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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Quinta Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA DEFINITIVA
nell'appello iscritto al n. 184 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti CESARIS FILIPPO, LAZZARINO PAOLO, BANFI MARGHERITA e TRENTI
GI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIA AGNELLO,
12 20121 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti GANDIN ROBERTO, LANFRANCO MAURA, GALLO CAROLA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Gandin C.SO VINZAGLIO, 23 10121 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. INVERNIZZI ALESSIO ed C.F._2
elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INFORMATICO;
- parte appellata
Oggetto: proprietà industriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 3351/2021 in data
18 giugno 2021/1° luglio 2021, resa inter partes e non notificata – così giudicare:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare la realizzazione da parte degli appellati degli illeciti di acquisizione, utilizzazione e rivelazione dei disegni tecnici di per cui è causa ai sensi degli artt. 98 Pt_1
e 99 c.p.i.;
2) accertare e dichiarare che i comportamenti degli appellati descritti in narrativa dell'atto di appello costituiscono altresì illecito ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.;
3) inibire definitivamente agli appellati, ai sensi degli artt. 124, comma 1, c.p.i. e 2600 cod. civ., anche tenuti in considerazione gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i., la prosecuzione degli illeciti di cui alle domande 1) e 2) e in ogni caso la detenzione, uso dei disegni tecnici di per cui è causa, sia in forma identica sia in forma elaborata o Pt_1
comunque derivata dagli stessi, nonché la divulgazione a terzi delle informazioni in essi contenute, la realizzazione, fabbricazione, promozione, commercializzazione, importazione ed esportazione di manufatti realizzati a partire dai disegni tecnici di per cui è causa Pt_1
o da disegni costituenti loro elaborazione o comunque derivati dagli stessi;
4) fissare una penale dovuta dagli appellati all'appellante, nella misura di € 100.000 per ogni ulteriore violazione dei segreti commerciali di successivamente alla pronuncia della Pt_1 sentenza e di € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 124, comma 2, c.p.i., anche considerati gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i.;
2 5) ordinare, ai sensi dell'art. 124, comma 3, c.p.i. e considerati gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i., la distruzione di tutti i disegni detenuti dagli appellati (in formato cartaceo
o digitale), che siano identici ai disegni tecnici di per cui è causa o costituenti loro Pt_1
elaborazione o comunque derivati dagli stessi;
6) ordinare, ai sensi dell'art. 124, comma 3, c.p.i. e considerati gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i., la distruzione di tutti i manufatti realizzati dagli appellati a partire dai disegni tecnici di per cui è causa o da disegni costituenti loro elaborazione o Pt_1
comunque derivati dagli stessi;
7) condannare gli appellati al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'appellante, derivanti dai contestati illeciti di violazione di segreti commerciali e concorrenza sleale, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche procedendo alla liquidazione equitativa in conformità agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. e applicando i criteri di cui all'art. 125, commi
1 e 2, c.p.i.;
8) condannare gli appellati ex art. 125, comma 3, c.p.i. alla retroversione degli utili netti realizzati a seguito della violazione dei diritti di esclusiva dell'appellante, come risulterà accertato in corso di causa, nella misura in cui essi eccedano il risarcimento del lucro cessante;
9) ordinare ai sensi dell'art. 126 c.p.i., tenendo in particolare considerazione gli indici di cui all'art. 126, comma 1 bis, c.p.i., la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice
e a spese degli appellati, sui quotidiani ” e “ ”, Controparte_3 CP_4 autorizzando l'appellante a provvedervi direttamente, con il diritto di quest'ultima alla ripetizione delle spese dietro presentazione di fattura, oltre che sulla home page del sito
Internet della convenuta http://www.ggtsrl.biz o sul diverso Controparte_1 sito istituzionale dell'azienda, per 60 giorni consecutivi.
In via istruttoria:
10) previa revoca delle ordinanze in data 20 novembre 2019 e in data 24 gennaio 2020, disporre l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento cautelare ante causam R.G. n. 24977/2018, dr. Persona_1
11) disporre consulenza tecnica sulle copie informatiche dei disegni tecnici dei convenuti contenute nelle cartelle denominate “DXF” e “DWG” all'interno della chiavetta USB sub doc.
46 del fascicolo di parte appellante, al fine di determinare la loro appartenenza o riconducibilità all'appellante, nonché la loro corrispondenza con, o loro derivazione tramite
3 rielaborazione da, le copie informatiche dei disegni tecnici dell'appellante che si trovano nella cartella denominata “MAINA”, anch'essa all'interno della chiavetta USB sub doc. 46 del fascicolo di parte appellante;
12) ordinare agli appellati l'esibizione dei lavori di progettazione e dei disegni tecnici, nonché della relativa corrispondenza intercorsa tra gli appellati, che sono stati consegnati alla
[...]
dalla e/o dal sig. in esecuzione del Controparte_1 Controparte_5 Pt_2
rapporto di collaborazione in essere tra le parti, o che comunque sono stati realizzati dalla con l'apporto tecnico-progettuale della Controparte_1 Controparte_5
e/o del sig. e realizzati avvalendosi della documentazione tecnica di;
Pt_2 Pt_1
13) disporre consulenza tecnica sui lavori di progettazione e sui disegni tecnici di cui al punto 12 che precede, al fine di determinare la corrispondenza di detti lavori di progettazione
e disegni tecnici con, o loro derivazione tramite rielaborazione da, i disegni tecnici di Pt_1
per cui è causa;
14) ordinare agli appellati l'esibizione dei libri, delle scritture contabili, della documentazione fiscale e non (fatture, libri IVA, etc.) relativi agli introiti conseguiti dai medesimi convenuti avvalendosi abusivamente dei segreti commerciali contenuti nei disegni tecnici di per Pt_1
cui è causa;
15) disporre consulenza tecnico-contabile sulle scritture, i registri e i documenti di cui al punto 14 che precede relativi all'ammontare degli introiti che gli appellati medesimi hanno conseguito avvalendosi abusivamente dei segreti commerciali contenuti nei disegni tecnici di per cui è causa, ai fini della determinazione del danno risarcibile e della Pt_1
retroversione degli utili;
16) ammettere l'appellante alla prova testimoniale sui capitoli di prova per testi formulati dalla medesima appellante con la sua memoria del 14 ottobre 2020 e qui di seguito ritrascritti:
I) “Vero che la dichiarazione di cui al doc. 47 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste è stata da lui sottoscritta e che il suo contenuto corrisponde a verità”;
II) “Vero che i documenti informatici contenuti nelle cartelle denominate “DXF”, “DWG” e
“MAINA” all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste sono stati da lui predisposti, esaminati e catalogati all'interno delle predette cartelle”;
III) “Vero che i documenti informatici contenuti nella cartella denominata “DXF”, alla sottocartella denominata “MARTONE”, all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste, corrispondono ai disegni tecnici a Tes_1
4 che il CTU dott. ha estratto dal computer in uso al sig. MA rinvenuto Pt_1 Per_2
presso la nel corso del procedimento cautelare sub R.G. Controparte_1
24977/2018”;
IV) “Vero che i documenti informatici contenuti nella cartella denominata “DXF”, alla sottocartella denominata “ ”, all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del Pt_2
fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste, corrispondono ai disegni tecnici a Tes_2
che il CTU dott. ha estratto dal computer in uso al sig. rinvenuto
[...] Per_2 Pt_2
presso la sede della nonché dimora dei coniugi , nel corso Controparte_5 Persona_3 del procedimento cautelare sub R.G. 24977/2018”;
V) “Vero che i documenti informatici contenuti nella cartella denominata “DWG”, alla sottocartella denominata “ ”, all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del Pt_2
fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste, corrispondono ai disegni tecnici a Tes_2
che il CTU dott. ha estratto dal computer in uso al sig. rinvenuto
[...] Per_2 Pt_2
presso la sede della nonché dimora dei coniugi , nel corso Controparte_5 Persona_3 del procedimento cautelare sub R.G. 24977/2018”.
Si indica come teste: dott. , domiciliato presso la Tre14 S.r.l., in Milano, via Testimone_3
Giovanni da Procida 10, 20149.
In ogni caso:
17) condannare GG ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, a favore di , Pt_1
di una somma equitativamente determinata;
18) condannare gli appellati all'integrale rifusione delle spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio, di quello di primo grado e di quelli cautelari ante causam e in corso di causa, oltre IVA e CPA come per legge a favore dell'appellante”.
Per parte appellata “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Torino, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previa sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 295 e/o 337 c.p.c. (e/o di altra norma
o principio che riterrà di chiamare a supporto), sino alla comunicazione della sentenza del giudizio di revocazione pendente innanzi a sé medesima, n. R.G. 707/2025, relativo alla sentenza non definitiva n. 1042/2024 emessa nel presente giudizio, per i motivi indicati da
Contr nella nota di deposito del 5 giugno 2025, in ogni caso, previo eventuale rinvio, nel caso di produzione di nuovi (inammissibili) documenti da parte di e/o , Pt_1 Controparte_7
Contr nonché previa rimessione in istruttoria per consentire a di estrarre copia ed esaminare la documentazione segretata prodotta da : Pt_1
5 - rigettare tutte le domande dell'appellante e confermare la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3351/2021;
- dichiarare tenuti e condannare e a manlevare e tenere Parte_2 CP_2
Contr indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante a suo carico da eventuale sentenza di condanna nel presente giudizio per condotte a loro imputabili;
- dichiarare tenuti e condannare l'appellante e/o e/o alla Parte_2 CP_2
rifusione delle spese processuali, comprensive di rimborso forfetario, IVA e CPA, nonché al risarcimento dei danni di cui all'art. 96.1 c.p.c.”
Per parte appellata e : “In via principale CP_2 Parte_2
Ammessa la confessione spontanea ex artt. 228-229 c.p.c. del signor e Parte_2
preso atto della medesima, ci si rimette ad una prudenziale valutazione della Corte, che tenga altresì conto della volontà di trasparenza che si è voluta garantire attraverso il comportamento processuale collaborativo tenuto.
Con favore di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La sent. non definitiva n. 1042/2024 e gli ulteriori sviluppi del processo.
Per la vicenda processuale fino alla pronuncia della sentenza non definitiva n. 1042/2024, pubblicata il 23.12.2024, si richiama la narrativa della vicenda per cui ora è processo contenuta nella menzionata sentenza.
1.1 - Con detta sentenza, questa Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Torino – Sez. specializzata Imprese:
a) ha respinto tutte le domande di di tutela Parte_1
della proprietà industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i.;
b) ha accertato la responsabilità di Controparte_8 CP_2
e per concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. in danno
[...] Parte_2
di configurando un concorso di responsabilità Parte_1 ex art. 2055 c.c. tra l'illecito concorrenziale di (art. 2598, n. 3, cit.) e l'illecito extra CP_9
contrattuale di e (art. 2043 c.c.); CP_2 Parte_2
6 c) ha, infine, rimesso la causa in istruttoria per la determinazione del contenuto degli obblighi inerenti il divieto di continuazione degli atti di concorrenza sleale e la rimozione dei loro effetti dannosi, nonché per le ulteriori domande e per le spese, con separata ordinanza.
1.2 – Le ragioni della rimessione in istruttoria (e fermo restando l'accertamento, a monte, della responsabilità concorrente di di Controparte_1 CP_2
e di ) vengono meglio esposte al § 6.2 della sentenza parziale, che qui di Parte_2
seguito si trascrive:
“6.6 – Ai sensi dell'art. 2599 c.c., la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
a norma del successivo art. 2600 c.c., il responsabile è tenuto al risarcimento del danno (da provarsi secondo le regole ordinarie degli artt. 1223 e ss. c.c.) e può essere anche ordinata la pubblicazione della sentenza, in quanto ciò serva alla elisione degli effetti lesivi del fatto illecito.
6.6.1 – La domanda di inibitoria e per la eliminazione degli effetti dell'illecito concorrenziale sopra accertato, secondo quanto previsto dall'art. 2599 c.c., esige l'individuazione dei disegni tecnici e degli elaborati progettuali rinvenuti nella memoria del pc in uso a Pt_2
, sequestrato il 5.12.2018 nell'abitazione di quest'ultimo (nonché sede legale
[...] dell'impresa individuale della moglie , che il perito descrittore ing. CP_2 Per_2
ha accertato come di proprietà di : per essi, infatti, andrà imposto il divieto di Pt_1
detenzione e di utilizzo in qualsiasi modo, nonché di divulgazione a terzi delle informazioni in essi contenuti, e la conseguente cancellazione dalla memoria dell'hard-disk.
Dalle relazioni del 12.06.2018 e del 18.10.2019 non è, tuttavia, possibile identificare nel dettaglio i files corrispondenti ai documenti oggetto delle emanande misure inibitorie e protettive ex art. 2599 c.c., accompagnate da misure di coercizione indiretta ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c.
Contr Anche per quel che riguarda i due disegni tecnici rinvenuti nei computer di presso la sua sede sociale, sempre nel corso del procedimento ex art. 129 c.p.i. non è dato di individuarli con precisione dalle due relazioni dell'ing. . Per_2
Per consentire di rendere determinato il comando di fare e non fare, in accoglimento della domanda di inibitoria, dovrà perciò essere disposta la rimessione del processo in istruttoria con la convocazione del perito descrittore, affinchè fornisca, sulla scorta delle memorie degli
7 hard-disk sequestrate, l'indicazione la più possibile specifica dei files dei documenti di
illecitamente acquisiti. Pt_1
6.6.2 – L'impossibilità di un'immediata definizione della domanda ex art. 2599 c.c. rende opportuno rimettere il processo in istruttoria anche per l'altro strumento di tutela di diritto comune invocato da , ossia la domanda di risarcimento del danno, comprensiva Pt_1 dell'eventuale ordine di pubblicazione della sentenza come forma riparatoria secondo l'art.
120 c.p.c., rivolta anche contro i concorrenti nell'illecito ed obbligati solidali ex art. 2055 c.c.
e – quest'ultimo come responsabile di fatto illecito a CP_2 Parte_2 norma dell'art. 2043 c.c.
Ciò al fine di consentire che entrambe le pretese vengano decise in modo unitario.”
1.4 – Con ordinanza ex art. 279, 3° co., c.p.c., nella stessa data del 23.12.2024, questa
Corte, al fine di determinare nel dettaglio il contenuto degli obblighi, a carico degli appellati, inerenti il divieto di continuazione degli atti di concorrenza sleale e la rimozione dei loro effetti dannosi a norma dell'art. 2599 c.c.:
(a) ha ordinato l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento cautelare ex art. 129 c.p.i. R.G. n. 24977/2018 del Tribunale di Torino – Sez. Imprese;
(b) ha convocato il perito descrittore ing. , già nominato nel citato Persona_4
procedimento ex art. 129 c.p.i., e gli ha conferito il mandato di: - individuare precisamente, anche recuperando i metadati dei files, i documenti contenuti nelle memorie degli hard-disk Contr a suo tempo sequestrate presso e presso corrispondenti ai documenti CP_2 presenti all'interno del dispositivo informatico criptato, al doc. 25 prodd. cautelare – doc. 10 prodd. merito;
- e specificare se si trattava di files di disegno CAD o di altri files Pt_1
comunque riconducibili a , indicandone il contenuto;
Pt_1
(c) ha stabilito, inoltre, che alle operazioni partecipassero soltanto i legali e gli eventuali consulenti di parte, con il vincolo del segreto, e che avrebbe curato di indicare, se Pt_1
del caso, al perito descrittore la password di accesso al dispositivo informatico criptato, al doc. 25 prodd. cautelare e 10 prodd, merito e di fornire, più in generale, tutte le indicazioni occorrenti per l'evasione dell'incarico.
1.5 – L'incarico al perito descrittore veniva conferito all'udienza del 4.02.32025 dinanzi al
Consigliere delegato a norma dell'art. 350, 1° co., c.p.c., nel testo ante d.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis.
8 Il 10.02 seguente, il tecnico nominato informava di non avere rinvenuto nella Cancelleria alcun hard-disk contenente i dati della descrizione effettuata nel corso del procedimento ex art. 129 c.p.i., poiché i reperti acquisiti durante la descrizione erano stati restituiti alle
Contr convenute e sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di reclamo CP_2
che rigettava la domanda cautelare di descrizione e sequestro, pronunciata dal Tribunale di
Torino in data 24.01.2020 (così, testuale, nel dispositivo: “Dispone la restituzione degli oggetti acquisiti nel corso della descrizione a e a CP_2 Controparte_1
); tali reperti – informava il perito – non erano più recuperabili nella loro consistenza
[...]
originaria.
1.6 – Con istanza 17.02.2025, avanzava perciò richiesta istruttoria affinchè il perito Pt_1
descrittore venisse autorizzato ad acquisire copia autentica di tutta la documentazione raccolta dalla polizia giudiziaria durante le operazioni di sequestro (copia forense dei
Contr pc/dispositivi informatici rinvenuti presso i suoi soci/amministratori e presso CP_2
e ) e degli allegati tecnici alla relazione redatta su quel materiale dal
[...] Parte_2
CT del PM dr. detta documentazione risulterebbe ad oggi in deposito presso la Per_5
Procura della Repubblica di Asti, nel procedimento penale r.g. n. 800/2020 pendente contro gli amministratori di , e per il Controparte_10 CP_11 Controparte_12
delitto di ricettazione;
in subordine, si chiedeva che il perito fosse autorizzato ad estrarre copia forense dei pc, server (anche in cloud) e di qualsiasi altro supporto informatico nella disponibilità degli appellati o comunque a loro riconducibili, con attività da svolgersi sia Contr presso la sede legale della sia presso qualsivoglia altra sua sede produttiva o ufficio, nonché sui computer e in qualsiasi altro dispositivo informatico dei coniugi Parte_3
Assegnato termine per replica agli appellati, il Consigliere relatore, come delegato a provvedere su ogni incombente inerente le operazioni peritali disposte con l'ordinanza di rimessione del processo in istruttoria, sospendeva le operazioni e rimetteva ogni valutazione al Collegio, trattandosi di questioni che avrebbero potuto implicare una modifica dell'ordinanza collegiale ex art. 279, 3° co., c.p.c. e che, quindi, esulavano dalla delega istruttoria.
Con ordinanza depositata in data 1.04.2025, la Corte, confermava la sospensione delle operazioni peritali, e ammetteva la prova per testi dedotta da . Pt_1
9 Contr 1.7 – Con memoria depositata l'11.04.2025, chiedeva la revoca dell'ultima ordinanza istruttoria e la Corte, dopo aver nuovamente instaurato il contraddittorio sul punto, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.06.2025, riservando ogni decisione al merito.
Contr 1.8 – Con citazione ex art. 398 c.p.c. notificata il 5.06.2025, impugnava la sentenza non definitiva n. 1042/2024 per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. ed instava per una sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337 c.p.c., in attesa della decisione sul gravame così proposto.
Con ordinanza del 10.06.2025, pubblicata il 13, questa Corte respingeva la richiesta di sospensione e tratteneva la causa a sentenza.
Non hanno depositato conclusionali e repliche i coniugi . Persona_3
2. – Gli effetti della sentenza non definitiva e la conseguente delimitazione del thema decidendum in questa fase del processo.
Notoriamente, dal momento della sua pronuncia, la sentenza non definitiva è idonea ad esplicare effetti vincolanti nei confronti del giudice che l'ha emessa, al quale, quindi, sarà inibita ogni potestà di revoca o modifica di tale provvedimento nel successivo corso del giudizio e sarà, altresì, fatto divieto di discostarsi dall'accertamento in essa sentenza contenuto all'atto di pronunciare, in sede di sentenza definitiva, su temi decisori dipendenti da quello stesso accertamento.
Così, per tutte, Cass., 11.05.2006, n. 10.889: “Nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, 2° e 4° co., c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questioni definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata) ...”.
Ora, a seguito della sent. parziale n. 1042/2024, residuano da decidere (a) la domanda di inibitoria di diritto comune ex art. 2599 c.c., con l'individuazione precisa dei disegni tecnici e degli elaborati progettuali rinvenuti nella memoria del pc in uso a e Parte_2
10 Contr nell'hard disk dei computer di dei quali deve essere disposto il divieto di detenzione, utilizzo e divulgazione a terzi delle informazioni in essi contenuti, e (a-bis) di rimozione degli effetti delle condotte illecite anticoncorrenziali;
e (b) la domanda di risarcimento del danno, sempre nelle forme di diritto comune, anche attraverso la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 2600, 2° co., c.c.
Per contro, restano sottratte ad ogni esame di questa Corte in questa fase del processo, in quanto inerenti le statuizioni compiute nella pronuncia non definitiva, i seguenti temi, Contr riproposti dalla difesa nei propri scritti conclusivi:
(a) la validità e l'ammissibilità della confessione giudiziale resa da , che Parte_2
Contr a detta della difesa di cui Corte avrebbe erroneamente valutato il contenuto: in disparte il fatto che il presunto errore nell'interpretazione di un documento contenente una confessione non integra un profilo di revocabilità della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., bensì un vizio motivazionale deducibile in Cassazione a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. od una violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto si assumano violati i canoni ermeneutici legali, il tema è già stato affrontato e deciso al § 6 della sentenza non definitiva;
(b) la riferibilità delle domande formulate da in primo grado alla sola sottrazione di Pt_1
segreti commerciali tutelati a norma degli artt. 98-99 c.p.i., e non anche alla concorrenza sleale, o comunque non alla fattispecie della sottrazione di segreti ai sensi dell'art. 2598,
n. 3, c.c.: anche questo tema è stato affrontato dalla sentenza parziale al § 6.5.2, pagg.
47-48, confrontando il tenore delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di primo grado con quelle riproposte in sede di gravame;
(c) la configurazione di una inammissibile mutatio libelli nel cambio delle difese operato, in corso di causa, dai coniugi : l'eccezione è stata, di fatto, respinta Persona_3 implicitamente con l'accoglimento della domanda di di accertamento della loro Pt_1
Contr responsabilità concorrente negli illeciti concorrenziali di non senza rilevare che, con tutta evidenza, il cambio (pur radicale) della linea difensiva da parte degli stessi appellati, con una sostanziale adesione alle tesi di , non introduce affatto una Pt_1 nuova pretesa sostanziale non consentita in questo grado d'appello, né si traduce nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi rimessi alla disponibilità della parte, preclusa dall'art. 345 c.p.c.; Contr (d) l'impossibilità di configurare una responsabilità di in concorso con Pt_2
e con la responsabilità concorrente degli odierni appellati, agli
[...] CP_2 effetti dell'art. 2055 c.c., è accertata nella sentenza non definitiva ai §§ 6.1 e 6.2 e
11 qualificata al § 6.3 come concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. in concorso con l'illecito extra contrattuale del e della moglie;
CP_13
(e) le informazioni tecniche contenute nei disegni di non sarebbero particolarmente Pt_1
innovative e originali e neppure in formato utilizzabile, anzi, sarebbero ricavabili tramite reverse engineering, anzi, la tecnologia di sarebbe vecchia di più di sessant'anni, Pt_1
come essa società affermerebbe a pag. 5 della citazione): il tema della riconducibilità alla nozione di know how di tali dati, pur se non riconducibili alla nozione di proprietà industriale di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., è stato affrontato dalla sentenza non definitiva al
§ 6.4 ed è coperto dal giudicato interno di accertamento della responsabilità di GG ex art. 2598, n. 3, c.c. In disparte il rilievo che non riconosce affatto che la sua Pt_1
Contr tecnologia è “vecchia di più di sessant'anni”, come assume la difesa in memoria di replica, ma dice ben diversamente, testuale, che “da oltre sessant'anni si è specializzata nella produzione di apparecchiature per la trasmissione di potenza da utilizzare negli impianti industriali”; Contr (f) l'estraneità di alle condotte illecite del : il tema è stato esaminato nella Pt_2 sentenza parziale ai §§ 6.4 e 6.5.3 ed è coperto da giudicato interno sull'accertamento della responsabilità concorrente degli odierni appellati.
3. – La determinazione del contenuto dell'inibitoria ex art. 2599 c.c. richiesta da
[...]
. Parte_1
Nella sentenza non definitiva, la Corte è partita dal rilievo (§ 6.1) che gli accertamenti condotti dal perito descrittore evidenziavano, fra i documenti in sequestro, n. 385 (n. 274 escludendo i duplicati) files formato “DXF” (364 sull'hard disk della all'interno della CP_2 cartella denominata “ ”; 21 su quello di GG) e n. 269 (n. 224 escludendo i duplicati) Pt_2 files formato “DWG”, tutti caratterizzati da (all'interno del quale talvolta viene Testimone_2 dichiarata esplicitamente l'esclusività del possesso e dell'utilizzo mediante la frase “Questo disegno è PROPRIETÀ ESCLUSIVA della ), che li rendeva tutti riconducibili Parte_1
alla società odierna appellante (così la prima relazione dep. il 12.06.2019); e n. 455 file CAD
Contr (241 DXF e 214 DWG, esclusi i duplicati), rinvenuti nei computer di e nella casa di
Contr (“2 DXF sono stati rinvenuti all'interno dei dispositivi afferenti a … La CP_2 restante parte è stata rinvenuta per la sua totalità all'interno del dispositivo in uso al Sig.
”), che coincidevano con i disegni tecnici di , contenuti nel dispositivo criptato Pt_2 Pt_1 al doc. 25 fasc cautelare – 10 prodd. merito della stessa (così la relazione Parte_1
integrativa del 28.10.2019).
12 Contr 3.1 – Ha preliminarmente eccepito la difesa di (il tema riguarda la possibilità stessa di una pronuncia inibitoria ai sensi dell'art. 2599 c.c.) che la criptazione del supporto informatico contenente i disegni e le informazioni tecnico-commerciali di , al doc. 25 Pt_1 prodd. cautelare e 10 prodd. merito, non avrebbe permesso l'individuazione dei disegni Contr tecnici sottratti, ed anzi avrebbe leso il diritto di difesa di anche in riferimento al disposto dell'art. 76 disp. att. c.p.c. – vane essendo state le istanze affinchè fosse ordinato a di comunicare le chiavi di decriptazione del predetto dispositivo in modo da Pt_1 rendere possibile l'esame dei files ivi contenuti e l'estrazione delle relative copie;
tanto più, si aggiunge, che il mancato riconoscimento delle informazioni tecnico-commerciali di Pt_1 alla stregua di “proprietà industriale” impedirebbe l'applicazione delle cautele previste dall'art. 121 ter c.p.i.
Il rilievo è infondato.
Occorre premettere che i contenuti del citato dispositivo di memorizzazione di massa, su supporto informatico criptato, sono stati integralmente messi a disposizione dei legali delle parti e dei rispettivi consulenti e da essi esaminati nel procedimento di descrizione e sequestro ante causam ai sensi dell'art. 129 c.p.i.
La sentenza non definitiva ha ritenuto (§ 6.4, pag. 41) che i contenuti del dispositivo, riguardanti un insieme dei disegni tecnici e degli elaborati grafici di , corrispondano Pt_1 ad un “complesso di informazioni aziendali industriali, il quale, se non può costituire oggetto di proprietà industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. perchè privo di uno dei tre requisiti prescritti dalla norma, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente: si tratta, infatti, con ogni evidenza, di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che supera la capacità mnemonica
e l'esperienza del singolo individuo (ben oltre 350 mila files, dei quali oltre 180 mila corrispondono a progetti di organi di trasmissione) e che è in grado, in quanto tale, di fornire al possessore un chiaro vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze dell'ex dipendente ed ex collaboratore , passato a lavorare (prima in nero, poi con Pt_2
Contr l'interposizione fittizia della ditta della moglie per la concorrente Non CP_2
si tratta, quindi, di un semplice utilizzo del bagaglio di conoscenze ed esperienze del
come (ex) disegnatore tecnico di ”. Pt_2 Pt_1
Tale complesso di informazioni rientrerebbe, pertanto, nella nozione di know-how e la sua riservatezza deve essere salvaguardata attraverso l'adozione di opportune cautele nell'esame peritale, pur assicurando il diritto di difesa attraverso l'intervento alle operazioni dei legali e dei consulenti di parte, così che essi possano, in quella sede, visionare i
13 documenti esaminati e fare osservazioni ed istanze, anche e soprattutto dopo essersi confrontati con i propri assistiti (ciò che, in effetti, è avvenuto).
Risulta in tal modo rispettato il principio alla base dell'art. 76 disp. att. c.p.c., che è bensì di assicurare il diritto di difesa, senza tuttavia escludere la possibilità di operare un equo contemperamento con un contrapposto e confliggente interesse alla riservatezza degli atti e dei documenti, attraverso l'adozione di cautele da determinarsi nel provvedimento istruttorio.
Si richiama, sul punto, quanto affermato dalla Cass., Sez. Unite, 8.02.2011, n. 3034 sul fatto che la prevalenza del diritto di difesa, nell'ambito del processo, sull'interesse alla riservatezza dei dati personali allorquando il trattamento degli stessi venga esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, può essere riconosciuta solo nei limiti in cui l'esercizio di quei dati risulti necessario alla tutela del predetto interesse, rimettendo al giudice istruttore, in fase di emanazione del provvedimento istruttorio, l'individuazione delle cautele necessarie ad assicurare un'adeguata protezione sul punto.
Si riporta un estratto della citata pronuncia:
“Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che il d.lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy) stabilisce: a) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e) … d) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47).
Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire
e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C.
03/8239, quest'ultima in particolare con riferimento a controversia avente ad oggetto la pretesa violazione della normativa a tutela della privacy che sarebbe stata determinata da un pignoramento presso terzi, vale a dire da una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento).
14 In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.
Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere (…).
Deve dunque concludersi che se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito, non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy.
(…)
Eventuali richieste finalizzate ad assicurare adeguata tutela sul punto ben possono (e anzi sulla scorta di quanto sopra esposto devono) essere proposte al giudice istruttore (ipotesi che non risulta essersi verificata nella specie), che nella fase di emanazione del provvedimento potrà adottare le eventuali misure ritenute utili al riguardo”.
Contr 3.2 – Ha eccepito di seguito la difesa di che la pronuncia di inibitoria è subordinata al fatto (ed alla relativa prova) che l'illecito concorrenziale sia tutt'ora in atto o che ne sia probabile la ripetizione, mentre non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo. Pt_1
Il rilievo è infondato.
Per l'esercizio della tutela inibitoria è infatti sufficiente il solo danno potenziale, ossia la potenziale attitudine della condotta dell'imprenditore concorrente a danneggiare l'azienda dell'imprenditore che richiede tutela (per tutte, Cass., Sez. Unite, 23.11.1995, n. 12.103: “La fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai fini della concessione dell'inibitoria della continuazione della condotta e della pubblicazione della sentenza, è completa e conclusa con la mera sussistenza di una potenzialità di danno specifico (discredito e confusione tra prodotti o attività) o generico (danno patrimoniale ed economico), pericolo alla cui realizzazione è sufficiente l'idoneità al pregiudizio della condotta sanzionata, senza che sia necessaria la produzione di un danno attuale sul patrimonio del soggetto tutelato”), così che si è ritenuto possibile anche in dottrina esercitare la tutela inibitoria rispetto ad un mero tentativo di concorrenza sleale.
15 E la tutela inibitoria si realizza attraverso la cessazione della continuazione dell'atto di concorrenza sleale o del divieto di ripetere l'atto dichiarato illecito.
3.2 – Tanto preliminarmente chiarito, la Corte ha disposto la rimessione del processo in istruttoria per poter definire il contenuto dell'ordine inibitorio, ma dall'esame degli atti si è Contr constatato che le copie informatiche dei server dei computers di e del portatile dei coniugi raccolte durante la procedura di descrizione ex art. 129 c.p.i. non Persona_3 erano più agli atti, poiché restituite alle rispettive parti in ottemperanza all'ordine contenuto nell'ordinanza di reclamo del 24.01.2020.
Si tratta perciò, a questo punto, di individuare strumenti alternativi per dare attuazione all'ordine di non facere richiesto da ciò in quanto, per rendere possibile una Parte_1
esecuzione forzata, anche solo in forma indiretta attraverso la comminatoria di astreintes, occorre che il giudicante indichi in modo specifico il contenuto dell'obbligo di fare o non fare, pur non richiedendosi al riguardo una assoluta precisione: il requisito della liquidità del credito di fare o non fare, prescritto per il titolo esecutivo dall'art. 474 c.p.c., deve infatti essere coordinato con la determinazione delle concrete modalità attuative rimesse al giudice dell'esecuzione attraverso lo speciale procedimento dell'art. 612 c.p.c.; a sua volta,
l'esecuzione indiretta tramite astreintes postula la determinazione del comando impartito sotto comminatoria di penale, restando peraltro rimessa alla iniziativa del debitore, attraverso un'opposizione esecutiva o pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c., la contestazione di avere, in realtà, adempiuto al comando.
A tal proposito, indica, nei propri scritti conclusivi, tre distinte vie per pervenire ad un Pt_1
tale risultato.
3.2.1 – L'odierna appellante chiede, anzitutto, disporsi una consulenza tecnica descrittiva con autorizzazione al consulente ad acquisire copia integrale di tutta la documentazione raccolta dalla polizia giudiziaria durante le operazioni di sequestro, compresa la relazione del CT del P.M. dr. nonché degli allegati tecnici alla suddetta relazione: si tratta di Per_5
atti e documenti del procedimento penale r.g. 800/2020, avviato dalla Procura di Asti ed
Contr attualmente in fase dibattimentale, nei confronti degli amministratori di della relazione ha già prodotto copia al proprio doc. n. 51, allegandola alla seconda Persona_6
comparsa conclusionale depositata il 7.06.2024.
16 La richiesta istruttoria ripete l'istanza già avanzata dalla stessa a seguito della Pt_1
scoperta che le copie informatiche su cui si era svolto il procedimento di descrizione non erano più in atti, con memoria del 17.02.2025.
La richiesta deve essere respinta perché tardiva.
, infatti, ben sapeva – essendo destinataria di quel provvedimento – che il Tribunale Pt_1 di Torino, con l'ordinanza del 24.01.2020, nel rigettare il reclamo confermando la revoca dell'accoglimento concesso inaudita altera parte disposto dal primo giudice, aveva ordinato Contr la restituzione delle copie dell'hard-disk dei computers di e dei coniugi , Persona_3
e ben sapeva, inoltre, che a seguito della sua denuncia penale presentata alla Procura della
Contr Repubblica di Asti, dei files contenenti le memorie dell'hard-disk dei computers di e dei coniugi la p.g. delegata dal PM titolare delle indagini aveva fatto copia. Persona_3
era, quindi, nelle condizioni per avanzare, già in primo grado (la sua denuncia da Pt_1
cui è originato il procedimento penale e il successivo sequestro disposto dal P.M., con duplicazione dei files contenenti l'hard-disk dei computer già oggetto di descrizione e sequestro, sono entrambi anteriori alla restituzione di tali supporti informatici, avvenuta in esecuzione dell'ordinanza del 24.01.2020) e previa eventuale rimessione in termini ove fossero nel frattempo maturate le preclusioni dell'art. 183, 6° co., c.p.c., una richiesta istruttoria per supplire alla indisponibilità dei documenti informatici contenenti i disegni e il materiale tecnico-commerciale appartenenti ad essa società.
L'osservazione della difesa appellante che la richiesta non sarebbe tardiva perchè la CTU non incontra preclusioni istruttorie, trattandosi di accertamento tecnico che non riguarda il fondamento della domanda di concorrenza sleale, non tiene conto del fatto che la CTU richiesta andrebbe a svolgersi su materiale documentale che deve essere acquisito nella sua integralità, e la cui acquisizione occorre un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c. demandandone l'esecuzione al consulente.
Del resto, le sole risultanze testuali della relazione del CT del PM dr. datata Per_5
27.09.2021 (dopo, quindi, il deposito della sentenza di primo grado, il 1.07.2021) ed allegata alla seconda conclusionale depositata il 7.06.2024, sono del tutto insufficienti per individuare nello specifico i files relativi ai dati illecitamente sottratti a , vertendo la relazione sulla Pt_1
verifica della presenza in generale, nei files contenenti la memoria dei computers già oggetto del procedimento di descrizione e sequestro ex art. 129 c.p.i., di disegni riconducibili ad essa società senza ulteriori specificazioni (così, infatti, il quesito del PM: “All'esito della già esperita attività di duplicazione e di indicizzazione dei supporti in sequestro, voglia il consulente procedere con le ricerche e l'analisi degli stessi al fine di poter individuare
17 documentazione, conversazioni o ogni altro elemento rilevante per l'indagine in corso;
in particolare, voglia verificare se sui supporti in uso a e alla ditta ovvero su CP_9 CP_2
quelli in uso agli indagati si rinvengano modelli o disegni di dettaglio che, per le loro caratteristiche informatiche, possano ritenersi essere modelli o disegni di proprietà di
[...]
ovvero essere modelli o disegni di quest'ultima società modificati o a Controparte_14 cui è stato solamente aggiunto un diverso logo o cartiglio …”). In ogni caso, detta relazione, anche se in ipotesi considerata producibile come documento sopravvenuto alla conclusione del primo grado di giudizio, si basa sull'esame di documenti informatici che, al contrario, non sono stati entrati in questo processo, e non può pertanto costituire essa sola fonte di convincimento del Giudicante.
In definitiva, se è corretto dire che la CTU può essere disposta senza limiti di tempo, essa non potrebbe esser effettuata perché i documenti da esaminare o non possono più essere acquisiti, o (con riguardo alla sola relazione non sono in concreto utilizzabili a Per_5
quello scopo.
3.2.2 – chiede, in secondo luogo, l'escussione come teste del proprio consulente dr. Pt_1
sui capitoli meglio articolati nella citazione in appello ed a conferma del fatto che i Tes_3
Contr disegni tecnici al doc. 46 (che è la copia forense degli hard disk dei computer di e dei coniugi , eseguita dallo stesso CTP in sede di procedimento di descrizione Persona_3
e sequestro) corrispondano a quelli rinvenuti dal perito descrittore ing. nel Per_2
medesimo procedimento ex art. 129 c.p.i., per poi disporre un supplemento della CTU descrittiva, da condursi proprio su quel materiale.
aggiunge la richiesta, con riferimento al periodo dal 2021 ad oggi, che il CTU venga Pt_1
autorizzato ad estrarre copia forense dei pc, server (anche in cloud) e di qualsiasi altro supporto informatico nella disponibilità degli appellati o comunque loro riconducibili, attività
Contr da svolgersi sia presso la sede legale della sia presso qualsivoglia altra sua sede produttiva o ufficio, nonché sui computers e in qualsiasi altro dispositivo informatico dei coniugi – ribadendo anche in questo caso che per la CTU non valgono le Persona_3
preclusioni istruttorie.
La prima istanza, che ripete quanto già domandato in atto di appello e, a suo tempo, nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. in primo grado, è già stata respinta dalla Corte nella sentenza non definitiva, al § 5.3, pag.38 come segue:
“5.3 – Alla luce dei rilievi di cui ai parr. precedenti, le richieste di prova orale capitolate da
, tendenti a recuperare i risultati del procedimento descrittivo ritenuto inutilizzabile Pt_1
18 dal Giudice di prime cure, divengono irrilevanti a prescindere da qualunque valutazione circa la loro ammissibilità”.
La decisione, sul punto, non può più essere revocata.
Quanto alla ulteriore richiesta di nuovi accertamenti, a mezzo del consulente tecnico, sui computers e dispositivi informatici degli appellati, detta richiesta riproduce, a ben vedere, quanto già chiesto da nelle conclusioni riportate nella citazione in appello (punti 12 Pt_1
e 13) e respinto da questa Corte con la sentenza parziale, al § 4.3, pagg. 30-31 come segue:
“ … la richiesta, al punto 12 delle conclusioni di , per l'ordine di esibizione “dei lavori Pt_1
di progettazione e dei disegni tecnici, nonché della relativa corrispondenza intercorsa tra gli appellati, che sono stati consegnati alla dalla ditta individuale Controparte_1
Fini e/o dal sig. in esecuzione del rapporto di collaborazione in essere tra le parti, Pt_2
o che comunque sono stati realizzati dalla con l'apporto Controparte_1
tecnico-progettuale della ditta individuale Fini e/o del sig. e realizzati avvalendosi Pt_2 della documentazione tecnica di ” dovrà essere valutata non secondo la disposizione, Pt_1 assai più ampia di quella ordinaria del codice di rito, dell'art. 121 c.p.i., in particolare quella dettata dal co. 2, bensì secondo le comuni regole dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 94 disp. att.
c.p.c. Ma se così è, è corretto ritenere che si tratti di una richiesta istruttoria del tutto inammissibile per la sua ampiezza (si estende, infatti, indistintamente a tutti i lavori di
Contr progettazione e disegni tecnici, ed alla relativa corrispondenza intercorsa tra e la ditta
e/o in esecuzione del rapporto di collaborazione in essere tra le CP_2 Parte_2
Contr parti, o comunque realizzati da con l'apporto tecnico-progettuale della ditta e/o di CP_2
avvalendosi della documentazione tecnica di ) e di contenuto Parte_2 Pt_1 palesemente esplorativo, tenuto conto della previsione dell'art. 94 disp. att. c.p.c., che impone, come condizione della richiesta di ordine di esibizione, “la specifica indicazione del documento o della cosa [da esibire]”.
Va da sé che anche la richiesta di CTU contabile “sui lavori di progettazione e sui disegni tecnici di cui al punto 12 che precede [ossia sui documenti di cui viene chiesta l'esibizione come sopra], al fine di determinare la corrispondenza di detti lavori di progettazione e disegni tecnici con, o loro derivazione tramite rielaborazione da, i disegni tecnici di Pt_1 per cui è causa”, al punto 13 delle conclusioni , debba essere conseguentemente Pt_1 rigettata”.
3.2.3 - Come terza ed ultima soluzione, chiede che l'inibitoria venga circoscritta alla Pt_1
fornitura di ricambi per gli impianti realizzati da essa società per quei suoi clienti che il
19 Contr
ha confessato essere stati stornati da attraverso disegni tecnici che lo Pt_2
stesso ex dipendente infedele ha fornito ad essa società, e di cui allega un dettagliato elenco alla sua confessione (vds. doc. 1 all. memoria dell'8.04.2024) – pur trattandosi Pt_2
di un elenco meramente esemplificativo (sic, nel testo della confessione) di quanto fatto dal
. Pt_2
Tale soluzione, prosegue , non consentirebbe peraltro di conoscere quanti e quali Pt_1
Contr siano i disegni tecnici di essa società impiegati da per sottrarre i clienti;
chiede, perciò, Contr ordinarsi alla di non commercializzare loro pezzi di ricambio sugli impianti realizzati da presso quegli stessi clienti, per un periodo congruo che permetta di ritenere Pt_1
ragionevolmente affievolito il rischio di un illecito utilizzo dei disegni per quel tipo di attività, indicato in non meno di cinque anni. Contr La difesa di obietta che nell'allegato alla confessione del vi è il riferimento Pt_2
a due commesse del 2022, quando lo stesso ex dipendente e collaboratore di ha Pt_1
Contr dichiarato di avere cessato la sua collaborazione illecita con alla metà del 2021. A ben vedere, tuttavia, dai dati riportati nell'allegato non si evince in alcun modo l'anno relativo alla Contr commessa, e la difesa di nei propri scritti difensivi, si guarda dall'indicare come è giunta a tali conclusioni.
Ora, il prospetto che segue il testo della confessione di si compone di Parte_2 una serie di riquadri separati, a mo' di schede, in cui vengono precisamente riportati il cliente Contr destinatario della commessa di il codice del disegno tecnico di oggetto Pt_1 dell'appropriazione indebita ed utilizzato per l'evasione dell'ordine e il tipo di pezzo oggetto del disegno (per es., “giunto a denti”, oppure “spaziatore di rottura”, oppure ancora “allunga a denti”): di talchè, proprio attraverso questi richiami, risulterebbe possibile ad un tecnico del settore ricostruire esattamente il contenuto del comando inibitorio da impartirsi ex art. 2599 c.c., agli effetti di quanto richiesto dall'art. 474 c.p.c. Contr Il dispositivo della sentenza andrà quindi formulato nel senso di inibire a l'uso dei disegni tecnici di , i cui estremi sono riportati in dette Parte_1 schede contenute nell'allegato alla confessione del e prodotta con la memoria Pt_2 depositata l'8.04.2024, e riproducendone testualmente gli estremi.
3.2 – ribadisce la richiesta, già avanzata fin dal primo grado, che l'inibitoria sia Pt_1
accompagnata dalla fissazione di penali ex art. 614 bis c.p.c. per ogni ritardo nell'adempimento, nella misura indicata di “non meno di 100.000 euro per ogni ulteriore
20 violazione e di 5.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza definitiva”.
Alla luce del contenuto del comando inibitorio, definito come al § precedente e limitato al solo uso dei disegni indicati da nella propria confessione, l'astreinte va Parte_2 stabilita a tutela della sola inibitoria nell'uso di ciascuno dei disegni indicati dal , Pt_2
Contr eventualmente compiuto da dopo l'emanazione della sentenza, e fissata nella misura ritenuta congrua per indurre la società destinataria a rispettare l'obbligo di non fare di €
5.000 per ciascuna violazione, da versarsi a . Parte_1
3. – Le ulteriori misure riparatorie previste dall'art. 2599 c.c.
3.1 - Nell'ambito degli “opportuni provvedimenti” che il giudice può impartire ai sensi dell'art. 2599 c.c. dopo aver accertato atti di concorrenza sleale e per eliminarne gli effetti, Pt_1
chiede ordinarsi:
Contr (a) la distruzione di tutti i disegni tecnici-progettuali detenuti da e da e CP_2
; Parte_2
(b) la distruzione di tutti i manufatti da essi realizzati a partire dai disegni tecnici di o Pt_1
da disegni costituenti la loro elaborazione o comunque derivanti dagli stessi, precisando che detti disegni “potranno essere agevolmente individuati mediante le medesime attività peritali che già devono essere disposte per delineare il perimetro dell'ordine di inibitoria … o in subordine, prendendo a riferimento l'elenco reso a titolo esemplificativo dal dei Pt_2
Contr prodotti realizzati dalla sulla base dei disegni tecnici di proprietà esclusiva della ”; Pt_1
e (c), in ogni caso, la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 2600, 2° co., c.c., come misura riparatoria che prescinde dall'accertamento in concreto del danno, su giornali di tiratura nazionale attesa la primaria importanza delle società coinvolte (si indicano CP_3
e ), nonché sul sito internet di GTT.
[...] CP_15
3.2 – Obietta al riguardo GG: - che i prodotti dei quali si chiede la distruzione sono stati venduti e non sono comunque più nella disponibilità di essa società, sicchè non è possibile
Contr ordinarne la distruzione perché ciò non è più nella potestà della stessa come destinataria del comando giudiziale;
- che la domanda di distruzione e di divieto di utilizzo dei disegni che siano stati elaborati o comunque derivati dagli originali di è generica Pt_1
e indeterminata.
21 3.3 – La sanzione consistente nell'adozione degli “opportuni provvedimenti” volti alla eliminazione degli effetti della condotta anticoncorrenziale, onde ripristinare la situazione di fatto in cui il soggetto leso si trovava anteriormente al prodursi della condotta, costituisce una sanzione atipica nell'ambito della quale possono, in astratto, essere fatte rientrare anche misure specificamente previste per la tutela della proprietà industriale, pur se l'oggetto della tutela sia (in parte) differente.
Con riguardo all'obiezione per cui GG non avrebbe più la disponibilità materiale dei pezzi realizzati con l'utilizzo abusivo dei disegni di , possono richiamarsi, anche in questo Pt_1 caso in astratto, i rilievi compiuti dalla dottrina quanto al rimedio specifico dell'art. 124 c.p.i. dell'ordine di ritiro dal commercio e distruzione dei manufatti costituenti violazione della proprietà industriale: che cioè, destinatario dell'ordine può anche essere il terzo possessore o detentore attuale, a condizione che egli sia stato citato come parte nel giudizio (così l'art. 124, co., 1, ult. periodo, c.p.i. con riferimento all'intermediario) o che sia avente causa da un soggetto passivamente legittimato dopo la pendenza della lite (ossia quando l'acquisto della disponibilità o possesso siano successivi all'introduzione del giudizio, pur se il terzo non vi ha assunto la qualità di parte).
Contr Tuttavia, tornando al caso di specie, non vi è prova che abbia attualmente in magazzino dei pezzi creati su disegni MAINA: la semplice negazione di tale circostanza da parte della stessa contravventrice vale come diniego di un elemento della fattispecie generatrice del diritto alla riparazione in forma specifica attraverso il ritiro dal commercio e/o
Contr la distruzione del prodotto, per cui a fronte di un tale diniego, l'onere di provare che aveva ancora disponibili presso di sé dei pezzi di quel tipo, possibili oggetti di un ordine di distruzione, incombeva su ai sensi dell'art. 2697, 1° co., c.c. Pt_1
In ogni caso, poiché l'adozione degli “opportuni provvedimenti”, in aggiunta all'inibitoria e al risarcimento del danno, e la determinazione del loro contenuto rimangono comunque rimessi alla prudente valutazione del giudicante, il quale dovrà verificarne la necessità per reintegrare l'interesse leso dalla condotta illecita ex art. 2598 c.c. seguendo un criterio di rigorosa proporzionalità tra le sanzioni e l'interesse dei terzi (così l'art. 124, co. 6, c.p.i., che sembra al riguardo esprimere un principio di carattere generale, applicabile anche alle sanzioni “atipiche” dell'art. 2599 c.c.; vds. anche l'art. 10, par. 3, dir. 2004/48/CE), ritiene la
Corte che il comando inibitorio contenente il divieto di utilizzo pro futuro dei disegni stessi e, soprattutto, la pubblicazione della presente sentenza siano sufficienti a rimuovere gli effetti
Contr pregiudizievoli dell'illecito concorrenziale commesso da attraverso l'ex dipendente infedele . Parte_2
22 3.4 – Quanto poi alla richiesta di estendere l'ordine di distruzione ai disegni elaborati o derivanti da quelli di cui si è illecitamente appropriato il , essa è assolutamente Pt_2
indeterminata, non apparendo in alcun modo possibile ricostruire a priori, dal solo elenco dei disegni oggetto dell'appropriazione indebita elencati (esemplificativamente, peraltro) nei fogli allegati alla confessione del , il contenuto e i caratteri degli elaborati tecnici Pt_2
“derivati”, di cui dovrebbe essere ordinata la soppressione: sicchè il comando di facere contenuto nella sentenza risulterebbe indeterminato, agli effetti di quanto richiesto dall'art. 474 c.p.c.
