Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Della Pepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Torino in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 24.2.2025, con il quale la Questura di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza dal medesimo presentata per ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, in ragione del fatto che l’istanza di conversione era stata depositata in data 6.9.2024, quindi nel vigore delle modifiche apportate dal d.l. n. 20/2023 al d.lgs. n. 286/98.
L’assunto dell’amministrazione è che le istanze di conversione di tale tipologia di permessi non siano più ammissibili dopo le modifiche normative.
Lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 19 co 1.1 e 6 c. 1 bis del d. l.vo n. 286/98 sostenendo che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dettata dal d.lgs. n. 286/98 precedentemente alle modifiche del 2023.
Ritiene il Collegio tale ultima censura fondata ed assorbente, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa.
Il ricorrente ha dato inizio all’ iter volto ad ottenere protezione, poi concretizzatosi in un permesso per protezione speciale, nel 2018. La competente commissione territoriale gli riconosceva la protezione speciale il 4.8.2023. Per altro, e stante la pacifica possibilità del titolare di un permesso per protezione speciale o di soggetto in attesa della definizione di tale tipologia di pratica, di lavorare il ricorrente ha documentato di essere titolare di regolare rapporto lavorativo dal 2021.
Si legge nell’ordinanza n. 3314/2024 del Consiglio di Stato sez. III con riferimento all’applicazione o meno della più restrittiva disciplina della novella:
“ Il fattore preclusivo non è ricavabile – né testualmente, né sul piano funzionale – dalla disposizione citata.
A tacer d’altro, seguendo questo argomentare si rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica.
La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto.
Proprio il raffronto con il comma 3 (che il primo giudice evoca quale termine di confronto sul piano sistematico) dimostra che in un caso si ha riguardo alla presentazione dell’istanza (essendo evidentemente irrilevante il momento del rilascio del permesso per protezione internazionale): e in tal caso la conseguenza è l’applicazione della disciplina previgente (dunque, la possibilità di conversione); mentre nel secondo caso (comma 3) il già intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale ne consente sia il rinnovo che la conversione.
La prima norma (comma 2) considera unicamente l’avvenuta presentazione dell’istanza di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; la seconda (comma 3) considera unicamente l’avvenuto rilascio di tale permesso per protezione.
La superiore ricostruzione è peraltro assolutamente dominante nell’ambito della giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 2319/2024), e pare finanche ricondursi all’interpretazione fatta propria, successivamente all’adozione del provvedimento gravato, dall’amministrazione resistente (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, e l’allegato parere dell’Avvocatura dello Stato), pur costituita nel presente giudizio.
Nel caso di specie la data di presentazione dell’istanza (di protezione internazionale) è pacificamente anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge, sicché le censure proposte contro il provvedimento di irricevibilità risultano assistite da fumus boni juris .”
A tali indicazioni del giudice di appello si è conformato Tar Veneto n. 2326/2024 e questo stesso TAR in precedente giudizio.
Ritiene il quindi Collegio di conformarsi al suddetto orientamento giurisprudenziale.
Il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato ed onere dell’amministrazione di rivalutare la posizione di parte ricorrente.
Stante la sussistenza di modifiche normative le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RO, Presidente
AO ET, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO ET | LE RO |
IL SEGRETARIO