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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 25/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Gilberta Arcangeli;
reclamante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_3
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Cinelli;
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. , contumace;
Parte_1 P.IVA_1
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte Adita, previa designazione del relatore e fissazione udienza di comparizione delle parti , in via preliminare, sospendere per i motivi di cui in narrativa
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, riformare la Sentenza
1 impugnata accertando e dichiarando improcedibile la domanda per omessa notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto giudiziale di fissazione udienza e, comunque, riformare la Sentenza impugnata accertando e dichiarando l'illegittimità della dichiarazione di apertura della liquidazione per insussistenza dei requisiti minimi dimensionali di cui all'art. 2 cciaa. Con vittoria di spese e compensi professionali”; reclamata costituita: “Voglia l'Illustrissima Corte di appello di Ancona, per i motivi esposti in narrativa, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento tutte le domande ed eccezioni avversarie e preliminarmente quella di sospensione ex art. 52 ccii, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di Rev Gestione il Tribunale di Urbino ha dichiarato il CP_1
fallimento di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato a due motivi, di seguito esaminati.
Si è costituita che, nel contestare le ragioni di gravame, oltre a Controparte_1
spendere argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, ha evidenziato l'avvenuto superamento delle soglie dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I. anche in ragione dell'ammontare complessivo dei debiti, così come risultante dal progetto di stato passivo nelle more approntato dal curatore della liquidazione giudiziale.
Con atto depositato in data 27.3.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso della fondatezza del reclamo.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la mancata notificazione, nei confronti di del ricorso introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado e del correlato decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il motivo è infondato.
2 La difesa reclamante riferisce che non vi è corrispondenza tra l'indirizzo di posta elettronica certificata cui è stato notificato il ricorso ed il decreto e l'indirizzo utilizzato da Parte_1
La circostanza, tuttavia, è di per sé irrilevante atteso che la notificazione deve essere effettuata
“al servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”, giusto il disposto di cui al sesto comma dell'art. 40 C.C.I.I., ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Invero, l'esame della visura camerale aggiornata e del registro INI-PEC, documenti prodotti dalla difesa reclamata, conferma la piena corrispondenza tra l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito ad e l'indirizzo cui sono stati notificati il ricorso introduttivo Parte_1
ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
II. Con il secondo motivo, la difesa reclamante lamenta che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Urbino, ha esercitato una impresa minore in ragione del mancato Parte_1
superamento, nel triennio sensibile, delle soglie dimensionali delineate dalla norma di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I., con conseguente preclusione alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, giusto il disposto di cui all'art. 121 C.C.I.I.
Il motivo è infondato.
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha dimostrato il possesso congiunto Parte_1
dei requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I.
La difesa reclamante, infatti, lungi dal depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si è limitata ha produrre tre prospetti (definiti “situazioni contabili” del consulente di Parte_1
che, in ragione del contenuto e delle modalità di confezionamento, assolutamente dissonanti rispetto ai criteri redazionali delineati dalle norme di cui agli artt. 2423 e ss c.c., e della (ovvia) mancata pubblicazione presso il registro delle imprese (la visura camerale prodotta dalla difesa reclamata riferisce che l'ultimo bilancio pubblicato attiene all'esercizio 2011 ed è la pubblicazione ciò che rende conoscibile il contenuto del bilancio e ne rafforza la valenza probatoria) non veicolano alcun coefficiente di persuasività.
Peraltro, come emerge dall'esame della memoria del 31.3.2025, anche la difesa appellante ha espressamente ammesso che tali prospetti “sono documenti elaborati dal commercialista dott.
3 in base ai dati contabili”, ad ulteriore conferma della mancata formazione ad Controparte_3
opera dall'amministratore di della mancata approvazione da parte dell'assemblea Parte_1
dei soci e dell'omessa pubblicazione presso il registro delle imprese.
La difesa reclamante, altresì, ha omesso il deposito di adeguata documentazione contabile volta a lumeggiare il possesso congiunto dei necessari limiti dimensionali e, dunque, ad esprime una portata probatoria avente la medesima consistenza di quella ricavabile dai bilanci debitamente approvati e pubblicati.
In particolare, non si ravvisano elementi conoscitivi che supportino l'assunto della insussistenza di un indebitamento complessivo non superiore ad euro 500.000,00.
Anzi, occorre evidenziare che la difesa reclamata si è premurata di depositare il progetto di stato passivo, già approntato dal curatore della liquidazione giudiziale, dal quale emerge l'avvenuta presentazione di istanze di ammissione, corredate da parere favorevole del curatore, per un totale di euro 805.786,19.
III. L'infondatezza delle ragioni di gravame conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza del Tribunale di Urbino, con ovvio assorbimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (sic).