3.5 – Va invece accolta la domanda per la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600, 2° co., c.c., come adeguata misura riparatoria del pregiudizio sofferto da . Pt_1
Vero è, infatti, come evidenzia la difesa appellante, che la pubblicazione della sentenza prescinde dall'individuazione del danno essendo predisposta per far conoscere al pubblico la reintegrazione del diritto offeso (per tutte, Cass., 18.11.1998, n. 11.603; v. anche Cass.,
Sez. Unite, 23.11.1995, n. 12.103: “La fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai fini della concessione dell'inibitoria della continuazione della condotta e della pubblicazione della sentenza, è completa e conclusa con la mera sussistenza di una potenzialità di danno specifico (discredito e confusione tra prodotti o attività) o generico (danno patrimoniale ed economico), pericolo alla cui realizzazione è sufficiente l'idoneità al pregiudizio della condotta sanzionata, senza che sia necessaria la produzione di un danno attuale sul patrimonio del soggetto tutelato”); ai fini dell'adozione di tale misura è perciò privo di rilievo quanto si dirà oltre, al § 4, sull'assenza di prova concreta del danno.
Attesa la rilevanza nazionale delle società coinvolte, i giornali su cui andrà fatta la pubblicazione (a cura di e con diritto di rivalsa per le relative spese) ben possono Pt_1
essere quelli indicati dalla stessa appellante, per una sola volta;
dovrà altresì essere ordinata la pubblicazione della sentenza per estratto anche sul sito internet di GG, per trenta giorni consecutivi ed entro quindici giorni dalla notifica della presente sentenza, fissando ex art. 614 bis c.p.c. una penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo a favore di
, o per ogni violazione successivamente accertata. Pt_1
4. – La domanda di risarcimento del danno. Contr
4.1 Venendo alla quantificazione del danno, eccepisce in via preliminare che Pt_1
si sarebbe limitata a riproporre in appello la domanda di risarcimento senza avere avanzato
23 uno specifico motivo di impugnazione riguardo al suo rigetto implicito da parte del Tribunale;
anzi, le domande risarcitorie sarebbero “tutte concentrate sull'art. 125 c.p.i., così come la relativa domanda di cui al punto 7”, mentre “l'art. 2600 c.c. viene completamente ignorato”.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili in cui è stata articolata.
Già si è detto al § 6.5.2 della sentenza non definitiva che la domanda risarcitoria riguarda sia le presunte violazioni della proprietà industriale, in quanto le informazioni riservate illegittimamente carpite rientrino nella nozione degli artt. 98 e 99 c.p.i., sia l'ipotesi, subordinata, di riconducibilità della condotta denunciata come concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e l'omesso richiamo specifico, nelle conclusioni, all'art. 2600 c.c. non è certo motivo per ritenere che detta domanda (accessoria e consequenziale all'accertamento della condotta illecita, proposta come sussumibile, alternativamente, nell'art. 125 c.p.i. o nell'art. 2598 c.c.) debba restare circoscritta al solo danno derivante da violazione della proprietà industriale, escluso invece il caso in cui detta condotta si configuri come atto di concorrenza sleale.
La riproposizione della domanda di risarcimento senza indicazione dei motivi relativi al quantum discende con tutta evidenza dal fatto che essa è rimasta assorbita dalla reiezione nell'an di detta domanda, siccome ritenuta non provata, da parte del primo Giudice;
e si tratta null'altro che di un'applicazione dell'art. 346 c.p.c.
4.2 - Ora, ritiene di poter determinarne l'esistenza e l'entità facendo riferimento al Pt_1 presumibile andamento di essa società, vittima dell'illecito anticoncorrenziale, nell'ipotesi in cui il competitor non avesse tenuto la condotta sleale e, soprattutto, al fatturato conseguito dal soggetto danneggiante per effetto del suo comportamento illecito.
Contr Non potendo appurarsi in questa sede il fatturato conseguito da tramite le scritture contabili di quest'ultima, dato che la richiesta di esibizione è stata respinta dalla sentenza Contr parziale, si richiede di utilizzare, per dimostrare il fatturato conseguito da con lo sviamento illecito di clientela da , i dati riportati dal CT del P.M. di Asti, nel Pt_1
procedimento penale r.g. 800/2022, nella sua relazione prodotta al doc. 51, allegato alla
(seconda) comparsa conclusionale depositata il 7.06.2024 - nell'assunto che si tratta proprio di quei clienti che il ha confessato essere stati stornati grazie all'utilizzo dei Pt_2 disegni di;
il tutto per un importo ammontante, nel minimo, ad € 15.273.479,10. Pt_1
Contr Si dice, infatti, che quel fatturato sarebbe totalmente frutto della concorrenza sleale di
Contr dato che quelle commesse, se non fossero state captate in modo illecito da sarebbero
24 senz'altro finite a , unico soggetto a disporre del know-how necessario per eseguire Pt_1
quei lavori.
Al danno da lucro cessante si dovrebbe aggiungere quello da perdita di chance in
Contr percentuale sul fatturato della derivante da quei clienti stornati a in modo Pt_1
illecito, da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. anche attraverso una CTU, in una percentuale ritenuta del 50 %.
Si rivendica, infine, un danno all'immagine in ragione del fatto che il massiccio utilizzo di Contr disegni tecnici di da parte della per proporsi ai clienti di quest'ultima ne avrebbe Pt_1
Contr leso l'immagine commerciale, per via che i clienti abituali di , vedendo che stava Pt_1
fornendo pezzi di ricambio sugli impianti di a dei prezzi decisamente inferiori e senza Pt_1
condurre alcun sopralluogo, sarebbero stati indotti a credere che la stessa Pt_1
praticasse prezzi decisamente esorbitanti o comunque speculasse sul fatto di essere la fornitrice del prodotto originario.
4.3 – A ben vedere, – impostando la causa come violazione della proprietà Pt_1
industriale, in modo, quindi, da avvantaggiarsi degli strumenti privilegiati dettati dagli artt.
124 e 125 c.p.i. in tema di prova del danno – ha semplicemente affermato di aver subito un Contr grave pregiudizio commerciale derivante dalle condotte illecite commesse da attraverso il , ma non ha fornito alcun valido elemento per pervenire Pt_2 all'accertamento della sua sussistenza, prima ancora che a una sua concreta quantificazione: non ha, in particolare, prodotto i suoi bilanci e/o la sua contabilità
(essenzialmente, i mastri clienti), da cui fosse possibile ricavare una flessione del fatturato in concomitanza con gli atti di concorrenza sleale, né ha indicato come testi i clienti perduti in favore di GG (il dato accertato dall'agenzia di investigazioni è del tutto neutro per quantificare il danno, anche solo per ritenere l'esistenza di un pregiudizio in rapporto alla clientela reale;
l'investigatrice privata si era finta una cliente russa).
Si ribadisce, in particolare, quanto già detto al § 4.3 della sentenza non definitiva, che cioè, la richiesta per ordine di esibizione dei bilanci di GG e di CTU contabile sugli stessi – respinta con detta sentenza – risulta irrilevante ai fini della decisione: o perché essa è riferita allo speciale meccanismo di quantificazione del danno da violazione della proprietà industriale delineato dall'art. 125, co. 1, c.p.i. (“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei
25 casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”), laddove invece per l'individuazione del risarcimento secondo le ordinarie regole civilistiche la produzione dei libri contabili dell'autore di atti di concorrenza sleale ha una rilevanza non decisiva, dovendo essere accompagnata dalla corrispondente produzione della contabilità del danneggiato da cui poter ricavare la diminuzione di utili e/o di clientela conseguita all'attività illecita;
oppure perché si tratta di richieste istruttorie funzionali alla domanda di retroversione degli utili, prevista dall'art. 125, co. 3, c.p.i., che è stata respinta con la sentenza parziale in quanto il bene tutelato non è definibile come segreto commerciale oggetto di tutela secondo le norme sulla proprietà industriale.
4.3.1 - Alle pagg. 36-37 della CT del dr. compare un prospetto di alcuni clienti Per_5
Contr Contr comuni tra e con l'indicazione del fatturato conseguito da tra il 2015 e il Pt_1
2020 “al fine di per fornire un elemento di valutazione degli importi”.
Anche ritenendo ammissibile la produzione di tale atto delle indagini preliminari, alla stregua di documento sopravvenuto (27.09.2021) alla conclusione (1.07.2021) del giudizio di primo grado, è del tutto arbitrario inferire, con quel grado di certezza che deve assumere la prova
Contr indiziaria, da un semplice prospetto delle vendite negli anni di a clienti comuni con
– e pur se unito al riferimento temporale delle condotte appropriative illecite del Pt_1
– la conclusione che tutti i ricavi (tra l'altro, il prospetto riporta il fatturato, e non Pt_2 anche l'utile che costituisce la misura del guadagno asseritamente conseguito per effetto delle condotte illecite) con quei clienti siano l'effetto esclusivo di una distrazione di clientela Contr realizzata da con l'utilizzare i disegni tecnici di , passati “sotto banco” dall'ex Pt_1
dipendente . Parte_2
E' pur vero che i nominativi dei clienti riportati nella relazione orrispondono a quelli Per_5
indicati dal nella sua confessione, ma in tale confessione (come unico Pt_2
Contr documento utilizzabile in questa sede) non compaiono i dati del fatturato e/o gli utili di verso quegli stessi clienti – come dato dal quale poter inferire, secondo quanto ritenuto da
, l'entità della perdita economica conseguente agli illeciti concorrenziali accertati. Pt_1
4.3.2 – Si può pure ipotizzare che la condotta illecita accertata abbia avuto delle ricadute economiche negative per l'odierna appellante, ma in totale difetto di elementi che consentano di pervenire alla determinazione dell'esistenza stessa e del quantum del
26 pregiudizio economico sofferto, la relativa domanda deve essere respinta in applicazione del principio dell'art. 2697, 1° co., c.c.
Non potrebbe diversamente invocarsi una valutazione equitativa “pura” del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., che presuppone l'impossibilità (o l'eccessiva difficoltà) di fornire la prova del pregiudizio del quale si chiede il ristoro e che comunque, pur quando sia impossibile o gravemente difficoltosa la prova dell'entità della lesione economica sofferta (come danno emergente, ma essenzialmente qui come lucro cessante), non esime la parte asseritamente danneggiata dal fornire al giudicante ogni elemento utile per pervenire alla liquidazione secondo equità; la valutazione equitativa non può infatti costituire un espediente per sopperire all'inerzia del danneggiato né per superare d'emblée l'onere della prova.
Ciò vale, oltre che per l'asserita perdita di guadagno, anche ed a maggior ragione per il danno da perdita di chance, rispetto al quale difetta altresì, a monte, la prova dell'an del pregiudizio sofferto – come ulteriore condizione ostativa per ricorrere ad una liquidazione di esso a norma dell'art. 1226 c.c.
4.3.3 – Quanto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine, essa si basa Contr sull'assunto (affatto indimostrato) che la possibilità per offerta dai comportamenti illeciti del , di proporre a clienti i pezzi di ricambio di impiantistica Pt_2 Pt_1 Pt_1
a prezzi più vantaggiosi avrebbe dato l'idea che “speculi” sulle riparazioni ed Pt_1
avrebbe, quindi, leso la sua reputazione commerciale.
Contr In realtà, l'affermazione per cui l'illecito concorrenziale di avrebbe determinato uno svilimento della immagine di sul mercato costituisce una semplice petizione di Pt_1
principio, quasi che si trattasse di un inammissibile danno reputazionale in re ipsa che nella vicenda sarebbe derivato alla società appellante.
Contr 4.3.4 - La domanda di risarcimento del danno ex art. 2600 c.c. contro deve, pertanto, essere respinta per difetto di prova del danno e con essa, parallelamente, anche la domanda di risarcimento del danno verso i concorrenti nell'illecito ed obbligati solidali ex art. 2055 c.c.
e – questi ultimi come responsabili di fatto illecito a norma CP_2 Parte_2 dell'art. 2043 c.c.
5. – Conclusioni e spese.
27 5.1 – L'appello, per concludere, deve esser parzialmente accolto per la sola domanda inibitoria ex art. 2599 c.c., nonché per la domanda di pubblicazione della sentenza, respinto il resto.
5.2 – In caso di soccombenza reciproca, la decisione di compensazione, in tutto o in parte, delle spese è comunque rimessa alla scelta discrezionale del giudicante (cfr. art. 92, 2° co.,
c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca ..., il giudice può compensare …”).
L'accoglimento solo parziale delle originarie domande di è motivo per disporre la Pt_1
compensazione di una parte soltanto delle spese, nella misura ritenuta equa del 50 %, ponendo il restante 50 % a carico delle parti appellate;
costi della CTU dell'ing. in Per_2 questa fase d'appello per 1/3 per ciascuna parte ( e in CP_2 Parte_2
solido per la loro quota di 1/3).
Le spese del perito descrittore ing. nel procedimento ex art. 129 c.p.i. ante causam, Per_2
spese che i diversi giudici della cautela hanno rimesso al merito, vanno poste Contr definitivamente a carico di di e di , in solido, CP_2 Parte_2
essendone stata accertata la responsabilità nelle attività illecite oggetto del giudizio. Le spese del perito descrittore ing. , incaricato di un secondo procedimento di Per_7
descrizione e sequestro, questa volta in corso di causa e a carico della sola CP_2 vanno definitivamente poste a carico di quest'ultima. Contr Il parziale accoglimento delle tesi difensive di con la conseguente reiezione di parte delle domande di , esclude la possibilità di pervenire ad una condanna per Pt_1 responsabilità aggravata della società appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (nel senso che la responsabilità aggravata abbia tra i suoi presupposti la soccombenza totale, così che non si possa far luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando siano riconosciute parzialmente le ragioni della parte, vds. Cass., 14.04.2016, n. 7409).
Essendo la decisione complessiva sull'appello di parziale accoglimento del gravame, le spese vanno rideterminate per entrambi i gradi, nonché per i due gradi del cautelare (le due ordinanze rinviano la liquidazione al merito già instaurato), sul valore indeterminabile – particolare importanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione quinta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
[...
[...] e contro avverso la sent. n. Controparte_16 CP_2 Parte_2
3351/2021 emessa dal Tribunale di Torino – Sez. specializzata Imprese in data 18.08 –
1.07.2021, con atto di citazione notificato in data 1.02.2022; dato atto che con sentenza non definitiva n. 1042/2024, pubblicata il 23.12.2024, questa
Corte ha così statuito:
a) respinge tutte le domande di Parte_4
ex artt. 98 e 99 c.p.i.;
[...]
b) accerta la responsabilità di e Controparte_1 CP_2
, in concorso tra loro, per concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, Parte_2
c.c. in danno di nei termini di cui in parte motiva;
Parte_1
così decide in via definitiva sulle residue domande:
a) inibisce a l'uso dei disegni tecnici di Controparte_1 [...]
i cui estremi sono riportati in allegato alla confessione Parte_1 resa da e prodotta in allegato alla memoria depositata l'8.04.2024, Parte_2
estremi che qui di seguito si riportano testualmente:
29
30 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 b) fissa a tal fine una penale, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per l'uso di ciascuno dei predetti disegni tecnici da parte di successivo alla Controparte_1 emanazione della presente sentenza, nella misura di € 5.000 per ciascuna violazione, da versarsi a favore di Parte_1
c) ordina la pubblicazione della presente sentenza per estratto, formato dalla indicazione della Corte che l'ha pronunciata, dai nomi delle parti e dei loro difensori e dal dispositivo, a cura di e a spese di Parte_1 [...]
su “ ” e su “ ” per una sola volta;
Controparte_1 Controparte_3 CP_15
d) ordina a i pubblicare, per trenta giorni consecutivi Controparte_1
ed entro quindici giorni dalla sua notificazione, la presente sentenza, per estratto come al punto precedente, sul proprio sito internet http://www.ggtsrl.biz o sul diverso sito istituzionale di essa società, fissando una penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo a favore di
[...]
o per ogni violazione successivamente rilevata;
Parte_1
e) rigetta la domanda di risarcimento del danno di Parte_1
contro e;
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_2
f) liquida le spese del primo grado di giudizio in € 22.457, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
g) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 20.119, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
h) liquida le spese del giudizio cautelare ante causam in € 11.766, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
i) condanna e , in Controparte_1 CP_2 Parte_2
solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali liquidate come ai punti precedenti, in favore di nella misura del 50 %, dichiarando Parte_1
compensate le spese per il restante 50 %;
l) pone le spese del perito descrittore ing. , liquidate come in atti, definitivamente Per_2
a carico di e , in Controparte_1 CP_2 Parte_2
solido tra loro;
m) pone le spese del perito descrittore ing. , liquidate come in atti, Per_7
definitivamente a carico di CP_2
n) pone le spese del CTU ing. relative a questa fase d'appello, liquidate come in Per_2
atti, definitivamente a carico delle parti, in ragione di 1/3 ciascuna ( e CP_2 Pt_2
in solido per la loro quota di 1/3);
[...]
42 o) rigetta, infine, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. contro Controparte_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Quinta Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA DEFINITIVA
nell'appello iscritto al n. 184 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti CESARIS FILIPPO, LAZZARINO PAOLO, BANFI MARGHERITA e TRENTI
GI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIA AGNELLO,
12 20121 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti GANDIN ROBERTO, LANFRANCO MAURA, GALLO CAROLA ed elettivamente domiciliata presso lo Studio in Gandin C.SO VINZAGLIO, 23 10121 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. INVERNIZZI ALESSIO ed C.F._2
elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INFORMATICO;
- parte appellata
Oggetto: proprietà industriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 3351/2021 in data
18 giugno 2021/1° luglio 2021, resa inter partes e non notificata – così giudicare:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare la realizzazione da parte degli appellati degli illeciti di acquisizione, utilizzazione e rivelazione dei disegni tecnici di per cui è causa ai sensi degli artt. 98 Pt_1
e 99 c.p.i.;
2) accertare e dichiarare che i comportamenti degli appellati descritti in narrativa dell'atto di appello costituiscono altresì illecito ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.;
3) inibire definitivamente agli appellati, ai sensi degli artt. 124, comma 1, c.p.i. e 2600 cod. civ., anche tenuti in considerazione gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i., la prosecuzione degli illeciti di cui alle domande 1) e 2) e in ogni caso la detenzione, uso dei disegni tecnici di per cui è causa, sia in forma identica sia in forma elaborata o Pt_1
comunque derivata dagli stessi, nonché la divulgazione a terzi delle informazioni in essi contenute, la realizzazione, fabbricazione, promozione, commercializzazione, importazione ed esportazione di manufatti realizzati a partire dai disegni tecnici di per cui è causa Pt_1
o da disegni costituenti loro elaborazione o comunque derivati dagli stessi;
4) fissare una penale dovuta dagli appellati all'appellante, nella misura di € 100.000 per ogni ulteriore violazione dei segreti commerciali di successivamente alla pronuncia della Pt_1 sentenza e di € 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 124, comma 2, c.p.i., anche considerati gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i.;
2 5) ordinare, ai sensi dell'art. 124, comma 3, c.p.i. e considerati gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i., la distruzione di tutti i disegni detenuti dagli appellati (in formato cartaceo
o digitale), che siano identici ai disegni tecnici di per cui è causa o costituenti loro Pt_1
elaborazione o comunque derivati dagli stessi;
6) ordinare, ai sensi dell'art. 124, comma 3, c.p.i. e considerati gli indici di cui all'art. 124, comma 6 bis, c.p.i., la distruzione di tutti i manufatti realizzati dagli appellati a partire dai disegni tecnici di per cui è causa o da disegni costituenti loro elaborazione o Pt_1
comunque derivati dagli stessi;
7) condannare gli appellati al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'appellante, derivanti dai contestati illeciti di violazione di segreti commerciali e concorrenza sleale, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche procedendo alla liquidazione equitativa in conformità agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. e applicando i criteri di cui all'art. 125, commi
1 e 2, c.p.i.;
8) condannare gli appellati ex art. 125, comma 3, c.p.i. alla retroversione degli utili netti realizzati a seguito della violazione dei diritti di esclusiva dell'appellante, come risulterà accertato in corso di causa, nella misura in cui essi eccedano il risarcimento del lucro cessante;
9) ordinare ai sensi dell'art. 126 c.p.i., tenendo in particolare considerazione gli indici di cui all'art. 126, comma 1 bis, c.p.i., la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice
e a spese degli appellati, sui quotidiani ” e “ ”, Controparte_3 CP_4 autorizzando l'appellante a provvedervi direttamente, con il diritto di quest'ultima alla ripetizione delle spese dietro presentazione di fattura, oltre che sulla home page del sito
Internet della convenuta http://www.ggtsrl.biz o sul diverso Controparte_1 sito istituzionale dell'azienda, per 60 giorni consecutivi.
In via istruttoria:
10) previa revoca delle ordinanze in data 20 novembre 2019 e in data 24 gennaio 2020, disporre l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento cautelare ante causam R.G. n. 24977/2018, dr. Persona_1
11) disporre consulenza tecnica sulle copie informatiche dei disegni tecnici dei convenuti contenute nelle cartelle denominate “DXF” e “DWG” all'interno della chiavetta USB sub doc.
46 del fascicolo di parte appellante, al fine di determinare la loro appartenenza o riconducibilità all'appellante, nonché la loro corrispondenza con, o loro derivazione tramite
3 rielaborazione da, le copie informatiche dei disegni tecnici dell'appellante che si trovano nella cartella denominata “MAINA”, anch'essa all'interno della chiavetta USB sub doc. 46 del fascicolo di parte appellante;
12) ordinare agli appellati l'esibizione dei lavori di progettazione e dei disegni tecnici, nonché della relativa corrispondenza intercorsa tra gli appellati, che sono stati consegnati alla
[...]
dalla e/o dal sig. in esecuzione del Controparte_1 Controparte_5 Pt_2
rapporto di collaborazione in essere tra le parti, o che comunque sono stati realizzati dalla con l'apporto tecnico-progettuale della Controparte_1 Controparte_5
e/o del sig. e realizzati avvalendosi della documentazione tecnica di;
Pt_2 Pt_1
13) disporre consulenza tecnica sui lavori di progettazione e sui disegni tecnici di cui al punto 12 che precede, al fine di determinare la corrispondenza di detti lavori di progettazione
e disegni tecnici con, o loro derivazione tramite rielaborazione da, i disegni tecnici di Pt_1
per cui è causa;
14) ordinare agli appellati l'esibizione dei libri, delle scritture contabili, della documentazione fiscale e non (fatture, libri IVA, etc.) relativi agli introiti conseguiti dai medesimi convenuti avvalendosi abusivamente dei segreti commerciali contenuti nei disegni tecnici di per Pt_1
cui è causa;
15) disporre consulenza tecnico-contabile sulle scritture, i registri e i documenti di cui al punto 14 che precede relativi all'ammontare degli introiti che gli appellati medesimi hanno conseguito avvalendosi abusivamente dei segreti commerciali contenuti nei disegni tecnici di per cui è causa, ai fini della determinazione del danno risarcibile e della Pt_1
retroversione degli utili;
16) ammettere l'appellante alla prova testimoniale sui capitoli di prova per testi formulati dalla medesima appellante con la sua memoria del 14 ottobre 2020 e qui di seguito ritrascritti:
I) “Vero che la dichiarazione di cui al doc. 47 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste è stata da lui sottoscritta e che il suo contenuto corrisponde a verità”;
II) “Vero che i documenti informatici contenuti nelle cartelle denominate “DXF”, “DWG” e
“MAINA” all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste sono stati da lui predisposti, esaminati e catalogati all'interno delle predette cartelle”;
III) “Vero che i documenti informatici contenuti nella cartella denominata “DXF”, alla sottocartella denominata “MARTONE”, all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste, corrispondono ai disegni tecnici a Tes_1
4 che il CTU dott. ha estratto dal computer in uso al sig. MA rinvenuto Pt_1 Per_2
presso la nel corso del procedimento cautelare sub R.G. Controparte_1
24977/2018”;
IV) “Vero che i documenti informatici contenuti nella cartella denominata “DXF”, alla sottocartella denominata “ ”, all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del Pt_2
fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste, corrispondono ai disegni tecnici a Tes_2
che il CTU dott. ha estratto dal computer in uso al sig. rinvenuto
[...] Per_2 Pt_2
presso la sede della nonché dimora dei coniugi , nel corso Controparte_5 Persona_3 del procedimento cautelare sub R.G. 24977/2018”;
V) “Vero che i documenti informatici contenuti nella cartella denominata “DWG”, alla sottocartella denominata “ ”, all'interno della chiavetta USB di cui al doc. 46 del Pt_2
fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste, corrispondono ai disegni tecnici a Tes_2
che il CTU dott. ha estratto dal computer in uso al sig. rinvenuto
[...] Per_2 Pt_2
presso la sede della nonché dimora dei coniugi , nel corso Controparte_5 Persona_3 del procedimento cautelare sub R.G. 24977/2018”.
Si indica come teste: dott. , domiciliato presso la Tre14 S.r.l., in Milano, via Testimone_3
Giovanni da Procida 10, 20149.
In ogni caso:
17) condannare GG ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, a favore di , Pt_1
di una somma equitativamente determinata;
18) condannare gli appellati all'integrale rifusione delle spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio, di quello di primo grado e di quelli cautelari ante causam e in corso di causa, oltre IVA e CPA come per legge a favore dell'appellante”.
Per parte appellata “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Torino, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previa sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 295 e/o 337 c.p.c. (e/o di altra norma
o principio che riterrà di chiamare a supporto), sino alla comunicazione della sentenza del giudizio di revocazione pendente innanzi a sé medesima, n. R.G. 707/2025, relativo alla sentenza non definitiva n. 1042/2024 emessa nel presente giudizio, per i motivi indicati da
Contr nella nota di deposito del 5 giugno 2025, in ogni caso, previo eventuale rinvio, nel caso di produzione di nuovi (inammissibili) documenti da parte di e/o , Pt_1 Controparte_7
Contr nonché previa rimessione in istruttoria per consentire a di estrarre copia ed esaminare la documentazione segretata prodotta da : Pt_1
5 - rigettare tutte le domande dell'appellante e confermare la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3351/2021;
- dichiarare tenuti e condannare e a manlevare e tenere Parte_2 CP_2
Contr indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante a suo carico da eventuale sentenza di condanna nel presente giudizio per condotte a loro imputabili;
- dichiarare tenuti e condannare l'appellante e/o e/o alla Parte_2 CP_2
rifusione delle spese processuali, comprensive di rimborso forfetario, IVA e CPA, nonché al risarcimento dei danni di cui all'art. 96.1 c.p.c.”
Per parte appellata e : “In via principale CP_2 Parte_2
Ammessa la confessione spontanea ex artt. 228-229 c.p.c. del signor e Parte_2
preso atto della medesima, ci si rimette ad una prudenziale valutazione della Corte, che tenga altresì conto della volontà di trasparenza che si è voluta garantire attraverso il comportamento processuale collaborativo tenuto.
Con favore di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La sent. non definitiva n. 1042/2024 e gli ulteriori sviluppi del processo.
Per la vicenda processuale fino alla pronuncia della sentenza non definitiva n. 1042/2024, pubblicata il 23.12.2024, si richiama la narrativa della vicenda per cui ora è processo contenuta nella menzionata sentenza.
1.1 - Con detta sentenza, questa Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Torino – Sez. specializzata Imprese:
a) ha respinto tutte le domande di di tutela Parte_1
della proprietà industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i.;
b) ha accertato la responsabilità di Controparte_8 CP_2
e per concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. in danno
[...] Parte_2
di configurando un concorso di responsabilità Parte_1 ex art. 2055 c.c. tra l'illecito concorrenziale di (art. 2598, n. 3, cit.) e l'illecito extra CP_9
contrattuale di e (art. 2043 c.c.); CP_2 Parte_2
6 c) ha, infine, rimesso la causa in istruttoria per la determinazione del contenuto degli obblighi inerenti il divieto di continuazione degli atti di concorrenza sleale e la rimozione dei loro effetti dannosi, nonché per le ulteriori domande e per le spese, con separata ordinanza.
1.2 – Le ragioni della rimessione in istruttoria (e fermo restando l'accertamento, a monte, della responsabilità concorrente di di Controparte_1 CP_2
e di ) vengono meglio esposte al § 6.2 della sentenza parziale, che qui di Parte_2
seguito si trascrive:
“6.6 – Ai sensi dell'art. 2599 c.c., la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
a norma del successivo art. 2600 c.c., il responsabile è tenuto al risarcimento del danno (da provarsi secondo le regole ordinarie degli artt. 1223 e ss. c.c.) e può essere anche ordinata la pubblicazione della sentenza, in quanto ciò serva alla elisione degli effetti lesivi del fatto illecito.
6.6.1 – La domanda di inibitoria e per la eliminazione degli effetti dell'illecito concorrenziale sopra accertato, secondo quanto previsto dall'art. 2599 c.c., esige l'individuazione dei disegni tecnici e degli elaborati progettuali rinvenuti nella memoria del pc in uso a Pt_2
, sequestrato il 5.12.2018 nell'abitazione di quest'ultimo (nonché sede legale
[...] dell'impresa individuale della moglie , che il perito descrittore ing. CP_2 Per_2
ha accertato come di proprietà di : per essi, infatti, andrà imposto il divieto di Pt_1
detenzione e di utilizzo in qualsiasi modo, nonché di divulgazione a terzi delle informazioni in essi contenuti, e la conseguente cancellazione dalla memoria dell'hard-disk.
Dalle relazioni del 12.06.2018 e del 18.10.2019 non è, tuttavia, possibile identificare nel dettaglio i files corrispondenti ai documenti oggetto delle emanande misure inibitorie e protettive ex art. 2599 c.c., accompagnate da misure di coercizione indiretta ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c.
Contr Anche per quel che riguarda i due disegni tecnici rinvenuti nei computer di presso la sua sede sociale, sempre nel corso del procedimento ex art. 129 c.p.i. non è dato di individuarli con precisione dalle due relazioni dell'ing. . Per_2
Per consentire di rendere determinato il comando di fare e non fare, in accoglimento della domanda di inibitoria, dovrà perciò essere disposta la rimessione del processo in istruttoria con la convocazione del perito descrittore, affinchè fornisca, sulla scorta delle memorie degli
7 hard-disk sequestrate, l'indicazione la più possibile specifica dei files dei documenti di
illecitamente acquisiti. Pt_1
6.6.2 – L'impossibilità di un'immediata definizione della domanda ex art. 2599 c.c. rende opportuno rimettere il processo in istruttoria anche per l'altro strumento di tutela di diritto comune invocato da , ossia la domanda di risarcimento del danno, comprensiva Pt_1 dell'eventuale ordine di pubblicazione della sentenza come forma riparatoria secondo l'art.
120 c.p.c., rivolta anche contro i concorrenti nell'illecito ed obbligati solidali ex art. 2055 c.c.
e – quest'ultimo come responsabile di fatto illecito a CP_2 Parte_2 norma dell'art. 2043 c.c.
Ciò al fine di consentire che entrambe le pretese vengano decise in modo unitario.”
1.4 – Con ordinanza ex art. 279, 3° co., c.p.c., nella stessa data del 23.12.2024, questa
Corte, al fine di determinare nel dettaglio il contenuto degli obblighi, a carico degli appellati, inerenti il divieto di continuazione degli atti di concorrenza sleale e la rimozione dei loro effetti dannosi a norma dell'art. 2599 c.c.:
(a) ha ordinato l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento cautelare ex art. 129 c.p.i. R.G. n. 24977/2018 del Tribunale di Torino – Sez. Imprese;
(b) ha convocato il perito descrittore ing. , già nominato nel citato Persona_4
procedimento ex art. 129 c.p.i., e gli ha conferito il mandato di: - individuare precisamente, anche recuperando i metadati dei files, i documenti contenuti nelle memorie degli hard-disk Contr a suo tempo sequestrate presso e presso corrispondenti ai documenti CP_2 presenti all'interno del dispositivo informatico criptato, al doc. 25 prodd. cautelare – doc. 10 prodd. merito;
- e specificare se si trattava di files di disegno CAD o di altri files Pt_1
comunque riconducibili a , indicandone il contenuto;
Pt_1
(c) ha stabilito, inoltre, che alle operazioni partecipassero soltanto i legali e gli eventuali consulenti di parte, con il vincolo del segreto, e che avrebbe curato di indicare, se Pt_1
del caso, al perito descrittore la password di accesso al dispositivo informatico criptato, al doc. 25 prodd. cautelare e 10 prodd, merito e di fornire, più in generale, tutte le indicazioni occorrenti per l'evasione dell'incarico.
1.5 – L'incarico al perito descrittore veniva conferito all'udienza del 4.02.32025 dinanzi al
Consigliere delegato a norma dell'art. 350, 1° co., c.p.c., nel testo ante d.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis.
8 Il 10.02 seguente, il tecnico nominato informava di non avere rinvenuto nella Cancelleria alcun hard-disk contenente i dati della descrizione effettuata nel corso del procedimento ex art. 129 c.p.i., poiché i reperti acquisiti durante la descrizione erano stati restituiti alle
Contr convenute e sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di reclamo CP_2
che rigettava la domanda cautelare di descrizione e sequestro, pronunciata dal Tribunale di
Torino in data 24.01.2020 (così, testuale, nel dispositivo: “Dispone la restituzione degli oggetti acquisiti nel corso della descrizione a e a CP_2 Controparte_1
); tali reperti – informava il perito – non erano più recuperabili nella loro consistenza
[...]
originaria.
