Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 963
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 3.
Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresi' rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennita' di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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