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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5293/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Adamo Maria Cristina;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dagli Avv.ti Mandala' Giuseppe e Mandala' Martina;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda ricorso.
Conclusioni del P.M.: “visto, esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 20.11.2024, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della separazione pronunziata dal
Tribunale di Palermo con sentenza n. 5144/2023 del 15/11/2023 nei seguenti termini:
“
1. Nessun contributo al mantenimento è posto a carico di Parte_1 in favore della moglie Controparte_1
2. Il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne e non Persona_1
1 ancora indipendente economicamente, resta complessivamente a carico del genitore presso cui il figlio ha ritenuto di stabilire la propria residenza, con un contributo a carico dell'altro genitore pari a euro 100 mensili, da versare direttamente al figlio;
3. Le spese straordinarie da sostenere in favore del figlio SC resteranno a carico del padre nella misura dell'80% e della Parte_1 madre nella misura del 20%, nell'accezione e secondo le Controparte_1 modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
4. Il cane LI resta affidato e collocato stabilmente presso l'abitazione del signor Nel caso in cui il signor abbia la Parte_1 Parte_1 necessità di doversi allontanare dalla propria abitazione per esigenze di lavoro, di salute e/o viaggio di piacere, il cane LI sarà ospitato dalla signora
Controparte_1
5. Le parti, pur riconoscendo che le precedenti pattuizioni sono subordinate alla pronuncia, da parte dell'adito Tribunale, della sentenza di omologa e/o di presa d'atto dell'accordo tra di esse intervenuto, concordano che gli effetti di quest'ultimo si produrranno con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
6. Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate. Tutto ciò sopra premesso, il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 ut supra rappresentati, difesi e domiciliati.”
2. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle condizioni della separazione Parte_1 Controparte_1
- 2 - pronunziata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 5144/2023 del
15/11/2023;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 5/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5293/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Adamo Maria Cristina;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dagli Avv.ti Mandala' Giuseppe e Mandala' Martina;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda ricorso.
Conclusioni del P.M.: “visto, esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 20.11.2024, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della separazione pronunziata dal
Tribunale di Palermo con sentenza n. 5144/2023 del 15/11/2023 nei seguenti termini:
“
1. Nessun contributo al mantenimento è posto a carico di Parte_1 in favore della moglie Controparte_1
2. Il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne e non Persona_1
1 ancora indipendente economicamente, resta complessivamente a carico del genitore presso cui il figlio ha ritenuto di stabilire la propria residenza, con un contributo a carico dell'altro genitore pari a euro 100 mensili, da versare direttamente al figlio;
3. Le spese straordinarie da sostenere in favore del figlio SC resteranno a carico del padre nella misura dell'80% e della Parte_1 madre nella misura del 20%, nell'accezione e secondo le Controparte_1 modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
4. Il cane LI resta affidato e collocato stabilmente presso l'abitazione del signor Nel caso in cui il signor abbia la Parte_1 Parte_1 necessità di doversi allontanare dalla propria abitazione per esigenze di lavoro, di salute e/o viaggio di piacere, il cane LI sarà ospitato dalla signora
Controparte_1
5. Le parti, pur riconoscendo che le precedenti pattuizioni sono subordinate alla pronuncia, da parte dell'adito Tribunale, della sentenza di omologa e/o di presa d'atto dell'accordo tra di esse intervenuto, concordano che gli effetti di quest'ultimo si produrranno con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso.
6. Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate. Tutto ciò sopra premesso, il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 ut supra rappresentati, difesi e domiciliati.”
2. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle condizioni della separazione Parte_1 Controparte_1
- 2 - pronunziata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 5144/2023 del
15/11/2023;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 5/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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