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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) contumace CP_1 C.F._1
pagina 1 di 6 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
… condanni la ditta individuale in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Via Portici n. 276 in 39012 Merano (BZ), codice fiscale , al pagamento della somma di € 1.692,00 per C.F._1
la causali indicati in narrativa nonché della mensilità di gennaio 2024 in poi e quelle maturate in corso di causa, in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta pagina 2 di 6 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28/08/2024 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata non aveva Pt_1 CP_1
provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alla mensilità di novembre e dicembre 2023 per la somma complessiva di euro
1.692,00.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza 14.1.2025 il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. All'esito, vano il tentativo di ottenere dati per altre mensilità, la causa viene ritenuta matura per la decisione.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
pagina 3 di 6 hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento economico Pt_1
spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce diversi istituti Pt_1
assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione contributiva Parte_1
prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima
è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro
1.692,00 per accantonamenti e contributi relativamente alla mensilità di novembre dicembre 2023. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di € 1.692,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi pagina 4 di 6 legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 473/2024 RGL promossa con ricorso depositato il 28/08/2024 dalla Parte_1
contro osì provvede:
[...] CP_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Pt_1
di euro 1.692,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1314.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
24 marzo 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI ALESSANDRA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) contumace CP_1 C.F._1
pagina 1 di 6 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
… condanni la ditta individuale in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Via Portici n. 276 in 39012 Merano (BZ), codice fiscale , al pagamento della somma di € 1.692,00 per C.F._1
la causali indicati in narrativa nonché della mensilità di gennaio 2024 in poi e quelle maturate in corso di causa, in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta pagina 2 di 6 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28/08/2024 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata non aveva Pt_1 CP_1
provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alla mensilità di novembre e dicembre 2023 per la somma complessiva di euro
1.692,00.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza 14.1.2025 il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. All'esito, vano il tentativo di ottenere dati per altre mensilità, la causa viene ritenuta matura per la decisione.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
pagina 3 di 6 hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento economico Pt_1
spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce diversi istituti Pt_1
assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione contributiva Parte_1
prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima
è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro
1.692,00 per accantonamenti e contributi relativamente alla mensilità di novembre dicembre 2023. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di € 1.692,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi pagina 4 di 6 legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 473/2024 RGL promossa con ricorso depositato il 28/08/2024 dalla Parte_1
contro osì provvede:
[...] CP_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Pt_1
di euro 1.692,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1314.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
24 marzo 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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