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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4126/2022 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Silvano Paolo Sardegna, nel cui studio in Cosenza, alla via dei Mille, n. 98, è elettivamente domiciliato;
E (c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù CP_1 CodiceFiscale_2 di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pier Luigi Albo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza M. Quintieri, n. 7; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 18/10/2024.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 3/11/2022 ha premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 6/8/2015 con , dalla CP_1 cui unione è nata la figlia il 24/3/2016. Per_1
L'attore ha riferito di avere constatato, a seguito della conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale venuta a cessare in epoca precedente alla separazione. Ha pertanto chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso della figlia ancora minorenne e collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita del padre da prevedersi con una frequenza maggiore rispetto a quanto 2
stabilito in sede di separazione e senza alcun obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento della figlia, ipotizzando un suo collocamento pressoché paritario fra i due genitori, fermo restando il contributo al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Si è costituita associandosi alla richiesta di declaratoria di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso della figlia minore e con collocamento prevalente presso la madre, ma con riduzione dei tempi di frequentazione del padre ad un solo giorno infrasettimanale, oltre ai fine settimana alternati, con obbligo per il padre di provvedere al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari ad € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza dell'11/1/2023 il presidente del tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con previsione del diritto di visita del padre da esercitarsi in due giorni infrasettimanali, oltre che nei fine settimana alternati, oltre all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con lo stesso provvedimento il presidente ha fissato l'udienza davanti al giudice istruttore per il giorno 19/5/2023. All'udienza del 19/5/2023, all'esito di un tentativo di conciliazione esperito dal giudice, la causa è stata rinviata all'udienza del 12/6/2023 per consentire alle parti di valutare un nuovo assetto del diritto di visita del genitore non collocatario e delle statuizioni economiche. Alla successiva udienza del 12/6/2023 entrambi i difensori hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma con concessione, all'esito, di quelli di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Con sentenza n. 1304 del 17/7/2023 il tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Intervenuto lo scambio delle memorie, con ordinanza del 29/12/2023, il giudice istruttore ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Grimaldi di provvedere al monitoraggio dei rapporti intrattenuti dalla minore Per_1 con ciascuno dei due genitori, onerandoli di trasmettere in cancelleria l'apposita relazione entro il 30/4/2024. Una volta acquisita la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 18/10/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine all'affidamento condiviso della bambina, al suo collocamento prevalente presso la madre e alla misura dell'assegno di mantenimento fissato in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, residuando il contrasto solo in ordine alle modalità di frequentazione del padre non collocatario con la bambina. All'esito il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nelle rispettive comparse conclusionali, i difensori delle parti, senza operare alcun riferimento all'accordo effettivamente raggiunto e verbalizzato 3
all'udienza del 18/10/2024, hanno reiterato le richieste formulate. Il difensore del ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile che in realtà non risulta essere stata mai formulata dalla . Il difensore di CP_1 quest'ultima ha invece reiterato la richiesta di condanna del al Pt_1 pagamento di un assegno mensile di mantenimento della figlia minore nella misura di € 500,00, anziché di € 300,00 per come concordato all'udienza del 18/10/2024.
RILEVATO IN DIRITTO 1. Richiamata la sentenza non definitiva n. 1304/2023 con cui questo tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e considerato che non v'è contrasto in ordine alla richiesta di affidamento condiviso dell'unica figlia della coppia e al suo collocamento presso la madre, rimangono da esaminare le questioni relative alla determinazione dei tempi di permanenza della bambina presso il padre non collocatario e, alla luce di quanto riferito nelle comparse conclusionali, anche alla misura dell'assegno di mantenimento per la bambina, dovendosi ritenere, alla luce del tenore delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che l'accordo raggiunto all'ultima udienza su tale ultimo punto sia venuto meno.
2. Con riferimento all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, protetto come espressione del diritto al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la corte di cassazione ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, deve essere sempre assicurata l'attuazione del principio di bigenitorialità, inteso quale diritto del minore alla presenza comune dei genitori nella sua vita, idonea a garantirgli stabili consuetudini di vita e salde relazioni affettive con entrambi, e quale dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr., ex multis, cass. n. 9764/2019). Nel caso di specie, le richieste dei genitori non sono concordi: il ricorrente chiede che gli sia permesso di vedere e tenere con sé la minore, oltre che a fine settimana alternati (dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica), nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 13:00 alle ore 20:30; la convenuta, invece, chiede che il padre tenga con sé la minore a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 17:00 della domenica e nel solo pomeriggio del giovedì dalle ore 13:30 alle ore 18:30. Ciò premesso, è necessario disciplinare la permanenza della figlia minore presso il genitore non convivente contemperando i contrapposti interessi, secondo equità. Il bilanciamento serve a rendere compatibili le pretese dei genitori con la tutela della figlia minore, bisognosa della presenza di entrambe le figure genitoriali nella propria vita. È appena il caso di precisare che non vi sarebbe stata necessità di un intervento sostitutivo, neanche in parte, ma solo di una verifica successiva, se le parti avessero potuto e voluto accordarsi, in autonomia, prima del giudizio o nel corso di esso. I genitori, tuttavia, nonostante gli sforzi operati dal tribunale in corso di causa, non sono stati in grado di regolare consensualmente e compiutamente i propri rapporti, a causa dell'accesa perdurante conflittualità. 4
Ciò detto, dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Grimaldi del 30/4/2024 risulta che la bambina ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e ha descritto “con entusiasmo la permanenza settimanale a casa di entrambi”. Dalla relazione è altresì emerso che la bambina, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici, ritiene adeguate le modalità di esercizio del diritto di visita del padre non collocatario per come stabilite in via provvisoria dal presidente del tribunale, manifestando però il desiderio, in vista della chiusura della scuola, di trascorrere del tempo in più a casa del padre. Alla luce della relazione resa dai Servizi Sociali, il tribunale ritiene che il diritto di visita del padre non collocatario possa essere esercitato nelle modalità di seguito stabilite: durante i mesi coincidenti con l'anno scolastico (dal 10 settembre al 10 giugno di ciascun anno) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30; durante i mesi residui (dall'11 giugno al 9 settembre di ciascun anno) e al netto dei periodi di quindici giorni anche non consecutivi che la minore potrà trascorrere con ciascuno dei due genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, nei fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 22:30 della domenica, e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15:00 sino alle ore 22:30. Quanto ai periodi natalizi e pasquali e alle ferie estive si confermano le statuizioni adottate in via provvisoria dal presidente del tribunale, con la sola precisazione che i genitori avranno cura di individuare e comunicarsi reciprocamente entro il 30 giugno di ciascun anno i periodi di quindici giorni anche non consecutivi che potranno trascorrere con la minore durante le vacanze estive;
nel giorno del compleanno della bambina e durante le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza per come concordemente richiesto dai difensori delle parti nei rispettivi atti introduttivi. Sono fatti ovviamente salvi diversi accordi tra i genitori secondo i propri impegni lavorativi e secondo le esigenze scolastiche della figlia minore, nonché nel rispetto delle preferenze volta per volta da lei espresse dopo esser divenuta capace di discernimento, senza pregiudizio dei tempi complessivi di permanenza e con possibilità di recupero in caso di rinvio.
3. Con riferimento al mantenimento della figlia minore, in punto di diritto si rammenta che l'art. 337-ter, quarto comma, c.c. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni rese dai coniugi risulta che ed sono dipendenti di Poste Parte_1 CP_1
Italiane s.p.a. In sede di separazione i due si erano accordati nel senso di prevedere a carico del un assegno mensile di € 350,00 per il Pt_1 mantenimento della bambina a fronte della previsione di un diritto di visita in favore del padre ripartito su tre giorni infrasettimanali dalle ore 15:00 alle ore 5
20:30, oltre che nei fine settimana alternati dalle ore 16:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica. Risulta altresì che in forza dell'accordo adottato in sede di separazione la CP_1 ha deciso di lasciare l'ex casa coniugale di proprietà del andando ad Pt_1 abitare nel Comune di Grimaldi, alla via Aldo Moro, n. 37. Alla luce degli elementi emersi all'esito dell'istruttoria e considerato che il monte ore complessivamente riservato al padre per l'esercizio del diritto di visita è aumentato dal momento della separazione (visto che la perdita di un pomeriggio infrasettimanale previsto nell'accordo di separazione è stato più che compensato da un aumento delle ore a sua disposizione nei fine settimana e nei due pomeriggi settimanali di sua spettanza, oltre che durante i mesi estivi) sussistono giustificati motivi per disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento della bambina da € 350,00 ad € 300,00 per come già stabilito in via provvisoria dal presidente del tribunale. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che all'udienza del 18/10/2024 le parti si erano accordate nel senso di contenere l'assegno del per il Pt_1 mantenimento della bambina nei limiti di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Va infine dichiarata l'inammissibilità della richiesta di divisione fra i genitori degli oggetti d'oro appartenenti alla minore avanzata dalla , trattandosi di CP_1 questione esulante dai limiti della cognizione del giudice del divorzio.
5. In ragione del ridimensionamento delle domande reciprocamente proposte, si compensano integralmente le spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. affida la figlia minore nata il [...], ad Persona_2 entrambi i genitori in collocamento prevalente presso la madre;
2. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le Parte_1 alità: durante i mesi coincidenti con l'anno scolastico (dal 10 settembre al 10 giugno di ciascun anno) nei fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30; durante i mesi residui (dall'11 giugno al 9 settembre di ciascun anno) e al netto dei periodi di quindici giorni anche non consecutivi che la minore potrà trascorrere con ciascuno dei due genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, nei fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 22:30 della domenica, e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15:00 sino alle ore 22:30; durante le festività natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal 23 al 30 dicembre e con l'altro il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze pasquali (dal giovedì “santo” al lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dalla minore, ad anni alterni, con 6
l'uno o con l'altro genitore;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà due periodi di quindici giorni, anche non consecutivi, con l'uno e con l'altro genitore, da individuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;
nel giorno del compleanno della bambina e durante le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori;
3. conferma a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
, a titolo di o della figlia minore CP_1 Per_2 somma di € 300,00, da versarsi entro il gi
[...] mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i soli casi di urgenza;
4. compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma