipulato con un contratto di somministrazione Controparte_3
di energia elettrica;
• nel rendiconto delle spese dell'utenza in questione (come in genere per tutte le utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a KWh 200.000 mensili) erano state computate anche le addizionali provinciali dell'accisa, originariamente prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 (poi abrogato) che richiamava l'art. 53 del
Testo Unico Accise ( T.U.A. D.Lgs. n. 504/1995);
• l'addizionale dell'accisa era stata applicata sul prelievo di energia elettrica fino alla data della sua abrogazione (nel 2012), in conseguenza del rilievo, avvenuto nel
2011, da parte della Commissione Europea in ordine all'incompatibilità tra la normativa europea (in particolare, la direttiva n. 118 del 2008) e quella italiana in ordine all'applicazione delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica: la predetta direttiva europea 118/2008 aveva infatti previsto che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno alla comunità europea, era necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità della stessa fossero uguali in tutti gli Stati membri e che le disposizioni in materia di riscossione e rimborso avrebbero dovute essere, pertanto, informate a criteri non discriminatori;
di conseguenza, con decreto del 5 gennaio 2012, l'Italia aveva abolito le addizionali provinciali applicate fino al 31.12.2011 sul prelievo dell'energia elettrica;
• l'aliquota pagata in bolletta era stata determinata in modo differente da provincia a provincia, con un importo compreso tra 0,0093 €/KWh e 0,0114 €/KWh e tale aliquota veniva applicata direttamente dal venditore dell'energia elettrica;
• la Suprema Corte aveva ritenuto (con le sentenza n. 15198 del 4.6.2019, 27099 del
23.10.2019 e 29980 del 19.11.2019) che le norme istitutive dell'addizionale in questione fossero incompatibili con il diritto comunitario, stabilendo il diritto al rimborso in capo agli utenti quantomeno con riferimento al biennio 2010 e 2011
(al netto della prescrizione decennale);
Cont
• con riferimento a tale biennio, aveva versato a il Controparte_3
complessivo importo di € 6.921,82 (di cui € 3.005,82 per l'anno 2010 – a decorrere dal mese di maggio – ed € 3.916,00 per il 2011);
• inutili si erano rivelate le richieste di pagamento rivolte a Controparte_3
[...]
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accertare e
3 dichiarare la disapplicazione dell'addizionale provinciale sull'accisa per contrasto con la normativa europea per le motivazioni gradatamente indicate in atti;
- condannare la alla restituzione in favore della società attrice di tutte Controparte_3
le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il periodo maggio 2010 dicembre 2011, per complessivi € 6.921,82, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato quanto Controparte_3
allegato e richiesto da parte attrice, in particolare esponendo che:
o non sussistevano i presupposti per l'individuazione di un pagamento oggettivo di Cont indebito, dal momento che l'utente (in questo caso non era destinatario diretto del tributo (né dell'addizionale), gravante invece esclusivamente sul fornitore;
Cont
o gli importi indicati da non erano stati pagati a titolo di “tributo” ma a titolo di quota-parte componente il prezzo della fornitura, dovuta in base alle previsioni contrattuali (mai venute meno) e non potendosi pertanto neppure ravvisare un sostituto di imposta;
o aveva peraltro versato le addizionali accise agli enti Controparte_3
competenti e non era mai intervenuto alcun rimborso;
o l'addizionale in questione era stata soppressa a decorrere dall'1.1.2012 ma, sino a tale momento, il suo pagamento era comunque dovuto in base alla normativa italiana vigente;
o le menzionate (da parte attrice) pronunce della Suprema Corte non attenevano al rapporto tra utente e fornitore di energia, ma tra utente ed Controparte_5
o ogni eventuale contrasto tra la normativa interna dello Stato Italiano ed il contenuto della Direttiva 2008/118/CE non avrebbe comunque potuto condurre alla disapplicazione della prima nei rapporti tra privati, in quanto un simile effetto era precluso alle direttive comunitarie e, vieppiù, all'interpretazione del contenuto delle direttive fornito dalla Corte di Giustizia;
o la stessa Corte di Giustizia aveva del resto escluso la possibilità di effetti
“orizzontali”, e cioè nei rapporti tra privati, delle direttive comunitarie non recepite dagli ordinamenti nazionali;
4 o non sussisteva comunque alcuna incompatibilità tra la normativa interna e la direttiva in questione, né ciò era mai stato affermato dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Nel merito: - rigettare la domanda proposta da controparte;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di controparte (per le ragioni indicate al punto 4 di parte motiva); Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso spese generali e con ogni riserva istruttoria”.
1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− il contenuto precettivo della direttiva 2008/118/CE non poteva trovare diretta applicazione nei rapporti tra privati;
− la direttiva in questione non aveva stabilito principi generali del diritto dell'Unione, “...in quanto la Direttiva del 2008/118/CE e la norma italiana del
1988 non riguardano principi generali di diritto, ma sono norme in ambito tributario prive di tale portata”;
− dunque, “...in un caso come quello odierno, deve riconoscersi l'operare del principio riconosciuto dalla UE, in Grande Sezione, sulla scorta della giurisprudenza costante della medesima Corte, secondo la quale, in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme a tale direttiva, il giudice non è tenuto a effettuare tale disapplicazione”;
− “Quanto alle due sentenze della UE (sentenza del 5.03.2015, resa nella causa
C-553/13 e sentenza del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17), citate nelle pronunzie della Corte di Cassazione sopra richiamate, esse non risultano avere stabilito principi di diritto diversi da quelli sopra analizzati ed applicabili al caso odierno, ovvero principi di diritto unionale tali da determinare la necessaria disapplicazione della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988”, rilevando che:
o “Quanto alla sentenza UE del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, si rileva in primo luogo come trattasi di decisione su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale estone, in una controversia tra un somministrante
[...]
e l' , circa il Controparte_6 Controparte_7
rimborso di accise. Si tratta pertanto di decisione della UE che non risulta essere stata resa nel contesto di una controversia tra privati, risultando almeno una delle parti, avere il carattere di ente pubblico”;
5 o “Quanto alla sentenza UE del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17, trattasi di decisione su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale francese, in una controversia tra un privato e l' , oltre che Controparte_8 due Ministeri e la Commissione per l'Energia francesi, sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, nonché degli articoli 3 e 18 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre
2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità”;
o in entrambe tali fattispecie si era al cospetto di un contenzioso insorto tra un privato ed un'amministrazione pubblica, non assimilabile dunque al caso sottoposto al giudizio del Tribunale;
− per quanto, poi, “...in alcune pronunzie della Corte di Cassazione sia stata delineata una cosiddetta “disapplicazione virtuale”, in ipotesi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pretese a titolo di rivalsa di imposte, e in particolare l'IVA”, ciò non era praticabile nel caso di specie, in quanto “...la disapplicazione della norma italiana del 1988 non è né obbligata né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE e alle pronunzie della UE sopra analizzate”.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) Rigetta le domande di 2) Compensa Controparte_1 integralmente le spese di lite tra le parti”. Cont
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “INVALIDITÀ E/O NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CARENZA DI
MOTIVAZIONE E MANCATA INDICAZIONE DELL'ITER LOGICO GIURIDICO
DEL DECISUM”, lamentando l'assenza di una motivazione formale atta a sostenere la decisione infine raggiunta dal giudice di prime cure, dal momento che nella sentenza impugnata era stata esposta soltanto una serie “...di massime giurisprudenziali astrattamente sovrapponibili a qualunque fattispecie” e non in grado di illustrare l'iter logico-giuridico seguito;
2°. “ERRONEA, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA”, così articolato:
6 o “a) IN ORDINE ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.L. N.
511/1988 ALLA LUCE DELL'INTERPRETAZIONE DEL
DIRITTOCOMUNITARIO IMPOSTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA”, dal momento che il contrasto rilevante nel caso di specie non era sussistente tra l'art. 6 del D.L. 511/1998 e la direttiva 2008/118/CE, ma tra la predetta norma interna ed il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di
Giustizia;
o “b) ESCLUSIONE - DISAPPLICAZIONE NORMATIVA INTERNA IN
FORZA DEL PRINCIPIO GENERALE DI EFFETTIVITÀ”, rilevando come il fornitore non avesse alcun interesse a chiedere il rimborso del pagamento dell'addizionale, avendo riversato il costo della stessa sull'utente e
“...dunque, essendo stato trasferito il costo della imposta sul consumatore,
è costui che, per il principio di effettività (che riveste natura di principio fondamentale del Diritto Ue) deve poter conseguire la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa”, in base al principio di effettività;
3°. “CONTRADDITTORIETÀ, ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA IN MERITO ALL' AZIONE DI RIPETIZIONE EX ART. 2033 C.C.
DELL' ADDIZIONALE PROVINCIALE - VIZIO DI OMESSA O APPARENTE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA”, evidenziando la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure laddove aveva, dapprima, indicato che il giudice italiano non era tenuto alla disapplicazione di una norma interna contrastante con il contenuto di una direttiva comunitaria, salvo poi indicare, in modo opposto, che - in caso di contrasto con il diritto comunitario - il giudice italiano era tenuto a disapplicare la norma interna, e quindi concludendo
(senza che ne fosse dato individuare il motivo) nel senso dell'insussistenza – nel caso di specie – dei presupposti per la disapplicazione della normativa italiana.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le Controparte_3
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendone la conferma e concludendo nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto. Cont
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha addotto l'assenza di una motivazione a supporto della decisione infine raggiunta dal Tribunale di Firenze,
7 lamentando “...l'estrema asciuttezza della sentenza del Giudice di prime cure, dalla quale non è assolutamente evincibile l'iter logico – giuridico che ha condotto al totale rigetto della domanda di ripetizione di somme illegittimamente addebitate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica esperita dall' odierna appellante” e che “...la decisione è costituita da un inanellarsi di massime giurisprudenziali astrattamente sovrapponibili a qualunque fattispecie, senza che il Tribunale di Firenze ne operi mai una precisa applicazione al caso concreto”.
