Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 3.
Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresi' rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennita' di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.
Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresi' rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennita' di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 26/07/2012, n. 1101Provvedimento: N. 00009/2008 REG.RIC. N. 01101/2012 REG.PROV.COLL. N. 00009/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9 del 2008, proposto da: BR TO, IO IV, AU CC, AS RL, EP CI, RE CA, NR De ZI, NN De RO, RA EL, EF IV, TO OG, IA SE, CA LL, IE ON, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto presso Matteo Repetti in Genova, Galleria Mazzini, 7/7; contro Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- diritto alle indennità per servizi sulla rete autostradale·
- competenza territoriale·
- presupposti per il riconoscimento delle indennità·
- spese di lite·
- violazione di norme amministrative·
- eccesso di potere·
- accertamento giudiziale del diritto·
- annullamento di nota amministrativa