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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1285/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in (c.f. e p.i. n. Parte_1 Pt_1
), in persona dei commissari liquidatori pro tempore, difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuliano Pavan e dall'avv. Piergianni Medea, domiciliata in Venezia presso lo studio dell'avv. Giacomo Cucco
(appellante)
nei confronti di
1
e domiciliato a Treviso presso lo studio del difensore
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in integrale riforma della Sentenza n.
29/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, accogliersi il presente gravame e, per l'effetto, le conclusioni tutte già rassegnate dalla in primo grado qui Parte_1
ritrascritte: in via preliminare:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta dall'attore per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi ogni avversaria richiesta;
nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: piaccia a codesta Ecc.ma Corte, chiedendo di voler rigettare l'appello proposto da in L.C.A. poiché infondato in forza delle Parte_1
illustrate ragioni di fatto e di diritto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, l'odierno appellato chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler accogliere le domande dichiarate
2 assorbite nel primo grado di giudizio poiché formulate in via subordinata e, in particolare:
- in via subordinata: dichiararsi la nullità ex artt. 1344 e 2358 cod. civ. del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra l'odierno attore e e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è Parte_1
dovuto dal sig. a in L.C.A. in CP_1 Parte_1
forza di tale contratto;
- ancora in via subordinata: accertarsi la nullità – o, comunque, inefficacia – ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, cod. civ., del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra l'odierno attore e Parte_1
nonché che nulla è dovuto a dal
[...] Parte_1
sig. in forza di tale contratto. CP_1
Spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio integralmente rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali.
Il patrocinio di parte appellata – il quale dichiara di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver percepito alcun onorario – formula istanza di distrazione in proprio favore ex art. 93 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2019, conveniva, CP_1
davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa,
[...]
affermando che, nel 2014, la banca, di cui era Parte_1
cliente, lo indusse ad acquistare azioni proprie con provvista da essa fornita
(affidamento di Euro 200.000, di cui Euro 100.000 utilizzati, il 30 settembre 2014, per pagare il prezzo delle azioni).
L'attore chiedeva che fosse dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito e del contratto di acquisto dei titoli per violazione dell'art. 2358 c.c. o comunque per
3 nullità della causa, e fosse accertato che nulla egli doveva alla banca in forza dei suddetti contratti.
Si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
l'improcedibilità delle domande ai sensi dell'art. 83 t.u.b. e contestando le allegazioni dell'attore.
La convenuta chiedeva il rigetto delle domande formulate da . CP_1
Assunte prove orali, con sentenza n. 29/2023, depositata il 5 gennaio 2023, il
Tribunale di Venezia dichiarava la nullità dell'affidamento e “che in capo a parte attrice non sussistono obblighi contrattuali discendenti dal suddetto affidamento”.
Il Tribunale riteneva che la domanda di accertamento negativo del debito restitutorio, proposta nei confronti della banca in l.c.a., non fosse preclusa dal disposto dell'art. 83 t.u.b.
Quindi, il Tribunale giudicava provato il collegamento negoziale tra l'affidamento e l'acquisto delle azioni, statuendo la nullità del contratto di credito per violazione dell'art. 2358 c.c., applicabile anche alle società cooperative.
