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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1087/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Bonazzi, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Boara Polesine (RO),
Piazza Vittorio Emanuele, 177 nei confronti di ricorrente
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Roberta Cusin, con domicilio eletto nello studio della medesima in Rovigo, Via Trento, 5 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente e parte resistente:
“pronuncia della separazione, con rinuncia alla domanda di addebito da parte del resistente, e accettazione da parte della ricorrente;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
Pt_3
manterrà la residenza anagrafica e sarà collocato in via prevalente presso la madre, presso la casa
coniugale; affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
salvi migliori accordi tra i Pt_3 genitori, il regime di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà il seguente, ossia: settimana
n. 1, lunedì-martedì-mercoledì dalla madre, compresi i pernottamenti, giovedì, venerdì dal papà,
1 quando lo stesso la andrà a prendere all'uscita di scuola, e sabato all'uscita di scuola fino al lunedì mattina presso la madre;
settimana 2: il minore permarrà dal lunedì al mercoledì presso il padre, poi dal giovedì dall'uscita di scuola al sabato mattina permarrà dalla madre, che lo accompagnerà a scuola, e dal sabato dall'uscita di scuola al lunedì mattina, permarrà con il padre;
starà con il padre 7 giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni a Pasqua, edue settimane anche non consecutive nel
periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
il padre provvederà a contribuire alle
spese straordinarie nella misura del 80%, per il figlio come segue: secondo le seguenti modalità, Pt_3
precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto
pubblico; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese
extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e
vacanze, campi estivi. Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne saranno a carico del padre nella misura dell'80%, per tali intendendosi spese sanitarie non coperte dal SSN, tasse per istituti universitari, spese di trasporto, corso per conseguimento della patente. Assegno unico universale per entrambi i figli, sarà percepito al 100% dalla ricorrente, che potrà farne domanda in via autonoma,
anche senza il consenso del resistente. I genitori provvederanno al mantenimento diretto di , Per_1 nei rispettivi momenti di permanenza del figlio presso la propria abitazione. Il padre provvederà al
mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, di un
assegno di euro 350,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
il provvederà Parte_2
al mantenimento della moglie mediante versamento alla stessa di un assegno di euro 150,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.”
Motivi della decisione
2 Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 6.8.2024, ha chiesto Parte_1 all'intestato tribunale di pronunciare sentenza dichiarativa della separazione personale dal coniuge
, allegando di avere contratto matrimonio in Adria (RO) il 6.0.2003, con atto Parte_2 trascritto nei registri dell'indicato comune Anno 2003, numero 39, Parte 2 serie C.
A motivo della domanda la ricorrente ha addotto il crescente disaccordo dei coniugi su tutte le questioni della vita in comune ed il preteso comportamento irrispettoso del marito;
ha allegato che la convivenza tra i coniugi è già cessata, avendo il marito trasferito la propria dimora in immobile diverso dalla casa coniugale.
Dalla unione sono nati i figli il 26.11.2005 e il 13.1.2011, entrambi studenti Per_1 Pt_3
economicamente non autonomi;
del minore la madre ha chiesto l'affidamento congiunto con residenza prevalente presso di sé, prevedendo puntuale regolamentazione del diritto di visita in favore del genitore non convivente.
Con riferimento alle richieste aventi contenuto economico la ricorrente ha chiesto statuirsi l'assegnazione della casa coniugale a sé, un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 700,00 ed uno a proprio favore di euro 400,00, la contribuzione al 50% alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli. Ha allegato di percepire dalla propria attività lavorativa una retribuzione mensile di complessivi euro 850,00 euro circa che non le consentirebbe di fare fronte in maniera adeguata né alla cura dei figli, né alla gestione della casa coniugale;
all'udienza di comparizione delle parti ha invero dichiarato di percepire euro 1.900,00-2.100,00 mensili.
Il si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione che ha chiesto, tuttavia, sia Parte_2
addebitata alla coniuge a causa, in particolare, del totale disinteresse riservato al marito durante una recente sua grave malattia.
