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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10/9/2025 alle ore 9,10 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 579/25 RGL promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano) contro
(non costituito) Controparte_1
È collegato e dichiara la propria identità:
l'avv. Sabino Carpagnano, che dà atto che nei luoghi da cui si collega non sono presenti soggetti non legittimati e che non ha in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Carpagnano discute riportandosi agli atti, esonera il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e dà atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi ha partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 28.5.2025 docente in servizio presso Parte_1 un istituto sito nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato nell'a.s.. 2024/25 come supplente su organico di diritto sino al 31 agosto e di non aver fruito della carta docente, ha chiesto il rilascio della carta docente.
1 Il non si è costituito nonostante rituale notifica degli atti introduttivi e si CP_1 provvede in questa sede a dichiararne la contumacia.
Il ricorrente evoca in giudizio anche l che tuttavia è una mera CP_2 articolazione del , priva di soggettività giuridica autonoma e di rilievo CP_1 esterno.
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
2 rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione su altre questioni, fra le quali la rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto il giudice intende dare continuità alla giurisprudenza dell'ufficio:
“…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (Trib. Spezia,
14.2.2023 n. 38, cit.).
4. Applicando questi principi, risulta dal contratto prodotto che nell'a.s. oggetto di causa il ricorrente è stato incaricato di una supplenza su organico di diritto sino al 31 agosto. Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussisteva senz'altro.
Risulta poi documentalmente (comunicazione depositata con la nota 8.9.2025) che il ricorrente sia oggi assunto a tempo indeterminato e non sia quindi fuoriuscito dal sistema scolastico.
5. La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione fino a 1100 euro, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità
3 e la serialità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, previa declaratoria di contumacia del , Controparte_1 dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, per le causali di cui in motivazione, a rilasciare a CP_3 Pt_1 la Carta elettronica del docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun
[...] anno scolastico, per l'a.s. 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 258,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
Alessia De Finis e Sabino Carpagnano.
Il giudice
Marco Viani
4
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 10/9/2025 alle ore 9,10 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 579/25 RGL promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano) contro
(non costituito) Controparte_1
È collegato e dichiara la propria identità:
l'avv. Sabino Carpagnano, che dà atto che nei luoghi da cui si collega non sono presenti soggetti non legittimati e che non ha in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Carpagnano discute riportandosi agli atti, esonera il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e dà atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi ha partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 28.5.2025 docente in servizio presso Parte_1 un istituto sito nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato nell'a.s.. 2024/25 come supplente su organico di diritto sino al 31 agosto e di non aver fruito della carta docente, ha chiesto il rilascio della carta docente.
1 Il non si è costituito nonostante rituale notifica degli atti introduttivi e si CP_1 provvede in questa sede a dichiararne la contumacia.
Il ricorrente evoca in giudizio anche l che tuttavia è una mera CP_2 articolazione del , priva di soggettività giuridica autonoma e di rilievo CP_1 esterno.
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
2 rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione su altre questioni, fra le quali la rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto il giudice intende dare continuità alla giurisprudenza dell'ufficio:
“…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (Trib. Spezia,
14.2.2023 n. 38, cit.).
4. Applicando questi principi, risulta dal contratto prodotto che nell'a.s. oggetto di causa il ricorrente è stato incaricato di una supplenza su organico di diritto sino al 31 agosto. Il diritto a fruire della carta docente, quindi, sussisteva senz'altro.
Risulta poi documentalmente (comunicazione depositata con la nota 8.9.2025) che il ricorrente sia oggi assunto a tempo indeterminato e non sia quindi fuoriuscito dal sistema scolastico.
5. La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione fino a 1100 euro, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità
3 e la serialità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, previa declaratoria di contumacia del , Controparte_1 dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, per le causali di cui in motivazione, a rilasciare a CP_3 Pt_1 la Carta elettronica del docente, con una provvista di € 500,00 per ciascun
[...] anno scolastico, per l'a.s. 2024/25, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 258,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
Alessia De Finis e Sabino Carpagnano.
Il giudice
Marco Viani
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