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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERSINI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO e dell'avv. MATTEOTTI RODOLFO ( ), elettivamente C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. VERSINI MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLDI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO VITTORIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SOLDI MARCO
VITTORIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare: per i motivi dedotti in narrativa sospendere l'efficacia della delibera di esclusione qui impugnata sussistendo i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris nel merito A)
pagina 1 di 11 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della delibera qui impugnata con ogni consequenziale effetto di legge;
B) in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore e ottenere la liquidazione della propria quota sociale e per l'effetto condannare la società al pagamento dell'equivalente valore in denaro. - in ogni caso con CP_1
vittoria di spese, competenze professionali del presente procedimento oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
Come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito così giudicare:
- Nel merito, respingere con la miglior formula le domande attoree;
- In ogni caso con rifusione di compensi e spese legali, oltre spese generali ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
- Con espressa riserva di avvio di separato contenzioso finalizzato a far valere la responsabilità di ex art.
2.290 c.c. per le obbligazioni sociali dallo stesso assunte sino all'esclusione Parte_1
deliberata ex art.
2.286 c.c. e comunicata in data 16/04/2022.
Con vittoria di spese e compensi, come per legge.
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore, allegato di essere stato escluso dalla società convenuta con delibera comunicatagli il 16 aprile 2022, allegato che la delibera era stata assunta in assenza della previa contestazione dell'addebito e in assenza dei presupposti di merito, chiedeva che la stessa fosse dichiarata nulla e/o illegittima e, in subordine, chiedeva la condanna della convenuta alla liquidazione della quota.
Nello specifico allegava di essere socio, con una quota del 20%, della Società Agricola La Fenice s.s. avente ad oggetto l'allevamento di suini e allegava, altresì, che, egli, parallelamente allo svolgimento dell'attività di coordinamento e di direzione tecnica aziendale, espletata quale socio lavoratore, aveva pagina 2 di 11 svolto, a favore della società, un'autonoma attività di veterinario, su incarico conferitogli dal socio che si era occupato della conduzione contabile e finanziaria dell'azienda. Persona_1
Lamentava, inoltre, che, successivamente al decesso di gli altri soci avevano Persona_1 intrapreso attività volte a variare completamente l'impianto aziendale - prevedendo di vendere gli animali in proprietà e di condurre l'allevamento in qualità di soccidari - e che, dai due soli documenti inoltratigli a seguito della sua richiesta di avere delucidazioni in merito alla tenuta della contabilità e alle intenzioni di mutamento dell'attività aziendale, erano emerse anomalie in relazione: alla locazione di terreni agricoli inidonei allo svolgimento all'attività di allevamento svolta dalla società (in quanto presumibilmente utilizzati dagli altri soci a vantaggio delle loro attività), alla presenza di finanziamenti soci per euro 826.107,80 (in quanto mai deliberati dai soci e di non chiara provenienza), di un fondo ammortamento attrezzature per euro 73.938,82 e di un fondo ammortamento trattori per euro 36.002,40
(posto che per allevare i suini non sono necessarie particolari attrezzature e trattori).
A fronte di tali premesse lamentava che la delibera di esclusione era stata assunta senza previa convocazione di una regolare assemblea.
Precisato, altresì, che l'esclusione era stata giustificata dal fatto che aveva quantificato il proprio credito per l'attività professionale espletata in favore della società in euro 218.400,00 e ceduto tale credito a terzi e dal fatto che non aveva effettuato il versamento ritenuto opportuno per tamponare la situazione finanziaria prospettata con una lettera del 21 ottobre 2021 allegava, quanto al primo profilo, che il proprio credito era effettivo e, quanto alla seconda contestazione, che il versamento non era stato deliberato, non costituiva un obbligo e che, alla richiesta di ulteriori chiarimenti, l'attuale amministratore, sig. , non aveva risposto. Parte_2
Si costituiva parte convenuta che, contestata la fondatezza delle allegazioni attoree, chiedeva il rigetto della domanda.
Nello specifico, contestata la necessità della previa convocazione dell'assemblea di fini della deliberazione di esclusione del socio, contestava la sussistenza del credito vantato dall'attore e oggetto di cessione allegando che l'attività svolta dall'attore era da ricondursi alla prestazione d'opera del socio e che, in ogni caso, con il comportamento posto in essere aveva determinato la creazione di una posta passiva societaria fittizia, mai oggetto di alcuna formale rivendicazione e di atto interruttivo della prescrizione. Allegava, altresì, che l'omesso finanziamento soci senza alcun riscontro o giustificazione era un grave fatto impeditivo del raggiungimento dello scopo sociale, idoneo ad incidere negativamente pagina 3 di 11 e temporaneamente sulla situazione della società rendendo più difficile il perseguimento dei fini comuni.
Quanto alla liquidazione della quota rappresentava che era noto all'attore che la situazione societaria
“non consente allo stato alcuna liquidazione di poste attive inesistenti”.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Respinta la richiesta di sospensiva dell'efficacia della deliberazione, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed espletata CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La delibera di esclusione e i motivi di impugnazione
Con delibera comunicata all'attore in data 16 aprile 2022 la società convenuta deliberava l'esclusione dell'attore dalla società a fronte della cessione ad un terzo, ad opera dell'attore, di un credito per euro
218.400,00 asseritamente vantato nei confronti della “Società Agricola La Fenice s.s.” e da questa contestato e dell'omesso “versamento soci ritenuto opportuno onde contribuire a risanare la situazione finanziaria” della società.