In relazione alla sistemazione dei figli, il ha chiesto che sia collocato presso di lui e Parte_2 Pt_3 possa frequentare la madre ogni qualvolta lo desideri. Per quanto riguarda invece , avendo il Per_1
ragazzo raggiunto la maggiore età, ha chiesto darsi atto che di fatto risiede già con il padre. Ha avanzato di conseguenza domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli di euro
200,00 da porsi a carico della madre e richiesta di poter usufruire per intero dell'assegno unico universale.
Si è da ultimo opposto a qualsivoglia contribuzione al mantenimento della ricorrente per essere la stessa economicamente autosufficiente e per usufruire della comproprietà della casa coniugale, ai cui oneri ha sempre provveduto il marito con la provvista ricavata dalla propria attività lavorativa.
Il resistente ha assunto di avere sempre provveduto al mantenimento, anche straordinario, dei figli mediante la propria retribuzione ammontante a circa 2.000,00 euro mensili.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, le parti hanno confermato avanti il Giudice delegato la volontà di non riconciliarsi ed hanno, di seguito, aderito alla proposta conciliativa del tribunale
3 formulata tenendo conto sia delle argomentazioni svolte dai difensori nei rispettivi atti sia delle dichiarazioni verbalizzate all'udienza del 4.12.2024. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in modo conforme rinunciando ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc.
La causa perviene quindi al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti sia emersa con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro già cessata. Deve di conseguenza ritenersi irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non si dà luogo alla pronuncia di addebito della separazione stante la rinuncia alla domanda de qua
e la corrispondente accettazione.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi in adesione alla proposta conciliativa su citata, ritenute conformi alla legge ed agli interessi della prole non economicamente autosufficiente. L'ascolto della prole (art. 473bis 4 cpc) deve ritenersi non necessario alla luce del contenuto dell'accordo raggiunto (art. 473 bis 4, co.3, cpc).
Le spese di lite sono integralmente compensate stante l'esito del giudizio.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1087/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Adria il 6.0.2003, con atto trascritto nei registri dell'indicato comune Anno 2003, numero 39, Parte 2 serie C;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 7.01.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1087/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Bonazzi, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Boara Polesine (RO),
Piazza Vittorio Emanuele, 177 nei confronti di ricorrente
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Roberta Cusin, con domicilio eletto nello studio della medesima in Rovigo, Via Trento, 5 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente e parte resistente:
“pronuncia della separazione, con rinuncia alla domanda di addebito da parte del resistente, e accettazione da parte della ricorrente;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
Pt_3
manterrà la residenza anagrafica e sarà collocato in via prevalente presso la madre, presso la casa
coniugale; affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
salvi migliori accordi tra i Pt_3 genitori, il regime di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà il seguente, ossia: settimana
n. 1, lunedì-martedì-mercoledì dalla madre, compresi i pernottamenti, giovedì, venerdì dal papà,
1 quando lo stesso la andrà a prendere all'uscita di scuola, e sabato all'uscita di scuola fino al lunedì mattina presso la madre;
settimana 2: il minore permarrà dal lunedì al mercoledì presso il padre, poi dal giovedì dall'uscita di scuola al sabato mattina permarrà dalla madre, che lo accompagnerà a scuola, e dal sabato dall'uscita di scuola al lunedì mattina, permarrà con il padre;
starà con il padre 7 giorni durante le vacanze di Natale, 3 giorni a Pasqua, edue settimane anche non consecutive nel
periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
il padre provvederà a contribuire alle
spese straordinarie nella misura del 80%, per il figlio come segue: secondo le seguenti modalità, Pt_3
precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da
documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto
pubblico; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese
extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e
vacanze, campi estivi. Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne saranno a carico del padre nella misura dell'80%, per tali intendendosi spese sanitarie non coperte dal SSN, tasse per istituti universitari, spese di trasporto, corso per conseguimento della patente. Assegno unico universale per entrambi i figli, sarà percepito al 100% dalla ricorrente, che potrà farne domanda in via autonoma,
anche senza il consenso del resistente. I genitori provvederanno al mantenimento diretto di , Per_1 nei rispettivi momenti di permanenza del figlio presso la propria abitazione. Il padre provvederà al
mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, di un
assegno di euro 350,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
il provvederà Parte_2
al mantenimento della moglie mediante versamento alla stessa di un assegno di euro 150,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat.”
