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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7977/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025
TRA
Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 18/07/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in Polignano a Mare (BA) in data 16/01/1999, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il Per_1
14/04/1999, il 22/05/2000 e il 28/03/2002. Per_2 Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti, disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, all'udienza del 19/02/2025 si è costituita la parte resistente;
le parti hanno poi dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione. Il giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi
2 hanno contratto matrimonio religioso in Polignano a Mare (BA) in data 16/01/1999 (atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Polignano a Mare (BA) al n. 2, parte II, serie A, anno
1999).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Non risultano elementi ostativi al recepimento dell'accordo contenuto nel verbale di udienza del 19/02/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7977/2024 introdotto con ricorso del 18/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità all'accordo contenuto nel verbale di udienza del
19/02/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7977/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 19/02/2025
TRA
Parte_1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 18/07/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1
matrimonio celebrato in Polignano a Mare (BA) in data 16/01/1999, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il Per_1
14/04/1999, il 22/05/2000 e il 28/03/2002. Per_2 Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti, disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, all'udienza del 19/02/2025 si è costituita la parte resistente;
le parti hanno poi dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione. Il giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi
2 hanno contratto matrimonio religioso in Polignano a Mare (BA) in data 16/01/1999 (atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Polignano a Mare (BA) al n. 2, parte II, serie A, anno
1999).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Non risultano elementi ostativi al recepimento dell'accordo contenuto nel verbale di udienza del 19/02/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7977/2024 introdotto con ricorso del 18/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità all'accordo contenuto nel verbale di udienza del
19/02/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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