Come sopra già indicato parte attrice contesta la legittimità di tale delibera lamentandone l'adozione in assenza di assemblea e di previa contestazione e in assenza dei presupposti di merito.
II. L'omessa previa contestazione dell'addebito
La doglianza appare infondata, non essendo imposte, né dalla legge né dai principi che regolano la specifica materia, la formale convocazione di un'assemblea per la relativa deliberazione e la pervia contestazione.
La stessa giurisprudenza di legittimità esclude la necessità di tali adempimenti avendo la Suprema
Corte statuito che “la delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale” (cfr. C. Cass. 17490/18 alla cui motivazione si rinvia).
pagina 4 di 11 III. I motivi di esclusione
È noto che l'esclusione facoltativa del socio nelle società di persone è regolata dagli artt. 2286 e 2287
c.c. che prevedono tale possibilità, per quanto di interesse in questa sede, in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale.
E' noto altresì che, secondo la risalente ma non superata giurisprudenza di legittimità, e secondo la giurisprudenza di merito, “la gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286, primo comma, cod. civ., può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini” (C. Cass. 6200/91).
È pertanto alla luce di tali parametri che deve essere valutato se la condotta contestata al socio sia idonea alla sua esclusione.
III. 1 L'obbligatorietà del versamento
Parte attrice contestata l'obbligatorietà del versamento richiesto dalla società la cui omissione è stata posta a giustificazione alla sua esclusione.
È pacifico il mancato versamento da parte dell'attore della somma di euro 10.000,00 chiesta sin dall'ottobre del 2021 per affrontare la crisi di liquidità e iniziare a ripianare gli ingenti debiti indicati nella comunicazione (cfr. doc 7 di parte convenuta).
Come statuito dalla Suprema Corte per il caso di un socio di una s.n.c., con ragionamento chiaramente estensibile anche al caso della società semplice, il pagamento pro quota delle passività della società da parte del socio “è oggetto di una obbligazione che discende direttamente dallo "status" di partecipante all'organismo societario, che, se gli dà diritto alla partecipazione agli utili in proporzione ai conferimenti, lo obbliga anche a partecipare nella stessa misura ad oneri e passività e lo rende (salvo il "beneficium excussionis") solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Di conseguenza l'inadempimento dell'obbligazione suddetta ben può giustificare una deliberazione di esclusione del socio inadempiente dalla società, ai sensi dell'art. 2286 cod. civ.” (C. Cass. 12628/95).
Né può ritenersi che tale omissione sia giustificata dall'eventuale inadempimento degli altri soci o dal rifiuto dell'“attuale amministratore” di fornire chiarimenti o dalla poca chiarezza del bilancio.
L'eventuale inadempimento degli altri soci non farebbe venir meno l'inadempimento attoreo mentre, con riguardo ai chiarimenti richiesti, vi è una missiva in atti in cui viene ribadito all'attore, che riveste pagina 5 di 11 la qualifica di socio amministratore, che ha libero accesso alla documentazione bancaria e alle scritture contabili tenute presso il professionista che assiste la società (cfr. comunicazione del 4 marzo 2021 prodotta da parte convenuta sub doc. 9).
Né l'attore può dolersi della poca chiarezza del bilancio la cui predisposizione è riferibile anche allo stesso quale socio amministratore della società.
Tutto ciò premesso, deve pertanto ritenersi che il versamento fosse dovuto e che, il mancato adempimento di parte attrice sia sufficiente a giustificare l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale.
III.2 Il credito per l'attività prestata
L'attore allega di aver svolto, quale unico socio lavorante, l'attività di coordinamento e di direzione tecnica aziendale e di aver svolto ulteriore attività professionale quale medico veterinario, attività, quest'ultima, effettuata al di fuori del conferimento di manodopera e che “sarebbe dovuta essere pagata a parte dalla società così come sempre garantito dal signor che CP_1 Persona_1 ricordiamo essere stato l'amministratore unico di fatto dell'azienda agricola Le Fenice ss”.
Ciò premesso è pacifico che l'attore ha quantificato il proprio credito per l'attività professionale espletata in favore della società dalla sua costituzione in euro 218.400,00 ed ha ceduto tale credito a terzi.
Nella delibera di esclusione, è precisato che il socio mai aveva formalmente prospettato Parte_1 in precedenza un proprio asserito credito, “posto che eventuali conferimenti d'opera dal medesimo compiuti quale socio amministratore in favore di in alcun modo possono configurarsi CP_1
quali prestazioni professionali, in assenza peraltro di specifiche pattuizioni mai formalizzate anche in ordine alla quantificazione economica di detto conferimento, ovvero alla loro individuazione quali prestazioni professionali pure e semplici, posto che ogni socio ha parimenti conferito il proprio apporto d'opera, per le rispettive competenze”.
Viene altresì rilevato che tale comportamento “unitamente alla complessiva condotta tenuta dal socio amministratore denota “gravi inadempienze comportanti un pregiudizio concreto in Parte_1
rapporto all'interesse della società ed appaiono altresì un chiaro attentato all'affectio societatis che dovrebbe connotare il rapporto societario” segnalando altresì che “l'iniziativa appare ancor più grave in quanto pur essendo nota al socio amministratore la condizione di squilibrio Parte_1
pagina 6 di 11 finanziario nella quale versava e versa la società, come prospettato al medesimo con PEC del
21/10/2021 ed essendo allo stesso chiara l'esposizione debitoria riassunta in detta missiva rimasta priva di riscontro, il socio amministratore nulla ha comunicato a circa detta Parte_1 CP_1
asserita e fermamente contestata debenza, prospettando invece a terzi soggetti potenziali cessionari - con il quale egli parrebbe avere interessenze economiche ricostruibili al più negli opportuni contesti - presunti crediti”.
Non vi è dubbio che il socio possa agire nei confronti della società per far valere un proprio credito.
Si evidenzia però che le modalità con le quali il ricorrente ha fatto valere il credito per le prestazioni professionali, quand'anche sussistente nell'importo vantato, sono tali da poter prospettare un abuso del diritto considerando che, anche ritenendo fondate le argomentazioni attoree, questi, dopo aver soprasseduto per anni (dal 2005/2006) dal richiedere i propri onorari per le prestazioni rese quale veterinario, ha proceduto alla liquidazione delle proprie spettanze senza meglio indicare i criteri utilizzati. Inoltre, in un momento di crisi di liquidità della società, non ha neppure previamente inoltrato una nota pro forma o una specifica richiesta di pagamento, anche al fine di prospettare una eventuale rateizzazione, ma ha ceduto il credito a terzi.
Tale comportamento non può che aver inciso negativamente sulla situazione della società che si è vista nella necessità di attivarsi per contestare il credito in un procedimento giudiziale introdotto con decreto ingiuntivo che, se non opposto, era potenzialmente idoneo a divenire titolo esecutivo per importi autoliquidati in parte presumibilmente prescritti.
IV. La liquidazione della quota
Parte attrice ha chiesto che “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
l'Ill.mo Tribunale adito provveda a determinare il valore della quota sociale che dovrà essere liquidato in favore dell'attore”.
La spettanza della liquidazione della quota è giustificata dal disposto dell'art. 2289 c.c., ai sensi del quale, nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi ha diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
Ai fini della quantificazione del valore della quota dell'attore alla data di esclusione è stata effettuata consulenza tecnica.
IV.1 La metodologia utilizzata
pagina 7 di 11 Come precisato dal CTU i metodi che la teoria e la pratica suggeriscono per la valutazione delle aziende sono i seguenti:
- metodo patrimoniale semplice: presuppone che il valore di un'azienda sia pari al patrimonio netto della stessa, opportunamente rettificato;
se si utilizzano tali metodi è necessario valutare la struttura patrimoniale abbandonando i costi storici - che caratterizzano le valutazioni di bilancio - e adottando invece dei criteri idonei a rappresentare i valori “attuali” delle attività e delle passività che compongono il patrimonio aziendale;
- metodo reddituale: il valore di un'azienda viene determinato in base alla sua capacità di produrre reddito, da intendersi come il reddito previsionale medio prodotto annualmente dall'impresa in un certo orizzonte temporale;
- metodo misto patrimoniale-reddituale: il valore dell'azienda viene determinato combinando l'approccio patrimoniale con quello reddituale.
Ai fini della presente stima, il CTU ha utilizzato il metodo misto patrimoniale/reddituale che abbina alla valutazione del patrimonio e la valutazione dell'avviamento, cioè della capacità dell'azienda di generare flussi di reddito.
Entrambe le parti hanno contestato il metodo adottato dal CTU proponendo di effettuare la valutazione con il metodo patrimoniale (quanto a parte convenuta) e con il metodo reddituale (quanto a parte attrice), giungendo a conclusioni diametralmente opposte (- 1.105.401,22 euro quanto a parte convenuta, euro 155.000,00 quanto a parte attrice).
Come ben precisato dal CTU i metodi patrimoniale e reddituale offrono una valutazione parziale dell'azienda oggetto del processo valutativo avendo la prassi professionale sviluppato i cosiddetti metodi di valutazione misti (quale quello reddituale/patrimoniale utilizzato dal CTU), con il chiaro obiettivo di riflettere più fedelmente le diverse peculiarità aziendali.
Il CTU ha precisato che l'utilizzo del metodo misto consente di riflettere più fedelmente le diverse peculiarità aziendali “considerando contemporaneamente aspetti patrimoniali e reddituali, così da conciliare la maggiore obiettività del metodo patrimoniale con la considerazione delle prospettive di reddito dell'azienda” (cfr. relazione peritale pag. 14).