Motivi della decisione
2 Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 6.8.2024, ha chiesto Parte_1 all'intestato tribunale di pronunciare sentenza dichiarativa della separazione personale dal coniuge
, allegando di avere contratto matrimonio in Adria (RO) il 6.0.2003, con atto Parte_2 trascritto nei registri dell'indicato comune Anno 2003, numero 39, Parte 2 serie C.
A motivo della domanda la ricorrente ha addotto il crescente disaccordo dei coniugi su tutte le questioni della vita in comune ed il preteso comportamento irrispettoso del marito;
ha allegato che la convivenza tra i coniugi è già cessata, avendo il marito trasferito la propria dimora in immobile diverso dalla casa coniugale.
Dalla unione sono nati i figli il 26.11.2005 e il 13.1.2011, entrambi studenti Per_1 Pt_3
economicamente non autonomi;
del minore la madre ha chiesto l'affidamento congiunto con residenza prevalente presso di sé, prevedendo puntuale regolamentazione del diritto di visita in favore del genitore non convivente.
Con riferimento alle richieste aventi contenuto economico la ricorrente ha chiesto statuirsi l'assegnazione della casa coniugale a sé, un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 700,00 ed uno a proprio favore di euro 400,00, la contribuzione al 50% alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli. Ha allegato di percepire dalla propria attività lavorativa una retribuzione mensile di complessivi euro 850,00 euro circa che non le consentirebbe di fare fronte in maniera adeguata né alla cura dei figli, né alla gestione della casa coniugale;
all'udienza di comparizione delle parti ha invero dichiarato di percepire euro 1.900,00-2.100,00 mensili.
Il si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione che ha chiesto, tuttavia, sia Parte_2
addebitata alla coniuge a causa, in particolare, del totale disinteresse riservato al marito durante una recente sua grave malattia.
In relazione alla sistemazione dei figli, il ha chiesto che sia collocato presso di lui e Parte_2 Pt_3 possa frequentare la madre ogni qualvolta lo desideri. Per quanto riguarda invece , avendo il Per_1
ragazzo raggiunto la maggiore età, ha chiesto darsi atto che di fatto risiede già con il padre. Ha avanzato di conseguenza domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli di euro
200,00 da porsi a carico della madre e richiesta di poter usufruire per intero dell'assegno unico universale.
Si è da ultimo opposto a qualsivoglia contribuzione al mantenimento della ricorrente per essere la stessa economicamente autosufficiente e per usufruire della comproprietà della casa coniugale, ai cui oneri ha sempre provveduto il marito con la provvista ricavata dalla propria attività lavorativa.
Il resistente ha assunto di avere sempre provveduto al mantenimento, anche straordinario, dei figli mediante la propria retribuzione ammontante a circa 2.000,00 euro mensili.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, le parti hanno confermato avanti il Giudice delegato la volontà di non riconciliarsi ed hanno, di seguito, aderito alla proposta conciliativa del tribunale
3 formulata tenendo conto sia delle argomentazioni svolte dai difensori nei rispettivi atti sia delle dichiarazioni verbalizzate all'udienza del 4.12.2024. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in modo conforme rinunciando ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc.
La causa perviene quindi al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti sia emersa con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, peraltro già cessata. Deve di conseguenza ritenersi irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non si dà luogo alla pronuncia di addebito della separazione stante la rinuncia alla domanda de qua
e la corrispondente accettazione.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi in adesione alla proposta conciliativa su citata, ritenute conformi alla legge ed agli interessi della prole non economicamente autosufficiente. L'ascolto della prole (art. 473bis 4 cpc) deve ritenersi non necessario alla luce del contenuto dell'accordo raggiunto (art. 473 bis 4, co.3, cpc).
Le spese di lite sono integralmente compensate stante l'esito del giudizio.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1087/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Adria il 6.0.2003, con atto trascritto nei registri dell'indicato comune Anno 2003, numero 39, Parte 2 serie C;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 7.01.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
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