Circa il collegamento negoziale tra l'affidamento e l'acquisto delle azioni, il
Tribunale così motivava: “E' provato documentalmente che in data 22.9.2014 sono stati aperti il nuovo conto corrente (doc 4 attoreo) e il nuovo deposito titoli (doc 6 attoreo); nella stessa data è stata formulata la domanda per l'acquisto azionario e compilato il modulo di preordine per acquisto azionario del controvalore di € 100.000,00 (doc 7 e 8 attorei) . Dall'andamento delle scritturazioni nel nuovo conto corrente (v doc .10) risulta che corrispettivo delle azioni per €
100.000,00 è stato addebitato nel nuovo conto corrente in cui non vi era “provvista autonoma” del e che altra somma per € 100.000,00 è stata annotata a debito e girocontata in altro conto CP_1
vincolato; il complessivo finanziamento risulta peraltro ex post anche dal doc 11 attoreo. Già detti elementi documentali fanno emergere innanzitutto quanto all'acquisto azionario de quo la strettissima “contiguità” temporale, e l'obiettiva colleganza tra la sottoscrizione e il finanziamento in parte qua (utilizzato per far fronte al prezzo delle azioni per la complessiva somma di €
100.000,00) risultando la prima operazione resa possibile solo in ragione della concessione dell'affidamento. Il vero e proprio collegamento negoziale, voluto dalle parti è risultato poi comprovato all'esito della prova testimoniale. Va precisato che dette prove sono state offerte ed
4 ammesse non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali di cui si è detto bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio avendo appunto egli asserito che si è trattato di sottoscrizione di azioni della stessa
Banca “finanziatrice”, operazione in tesi attorea vietato dalla legge: di qui l'ammissibilità di dette prove. Il testimone - all'epoca dei fatti dipendente della presso la filiale di Testimone_1 Pt_1
Pasian di Prato ha dichiarato in particolare che la Direzione di Area della aveva chiesto “di Pt_1
proporre ai clienti più importanti già soci della banca delle operazioni che consistevano nella
concessione di un affidamento che per metà era un deposito a tempo remunerato al tasso mi pare del 3% con scadenza a 12 mesi e per altra metà doveva servire all'acquisto di azioni della Pt_1 anche tale parte dell'operazione doveva chiudersi in 12 mesi nel senso che le azioni sarebbero state riacquistate dalla banca con azzeramento di spese e oneri già addebitati al cliente” ; il teste pur non ricordano esattamente l'importo ha confermato (v risposta ai capitoli 4 e5 e 6 della memoria istruttoria attorea) che l'operazione fu proposta anche al e riferito con sicurezza CP_1 di aver spiegato al “che il vantaggio consisteva negli interessi relativamente a metà CP_1 somma mentre l'altra metà doveva servire ad acquistare le azioni della Banca” ; egli ha anche confermato di aver rassicurato l'attore circa il fatto che “che l'operazione sarebbe durata solo 12 mesi e poi sarebbe stata chiusa, ciò lo dissi riportando quanto mi fu a mia volta detto dalla
Direzione di Area” . Il teste ha confermato (v risposta al capitolo 12) che l'acquisto azionario avvenne il 30.9.2014 con i denari concessi in finanziamento dalla La testimonianza del Pt_1
unitamente ai dati documentali già evidenziati, dà conto della esistenza di un inequivoco Tes_1
collegamento intenzionale e teleologico, tra la concessione in parte qua- per importo corrispondente ad € 100.000,00 dell'affidamento da parte della e il correlato acquisto delle Pt_1
azioni, e ciò su richiesta e proposta della Si è al di fuori del caso di utilizzo su mera Pt_1
iniziativa autonoma del cliente di un affidamento concesso senza finalità specifica e in periodo non sospetto, venendo invece in rilievo concessione di credito effettuata proprio con la volontà di entrambe le parti dei collegati contratti di utilizzo della linea di credito in parte qua per acquisto di azioni proprie della banca finanziatrice con prospettiva di facile azzeramento del debito di finanziamento mediante il prezzo di rivendita delle azioni: L' oggettivato assetto di interessi che i due contraenti hanno perseguito attraverso il collegamento negoziale è stato dunque proprio quello di piegare l'operazione all'acquisto finanziato dalla delle azioni della stessa”. Pt_1
Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2023, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, formulando i seguenti motivi
[...]
di impugnazione: 1) il Tribunale era incorso in violazione dell'art. 83 t.u.b., il quale
5 rendeva improcedibile qualunque azione (comprese quelle di mero accertamento) esercitata nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa;
2) il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'art. 2358 c.c. trovasse applicazione anche alle società cooperative e in particolare alle banche popolari;
3) non vi era stata violazione dell'art. 2358 c.c., mancando la prova del collegamento negoziale tra l'affidamento e l'acquisto delle azioni, considerato che il finanziamento era successivo all'operazione d'investimento e non vi era stata volontà delle parti di destinare il finanziamento all'acquisto dei titoli;
4) il divieto dell'art. 2358 c.c. non comportava la nullità del contratto, ma al più una responsabilità gestoria degli amministratori;
5) vi era stata violazione dell'art. 91 c.p.c.