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa della curatela ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
4 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 25/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Gilberta Arcangeli;
reclamante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite di Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_3
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Cinelli;
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. , contumace;
Parte_1 P.IVA_1
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “Voglia l'Ill.ma Corte Adita, previa designazione del relatore e fissazione udienza di comparizione delle parti , in via preliminare, sospendere per i motivi di cui in narrativa
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, riformare la Sentenza
1 impugnata accertando e dichiarando improcedibile la domanda per omessa notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto giudiziale di fissazione udienza e, comunque, riformare la Sentenza impugnata accertando e dichiarando l'illegittimità della dichiarazione di apertura della liquidazione per insussistenza dei requisiti minimi dimensionali di cui all'art. 2 cciaa. Con vittoria di spese e compensi professionali”; reclamata costituita: “Voglia l'Illustrissima Corte di appello di Ancona, per i motivi esposti in narrativa, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento tutte le domande ed eccezioni avversarie e preliminarmente quella di sospensione ex art. 52 ccii, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di Rev Gestione il Tribunale di Urbino ha dichiarato il CP_1
fallimento di ed assunto le consequenziali determinazioni. Parte_1
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato a due motivi, di seguito esaminati.
Si è costituita che, nel contestare le ragioni di gravame, oltre a Controparte_1
spendere argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, ha evidenziato l'avvenuto superamento delle soglie dimensionali di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I. anche in ragione dell'ammontare complessivo dei debiti, così come risultante dal progetto di stato passivo nelle more approntato dal curatore della liquidazione giudiziale.
Con atto depositato in data 27.3.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso della fondatezza del reclamo.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la mancata notificazione, nei confronti di del ricorso introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado e del correlato decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il motivo è infondato.
2 La difesa reclamante riferisce che non vi è corrispondenza tra l'indirizzo di posta elettronica certificata cui è stato notificato il ricorso ed il decreto e l'indirizzo utilizzato da Parte_1
La circostanza, tuttavia, è di per sé irrilevante atteso che la notificazione deve essere effettuata
“al servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”, giusto il disposto di cui al sesto comma dell'art. 40 C.C.I.I., ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Invero, l'esame della visura camerale aggiornata e del registro INI-PEC, documenti prodotti dalla difesa reclamata, conferma la piena corrispondenza tra l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito ad e l'indirizzo cui sono stati notificati il ricorso introduttivo Parte_1
ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
II. Con il secondo motivo, la difesa reclamante lamenta che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Urbino, ha esercitato una impresa minore in ragione del mancato Parte_1
superamento, nel triennio sensibile, delle soglie dimensionali delineate dalla norma di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I., con conseguente preclusione alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, giusto il disposto di cui all'art. 121 C.C.I.I.
Il motivo è infondato.
disattendendo il proprio onere probatorio, non ha dimostrato il possesso congiunto Parte_1
dei requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 2 C.C.I.I.
La difesa reclamante, infatti, lungi dal depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si è limitata ha produrre tre prospetti (definiti “situazioni contabili” del consulente di Parte_1
che, in ragione del contenuto e delle modalità di confezionamento, assolutamente dissonanti rispetto ai criteri redazionali delineati dalle norme di cui agli artt. 2423 e ss c.c., e della (ovvia) mancata pubblicazione presso il registro delle imprese (la visura camerale prodotta dalla difesa reclamata riferisce che l'ultimo bilancio pubblicato attiene all'esercizio 2011 ed è la pubblicazione ciò che rende conoscibile il contenuto del bilancio e ne rafforza la valenza probatoria) non veicolano alcun coefficiente di persuasività.
Peraltro, come emerge dall'esame della memoria del 31.3.2025, anche la difesa appellante ha espressamente ammesso che tali prospetti “sono documenti elaborati dal commercialista dott.
3 in base ai dati contabili”, ad ulteriore conferma della mancata formazione ad Controparte_3
opera dall'amministratore di della mancata approvazione da parte dell'assemblea Parte_1
dei soci e dell'omessa pubblicazione presso il registro delle imprese.
La difesa reclamante, altresì, ha omesso il deposito di adeguata documentazione contabile volta a lumeggiare il possesso congiunto dei necessari limiti dimensionali e, dunque, ad esprime una portata probatoria avente la medesima consistenza di quella ricavabile dai bilanci debitamente approvati e pubblicati.
In particolare, non si ravvisano elementi conoscitivi che supportino l'assunto della insussistenza di un indebitamento complessivo non superiore ad euro 500.000,00.
Anzi, occorre evidenziare che la difesa reclamata si è premurata di depositare il progetto di stato passivo, già approntato dal curatore della liquidazione giudiziale, dal quale emerge l'avvenuta presentazione di istanze di ammissione, corredate da parere favorevole del curatore, per un totale di euro 805.786,19.
III. L'infondatezza delle ragioni di gravame conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza del Tribunale di Urbino, con ovvio assorbimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (sic).
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa della curatela ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
4 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
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