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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1985/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. VINCI GAETANO elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA G. GARIBALDI 47 PORDENONE presso lo studio dell'avv. VINCI GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA N. 3 34100 TRIESTE presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 145/2014 con cui il
[...] Giudice di Prime cure ha revocato i decreti in giuntivi n. 1063/2019 e n. 1042/2019 a fronte dell'opposizione avanzata da . CP_1
Hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento emesso in quanto gli odierni appellanti sarebbero titolari di un diritto di credito per la corresponsione di sovvenzioni all'agricoltura in forza del silenzio assenso ingenerato dalla procedura amministrativa incardinata dagli stessi istanti.
Hanno pertanto ritenuto errata la pronuncia del prime cure nella parte in cui ha dato rilievo all'accertamento compiuto da a fondamento del CP_1 rigetto delle pretese creditorie avanzate.
Si è costituita in giudizio reiterando il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, essendo titolare della procedura azionata unicamente la Regione e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza emessa. pagina 1 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato.
Occorre preliminarmente rammentare che l Controparte_1 è ente di diritto pubblico statale, istituito con il
[...] decreto legislativo n. 165/99, dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
Ai sensi dell'art. 11 c. 4 e 6 D.M. n. 6513/2014 del
[...] è riconosciuta in capo all Controparte_2 CP_1 la competenza in merito all'assegnazione e calcolo del valore di aiuti e sovvenzioni, nonché alla facoltà di ricalcolo e alla eventuale conseguente loro riduzione e/o eliminazione.
Di contro, la domanda di finanziamento costituisce una specifica prerogativa, nella disamina dei presupposti, della Regione per il tramite degli enti all'uopo delegati ed istituiti.
Tale distinzione sul piano soggettivo trova specifico e ulteriore riscontro nella normativa speciale che viene in rilievo nel caso in esame atteso che
- ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Regione FVG
28 febbraio 2011, n. 40 “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma FVG” – il procedimento per la concessione degli aiuti descritto al Titolo II, Capo I del Decreto (artt. da 12 a 32) è prerogativa dell'Ufficio attuatore, ossia delle unità organizzative che fanno capo alla Regione FVG (cfr. art. 3, lett. c, D.P. Regione FVG n. 40/2011), operando di contro l'ente appellato quale ente deputato alla sola fase della concreta liquidazione dell'importo.
Ne consegue che il credito per gli aiuti comunitari è un credito erogato al beneficiario dalla Regione competente, fermo restando il ricalcolo operato da nelle sue autonome e specifiche determinazioni, attinenti alla fase CP_1 liquidativa.
Dal panorama normativo tracciato emerge una struttura bifasica in punto di concessione di aiuti/sussidi in materia agricola, tale per cui spetta ad un atto autoritativo di programmazione regionale la disamina della ammissibilità della richiesta di finanziamento avanzata dal beneficiario e ad una successiva fase attuativa, di competenza dell'ente appellato, la determinazione della quantità e tipologie di prestazioni erogabili in forza di una adeguata istruttoria parametrata alla situazione concreta.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che se, da un lato, sul piano della sussistenza astratta dei presupposti normativi, opera il silenzio- accoglimento della domanda di sovvenzione avanzata al decorrere del termine di 180 giorni normativamente previsto, dall'altro lato, la ulteriore previsione, specificamente afferente l'aspetto attuativo di tale domanda, di soglie di “eccedenza” tra la superficie dichiarata e quella determinata,
pagina 2 di 3 al superamento delle quali segue la non concessione degli aiuti richiesti, opera sul piano strettamente decadenziale.
Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che, all'esito degli accertamenti effettuati dall'ente appellato anche in presenza dello stesso beneficiario, sia stata rilevato uno scostamento della superficie dichiarata superiore al 20% di talché, pure a fronte del silenzio assenso eventualmente ingenerato dall'ente regionale in conseguenza dell'istanza avanzata, relativo unicamente alla prima fase, deve ritenersi decaduto parte istante in forza dell'accertamento successivamente esperito e parametrato alla situazione di fatto che l'ente appellato, in forza della normativa sopra richiamata, deve necessariamente effettuare.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 145/2014
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 860,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1985/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. VINCI GAETANO elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA G. GARIBALDI 47 PORDENONE presso lo studio dell'avv. VINCI GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA N. 3 34100 TRIESTE presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 145/2014 con cui il
[...] Giudice di Prime cure ha revocato i decreti in giuntivi n. 1063/2019 e n. 1042/2019 a fronte dell'opposizione avanzata da . CP_1
Hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento emesso in quanto gli odierni appellanti sarebbero titolari di un diritto di credito per la corresponsione di sovvenzioni all'agricoltura in forza del silenzio assenso ingenerato dalla procedura amministrativa incardinata dagli stessi istanti.
Hanno pertanto ritenuto errata la pronuncia del prime cure nella parte in cui ha dato rilievo all'accertamento compiuto da a fondamento del CP_1 rigetto delle pretese creditorie avanzate.
Si è costituita in giudizio reiterando il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, essendo titolare della procedura azionata unicamente la Regione e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza emessa. pagina 1 di 3 La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato.
Occorre preliminarmente rammentare che l Controparte_1 è ente di diritto pubblico statale, istituito con il
[...] decreto legislativo n. 165/99, dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
Ai sensi dell'art. 11 c. 4 e 6 D.M. n. 6513/2014 del
[...] è riconosciuta in capo all Controparte_2 CP_1 la competenza in merito all'assegnazione e calcolo del valore di aiuti e sovvenzioni, nonché alla facoltà di ricalcolo e alla eventuale conseguente loro riduzione e/o eliminazione.
Di contro, la domanda di finanziamento costituisce una specifica prerogativa, nella disamina dei presupposti, della Regione per il tramite degli enti all'uopo delegati ed istituiti.
Tale distinzione sul piano soggettivo trova specifico e ulteriore riscontro nella normativa speciale che viene in rilievo nel caso in esame atteso che
- ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Regione FVG
28 febbraio 2011, n. 40 “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma FVG” – il procedimento per la concessione degli aiuti descritto al Titolo II, Capo I del Decreto (artt. da 12 a 32) è prerogativa dell'Ufficio attuatore, ossia delle unità organizzative che fanno capo alla Regione FVG (cfr. art. 3, lett. c, D.P. Regione FVG n. 40/2011), operando di contro l'ente appellato quale ente deputato alla sola fase della concreta liquidazione dell'importo.
Ne consegue che il credito per gli aiuti comunitari è un credito erogato al beneficiario dalla Regione competente, fermo restando il ricalcolo operato da nelle sue autonome e specifiche determinazioni, attinenti alla fase CP_1 liquidativa.
Dal panorama normativo tracciato emerge una struttura bifasica in punto di concessione di aiuti/sussidi in materia agricola, tale per cui spetta ad un atto autoritativo di programmazione regionale la disamina della ammissibilità della richiesta di finanziamento avanzata dal beneficiario e ad una successiva fase attuativa, di competenza dell'ente appellato, la determinazione della quantità e tipologie di prestazioni erogabili in forza di una adeguata istruttoria parametrata alla situazione concreta.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che se, da un lato, sul piano della sussistenza astratta dei presupposti normativi, opera il silenzio- accoglimento della domanda di sovvenzione avanzata al decorrere del termine di 180 giorni normativamente previsto, dall'altro lato, la ulteriore previsione, specificamente afferente l'aspetto attuativo di tale domanda, di soglie di “eccedenza” tra la superficie dichiarata e quella determinata,
pagina 2 di 3 al superamento delle quali segue la non concessione degli aiuti richiesti, opera sul piano strettamente decadenziale.
Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che, all'esito degli accertamenti effettuati dall'ente appellato anche in presenza dello stesso beneficiario, sia stata rilevato uno scostamento della superficie dichiarata superiore al 20% di talché, pure a fronte del silenzio assenso eventualmente ingenerato dall'ente regionale in conseguenza dell'istanza avanzata, relativo unicamente alla prima fase, deve ritenersi decaduto parte istante in forza dell'accertamento successivamente esperito e parametrato alla situazione di fatto che l'ente appellato, in forza della normativa sopra richiamata, deve necessariamente effettuare.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 145/2014
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 860,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3