3.1.1) Il motivo è infondato.
A) Anzitutto va rilevata la contraddittorietà tra tale motivo di gravame ed i successivi motivi esposto nell'appello in esame, laddove è stata invece contestata, in modo alquanto dettagliato, la motivazione esposta dal giudice di prime cure a sostegno della decisione raggiunta.
Appare quasi pleonastico rilevare che, nella misura in cui risultano esposti (da pg.
9 a pg. 15) vari rilievi critici al percorso argomentativo seguito dal Tribunale onde pervenire alla decisione infine raggiunta, appare una forzatura prospettare l'inesistenza di una motivazione a fondamento di tale decisione.
B) In secondo luogo, deve comunque rilevarsi come il Tribunale predetto abbia congruamente esposto l'iter logico-giuridico in base al quale è stata ritenuta infondata la Cont domanda di nei termini già sopra ricordati al punto 1.3.
C) La presenza di una motivazione formalmente e sostanzialmente apprezzabile sul piano dell'esposizione delle ragioni della decisione non consente dunque di ritenere sussistente il vizio lamentato da parte appellante.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha – come accennato – esposto una duplice serie di considerazioni critiche nei confronti della motivazione adottata dal Tribunale di Firenze a sostegno della propria valutazione secondo cui, nel caso di specie, non era dato procedere alla disapplicazione del diritto italiano e ritenere
Cont quindi insussistente in capo a l'obbligo di pagamento dell'addizionale sulle accise in questione.
3.2.1) Una prima censura è stata mossa dall'appellante adducendo che “Come ormai acclarato in diverse pronunce della Suprema Corte, l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie in cui l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e - quindi- quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE!”.
8 Cont In quest'ottica, ha in particolare esposto che:
− come ritenuto dalla giurisprudenza di merito (così Corte d'Appello di NO, sentenza n. 277 del 27.1.2022) alle “...pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: "L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della IT." (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n.
13425/2019)”;
− inoltre “...la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n. 10691/2020) che
"indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto incompatibili con essa" (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007; Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass. S.U. sent. n.
3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass. Civ. sent. n. 25278/2015; Cass.
Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n. 27822/2018)”;
− da ciò derivava come fosse “...del tutto irrilevante ed ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria
2008/112/Ce e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511 del 1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE”;
− dunque, in definitiva, “...l'addizionale provinciale introdotta dall'art 6 D.L.
511/1988 si è posta ab origine in contrasto con l'interpretazione che la Corte di
Giustizia ha offerto, con indiscutibile efficacia retroattiva, in riferimento alla
Direttiva 1992/12/CEE prima e alla Direttiva 2008/118/CE poi. Come tale, la
9 suddetta disposizione di diritto nazionale è suscettibile di essere disapplicata, a prescindere dal carattere chiaro, preciso e incondizionato delle citate disposizioni europee, anche nell'ambito dei rapporti orizzontali intercorrenti tra soggetti privati interni al singolo Stato membro”.
3.2.1.1) La contestazione è infondata.
Cont A) Anzitutto va ricordato come, in prime cure, avesse prospettato la ravvisabilità del carattere indebito del pagamento in questione adducendo unicamente l'esistenza di un contrasto tra la normativa italiana concernente le addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica (e cioè l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con L n.
20/1989) e la Direttiva 2008/118/CE, e non tra la predetta normativa italiana ed il diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'UE (come invece operato nella presente sede) ed in tale ottica erano state richiamate le sentenze della Suprema Corte nn.
15198 del 4.6.2019, 27099 del 23.10.2019 e 29980 del 19.11.2019.
Sul punto si ricorda, esemplificativamente, come nell'atto di citazione introduttivo Cont del giudizio di primo grado avesse espressamente allegato che la Suprema Corte
“...con la sentenza n. 15198 del 4 giugno 2019, ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE)”.
Il riferimento alla valenza applicativa dell'ordinamento comunitario anche nel diritto interno, a pena di disapplicazione delle norme di quest'ultimo in contrasto con il primo, per effetto dell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia risulta, invece, contenuto incidentalmente nella motivazione della sentenza 15198 del 4.6.2019 della
Corte di Cassazione (in cui è dato, tra l'altro, leggere che “...l'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (nel caso concreto le imposte addizionali per cui vi è controversia non sono dovute)”).
B) Ciò stabilito, va quindi rilevato che, come già evidenziato da Controparte_3
sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, le
[...]
Cont pronunce della Suprema Corte richiamate e valorizzate da non attengono a rapporti intercorrenti (solo) tra privati ma tra privati e Stato Italiano o un ente statuale.
Così, la ricordata Cass. 15198 del 4.6.2019 risulta essere stata resa in una controversia tra l' e la soc. Parte_1 Controparte_9 ed aveva ad oggetto la domanda di rimborso avanzata da quest'ultima – quale
[...]
10 fornitore/contribuente – in relazione alle addizionale sulle accise (con processo peraltro svoltosi – nei gradi pregressi – in sede tributaria).
Analogamente è a dirsi per Cass. 27099 del 23.10.2019 e Cass. 29980 del
19.11.2019 (in cui le domande di rimborso erano state avanzate sempre nei confronti dell' . Parte_1
Dunque, tutte tali controversie (e le pronunce ivi rese) non risultano integrare alcun proficuo elemento interpretativo onde pervenire all'individuazione di un principio attestante l'applicazione, in controversie intercorrenti unicamente tra privati, delle previsioni contenute in Direttive comunitarie non recepite nell'ordinamento italiano (come
è nel caso della direttiva 2008/118/CE).
C) Va del resto ricordato come la Direttiva, conformemente alla propria natura e funzione, non contenga previsioni di dettaglio, ma solo indicazioni concernenti le finalità da raggiungere (l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede in effetti espressamente, al 3° comma, che “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”, come già ricordato dal giudice di prime cure).
Come tale, la Direttiva non è in grado ordinariamente di produrre effetti diretti all'interno di un ordinamento statuale.
Costituisce eccezione a tale assetto l'ipotesi di Direttiva self-executing, e cioè di una Direttiva caratterizzata da un contenuto incondizionato e sufficientemente dettagliato, non necessitante dunque di un atto ricettivo da parte dello Stato membro ed in grado pertanto di produrre direttamente i propri effetti nell'ordinamento interno di quest'ultimo
(così, la sentenza della Corte di Giustizia, del 19.11.1991, resa nelle cause riunite C-6/90 e
C-9/90 Andrea e altri
contro
Repubblica italiana). Per_1
Tuttavia, anche in tale ipotesi, la Direttiva auto-esecutiva risulta suscettibile di trovare applicazione, nell'ordinamento interno, unicamente nei rapporti “verticali” tra privati e Stato (o enti statuali) e non in quelli “orizzontali” tra privati (in questi termini, si veda la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia il 14.7.1994, in sede di rinvio pregiudiziale nella causa C-91/92 contro da cui è estratto il principio per Parte_2 CP_10 cui “La possibilità di far valere una direttiva nei confronti degli enti statali è fondata sulla natura cogente attribuita a tale atto dall' art. 189 del Trattato, natura cogente che esiste solo nei confronti dello Stato membro cui la direttiva è rivolta e che mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario. Sarebbe infatti inaccettabile che lo Stato al quale il legislatore comunitario prescrive l' adozione di talune norme volte a disciplinare i suoi rapporti, o quelli degli enti statali, con i privati e
11 a riconoscere a questi ultimi il godimento di taluni diritti potesse far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al fine di privare i singoli di detti diritti. Estendere detta giurisprudenza all' ambito dei rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla IT il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetti immediati obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Ne consegue che, in assenza di provvedimenti di attuazione entro i termini prescritti, un privato non può fondare su una direttiva un diritto nei confronti di un altro privato, né può farlo valere dinanzi a un giudice nazionale”).
D) È in tale ottica che deve valutarsi anche il mutamento prospettico delle difese dell'appellante che, nell'accedere al presente grado di giudizio, non ha più valorizzato il contrasto tra le previsioni del D.L. n. 511/1988 e la Direttiva 2008/118/CE, ma “...il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE”.
D1) Il primo rilievo da operare sul punto, al netto della constatazione del revirement difensivo in questione, è che l'appellante non risulta aver formalmente ed espressamente indicato, nel contesto del gravame:
− le norme di diritto comunitario della cui interpretazione si tratta;
− la pronuncia (o le pronunce) della Corte di Giustizia che conterrebbero l'interpretazione in questione, con espresso e specifico riferimento alle previsioni del D.L. 511/1998.
