Art. 3.
Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresi' rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennita' di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.
Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresi' rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennita' di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.