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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7247 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 9206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9206 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BUONANNO C.F._1
ROBERTA e dall'avv. BUONANNO ROSANNA e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 16
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTO DI VETTA LIDIA presso la quale elettivamente domicilia in Bacoli alla via Roma n. 39
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso chiedendo pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi, regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e depositati in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con a Monte di Procida (NA), in data CP_1
09/01/2014, che dalla loro unione erano nati tre figli: (23.02.2015), (20.05.2016) Per_1 Per_2
e (01.09.2020), deduceva che la casa coniugale era condotta in locazione per un canone Per_3 mensile di euro 500,00; che era casalinga, specificando però di aver lavorato presso uno studio di commercialista dal 2009 al 2016, lasciando poi il lavoro su richiesta del marito, alla nascita del secondogenito, svolgendo saltuariamente piccoli lavoretti nel 2016; che il era CP_1 marittimo, con qualifica di Commissario di Bordo, lavorando fino al 2016/2017 presso società facente capo al di lui padre e successivamente, a seguito del fallimento della compagnia, presso la Grimaldi;
che il resistente, desideroso di fare carriera, aveva deciso di compiere più imbarchi anche di lunga durata, restando lontano da casa anche per lunghi mesi;
che il CP_1 percepiva una retribuzione mensile di circa euro 4.000,00 per tredici mensilità, oltre scatti di anzianità, straordinari e festivi, benefits, premi, vitto e alloggio durante i periodi di navigazione;
che il aveva proprietà immobiliari;
che lo stesso si era sempre occupato integralmente CP_1 del pagamento del canone di locazione, utenze, condominio, vitto, auto e altre spese, versando altresì somme per le polizze assicurative in favore dei figli, ancorché formalmente contratte dalla ricorrente, nonché per le loro attività scolastiche, extrascolastiche e sportive;
che Per_2 era tenuto a sottoporsi a una terapia c.d. di Immunoterapia Specifica con Allergeni, che comportava continui vaccini ogni tre mesi, per complessivi euro 964,00 all'anno, comportando peraltro tale circostanza, unitamente alla tenera età dei figli e all'assenza del padre anche per lunghi mesi, che ella si era dedicata ininterrottamente alla casa e ai figli;
che durante il matrimonio frequenti erano stati i viaggi di famiglia;
che il imbarcatosi ad aprile 2023, CP_1 avrebbe dovuto fare rientro agli inizi di agosto 2023, invece, non dando notizie alla moglie, faceva ritorno a casa solo in data 28.08.2023, adducendo di aver svolto dei corsi formativi e successivamente comunicando di doversi nuovamente allontanare, agli inizi di settembre 2023, per la frequentazione di un corso, che ella scopriva non essere in programma;
che il resistente si allontanava dalla casa coniugale il 10.09.2023, senza comunicare la data del rientro né dove si trovasse, apprendendo poi la ricorrente che il marito intratteneva una relazione con un'altra donna, soggiornando in diverse località con la stessa nel periodo in cui doveva essere imbarcato;
che ella aveva provato a mettersi invano in contatto con il marito, ricevendo successivamente lettera di invito a negoziazione assistita per la separazione;
che il marito aveva svuotato il conto cointestato;
che si era ritrovata sola con tre minori, priva di occupazione e impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2 Tutto ciò premesso, chiedeva:
“che il Tribunale adito, ritenuta la propria competenza e previa fissazione della relativa udienza di comparizione delle parti, con fissazione del termine per la notifica al resistente, attualmente residente in [...], voglia così provvedere:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione con addebito al sig. , per avere lo stesso abbandonato il tetto coniugale e condotto CP_1 una relazione extraconiugale, in violazione dell'art. 151, II comma c.p.c.;
- assegnare la casa familiare sita in Bacoli (NA), alla Via Virgilio, n. 132 alla sig.ra
, affinché continui ad abitarla con i tre figli minori;
Parte_1
- disporre che i minori, , e , vengano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
- disporre che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori stessi.
