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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2024, n. 27375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27375 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL QU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27375 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. PU AL ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9/11/2023 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso (capo 3), confermando la stessa misura in relazione al delitto di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma comune da sparo (capo 8). Il ricorso si fonda su tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio dì motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine al significato attribuito ai risultati dell'unica conversazione intercettata sulla quale si fondano i riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, nel corso della quale il PU discuteva con i figli di un'arma lontana da loro, che non aveva mai visto, tanto che si ipotizzava di verificarne le caratteristiche su Internet. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., fondata sul mero fatto che l'arma era nella disponibilità della famiglia PU, alla quale si era rivolto il proprietario del fucile. L'aggravante si fonderebbe su un equivoco, per essere stato ritenuto il PU, mai indagato né condannato per associazione mafiosa, un affiliato al clan Arena/PU sulla base di una mera parentela con gli altri PU indicati quali affiliati all'omonima cosca, pur in assenza di rapporti con questi. 1.3. Vizio dì motivazione in ordine alle esigenze cautelari, riconosciute dall'ordinanza senza alcuna giustificazione in termini di attualità e concretezza. 2. Con requisitoria scritta del 22/3/2024 il P.G. Alessandro Cimmino ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può trovare accoglimento, per l'inammissibilità del primo e del terzo motivo e l'infondatezza del secondo. 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché volto a prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628), che ha dato adeguatamente conto del riconoscimento dei gravi indizi della colpevolezza del PU in ordine al delitto di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma comune da sparo, evidenziando che il 27/11/2020 in uno stabile disabitato nelle vicinanze dell'abitazione del ricorrente veniva rinvenuto un fucile con matricola abrasa del quale una settimana prima il 2 proprietario aveva denunciato il furto, il 20/11/2020 e, contestualmente alla denuncia, il figlio del proprietario aveva attivato una sorta di indagine privata, rivolgendosi proprio ai PU, per scoprire gli autori del furto e recuperare le armi che asseriva erano state sottratte da una cassaforte. L'ordinanza impugnata riferisce, nel dettaglio, alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente ed i figli, che ipotizzavano che l'arma in questione fosse stata sottratta al denunciante proprio da uno dei suoi figli ed in epoca precedente a quella indicata nella denuncia e parlavano anche di un AS e di un fucile a pompa. Da tali conversazioni il Tribunale ha desunto la piena disponibilità dell'arma da parte del PU e dei figli, atteso anche che il ricorrente sollecitava gli altri a spostarla dal luogo ove era custodita, per evitare che venisse ritrovata, e suggeriva un nuovo nascondiglio e la necessità di apportare una modifica all'arma. Senza incorrere in vizio logico alcuno, sulla base di tali elementi l'ordinanza impugnata ha riconosciuto gravi indizi di una consapevole compartecipazione del ricorrente PU AL nella detenzione e nella ricettazione dell'arma poi rinvenuta nei pressi della sua abitazione, risultando dalle intercettazioni che lo stesso partecipava anche all'occultamento delle armi, consigliando insistentemente di spostarle dai nascondigli e fornendo suggerimenti su come celarle nel terreno, rivestendole con una busta di plastica per evitare che si bagnassero, ed anche l'invito rivolto ai figli di spostare proprio l'arma di cui si tratta in altro nascondiglio è stato interpretato come compartecipazione alla sua custodia e detenzione. A fronte di tale ragionevole interpretazione delle conversazioni intercettate e riportate nell'ordinanza, ogni prospettazione di una diversa interpretazione delle stesse è, pertanto, inammissibile, in quanto si risolve in una mera censura di merito. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389). 2. Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il riconoscimento della gravità indiziaria anche in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., è infondato, non potendosi ritenere determinante il rilievo che l'ordinanza non specifichi se il ricorrente o taluno dei suoi figli sia affiliato al clan PU, atteso che l'agevolazione mafiosa è stata riconosciuta sul rilievo che il prestigio criminale e l'egemonia del sodalizio sul territorio veniva comunque rafforzata dal riconoscimento alla famiglia del PU di quello che l'ordinanza definisce una sorta di potere "para-statale" di controllo sulla circolazione delle armi nella zona, 3 riconoscimento non illogicamente ravvisato anche nel sol fatto che il derubato si rivolgeva ai PU per il recupero dell'arma rubata. 3. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. consegue la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., e l'ordinanza impugnata, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha riconosciuto che, a fronte della gravità della condotta, ravvisata nel pressante interesse del PU all'occultamento di armi, soltanto l'età avanzata del ricorrente consentiva di ritenere in qualche modo affievolite le esigenze predette, tali da rendere comunque necessaria una misura custodiale, ma da consentire quella degli arresti domiciliari, evidentemente riconoscendo al ricorrente capacità di autocustodìa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pres ente Lueir Imperiali RG