D2) In proposito deve poi ulteriormente rilevarsi che:
− il riferimento, invero anodino, al fatto che “Come ormai acclarato in diverse pronunce della Suprema Corte, l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie in cui
l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e - quindi- quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE”, non appare in effetti di alcun ausilio nella decisione della causa laddove non risulta indicato di quali sentenze della Suprema Corte si tratterebbe (ribadendo l'irrilevanza, in questo senso, di quelle già oggetto di valorizzazione nel contesto del primo grado di giudizio, trattandosi di statuizioni – come detto – attinenti a diversa fattispecie) e, soprattutto, non trattandosi di pronunce della Corte di Giustizia UE (le uniche invece oggetto di prospettazione, ad opera dell'appellante, come indicatrici di un
12 interpretazione del diritto comunitario attestante un contrasto con la richiamata normativa italiana);
− il richiamo alla pronuncia della Corte d'Appello di NO (sentenza 277 del
27.01.2022) non appare suscettibile di essere condiviso, una volta constatato che:
o anche in questo caso viene valorizzato il principio per cui “...alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come affermato anche dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22577/2012...”, nella perdurante assenza, tuttavia, di indicazioni concernenti quali siano le pronunce della Corte di
Giustizia in oggetto, quale sia il loro portato interpretativo, quali siano le norme comunitarie di riferimento e quale sia l'addentellato specifico con la normativa italiana rilevante nella presente fattispecie;
− le ulteriori sentenze della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante (Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n. 10691/2020, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007; Cass. Civ. sent. n.
25701/2009; Cass. S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass.
Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n.
27822/2018) e secondo le quali “...indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento”, sono parimenti irrilevanti nel caso di specie in quanto (al netto del fatto che risultano aver a riferimento Direttive diverse da quella oggetto di causa) risultano attenere a controversie intercorse tra privati ed enti statuali o pubblici in genere (l Parte_1
o , per la maggior parte), con notazione estensibile anche alle Controparte_11 sentenze ulteriormente menzionate dall'appellante negli scritti conclusionali (come
Cass. 22343 del 15.10.2020);
E) In ultimo, laddove si intendesse valorizzare ai fini di causa le sentenze C- Cont 103/17 e C-553/13 rese dalla Corte di Giustizia (richiamante incidentalmente da nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure - nell'esposizione del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15198 del 4.6.2019 – ed in sede di terzo motivo di gravame) va rilevato come anche tale aspetto non si presenti dirimente.
E1) In proposito si osserva, infatti, come il Tribunale di Firenze abbia espressamente preso in considerazione il contenuto di tali statuizioni, nei termini già in
13 precedenza ricordati al pregresso paragrafo 1.3, ritenendole non suscettibili di condurre Cont all'accoglimento delle domande di
Richiamato quanto già sopra precedentemente esposto, deve ulteriormente evidenziarsi come il Tribunale di Firenze abbia in proposito altresì evidenziato:
a) quanto sentenza C-533/13, che “La portata della decisione è pertanto limitata dal fatto che essa, resa su rinvio pregiudiziale da giudizio instaurato nei confronti di un ente impositore, e non tra privati, ha ad oggetto la conformità della specifica norma estone, oggetto del rinvio pregiudiziale, alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE, e delle specifiche circostanze in cui tale norma deve essere inquadrata (la norma estone oggetto del rinvio pregiudiziale è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico locale da parte di ente pubblico, che è tenuto, in ogni caso, anche in assenza di tale fonte di introiti, a finanziarlo). La rilevanza e vincolatività di tale decisione su rinvio pregiudiziale della UE deve essere limitata a fattispecie assimilabili a quelle della decisione, fattispecie diverse da quelle di cui al presente giudizio;
pertanto non si può ritenere vincolante nel caso odierno, per diversità delle fattispecie, il principio di diritto ivi espresso dalla Corte”;
b) quanto alla sentenza C-103/17, che “Anche in questo caso, la complessa fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale risulta radicalmente diversa da quella di cui al caso odierno, non solo perché la controversia pendente avanti al giudice nazionale francese contrappone un privato a organi statali, mentre nel caso odierno si tratta di controversia tra privati, ma anche perché essa ha ad oggetto la conformità della specifica norma francese, oggetto del rinvio pregiudiziale, alla
“finalità specifica” di cui all'art. 3 para.2 della Direttiva 92/12, con specifiche circostanze, in cui tale norma deve essere inquadrata, che la rendono in radice diversa da quella odierna. Pertanto, poiché la rilevanza e vincolatività della decisione su rinvio pregiudiziale della UE deve essere limitata a fattispecie assimilabili a quelle della decisone, fattispecie diverse da quelle di cui al presente giudizio il principio di diritto ivi espresso dalla Corte non si può ritenere vincolante”.
E2) Nei confronti di tali, ampiamente condivisibili, rilievi non risulta peraltro che l'odierna appellante abbia mosso specifiche contestazioni critiche, sì che – anche per questo – la valutazione già espressa sul punto dal giudice di prime cure deve trovare integrale condivisione nella presente sede.
14 3.2.1.2) Dunque, nessuna delle argomentazioni esposte dall'appellante nel contesto della censura in esame risulta suscettibile di condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle già raggiunte dal giudice di prime cure.
Ciò:
− sia in quanto non risulta valorizzabile alcun profilo in grado di consentire di concludere che le Direttive non recepite dagli Stati membri possano avere, anche ove auto-esecutive, effetti “orizzontali” nei rapporti tra privati di tali Stati;
− sia in quanto non consta la formazione di un filone interpretativo, desumibile da pronunce della Corte di Giustizia UE, attestante uno specifico contrasto tra l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, (convertito con L. 20/1989) ed il diritto comunitario.
3.2.1) Una seconda censura, parimenti mossa nel contesto del secondo motivo di gravame alla sentenza impugnata, risulta poi attenere alla valorizzazione del principio “di effettività”.
L'appellante ha esposto che “se il fornitore matura il diritto al rimborso ex art. 14
TUA, è pur vero che, nella ipotesi in cui (ex art. 56 TUA) lo stesso abbia riversato il costo della imposta sul consumatore, (quale è la presente), egli non ha interesse a chiedere il rimborso di una imposta il cui onere invero è ricaduto su un diverso soggetto”, concludendo quindi che “essendo stato trasferito il costo della imposta sul consumatore, è costui che, per il principio di effettività (che riveste natura di principio fondamentale del
Diritto Ue) deve poter conseguire la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa”.
A sostegno di tale impianto argomentativo l'appellante ha quindi rilevato che:
a) “...la Corte di cassazione, sez. Tributaria, ha escluso che il consumatore possa adire direttamente l'amministrazione finanziaria, posto che "la legittimazione ad agire verso la amministrazione finanziaria sussiste solo se il rimborso sia impossibile o eccessivamente difficile e l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà del rimborso, non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell'imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale" (Cass., Sez. V,
13 settembre 2018, n. 22345/2020).”;
b) “...il rapporto tributario intercorre tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo di imposta mentre nella presente causa il rapporto è quello di matrice civilistica corrente tra privato su cui sia stata traslata la imposta e soggetto passivo”;
15 c) “...la necessaria valutazione, richiesta ai sensi dell'art. 2033 c.c., circa la natura indebita del pagamento, comporta per il giudice la necessità di effettuare un sindacato incidentale sul rapporto tributario e sulla interpretazione della normativa fiscale, che deve condursi sulla base dei principi che si applicherebbero al rapporto tributario e dunque tenendo conto della disapplicazione della norma che prevedeva l'imposta per contrarietà del diritto Ue. In altri termini, dunque, la valutazione di esistenza o meno di una causa di giustificazione del pagamento effettuato nel presente giudizio, presuppone necessariamente il vaglio incidentale che non vi è una norma che rendeva giustificata e legittima l'applicazione della imposta sul fornitore (il quale a propria volta la traslava all'odierna appellante)”;
d) “...Trattasi in sostanza di una sorta di disapplicazione "virtuale", come pure affermata dalla Corte di cassazione in tema di Iva”, citando Cass. 25519 del
12.11.2020.
3.2.1.1) Anche tale rilievo, pur estesamente argomentato, non è condivisibile.
Va premesso che l'appellante risulta aver connotato in termini sostanzialmente apodittici l'invocato principio di “effettività”, non correlandolo a profili applicativi suscettibili di trovare uno specifico referente interpretativo con il contenzioso in esame.
In questo senso, si osserva come il principio di effettività nell'ambito del diritto dell'Unione Europea possa aver una rilevanza di matrice oggettiva (quale strumento per il raggiungimento degli scopi programmati dell'Unione stessa) o una soggettiva (quale fattore di incremento della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli cittadini dell'Unione).
Premesso il carattere esogeno, rispetto alla fattispecie in esame, del primo profilo, deve rilevarsi – quanto al secondo – come il rafforzamento della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli postuli, quale antecedente logico prima ancora che giuridico, che tali diritti esistano.
Nel caso qui in esame deve invece ritenersi, come già esposto in precedenza, che il diritto al rimborso invocato da parte appellante non sia sussistente, sì che lo stesso non risulta suscettibile di essere valorizzato mediante il ricorso al principio di effettività.
Tale principio, in effetti, non può di per sé condurre all'individuazione di diritti non altrimenti considerati, elevandolo direttamente a matrice genetica di posizioni giuridiche in capo ai singoli cittadini dell'Unione e di fatto conferendo all'interprete (in questo caso, il giudice nazionale) un potere in grado di scalfire il sistema delle fonti dell'Unione (ad es, in concreto, minando il portato applicativo del già ricordato art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
3.2.1.2) In tema si ricorda come la Corte di Giustizia, chiamata a rispondere al quesito “se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che un giudice
16 nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, sia tenuto a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva
2006/123, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa”, abbia anche da ultimo ribadito
(sentenza C 261/20) che:
− “...una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto di diritto
e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta», e l'Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei cittadini solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti.