- disporre un congruo calendario di visite padre-figli, tenuto conto anche dell'attività lavorativa del resistente che lo vede lontano da casa anche per lunghi mesi.
- disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 1.800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori (€ 600,00 a figlio) a far data dalla domanda, già con provvedimento provvisorio ex art. 473-bis.22 c.p.c.; il tutto oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
- disporre che il sig. contribuisca, nella misura del 100%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per i minori, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle mediche non coperte da S.S.N., ludiche e sportive, previamente concordate tra i genitori, il tutto come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli, siglato il 07.03.2018.
- disporre che il sig. versi la somma mensile di € 500,00, a titolo di CP_1 mantenimento in favore della moglie, sig.ra . Parte_1
- Con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva , il quale aderiva alla domanda separativa formulata CP_1 dalla ricorrente, rappresentando che tra le parti era intervenuto accordo, che veniva depositato in data 18.11.2024.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, il procedimento veniva scardinato dal ruolo del magistrato originariamente assegnatario,
3 esonerato temporaneamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, e assegnato al sottoscritto relatore.
Celebrata l'udienza del 15.07.2025 con modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale. La separazione va dichiarata ai sensi del 1° co. dell'art.151 c.c. Difatti, la domanda di addebito formulata dalla nel ricorso introduttivo deve intendersi implicitamente rinunciata giacchè Pt_1 nell'accordo depositato e sottoscritto le parti hanno dichiarato “di aver raggiunto un accordo in ordine alla domanda principale di separazione e in ordine alle domande accessorie, relative ai loro tre figli minori, , e , chiedendo altresì “dichiarare la separazione Per_1 Per_2 Per_3 personale dei coniugi e sensi dell'art. 151, 1° comma, Parte_1 CP_1 cod. civ.”, alle condizioni concordate.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da ultimo depositate:
“A. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B. la casa coniugale sita in Bacoli (NA), alla via Virgilio, n. 132, condotta in locazione al costo di € 500,00 viene assegnata alla sig.ra , che la abiterà con i tre figli Parte_1 minori;
C. il sig. dichiara di essersi trasferito presso i genitori in Monte di Procida CP_1 alla via Corso Umberto I n 126
D. eventuali cambi di domicilio e/ di residenza, dovranno essere comunicati tra le parti almeno 60 giorni prima, ex art. 337 sexies c.c.;
E. I figli minori saranno affidati in via condivisa da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Per ciò che attiene al calendario di visite padre-figlio, considerata la tipologia di lavoro del sig. (marittimo, con la qualifica di Commissario Di Bordo), CP_1 che lo vede imbarcato anche per molti mesi, quando il padre sarà in Bacoli (NA), potrà vedere e tenere con sé i figli 2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 (cena inclusa) e a weekend alternati, dal sabato alla
4 domenica. Durante la pausa estiva (intendendosi i mesi di giugno, luglio e agosto), ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni (anche divisi in due periodi di 7 giorni ciascuno), nei quali si intenderanno sospesi gli incontri con l'altro genitore. Tale periodo verrà concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. Tutte le altre festività (Natale, Pasqua e quelle c.d. rosse da calendario) seguiranno la regola dell'alternanza tra essi genitori.
F. Le parti specificano che i prelievi e gli accompagnamenti dei minori, da parte del padre, avverranno presso l'Istituto Scolastico (se i figli sono a scuola) o presso il domicilio materno (se i figli non hanno scuola);
G. il sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.600,00 CP_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge;
tale importo verrà versato su postepay, intestata alla sig.ra
, n. identificativo IBAN: IT45E 3608 1051 3824 0595 940 609; Parte_1
H. il sig. provvederà alle spese del vaccino per il piccolo , pari a € CP_1 Per_2
964,00 annui, da corrispondere alla sig.ra in 4 rate di € 241,00 ciascuna Parte_1
(corrispondenti al costo del vaccino che, al momento, va somministrato ogni 3 mesi), previa esibizione della ricevuta di pagamento;
inoltre, il sig. provvederà direttamente al CP_1 versamento di € 150,00 per le tre polizze assicurative dei tre figli, accese presso l'Ufficio Postale sito in Baia, alla Piazza Dei Gasperi, n. 1;
I. l'Assegno Unico erogato dall' in favore dei tre figli minori verrà percepito nella CP_2 misura del 100% dalla sig.ra per espressa rinuncia da parte del padre alla Parte_1 propria quota ed in favore ed accrescimento di quanto erogato alla madre ed in ordine al quale il sig. presta sin d'ora il consenso. A tal fine, il sig. sottoscrive CP_1 CP_1 contestualmente al presente atto, la relativa modulistica allegata al presente;
J. le spese straordinarie relative ai figli minori, saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo fra i medesimi, il tutto come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli, siglato il 07.03.2018; sin d'ora, le parti stabiliscono che il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese della scuola privata di Maria, iscritta presso l'Istituto Scolastico “Baby Planet”;
K. il sig. si impegna e si obbliga a trasferire la proprietà dell'auto Fiat CP_1
500 X (Tg. FX582XZ) alla sig.ra , che ne diventerà unica proprietaria e le Parte_1 cui spese restano a carico della stessa;
L. il sig. presta sin d'ora il consenso a che tutti e tre i figli minori svolgano CP_1 un percorso di psicoterapia, presso la ASL competente;
5 M. i coniugi si impegnano e si obbligano a chiudere il conto cointestato acceso presso
l'Istituto di Credito “Intesa San Paolo s.p.a.” (già Banco Di Napoli), filiale sita in Bacoli (NA), alla Via Gueglielmo Marconi, n. 184;
N. le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario attesa l'età degli stessi e l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro , così provvede: CP_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 1, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2014); CP_1
• disciplina le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti come riportati in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE DI PROCIDA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
• compensa le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9206 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BUONANNO C.F._1
ROBERTA e dall'avv. BUONANNO ROSANNA e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 16
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTO DI VETTA LIDIA presso la quale elettivamente domicilia in Bacoli alla via Roma n. 39
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso chiedendo pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi, regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e depositati in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con a Monte di Procida (NA), in data CP_1
09/01/2014, che dalla loro unione erano nati tre figli: (23.02.2015), (20.05.2016) Per_1 Per_2
e (01.09.2020), deduceva che la casa coniugale era condotta in locazione per un canone Per_3 mensile di euro 500,00; che era casalinga, specificando però di aver lavorato presso uno studio di commercialista dal 2009 al 2016, lasciando poi il lavoro su richiesta del marito, alla nascita del secondogenito, svolgendo saltuariamente piccoli lavoretti nel 2016; che il era CP_1 marittimo, con qualifica di Commissario di Bordo, lavorando fino al 2016/2017 presso società facente capo al di lui padre e successivamente, a seguito del fallimento della compagnia, presso la Grimaldi;
che il resistente, desideroso di fare carriera, aveva deciso di compiere più imbarchi anche di lunga durata, restando lontano da casa anche per lunghi mesi;
che il CP_1 percepiva una retribuzione mensile di circa euro 4.000,00 per tredici mensilità, oltre scatti di anzianità, straordinari e festivi, benefits, premi, vitto e alloggio durante i periodi di navigazione;
che il aveva proprietà immobiliari;
che lo stesso si era sempre occupato integralmente CP_1 del pagamento del canone di locazione, utenze, condominio, vitto, auto e altre spese, versando altresì somme per le polizze assicurative in favore dei figli, ancorché formalmente contratte dalla ricorrente, nonché per le loro attività scolastiche, extrascolastiche e sportive;
che Per_2 era tenuto a sottoporsi a una terapia c.d. di Immunoterapia Specifica con Allergeni, che comportava continui vaccini ogni tre mesi, per complessivi euro 964,00 all'anno, comportando peraltro tale circostanza, unitamente alla tenera età dei figli e all'assenza del padre anche per lunghi mesi, che ella si era dedicata ininterrottamente alla casa e ai figli;
che durante il matrimonio frequenti erano stati i viaggi di famiglia;
che il imbarcatosi ad aprile 2023, CP_1 avrebbe dovuto fare rientro agli inizi di agosto 2023, invece, non dando notizie alla moglie, faceva ritorno a casa solo in data 28.08.2023, adducendo di aver svolto dei corsi formativi e successivamente comunicando di doversi nuovamente allontanare, agli inizi di settembre 2023, per la frequentazione di un corso, che ella scopriva non essere in programma;
che il resistente si allontanava dalla casa coniugale il 10.09.2023, senza comunicare la data del rientro né dove si trovasse, apprendendo poi la ricorrente che il marito intratteneva una relazione con un'altra donna, soggiornando in diverse località con la stessa nel periodo in cui doveva essere imbarcato;
che ella aveva provato a mettersi invano in contatto con il marito, ricevendo successivamente lettera di invito a negoziazione assistita per la separazione;
che il marito aveva svuotato il conto cointestato;
che si era ritrovata sola con tre minori, priva di occupazione e impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2 Tutto ciò premesso, chiedeva:
“che il Tribunale adito, ritenuta la propria competenza e previa fissazione della relativa udienza di comparizione delle parti, con fissazione del termine per la notifica al resistente, attualmente residente in [...], voglia così provvedere:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione con addebito al sig. , per avere lo stesso abbandonato il tetto coniugale e condotto CP_1 una relazione extraconiugale, in violazione dell'art. 151, II comma c.p.c.;
- assegnare la casa familiare sita in Bacoli (NA), alla Via Virgilio, n. 132 alla sig.ra
, affinché continui ad abitarla con i tre figli minori;
Parte_1
- disporre che i minori, , e , vengano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
- disporre che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori stessi.
- disporre un congruo calendario di visite padre-figli, tenuto conto anche dell'attività lavorativa del resistente che lo vede lontano da casa anche per lunghi mesi.
- disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 1.800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori (€ 600,00 a figlio) a far data dalla domanda, già con provvedimento provvisorio ex art. 473-bis.22 c.p.c.; il tutto oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
- disporre che il sig. contribuisca, nella misura del 100%, alle spese CP_1 straordinarie necessarie per i minori, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle mediche non coperte da S.S.N., ludiche e sportive, previamente concordate tra i genitori, il tutto come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli, siglato il 07.03.2018.
- disporre che il sig. versi la somma mensile di € 500,00, a titolo di CP_1 mantenimento in favore della moglie, sig.ra . Parte_1
- Con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva , il quale aderiva alla domanda separativa formulata CP_1 dalla ricorrente, rappresentando che tra le parti era intervenuto accordo, che veniva depositato in data 18.11.2024.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, il procedimento veniva scardinato dal ruolo del magistrato originariamente assegnatario,
3 esonerato temporaneamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, e assegnato al sottoscritto relatore.
Celebrata l'udienza del 15.07.2025 con modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale. La separazione va dichiarata ai sensi del 1° co. dell'art.151 c.c. Difatti, la domanda di addebito formulata dalla nel ricorso introduttivo deve intendersi implicitamente rinunciata giacchè Pt_1 nell'accordo depositato e sottoscritto le parti hanno dichiarato “di aver raggiunto un accordo in ordine alla domanda principale di separazione e in ordine alle domande accessorie, relative ai loro tre figli minori, , e , chiedendo altresì “dichiarare la separazione Per_1 Per_2 Per_3 personale dei coniugi e sensi dell'art. 151, 1° comma, Parte_1 CP_1 cod. civ.”, alle condizioni concordate.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da ultimo depositate:
“A. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
B. la casa coniugale sita in Bacoli (NA), alla via Virgilio, n. 132, condotta in locazione al costo di € 500,00 viene assegnata alla sig.ra , che la abiterà con i tre figli Parte_1 minori;
C. il sig. dichiara di essersi trasferito presso i genitori in Monte di Procida CP_1 alla via Corso Umberto I n 126
D. eventuali cambi di domicilio e/ di residenza, dovranno essere comunicati tra le parti almeno 60 giorni prima, ex art. 337 sexies c.c.;
E. I figli minori saranno affidati in via condivisa da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Per ciò che attiene al calendario di visite padre-figlio, considerata la tipologia di lavoro del sig. (marittimo, con la qualifica di Commissario Di Bordo), CP_1 che lo vede imbarcato anche per molti mesi, quando il padre sarà in Bacoli (NA), potrà vedere e tenere con sé i figli 2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 (cena inclusa) e a weekend alternati, dal sabato alla
4 domenica. Durante la pausa estiva (intendendosi i mesi di giugno, luglio e agosto), ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni (anche divisi in due periodi di 7 giorni ciascuno), nei quali si intenderanno sospesi gli incontri con l'altro genitore. Tale periodo verrà concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. Tutte le altre festività (Natale, Pasqua e quelle c.d. rosse da calendario) seguiranno la regola dell'alternanza tra essi genitori.
F. Le parti specificano che i prelievi e gli accompagnamenti dei minori, da parte del padre, avverranno presso l'Istituto Scolastico (se i figli sono a scuola) o presso il domicilio materno (se i figli non hanno scuola);
G. il sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.600,00 CP_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge;
tale importo verrà versato su postepay, intestata alla sig.ra
, n. identificativo IBAN: IT45E 3608 1051 3824 0595 940 609; Parte_1
H. il sig. provvederà alle spese del vaccino per il piccolo , pari a € CP_1 Per_2
964,00 annui, da corrispondere alla sig.ra in 4 rate di € 241,00 ciascuna Parte_1
(corrispondenti al costo del vaccino che, al momento, va somministrato ogni 3 mesi), previa esibizione della ricevuta di pagamento;
inoltre, il sig. provvederà direttamente al CP_1 versamento di € 150,00 per le tre polizze assicurative dei tre figli, accese presso l'Ufficio Postale sito in Baia, alla Piazza Dei Gasperi, n. 1;
I. l'Assegno Unico erogato dall' in favore dei tre figli minori verrà percepito nella CP_2 misura del 100% dalla sig.ra per espressa rinuncia da parte del padre alla Parte_1 propria quota ed in favore ed accrescimento di quanto erogato alla madre ed in ordine al quale il sig. presta sin d'ora il consenso. A tal fine, il sig. sottoscrive CP_1 CP_1 contestualmente al presente atto, la relativa modulistica allegata al presente;
J. le spese straordinarie relative ai figli minori, saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo fra i medesimi, il tutto come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli, siglato il 07.03.2018; sin d'ora, le parti stabiliscono che il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese della scuola privata di Maria, iscritta presso l'Istituto Scolastico “Baby Planet”;
K. il sig. si impegna e si obbliga a trasferire la proprietà dell'auto Fiat CP_1
500 X (Tg. FX582XZ) alla sig.ra , che ne diventerà unica proprietaria e le Parte_1 cui spese restano a carico della stessa;
L. il sig. presta sin d'ora il consenso a che tutti e tre i figli minori svolgano CP_1 un percorso di psicoterapia, presso la ASL competente;
5 M. i coniugi si impegnano e si obbligano a chiudere il conto cointestato acceso presso
l'Istituto di Credito “Intesa San Paolo s.p.a.” (già Banco Di Napoli), filiale sita in Bacoli (NA), alla Via Gueglielmo Marconi, n. 184;
N. le spese per la presente procedura saranno compensate con rinunzia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13, co.8 L.P. n.247/12 con le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, e dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18).”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario attesa l'età degli stessi e l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro , così provvede: CP_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 1, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2014); CP_1
• disciplina le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti come riportati in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE DI PROCIDA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
• compensa le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
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