Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2019 REG.RIC.
N. 01099/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2019, proposto da
Werent S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Vacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VA Marraffa, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2019, proposto da
Werent S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Vacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VA Marraffa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1077 del 2019:
- del provvedimento prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0038113 del 6.5.2019 –comunicato in pari data– con cui lo SUAP del COMUNE DI MARTINA FRANCA comunicava «il diniego definitivo della istanza pervenuta in data 16/01/2019 al prot. n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/3802 allo Sportello Unico per le Attività Produttive in delega alla CCIAA di TA a mezzo del portale IMPRESAINUNGIORNO.IT da parte della ditta VENPA SUD s.r.l. (ora WERENT s.r.l.) avente ad oggetto Richiesta di Permesso di Costruire (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d. P.R. 7 settembre 2010, n. 160) per “SANATORIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 380/01 e accertamento di conformità paesaggistica per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, relative alla realizzazione di manufatti con destinazione di depositi per mezzi agricoli, nonché della sistemazione delle aree esterne ” su area sita in C.da ROSPANO (fg. 179 p.lla 434), per le motivazioni di cui alla precedente comunicazione prot. n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/34474 del 23/04/2019», in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- della nota prot. n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/34474 del 23/04/2019, nella parte in cui comunica i motivi ex art. 10 bis l. 241/1990 ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 380/2001 presentata il 16.1.2019, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- del verbale di sopralluogo del Comando di P.L. prot. 17346 del 19.3.2019;
- del Regolamento Edilizio del Comune di Martina Franca, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- dello “Schema di Regolamento Edilizio Tipo ” approvato con D.G.R. 2250/2017, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
quanto al ricorso n. 1099 del 2019:
- Dell'Ordinanza Dirigenziale n. 227 del 7.5.2019 –notificata il 10.5.2019– nella parte in cui in «ordina e ingiunge per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate a: società WERENT s.r.l. … di provvedere a propria cura e spese alla demolizione de al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.p.r. 380/01 e previa, ove occorra, autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, accertate e compiutamente descritte nei verbali di sopralluogo prot.17346 del 19.3.2016, prot. 22090 del 9.4.2016 e prot. 23973 del 16.4.2019» ed in particolare delle opere riferite alla predetta società ed indicate alle lettere dalla a) alla w), in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- dei verbali di sopralluogo prot. 17346 del 19.3.2016, prot. 22090 del 9.4.2016 e prot. 23973 del 16.4.2019, in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- del verbale del Comando di P.L. del 19.3.2019;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca e di Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come da verbale come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente WERENT s.r.l., operante nel servizio di movimentazione merci, è proprietaria del terreno individuato a catasto al fg. 197, p.lla 434, ed esteso per mq 6.493, di cui 4.000 mq siti in Z.T.O. F2/2 (Zona Agricola Residenziale), ed i restanti mq. 2.493 in Z.T.O. E/4 (Zona di Espansione Estensiva, Case Isolate).
La ricorrente deduce di aver presentato, in data 16.1.2019, istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001, per alcuni soltanto dei manufatti abusivi esistenti sull’area.
In particolare, chiedeva la sanatoria dei manufatti di seguito specificati:
- nella porzione ricadente in zona F2/2:
a) deposito attrezzi agricoli con struttura portante in parte fuori terra, per una superficie coperta di mq. 160,9 che della volumetria di 67,57 mc. (individuato a progetto come immobile B)
- nella porzione ricadente in zona E/4
a) deposito attrezzi agricoli con struttura portante in parte fuori terra, per una superficie coperta di mq. 111,3, della volumetria di 44,52 mc. (individuato a progetto come immobile C)
b) due locali tecnici contraddistinti in progetto dalla lettera “E”.
Afferma parte ricorrente che, solo per una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, il progetto individuava anche l’immobile A (struttura prefabbricata tipo “container” non ancorata al terreno ed adibita a ricovero attrezzi agricoli) e l’immobile D (forno per manutenzione), che, tuttavia, non erano compresi nell’istanza di sanatoria.
All’esito di un sopralluogo, il Comune, in data 23.4.2019, comunicava alla Ditta richiedente il preavviso di rigetto della sanatoria, motivato anche in relazione a manufatti non oggetto dell’istanza.
La società ricorrente, al fine di proporre una nuova istanza di sanatoria che non tenesse conto dei manufatti non oggetto dell’istanza, in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, dichiarava che avrebbe provveduto alla demolizione delle opere e provvedeva ad eliminare l’immobile contraddistinto dalla lettera D (forno di verniciatura).