Pertanto, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto (sentenza del 24 giugno 2019, Per_2
C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata)”;
− “Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di efficacia diretta (sentenza del 24 giugno 2019, C‑573/17, Per_2
EU:C:2019:530, punto 68), ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di tale efficacia”.
− “Nel caso di specie la Corte ha invero già dichiarato che il paragrafo 1 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123 può avere efficacia diretta in quanto, alla seconda frase di detto paragrafo, tale articolo pone a carico degli Stati membri un obbligo categorico e sufficientemente preciso di modificare le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi alle condizioni di cui al suo paragrafo 3 (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2018, X e
C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 130). Tuttavia, nel caso di Per_3
specie tale disposizione viene invocata, in quanto tale, in una controversia tra privati al fine di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con essa.
17 Orbene, nell'ipotesi in cui l'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123 fosse applicato nell'ambito del procedimento Cont principale, sarebbe privato, in forza di tale disposizione, del suo diritto, fondato sull'articolo 7 della di richiedere gli importi ivi previsti e, pertanto, Pt_3 sarebbe obbligato ad accettare l'importo fissato nel contratto oggetto del procedimento principale. La giurisprudenza ricordata ai punti 32 e 33 della presente sentenza esclude, però, che a detta disposizione possa essere riconosciuta una tale efficacia sulla sola base del diritto dell'Unione. Il giudice del rinvio non è pertanto tenuto, sulla sola base di tale diritto, a disapplicare l'articolo 7 della sebbene quest'ultimo sia contrario all'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo Pt_3
2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123”.
Dunque, la Corte di Giustizia ha ribadito anche recentemente come il contenuto precettivo di una Direttiva non possa comunque, mai, trovare applicazione diretta nell'ambito di una controversia tra privati, indicando infine che, in tali casi, l'unica soluzione giuridica offerta al soggetto danneggiato dalla mancata ricezione del portato normativo della Direttiva stessa sia quello risarcitoria (“...occorre ricordare, in terzo luogo, che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991,
e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), per ottenere, se del caso, il Per_1
risarcimento del danno subìto (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)”).
3.2.2) Il secondo motivo di gravame, dunque, deve ritenersi complessivamente infondato.
Cont 3.2.3) Infine, con il terzo motivo di appello, ha lamentato la contraddittorietà asseritamente ravvisabile tra alcuni passaggi argomentativi contenuti nella sentenza impugnata.
A) In particolare, l'appellante ha esposto che:
− “...alla pagina n. 7 della sentenza oggetto di gravame si legge testualmente che
“…Pertanto, in un caso come quello odierno, deve riconoscersi l'operare del principio riconosciuto dalla UE, in Grande Sezione, sulla scorta della giurisprudenza costante della medesima Corte, secondo la quale, in una controversia tra privati in cui VIENE INVOCATA LA DISAPPLICAZIONE DI
UNA NORMA INTERNA, PER CONTRARIETÀ AD UNA NORMA
DELL'UNIONE STABILITA DA UNA DIRETTIVA, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme a tale direttiva, IL GIUDICE NON È TENUTO A
EFFETTUARE TALE DISAPPLICAZIONE”.”;
18 − “Subito dopo, precisamente alla pagina n. 10 si legge “…In conclusione, deve ritenersi che L'UNICA RAGIONE per cui il pagamento effettuato dalla
[...]
potrebbe qualificarsi come indebito ex art. Controparte_1
2033 c.c. SAREBBE LA CONTRARIETÀ DELLA NORMA, DI CUI ALL'ART. 6
D.L. 511/1988, A NORME DEL DIRITTO UNIONALE, TALE DA
DETERMINARE LA NECESSITÀ, PER IL GIUDICE ITALIANO, DI
DISAPPLICARLA”.”;
− “In pratica, il Giudice di prime cure dapprima asserisce che non può essere disapplicata una norma interna contraria ad una norma dell' Unione.
Successivamente, asserisce l'opposto contrario: … l' unica ragione che consente al Giudice di disapplicare una norma interna – nel caso de quo l'art. 6 d.l.
511/1988 – sarebbe la contrarietà ad una norma dell' Unione”;
− “Su tali premesse, il giudice ERRANDO conclude poi con l'affermare che “Come sopra evidenziato non sussistono i requisiti di legge, alla luce del diritto eurounitario, oltre che del diritto interno, per tale disapplicazione. Pertanto deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito, di talchè non sussiste alcun diritto della Controparte_13 alla restituzione delle relative somme.”.”;
− tale discrasia integrerebbe gli estremi della “motivazione perplessa e incomprensibile”, in quanto non in grado di rendere percepibili le ragioni della decisione.
A tale serie di contestazioni, poi, l'appellante ha fatto seguire un'articolata, ulteriore, disamina dei motivi per cui proprie domande dovrebbero comunque ritenersi fondate.
E' in tale ambito, del resto, che risulta operato un richiamo (sempre valorizzando tuttavia l'approccio interpretativo della Corte di Cassazione) alle ricordatesogge sentenze della Corte di Giustizia C-553/13 e C-103/17.
B) Premesso che, quanto ai profili di merito, vanno qui richiamate le valutazioni già espresse nel contesto dell'analisi del secondo motivo di gravame, deve poi osservarsi – quanto allo specifico motivo di gravame imperniato sulla dedotta sussistenza di un vizio della motivazione per contraddittorietà della stessa – come gli assunti dell'appellante non siano condivisibili.
B1) Anzitutto, va evidenziato come – anche in questo caso – risulti lievemente incongruo censurare, da un lato, l'incomprensibilità della motivazione, salvo poi esporre i motivi per cui la motivazione non sarebbe condivisibile (ciò che implica, su un piano logico, che la motivazione stessa sia stata compresa, se pur non condivisa).
19 B2) In secondo luogo va evidenziato come la lamentata contraddittorietà non sia, in realtà, in alcun modo esistente.
Nel contesto dei passaggi della motivazione specificamente censurati dall'appellante, infatti, il Tribunale di Firenze ha invece – del tutto congruamente – esposto:
− dapprima, che nelle controversie tra privati non è dato luogo alla disapplicazione di una norma statuale per contrasto della stessa con il contenuto di una Direttiva non recepita nell'ordinamento interno;
− poi, che la normativa di cui all'art. 6 DL 511/1988, potrebbe essere disapplicata solo per contrasto con la normativa dell'Unione Europea, in questo caso tuttavia
(circostanza sottaciuta dall'appellante) non facendo riferimento al contenuto delle
Direttive;
− ciò, peraltro, nel contesto della valutazione del principio della “disapplicazione virtuale”, talvolta riconosciuta dalla Corte di Cassazione nei casi di controversie tra sostituto d'imposta e soggetto sostituito (peraltro, non assimilabili al caso di specie, in cui non si è in presenza di un'ipotesi di sostituto d'imposta) “in ipotesi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pretese a titolo di rivalsa di imposte, e in particolare l'IVA”, ed in cui la Suprema Corte ha ritenuto che “Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente,
l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”;
− e, infine, concludendo che “Nel caso odierno si ritiene, per le motivazioni sopra espresse, che la disapplicazione della norma italiana del 1988 non è né obbligata né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE e alle pronunzie della
UE sopra analizzate”.
B3) La motivazione in questione appare dunque andare immune dalle censure mosse dall'appellante, non ravvisandosi alcun profilo di contraddittorietà nella sequenza
20 argomentativa posta dal Tribunale di Firenze a sostegno della conclusione infine raggiunta.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Va peraltro rilevato come, nella sentenza impugnata, sia stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio “In considerazione della complessità e novità della questione”.
L'appellata, nelle proprie conclusioni, ha chiesto la reiezione del gravame “Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nonostante l'espressa richiesta dell'appellata della corresponsione delle spese del doppio grado e, quindi, anche del primo grado di giudizio, l'accoglimento di tale istanza è preclusa dalla mancata proposizione di appello incidentale in ordine alla decisione del
Tribunale di Firenze con cui è stata regolata in prime cure la disciplina delle spese.
4.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2273/2021 del Controparte_1
Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a Controparte_1
parte appellata le spese di lite, che Controparte_3 vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA
e CPA come per legge;
21 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Controparte_1
pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 547/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, sig.ra , elettivamente domiciliata in Avellino presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Filomena Alaia, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
(già , in Controparte_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Andrea Bassilici, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Antonio Briguglio e dall'Avv. Roberto Vaccarella come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 2273/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma totale della sentenza impugnata,
In via preliminare, pregiudiziale ed assorbente • Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità della sentenza per contraddittorietà, carenza di motivazione e mancata indicazione dell'iter logico giuridico del decisum, per tutte le motivazioni gradatamente indicate in atto;
Nel merito - Accogliere il presente appello e dichiarare la disapplicazione dell'addizionale provinciale sull'accisa per contrasto con la normativa europea per le motivazioni gradatamente indicate in atti;
- Per l'effetto condannare la Controparte_3
alla restituzione in favore della società appellante di tutte le somme
[...] illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il periodo maggio 2010 dicembre 2011, per complessivi
6.229,62, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso - Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia l'IEcc.ma Corte d'appello adita, rigettare l'appello proposto da e confermare integralmente la Controparte_1
sentenza n. 2273/2021 del Tribunale di Firenze. In via gradata, nel denegato caso di accoglimento dell'appello avversario, rigettare comunque integralmente, in ragione dell'accoglimento di quanto detto supra al par. 4 [della comparsa di costituzione e risposta], le domande proposte. In via subordinata, ridurre il quantum rispetto alla pretesa avversaria in ragione degli argomenti riproposti di cui al par. 5 [della comparsa di costituzione e risposta]. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
Cont (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 2273/2021
[...]
del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta la domanda, avanzata dalla stessa
Cont
di condanna della convenuta (già Controparte_3 [...]
e di seguito indicata come ”) al pagamento Controparte_4 Controparte_3 dell'importo di € 6.921,82 oltre accessori.
2 Cont 1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da allegando che:
• aveva stipulato con un contratto di somministrazione Controparte_3
di energia elettrica;
• nel rendiconto delle spese dell'utenza in questione (come in genere per tutte le utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a KWh 200.000 mensili) erano state computate anche le addizionali provinciali dell'accisa, originariamente prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 (poi abrogato) che richiamava l'art. 53 del
Testo Unico Accise ( T.U.A. D.Lgs. n. 504/1995);
• l'addizionale dell'accisa era stata applicata sul prelievo di energia elettrica fino alla data della sua abrogazione (nel 2012), in conseguenza del rilievo, avvenuto nel
2011, da parte della Commissione Europea in ordine all'incompatibilità tra la normativa europea (in particolare, la direttiva n. 118 del 2008) e quella italiana in ordine all'applicazione delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica: la predetta direttiva europea 118/2008 aveva infatti previsto che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno alla comunità europea, era necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità della stessa fossero uguali in tutti gli Stati membri e che le disposizioni in materia di riscossione e rimborso avrebbero dovute essere, pertanto, informate a criteri non discriminatori;
di conseguenza, con decreto del 5 gennaio 2012, l'Italia aveva abolito le addizionali provinciali applicate fino al 31.12.2011 sul prelievo dell'energia elettrica;
• l'aliquota pagata in bolletta era stata determinata in modo differente da provincia a provincia, con un importo compreso tra 0,0093 €/KWh e 0,0114 €/KWh e tale aliquota veniva applicata direttamente dal venditore dell'energia elettrica;
• la Suprema Corte aveva ritenuto (con le sentenza n. 15198 del 4.6.2019, 27099 del
23.10.2019 e 29980 del 19.11.2019) che le norme istitutive dell'addizionale in questione fossero incompatibili con il diritto comunitario, stabilendo il diritto al rimborso in capo agli utenti quantomeno con riferimento al biennio 2010 e 2011
(al netto della prescrizione decennale);
Cont
• con riferimento a tale biennio, aveva versato a il Controparte_3
complessivo importo di € 6.921,82 (di cui € 3.005,82 per l'anno 2010 – a decorrere dal mese di maggio – ed € 3.916,00 per il 2011);
• inutili si erano rivelate le richieste di pagamento rivolte a Controparte_3
[...]
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'On.le
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accertare e
3 dichiarare la disapplicazione dell'addizionale provinciale sull'accisa per contrasto con la normativa europea per le motivazioni gradatamente indicate in atti;
- condannare la alla restituzione in favore della società attrice di tutte Controparte_3
le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per il periodo maggio 2010 dicembre 2011, per complessivi € 6.921,82, o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato quanto Controparte_3
allegato e richiesto da parte attrice, in particolare esponendo che:
o non sussistevano i presupposti per l'individuazione di un pagamento oggettivo di Cont indebito, dal momento che l'utente (in questo caso non era destinatario diretto del tributo (né dell'addizionale), gravante invece esclusivamente sul fornitore;
Cont
o gli importi indicati da non erano stati pagati a titolo di “tributo” ma a titolo di quota-parte componente il prezzo della fornitura, dovuta in base alle previsioni contrattuali (mai venute meno) e non potendosi pertanto neppure ravvisare un sostituto di imposta;
o aveva peraltro versato le addizionali accise agli enti Controparte_3
competenti e non era mai intervenuto alcun rimborso;
o l'addizionale in questione era stata soppressa a decorrere dall'1.1.2012 ma, sino a tale momento, il suo pagamento era comunque dovuto in base alla normativa italiana vigente;
o le menzionate (da parte attrice) pronunce della Suprema Corte non attenevano al rapporto tra utente e fornitore di energia, ma tra utente ed Controparte_5
o ogni eventuale contrasto tra la normativa interna dello Stato Italiano ed il contenuto della Direttiva 2008/118/CE non avrebbe comunque potuto condurre alla disapplicazione della prima nei rapporti tra privati, in quanto un simile effetto era precluso alle direttive comunitarie e, vieppiù, all'interpretazione del contenuto delle direttive fornito dalla Corte di Giustizia;
o la stessa Corte di Giustizia aveva del resto escluso la possibilità di effetti
“orizzontali”, e cioè nei rapporti tra privati, delle direttive comunitarie non recepite dagli ordinamenti nazionali;
4 o non sussisteva comunque alcuna incompatibilità tra la normativa interna e la direttiva in questione, né ciò era mai stato affermato dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Nel merito: - rigettare la domanda proposta da controparte;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di controparte (per le ragioni indicate al punto 4 di parte motiva); Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso spese generali e con ogni riserva istruttoria”.
1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− il contenuto precettivo della direttiva 2008/118/CE non poteva trovare diretta applicazione nei rapporti tra privati;
− la direttiva in questione non aveva stabilito principi generali del diritto dell'Unione, “...in quanto la Direttiva del 2008/118/CE e la norma italiana del
1988 non riguardano principi generali di diritto, ma sono norme in ambito tributario prive di tale portata”;
− dunque, “...in un caso come quello odierno, deve riconoscersi l'operare del principio riconosciuto dalla UE, in Grande Sezione, sulla scorta della giurisprudenza costante della medesima Corte, secondo la quale, in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme a tale direttiva, il giudice non è tenuto a effettuare tale disapplicazione”;
− “Quanto alle due sentenze della UE (sentenza del 5.03.2015, resa nella causa
C-553/13 e sentenza del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17), citate nelle pronunzie della Corte di Cassazione sopra richiamate, esse non risultano avere stabilito principi di diritto diversi da quelli sopra analizzati ed applicabili al caso odierno, ovvero principi di diritto unionale tali da determinare la necessaria disapplicazione della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988”, rilevando che:
o “Quanto alla sentenza UE del 5.03.2015 resa nella causa C-553/13, si rileva in primo luogo come trattasi di decisione su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale estone, in una controversia tra un somministrante
[...]
e l' , circa il Controparte_6 Controparte_7
rimborso di accise. Si tratta pertanto di decisione della UE che non risulta essere stata resa nel contesto di una controversia tra privati, risultando almeno una delle parti, avere il carattere di ente pubblico”;
5 o “Quanto alla sentenza UE del 25.07.2018, resa nella causa C-103/17, trattasi di decisione su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale francese, in una controversia tra un privato e l' , oltre che Controparte_8 due Ministeri e la Commissione per l'Energia francesi, sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, nonché degli articoli 3 e 18 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre
2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità”;
o in entrambe tali fattispecie si era al cospetto di un contenzioso insorto tra un privato ed un'amministrazione pubblica, non assimilabile dunque al caso sottoposto al giudizio del Tribunale;
− per quanto, poi, “...in alcune pronunzie della Corte di Cassazione sia stata delineata una cosiddetta “disapplicazione virtuale”, in ipotesi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pretese a titolo di rivalsa di imposte, e in particolare l'IVA”, ciò non era praticabile nel caso di specie, in quanto “...la disapplicazione della norma italiana del 1988 non è né obbligata né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE e alle pronunzie della UE sopra analizzate”.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) Rigetta le domande di 2) Compensa Controparte_1 integralmente le spese di lite tra le parti”. Cont
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “INVALIDITÀ E/O NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CARENZA DI
MOTIVAZIONE E MANCATA INDICAZIONE DELL'ITER LOGICO GIURIDICO
DEL DECISUM”, lamentando l'assenza di una motivazione formale atta a sostenere la decisione infine raggiunta dal giudice di prime cure, dal momento che nella sentenza impugnata era stata esposta soltanto una serie “...di massime giurisprudenziali astrattamente sovrapponibili a qualunque fattispecie” e non in grado di illustrare l'iter logico-giuridico seguito;
2°. “ERRONEA, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA”, così articolato:
6 o “a) IN ORDINE ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.L. N.
511/1988 ALLA LUCE DELL'INTERPRETAZIONE DEL
DIRITTOCOMUNITARIO IMPOSTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA”, dal momento che il contrasto rilevante nel caso di specie non era sussistente tra l'art. 6 del D.L. 511/1998 e la direttiva 2008/118/CE, ma tra la predetta norma interna ed il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di
Giustizia;
o “b) ESCLUSIONE - DISAPPLICAZIONE NORMATIVA INTERNA IN
FORZA DEL PRINCIPIO GENERALE DI EFFETTIVITÀ”, rilevando come il fornitore non avesse alcun interesse a chiedere il rimborso del pagamento dell'addizionale, avendo riversato il costo della stessa sull'utente e
“...dunque, essendo stato trasferito il costo della imposta sul consumatore,
è costui che, per il principio di effettività (che riveste natura di principio fondamentale del Diritto Ue) deve poter conseguire la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa”, in base al principio di effettività;
3°. “CONTRADDITTORIETÀ, ERRONEITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA IN MERITO ALL' AZIONE DI RIPETIZIONE EX ART. 2033 C.C.