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27375 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. PU AL ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9/11/2023 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di scambio elettorale politico-mafioso (capo 3), confermando la stessa misura in relazione al delitto di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma comune da sparo (capo 8). Il ricorso si fonda su tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio dì motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine al significato attribuito ai risultati dell'unica conversazione intercettata sulla quale si fondano i riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, nel corso della quale il PU discuteva con i figli di un'arma lontana da loro, che non aveva mai visto, tanto che si ipotizzava di verificarne le caratteristiche su Internet. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., fondata sul mero fatto che l'arma era nella disponibilità della famiglia PU, alla quale si era rivolto il proprietario del fucile. L'aggravante si fonderebbe su un equivoco, per essere stato ritenuto il PU, mai indagato né condannato per associazione mafiosa, un affiliato al clan Arena/PU sulla base di una mera parentela con gli altri PU indicati quali affiliati all'omonima cosca, pur in assenza di rapporti con questi. 1.3. Vizio dì motivazione in ordine alle esigenze cautelari, riconosciute dall'ordinanza senza alcuna giustificazione in termini di attualità e concretezza. 2. Con requisitoria scritta del 22/3/2024 il P.G. Alessandro Cimmino ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può trovare accoglimento, per l'inammissibilità del primo e del terzo motivo e l'infondatezza del secondo. 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché volto a prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628), che ha dato adeguatamente conto del riconoscimento dei gravi indizi della colpevolezza del PU in ordine al delitto di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma comune da sparo, evidenziando che il 27/11/2020 in uno stabile disabitato nelle vicinanze dell'abitazione del ricorrente veniva rinvenuto un fucile con matricola abrasa del quale una settimana prima il 2 proprietario aveva denunciato il furto, il 20/11/2020 e, contestualmente alla denuncia, il figlio del proprietario aveva attivato una sorta di indagine privata, rivolgendosi proprio ai PU, per scoprire gli autori del furto e recuperare le armi che asseriva erano state sottratte da una cassaforte. L'ordinanza impugnata riferisce, nel dettaglio, alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente ed i figli, che ipotizzavano che l'arma in questione fosse stata sottratta al denunciante proprio da uno dei suoi figli ed in epoca precedente a quella indicata nella denuncia e parlavano anche di un AS e di un fucile a pompa. Da tali conversazioni il Tribunale ha desunto la piena disponibilità dell'arma da parte del PU e dei figli, atteso anche che il ricorrente sollecitava gli altri a spostarla dal luogo ove era custodita, per evitare che venisse ritrovata, e suggeriva un nuovo nascondiglio e la necessità di apportare una modifica all'arma. Senza incorrere in vizio logico alcuno, sulla base di tali elementi l'ordinanza impugnata ha riconosciuto gravi indizi di una consapevole compartecipazione del ricorrente PU AL nella detenzione e nella ricettazione dell'arma poi rinvenuta nei pressi della sua abitazione, risultando dalle intercettazioni che lo stesso partecipava anche all'occultamento delle armi, consigliando insistentemente di spostarle dai nascondigli e fornendo suggerimenti su come celarle nel terreno, rivestendole con una busta di plastica per evitare che si bagnassero, ed anche l'invito rivolto ai figli di spostare proprio l'arma di cui si tratta in altro nascondiglio è stato interpretato come compartecipazione alla sua custodia e detenzione. A fronte di tale ragionevole interpretazione delle conversazioni intercettate e riportate nell'ordinanza, ogni prospettazione di una diversa interpretazione delle stesse è, pertanto, inammissibile, in quanto si risolve in una mera censura di merito. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389). 2. Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il riconoscimento della gravità indiziaria anche in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., è infondato, non potendosi ritenere determinante il rilievo che l'ordinanza non specifichi se il ricorrente o taluno dei suoi figli sia affiliato al clan PU, atteso che l'agevolazione mafiosa è stata riconosciuta sul rilievo che il prestigio criminale e l'egemonia del sodalizio sul territorio veniva comunque rafforzata dal riconoscimento alla famiglia del PU di quello che l'ordinanza definisce una sorta di potere "para-statale" di controllo sulla circolazione delle armi nella zona, 3 riconoscimento non illogicamente ravvisato anche nel sol fatto che il derubato si rivolgeva ai PU per il recupero dell'arma rubata. 3. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. consegue la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., e l'ordinanza impugnata, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha riconosciuto che, a fronte della gravità della condotta, ravvisata nel pressante interesse del PU all'occultamento di armi, soltanto l'età avanzata del ricorrente consentiva di ritenere in qualche modo affievolite le esigenze predette, tali da rendere comunque necessaria una misura custodiale, ma da consentire quella degli arresti domiciliari, evidentemente riconoscendo al ricorrente capacità di autocustodìa. 4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pres ente Lueir Imperiali RG