Né è condivisibile il rilievo formulato in comparsa conclusionale da parte attrice secondo la quale il metodo misto non sarebbe utilizzabile nel caso in esame poiché utilizza un dato (il disavanzo pari a
1.824.231,94 del 2011) non verificato, conclusione che, in tesi di parte attrice, sarebbe avvalorata dal rilievo che la società è priva di beni immobili propri ed ha un capitale sociale di soli 10.000,00 euro.
pagina 8 di 11 Le ultime due considerazioni sono chiaramente forvianti in quanto il patrimonio aziendale non si esaurisce certo in beni immobili e il capitale sociale è un mero dato contabile.
Quanto alla prima considerazione si osserva che la società convenuta, in quanto società agricola semplice, non soggiace all'obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 c.c.
Ciò posto, nell'espletamento della CTU è emerso che società, sebbene non soggetta al suddetto obbligo, ha tenuto regolarmente la propria contabilità, effettuando registrazioni in partita doppia
(contabilità ordinaria) che, di conseguenza, sono state utilizzate dal consulente al fine dell'espletamento dell'incarico, previo assenso di entrambi i CTP.
La doglianza attorea relativa, nella sostanza, a ritenere inidonea la documentazione esaminata al fine di determinare il disavanzo del 2011, appare infondata, considerato non solo il previo assenso fornito all'utilizzo della documentazione esaminata (come emerge dal verbale allegato alla CTU), ma anche la mancata indicazione specifica degli eventuali vizi della documentazione fornita e l'assenza di richiesta di acquisire ulteriore documentazione. Con tale ultimo comportamento, infatti, parte attrice ha implicitamente ritenuto esaustiva la documentazione acquisita in corso di operazioni peritali, per altro anche ulteriore rispetto a quella oggetto di ordine di esibizione richiesto dall'attore (che riguardava i dieci anni precedenti con esclusione, pertanto, del 2011).
Tale considerazione è avvalorata dal rilievo che l'attore, in quanto socio amministratore, ben avrebbe potuto dettagliare contestazioni in relazione al disavanzo emergente dalla situazione contabile al 2011.
Inoltre, dall'esame della documentazione contabile completa fornita dal 2022 non sono emerse anomalie dovendosi pertanto ritenere che le partite aperte nel 2011 siano state onorate negli anni successivi a conferma della loro genuinità.
IV. 2 Le specifiche doglianze all'elaborato peritale
L'attore lamenta l'imputazione “alla società costi fittizi quali un finanziamento soci per CP_1
826.107,80 € mai deliberati e versati;
un fondo ammortamento attrezzature per 73.938,82 € quando la società non disponeva di particolari e costose attrezzature e, soprattutto, un fondo CP_1 ammortamento trattori per € 36.002,40 quando la società non utilizzava trattori per la sua CP_1 attività”.
La doglianza ai fini della valutazione della quota è manifestamente infondata.
pagina 9 di 11 Nella determinazione del patrimonio netto rettificato, il ctu ha infatti effettuato una “riespressione a valori correnti degli elementi attivi e passivi del bilancio”, e, così facendo, ha escluso dal proprio calcolo sia il fondo finanziamento soci sia il fondo ammortamento.
Sotto il primo profilo si rinvia a quanto argomentato dal CTU a pagina 11 dell'elaborato mentre, con riguardo all'ammortamento ha precisato che “per ogni voce di bilancio, inoltre, si è proceduto mettendo in evidenza il valore contabile (al netto degli eventuali fondi di rettifica: fondo ammortamento”) (crf. Pag. 10).
Ne è fondata la doglianza relativa al contratto di affitto. Parte attrice lamenta la conclusione di tale contratto evidenziando che la convenuta per la sua attività non utilizzerebbe “neppure un metro quadrato di terreno posto che tutto il ciclo di allevamento suini avveniva in tre stalle ed il liquame prodotto dagli animali veniva utilizzato dall'altra società dei signori . Per_1
Il relativo debito è espunto dalla valutazione del CTU (cfr. pag. 10) dell'elaborato sicché non incide sulla valutazione del valore della quota.
IV.3 L'esito della ctu e il rigetto della domanda
Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni a cui è giunto il consulente secondo cui “il patrimonio netto rettificato, sulla base delle valutazioni ed ipotesi utilizzate, ha valore negativo ed ammonta ad € -.3.698,89…” mentre “il valore della quota assume pertanto un valore negativo che si ritiene di portare a zero ai fini della presente stima”.
Alla luce delle risultanze di cui sopra, è evidente che la domanda attorea di condanna al pagamento della liquidazione della quota sociale non possa essere accolta, avendo la stessa valore negativo.
V. Le ulteriori allegazioni in fatto di parte attrice
Le ulteriori allegazioni in fatto di parte attrice aventi ad oggetto le scelte gestionali degli altri soci non assumono rilevanza ai fini della valutazione in ordine alla legittimità della delibera di esclusione e in ordine alla determinazione del valore della quota dovendo essere oggetto di un eventuale giudizio di responsabilità non prospettato dall'attore e la cui aleatorietà nei risultati non pare incidere sul valore della quota.
VI. Le istanze istruttorie
pagina 10 di 11 In considerazione di quanto sopra le istanze di prova orale genericamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni non sono ammissibili vertendo su circostante non rilevanti ai fini della decisione.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità media), nell'importo di euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta le domande di parte attrice.
Spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERSINI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO e dell'avv. MATTEOTTI RODOLFO ( ), elettivamente C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. VERSINI MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLDI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO VITTORIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SOLDI MARCO
VITTORIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare: per i motivi dedotti in narrativa sospendere l'efficacia della delibera di esclusione qui impugnata sussistendo i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris nel merito A)
pagina 1 di 11 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della delibera qui impugnata con ogni consequenziale effetto di legge;
B) in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore e ottenere la liquidazione della propria quota sociale e per l'effetto condannare la società al pagamento dell'equivalente valore in denaro. - in ogni caso con CP_1
vittoria di spese, competenze professionali del presente procedimento oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
Come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito così giudicare:
- Nel merito, respingere con la miglior formula le domande attoree;
- In ogni caso con rifusione di compensi e spese legali, oltre spese generali ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
- Con espressa riserva di avvio di separato contenzioso finalizzato a far valere la responsabilità di ex art.
2.290 c.c. per le obbligazioni sociali dallo stesso assunte sino all'esclusione Parte_1
deliberata ex art.
2.286 c.c. e comunicata in data 16/04/2022.
Con vittoria di spese e compensi, come per legge.
In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore, allegato di essere stato escluso dalla società convenuta con delibera comunicatagli il 16 aprile 2022, allegato che la delibera era stata assunta in assenza della previa contestazione dell'addebito e in assenza dei presupposti di merito, chiedeva che la stessa fosse dichiarata nulla e/o illegittima e, in subordine, chiedeva la condanna della convenuta alla liquidazione della quota.
Nello specifico allegava di essere socio, con una quota del 20%, della Società Agricola La Fenice s.s. avente ad oggetto l'allevamento di suini e allegava, altresì, che, egli, parallelamente allo svolgimento dell'attività di coordinamento e di direzione tecnica aziendale, espletata quale socio lavoratore, aveva pagina 2 di 11 svolto, a favore della società, un'autonoma attività di veterinario, su incarico conferitogli dal socio che si era occupato della conduzione contabile e finanziaria dell'azienda. Persona_1
Lamentava, inoltre, che, successivamente al decesso di gli altri soci avevano Persona_1 intrapreso attività volte a variare completamente l'impianto aziendale - prevedendo di vendere gli animali in proprietà e di condurre l'allevamento in qualità di soccidari - e che, dai due soli documenti inoltratigli a seguito della sua richiesta di avere delucidazioni in merito alla tenuta della contabilità e alle intenzioni di mutamento dell'attività aziendale, erano emerse anomalie in relazione: alla locazione di terreni agricoli inidonei allo svolgimento all'attività di allevamento svolta dalla società (in quanto presumibilmente utilizzati dagli altri soci a vantaggio delle loro attività), alla presenza di finanziamenti soci per euro 826.107,80 (in quanto mai deliberati dai soci e di non chiara provenienza), di un fondo ammortamento attrezzature per euro 73.938,82 e di un fondo ammortamento trattori per euro 36.002,40
(posto che per allevare i suini non sono necessarie particolari attrezzature e trattori).
A fronte di tali premesse lamentava che la delibera di esclusione era stata assunta senza previa convocazione di una regolare assemblea.
Precisato, altresì, che l'esclusione era stata giustificata dal fatto che aveva quantificato il proprio credito per l'attività professionale espletata in favore della società in euro 218.400,00 e ceduto tale credito a terzi e dal fatto che non aveva effettuato il versamento ritenuto opportuno per tamponare la situazione finanziaria prospettata con una lettera del 21 ottobre 2021 allegava, quanto al primo profilo, che il proprio credito era effettivo e, quanto alla seconda contestazione, che il versamento non era stato deliberato, non costituiva un obbligo e che, alla richiesta di ulteriori chiarimenti, l'attuale amministratore, sig. , non aveva risposto. Parte_2
Si costituiva parte convenuta che, contestata la fondatezza delle allegazioni attoree, chiedeva il rigetto della domanda.
Nello specifico, contestata la necessità della previa convocazione dell'assemblea di fini della deliberazione di esclusione del socio, contestava la sussistenza del credito vantato dall'attore e oggetto di cessione allegando che l'attività svolta dall'attore era da ricondursi alla prestazione d'opera del socio e che, in ogni caso, con il comportamento posto in essere aveva determinato la creazione di una posta passiva societaria fittizia, mai oggetto di alcuna formale rivendicazione e di atto interruttivo della prescrizione. Allegava, altresì, che l'omesso finanziamento soci senza alcun riscontro o giustificazione era un grave fatto impeditivo del raggiungimento dello scopo sociale, idoneo ad incidere negativamente pagina 3 di 11 e temporaneamente sulla situazione della società rendendo più difficile il perseguimento dei fini comuni.
Quanto alla liquidazione della quota rappresentava che era noto all'attore che la situazione societaria
“non consente allo stato alcuna liquidazione di poste attive inesistenti”.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Respinta la richiesta di sospensiva dell'efficacia della deliberazione, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed espletata CTU, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La delibera di esclusione e i motivi di impugnazione
Con delibera comunicata all'attore in data 16 aprile 2022 la società convenuta deliberava l'esclusione dell'attore dalla società a fronte della cessione ad un terzo, ad opera dell'attore, di un credito per euro
218.400,00 asseritamente vantato nei confronti della “Società Agricola La Fenice s.s.” e da questa contestato e dell'omesso “versamento soci ritenuto opportuno onde contribuire a risanare la situazione finanziaria” della società.
Come sopra già indicato parte attrice contesta la legittimità di tale delibera lamentandone l'adozione in assenza di assemblea e di previa contestazione e in assenza dei presupposti di merito.
II. L'omessa previa contestazione dell'addebito
La doglianza appare infondata, non essendo imposte, né dalla legge né dai principi che regolano la specifica materia, la formale convocazione di un'assemblea per la relativa deliberazione e la pervia contestazione.
La stessa giurisprudenza di legittimità esclude la necessità di tali adempimenti avendo la Suprema
Corte statuito che “la delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale” (cfr. C. Cass. 17490/18 alla cui motivazione si rinvia).
pagina 4 di 11 III. I motivi di esclusione
È noto che l'esclusione facoltativa del socio nelle società di persone è regolata dagli artt. 2286 e 2287
c.c. che prevedono tale possibilità, per quanto di interesse in questa sede, in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale.
E' noto altresì che, secondo la risalente ma non superata giurisprudenza di legittimità, e secondo la giurisprudenza di merito, “la gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286, primo comma, cod. civ., può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini” (C. Cass. 6200/91).
È pertanto alla luce di tali parametri che deve essere valutato se la condotta contestata al socio sia idonea alla sua esclusione.
III. 1 L'obbligatorietà del versamento
Parte attrice contestata l'obbligatorietà del versamento richiesto dalla società la cui omissione è stata posta a giustificazione alla sua esclusione.
È pacifico il mancato versamento da parte dell'attore della somma di euro 10.000,00 chiesta sin dall'ottobre del 2021 per affrontare la crisi di liquidità e iniziare a ripianare gli ingenti debiti indicati nella comunicazione (cfr. doc 7 di parte convenuta).
Come statuito dalla Suprema Corte per il caso di un socio di una s.n.c., con ragionamento chiaramente estensibile anche al caso della società semplice, il pagamento pro quota delle passività della società da parte del socio “è oggetto di una obbligazione che discende direttamente dallo "status" di partecipante all'organismo societario, che, se gli dà diritto alla partecipazione agli utili in proporzione ai conferimenti, lo obbliga anche a partecipare nella stessa misura ad oneri e passività e lo rende (salvo il "beneficium excussionis") solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Di conseguenza l'inadempimento dell'obbligazione suddetta ben può giustificare una deliberazione di esclusione del socio inadempiente dalla società, ai sensi dell'art. 2286 cod. civ.” (C. Cass. 12628/95).
Né può ritenersi che tale omissione sia giustificata dall'eventuale inadempimento degli altri soci o dal rifiuto dell'“attuale amministratore” di fornire chiarimenti o dalla poca chiarezza del bilancio.
L'eventuale inadempimento degli altri soci non farebbe venir meno l'inadempimento attoreo mentre, con riguardo ai chiarimenti richiesti, vi è una missiva in atti in cui viene ribadito all'attore, che riveste pagina 5 di 11 la qualifica di socio amministratore, che ha libero accesso alla documentazione bancaria e alle scritture contabili tenute presso il professionista che assiste la società (cfr. comunicazione del 4 marzo 2021 prodotta da parte convenuta sub doc. 9).
Né l'attore può dolersi della poca chiarezza del bilancio la cui predisposizione è riferibile anche allo stesso quale socio amministratore della società.
Tutto ciò premesso, deve pertanto ritenersi che il versamento fosse dovuto e che, il mancato adempimento di parte attrice sia sufficiente a giustificare l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale.
III.2 Il credito per l'attività prestata
L'attore allega di aver svolto, quale unico socio lavorante, l'attività di coordinamento e di direzione tecnica aziendale e di aver svolto ulteriore attività professionale quale medico veterinario, attività, quest'ultima, effettuata al di fuori del conferimento di manodopera e che “sarebbe dovuta essere pagata a parte dalla società così come sempre garantito dal signor che CP_1 Persona_1 ricordiamo essere stato l'amministratore unico di fatto dell'azienda agricola Le Fenice ss”.
Ciò premesso è pacifico che l'attore ha quantificato il proprio credito per l'attività professionale espletata in favore della società dalla sua costituzione in euro 218.400,00 ed ha ceduto tale credito a terzi.
Nella delibera di esclusione, è precisato che il socio mai aveva formalmente prospettato Parte_1 in precedenza un proprio asserito credito, “posto che eventuali conferimenti d'opera dal medesimo compiuti quale socio amministratore in favore di in alcun modo possono configurarsi CP_1
quali prestazioni professionali, in assenza peraltro di specifiche pattuizioni mai formalizzate anche in ordine alla quantificazione economica di detto conferimento, ovvero alla loro individuazione quali prestazioni professionali pure e semplici, posto che ogni socio ha parimenti conferito il proprio apporto d'opera, per le rispettive competenze”.