L'appellante domandava che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda dell'attore o comunque che fosse rigettata, con integrale rifusione delle spese processuali.
Si costituivano in giudizio , chiedendo che l'appello fosse rigettato CP_1
e, in subordine, che fossero accolte le domande di nullità rimaste assorbite.
L'appellato, dopo avere narrato gli esiti delle attività investigative della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e delle autorità di vigilanza (in particolare della consulenza tecnica redatta su incarico della Procura dai dottori e dal prof. che avevano individuato, tra Persona_1 Persona_2 Persona_3
i molti, anche quale cliente che aveva posto in essere un'operazione c.d. CP_1
“baciata” per Euro 100.000, secondo modalità c.d. di “capitale/time deposit” impiegate serialmente dalla banca), ribadiva che era stato provato, attraverso le deposizioni testimoniali, che il fido fosse stato concesso per consentirgli l'acquisto delle azioni.
sosteneva che la domanda di accertamento negativo del debito non era CP_1
preclusa dall'art. 83 t.u.b. e che vi era stata violazione dell'art. 2358 c.c.: norma applicabile anche alle società cooperative.
6 Con ordinanza del 30 novembre 2023 erano assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10 aprile 2025.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello non sia fondato e non meriti accoglimento.
1. Con il primo motivo di impugnazione Parte_1
sostiene che anche le domande di accertamento sarebbero improcedibili ai sensi dell'art. 83, 3° co., t.u.b., per il quale “[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguite alcuna azione [..]”.
La tesi non è condivisibile.
1.1. L'art. 83, 3° co., t.u.b. dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 l. fall. (ora all'art. 151 cod. crisi impresa), ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro.
Non vi sarebbe, infatti, giustificazione a che le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano esercitabili, per quanto davanti al tribunale (v. ultima parte dello stesso 3° co. dell'art. 83, secondo cui “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”), mentre le azioni che né riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente né derivano dalla procedura concorsuale non possano venire esercitate davanti all'autorità giudiziaria.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta
7 d'immunità giudiziaria, si porrebbe in palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, 1° co., della Costituzione.
Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, verrebbe precluso, a chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa nei confronti dei terzi (o, per l'appunto,
l'accertamento negativo di tali crediti) e, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Si evidenzia, infatti, che il testo unico bancario non prevede la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente all'art. 86 la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), nonché l'eventuale giudizio di opposizione (art. 87).
La conseguenza, a dir poco paradossale, sarebbe che, colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento ne discenda un credito restitutorio o risarcitorio, non potrebbe esercitare il proprio diritto.
Deve perciò affermarsi che la domanda di accertamento negativo di un debito, proposta nei confronti di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,
è procedibile, in quanto inidonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo.
8 1.2. E' da escludere che l'accertamento negativo, richiesto dall'attore, presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare, secondo la prospettazione dell'appellante, il debito di nei confronti della banca), che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del CP_1
tribunale fallimentare.
Il Tribunale di Venezia non ha parlato di compensazione.
Il venire meno del debito restitutorio dell'attore è conseguenza della nullità non del solo contratto di apertura di credito ma, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione. Travolto l'acquisto dei titoli, l'affidamento è da considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza:
1. che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente (per la parte di affidamento servita a pagare il prezzo delle azioni);
2. che le azioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca.
Solo in senso atecnico potrebbe perciò discorrersi di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
La motivazione della sentenza del Tribunale va dunque integrata con la precisazione che, in ragione del collegamento contrattuale, anche l'acquisto delle azioni è nullo, con la conseguenza che i titoli sono rimasti nella titolarità della banca in l.c.a.
2. Sono altresì da respingere il secondo e il quarto motivo di impugnazione di
Parte_1
L'appellante afferma che l'art. 2358 c.c. non potrebbe trovare applicazione.
2.1. L'art. 2358 c.c., che fa divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, trova applicazione anche alle società cooperative Contr (e quindi alle banche popolari, quale era all'epoca , che rappresentano una delle forme con cui, ai sensi dell'art. 28 t.u.b., le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, 1° co., c.c.
9 Non vi sono, infatti, ragioni d'incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
2.2. L'appellante sostiene, inoltre, che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determinerebbe la nullità dei contratti, e in particolare dell'apertura di credito finalizzata all'acquisto di titoli della banca.
Con il d.lgs. n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di
10 autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., comma 2° e ss., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, 1° co., c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori (cfr. Cass. civ., ord., 6 ottobre 2023, n. 28148: “il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali
l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso”).
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di mai ebbe ad CP_3
autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358 c.c.
11 Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ovvero del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca.
3. afferma, con il terzo motivo di Parte_1
impugnazione, che non vi sarebbe prova sufficiente del collegamento negoziale tra l'affidamento, formalizzato solo nel 2015, e l'acquisto azionario compiuto nel
2014.
Anche questo motivo non merita condivisione.
La banca appellante non si confronta con la motivazione sopra riportata, e nulla dice della testimonianza assunta, da cui emerge chiaramente che l'intera operazione fu proposta e diretta dalla banca.
direttore della filiale di Pasian di Prato presso cui era Testimone_1 CP_1
cliente, ha riferito che fu la banca a proporre e organizzare l'operazione, che ha descritto: “ci fu indicato a noi direttori di Filiale dalla Direzione di Area della
Banca di proporre ai clienti più importanti già soci della banca delle operazioni che consistevano nella concessione di un affidamento che per metà era un deposito
a tempo remunerato al tasso mi pare del 3% con scadenza a 12 mesi e per altra metà doveva servire all'acquisto di azioni della Banca;
anche tale parte dell'operazione essa doveva chiudersi in 12 mesi nel senso che le azioni sarebbero state riacquistate dalla banca con azzeramento di spese e oneri già addebitati al cliente”. Quindi, a nome di , venne aperto un conto corrente da utilizzare per CP_1
il compimento dell'operazione (“E' vero che fu aperto un conto corrente nuovo e un conto titoli nuovo. Il fido fu approvato mi pare dalla Direzione Territoriale su parere della Direzione di Area e poi fu aperto il conto corrente nuovo e il conto titoli nuovo”; “si è vero, sono stati aperti per quell'operazione, come da istruzioni ricevute, i nuovi conto corrente e conto titoli benché già disponesse di altro CP_1
12 conto corrente e conto titoli”; “sì, sono sicuro che quando ho parlato al cliente di quell'operazione ho spiegato che il vantaggio consisteva negli interessi relativamente a metà somma mentre l'altra metà doveva servire ad acquistare le azioni della Banca”).
L'appellante neppure prende posizione sul contenuto della documentazione esibita in giudizio da controparte (Relazioni ispettive Consob e relazione 29 giugno 2017 dei c.t. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza), da cui risulta, a piena conferma della testimonianza di che la dirigenza di Tes_1 [...]
si adoperò energicamente affinché i propri clienti acquistassero azioni della CP_4
stessa banca (doc. 18 allegato all'atto di citazione).
E' poi significativo – come evidenzia la difesa dell'appellato – che il credito oggetto di causa, in un primo momento acquistato da venne Controparte_5
retrocesso, con il consenso della banca in l.c.a., proprio perché connesso all'acquisto di azioni di e pertanto non cedibile per Parte_1
espressa previsione dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 99/17.
L'appellante si sofferma esclusivamente sul fatto che il contratto di affidamento fu formalizzato nel settembre 2015, mentre l'acquisto delle azioni avvenne un anno prima.
In proposito si osserva che il contratto di affidamento di Euro 205.000, firmato da il 18 settembre 2015, serviva per regolarizzare l'esposizione del cliente e CP_1
non “per elasticità di cassa” come genericamente, ma falsamente, si indicava nel documento contrattuale. Infatti, il 22 settembre 2014 firmò il pre-ordine per CP_1
l'acquisto di azioni per un controvalore di Euro 100.000 (non era indicato il numero delle azioni, ma solo il controvalore complessivo): pre-ordine che vincolava il solo cliente, non indicava il prezzo unitario delle azioni, né precisava che sarebbero state cedute dalla banca che già le deteneva. Venne quindi sottoscritto l'ordine di acquisto di 1.600 azioni (questa volta senza indicazione di prezzo complessivo o unitario) e contestualmente aperto il conto corrente n. 1183576.
13 Sempre il 22 settembre 2014, fu aperto un deposito vincolato denominato
“SemprePiù” con durata fino al 6 ottobre 2015. Era con ciò riconosciuto l'interesse del 3% sul capitale di deposito di Euro 100.000, che tuttavia non era fornito da
. Si trattava della remunerazione del cliente, che si prestava al compimento CP_1
dell'operazione, di cui ha parlato il testimone (prassi appurata altresì dai consulenti della Procura della Repubblica).
Dunque, la banca accordava a un interesse attivo su un capitale che non era CP_1
del cliente, bensì della stessa banca.
Il 30 settembre 2014, contestualmente all'acquisto delle azioni (depositate non nel dossier di cui era già titolare, ma in apposito deposito n. 2297528, acceso CP_1
pure esso il 22 settembre 2014), venne addebitato sul conto corrente aperto pochi giorni prima il prezzo dei titoli. non alimentò tale conto con alcuna rimessa. CP_1
E' perciò evidente che la banca gli fece credito, non richiedendo l'effettiva corresponsione del prezzo delle azioni. Il saldo del conto divenne negativo per Euro
100.250 e poi, in data 6 ottobre 2014, per Euro 200.781,07, poiché la banca addebitò un “giroconto per vincolo 12 mesi” (ossia il denaro del conto deposito vincolato denominato “SemprePiù” già aperto il 22 settembre 2014, i cui interessi avrebbero dovuto remunerare la “collaborazione” di ). CP_1
L'apertura di credito del 18 settembre 2015 copriva il saldo passivo del conto corrente dedicato all'operazione (capitale ed interessi).
In definitiva, è indubbio che la banca non solo ha diretto l'operazione, ma ha anche prestato l'indispensabile assistenza finanziaria per l'acquisto azionario, cui era interessata.
Deve pertanto ribadirsi la sussistenza del collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e l'apertura di credito della banca.
4. L'ultimo motivo di impugnazione, con cui l'appellante si duole della decisione del Tribunale di Venezia sulle spese processuali, è privo di autonomia. Malgrado
l'intitolazione del motivo (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”),
14 nessuna violazione dell'art. 91 c.p.c. viene indicata. L'appellante si limita a chiedere che, a seguito della riforma della sentenza, la Corte riconosca le spese a favore di Quindi, atteso il rigetto dei Parte_1
precedenti motivi di impugnazione, la regolamentazione delle spese, compiuta dal
Tribunale in applicazione del principio di soccombenza, non può essere riconsiderata.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, liquidando un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore comprese tra 52.001/260.000, considerata la modesta complessità del giudizio, ed escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1285/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da (appellante) nei Parte_1
confronti di (appellato), ogni contraria domanda ed eccezione CP_1
disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 29/2023, pronunciata dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia;
2) condanna in l.c.a. a rifondere all'appellato Parte_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi Euro 6.600,00
15 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Sergio Calvetti dichiaratosi antistatario;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 11 aprile 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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