DELL' ADDIZIONALE PROVINCIALE - VIZIO DI OMESSA O APPARENTE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA”, evidenziando la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure laddove aveva, dapprima, indicato che il giudice italiano non era tenuto alla disapplicazione di una norma interna contrastante con il contenuto di una direttiva comunitaria, salvo poi indicare, in modo opposto, che - in caso di contrasto con il diritto comunitario - il giudice italiano era tenuto a disapplicare la norma interna, e quindi concludendo
(senza che ne fosse dato individuare il motivo) nel senso dell'insussistenza – nel caso di specie – dei presupposti per la disapplicazione della normativa italiana.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le Controparte_3
censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendone la conferma e concludendo nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto. Cont
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha addotto l'assenza di una motivazione a supporto della decisione infine raggiunta dal Tribunale di Firenze,
7 lamentando “...l'estrema asciuttezza della sentenza del Giudice di prime cure, dalla quale non è assolutamente evincibile l'iter logico – giuridico che ha condotto al totale rigetto della domanda di ripetizione di somme illegittimamente addebitate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica esperita dall' odierna appellante” e che “...la decisione è costituita da un inanellarsi di massime giurisprudenziali astrattamente sovrapponibili a qualunque fattispecie, senza che il Tribunale di Firenze ne operi mai una precisa applicazione al caso concreto”.
3.1.1) Il motivo è infondato.
A) Anzitutto va rilevata la contraddittorietà tra tale motivo di gravame ed i successivi motivi esposto nell'appello in esame, laddove è stata invece contestata, in modo alquanto dettagliato, la motivazione esposta dal giudice di prime cure a sostegno della decisione raggiunta.
Appare quasi pleonastico rilevare che, nella misura in cui risultano esposti (da pg.
9 a pg. 15) vari rilievi critici al percorso argomentativo seguito dal Tribunale onde pervenire alla decisione infine raggiunta, appare una forzatura prospettare l'inesistenza di una motivazione a fondamento di tale decisione.
B) In secondo luogo, deve comunque rilevarsi come il Tribunale predetto abbia congruamente esposto l'iter logico-giuridico in base al quale è stata ritenuta infondata la Cont domanda di nei termini già sopra ricordati al punto 1.3.
C) La presenza di una motivazione formalmente e sostanzialmente apprezzabile sul piano dell'esposizione delle ragioni della decisione non consente dunque di ritenere sussistente il vizio lamentato da parte appellante.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha – come accennato – esposto una duplice serie di considerazioni critiche nei confronti della motivazione adottata dal Tribunale di Firenze a sostegno della propria valutazione secondo cui, nel caso di specie, non era dato procedere alla disapplicazione del diritto italiano e ritenere
Cont quindi insussistente in capo a l'obbligo di pagamento dell'addizionale sulle accise in questione.
3.2.1) Una prima censura è stata mossa dall'appellante adducendo che “Come ormai acclarato in diverse pronunce della Suprema Corte, l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie in cui l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e - quindi- quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE!”.
8 Cont In quest'ottica, ha in particolare esposto che:
− come ritenuto dalla giurisprudenza di merito (così Corte d'Appello di NO, sentenza n. 277 del 27.1.2022) alle “...pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: "L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della IT." (nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n.
13425/2019)”;
− inoltre “...la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n. 10691/2020) che
"indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto incompatibili con essa" (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007; Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass. S.U. sent. n.
3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass. Civ. sent. n. 25278/2015; Cass.
Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n. 27822/2018)”;
− da ciò derivava come fosse “...del tutto irrilevante ed ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria
2008/112/Ce e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511 del 1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE”;
− dunque, in definitiva, “...l'addizionale provinciale introdotta dall'art 6 D.L.
511/1988 si è posta ab origine in contrasto con l'interpretazione che la Corte di
Giustizia ha offerto, con indiscutibile efficacia retroattiva, in riferimento alla
Direttiva 1992/12/CEE prima e alla Direttiva 2008/118/CE poi. Come tale, la
9 suddetta disposizione di diritto nazionale è suscettibile di essere disapplicata, a prescindere dal carattere chiaro, preciso e incondizionato delle citate disposizioni europee, anche nell'ambito dei rapporti orizzontali intercorrenti tra soggetti privati interni al singolo Stato membro”.
3.2.1.1) La contestazione è infondata.
Cont A) Anzitutto va ricordato come, in prime cure, avesse prospettato la ravvisabilità del carattere indebito del pagamento in questione adducendo unicamente l'esistenza di un contrasto tra la normativa italiana concernente le addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica (e cioè l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con L n.
20/1989) e la Direttiva 2008/118/CE, e non tra la predetta normativa italiana ed il diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'UE (come invece operato nella presente sede) ed in tale ottica erano state richiamate le sentenze della Suprema Corte nn.
15198 del 4.6.2019, 27099 del 23.10.2019 e 29980 del 19.11.2019.
Sul punto si ricorda, esemplificativamente, come nell'atto di citazione introduttivo Cont del giudizio di primo grado avesse espressamente allegato che la Suprema Corte
“...con la sentenza n. 15198 del 4 giugno 2019, ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE)”.
Il riferimento alla valenza applicativa dell'ordinamento comunitario anche nel diritto interno, a pena di disapplicazione delle norme di quest'ultimo in contrasto con il primo, per effetto dell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia risulta, invece, contenuto incidentalmente nella motivazione della sentenza 15198 del 4.6.2019 della
Corte di Cassazione (in cui è dato, tra l'altro, leggere che “...l'art. 6, comma 2, D.L. n. 511 del 1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (nel caso concreto le imposte addizionali per cui vi è controversia non sono dovute)”).
B) Ciò stabilito, va quindi rilevato che, come già evidenziato da Controparte_3
sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, le
[...]
Cont pronunce della Suprema Corte richiamate e valorizzate da non attengono a rapporti intercorrenti (solo) tra privati ma tra privati e Stato Italiano o un ente statuale.
Così, la ricordata Cass. 15198 del 4.6.2019 risulta essere stata resa in una controversia tra l' e la soc. Parte_1 Controparte_9 ed aveva ad oggetto la domanda di rimborso avanzata da quest'ultima – quale
[...]
10 fornitore/contribuente – in relazione alle addizionale sulle accise (con processo peraltro svoltosi – nei gradi pregressi – in sede tributaria).
Analogamente è a dirsi per Cass. 27099 del 23.10.2019 e Cass. 29980 del
19.11.2019 (in cui le domande di rimborso erano state avanzate sempre nei confronti dell' . Parte_1
Dunque, tutte tali controversie (e le pronunce ivi rese) non risultano integrare alcun proficuo elemento interpretativo onde pervenire all'individuazione di un principio attestante l'applicazione, in controversie intercorrenti unicamente tra privati, delle previsioni contenute in Direttive comunitarie non recepite nell'ordinamento italiano (come
è nel caso della direttiva 2008/118/CE).
C) Va del resto ricordato come la Direttiva, conformemente alla propria natura e funzione, non contenga previsioni di dettaglio, ma solo indicazioni concernenti le finalità da raggiungere (l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede in effetti espressamente, al 3° comma, che “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”, come già ricordato dal giudice di prime cure).
Come tale, la Direttiva non è in grado ordinariamente di produrre effetti diretti all'interno di un ordinamento statuale.
Costituisce eccezione a tale assetto l'ipotesi di Direttiva self-executing, e cioè di una Direttiva caratterizzata da un contenuto incondizionato e sufficientemente dettagliato, non necessitante dunque di un atto ricettivo da parte dello Stato membro ed in grado pertanto di produrre direttamente i propri effetti nell'ordinamento interno di quest'ultimo
(così, la sentenza della Corte di Giustizia, del 19.11.1991, resa nelle cause riunite C-6/90 e
C-9/90 Andrea e altri
contro
Repubblica italiana). Per_1
Tuttavia, anche in tale ipotesi, la Direttiva auto-esecutiva risulta suscettibile di trovare applicazione, nell'ordinamento interno, unicamente nei rapporti “verticali” tra privati e Stato (o enti statuali) e non in quelli “orizzontali” tra privati (in questi termini, si veda la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia il 14.7.1994, in sede di rinvio pregiudiziale nella causa C-91/92 contro da cui è estratto il principio per Parte_2 CP_10 cui “La possibilità di far valere una direttiva nei confronti degli enti statali è fondata sulla natura cogente attribuita a tale atto dall' art. 189 del Trattato, natura cogente che esiste solo nei confronti dello Stato membro cui la direttiva è rivolta e che mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario. Sarebbe infatti inaccettabile che lo Stato al quale il legislatore comunitario prescrive l' adozione di talune norme volte a disciplinare i suoi rapporti, o quelli degli enti statali, con i privati e
11 a riconoscere a questi ultimi il godimento di taluni diritti potesse far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al fine di privare i singoli di detti diritti. Estendere detta giurisprudenza all' ambito dei rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla IT il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetti immediati obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Ne consegue che, in assenza di provvedimenti di attuazione entro i termini prescritti, un privato non può fondare su una direttiva un diritto nei confronti di un altro privato, né può farlo valere dinanzi a un giudice nazionale”).
D) È in tale ottica che deve valutarsi anche il mutamento prospettico delle difese dell'appellante che, nell'accedere al presente grado di giudizio, non ha più valorizzato il contrasto tra le previsioni del D.L. n. 511/1988 e la Direttiva 2008/118/CE, ma “...il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE”.
