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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 11137/2022
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Guido Rusciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione ricevuta il 17.07.2023 con cui l' le chiedeva la restituzione CP_1 dell'importo di € 18.919,97, non fornendo alcuna motivazione ma indicando solo nell'oggetto: “…Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 044 200107057439
Cat. INVCIV, decorrenza 1 luglio 2019 codice fiscale ”. CodiceFiscale_1
Nello specifico, ha dedotto: di essere stata riconosciuta dall' con verbale CP_1
sanitario del 18.12.2020 invalida al 100% con necessità di accompagnamento;
di
1 essere stata sottoposta a visita di revisione il 22.11.2021, all'esito della quale era stata riconosciuta invalida al 100% senza più necessità di accompagnamento;
di aver avuto comunicazione del verbale di revisione solo in data 29.06.2023; di aver continuato a percepire in buona fede l'indennità di accompagnamenti fino al mese di agosto 2023; di aver inoltrato in data 09.10.2023 ricorso amministrativo, rigettato con missiva dell'8.11.2023.
Ha, pertanto, contestato la legittimità della richiesta di restituzione di tutte le somme percepite fino alla comunicazione del verbale sanitario in virtù dei principi di buona fede e legittimo affidamento.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , con vittoria di spese e attribuzione. CP_1
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 eccependo nello specifico di aver comunicato alla ricorrente l'esito della visita di revisione con raccomandata del 13.12.2021. Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Risulta provata per tabulas e pacificamente ammessa dall' resistente CP_1
l'intervenuta revoca della prestazione in godimento alla ricorrente per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione del 22.11.2021 (cfr. verbale di revisione in atti), dalla quale è scaturita la richiesta restitutoria oggetto di impugnativa.
Residua contrasto, invece, circa la data di effettiva conoscenza da parte della Pt_1 dell'esito della predetta visita di revisione.
L' ha eccepito, infatti, di aver inviato relativa raccomandata n° 68980364935-6 CP_1 ricevuta dall'assicurata il 13.12.2021, laddove parte ricorrente ha specificamente allegato di aver, al contrario, appreso della sopravvenuta insussistenza del requisito
2 sanitario per l'accompagnamento solo con notifica del verbale di revisione del
29.06.2023.
L' resistente ha eccepito, altresì, l'irrilevanza della comunicazione del verbale CP_1
ai fini della ripetibilità delle somme erogate, producendo la revoca dei relativi benefici i propri effetti dalla data della visita di verifica, per espressa previsione normativa.
Le eccezioni formulate dall'istituto appaiono prive di fondamento.
Quanto alla comunicazione dell'esito della visita di revisione, la documentazione allegata alla memoria difensiva dell' non è idonea a fornirne valida prova. CP_1
L' ha, infatti, depositato una sola pagina recante la dicitura “Comunicazione CP_1 esito della visita” effettivamente notificata a parte ricorrente in data 13.12.2021 (cfr. relata della raccomandata a/r), ma priva dell'indicazione della data della visita stessa e recante un numero posizione (n. 6036904000708) diverso da quello riportato nel verbale (n. 6036964700140), il quale è parimenti allegato alla memoria, ma in file separato (cfr. verbale relativo alla visita di revisione).
Nello stesso verbale, inoltre, è riportata quale data di definizione il 12.06.2023 (cfr. pag. 2 del verbale allegato alla memoria).
Parte ricorrente, d'altro canto, ha allegato al ricorso il medesimo verbale sanitario, completo di ogni pagina, recante su ognuna delle stesse il medesimo numero di posizione n. 6036964700140, nonché estratto dell'esito della spedizione rilasciato da da cui esso risulta notificato il 29.06.2023, compatibilmente, del resto, CP_2
con la data di definizione predetta (12.06.2023).
Ne consegue che dalla documentazione in atti emerge chiaramente che l'esito della visita di revisione è stato comunicato alla solo in data 29.06.2023. Pt_1
A questo punto, occorre perciò esaminare la questione relativa alla rilevanza della comunicazione del verbale sanitario ai fini della valida revoca e della conseguente richiesta di restituzione del relativo beneficio assistenziale.
Gioca richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un
3 principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina
- che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000).
Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica.
Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il “problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n.
448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel dettaglio, la Corte ha messo in luce l'intento della CP_1
legge di evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare,
4 tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”.
Tali considerazioni sono state condivise recentemente dalla Corte di Cassazione, che
CP_ ha osservato come la mancata adozione di provvedimenti di revoca da parte dell' per un lungo lasso di tempo dopo la visita di revisione (nel caso specifico, oltre dieci anni) “aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima”.
La Corte fa propria, dunque, la prospettazione della Corte d'Appello, secondo la quale si era venuta configurando “una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (Corte di Cassazione, CP_1
sezione lavoro, n. 29419 del 2018).
Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario.
Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento – ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la domanda va accolta con riferimento alle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento dalla visita di revisione fino alla comunicazione del
5 relativo verbale, mentre deve essere rigettata con riferimento al periodo successivo alla detta comunicazione (luglio e agosto 2023), non potendosi riscontrare rispetto ad esso alcun legittimo affidamento sul diritto all'erogazione della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme CP_ erogate dall' in favore di a titolo di prestazione cat. INVCIV Parte_1
n. 044 200107057439, dal 22.11.2021 (data della visita di revisione) al
29.06.2023 (data della notifica della comunicazione del relativo verbale);
b) Rigetta nel resto c) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 11137/2022
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Guido Rusciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione ricevuta il 17.07.2023 con cui l' le chiedeva la restituzione CP_1 dell'importo di € 18.919,97, non fornendo alcuna motivazione ma indicando solo nell'oggetto: “…Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 044 200107057439
Cat. INVCIV, decorrenza 1 luglio 2019 codice fiscale ”. CodiceFiscale_1
Nello specifico, ha dedotto: di essere stata riconosciuta dall' con verbale CP_1
sanitario del 18.12.2020 invalida al 100% con necessità di accompagnamento;
di
1 essere stata sottoposta a visita di revisione il 22.11.2021, all'esito della quale era stata riconosciuta invalida al 100% senza più necessità di accompagnamento;
di aver avuto comunicazione del verbale di revisione solo in data 29.06.2023; di aver continuato a percepire in buona fede l'indennità di accompagnamenti fino al mese di agosto 2023; di aver inoltrato in data 09.10.2023 ricorso amministrativo, rigettato con missiva dell'8.11.2023.
Ha, pertanto, contestato la legittimità della richiesta di restituzione di tutte le somme percepite fino alla comunicazione del verbale sanitario in virtù dei principi di buona fede e legittimo affidamento.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , con vittoria di spese e attribuzione. CP_1
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 eccependo nello specifico di aver comunicato alla ricorrente l'esito della visita di revisione con raccomandata del 13.12.2021. Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Risulta provata per tabulas e pacificamente ammessa dall' resistente CP_1
l'intervenuta revoca della prestazione in godimento alla ricorrente per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione del 22.11.2021 (cfr. verbale di revisione in atti), dalla quale è scaturita la richiesta restitutoria oggetto di impugnativa.
Residua contrasto, invece, circa la data di effettiva conoscenza da parte della Pt_1 dell'esito della predetta visita di revisione.
L' ha eccepito, infatti, di aver inviato relativa raccomandata n° 68980364935-6 CP_1 ricevuta dall'assicurata il 13.12.2021, laddove parte ricorrente ha specificamente allegato di aver, al contrario, appreso della sopravvenuta insussistenza del requisito
2 sanitario per l'accompagnamento solo con notifica del verbale di revisione del
29.06.2023.
L' resistente ha eccepito, altresì, l'irrilevanza della comunicazione del verbale CP_1
ai fini della ripetibilità delle somme erogate, producendo la revoca dei relativi benefici i propri effetti dalla data della visita di verifica, per espressa previsione normativa.
Le eccezioni formulate dall'istituto appaiono prive di fondamento.
Quanto alla comunicazione dell'esito della visita di revisione, la documentazione allegata alla memoria difensiva dell' non è idonea a fornirne valida prova. CP_1
L' ha, infatti, depositato una sola pagina recante la dicitura “Comunicazione CP_1 esito della visita” effettivamente notificata a parte ricorrente in data 13.12.2021 (cfr. relata della raccomandata a/r), ma priva dell'indicazione della data della visita stessa e recante un numero posizione (n. 6036904000708) diverso da quello riportato nel verbale (n. 6036964700140), il quale è parimenti allegato alla memoria, ma in file separato (cfr. verbale relativo alla visita di revisione).
Nello stesso verbale, inoltre, è riportata quale data di definizione il 12.06.2023 (cfr. pag. 2 del verbale allegato alla memoria).
Parte ricorrente, d'altro canto, ha allegato al ricorso il medesimo verbale sanitario, completo di ogni pagina, recante su ognuna delle stesse il medesimo numero di posizione n. 6036964700140, nonché estratto dell'esito della spedizione rilasciato da da cui esso risulta notificato il 29.06.2023, compatibilmente, del resto, CP_2
con la data di definizione predetta (12.06.2023).
Ne consegue che dalla documentazione in atti emerge chiaramente che l'esito della visita di revisione è stato comunicato alla solo in data 29.06.2023. Pt_1
A questo punto, occorre perciò esaminare la questione relativa alla rilevanza della comunicazione del verbale sanitario ai fini della valida revoca e della conseguente richiesta di restituzione del relativo beneficio assistenziale.
Gioca richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un
3 principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina
- che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000).
Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica.
Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il “problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n.
448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel dettaglio, la Corte ha messo in luce l'intento della CP_1
legge di evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare,
4 tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”.
Tali considerazioni sono state condivise recentemente dalla Corte di Cassazione, che
CP_ ha osservato come la mancata adozione di provvedimenti di revoca da parte dell' per un lungo lasso di tempo dopo la visita di revisione (nel caso specifico, oltre dieci anni) “aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima”.
La Corte fa propria, dunque, la prospettazione della Corte d'Appello, secondo la quale si era venuta configurando “una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (Corte di Cassazione, CP_1
sezione lavoro, n. 29419 del 2018).
Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario.
Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento – ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la domanda va accolta con riferimento alle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento dalla visita di revisione fino alla comunicazione del
5 relativo verbale, mentre deve essere rigettata con riferimento al periodo successivo alla detta comunicazione (luglio e agosto 2023), non potendosi riscontrare rispetto ad esso alcun legittimo affidamento sul diritto all'erogazione della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme CP_ erogate dall' in favore di a titolo di prestazione cat. INVCIV Parte_1
n. 044 200107057439, dal 22.11.2021 (data della visita di revisione) al
29.06.2023 (data della notifica della comunicazione del relativo verbale);
b) Rigetta nel resto c) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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