Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 655/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 2 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
, nato a [...] il [...] ( C.F. ), in proprio e nella Controparte_1 C.F._1
qualità di Legale Rappresentante della elettivamente domiciliato in Palermo , via Controparte_2
Mariano Stabile n. 200 presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Gallo dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Francesco Andronico, per procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 11/14 novembre 2019, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da , annullava l' ordinanza ingiunzione nn. 18/0438 emesse dalla Controparte_1 [...]
, in forza della quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma Parte_2
di euro 4.000,00 oltre spese di notifica per avere violato norme in materia di rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Esponeva il primo giudice che la semplice produzione in giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò
che l'ispettore dichiarava di aver accertato di persona, non esauriva lo sforzo dimostrativo dell'attore. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, dovevano essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo,
invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente valutabili dal Giudice. Ciò evidenziato rilevava che l'opposto si era limitato, in origine, ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi. Tutta ciò induceva ad una valutazione estremamente rigorosa del verbale ispettivo concernente le dichiarazioni del
"dipendente", il dictum andava incrociato con le propalazioni raccolte in sede di verifica ispettiva.
Evidenziava che la pretesa azionata dall' concerneva un Parte_1
provvedimento sanzionatorio adottato per avere il ricorrente omesso di consegnare ai propri dipendenti la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro entro il temine di legge in tal modo violando l'art. 4 bis secondo comma DLGS 181/2000. A sostegno dell'assunto, desunto dal richiamato verbale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, l'opposto aveva allegato, oltre al verbale medesimo, le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti, Se non che, andava sottolineato che tali propalazioni, oltre a risultare scarsamente coerenti fra loro, non davano adeguata contezza del presupposto da cui muoveva la pretesa azionata . Tuttavia, il dato istruttorio, si inseriva in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico posto.
L'attore in senso sostanziale nulla aveva prodotto p o r t a n d o i n e m e r s i o n e u n a l a c u n a s t o r i c o - rappresentativa ancora più evidente. Conseguiva l'accoglimento dell'opposizione per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con l'ordinanza impugnata. 4
Avverso la predetta sentenza l' proponeva appello Parte_1 Parte_1
esponendo che il primo giudice aveva accolto il ricorso a seguito di una disquisizione del tutto generica priva di motivazione.
Il difetto di motivazione andava ravvisato nella mancanza di indicazioni circa gli elementi da cui il giudice aveva tratto il proprio convincimento.
Nel giudizio di primo grado erano stati prodotti i verbali di accertamento ispettivi che includevano le dichiarazioni acquisite dai lavoratori senza alcun tipo di documentazione comprovante una regolare posizione lavorativa.
Non vi era dubbio circa la violazione posta in essere dall' dell'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. CP_1
181/2000 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 5, comma 3, l. 183/2010. che prevede che: “All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.
Nel caso di specie, tutti gli otto lavoratori dipendenti avevano dichiarato di non avere mai ricevuto la dichiarazione di assunzione di cui all'art 9 bis, comma2, d.l. n. 510/96, come attestato dai verbali ispettivi, idonei a dimostrare la violazione contestata.
Per costante giurisprudenza, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati possono essere considerate dal giudicante quale prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il contenuto, in concorso con altri elementi, consenta di ritenere provati i fatti in questione.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure non solo non aveva minimamente tenuto in conto le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi, ma non aveva svolto alcuna attività istruttoria ulteriore. Aveva accolto il ricorso, con motivazione stereotipata e generica, senza che potesse rinvenirsi alcun riferimento al caso concreto.
Del tutto illogica era l'asserzione del giudice a quo che accoglieva il ricorso “ …per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con le ordinanze impugnate”.
Il fondamento delle violazioni non era solo provato dai verbali e atti di accertamento, ma era soprattutto stato oggetto di confessione da parte del ricorrente, atteso che nel corso della verifica 5
ispettiva, successivamente al primo accesso ispettivo, con l'esibizione della documentazione di lavoro aveva esibito le dichiarazioni in contestazione debitamente sottoscritte per ricevuta dai lavoratori in questione, senza data certa della loro consegna.
La sentenza di primo grado meritava di essere censurata altresì nella parte in cui a pag. 8 affermava che “ le dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ufficiale, per potere assumere la dignità di piena prova,
devono essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice”
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto non genuine le affermazioni dei testi escussi dai carabinieri in sede di ispezione.
Tuttavia quelle testimonianze, verbalizzate e versate nel fascicolo di primo grado, offrivano una concreta prova delle irregolarità oggetto dell'impugnata ordinanza.
Il giudice aveva disatteso il valore delle prove esibitegli dall'Amministrazione resistente contro ogni logica e aveva disancorato le proprie affermazioni dalla realtà documentale nonché, soprattutto, dal contesto in cui le prove erano state raccolte, fortemente condizionato dal metus che un dipendente nutre verso il proprio datore di lavoro (a prescindere se esso rapporto sia regolarizzato o meno).
In conclusione quanto affermato in primo grado era incongruente rispetto al caso di specie tanto più
che era lo stesso giudice a rigettare la richiesta di ammettere come testi gli stessi lavoratori al fine di dimostrare e confermare in giudizio quanto dichiarato dagli stessi.
Il giudice aveva infatti ritenuto “contestato” uno specifico fatto ma aveva negato l'ammissione ed il conseguente espletamento del mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso.
Pertanto andava riformata integralmente l'impugnata sentenza per difetto di motivazione in quanto apparente e/o inesistente e, per l'effetto, andava rigettata l'opposizione proposta in primo grado dichiarando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
si costituiva in giudizio ed, in via preliminare, eccepiva la decadenza dalle richieste Controparte_1
istruttorie contenute nella memoria di costituzione di primo grado dell' e non reiterate nel Parte_1
presente atto di appello e che, pertanto. si intendevano rinunciate, a norma dell'art. 347 c.p.c ..
Esponeva che il motivo di gravame proposto dall' , Parte_1
che aveva ritenuto viziata la sentenza per difetto di motivazione, era destituito di fondamento.
Ed invero, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'opponente non assumeva formalmente la veste di attore, ma sostanzialmente di convenuto. 6
La veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, spettava,all'Amministrazione
irrogante, che doveva depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione.
Inoltre l'opposizione, a norma dell'art. 6 comma 11 del D. Lgs. N. 150/2011 andava accolta quando non vi erano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
In sostanza, spettava all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre competeva all'opponente, che assumeva formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti mpeditivi o estintivi.
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la pretesa di controparte, era stata unicamente fondata sulle dichiarazioni rese dai lavoratori, braccianti agricoli, durante l'accesso in azienda, tradotte in una “crocetta” apposta dall'ispettore in un modello ciclostile
“Si/Non è stata consegnata la Comunicazione di Assunzione o il Contratto di lavoro”.
In proposito argomentava correttamente il giudice che “la semplice produzione in giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò che l'ispettore dichiarava di aver accertato di persona, non esauriva lo sforzo dimostrativo dell'attore in senso sostanziale. L'opposto si era limitato, in origine, ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi. Il giudice aveva aderito alla tesi assolutamente dominante, in dottrina ed in giurisprudenza, secondo la quale il valore probatorio dei verbali ispettivi, redatti dalle Autorità di controllo poteva essere liberamente valutati dal giudice come prova dei fatti ivi descritti.
Tale valore tuttavia era meramente indiziario, non aveva efficacia probatoria assoluta (ossia che non ammetteva prova contraria) né privilegiata (ossia fino a querela di falso) e restava liberamente valutabile dal giudice.
L'onere di dimostrare l'illecito gravava sull'ufficio accertatore ed il cittadino aveva comunque la possibilità di fornire la prova contraria (che nella specie la società aveva fornito),
In proposito, rilevava che l'art. 4 bis del D. Lgs. n. 181/2000, al comma 2 recitava testualmente :
“All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro [pubblici e] privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all' articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1°ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive 7
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152”.
Emergeva pacificamente, dal dato letterale della norma sopra citata, che la consegna della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro dei lavoratori da assumere (Modelli
UniLav), era del tutto equipollente alla consegna del contratto individuale di lavoro.
Nella specie, i dipendenti , , , , Controparte_3 Persona_1 Parte_3 Parte_4
, , e avevano ricevuto la Persona_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro prima dell'inizio dell'attività lavorativa, al pari di tutti gli altri dipendenti (all.5 fasc. 1 grado) trovati intenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo e per i quali non era stata mossa alcuna contestazione.
I lavoratori in questione, presumibilmente, avevano riferito agli Ispettori di non avere ricevuto copia del “comunicazione di assunzione o il contratto di lavoro”, ritenendo, evidentemente, che tale adempimento non fosse già integrato dalla consegna del Modello UniLav, effettivamente e tempestivamente ricevuto.
Infatti, come ampiamente esposto nel giudizio di primo grado, secondo il consueto modo di operare dell'azienda, le comunicazioni telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro dei lavoratori da assumere (Modelli UniLav) venivano preparate dall'addetta alle pratiche amministrative, Per_3
con qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio della prestazione lavorativa (nella
[...]
fattispecie, fino a 5 giorni prima ma,comunque, sempre entro il giorno precedente l'inizio della prestazione lavorativa, come previsto dalla legge), affinché le copie cartacee venissero preparate e prelevate, presso la sede aziendale a Scordia, da parte dei responsabili delle diverse “squadre”, cosicché gli stessi, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, ne consegnavano una copia ai lavoratori della propria squadra e raccoglievano le copie debitamente sottoscritte per ricevuta dai lavoratori stessi.
Tale modus operandi era stato osservato anche in occasione delle assunzioni dei lavoratori de quo; in particolare, si erano personalmente occupati della consegna dei modelli UniLav, debitamente firmati per ricevuta dagli interessati (. all. 4 fasc. 1° grado), e . Parte_4 Parte_5
Tutto ciò premesso, l'iter logico seguito del giudice era ineccepibile, essendo la pretesa dell' , onerato del relativo onere, rimasta sfornita di alcuna idonea prova. Parte_1
Tanto meno - contrariamente a quanto illogicamente sostenuto nel presente atto di appello - il giudice di primo grado avrebbe potuto sanare le lacune probatorie dell'ente sanzionatore. 8
La sentenza di primo grado, pertanto, era correttamente motivata e meritava di essere confermata.
In via istruttoria, e senza inversione dell'onere della prova chiedeva ammettersi prova per testi, già richiesta in primo grado, sulle circostanze di cui agli articolati formulati in comparsa di risposta.
All'odierna udienza del 16 aprile 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
L'appello proposto è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero l'appellante espone che la società ha esibito le dichiarazioni in contestazione debitamente sottoscritte per ricevuta dai lavoratori in questione, senza data certa della loro consegna.
Tuttavia si rileva che vi sono agli atti dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a firma di
[...]
e , dipendenti della società dalle quali Per_4 Parte_4 Parte_5 CP_7
emerge che, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, era che stata consegnata ai lavoratori indicati nell'ordinanza-ingiunzione copia telematica di instaurazione del rapporto di lavoro a firma dei predetti dipendenti.
La veridicità di dette dichiarazioni non appare in alcun modo contestata dall'appellante e, conseguentemente, è da ritenere che costituiscono prova sufficiente dell'assolvimento dell'obbligo di legge di cui all'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. 181/2000 e successive modificazioni.
In proposito è da rilevare che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha un indubbio valore indiziario è può quindi concorrere a formare il convincimento del giudice (cfr. in proposito: Cass.
n. 11223 del 21/05/2014 ; Cass.n . 28022 del 30/10/2024 ).
D'altronde non appare inverosimile ritenere che i lavoratori in questione abbiano riferito agli Ispettori di non avere ricevuto copia del “comunicazione di assunzione o il contratto di lavoro”, ritenendo, che tale adempimento non fosse già integrato dalla consegna del Modello UniLav, effettivamente e tempestivamente da loro ricevuto, documento in effetti del tutto equipollente alla consegna del contratto individuale di lavoro.
Ne conseguente l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori circa la mancata ricezione della dichiarazione di assunzione di cui all'art 9 bis, comma2, d.l. n. 510/96.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.000,00, oltre spese forfettarie CPA ed IVA nella misura di legge.
P.Q.M.
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La Corte, rigetta l'appello proposto dall' nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza resa in data 11 /14 novembre 2019, dal Tribunale di Controparte_1
Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio del giudizio che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese forfettarie CPA ed IVA nella misura di legge.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello
il 2 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente