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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 917/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Parte_1
Annamaria Vono
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.4.2023, ha proposto Parte_1 opposizione all'accertamento tecnico preventivo (910/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento.
2. Si è costituito l' , argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione.
3. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445-bis, comma VI, c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 5.4.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 13.3.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 28.4.2023.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
4.1. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento...”.
4.2. La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092
Pag. 2 a 5 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, (ud.
19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
4.3. Orbene, procedendo nell'esame del caso di specie, parte ricorrente si duole che il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo non avrebbe correttamente considerato le patologie sofferte, omettendo, in particolare, una valutazione obiettiva delle proprie condizioni di salute.
4.4. Rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, che ha considerato e risposto adeguatamente alle osservazioni presentate (cfr. pagg. 6 ss. dell'elaborato)
e che, dopo aver considerato tutte le patologie sofferte da parte ricorrente, ha concluso affermando che i disturbi riscontrati non sono idonei ad integrare i requisiti per il riconoscimento del beneficio rivendicato (basandosi, nel rassegnare le conclusioni, su quanto rilevato in sede di visita peritale, nel cui ambito la perizianda è risultata in discrete condizioni generali di nutrizione, normorientata nel tempo e nello spazio, collaborante, senza deficit cognitivi, con deambulazione lievemente rallentata ma autonoma e valida, visus utile e normoudente;
e non
Pag. 3 a 5 essendo, pertanto, stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi per ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla rivendicata indennità di accompagnamento), l'odierna parte ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali, in maniera non generica, le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
4.5. Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
4.6. La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato, o che abbia omesso una valutazione delle capacità del periziando, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4.7. In altri termini, le censure mosse da parte ricorrente costituiscono un mero dissenso diagnostico (in particolare, per quanto attiene alla gravità dell'osteoporosi che affligge la ricorrente) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Pag. 4 a 5 4.8. Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate, tenendo, altresì, conto del fatto che, relativamente all'osteoporosi, la Consulente, che l'ha pienamente considerata, ha spiegato che essa “rappresenta un'infermità che allo stato attuale non compromette in modo grave la deambulazione del soggetto che con lieve rallentamento, deambula in modo autonomo e valido e tale da svolgere i normali atti quotidiani della vita, quali il vestirsi, nutrirsi, etc., non è affetta da deficit cognitivo, è orientata temporo- spazialmente presenta sensi utili” (cfr. pag. 7 dell'elaborato).
5. In ordine alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, alla luce della peculiare natura assistenziale delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 917/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Parte_1
Annamaria Vono
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.4.2023, ha proposto Parte_1 opposizione all'accertamento tecnico preventivo (910/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento.
2. Si è costituito l' , argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione.
3. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte resistente, la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445-bis, comma VI, c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 5.4.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 13.3.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 28.4.2023.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
4.1. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento...”.
4.2. La giurisprudenza ha in particolare rilevato che “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092
Pag. 2 a 5 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 10281 del 2003)” (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, (ud.
19/12/2017, dep. 06/04/2018), n.8557).
4.3. Orbene, procedendo nell'esame del caso di specie, parte ricorrente si duole che il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo non avrebbe correttamente considerato le patologie sofferte, omettendo, in particolare, una valutazione obiettiva delle proprie condizioni di salute.
4.4. Rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, che ha considerato e risposto adeguatamente alle osservazioni presentate (cfr. pagg. 6 ss. dell'elaborato)
e che, dopo aver considerato tutte le patologie sofferte da parte ricorrente, ha concluso affermando che i disturbi riscontrati non sono idonei ad integrare i requisiti per il riconoscimento del beneficio rivendicato (basandosi, nel rassegnare le conclusioni, su quanto rilevato in sede di visita peritale, nel cui ambito la perizianda è risultata in discrete condizioni generali di nutrizione, normorientata nel tempo e nello spazio, collaborante, senza deficit cognitivi, con deambulazione lievemente rallentata ma autonoma e valida, visus utile e normoudente;
e non
Pag. 3 a 5 essendo, pertanto, stati riscontrati evidenti elementi clinici ed obiettivi per ritenere sussistenti le condizioni sanitarie connesse alla rivendicata indennità di accompagnamento), l'odierna parte ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali, in maniera non generica, le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
4.5. Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
4.6. La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato, o che abbia omesso una valutazione delle capacità del periziando, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4.7. In altri termini, le censure mosse da parte ricorrente costituiscono un mero dissenso diagnostico (in particolare, per quanto attiene alla gravità dell'osteoporosi che affligge la ricorrente) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Pag. 4 a 5 4.8. Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate, tenendo, altresì, conto del fatto che, relativamente all'osteoporosi, la Consulente, che l'ha pienamente considerata, ha spiegato che essa “rappresenta un'infermità che allo stato attuale non compromette in modo grave la deambulazione del soggetto che con lieve rallentamento, deambula in modo autonomo e valido e tale da svolgere i normali atti quotidiani della vita, quali il vestirsi, nutrirsi, etc., non è affetta da deficit cognitivo, è orientata temporo- spazialmente presenta sensi utili” (cfr. pag. 7 dell'elaborato).
5. In ordine alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, alla luce della peculiare natura assistenziale delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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