1.6 – Con istanza 17.02.2025, avanzava perciò richiesta istruttoria affinchè il perito Pt_1
descrittore venisse autorizzato ad acquisire copia autentica di tutta la documentazione raccolta dalla polizia giudiziaria durante le operazioni di sequestro (copia forense dei
Contr pc/dispositivi informatici rinvenuti presso i suoi soci/amministratori e presso CP_2
e ) e degli allegati tecnici alla relazione redatta su quel materiale dal
[...] Parte_2
CT del PM dr. detta documentazione risulterebbe ad oggi in deposito presso la Per_5
Procura della Repubblica di Asti, nel procedimento penale r.g. n. 800/2020 pendente contro gli amministratori di , e per il Controparte_10 CP_11 Controparte_12
delitto di ricettazione;
in subordine, si chiedeva che il perito fosse autorizzato ad estrarre copia forense dei pc, server (anche in cloud) e di qualsiasi altro supporto informatico nella disponibilità degli appellati o comunque a loro riconducibili, con attività da svolgersi sia Contr presso la sede legale della sia presso qualsivoglia altra sua sede produttiva o ufficio, nonché sui computer e in qualsiasi altro dispositivo informatico dei coniugi Parte_3
Assegnato termine per replica agli appellati, il Consigliere relatore, come delegato a provvedere su ogni incombente inerente le operazioni peritali disposte con l'ordinanza di rimessione del processo in istruttoria, sospendeva le operazioni e rimetteva ogni valutazione al Collegio, trattandosi di questioni che avrebbero potuto implicare una modifica dell'ordinanza collegiale ex art. 279, 3° co., c.p.c. e che, quindi, esulavano dalla delega istruttoria.
Con ordinanza depositata in data 1.04.2025, la Corte, confermava la sospensione delle operazioni peritali, e ammetteva la prova per testi dedotta da . Pt_1
9 Contr 1.7 – Con memoria depositata l'11.04.2025, chiedeva la revoca dell'ultima ordinanza istruttoria e la Corte, dopo aver nuovamente instaurato il contraddittorio sul punto, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.06.2025, riservando ogni decisione al merito.
Contr 1.8 – Con citazione ex art. 398 c.p.c. notificata il 5.06.2025, impugnava la sentenza non definitiva n. 1042/2024 per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. ed instava per una sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337 c.p.c., in attesa della decisione sul gravame così proposto.
Con ordinanza del 10.06.2025, pubblicata il 13, questa Corte respingeva la richiesta di sospensione e tratteneva la causa a sentenza.
Non hanno depositato conclusionali e repliche i coniugi . Persona_3
2. – Gli effetti della sentenza non definitiva e la conseguente delimitazione del thema decidendum in questa fase del processo.
Notoriamente, dal momento della sua pronuncia, la sentenza non definitiva è idonea ad esplicare effetti vincolanti nei confronti del giudice che l'ha emessa, al quale, quindi, sarà inibita ogni potestà di revoca o modifica di tale provvedimento nel successivo corso del giudizio e sarà, altresì, fatto divieto di discostarsi dall'accertamento in essa sentenza contenuto all'atto di pronunciare, in sede di sentenza definitiva, su temi decisori dipendenti da quello stesso accertamento.
Così, per tutte, Cass., 11.05.2006, n. 10.889: “Nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell'art. 279, 2° e 4° co., c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Ciò significa che il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questioni definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata) ...”.
Ora, a seguito della sent. parziale n. 1042/2024, residuano da decidere (a) la domanda di inibitoria di diritto comune ex art. 2599 c.c., con l'individuazione precisa dei disegni tecnici e degli elaborati progettuali rinvenuti nella memoria del pc in uso a e Parte_2
10 Contr nell'hard disk dei computer di dei quali deve essere disposto il divieto di detenzione, utilizzo e divulgazione a terzi delle informazioni in essi contenuti, e (a-bis) di rimozione degli effetti delle condotte illecite anticoncorrenziali;
e (b) la domanda di risarcimento del danno, sempre nelle forme di diritto comune, anche attraverso la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 2600, 2° co., c.c.
Per contro, restano sottratte ad ogni esame di questa Corte in questa fase del processo, in quanto inerenti le statuizioni compiute nella pronuncia non definitiva, i seguenti temi, Contr riproposti dalla difesa nei propri scritti conclusivi:
(a) la validità e l'ammissibilità della confessione giudiziale resa da , che Parte_2
Contr a detta della difesa di cui Corte avrebbe erroneamente valutato il contenuto: in disparte il fatto che il presunto errore nell'interpretazione di un documento contenente una confessione non integra un profilo di revocabilità della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., bensì un vizio motivazionale deducibile in Cassazione a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. od una violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto si assumano violati i canoni ermeneutici legali, il tema è già stato affrontato e deciso al § 6 della sentenza non definitiva;
(b) la riferibilità delle domande formulate da in primo grado alla sola sottrazione di Pt_1
segreti commerciali tutelati a norma degli artt. 98-99 c.p.i., e non anche alla concorrenza sleale, o comunque non alla fattispecie della sottrazione di segreti ai sensi dell'art. 2598,
n. 3, c.c.: anche questo tema è stato affrontato dalla sentenza parziale al § 6.5.2, pagg.
47-48, confrontando il tenore delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di primo grado con quelle riproposte in sede di gravame;
(c) la configurazione di una inammissibile mutatio libelli nel cambio delle difese operato, in corso di causa, dai coniugi : l'eccezione è stata, di fatto, respinta Persona_3 implicitamente con l'accoglimento della domanda di di accertamento della loro Pt_1
Contr responsabilità concorrente negli illeciti concorrenziali di non senza rilevare che, con tutta evidenza, il cambio (pur radicale) della linea difensiva da parte degli stessi appellati, con una sostanziale adesione alle tesi di , non introduce affatto una Pt_1 nuova pretesa sostanziale non consentita in questo grado d'appello, né si traduce nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi rimessi alla disponibilità della parte, preclusa dall'art. 345 c.p.c.; Contr (d) l'impossibilità di configurare una responsabilità di in concorso con Pt_2
e con la responsabilità concorrente degli odierni appellati, agli
[...] CP_2 effetti dell'art. 2055 c.c., è accertata nella sentenza non definitiva ai §§ 6.1 e 6.2 e
11 qualificata al § 6.3 come concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. in concorso con l'illecito extra contrattuale del e della moglie;
CP_13
(e) le informazioni tecniche contenute nei disegni di non sarebbero particolarmente Pt_1
innovative e originali e neppure in formato utilizzabile, anzi, sarebbero ricavabili tramite reverse engineering, anzi, la tecnologia di sarebbe vecchia di più di sessant'anni, Pt_1
come essa società affermerebbe a pag. 5 della citazione): il tema della riconducibilità alla nozione di know how di tali dati, pur se non riconducibili alla nozione di proprietà industriale di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., è stato affrontato dalla sentenza non definitiva al
§ 6.4 ed è coperto dal giudicato interno di accertamento della responsabilità di GG ex art. 2598, n. 3, c.c. In disparte il rilievo che non riconosce affatto che la sua Pt_1
Contr tecnologia è “vecchia di più di sessant'anni”, come assume la difesa in memoria di replica, ma dice ben diversamente, testuale, che “da oltre sessant'anni si è specializzata nella produzione di apparecchiature per la trasmissione di potenza da utilizzare negli impianti industriali”; Contr (f) l'estraneità di alle condotte illecite del : il tema è stato esaminato nella Pt_2 sentenza parziale ai §§ 6.4 e 6.5.3 ed è coperto da giudicato interno sull'accertamento della responsabilità concorrente degli odierni appellati.
3. – La determinazione del contenuto dell'inibitoria ex art. 2599 c.c. richiesta da
[...]
. Parte_1
Nella sentenza non definitiva, la Corte è partita dal rilievo (§ 6.1) che gli accertamenti condotti dal perito descrittore evidenziavano, fra i documenti in sequestro, n. 385 (n. 274 escludendo i duplicati) files formato “DXF” (364 sull'hard disk della all'interno della CP_2 cartella denominata “ ”; 21 su quello di GG) e n. 269 (n. 224 escludendo i duplicati) Pt_2 files formato “DWG”, tutti caratterizzati da (all'interno del quale talvolta viene Testimone_2 dichiarata esplicitamente l'esclusività del possesso e dell'utilizzo mediante la frase “Questo disegno è PROPRIETÀ ESCLUSIVA della ), che li rendeva tutti riconducibili Parte_1
alla società odierna appellante (così la prima relazione dep. il 12.06.2019); e n. 455 file CAD
Contr (241 DXF e 214 DWG, esclusi i duplicati), rinvenuti nei computer di e nella casa di
Contr (“2 DXF sono stati rinvenuti all'interno dei dispositivi afferenti a … La CP_2 restante parte è stata rinvenuta per la sua totalità all'interno del dispositivo in uso al Sig.
”), che coincidevano con i disegni tecnici di , contenuti nel dispositivo criptato Pt_2 Pt_1 al doc. 25 fasc cautelare – 10 prodd. merito della stessa (così la relazione Parte_1
integrativa del 28.10.2019).
12 Contr 3.1 – Ha preliminarmente eccepito la difesa di (il tema riguarda la possibilità stessa di una pronuncia inibitoria ai sensi dell'art. 2599 c.c.) che la criptazione del supporto informatico contenente i disegni e le informazioni tecnico-commerciali di , al doc. 25 Pt_1 prodd. cautelare e 10 prodd. merito, non avrebbe permesso l'individuazione dei disegni Contr tecnici sottratti, ed anzi avrebbe leso il diritto di difesa di anche in riferimento al disposto dell'art. 76 disp. att. c.p.c. – vane essendo state le istanze affinchè fosse ordinato a di comunicare le chiavi di decriptazione del predetto dispositivo in modo da Pt_1 rendere possibile l'esame dei files ivi contenuti e l'estrazione delle relative copie;
tanto più, si aggiunge, che il mancato riconoscimento delle informazioni tecnico-commerciali di Pt_1 alla stregua di “proprietà industriale” impedirebbe l'applicazione delle cautele previste dall'art. 121 ter c.p.i.
Il rilievo è infondato.
Occorre premettere che i contenuti del citato dispositivo di memorizzazione di massa, su supporto informatico criptato, sono stati integralmente messi a disposizione dei legali delle parti e dei rispettivi consulenti e da essi esaminati nel procedimento di descrizione e sequestro ante causam ai sensi dell'art. 129 c.p.i.
La sentenza non definitiva ha ritenuto (§ 6.4, pag. 41) che i contenuti del dispositivo, riguardanti un insieme dei disegni tecnici e degli elaborati grafici di , corrispondano Pt_1 ad un “complesso di informazioni aziendali industriali, il quale, se non può costituire oggetto di proprietà industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. perchè privo di uno dei tre requisiti prescritti dalla norma, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente: si tratta, infatti, con ogni evidenza, di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che supera la capacità mnemonica
e l'esperienza del singolo individuo (ben oltre 350 mila files, dei quali oltre 180 mila corrispondono a progetti di organi di trasmissione) e che è in grado, in quanto tale, di fornire al possessore un chiaro vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze dell'ex dipendente ed ex collaboratore , passato a lavorare (prima in nero, poi con Pt_2
Contr l'interposizione fittizia della ditta della moglie per la concorrente Non CP_2
si tratta, quindi, di un semplice utilizzo del bagaglio di conoscenze ed esperienze del
come (ex) disegnatore tecnico di ”. Pt_2 Pt_1
Tale complesso di informazioni rientrerebbe, pertanto, nella nozione di know-how e la sua riservatezza deve essere salvaguardata attraverso l'adozione di opportune cautele nell'esame peritale, pur assicurando il diritto di difesa attraverso l'intervento alle operazioni dei legali e dei consulenti di parte, così che essi possano, in quella sede, visionare i
13 documenti esaminati e fare osservazioni ed istanze, anche e soprattutto dopo essersi confrontati con i propri assistiti (ciò che, in effetti, è avvenuto).
Risulta in tal modo rispettato il principio alla base dell'art. 76 disp. att. c.p.c., che è bensì di assicurare il diritto di difesa, senza tuttavia escludere la possibilità di operare un equo contemperamento con un contrapposto e confliggente interesse alla riservatezza degli atti e dei documenti, attraverso l'adozione di cautele da determinarsi nel provvedimento istruttorio.
Si richiama, sul punto, quanto affermato dalla Cass., Sez. Unite, 8.02.2011, n. 3034 sul fatto che la prevalenza del diritto di difesa, nell'ambito del processo, sull'interesse alla riservatezza dei dati personali allorquando il trattamento degli stessi venga esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, può essere riconosciuta solo nei limiti in cui l'esercizio di quei dati risulti necessario alla tutela del predetto interesse, rimettendo al giudice istruttore, in fase di emanazione del provvedimento istruttorio, l'individuazione delle cautele necessarie ad assicurare un'adeguata protezione sul punto.
Si riporta un estratto della citata pronuncia:
“Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che il d.lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy) stabilisce: a) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e) … d) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47).
Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire
e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C.
03/8239, quest'ultima in particolare con riferimento a controversia avente ad oggetto la pretesa violazione della normativa a tutela della privacy che sarebbe stata determinata da un pignoramento presso terzi, vale a dire da una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento).
14 In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.
Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere (…).
Deve dunque concludersi che se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito, non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy.
(…)
Eventuali richieste finalizzate ad assicurare adeguata tutela sul punto ben possono (e anzi sulla scorta di quanto sopra esposto devono) essere proposte al giudice istruttore (ipotesi che non risulta essersi verificata nella specie), che nella fase di emanazione del provvedimento potrà adottare le eventuali misure ritenute utili al riguardo”.
Contr 3.2 – Ha eccepito di seguito la difesa di che la pronuncia di inibitoria è subordinata al fatto (ed alla relativa prova) che l'illecito concorrenziale sia tutt'ora in atto o che ne sia probabile la ripetizione, mentre non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo. Pt_1
Il rilievo è infondato.
Per l'esercizio della tutela inibitoria è infatti sufficiente il solo danno potenziale, ossia la potenziale attitudine della condotta dell'imprenditore concorrente a danneggiare l'azienda dell'imprenditore che richiede tutela (per tutte, Cass., Sez. Unite, 23.11.1995, n. 12.103: “La fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai fini della concessione dell'inibitoria della continuazione della condotta e della pubblicazione della sentenza, è completa e conclusa con la mera sussistenza di una potenzialità di danno specifico (discredito e confusione tra prodotti o attività) o generico (danno patrimoniale ed economico), pericolo alla cui realizzazione è sufficiente l'idoneità al pregiudizio della condotta sanzionata, senza che sia necessaria la produzione di un danno attuale sul patrimonio del soggetto tutelato”), così che si è ritenuto possibile anche in dottrina esercitare la tutela inibitoria rispetto ad un mero tentativo di concorrenza sleale.
15 E la tutela inibitoria si realizza attraverso la cessazione della continuazione dell'atto di concorrenza sleale o del divieto di ripetere l'atto dichiarato illecito.
3.2 – Tanto preliminarmente chiarito, la Corte ha disposto la rimessione del processo in istruttoria per poter definire il contenuto dell'ordine inibitorio, ma dall'esame degli atti si è Contr constatato che le copie informatiche dei server dei computers di e del portatile dei coniugi raccolte durante la procedura di descrizione ex art. 129 c.p.i. non Persona_3 erano più agli atti, poiché restituite alle rispettive parti in ottemperanza all'ordine contenuto nell'ordinanza di reclamo del 24.01.2020.
Si tratta perciò, a questo punto, di individuare strumenti alternativi per dare attuazione all'ordine di non facere richiesto da ciò in quanto, per rendere possibile una Parte_1
esecuzione forzata, anche solo in forma indiretta attraverso la comminatoria di astreintes, occorre che il giudicante indichi in modo specifico il contenuto dell'obbligo di fare o non fare, pur non richiedendosi al riguardo una assoluta precisione: il requisito della liquidità del credito di fare o non fare, prescritto per il titolo esecutivo dall'art. 474 c.p.c., deve infatti essere coordinato con la determinazione delle concrete modalità attuative rimesse al giudice dell'esecuzione attraverso lo speciale procedimento dell'art. 612 c.p.c.; a sua volta,
l'esecuzione indiretta tramite astreintes postula la determinazione del comando impartito sotto comminatoria di penale, restando peraltro rimessa alla iniziativa del debitore, attraverso un'opposizione esecutiva o pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c., la contestazione di avere, in realtà, adempiuto al comando.
A tal proposito, indica, nei propri scritti conclusivi, tre distinte vie per pervenire ad un Pt_1
tale risultato.
3.2.1 – L'odierna appellante chiede, anzitutto, disporsi una consulenza tecnica descrittiva con autorizzazione al consulente ad acquisire copia integrale di tutta la documentazione raccolta dalla polizia giudiziaria durante le operazioni di sequestro, compresa la relazione del CT del P.M. dr. nonché degli allegati tecnici alla suddetta relazione: si tratta di Per_5
atti e documenti del procedimento penale r.g. 800/2020, avviato dalla Procura di Asti ed
Contr attualmente in fase dibattimentale, nei confronti degli amministratori di della relazione ha già prodotto copia al proprio doc. n. 51, allegandola alla seconda Persona_6
comparsa conclusionale depositata il 7.06.2024.
16 La richiesta istruttoria ripete l'istanza già avanzata dalla stessa a seguito della Pt_1
scoperta che le copie informatiche su cui si era svolto il procedimento di descrizione non erano più in atti, con memoria del 17.02.2025.