Viene altresì rilevato che tale comportamento “unitamente alla complessiva condotta tenuta dal socio amministratore denota “gravi inadempienze comportanti un pregiudizio concreto in Parte_1
rapporto all'interesse della società ed appaiono altresì un chiaro attentato all'affectio societatis che dovrebbe connotare il rapporto societario” segnalando altresì che “l'iniziativa appare ancor più grave in quanto pur essendo nota al socio amministratore la condizione di squilibrio Parte_1
pagina 6 di 11 finanziario nella quale versava e versa la società, come prospettato al medesimo con PEC del
21/10/2021 ed essendo allo stesso chiara l'esposizione debitoria riassunta in detta missiva rimasta priva di riscontro, il socio amministratore nulla ha comunicato a circa detta Parte_1 CP_1
asserita e fermamente contestata debenza, prospettando invece a terzi soggetti potenziali cessionari - con il quale egli parrebbe avere interessenze economiche ricostruibili al più negli opportuni contesti - presunti crediti”.
Non vi è dubbio che il socio possa agire nei confronti della società per far valere un proprio credito.
Si evidenzia però che le modalità con le quali il ricorrente ha fatto valere il credito per le prestazioni professionali, quand'anche sussistente nell'importo vantato, sono tali da poter prospettare un abuso del diritto considerando che, anche ritenendo fondate le argomentazioni attoree, questi, dopo aver soprasseduto per anni (dal 2005/2006) dal richiedere i propri onorari per le prestazioni rese quale veterinario, ha proceduto alla liquidazione delle proprie spettanze senza meglio indicare i criteri utilizzati. Inoltre, in un momento di crisi di liquidità della società, non ha neppure previamente inoltrato una nota pro forma o una specifica richiesta di pagamento, anche al fine di prospettare una eventuale rateizzazione, ma ha ceduto il credito a terzi.
Tale comportamento non può che aver inciso negativamente sulla situazione della società che si è vista nella necessità di attivarsi per contestare il credito in un procedimento giudiziale introdotto con decreto ingiuntivo che, se non opposto, era potenzialmente idoneo a divenire titolo esecutivo per importi autoliquidati in parte presumibilmente prescritti.
IV. La liquidazione della quota
Parte attrice ha chiesto che “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
l'Ill.mo Tribunale adito provveda a determinare il valore della quota sociale che dovrà essere liquidato in favore dell'attore”.
La spettanza della liquidazione della quota è giustificata dal disposto dell'art. 2289 c.c., ai sensi del quale, nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi ha diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
Ai fini della quantificazione del valore della quota dell'attore alla data di esclusione è stata effettuata consulenza tecnica.
IV.1 La metodologia utilizzata
pagina 7 di 11 Come precisato dal CTU i metodi che la teoria e la pratica suggeriscono per la valutazione delle aziende sono i seguenti:
- metodo patrimoniale semplice: presuppone che il valore di un'azienda sia pari al patrimonio netto della stessa, opportunamente rettificato;
se si utilizzano tali metodi è necessario valutare la struttura patrimoniale abbandonando i costi storici - che caratterizzano le valutazioni di bilancio - e adottando invece dei criteri idonei a rappresentare i valori “attuali” delle attività e delle passività che compongono il patrimonio aziendale;
- metodo reddituale: il valore di un'azienda viene determinato in base alla sua capacità di produrre reddito, da intendersi come il reddito previsionale medio prodotto annualmente dall'impresa in un certo orizzonte temporale;
- metodo misto patrimoniale-reddituale: il valore dell'azienda viene determinato combinando l'approccio patrimoniale con quello reddituale.
Ai fini della presente stima, il CTU ha utilizzato il metodo misto patrimoniale/reddituale che abbina alla valutazione del patrimonio e la valutazione dell'avviamento, cioè della capacità dell'azienda di generare flussi di reddito.
Entrambe le parti hanno contestato il metodo adottato dal CTU proponendo di effettuare la valutazione con il metodo patrimoniale (quanto a parte convenuta) e con il metodo reddituale (quanto a parte attrice), giungendo a conclusioni diametralmente opposte (- 1.105.401,22 euro quanto a parte convenuta, euro 155.000,00 quanto a parte attrice).
Come ben precisato dal CTU i metodi patrimoniale e reddituale offrono una valutazione parziale dell'azienda oggetto del processo valutativo avendo la prassi professionale sviluppato i cosiddetti metodi di valutazione misti (quale quello reddituale/patrimoniale utilizzato dal CTU), con il chiaro obiettivo di riflettere più fedelmente le diverse peculiarità aziendali.
Il CTU ha precisato che l'utilizzo del metodo misto consente di riflettere più fedelmente le diverse peculiarità aziendali “considerando contemporaneamente aspetti patrimoniali e reddituali, così da conciliare la maggiore obiettività del metodo patrimoniale con la considerazione delle prospettive di reddito dell'azienda” (cfr. relazione peritale pag. 14).
Né è condivisibile il rilievo formulato in comparsa conclusionale da parte attrice secondo la quale il metodo misto non sarebbe utilizzabile nel caso in esame poiché utilizza un dato (il disavanzo pari a
1.824.231,94 del 2011) non verificato, conclusione che, in tesi di parte attrice, sarebbe avvalorata dal rilievo che la società è priva di beni immobili propri ed ha un capitale sociale di soli 10.000,00 euro.
pagina 8 di 11 Le ultime due considerazioni sono chiaramente forvianti in quanto il patrimonio aziendale non si esaurisce certo in beni immobili e il capitale sociale è un mero dato contabile.
Quanto alla prima considerazione si osserva che la società convenuta, in quanto società agricola semplice, non soggiace all'obbligo della tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 c.c.
Ciò posto, nell'espletamento della CTU è emerso che società, sebbene non soggetta al suddetto obbligo, ha tenuto regolarmente la propria contabilità, effettuando registrazioni in partita doppia
(contabilità ordinaria) che, di conseguenza, sono state utilizzate dal consulente al fine dell'espletamento dell'incarico, previo assenso di entrambi i CTP.
La doglianza attorea relativa, nella sostanza, a ritenere inidonea la documentazione esaminata al fine di determinare il disavanzo del 2011, appare infondata, considerato non solo il previo assenso fornito all'utilizzo della documentazione esaminata (come emerge dal verbale allegato alla CTU), ma anche la mancata indicazione specifica degli eventuali vizi della documentazione fornita e l'assenza di richiesta di acquisire ulteriore documentazione. Con tale ultimo comportamento, infatti, parte attrice ha implicitamente ritenuto esaustiva la documentazione acquisita in corso di operazioni peritali, per altro anche ulteriore rispetto a quella oggetto di ordine di esibizione richiesto dall'attore (che riguardava i dieci anni precedenti con esclusione, pertanto, del 2011).
Tale considerazione è avvalorata dal rilievo che l'attore, in quanto socio amministratore, ben avrebbe potuto dettagliare contestazioni in relazione al disavanzo emergente dalla situazione contabile al 2011.
Inoltre, dall'esame della documentazione contabile completa fornita dal 2022 non sono emerse anomalie dovendosi pertanto ritenere che le partite aperte nel 2011 siano state onorate negli anni successivi a conferma della loro genuinità.
IV. 2 Le specifiche doglianze all'elaborato peritale
L'attore lamenta l'imputazione “alla società costi fittizi quali un finanziamento soci per CP_1
826.107,80 € mai deliberati e versati;
un fondo ammortamento attrezzature per 73.938,82 € quando la società non disponeva di particolari e costose attrezzature e, soprattutto, un fondo CP_1 ammortamento trattori per € 36.002,40 quando la società non utilizzava trattori per la sua CP_1 attività”.
La doglianza ai fini della valutazione della quota è manifestamente infondata.
pagina 9 di 11 Nella determinazione del patrimonio netto rettificato, il ctu ha infatti effettuato una “riespressione a valori correnti degli elementi attivi e passivi del bilancio”, e, così facendo, ha escluso dal proprio calcolo sia il fondo finanziamento soci sia il fondo ammortamento.
Sotto il primo profilo si rinvia a quanto argomentato dal CTU a pagina 11 dell'elaborato mentre, con riguardo all'ammortamento ha precisato che “per ogni voce di bilancio, inoltre, si è proceduto mettendo in evidenza il valore contabile (al netto degli eventuali fondi di rettifica: fondo ammortamento”) (crf. Pag. 10).
Ne è fondata la doglianza relativa al contratto di affitto. Parte attrice lamenta la conclusione di tale contratto evidenziando che la convenuta per la sua attività non utilizzerebbe “neppure un metro quadrato di terreno posto che tutto il ciclo di allevamento suini avveniva in tre stalle ed il liquame prodotto dagli animali veniva utilizzato dall'altra società dei signori . Per_1
Il relativo debito è espunto dalla valutazione del CTU (cfr. pag. 10) dell'elaborato sicché non incide sulla valutazione del valore della quota.
IV.3 L'esito della ctu e il rigetto della domanda
Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni a cui è giunto il consulente secondo cui “il patrimonio netto rettificato, sulla base delle valutazioni ed ipotesi utilizzate, ha valore negativo ed ammonta ad € -.3.698,89…” mentre “il valore della quota assume pertanto un valore negativo che si ritiene di portare a zero ai fini della presente stima”.
Alla luce delle risultanze di cui sopra, è evidente che la domanda attorea di condanna al pagamento della liquidazione della quota sociale non possa essere accolta, avendo la stessa valore negativo.
V. Le ulteriori allegazioni in fatto di parte attrice
Le ulteriori allegazioni in fatto di parte attrice aventi ad oggetto le scelte gestionali degli altri soci non assumono rilevanza ai fini della valutazione in ordine alla legittimità della delibera di esclusione e in ordine alla determinazione del valore della quota dovendo essere oggetto di un eventuale giudizio di responsabilità non prospettato dall'attore e la cui aleatorietà nei risultati non pare incidere sul valore della quota.
VI. Le istanze istruttorie
pagina 10 di 11 In considerazione di quanto sopra le istanze di prova orale genericamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni non sono ammissibili vertendo su circostante non rilevanti ai fini della decisione.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità media), nell'importo di euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice salva la solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta le domande di parte attrice.
Spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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