Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23/2025 P.U. – Liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Caterina Lazzara - Presidente rel. dott. Stefania Rignanese - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice nel procedimento 23/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
- ricorrente -
Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata del Parte_1 proprio patrimonio;
- considerato che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) la ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa , la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_1 della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
1
f) sussiste la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili.
- considerato che l'art. 269, comma 2, CCII, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assume le obbligazioni, ma non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione nella quale gli elementi riferiti dall'OCC saranno necessari;
Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore
- rilevato che secondo quanto attestato dall'OCC, a fronte di una situazione debitoria, al netto Contr delle spese di procedura e dei compensi in favore dell' di circa € 1.116.968,25, la ricorrente è in attesa della liquidazione della pensione da parte della Cassa del Notariato, con decorrenza dal
24/02/2024, nonché dell'indennità di cessazione. In particolare, secondo quanto stabilito dall
[...]
con delibera n. 308 del 12/12/2024, tali importi ammontano, al lordo delle ritenute CP_2 fiscali, rispettivamente a € 7.703,07 mensili lordi la pensione (pari a circa € 5.000,00 netti) e ad € 297.025,86 l'indennità di cessazione (circa € 270.000,00 netti). Tuttavia, alla data del deposito del ricorso (07.02.2025), la ricorrente non percepisce redditi a nessun titolo, atteso che la situazione debitoria corrente ha determinato una sospensione delle liquidazioni pensionistiche a causa dei pignoramenti presso terzi attivati dai creditori sulle somme maturande.
La ricorrente risulta proprietaria dei seguenti beni immobili:
• Fabbricato sito in Foggia alla Via Gorizia n. 20 int. 5 –Piano 2, Censito al Catasto dei Fabbricati di Foggia al Foglio 96 – Particella 8583 – Sub 11 – Cat. A/2, Valore Catastale €
1.322,13 – proprietà 1/3 – Gravame: ipoteca di 1^ grado a favore di Intesa San Paolo S.p.A;
• Fabbricato sito in Foggia alla Via Gorizia n. 20, int. 7 – Piano S1, Censito al Catasto dei Fabbricati di Foggia al Foglio 96 – Particella 8583 – Sub 22 – Cat. C/6, Valore Catastale €
247,28 – proprietà 1/3;
• Fabbricato sito in Foggia alla Via Piave n. 7 – Piano S1, Censito al Catasto dei Fabbricati di Foggia al Foglio 96 – Particella 8798 – Sub 48 – Cat. C/6, Valore Catastale € 136,65 – proprietà 1/3 – Gravame: ipoteca di 1^ grado a favore di Intesa San Paolo S.p.A.;
• Fabbricato sito in San Severo (FG) alla Piazza Nicola Tondi n. 41 - Piano Terra, Piano 1 e Piano 2, Censito al Catasto dei Fabbricati di Foggia al Foglio 31 – Particella 1062 – Sub 14 – Cat. A/2, Valore Catastale € 2.060,66 – proprietà 100% – Gravame: ipoteca di 1^ grado a favore di an Giovanni Rotondo;
CP_3
• Fabbricato sito in Vieste (FG) Località Porto Piatto Interno 29 – Piano Terra, Censito al Catasto dei Fabbricati di Foggia al Foglio 60 – Particella 165 – Sub 22 – Cat. A/3, Valore
Catastale 348,61, in multiproprietà per 1631/100.000;
• Terreno nell'agro di San Severo (FG) – Censito al Catasto dei Terreni di Foggia al Foglio 149
– Particella 1, Seminativo – Classe 2 – 31 are 27 ca, Reddito dominicale € 17,76 – Reddito agrario € 9,69 – proprietà ½;
• Terreno nell'agro di San BA in Galdo (BN) – Censito al Catasto dei Terreni di Benevento al Foglio 45 – Particella 290, Incolto – Classe U – 2 are 60 ca, Reddito dominicale
€ 0,09 – Reddito agrario € 0,03 – proprietà 1/6.
2 Risulta proprietaria dell'autovettura Marca Suzuki Mod. LY E81S – Targata FB939DV – Anno di immatricolazione 2015, il cui valore è stato stimato da quotazione relativa al mese di CP_4 gennaio 2025 in € 9.400,00. La ricorrente è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:
• c.c. n. 1000/12964 acceso presso la Banca Intesa San Paolo, con saldo al 30/11/2024 di € 196,05;
• c.c. n. 1000/65941 acceso presso la Banca Intesa San Paolo, con saldo al 30/09/2024 di € 79,87;
• c.c. n. CC0090091051 acceso presso la Banca popolare Pugliese, con saldo al 15/01/2025 di € 173,00.
La ricorrente è titolare della Polizza UnipolSai n. 001028941 finalizzata all'esclusiva liquidazione del Trattamento di Fine rapporto dei dipendenti, con capitale maturato a favore degli stessi, sulla base dei versamenti perfezionati, nella misura complessiva di € 50.387,23, distinta come segue:
€ 13.467,39 a favore di € 22.144,81 a favore di Persona_2 Parte_2
€ 14.775,03 a favore di .