La richiesta deve essere respinta perché tardiva.
, infatti, ben sapeva – essendo destinataria di quel provvedimento – che il Tribunale Pt_1 di Torino, con l'ordinanza del 24.01.2020, nel rigettare il reclamo confermando la revoca dell'accoglimento concesso inaudita altera parte disposto dal primo giudice, aveva ordinato Contr la restituzione delle copie dell'hard-disk dei computers di e dei coniugi , Persona_3
e ben sapeva, inoltre, che a seguito della sua denuncia penale presentata alla Procura della
Contr Repubblica di Asti, dei files contenenti le memorie dell'hard-disk dei computers di e dei coniugi la p.g. delegata dal PM titolare delle indagini aveva fatto copia. Persona_3
era, quindi, nelle condizioni per avanzare, già in primo grado (la sua denuncia da Pt_1
cui è originato il procedimento penale e il successivo sequestro disposto dal P.M., con duplicazione dei files contenenti l'hard-disk dei computer già oggetto di descrizione e sequestro, sono entrambi anteriori alla restituzione di tali supporti informatici, avvenuta in esecuzione dell'ordinanza del 24.01.2020) e previa eventuale rimessione in termini ove fossero nel frattempo maturate le preclusioni dell'art. 183, 6° co., c.p.c., una richiesta istruttoria per supplire alla indisponibilità dei documenti informatici contenenti i disegni e il materiale tecnico-commerciale appartenenti ad essa società.
L'osservazione della difesa appellante che la richiesta non sarebbe tardiva perchè la CTU non incontra preclusioni istruttorie, trattandosi di accertamento tecnico che non riguarda il fondamento della domanda di concorrenza sleale, non tiene conto del fatto che la CTU richiesta andrebbe a svolgersi su materiale documentale che deve essere acquisito nella sua integralità, e la cui acquisizione occorre un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c. demandandone l'esecuzione al consulente.
Del resto, le sole risultanze testuali della relazione del CT del PM dr. datata Per_5
27.09.2021 (dopo, quindi, il deposito della sentenza di primo grado, il 1.07.2021) ed allegata alla seconda conclusionale depositata il 7.06.2024, sono del tutto insufficienti per individuare nello specifico i files relativi ai dati illecitamente sottratti a , vertendo la relazione sulla Pt_1
verifica della presenza in generale, nei files contenenti la memoria dei computers già oggetto del procedimento di descrizione e sequestro ex art. 129 c.p.i., di disegni riconducibili ad essa società senza ulteriori specificazioni (così, infatti, il quesito del PM: “All'esito della già esperita attività di duplicazione e di indicizzazione dei supporti in sequestro, voglia il consulente procedere con le ricerche e l'analisi degli stessi al fine di poter individuare
17 documentazione, conversazioni o ogni altro elemento rilevante per l'indagine in corso;
in particolare, voglia verificare se sui supporti in uso a e alla ditta ovvero su CP_9 CP_2
quelli in uso agli indagati si rinvengano modelli o disegni di dettaglio che, per le loro caratteristiche informatiche, possano ritenersi essere modelli o disegni di proprietà di
[...]
ovvero essere modelli o disegni di quest'ultima società modificati o a Controparte_14 cui è stato solamente aggiunto un diverso logo o cartiglio …”). In ogni caso, detta relazione, anche se in ipotesi considerata producibile come documento sopravvenuto alla conclusione del primo grado di giudizio, si basa sull'esame di documenti informatici che, al contrario, non sono stati entrati in questo processo, e non può pertanto costituire essa sola fonte di convincimento del Giudicante.
In definitiva, se è corretto dire che la CTU può essere disposta senza limiti di tempo, essa non potrebbe esser effettuata perché i documenti da esaminare o non possono più essere acquisiti, o (con riguardo alla sola relazione non sono in concreto utilizzabili a Per_5
quello scopo.
3.2.2 – chiede, in secondo luogo, l'escussione come teste del proprio consulente dr. Pt_1
sui capitoli meglio articolati nella citazione in appello ed a conferma del fatto che i Tes_3
Contr disegni tecnici al doc. 46 (che è la copia forense degli hard disk dei computer di e dei coniugi , eseguita dallo stesso CTP in sede di procedimento di descrizione Persona_3
e sequestro) corrispondano a quelli rinvenuti dal perito descrittore ing. nel Per_2
medesimo procedimento ex art. 129 c.p.i., per poi disporre un supplemento della CTU descrittiva, da condursi proprio su quel materiale.
aggiunge la richiesta, con riferimento al periodo dal 2021 ad oggi, che il CTU venga Pt_1
autorizzato ad estrarre copia forense dei pc, server (anche in cloud) e di qualsiasi altro supporto informatico nella disponibilità degli appellati o comunque loro riconducibili, attività
Contr da svolgersi sia presso la sede legale della sia presso qualsivoglia altra sua sede produttiva o ufficio, nonché sui computers e in qualsiasi altro dispositivo informatico dei coniugi – ribadendo anche in questo caso che per la CTU non valgono le Persona_3
preclusioni istruttorie.
La prima istanza, che ripete quanto già domandato in atto di appello e, a suo tempo, nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. in primo grado, è già stata respinta dalla Corte nella sentenza non definitiva, al § 5.3, pag.38 come segue:
“5.3 – Alla luce dei rilievi di cui ai parr. precedenti, le richieste di prova orale capitolate da
, tendenti a recuperare i risultati del procedimento descrittivo ritenuto inutilizzabile Pt_1
18 dal Giudice di prime cure, divengono irrilevanti a prescindere da qualunque valutazione circa la loro ammissibilità”.
La decisione, sul punto, non può più essere revocata.
Quanto alla ulteriore richiesta di nuovi accertamenti, a mezzo del consulente tecnico, sui computers e dispositivi informatici degli appellati, detta richiesta riproduce, a ben vedere, quanto già chiesto da nelle conclusioni riportate nella citazione in appello (punti 12 Pt_1
e 13) e respinto da questa Corte con la sentenza parziale, al § 4.3, pagg. 30-31 come segue:
“ … la richiesta, al punto 12 delle conclusioni di , per l'ordine di esibizione “dei lavori Pt_1
di progettazione e dei disegni tecnici, nonché della relativa corrispondenza intercorsa tra gli appellati, che sono stati consegnati alla dalla ditta individuale Controparte_1
Fini e/o dal sig. in esecuzione del rapporto di collaborazione in essere tra le parti, Pt_2
o che comunque sono stati realizzati dalla con l'apporto Controparte_1
tecnico-progettuale della ditta individuale Fini e/o del sig. e realizzati avvalendosi Pt_2 della documentazione tecnica di ” dovrà essere valutata non secondo la disposizione, Pt_1 assai più ampia di quella ordinaria del codice di rito, dell'art. 121 c.p.i., in particolare quella dettata dal co. 2, bensì secondo le comuni regole dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 94 disp. att.
c.p.c. Ma se così è, è corretto ritenere che si tratti di una richiesta istruttoria del tutto inammissibile per la sua ampiezza (si estende, infatti, indistintamente a tutti i lavori di
Contr progettazione e disegni tecnici, ed alla relativa corrispondenza intercorsa tra e la ditta
e/o in esecuzione del rapporto di collaborazione in essere tra le CP_2 Parte_2
Contr parti, o comunque realizzati da con l'apporto tecnico-progettuale della ditta e/o di CP_2
avvalendosi della documentazione tecnica di ) e di contenuto Parte_2 Pt_1 palesemente esplorativo, tenuto conto della previsione dell'art. 94 disp. att. c.p.c., che impone, come condizione della richiesta di ordine di esibizione, “la specifica indicazione del documento o della cosa [da esibire]”.
Va da sé che anche la richiesta di CTU contabile “sui lavori di progettazione e sui disegni tecnici di cui al punto 12 che precede [ossia sui documenti di cui viene chiesta l'esibizione come sopra], al fine di determinare la corrispondenza di detti lavori di progettazione e disegni tecnici con, o loro derivazione tramite rielaborazione da, i disegni tecnici di Pt_1 per cui è causa”, al punto 13 delle conclusioni , debba essere conseguentemente Pt_1 rigettata”.
3.2.3 - Come terza ed ultima soluzione, chiede che l'inibitoria venga circoscritta alla Pt_1
fornitura di ricambi per gli impianti realizzati da essa società per quei suoi clienti che il
19 Contr
ha confessato essere stati stornati da attraverso disegni tecnici che lo Pt_2
stesso ex dipendente infedele ha fornito ad essa società, e di cui allega un dettagliato elenco alla sua confessione (vds. doc. 1 all. memoria dell'8.04.2024) – pur trattandosi Pt_2
di un elenco meramente esemplificativo (sic, nel testo della confessione) di quanto fatto dal
. Pt_2
Tale soluzione, prosegue , non consentirebbe peraltro di conoscere quanti e quali Pt_1
Contr siano i disegni tecnici di essa società impiegati da per sottrarre i clienti;
chiede, perciò, Contr ordinarsi alla di non commercializzare loro pezzi di ricambio sugli impianti realizzati da presso quegli stessi clienti, per un periodo congruo che permetta di ritenere Pt_1
ragionevolmente affievolito il rischio di un illecito utilizzo dei disegni per quel tipo di attività, indicato in non meno di cinque anni. Contr La difesa di obietta che nell'allegato alla confessione del vi è il riferimento Pt_2
a due commesse del 2022, quando lo stesso ex dipendente e collaboratore di ha Pt_1
Contr dichiarato di avere cessato la sua collaborazione illecita con alla metà del 2021. A ben vedere, tuttavia, dai dati riportati nell'allegato non si evince in alcun modo l'anno relativo alla Contr commessa, e la difesa di nei propri scritti difensivi, si guarda dall'indicare come è giunta a tali conclusioni.
Ora, il prospetto che segue il testo della confessione di si compone di Parte_2 una serie di riquadri separati, a mo' di schede, in cui vengono precisamente riportati il cliente Contr destinatario della commessa di il codice del disegno tecnico di oggetto Pt_1 dell'appropriazione indebita ed utilizzato per l'evasione dell'ordine e il tipo di pezzo oggetto del disegno (per es., “giunto a denti”, oppure “spaziatore di rottura”, oppure ancora “allunga a denti”): di talchè, proprio attraverso questi richiami, risulterebbe possibile ad un tecnico del settore ricostruire esattamente il contenuto del comando inibitorio da impartirsi ex art. 2599 c.c., agli effetti di quanto richiesto dall'art. 474 c.p.c. Contr Il dispositivo della sentenza andrà quindi formulato nel senso di inibire a l'uso dei disegni tecnici di , i cui estremi sono riportati in dette Parte_1 schede contenute nell'allegato alla confessione del e prodotta con la memoria Pt_2 depositata l'8.04.2024, e riproducendone testualmente gli estremi.
3.2 – ribadisce la richiesta, già avanzata fin dal primo grado, che l'inibitoria sia Pt_1
accompagnata dalla fissazione di penali ex art. 614 bis c.p.c. per ogni ritardo nell'adempimento, nella misura indicata di “non meno di 100.000 euro per ogni ulteriore
20 violazione e di 5.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza definitiva”.
Alla luce del contenuto del comando inibitorio, definito come al § precedente e limitato al solo uso dei disegni indicati da nella propria confessione, l'astreinte va Parte_2 stabilita a tutela della sola inibitoria nell'uso di ciascuno dei disegni indicati dal , Pt_2
Contr eventualmente compiuto da dopo l'emanazione della sentenza, e fissata nella misura ritenuta congrua per indurre la società destinataria a rispettare l'obbligo di non fare di €
5.000 per ciascuna violazione, da versarsi a . Parte_1
3. – Le ulteriori misure riparatorie previste dall'art. 2599 c.c.
3.1 - Nell'ambito degli “opportuni provvedimenti” che il giudice può impartire ai sensi dell'art. 2599 c.c. dopo aver accertato atti di concorrenza sleale e per eliminarne gli effetti, Pt_1
chiede ordinarsi:
Contr (a) la distruzione di tutti i disegni tecnici-progettuali detenuti da e da e CP_2
; Parte_2
(b) la distruzione di tutti i manufatti da essi realizzati a partire dai disegni tecnici di o Pt_1
da disegni costituenti la loro elaborazione o comunque derivanti dagli stessi, precisando che detti disegni “potranno essere agevolmente individuati mediante le medesime attività peritali che già devono essere disposte per delineare il perimetro dell'ordine di inibitoria … o in subordine, prendendo a riferimento l'elenco reso a titolo esemplificativo dal dei Pt_2
Contr prodotti realizzati dalla sulla base dei disegni tecnici di proprietà esclusiva della ”; Pt_1
e (c), in ogni caso, la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 2600, 2° co., c.c., come misura riparatoria che prescinde dall'accertamento in concreto del danno, su giornali di tiratura nazionale attesa la primaria importanza delle società coinvolte (si indicano CP_3
e ), nonché sul sito internet di GTT.
[...] CP_15
3.2 – Obietta al riguardo GG: - che i prodotti dei quali si chiede la distruzione sono stati venduti e non sono comunque più nella disponibilità di essa società, sicchè non è possibile
Contr ordinarne la distruzione perché ciò non è più nella potestà della stessa come destinataria del comando giudiziale;
- che la domanda di distruzione e di divieto di utilizzo dei disegni che siano stati elaborati o comunque derivati dagli originali di è generica Pt_1
e indeterminata.
21 3.3 – La sanzione consistente nell'adozione degli “opportuni provvedimenti” volti alla eliminazione degli effetti della condotta anticoncorrenziale, onde ripristinare la situazione di fatto in cui il soggetto leso si trovava anteriormente al prodursi della condotta, costituisce una sanzione atipica nell'ambito della quale possono, in astratto, essere fatte rientrare anche misure specificamente previste per la tutela della proprietà industriale, pur se l'oggetto della tutela sia (in parte) differente.
Con riguardo all'obiezione per cui GG non avrebbe più la disponibilità materiale dei pezzi realizzati con l'utilizzo abusivo dei disegni di , possono richiamarsi, anche in questo Pt_1 caso in astratto, i rilievi compiuti dalla dottrina quanto al rimedio specifico dell'art. 124 c.p.i. dell'ordine di ritiro dal commercio e distruzione dei manufatti costituenti violazione della proprietà industriale: che cioè, destinatario dell'ordine può anche essere il terzo possessore o detentore attuale, a condizione che egli sia stato citato come parte nel giudizio (così l'art. 124, co., 1, ult. periodo, c.p.i. con riferimento all'intermediario) o che sia avente causa da un soggetto passivamente legittimato dopo la pendenza della lite (ossia quando l'acquisto della disponibilità o possesso siano successivi all'introduzione del giudizio, pur se il terzo non vi ha assunto la qualità di parte).
Contr Tuttavia, tornando al caso di specie, non vi è prova che abbia attualmente in magazzino dei pezzi creati su disegni MAINA: la semplice negazione di tale circostanza da parte della stessa contravventrice vale come diniego di un elemento della fattispecie generatrice del diritto alla riparazione in forma specifica attraverso il ritiro dal commercio e/o
Contr la distruzione del prodotto, per cui a fronte di un tale diniego, l'onere di provare che aveva ancora disponibili presso di sé dei pezzi di quel tipo, possibili oggetti di un ordine di distruzione, incombeva su ai sensi dell'art. 2697, 1° co., c.c. Pt_1
In ogni caso, poiché l'adozione degli “opportuni provvedimenti”, in aggiunta all'inibitoria e al risarcimento del danno, e la determinazione del loro contenuto rimangono comunque rimessi alla prudente valutazione del giudicante, il quale dovrà verificarne la necessità per reintegrare l'interesse leso dalla condotta illecita ex art. 2598 c.c. seguendo un criterio di rigorosa proporzionalità tra le sanzioni e l'interesse dei terzi (così l'art. 124, co. 6, c.p.i., che sembra al riguardo esprimere un principio di carattere generale, applicabile anche alle sanzioni “atipiche” dell'art. 2599 c.c.; vds. anche l'art. 10, par. 3, dir. 2004/48/CE), ritiene la
Corte che il comando inibitorio contenente il divieto di utilizzo pro futuro dei disegni stessi e, soprattutto, la pubblicazione della presente sentenza siano sufficienti a rimuovere gli effetti
Contr pregiudizievoli dell'illecito concorrenziale commesso da attraverso l'ex dipendente infedele . Parte_2
22 3.4 – Quanto poi alla richiesta di estendere l'ordine di distruzione ai disegni elaborati o derivanti da quelli di cui si è illecitamente appropriato il , essa è assolutamente Pt_2
indeterminata, non apparendo in alcun modo possibile ricostruire a priori, dal solo elenco dei disegni oggetto dell'appropriazione indebita elencati (esemplificativamente, peraltro) nei fogli allegati alla confessione del , il contenuto e i caratteri degli elaborati tecnici Pt_2
“derivati”, di cui dovrebbe essere ordinata la soppressione: sicchè il comando di facere contenuto nella sentenza risulterebbe indeterminato, agli effetti di quanto richiesto dall'art. 474 c.p.c.