D1) Il primo rilievo da operare sul punto, al netto della constatazione del revirement difensivo in questione, è che l'appellante non risulta aver formalmente ed espressamente indicato, nel contesto del gravame:
− le norme di diritto comunitario della cui interpretazione si tratta;
− la pronuncia (o le pronunce) della Corte di Giustizia che conterrebbero l'interpretazione in questione, con espresso e specifico riferimento alle previsioni del D.L. 511/1998.
D2) In proposito deve poi ulteriormente rilevarsi che:
− il riferimento, invero anodino, al fatto che “Come ormai acclarato in diverse pronunce della Suprema Corte, l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie in cui
l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 è stato disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e - quindi- quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE”, non appare in effetti di alcun ausilio nella decisione della causa laddove non risulta indicato di quali sentenze della Suprema Corte si tratterebbe (ribadendo l'irrilevanza, in questo senso, di quelle già oggetto di valorizzazione nel contesto del primo grado di giudizio, trattandosi di statuizioni – come detto – attinenti a diversa fattispecie) e, soprattutto, non trattandosi di pronunce della Corte di Giustizia UE (le uniche invece oggetto di prospettazione, ad opera dell'appellante, come indicatrici di un
12 interpretazione del diritto comunitario attestante un contrasto con la richiamata normativa italiana);
− il richiamo alla pronuncia della Corte d'Appello di NO (sentenza 277 del
27.01.2022) non appare suscettibile di essere condiviso, una volta constatato che:
o anche in questo caso viene valorizzato il principio per cui “...alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come affermato anche dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22577/2012...”, nella perdurante assenza, tuttavia, di indicazioni concernenti quali siano le pronunce della Corte di
Giustizia in oggetto, quale sia il loro portato interpretativo, quali siano le norme comunitarie di riferimento e quale sia l'addentellato specifico con la normativa italiana rilevante nella presente fattispecie;
− le ulteriori sentenze della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante (Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n. 10691/2020, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007; Cass. Civ. sent. n.
25701/2009; Cass. S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass.
Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n.
27822/2018) e secondo le quali “...indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento”, sono parimenti irrilevanti nel caso di specie in quanto (al netto del fatto che risultano aver a riferimento Direttive diverse da quella oggetto di causa) risultano attenere a controversie intercorse tra privati ed enti statuali o pubblici in genere (l Parte_1
o , per la maggior parte), con notazione estensibile anche alle Controparte_11 sentenze ulteriormente menzionate dall'appellante negli scritti conclusionali (come
Cass. 22343 del 15.10.2020);
E) In ultimo, laddove si intendesse valorizzare ai fini di causa le sentenze C- Cont 103/17 e C-553/13 rese dalla Corte di Giustizia (richiamante incidentalmente da nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure - nell'esposizione del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15198 del 4.6.2019 – ed in sede di terzo motivo di gravame) va rilevato come anche tale aspetto non si presenti dirimente.
E1) In proposito si osserva, infatti, come il Tribunale di Firenze abbia espressamente preso in considerazione il contenuto di tali statuizioni, nei termini già in
13 precedenza ricordati al pregresso paragrafo 1.3, ritenendole non suscettibili di condurre Cont all'accoglimento delle domande di
Richiamato quanto già sopra precedentemente esposto, deve ulteriormente evidenziarsi come il Tribunale di Firenze abbia in proposito altresì evidenziato:
a) quanto sentenza C-533/13, che “La portata della decisione è pertanto limitata dal fatto che essa, resa su rinvio pregiudiziale da giudizio instaurato nei confronti di un ente impositore, e non tra privati, ha ad oggetto la conformità della specifica norma estone, oggetto del rinvio pregiudiziale, alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE, e delle specifiche circostanze in cui tale norma deve essere inquadrata (la norma estone oggetto del rinvio pregiudiziale è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico locale da parte di ente pubblico, che è tenuto, in ogni caso, anche in assenza di tale fonte di introiti, a finanziarlo). La rilevanza e vincolatività di tale decisione su rinvio pregiudiziale della UE deve essere limitata a fattispecie assimilabili a quelle della decisione, fattispecie diverse da quelle di cui al presente giudizio;
pertanto non si può ritenere vincolante nel caso odierno, per diversità delle fattispecie, il principio di diritto ivi espresso dalla Corte”;
b) quanto alla sentenza C-103/17, che “Anche in questo caso, la complessa fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale risulta radicalmente diversa da quella di cui al caso odierno, non solo perché la controversia pendente avanti al giudice nazionale francese contrappone un privato a organi statali, mentre nel caso odierno si tratta di controversia tra privati, ma anche perché essa ha ad oggetto la conformità della specifica norma francese, oggetto del rinvio pregiudiziale, alla
“finalità specifica” di cui all'art. 3 para.2 della Direttiva 92/12, con specifiche circostanze, in cui tale norma deve essere inquadrata, che la rendono in radice diversa da quella odierna. Pertanto, poiché la rilevanza e vincolatività della decisione su rinvio pregiudiziale della UE deve essere limitata a fattispecie assimilabili a quelle della decisone, fattispecie diverse da quelle di cui al presente giudizio il principio di diritto ivi espresso dalla Corte non si può ritenere vincolante”.
E2) Nei confronti di tali, ampiamente condivisibili, rilievi non risulta peraltro che l'odierna appellante abbia mosso specifiche contestazioni critiche, sì che – anche per questo – la valutazione già espressa sul punto dal giudice di prime cure deve trovare integrale condivisione nella presente sede.
14 3.2.1.2) Dunque, nessuna delle argomentazioni esposte dall'appellante nel contesto della censura in esame risulta suscettibile di condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle già raggiunte dal giudice di prime cure.
Ciò:
− sia in quanto non risulta valorizzabile alcun profilo in grado di consentire di concludere che le Direttive non recepite dagli Stati membri possano avere, anche ove auto-esecutive, effetti “orizzontali” nei rapporti tra privati di tali Stati;
− sia in quanto non consta la formazione di un filone interpretativo, desumibile da pronunce della Corte di Giustizia UE, attestante uno specifico contrasto tra l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, (convertito con L. 20/1989) ed il diritto comunitario.
3.2.1) Una seconda censura, parimenti mossa nel contesto del secondo motivo di gravame alla sentenza impugnata, risulta poi attenere alla valorizzazione del principio “di effettività”.
L'appellante ha esposto che “se il fornitore matura il diritto al rimborso ex art. 14
TUA, è pur vero che, nella ipotesi in cui (ex art. 56 TUA) lo stesso abbia riversato il costo della imposta sul consumatore, (quale è la presente), egli non ha interesse a chiedere il rimborso di una imposta il cui onere invero è ricaduto su un diverso soggetto”, concludendo quindi che “essendo stato trasferito il costo della imposta sul consumatore, è costui che, per il principio di effettività (che riveste natura di principio fondamentale del
Diritto Ue) deve poter conseguire la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale provinciale all'accisa”.
A sostegno di tale impianto argomentativo l'appellante ha quindi rilevato che:
a) “...la Corte di cassazione, sez. Tributaria, ha escluso che il consumatore possa adire direttamente l'amministrazione finanziaria, posto che "la legittimazione ad agire verso la amministrazione finanziaria sussiste solo se il rimborso sia impossibile o eccessivamente difficile e l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà del rimborso, non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell'imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale" (Cass., Sez. V,
13 settembre 2018, n. 22345/2020).”;
b) “...il rapporto tributario intercorre tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo di imposta mentre nella presente causa il rapporto è quello di matrice civilistica corrente tra privato su cui sia stata traslata la imposta e soggetto passivo”;
15 c) “...la necessaria valutazione, richiesta ai sensi dell'art. 2033 c.c., circa la natura indebita del pagamento, comporta per il giudice la necessità di effettuare un sindacato incidentale sul rapporto tributario e sulla interpretazione della normativa fiscale, che deve condursi sulla base dei principi che si applicherebbero al rapporto tributario e dunque tenendo conto della disapplicazione della norma che prevedeva l'imposta per contrarietà del diritto Ue. In altri termini, dunque, la valutazione di esistenza o meno di una causa di giustificazione del pagamento effettuato nel presente giudizio, presuppone necessariamente il vaglio incidentale che non vi è una norma che rendeva giustificata e legittima l'applicazione della imposta sul fornitore (il quale a propria volta la traslava all'odierna appellante)”;
d) “...Trattasi in sostanza di una sorta di disapplicazione "virtuale", come pure affermata dalla Corte di cassazione in tema di Iva”, citando Cass. 25519 del
12.11.2020.
3.2.1.1) Anche tale rilievo, pur estesamente argomentato, non è condivisibile.
Va premesso che l'appellante risulta aver connotato in termini sostanzialmente apodittici l'invocato principio di “effettività”, non correlandolo a profili applicativi suscettibili di trovare uno specifico referente interpretativo con il contenzioso in esame.
In questo senso, si osserva come il principio di effettività nell'ambito del diritto dell'Unione Europea possa aver una rilevanza di matrice oggettiva (quale strumento per il raggiungimento degli scopi programmati dell'Unione stessa) o una soggettiva (quale fattore di incremento della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli cittadini dell'Unione).
