Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 565/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo civile n.r.g. 565/2025 promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Satrico, n. 29 int. 33, nello C.F._2 studio dell'Avv. Filippo Treiani che li rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
b) ordini al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza all'atto di matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 8.4.2025, e , hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Rieti per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile da loro contratto presso il Comune di a Napoli (NA) il 01.10.1991.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nate , l'11.08.1992 Persona_1
e , l'11.03.1994; con provvedimento del 25.11.2022 (r.g.n. 1588/2022) del Tribunale Persona_2 di Rieti veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
dall'epoca della separazione personale, la convivenza non è stata più ripresa e non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione legale né la
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Alla udienza del 17.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale, e non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Definitivamente decidendo nella causa n. 565/2025 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
, cosi provvede: Pt_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Napoli Parte_1 Parte_2
(NA) il 01.10.1991, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 1991, atto n.
88, p. I, sez. Z);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
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