In data 6.5.2019, il Comune comunicava il diniego definitivo e il successivo 7.5.2019, adottava l’ordinanza di demolizione n. 227 del 7.5.2019.
Con il ricorso n. 1077/2019 la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0038113 del 6.5.2019 con cui il SUAP del Comune di Martina Franca ha disposto “il diniego definitivo della istanza pervenuta in data 16/01/2019” e gli atti presupposti.
Con il ricorso 1099/2019 ha impugnato l’ordinanza n. 227 del 7.5.2019 con cui il Comune ha ingiunto alla ricorrente di provvedere alla demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, accertate e descritte nei verbali di sopralluogo prot. 17346 del 19.3.2016, prot. 22090 del 9.4.2016 e prot. 23973 del 16.4.2019, in particolare delle opere riferite indicate alle lettere dalla a) alla w) e gli atti presupposti.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1. Violazione e/o falsa applicazione art. 7 l. 241/1990. violazione e/o falsa applicazione art. 31 d.p.r. 380/2001. Violazione del principio di partecipazione ai procedimenti amministrativi. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza istruttoria e violazione sostanziale del procedimento. Eccesso di potere per carenza motivazionale. Sviamento.
L’ordinanza di demolizione sarebbe viziata poiché non preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
2. Violazione e/o falsa applicazione artt. 27, 31 e ss. D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 21 septies l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 6, 10, 22 D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 32 d.p.r. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione N.T.A. del P.R.G. di Martina Franca. Violazione e/o falsa applicazione principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti. Nullità per difetto di un elemento essenziale del provvedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Eccesso di potere per perplessità della motivazione e manifesta incongruità ed illogicità. Sviamento.
Il provvedimento impugnato sarebbe nullo in quanto le opere delle quali è ingiunta la demolizione sono state attinte da due sequestri penali.
3. Violazione e/o falsa applicazione artt. 27, 31 e ss. D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 21 septies l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 6, 10, 22 D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 32 D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione N.T.A. del P.R.G. di Martina Franca. Violazione e/o falsa applicazione principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti. Nullità per difetto di un elemento essenziale del provvedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Eccesso di potere per perplessità della motivazione e manifesta incongruità ed illogicità. Sviamento.
a) Sotto un primo profilo, la motivazione del provvedimento riferita alla presenza di vincoli paesaggistici e alla mancanza di un’autorizzazione di compatibilità paesaggistica sarebbe laconica ed evidenzierebbe un difetto di istruttoria, atteso che i riferimenti ai vincoli paesaggistici sono effettuati in modo cumulativo per tutte le opere, senza alcuna differenziazione in ragione della loro effettiva incidenza sotto i profili vincolistici in rilievo.
Non sarebbe, dunque, possibile comprendere quali opere siano, effettivamente, in contrasto con i vincoli insistenti sull’area.
b) sotto un secondo profilo, si afferma che, in ragione della consistenza dei singoli interventi e della tipologia di vincolo paesaggistico imposto dal P.P.T.R., la valutazione sull’assoggettabilità delle opere alla previa acquisizione del provvedimento di compatibilità paesaggistica, posta a base dell’ordinanza impugnata, avrebbe dovuto essere congruamente motivata.
Si richiama la circolare interpretativa dell’Ufficio Legislativo del MiBAC prot. 0016721 del 13.09.2010 con la quale è stato chiarito che presupposto per l’ammissibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità in sanatoria è la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto, in difetto della quale mancherebbe il presupposto dell’illecito paesaggistico da sanare.
4. Violazione e/o falsa applicazione artt. 27, 31 e ss. D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 21 septies l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 6, 10, 22 D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 32 d.p.r. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione N.T.A. del P.R.G. di Martina Franca. Violazione e/o falsa applicazione principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti. Nullità per difetto di un elemento essenziale del provvedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Eccesso di potere per perplessità della motivazione e manifesta incongruità ed illogicità. Sviamento.
a) Sotto un primo profilo si censurano le contestazioni del Comune relative alle opere contraddistinte dalle lett. v) e w) insistenti sulla p.lla 38.
Le opere contraddistinte dalle lett. v) e w) dell’ordinanza di demolizione riguarderebbero modifiche interne e un cambio di destinazione d’uso in difformità al P.d.C. n. 265/07 del piano seminterrato, nonché modifiche interne e di prospetto e collegamento delle due unità immobiliari a piano terra. Si tratterebbe di interventi non sanzionabili con ordine di demolizione.
Non vi sarebbe mutamento d’uso urbanisticamente rilevante da residenziale a direzionale, poiché l’immobile in discorso è stato destinato ad un uso professionale non aperto al pubblico, senza edificazione di opere murarie.
b) Sotto un secondo profilo si censurano le opere di cui alla lett. e) insistenti sulla p.lla 434, e le opere di cui alla lett. t) insistente sulla p.lla 441.
Le opere contraddistinte dalle lettere indicate in rubrica non sarebbero soggette a permesso di costruire, trattandosi di container precari e diretti a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, privi di allacciamenti alla rete idrica e/o di illuminazione.
c) sotto un terzo profilo si contestano le opere indicate alla lett. f) insistente sulla p.lla 434.
Le opere indicate in rubrica consistono nell’edificazione di una “cabina di verniciatura ” in metallo. Essa, tuttavia, sarebbe stata rimossa in data anteriore alla notificazione dell’ordinanza di demolizione impugnata.
In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Martina Franca, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
All’udienza straordinaria del 10 aprile 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso 1077/2019 con pronuncia di improcedibilità del ricorso.
All’esito delle relative discussioni le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio ritiene opportuna la riunione dei giudizi, al fine di una loro trattazione congiunta, sussistendo i presupposti di cui all’art. 70 c.p.a. Tra i due giudizi, infatti, sussiste una connessione di tipo soggettivo. Inoltre i provvedimenti impugnati, pur essendo autonomi, sono collegati da un nesso di presupposizione. I ricorsi, peraltro, pongono questioni parzialmente sovrapponibili.
2. Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso n. 1077/2019. La ricorrente ha dichiarato che, a seguito del provvedimento di diniego oggetto di impugnazione, ha provveduto a rimuovere alcune opere (quelle contraddistinte alle lettere B, C, D, E, F, H, N, O, S. T dell’ordinanza di demolizione) e a presentare due nuove istanze di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 (prot. n. 75485 del 10/08/2019 per le opere contraddistinte dalle lettere A, G, I, J, P, Q, R, V, W dell’ordinanza di demolizione; prot. 75473 del 10.8.2019 per le opere contraddistinte dalle lettere K, L, M). Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera P (opere di sbancamento, spianamento e pavimentazione in parte con pietrisco, in parte con battuto il cls e, in parte con asfalto) parte ricorrente afferma essere già legittimate con p.d.c. in sanatoria n 265/2007 del 9/10/2007. Invece l’opera di cui alla lettera U (capannone in struttura prefabbricata, avente dimensioni lorde in pianta di mt. 34,50 x 18,20 circa ed altezza netta interna di mt. 5,35 circa, completamente fuori terra, in parte soppalcato, adibito a deposito macchine, magazzino, mensa ed uffici, censito al N.C.E.U. al fg. 179 p.lla 425 sub. 1) sarebbe stato già legittimato per effetto di preesistenti titoli edilizi.
Non risulta, dunque, più sussistente alcun interesse all’esame del ricorso avverso il primo diniego di accertamento di conformità, essendosi modificata, nelle more, la situazione di fatto e quella giuridica relativa alle opere che ne formavano oggetto. L’originario diniego di permesso di costruire in sanatoria è, stato, cioè, superato dalla rimozione, ovvero dalla dichiarata volontà di rimuovere, parte delle opere da sanare, e, per le altre, dalla presentazione di nuove istanze di accertamento di conformità, ovvero l’affermazione della preesistenza di titoli idonei a legittimarle. Può, dunque, passarsi all’esame del ricorso n. 1099/2019.
3. Il primo motivo del ricorso 1099/2019 è infondato. Per costante orientamento: “L'attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l'adozione dell'ordinanza di demolizione, che ha natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso. ”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2024, n.3228).
