Art. 3.
Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' inserito il seguente art. 123-bis: "E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell' art. 141 Codice procedura civile .
Se detta nomina e' fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale".
Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' inserito il seguente art. 123-bis: "E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell' art. 141 Codice procedura civile .
Se detta nomina e' fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale".