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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6931/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
CHINNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), titolare di SICURCASA CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così pronunciare:
A) Nel merito:
1) qualificato il rapporto giuridico intercorso fra le parti come contratto d'opera, accertare e dichiarare - alla luce di quanto sopra esposto in relazione e vizi delle poche opere svolte e della mancata esecuzione di gran parte di quanto pattuito - il grave inadempimento del Sig. – in CP_1
proprio e quale titolare della ditta individuale di – alle obbligazioni contrattuali Parte_2 CP_1
allo stesso spettanti e, per l'effetto, l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 1 di 6 2) conseguentemente, condannare il Sig. - dell'attore l'importo pari CP_1
a € 6.500,00= a titolo di restituzione del corrispettivo (con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo) nonchè;
3) condannare il Sig. - in proprio e quale titolare della ditta individuale di CP_1 Parte_2 CP_1
- al risarcimento dei danni subiti dal Sig. a seguito dell'inadempimento
[...] Parte_1 come sopra indicato, da liquidarsi in euro € 5.600,00=, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di Giustizia, qualora necessario liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l'odierno resistente, deducendo in fatto che:
- in data 21.02.2022 il aveva concluso con l'impresa individuale Pt_1 Controparte_3
un contratto di prestazione d'opera, avente ad oggetto alcune lavorazioni da eseguire presso la
[...]
propria abitazione sita in Valsamoggia (BO), via Ca' dei Fabbri n. 193/A, comprendenti la sostituzione completa degli infissi e delle persiane di finestre e porte-finestre dell'immobile, strutturato su tre piani
(piano seminterrato, piano terra e piano superiore), nonché l'installazione di un cancello esterno, unitamente allo smaltimento e all'eliminazione di quanto residuasse dalle sostituzioni;
-nel contratto era stata espressamente pattuita la fruizione, da parte del committente, delle agevolazioni con lo “sconto in fattura” del 50%; il corrispettivo era stato convenuto, detratto il predetto sconto, nella misura di € 12.450,00, di cui € 6.000,00 da corrispondere a titolo di acconto all'inizio dei lavori, e il saldo ad opere concluse;
- il , contestualmente alla conclusione del contratto, versava a favore del na caparra Pt_1 CP_1 confirmatoria di € 500,00 e provvedeva alla consegna delle chiavi dell'abitazione;
-i lavori iniziavano il 04.04.2022 e, a fronte dell'emissione della fattura n. 27 da parte dell'impresa, il provvedeva al pagamento dell'acconto; Pt_1
- le parti convenivano di integrare le lavorazioni aggiungendo l'acquisto e il montaggio di zanzariere per una somma di € 1.090,00;
- i lavori pattuiti venivano svolti dall'impresa solo in parte, in quanto venivano unicamente installati
(peraltro, in modo parziale e non conforme alle regole dell'arte), al piano terra, la porta-finestra del pagina 2 di 6 terrazzo, la finestra del bagno e la finestra della cucina e, al piano superiore, la finestra del bagno, la finestra e la porta-finestra della camera;
- il decideva poi, improvvisamente e inopinatamente, di rinviare le restanti lavorazioni al CP_1 successivo mese di ottobre a causa delle dei lunghi tempi d'attesa per l'acquisto dell'alluminio necessario alla fabbricazione di persiane e infissi;
- nel mese di ottobre, dopo le ripetute sollecitazioni di ripresa dei lavori da parte del , il Pt_1 prestatore d'opera ammetteva di non aver mai inoltrato la richiesta di fruizione dell'agevolazione fiscale attraverso lo sconto in fattura, facendone decorrere inutilmente il termine finale;
- il chiedeva, poi, un incremento del proprio corrispettivo, pena l'interruzione dei lavori, che CP_1
infatti non venivano più ripresi;
- l'abitazione versava dunque in condizioni di grave disagio estetico-funzionale, in quanto il prestatore aveva abbandonato all'interno dell'immobile parte dei materiali utili alle lavorazioni e, a causa della mancata installazione delle persiane, aveva reso visibili all'esterno gli ambienti interni dell'abitazione del , che aveva dovuto coprire le finestre con delle lenzuola;
Pt_1
- in data 29.12.2022 il contestava l'inadempimento a metteva in mora e Pt_1 CP_1 diffidava il prestatore d'opera alla riconsegna delle chiavi e a corrispondere entro 7 giorni una somma pari a € 12.376,38;
- il i rifiutava di restituire il corrispettivo, consegnare le chiavi e trovare un'adeguata soluzione CP_1
al problema;
- infine, il trasmetteva alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione Pt_1
assistita, in assenza di successivo riscontro.
In diritto, la parte attrice qualificava il contratto concluso in data 21.02.2022 come un contratto d'opera ex art. 2222 ss. c.c.; deduceva che la condotta del prestatore d'opera costituiva inadempimento grave ex art. 1455 c.c., a causa del mancato completamento dei lavori e dei vizi riscontrati nelle opere eseguite, e pertanto domandava che venisse dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; chiedeva, altresì, che la controparte venisse condannata al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 5.200,00, in ragione della turbativa arrecata al diritto di godimento della casa di abitazione (a causa dei materiali abbandonati al suo interno), della lesione del diritto alla riservatezza
(per effetto della mancata installazione delle persiane) e della necessità di sostenere una spesa preventivabile in € 200,00, per la sostituzione della serratura (avendo il trattenuto le chiavi CP_1 dell'abitazione), oltre ad € 400,00 per attività legale stragiudiziale.
pagina 3 di 6 2. Dopo alcuni rinvii delle udienze, determinati dalla necessità di acquisire gli atti relativi alla notificazione telematica del ricorso, verificatane quindi la regolarità, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente all'udienza del 19.03.2024.
La fase istruttoria si svolgeva con l'escussione, nel corso dell'udienza del 16.07.2024, di uno dei testimoni ( ) indicati dalla parte ricorrente, che poi rinunciava all'escussione del Testimone_1
secondo testimone ( ). Testimone_2
Si procedeva, quindi, alla discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.: il Procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il contratto concluso tra il e il è correttamente qualificabile, come dedotto da parte Pt_1 CP_1 ricorrente, come contratto d'opera ex art. 2222 c.c., di cui sussistono gli elementi costituitivi, quali l'assenza di vincolo di subordinazione e l'esecuzione dell'opera prevalentemente con il lavoro del prestatore.
Per effetto della stipulazione del contratto, sorgeva in capo al a fronte dell'obbligo di pagamento CP_1
da parte del committente del corrispettivo pattuito, un'obbligazione avente ad oggetto il compimento dell'opera concordata, consistente nella sostituzione completa degli infissi e delle persiane di finestre e porte-finestre dell'immobile di proprietà del committente, nonché nell'installazione di un cancello esterno, oltre allo smaltimento e all'eliminazione del materiale dismesso nel corso delle sostituzioni.
La prova testimoniale assunta all'udienza del 16.07.2024 ha evidenziato la fondatezza delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente. Dall'escussione del testimone , vicino di casa di Testimone_1
è emerso che le tapparelle non sono state installate nell'immobile di Parte_1 proprietà del ricorrente dal prestatore d'opera, il quale si è limitato alla sostituzione di alcuni infissi. I fatti dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo, oggetto dell'interrogatorio formale ammesso e non esperito per mancata comparizione del resistente, debbono ritenersi altresì come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
La condotta del integra un inadempimento di non scarsa importanza, in quanto la principale CP_1 obbligazione gravante sul prestatore consisteva nel compimento dell'opera commissionata, che invero è stata realizzata solo in parte, e risulta carente di una porzione rilevante e significativa, comprendente l'installazione di una parte degli infissi, nonché delle persiane che dovevano essere realizzate in corrispondenza di tutte le finestre e porte-finestre della casa.
pagina 4 di 6 Dunque, il contratto stipulato tra le parti deve essere dichiarato risolto ex artt. 1453, 1455 c.c.; sorge di conseguenza, in capo al l'obbligazione di restituire quanto ricevuto, costituito dalla somma di € CP_1
6.000,00 versata a titolo di acconto (cfr. docc. 4, 5) e dall'importo di € 500,00 corrisposto a titolo di caparra (cfr. docc. 2, 3). Trattandosi di un'obbligazione di valuta, non è dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.
Non risultano, invece, provati i danni asseritamente subiti dal ricorrente per effetto della condotta inadempiente della controparte, in mancanza di alcuna prova e di qualsivoglia allegazione circa la lesione dei diritti subiti. Infatti, il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla compromissione del diritto di godimento dell'abitazione, che egli avrebbe subito per effetto del deposito di materiali al suo interno (non avendo precisato dove essi si trovino, né quanta parte dell'immobile occupino e quale tipo di alterazione determinino alla libera disponibilità dell'immobile); non ha precisato come si sia concretizzata la violazione del diritto alla riservatezza, per effetto della mancata installazione delle persiane, non potendosi riconoscere la stessa come danno in re ipsa; non ha provato l'entità della spesa relativa all'eventuale sostituzione della serratura della porta dell'abitazione, che peraltro ha dichiarato di non aver sostenuto, non avendone evidentemente ancora avuta la necessità.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico di parte resistente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000, in cui è compreso il credito oggetto di causa, con la riduzione del 50 % per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Vanno altresì riconosciute al ricorrente le spese relative alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita (docc. 9, 10), che si liquidano in € 400,00, oltre ad oneri, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara, ai sensi degli artt. 1453, 1455 c.c., la risoluzione del contratto di prestazione d'opera concluso il 21.02.2022 tra e , titolare di SICURCASA DI BUSI Parte_1 CP_1
IVAN DITTA INDIVIDUALE;
pagina 5 di 6 - condanna, per l'effetto, alla restituzione, in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 6.500,00, ricevuta a titolo di corrispettivo, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in € 264,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali, nonché al pagamento delle spese di attivazione della negoziazione assistita per € 400,00, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 23 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6931/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
CHINNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), titolare di SICURCASA CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così pronunciare:
A) Nel merito:
1) qualificato il rapporto giuridico intercorso fra le parti come contratto d'opera, accertare e dichiarare - alla luce di quanto sopra esposto in relazione e vizi delle poche opere svolte e della mancata esecuzione di gran parte di quanto pattuito - il grave inadempimento del Sig. – in CP_1
proprio e quale titolare della ditta individuale di – alle obbligazioni contrattuali Parte_2 CP_1
allo stesso spettanti e, per l'effetto, l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 1 di 6 2) conseguentemente, condannare il Sig. - dell'attore l'importo pari CP_1
a € 6.500,00= a titolo di restituzione del corrispettivo (con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo) nonchè;
3) condannare il Sig. - in proprio e quale titolare della ditta individuale di CP_1 Parte_2 CP_1
- al risarcimento dei danni subiti dal Sig. a seguito dell'inadempimento
[...] Parte_1 come sopra indicato, da liquidarsi in euro € 5.600,00=, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di Giustizia, qualora necessario liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l'odierno resistente, deducendo in fatto che:
- in data 21.02.2022 il aveva concluso con l'impresa individuale Pt_1 Controparte_3
un contratto di prestazione d'opera, avente ad oggetto alcune lavorazioni da eseguire presso la
[...]
propria abitazione sita in Valsamoggia (BO), via Ca' dei Fabbri n. 193/A, comprendenti la sostituzione completa degli infissi e delle persiane di finestre e porte-finestre dell'immobile, strutturato su tre piani
(piano seminterrato, piano terra e piano superiore), nonché l'installazione di un cancello esterno, unitamente allo smaltimento e all'eliminazione di quanto residuasse dalle sostituzioni;
-nel contratto era stata espressamente pattuita la fruizione, da parte del committente, delle agevolazioni con lo “sconto in fattura” del 50%; il corrispettivo era stato convenuto, detratto il predetto sconto, nella misura di € 12.450,00, di cui € 6.000,00 da corrispondere a titolo di acconto all'inizio dei lavori, e il saldo ad opere concluse;
- il , contestualmente alla conclusione del contratto, versava a favore del na caparra Pt_1 CP_1 confirmatoria di € 500,00 e provvedeva alla consegna delle chiavi dell'abitazione;
-i lavori iniziavano il 04.04.2022 e, a fronte dell'emissione della fattura n. 27 da parte dell'impresa, il provvedeva al pagamento dell'acconto; Pt_1
- le parti convenivano di integrare le lavorazioni aggiungendo l'acquisto e il montaggio di zanzariere per una somma di € 1.090,00;
- i lavori pattuiti venivano svolti dall'impresa solo in parte, in quanto venivano unicamente installati
(peraltro, in modo parziale e non conforme alle regole dell'arte), al piano terra, la porta-finestra del pagina 2 di 6 terrazzo, la finestra del bagno e la finestra della cucina e, al piano superiore, la finestra del bagno, la finestra e la porta-finestra della camera;
- il decideva poi, improvvisamente e inopinatamente, di rinviare le restanti lavorazioni al CP_1 successivo mese di ottobre a causa delle dei lunghi tempi d'attesa per l'acquisto dell'alluminio necessario alla fabbricazione di persiane e infissi;
- nel mese di ottobre, dopo le ripetute sollecitazioni di ripresa dei lavori da parte del , il Pt_1 prestatore d'opera ammetteva di non aver mai inoltrato la richiesta di fruizione dell'agevolazione fiscale attraverso lo sconto in fattura, facendone decorrere inutilmente il termine finale;
- il chiedeva, poi, un incremento del proprio corrispettivo, pena l'interruzione dei lavori, che CP_1
infatti non venivano più ripresi;
- l'abitazione versava dunque in condizioni di grave disagio estetico-funzionale, in quanto il prestatore aveva abbandonato all'interno dell'immobile parte dei materiali utili alle lavorazioni e, a causa della mancata installazione delle persiane, aveva reso visibili all'esterno gli ambienti interni dell'abitazione del , che aveva dovuto coprire le finestre con delle lenzuola;
Pt_1
- in data 29.12.2022 il contestava l'inadempimento a metteva in mora e Pt_1 CP_1 diffidava il prestatore d'opera alla riconsegna delle chiavi e a corrispondere entro 7 giorni una somma pari a € 12.376,38;
- il i rifiutava di restituire il corrispettivo, consegnare le chiavi e trovare un'adeguata soluzione CP_1
al problema;
- infine, il trasmetteva alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione Pt_1
assistita, in assenza di successivo riscontro.
In diritto, la parte attrice qualificava il contratto concluso in data 21.02.2022 come un contratto d'opera ex art. 2222 ss. c.c.; deduceva che la condotta del prestatore d'opera costituiva inadempimento grave ex art. 1455 c.c., a causa del mancato completamento dei lavori e dei vizi riscontrati nelle opere eseguite, e pertanto domandava che venisse dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.; chiedeva, altresì, che la controparte venisse condannata al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 5.200,00, in ragione della turbativa arrecata al diritto di godimento della casa di abitazione (a causa dei materiali abbandonati al suo interno), della lesione del diritto alla riservatezza
(per effetto della mancata installazione delle persiane) e della necessità di sostenere una spesa preventivabile in € 200,00, per la sostituzione della serratura (avendo il trattenuto le chiavi CP_1 dell'abitazione), oltre ad € 400,00 per attività legale stragiudiziale.
pagina 3 di 6 2. Dopo alcuni rinvii delle udienze, determinati dalla necessità di acquisire gli atti relativi alla notificazione telematica del ricorso, verificatane quindi la regolarità, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente all'udienza del 19.03.2024.
La fase istruttoria si svolgeva con l'escussione, nel corso dell'udienza del 16.07.2024, di uno dei testimoni ( ) indicati dalla parte ricorrente, che poi rinunciava all'escussione del Testimone_1
secondo testimone ( ). Testimone_2
Si procedeva, quindi, alla discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.: il Procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il contratto concluso tra il e il è correttamente qualificabile, come dedotto da parte Pt_1 CP_1 ricorrente, come contratto d'opera ex art. 2222 c.c., di cui sussistono gli elementi costituitivi, quali l'assenza di vincolo di subordinazione e l'esecuzione dell'opera prevalentemente con il lavoro del prestatore.
Per effetto della stipulazione del contratto, sorgeva in capo al a fronte dell'obbligo di pagamento CP_1
da parte del committente del corrispettivo pattuito, un'obbligazione avente ad oggetto il compimento dell'opera concordata, consistente nella sostituzione completa degli infissi e delle persiane di finestre e porte-finestre dell'immobile di proprietà del committente, nonché nell'installazione di un cancello esterno, oltre allo smaltimento e all'eliminazione del materiale dismesso nel corso delle sostituzioni.
La prova testimoniale assunta all'udienza del 16.07.2024 ha evidenziato la fondatezza delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente. Dall'escussione del testimone , vicino di casa di Testimone_1
è emerso che le tapparelle non sono state installate nell'immobile di Parte_1 proprietà del ricorrente dal prestatore d'opera, il quale si è limitato alla sostituzione di alcuni infissi. I fatti dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo, oggetto dell'interrogatorio formale ammesso e non esperito per mancata comparizione del resistente, debbono ritenersi altresì come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
La condotta del integra un inadempimento di non scarsa importanza, in quanto la principale CP_1 obbligazione gravante sul prestatore consisteva nel compimento dell'opera commissionata, che invero è stata realizzata solo in parte, e risulta carente di una porzione rilevante e significativa, comprendente l'installazione di una parte degli infissi, nonché delle persiane che dovevano essere realizzate in corrispondenza di tutte le finestre e porte-finestre della casa.
pagina 4 di 6 Dunque, il contratto stipulato tra le parti deve essere dichiarato risolto ex artt. 1453, 1455 c.c.; sorge di conseguenza, in capo al l'obbligazione di restituire quanto ricevuto, costituito dalla somma di € CP_1
6.000,00 versata a titolo di acconto (cfr. docc. 4, 5) e dall'importo di € 500,00 corrisposto a titolo di caparra (cfr. docc. 2, 3). Trattandosi di un'obbligazione di valuta, non è dovuta su tale somma la rivalutazione monetaria.
Non risultano, invece, provati i danni asseritamente subiti dal ricorrente per effetto della condotta inadempiente della controparte, in mancanza di alcuna prova e di qualsivoglia allegazione circa la lesione dei diritti subiti. Infatti, il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla compromissione del diritto di godimento dell'abitazione, che egli avrebbe subito per effetto del deposito di materiali al suo interno (non avendo precisato dove essi si trovino, né quanta parte dell'immobile occupino e quale tipo di alterazione determinino alla libera disponibilità dell'immobile); non ha precisato come si sia concretizzata la violazione del diritto alla riservatezza, per effetto della mancata installazione delle persiane, non potendosi riconoscere la stessa come danno in re ipsa; non ha provato l'entità della spesa relativa all'eventuale sostituzione della serratura della porta dell'abitazione, che peraltro ha dichiarato di non aver sostenuto, non avendone evidentemente ancora avuta la necessità.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico di parte resistente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000, in cui è compreso il credito oggetto di causa, con la riduzione del 50 % per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Vanno altresì riconosciute al ricorrente le spese relative alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita (docc. 9, 10), che si liquidano in € 400,00, oltre ad oneri, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara, ai sensi degli artt. 1453, 1455 c.c., la risoluzione del contratto di prestazione d'opera concluso il 21.02.2022 tra e , titolare di SICURCASA DI BUSI Parte_1 CP_1
IVAN DITTA INDIVIDUALE;
pagina 5 di 6 - condanna, per l'effetto, alla restituzione, in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 6.500,00, ricevuta a titolo di corrispettivo, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in € 264,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali, nonché al pagamento delle spese di attivazione della negoziazione assistita per € 400,00, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 23 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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