[...] Controparte_5
- ritenuto, quindi, che sussistono tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio della ricorrente ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili, e di ciò che la debitrice percepisce a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
- ritenuto che spetti al giudice stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii;
- ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino all'importo mensile di € 1.000,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- rilevato che la debitrice si è resa disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di Euro 2.500,00 per 5 anni quale differenza tra entrate mensili (€ 5.000,00) e le spese per il sostentamento quantificate in € 2.500,00;
- ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativo poiché la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedono l'ammontare delle spese per il sostentamento, come sopra quantificate;
- considerato che la ricorrente propone una liquidazione con programma quinquennale, ma ha chiarito la Corte Costituzionale che il termine triennale correlato all'esdebitazione del liquidato opera quale termine massimo, oltre che quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Argomenta la Corte spiegando che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono rispettare un equilibrio tra il soddisfacimento delle ragioni creditorie e il principio della ragionevole durata del procedimento, tutelato dall'art. 111 della Costituzione. In questo contesto, l'istituto dell'esdebitazione gioca un ruolo centrale, fissando un limite temporale massimo di tre anni per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma di liquidazione non consenta di soddisfare integralmente i crediti concorsuali prima del termine. Tale limite garantisce che la procedura non si traduca in un vincolo perpetuo per il debitore, preservando le finalità rieducative e riequilibratrici dell'istituto, come richiesto anche dal diritto dell'Unione Europea. In presenza dei presupposti di legge l'esdebitazione opera di diritto, a seguito della chiusura della liquidazione controllata, e in ogni caso decorsi tre anni dalla sua apertura, finendo così con l'operare come limite temporale massimo all'apprensione dei beni
3 sopravvenuti del debitore (potendo la liquidazione controllata durare oltre il triennio solo in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria limitatamente ai beni ancora rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione).
- ritenuto, dunque, che la liquidazione controllata de quo avrà durata triennale, con apprensione dei redditi futuri per tale limitato arco di tempo, e così come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII, potrà proseguire oltre il triennio solo per le operazioni di liquidazione del patrimonio già acquisito alla massa, e sino al loro completamento;
- considerato, pertanto, il limite temporale massimo di tre anni per l'apprensione dei beni futuri, rispetto alla durata quinquennale proposta dalla ricorrente, e considerando in via analogica che in virtù del calcolo di cui all'art. 283, comma 2, CCII, le spese per il sostentamento del nucleo familiare della ricorrente composto esclusivamente dalla stessa, ammonterebbero a € 801,61 (€ 534,41 assegno sociale 2024 + € 267,20 assegno sociale aumentato della metà x 1 quale coefficiente), ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. b) CCII il fabbisogno necessario per il mantenimento della ricorrente può essere determinato in € 1.000,00 mensili, oltre € 1.000,00 per la tredicesima mensilità, il tutto per tre anni a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza di apertura della liquidazione. Tali importi non saranno compresi nella liquidazione.
La somma eccedente sarà destinata ai creditori, così garantendosi anche un equilibrio tra la durata della procedura (3 anni) e l'importo offerto dalla ricorrente ai creditori (pari a € 150.000,00: € 2.500,00 mensili x 5 anni), assicurandosi ai creditori, nel più breve arco temporale di 3 anni, i creditori una soddisfazione per € 144.000,00;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
- rilevato che in virtù della delibera n. 308 del 12/12/2024 la Cassa del Notariato ha disposto, cautelativamente, in seguito ai pignoramenti notificati a danno della ricorrente, di accantonare a favore dei creditori pignoratizi il 50% degli emolumenti spettanti alla debitrice a titolo di pensione, nonché l'intero importo dovuto a titolo di indennità di cessazione;
- considerato, con riferimento ai pignoramenti operanti sul T.F.R. e sulla pensione, che in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compiono non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario. Questo anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), in ragione del fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea ad estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato. Onde il pagamento è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento (in termini Cass. 1078/2017,n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015
n. 16838). Considerato che tali principi devono trovare applicazione anche alla liquidazione controllata;
- rilevato conseguentemente che il T.F.R. e le quote della pensione accantonate con decorrenza dal 24/02/2024 e non corrisposte ai creditori assegnatari e quelle maturate dopo l'apertura della liquidazione, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura, ed il creditore che ha proceduto al pignoramento, pur ove già assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, pena, diversamente, la violazione della par condicio creditorum e del principio della soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori, ex artt. 150 e 151 CCII, che trovano applicazione anche nella liquidazione controllata in forza dell'esplicito richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5 CCII;
4 - ritenuto quindi che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e/o cessioni volontarie gravanti sul T.F.R. e sulla pensione della debitrice non saranno opponibili alla procedura e che eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente successivi all'apertura della liquidazione controllata saranno inefficaci nei confronti della procedura;
- ritenuto, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dalla debitrice;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
3) Nomina Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
4) Ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le documentazioni fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
6) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della debitrice, il reddito da pensione della ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 mensili ed € 1.000,00 da tredicesima mensilità, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
il tutto per la durata di tre anni dalla data di apertura della liquidazione;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
10) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- effettui le vendite mediante procedure competitive;
5 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
- riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
12) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
13) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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