Premesso il carattere esogeno, rispetto alla fattispecie in esame, del primo profilo, deve rilevarsi – quanto al secondo – come il rafforzamento della tutela dei diritti riconosciuti ai singoli postuli, quale antecedente logico prima ancora che giuridico, che tali diritti esistano.
Nel caso qui in esame deve invece ritenersi, come già esposto in precedenza, che il diritto al rimborso invocato da parte appellante non sia sussistente, sì che lo stesso non risulta suscettibile di essere valorizzato mediante il ricorso al principio di effettività.
Tale principio, in effetti, non può di per sé condurre all'individuazione di diritti non altrimenti considerati, elevandolo direttamente a matrice genetica di posizioni giuridiche in capo ai singoli cittadini dell'Unione e di fatto conferendo all'interprete (in questo caso, il giudice nazionale) un potere in grado di scalfire il sistema delle fonti dell'Unione (ad es, in concreto, minando il portato applicativo del già ricordato art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
3.2.1.2) In tema si ricorda come la Corte di Giustizia, chiamata a rispondere al quesito “se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che un giudice
16 nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, sia tenuto a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva
2006/123, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa”, abbia anche da ultimo ribadito
(sentenza C 261/20) che:
− “...una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto di diritto
e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta», e l'Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei cittadini solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti.
Pertanto, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto (sentenza del 24 giugno 2019, Per_2
C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata)”;
− “Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di efficacia diretta (sentenza del 24 giugno 2019, C‑573/17, Per_2
EU:C:2019:530, punto 68), ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di tale efficacia”.
− “Nel caso di specie la Corte ha invero già dichiarato che il paragrafo 1 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123 può avere efficacia diretta in quanto, alla seconda frase di detto paragrafo, tale articolo pone a carico degli Stati membri un obbligo categorico e sufficientemente preciso di modificare le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi alle condizioni di cui al suo paragrafo 3 (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2018, X e
C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 130). Tuttavia, nel caso di Per_3
specie tale disposizione viene invocata, in quanto tale, in una controversia tra privati al fine di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con essa.
17 Orbene, nell'ipotesi in cui l'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123 fosse applicato nell'ambito del procedimento Cont principale, sarebbe privato, in forza di tale disposizione, del suo diritto, fondato sull'articolo 7 della di richiedere gli importi ivi previsti e, pertanto, Pt_3 sarebbe obbligato ad accettare l'importo fissato nel contratto oggetto del procedimento principale. La giurisprudenza ricordata ai punti 32 e 33 della presente sentenza esclude, però, che a detta disposizione possa essere riconosciuta una tale efficacia sulla sola base del diritto dell'Unione. Il giudice del rinvio non è pertanto tenuto, sulla sola base di tale diritto, a disapplicare l'articolo 7 della sebbene quest'ultimo sia contrario all'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo Pt_3
2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123”.
Dunque, la Corte di Giustizia ha ribadito anche recentemente come il contenuto precettivo di una Direttiva non possa comunque, mai, trovare applicazione diretta nell'ambito di una controversia tra privati, indicando infine che, in tali casi, l'unica soluzione giuridica offerta al soggetto danneggiato dalla mancata ricezione del portato normativo della Direttiva stessa sia quello risarcitoria (“...occorre ricordare, in terzo luogo, che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991,
e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), per ottenere, se del caso, il Per_1
risarcimento del danno subìto (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)”).
3.2.2) Il secondo motivo di gravame, dunque, deve ritenersi complessivamente infondato.
Cont 3.2.3) Infine, con il terzo motivo di appello, ha lamentato la contraddittorietà asseritamente ravvisabile tra alcuni passaggi argomentativi contenuti nella sentenza impugnata.
A) In particolare, l'appellante ha esposto che:
− “...alla pagina n. 7 della sentenza oggetto di gravame si legge testualmente che
“…Pertanto, in un caso come quello odierno, deve riconoscersi l'operare del principio riconosciuto dalla UE, in Grande Sezione, sulla scorta della giurisprudenza costante della medesima Corte, secondo la quale, in una controversia tra privati in cui VIENE INVOCATA LA DISAPPLICAZIONE DI
UNA NORMA INTERNA, PER CONTRARIETÀ AD UNA NORMA
DELL'UNIONE STABILITA DA UNA DIRETTIVA, e per impossibilità di trovarne una interpretazione conforme a tale direttiva, IL GIUDICE NON È TENUTO A
EFFETTUARE TALE DISAPPLICAZIONE”.”;
18 − “Subito dopo, precisamente alla pagina n. 10 si legge “…In conclusione, deve ritenersi che L'UNICA RAGIONE per cui il pagamento effettuato dalla
[...]
potrebbe qualificarsi come indebito ex art. Controparte_1
2033 c.c. SAREBBE LA CONTRARIETÀ DELLA NORMA, DI CUI ALL'ART. 6
D.L. 511/1988, A NORME DEL DIRITTO UNIONALE, TALE DA
DETERMINARE LA NECESSITÀ, PER IL GIUDICE ITALIANO, DI
DISAPPLICARLA”.”;
− “In pratica, il Giudice di prime cure dapprima asserisce che non può essere disapplicata una norma interna contraria ad una norma dell' Unione.
Successivamente, asserisce l'opposto contrario: … l' unica ragione che consente al Giudice di disapplicare una norma interna – nel caso de quo l'art. 6 d.l.
511/1988 – sarebbe la contrarietà ad una norma dell' Unione”;
− “Su tali premesse, il giudice ERRANDO conclude poi con l'affermare che “Come sopra evidenziato non sussistono i requisiti di legge, alla luce del diritto eurounitario, oltre che del diritto interno, per tale disapplicazione. Pertanto deve ritenersi che il pagamento non si possa qualificare come indebito, di talchè non sussiste alcun diritto della Controparte_13 alla restituzione delle relative somme.”.”;
− tale discrasia integrerebbe gli estremi della “motivazione perplessa e incomprensibile”, in quanto non in grado di rendere percepibili le ragioni della decisione.
A tale serie di contestazioni, poi, l'appellante ha fatto seguire un'articolata, ulteriore, disamina dei motivi per cui proprie domande dovrebbero comunque ritenersi fondate.
E' in tale ambito, del resto, che risulta operato un richiamo (sempre valorizzando tuttavia l'approccio interpretativo della Corte di Cassazione) alle ricordatesogge sentenze della Corte di Giustizia C-553/13 e C-103/17.
B) Premesso che, quanto ai profili di merito, vanno qui richiamate le valutazioni già espresse nel contesto dell'analisi del secondo motivo di gravame, deve poi osservarsi – quanto allo specifico motivo di gravame imperniato sulla dedotta sussistenza di un vizio della motivazione per contraddittorietà della stessa – come gli assunti dell'appellante non siano condivisibili.
B1) Anzitutto, va evidenziato come – anche in questo caso – risulti lievemente incongruo censurare, da un lato, l'incomprensibilità della motivazione, salvo poi esporre i motivi per cui la motivazione non sarebbe condivisibile (ciò che implica, su un piano logico, che la motivazione stessa sia stata compresa, se pur non condivisa).
19 B2) In secondo luogo va evidenziato come la lamentata contraddittorietà non sia, in realtà, in alcun modo esistente.
Nel contesto dei passaggi della motivazione specificamente censurati dall'appellante, infatti, il Tribunale di Firenze ha invece – del tutto congruamente – esposto:
− dapprima, che nelle controversie tra privati non è dato luogo alla disapplicazione di una norma statuale per contrasto della stessa con il contenuto di una Direttiva non recepita nell'ordinamento interno;
− poi, che la normativa di cui all'art. 6 DL 511/1988, potrebbe essere disapplicata solo per contrasto con la normativa dell'Unione Europea, in questo caso tuttavia
(circostanza sottaciuta dall'appellante) non facendo riferimento al contenuto delle
Direttive;
− ciò, peraltro, nel contesto della valutazione del principio della “disapplicazione virtuale”, talvolta riconosciuta dalla Corte di Cassazione nei casi di controversie tra sostituto d'imposta e soggetto sostituito (peraltro, non assimilabili al caso di specie, in cui non si è in presenza di un'ipotesi di sostituto d'imposta) “in ipotesi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pretese a titolo di rivalsa di imposte, e in particolare l'IVA”, ed in cui la Suprema Corte ha ritenuto che “Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente,
l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario”;
− e, infine, concludendo che “Nel caso odierno si ritiene, per le motivazioni sopra espresse, che la disapplicazione della norma italiana del 1988 non è né obbligata né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE e alle pronunzie della
UE sopra analizzate”.
B3) La motivazione in questione appare dunque andare immune dalle censure mosse dall'appellante, non ravvisandosi alcun profilo di contraddittorietà nella sequenza
20 argomentativa posta dal Tribunale di Firenze a sostegno della conclusione infine raggiunta.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Va peraltro rilevato come, nella sentenza impugnata, sia stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio “In considerazione della complessità e novità della questione”.
L'appellata, nelle proprie conclusioni, ha chiesto la reiezione del gravame “Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nonostante l'espressa richiesta dell'appellata della corresponsione delle spese del doppio grado e, quindi, anche del primo grado di giudizio, l'accoglimento di tale istanza è preclusa dalla mancata proposizione di appello incidentale in ordine alla decisione del
Tribunale di Firenze con cui è stata regolata in prime cure la disciplina delle spese.
4.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2273/2021 del Controparte_1
Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a Controparte_1
parte appellata le spese di lite, che Controparte_3 vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA
e CPA come per legge;
21 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Controparte_1
pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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