3.5 – Va invece accolta la domanda per la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600, 2° co., c.c., come adeguata misura riparatoria del pregiudizio sofferto da . Pt_1
Vero è, infatti, come evidenzia la difesa appellante, che la pubblicazione della sentenza prescinde dall'individuazione del danno essendo predisposta per far conoscere al pubblico la reintegrazione del diritto offeso (per tutte, Cass., 18.11.1998, n. 11.603; v. anche Cass.,
Sez. Unite, 23.11.1995, n. 12.103: “La fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai fini della concessione dell'inibitoria della continuazione della condotta e della pubblicazione della sentenza, è completa e conclusa con la mera sussistenza di una potenzialità di danno specifico (discredito e confusione tra prodotti o attività) o generico (danno patrimoniale ed economico), pericolo alla cui realizzazione è sufficiente l'idoneità al pregiudizio della condotta sanzionata, senza che sia necessaria la produzione di un danno attuale sul patrimonio del soggetto tutelato”); ai fini dell'adozione di tale misura è perciò privo di rilievo quanto si dirà oltre, al § 4, sull'assenza di prova concreta del danno.
Attesa la rilevanza nazionale delle società coinvolte, i giornali su cui andrà fatta la pubblicazione (a cura di e con diritto di rivalsa per le relative spese) ben possono Pt_1
essere quelli indicati dalla stessa appellante, per una sola volta;
dovrà altresì essere ordinata la pubblicazione della sentenza per estratto anche sul sito internet di GG, per trenta giorni consecutivi ed entro quindici giorni dalla notifica della presente sentenza, fissando ex art. 614 bis c.p.c. una penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo a favore di
, o per ogni violazione successivamente accertata. Pt_1
4. – La domanda di risarcimento del danno. Contr
4.1 Venendo alla quantificazione del danno, eccepisce in via preliminare che Pt_1
si sarebbe limitata a riproporre in appello la domanda di risarcimento senza avere avanzato
23 uno specifico motivo di impugnazione riguardo al suo rigetto implicito da parte del Tribunale;
anzi, le domande risarcitorie sarebbero “tutte concentrate sull'art. 125 c.p.i., così come la relativa domanda di cui al punto 7”, mentre “l'art. 2600 c.c. viene completamente ignorato”.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili in cui è stata articolata.
Già si è detto al § 6.5.2 della sentenza non definitiva che la domanda risarcitoria riguarda sia le presunte violazioni della proprietà industriale, in quanto le informazioni riservate illegittimamente carpite rientrino nella nozione degli artt. 98 e 99 c.p.i., sia l'ipotesi, subordinata, di riconducibilità della condotta denunciata come concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e l'omesso richiamo specifico, nelle conclusioni, all'art. 2600 c.c. non è certo motivo per ritenere che detta domanda (accessoria e consequenziale all'accertamento della condotta illecita, proposta come sussumibile, alternativamente, nell'art. 125 c.p.i. o nell'art. 2598 c.c.) debba restare circoscritta al solo danno derivante da violazione della proprietà industriale, escluso invece il caso in cui detta condotta si configuri come atto di concorrenza sleale.
La riproposizione della domanda di risarcimento senza indicazione dei motivi relativi al quantum discende con tutta evidenza dal fatto che essa è rimasta assorbita dalla reiezione nell'an di detta domanda, siccome ritenuta non provata, da parte del primo Giudice;
e si tratta null'altro che di un'applicazione dell'art. 346 c.p.c.
4.2 - Ora, ritiene di poter determinarne l'esistenza e l'entità facendo riferimento al Pt_1 presumibile andamento di essa società, vittima dell'illecito anticoncorrenziale, nell'ipotesi in cui il competitor non avesse tenuto la condotta sleale e, soprattutto, al fatturato conseguito dal soggetto danneggiante per effetto del suo comportamento illecito.
Contr Non potendo appurarsi in questa sede il fatturato conseguito da tramite le scritture contabili di quest'ultima, dato che la richiesta di esibizione è stata respinta dalla sentenza Contr parziale, si richiede di utilizzare, per dimostrare il fatturato conseguito da con lo sviamento illecito di clientela da , i dati riportati dal CT del P.M. di Asti, nel Pt_1
procedimento penale r.g. 800/2022, nella sua relazione prodotta al doc. 51, allegato alla
(seconda) comparsa conclusionale depositata il 7.06.2024 - nell'assunto che si tratta proprio di quei clienti che il ha confessato essere stati stornati grazie all'utilizzo dei Pt_2 disegni di;
il tutto per un importo ammontante, nel minimo, ad € 15.273.479,10. Pt_1
Contr Si dice, infatti, che quel fatturato sarebbe totalmente frutto della concorrenza sleale di
Contr dato che quelle commesse, se non fossero state captate in modo illecito da sarebbero
24 senz'altro finite a , unico soggetto a disporre del know-how necessario per eseguire Pt_1
quei lavori.
Al danno da lucro cessante si dovrebbe aggiungere quello da perdita di chance in
Contr percentuale sul fatturato della derivante da quei clienti stornati a in modo Pt_1
illecito, da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. anche attraverso una CTU, in una percentuale ritenuta del 50 %.
Si rivendica, infine, un danno all'immagine in ragione del fatto che il massiccio utilizzo di Contr disegni tecnici di da parte della per proporsi ai clienti di quest'ultima ne avrebbe Pt_1
Contr leso l'immagine commerciale, per via che i clienti abituali di , vedendo che stava Pt_1
fornendo pezzi di ricambio sugli impianti di a dei prezzi decisamente inferiori e senza Pt_1
condurre alcun sopralluogo, sarebbero stati indotti a credere che la stessa Pt_1
praticasse prezzi decisamente esorbitanti o comunque speculasse sul fatto di essere la fornitrice del prodotto originario.
4.3 – A ben vedere, – impostando la causa come violazione della proprietà Pt_1
industriale, in modo, quindi, da avvantaggiarsi degli strumenti privilegiati dettati dagli artt.
124 e 125 c.p.i. in tema di prova del danno – ha semplicemente affermato di aver subito un Contr grave pregiudizio commerciale derivante dalle condotte illecite commesse da attraverso il , ma non ha fornito alcun valido elemento per pervenire Pt_2 all'accertamento della sua sussistenza, prima ancora che a una sua concreta quantificazione: non ha, in particolare, prodotto i suoi bilanci e/o la sua contabilità
(essenzialmente, i mastri clienti), da cui fosse possibile ricavare una flessione del fatturato in concomitanza con gli atti di concorrenza sleale, né ha indicato come testi i clienti perduti in favore di GG (il dato accertato dall'agenzia di investigazioni è del tutto neutro per quantificare il danno, anche solo per ritenere l'esistenza di un pregiudizio in rapporto alla clientela reale;
l'investigatrice privata si era finta una cliente russa).
Si ribadisce, in particolare, quanto già detto al § 4.3 della sentenza non definitiva, che cioè, la richiesta per ordine di esibizione dei bilanci di GG e di CTU contabile sugli stessi – respinta con detta sentenza – risulta irrilevante ai fini della decisione: o perché essa è riferita allo speciale meccanismo di quantificazione del danno da violazione della proprietà industriale delineato dall'art. 125, co. 1, c.p.i. (“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei
25 casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”), laddove invece per l'individuazione del risarcimento secondo le ordinarie regole civilistiche la produzione dei libri contabili dell'autore di atti di concorrenza sleale ha una rilevanza non decisiva, dovendo essere accompagnata dalla corrispondente produzione della contabilità del danneggiato da cui poter ricavare la diminuzione di utili e/o di clientela conseguita all'attività illecita;
oppure perché si tratta di richieste istruttorie funzionali alla domanda di retroversione degli utili, prevista dall'art. 125, co. 3, c.p.i., che è stata respinta con la sentenza parziale in quanto il bene tutelato non è definibile come segreto commerciale oggetto di tutela secondo le norme sulla proprietà industriale.
4.3.1 - Alle pagg. 36-37 della CT del dr. compare un prospetto di alcuni clienti Per_5
Contr Contr comuni tra e con l'indicazione del fatturato conseguito da tra il 2015 e il Pt_1
2020 “al fine di per fornire un elemento di valutazione degli importi”.
Anche ritenendo ammissibile la produzione di tale atto delle indagini preliminari, alla stregua di documento sopravvenuto (27.09.2021) alla conclusione (1.07.2021) del giudizio di primo grado, è del tutto arbitrario inferire, con quel grado di certezza che deve assumere la prova
Contr indiziaria, da un semplice prospetto delle vendite negli anni di a clienti comuni con
– e pur se unito al riferimento temporale delle condotte appropriative illecite del Pt_1
– la conclusione che tutti i ricavi (tra l'altro, il prospetto riporta il fatturato, e non Pt_2 anche l'utile che costituisce la misura del guadagno asseritamente conseguito per effetto delle condotte illecite) con quei clienti siano l'effetto esclusivo di una distrazione di clientela Contr realizzata da con l'utilizzare i disegni tecnici di , passati “sotto banco” dall'ex Pt_1
dipendente . Parte_2
E' pur vero che i nominativi dei clienti riportati nella relazione orrispondono a quelli Per_5
indicati dal nella sua confessione, ma in tale confessione (come unico Pt_2
Contr documento utilizzabile in questa sede) non compaiono i dati del fatturato e/o gli utili di verso quegli stessi clienti – come dato dal quale poter inferire, secondo quanto ritenuto da
, l'entità della perdita economica conseguente agli illeciti concorrenziali accertati. Pt_1
4.3.2 – Si può pure ipotizzare che la condotta illecita accertata abbia avuto delle ricadute economiche negative per l'odierna appellante, ma in totale difetto di elementi che consentano di pervenire alla determinazione dell'esistenza stessa e del quantum del
26 pregiudizio economico sofferto, la relativa domanda deve essere respinta in applicazione del principio dell'art. 2697, 1° co., c.c.
Non potrebbe diversamente invocarsi una valutazione equitativa “pura” del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., che presuppone l'impossibilità (o l'eccessiva difficoltà) di fornire la prova del pregiudizio del quale si chiede il ristoro e che comunque, pur quando sia impossibile o gravemente difficoltosa la prova dell'entità della lesione economica sofferta (come danno emergente, ma essenzialmente qui come lucro cessante), non esime la parte asseritamente danneggiata dal fornire al giudicante ogni elemento utile per pervenire alla liquidazione secondo equità; la valutazione equitativa non può infatti costituire un espediente per sopperire all'inerzia del danneggiato né per superare d'emblée l'onere della prova.
Ciò vale, oltre che per l'asserita perdita di guadagno, anche ed a maggior ragione per il danno da perdita di chance, rispetto al quale difetta altresì, a monte, la prova dell'an del pregiudizio sofferto – come ulteriore condizione ostativa per ricorrere ad una liquidazione di esso a norma dell'art. 1226 c.c.
4.3.3 – Quanto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine, essa si basa Contr sull'assunto (affatto indimostrato) che la possibilità per offerta dai comportamenti illeciti del , di proporre a clienti i pezzi di ricambio di impiantistica Pt_2 Pt_1 Pt_1
a prezzi più vantaggiosi avrebbe dato l'idea che “speculi” sulle riparazioni ed Pt_1
avrebbe, quindi, leso la sua reputazione commerciale.
Contr In realtà, l'affermazione per cui l'illecito concorrenziale di avrebbe determinato uno svilimento della immagine di sul mercato costituisce una semplice petizione di Pt_1
principio, quasi che si trattasse di un inammissibile danno reputazionale in re ipsa che nella vicenda sarebbe derivato alla società appellante.
Contr 4.3.4 - La domanda di risarcimento del danno ex art. 2600 c.c. contro deve, pertanto, essere respinta per difetto di prova del danno e con essa, parallelamente, anche la domanda di risarcimento del danno verso i concorrenti nell'illecito ed obbligati solidali ex art. 2055 c.c.
e – questi ultimi come responsabili di fatto illecito a norma CP_2 Parte_2 dell'art. 2043 c.c.
5. – Conclusioni e spese.
27 5.1 – L'appello, per concludere, deve esser parzialmente accolto per la sola domanda inibitoria ex art. 2599 c.c., nonché per la domanda di pubblicazione della sentenza, respinto il resto.
5.2 – In caso di soccombenza reciproca, la decisione di compensazione, in tutto o in parte, delle spese è comunque rimessa alla scelta discrezionale del giudicante (cfr. art. 92, 2° co.,
c.p.c.: “Se vi è soccombenza reciproca ..., il giudice può compensare …”).
L'accoglimento solo parziale delle originarie domande di è motivo per disporre la Pt_1
compensazione di una parte soltanto delle spese, nella misura ritenuta equa del 50 %, ponendo il restante 50 % a carico delle parti appellate;
costi della CTU dell'ing. in Per_2 questa fase d'appello per 1/3 per ciascuna parte ( e in CP_2 Parte_2
solido per la loro quota di 1/3).
Le spese del perito descrittore ing. nel procedimento ex art. 129 c.p.i. ante causam, Per_2
spese che i diversi giudici della cautela hanno rimesso al merito, vanno poste Contr definitivamente a carico di di e di , in solido, CP_2 Parte_2
essendone stata accertata la responsabilità nelle attività illecite oggetto del giudizio. Le spese del perito descrittore ing. , incaricato di un secondo procedimento di Per_7
descrizione e sequestro, questa volta in corso di causa e a carico della sola CP_2 vanno definitivamente poste a carico di quest'ultima. Contr Il parziale accoglimento delle tesi difensive di con la conseguente reiezione di parte delle domande di , esclude la possibilità di pervenire ad una condanna per Pt_1 responsabilità aggravata della società appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (nel senso che la responsabilità aggravata abbia tra i suoi presupposti la soccombenza totale, così che non si possa far luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando siano riconosciute parzialmente le ragioni della parte, vds. Cass., 14.04.2016, n. 7409).
Essendo la decisione complessiva sull'appello di parziale accoglimento del gravame, le spese vanno rideterminate per entrambi i gradi, nonché per i due gradi del cautelare (le due ordinanze rinviano la liquidazione al merito già instaurato), sul valore indeterminabile – particolare importanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione quinta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
[...
[...] e contro avverso la sent. n. Controparte_16 CP_2 Parte_2
3351/2021 emessa dal Tribunale di Torino – Sez. specializzata Imprese in data 18.08 –
1.07.2021, con atto di citazione notificato in data 1.02.2022; dato atto che con sentenza non definitiva n. 1042/2024, pubblicata il 23.12.2024, questa
Corte ha così statuito:
a) respinge tutte le domande di Parte_4
ex artt. 98 e 99 c.p.i.;
[...]
b) accerta la responsabilità di e Controparte_1 CP_2
, in concorso tra loro, per concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, Parte_2
c.c. in danno di nei termini di cui in parte motiva;
Parte_1
così decide in via definitiva sulle residue domande:
a) inibisce a l'uso dei disegni tecnici di Controparte_1 [...]
i cui estremi sono riportati in allegato alla confessione Parte_1 resa da e prodotta in allegato alla memoria depositata l'8.04.2024, Parte_2
estremi che qui di seguito si riportano testualmente:
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41 b) fissa a tal fine una penale, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per l'uso di ciascuno dei predetti disegni tecnici da parte di successivo alla Controparte_1 emanazione della presente sentenza, nella misura di € 5.000 per ciascuna violazione, da versarsi a favore di Parte_1
c) ordina la pubblicazione della presente sentenza per estratto, formato dalla indicazione della Corte che l'ha pronunciata, dai nomi delle parti e dei loro difensori e dal dispositivo, a cura di e a spese di Parte_1 [...]
su “ ” e su “ ” per una sola volta;
Controparte_1 Controparte_3 CP_15
d) ordina a i pubblicare, per trenta giorni consecutivi Controparte_1
ed entro quindici giorni dalla sua notificazione, la presente sentenza, per estratto come al punto precedente, sul proprio sito internet http://www.ggtsrl.biz o sul diverso sito istituzionale di essa società, fissando una penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo a favore di
[...]
o per ogni violazione successivamente rilevata;
Parte_1
e) rigetta la domanda di risarcimento del danno di Parte_1
contro e;
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_2
f) liquida le spese del primo grado di giudizio in € 22.457, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
g) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 20.119, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
h) liquida le spese del giudizio cautelare ante causam in € 11.766, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
i) condanna e , in Controparte_1 CP_2 Parte_2
solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali liquidate come ai punti precedenti, in favore di nella misura del 50 %, dichiarando Parte_1
compensate le spese per il restante 50 %;
l) pone le spese del perito descrittore ing. , liquidate come in atti, definitivamente Per_2
a carico di e , in Controparte_1 CP_2 Parte_2
solido tra loro;
m) pone le spese del perito descrittore ing. , liquidate come in atti, Per_7
definitivamente a carico di CP_2
n) pone le spese del CTU ing. relative a questa fase d'appello, liquidate come in Per_2
atti, definitivamente a carico delle parti, in ragione di 1/3 ciascuna ( e CP_2 Pt_2
in solido per la loro quota di 1/3);
[...]
42 o) rigetta, infine, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. contro Controparte_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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