4. Infondato è anche il secondo motivo. Il Collegio non ignora che sussiste un orientamento secondo il quale l’ordinanza di demolizione di un immobile sottoposto a sequestro sarebbe nulla. Si tratta, tuttavia, di un orientamento minoritario, al quale il Collegio non ritiene di aderire, ritenendo preferibile, come già di recente affermato (cfr T.A.R. Lecce, sez. I, 23.12.2024, n. 1404/24), quello maggioritario alla stregua del quale “la pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e della sua eseguibilità, e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori emanati secondo il procedimento stabilito dall’art. 31 DPR 380/01 (cfr Cons. St., Sez. VI, 22.11.2023, n. 10033, Consa St. Sez. IV, 27.07.2017, n. 3728, id. 28.11.2016, n. 5008, 14.07.2014, n. 3415). Nello stesso solco: il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino, è sospeso fino al termine di durata del sequestro medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2020, n. 1842, Cons. Stato Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3693 e Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5529)” ).
5. È infondato anche il terzo motivo, atteso che, seppur talune opere tra la molteplicità di quelle realizzate sine titulo , non risulta percepibile all’esterno e, dunque, non avrebbe necessitato di autorizzazione paesaggistica, è pacifico che anch’esse siano state realizzate sine titulo. Pertanto, non è sufficientemente specifica la censura con la quale parte ricorrente mira a contestare la legittimità dell’ordine di demolizione irrogato, affermando che il Comune non abbia indicato partitamente per ciascuna opera la tipologia di abuso realizzata. La natura vincolata del potere esercitato, avrebbe imposto al ricorrente di specificare le ragioni per le quali la sanzione irrogata sarebbe illegittima rispetto ai singoli interventi abusivi realizzati. Per le medesime ragioni, a nulla vale richiamare il concetto di percepibilità dell’illecito paesaggistico (peraltro riferibile solo alle opere minori, mentre la maggior parte delle opere contestate risulta, per la rilevante consistenza fisica, certamente percepibile), atteso che, comunque, anche le opere in ipotesi non sottoposte ad accertamento di compatibilità paesaggistica sono state realizzate sine titulo.
6. Con il quarto motivo il ricorrente contesta la qualificazione degli abusi realizzati e, conseguentemente, la tipologia di sanzione irrogata.
7. Con riguardo alle censure articolate in relazione alle opere contraddistinte dalle lettere e) insistenti sulla p.lla 434, e di cui alla lett. t) insistente sulla p.lla 441, si tratta di container dalle seguenti caratteristiche “tre container delle dimensioni esterne lorde di mt. 2,40 x 12,00 circa, insistenti sulla p.11a 434, indicati con le lettere "E", "F" e "G" sull'allegato "2" al verbale di sopralluogo prot. 17346 del 19/03/2019, due dei quali posti in adiacenza al corpo di fabbrica indicato con la lettera "D" sull'allegato "2" al predetto verbale, non visibili su "Ortofoto 2010" del "S.I.T. Puglia” e “container delle dimensioni esterne di mt. 6,00 x 2,40 circa, insistente sulla p.lla 441, posto in adiacenza alla struttura in ferro descritta al punto precedente, riportato sull'allegato "4" al verbale di sopralluogo prot. 22090 del 09/04/2019, non visibile su "Ortofoto 2016" del "S.I.T. Puglia"”. Si tratta di opere, aventi consistenza volumetrica, la cui utilizzazione per finalità temporanee non è in alcun modo provata e, che, pertanto, sono assoggettate al regime autorizzatorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e.5 D.P.R. 380/2001, alla stregua del quale costituisce “nuova costruzione” “e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti ”. Per costante giurisprudenza, “Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato: nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. La natura precaria di un manufatto, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, deve quindi ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di esso a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione.” (così, Cons. Stato, Sez. VI, 28/03/2025, n. 2597). La sanzione demolitoria, dunque, è stata legittimamente irrogata, essendo state realizzate in assenza di titolo edilizio.
8. Le medesime argomentazioni possono estendersi alla “ cabina di verniciatura ” in metallo di cui alla lett. F dell’ordinanza di demolizione, che, peraltro, parte ricorrente afferma di voler demolire, manifestando così la propria carenza di interesse alla censura.
9. Con riguardo, invece, alle opere sub V e W, si tratta, rispettivamente di “v - modifiche interne e cambio d'uso del locale a piano seminterrato censito in N.C.E.U. al fg. 179 p.lla 38 sub 3, adibito a zona ristoro, ufficio, archivio e aula didattica, realizzate in assenza di titolo edilizio ed in difformità dal permesso di costruire n. 265/07 del 09/10/2007, le cui misure interne ed annotazioni sono indicate sull'allegato "2" al verbale di sopralluogo prot. 22090 del 09/04/2019” e di “w - modifiche interne e di prospetto e collegamento delle due unità immobiliari al piano terra censite in N.C.E.U. al fg. 179 pila 38 subb. 2 e 3, adibite ad uffici e relativi spazi di connessione, realizzate in assenza di titolo edilizio ed in difformità dal Permesso di Costruire n. 265/07 del 09/10/2007, le cui misure interne ed annotazioni sono indicate sull'allegati "3" al verbale di sopralluogo prot. 22090 del 09/04/2019”.
Per costante orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, “La valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l'ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell'intervento complessivo realizzato ”. (Cons. Stato, Sez. III, 05/11/2024, n. 8795).
E’ stato, inoltre, precisato che “Non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi edilizi, allorchè gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo .” (così T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/02/2025, n. 1119).
Orbene le opere descritte alle lettere V e W rientrano nell’ambito dei numerosissimi abusi realizzati dalla società ricorrente per realizzare manufatti funzionali all’attività economica esercitata. È evidente che la modifica di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante realizzata nell’immobile di cui al fg 179, p.lla 38 al pianterreno e al seminterrato è funzionalmente collegata alle restanti opere di cui, pertanto, condivide la sorte sul piano sanzionatorio.
Nè può negarsi che si trattasse di modifica di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, per il sol fatto che la zona ristoro, l’ufficio, l’archivio e l’aula didattica, non fossero aperti al pubblico. Anzitutto una siffatta distinzione è estranea all’art. 23 D.P.R. 380/2001, che assegna a categorie differenti quella residenziale e quella direzionale prescindendo dall’apertura al pubblico. In secondo luogo nelle foto allegate al verbale di sopralluogo del 9.4.2019 si vedono locali, quali un’aula didattica e numerose postazioni di lavoro, che non sono compatibili con l’asserita presenza di uno studio di tipo privato, qualificabile come locale residenziale.
Inoltre le modifiche di cui alla lettera V e W incidono sui prospetti e configurano un intervento di ristrutturazione secondo la formulazione dell’art. 3 D.P.R. 380/2001 vigente alla data di irrogazione della sanzione (7.5.2019), atteso che all’epoca, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, non erano comprese le modifiche di destinazione d’uso ( “b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso ”). Né l’intervento eseguito sulle unità sub 2 e 3 può qualificarsi come “restauro e risanamento conservativo ”, poiché esso ha comportato, oltre alla modifica di destinazione d’uso, anche l’accorpamento di unità immobiliari mediante la creazione di un collegamento tra due trulli che ha modificato il prospetto dell’edificio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, infatti, secondo la formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. c) vigente all’epoca, escludeva le modifiche di tipo strutturale e formali-tipologiche qual è quella realizzata ( “c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ”). Avendo l’intervento avuto incidenza sul prospetto dei due trulli esso va qualificato come “ristrutturazione edilizia ” avendo determinato la trasformazione di parte dell’edificio ( "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. ”). Per costante giurisprudenza, infatti, “La distinzione fra le categorie del (restauro e) risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia risiede non tanto nella tipologia di interventi realizzabili, in gran parte comuni, quanto nella finalità degli interventi, essendo il risanamento destinato alla conservazione dell'organismo edilizio preesistente mentre la ristrutturazione alla sua trasformazione .” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 15/10/2022, n.1164). L’incidenza dell’intervento sul prospetto evidenzia che l’intervento era finalizzato alla trasformazione e non alla conservazione delle caratteristiche dell’edificio.
Per tale ragione, l’intervento rientra tra le opere che, essendo realizzate in zona vincolata, necessitavano di previa autorizzazione paesaggistica, essendo la ristrutturazione esclusa dagli interventi per i quali, ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 91, comma12, N.T.A. P.P.T.R. l’opera è esente da titolo paesaggistico.
La mancanza della previa autorizzazione di compatibilità paesaggistica rende anche le opere di cui alle lettere V e W dell’ordinanza di demolizione suscettibili di essere colpite da sanzione demolitoria indipendentemente dal titolo edilizio idoneo a legittimarle.
10. In conclusione, previa loro riunione, il ricorso n. 1077/2019 è dichiarato improcedibile e il ricorso n. 1099/2019 infondato.
11. Le spese di lite di entrambi i giudizi possono essere compensate, stante la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, previa loro riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso n. 1077/19, respinge nel merito il ricorso n. 1099/19.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025, svoltasi da remoto con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO