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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6561/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATHALIE Parte_1 C.F._1
TOMASELLI
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti MARCO GRASSELLI e CP_1 C.F._2
DEBORA D'AQUINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
SALVATORE : _1
Nel merito in via principale:
1 - accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e dunque la responsabilità esclusiva del Sig.
, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., nella causazione CP_1
dei danni patiti dal Sig. a seguito ed in conseguenza dei fatti illeciti di cui Parte_1
in narrativa, e segnatamente delle lesioni personali volontarie gravi cagionate dal resistente in data
13.3.2022, e per l'effetto,
- condannare il resistente Sig. a corrispondere al ricorrente, ai sensi del combinato CP_1
disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nessuno escluso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: biologico/dinamico relazionale, morale, patrimoniale e materiale) come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 14.036,25 o quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta di giustizia all'esisto della espletata istruttoria, nonché
- condannare il resistente Sig. al pagamento di interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.
1712 del 1995, dall'evento al saldo.
Nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e dunque la responsabilità esclusiva del Sig.
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., nella causazione dei danni patiti dal Sig. CP_1
a seguito ed in conseguenza dei fatti illeciti di cui in narrativa, e Parte_1 segnatamente delle lesioni personali gravi cagionate dal resistente in data 13.3.2022 e per l'effetto,
- condannare il resistente Sig. a corrispondere al ricorrente, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nessuno escluso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: biologico/dinamico relazionale, morale, patrimoniale e materiale) come meglio specificati nella narrativa del presente atto,
e complessivamente determinati nella somma di € 14.036,25 o quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta di giustizia all'esisto della espletanda istruttoria, nonché,
2 - condannare il resistente Sig. al pagamento di interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.
1712 del 1995, dall'evento al saldo.
In ogni caso:
- respingere l'avversa domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto
- condannare il resistente Sig. a rifondere integralmente al ricorrente le spese e CP_1 competenze di lite, ivi comprese eventualmente quelle di CTU (€ 1.830) e CTP (€ 610), relative al presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Email_1
In via principale:
Respingersi le domande tutte di poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed Parte_1
in diritto per le motivazioni di cui in narrativa. Spese e onorari interamente rifusi.
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato che il comportamento tenuto da configura la condotta di cui Parte_1
al reato di lesione personale ex art. 582 c.p., accertate e dichiarate le lesioni subite ed accertati e quantificati i danni subiti da nella CP_1
misura indicata nella perizia medico-legale di € 24.148,25, oltre le spese mediche affrontate per €
1.214,00, condannarsi al risarcimento dei danni in favore di nella Parte_1 CP_1 misura di € 25.362,25 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Spese e onorari interamente rifusi.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso che la notte del 13.3.2022, mentre lavorava come addetto alla Parte_1 sicurezza presso la discoteca A's di CO EN (TV), era stato colpito da una transenna di metallo scagliatagli contro da un avventore del locale, in precedenza allontanato per il CP_1
suo comportamento molesto, ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato la citata controparte chiedendo – in principalità ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., in subordine ex art. 2043 c.c. – il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, secondo le tabelle milanesi del 2021, in € 24.709,93 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
1.1 Si è tempestivamente costituito contestando la ricostruzione della dinamica CP_1
effettuata da parte attrice e deducendo, al contrario, di essersi meramente difeso e di essere stato piuttosto vittima di un violento pestaggio ad opera dei buttafuori della discoteca, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso attoreo e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 25.362,25 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.2 La causa è stata istruita con prova testimoniale e ctu medico-legale sulla persona dell'attore e giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, mentre va respinta la domanda riconvenzionale.
L'esito dell'istruttoria svoltasi il 30 maggio 2024 depone, infatti, per la prova del colpo subito da a causa della transenna spinta da mentre della partecipazione di _1 CP_1 _1 all'aggressione ad non vi è riscontro alcuno. CP_1
In sede di interpello, ha dichiarato che la sera dei fatti era ubriaco e su di giri, motivo per CP_1
cui qualcuno del suo stesso gruppo ha chiamato la sicurezza per farlo allontanare dal locale;
una volta portato fuori dal locale voleva rientrare per prendere i suoi effetti personali, ma non gli è stato consentito dagli addetti alla sicurezza e ne è nata una discussione.
4 Il convenuto ha altresì riconosciuto di aver dato una spinta alla transenna, pur spostandola solo di poco, circa 30 cm, ha escluso però di averla lanciata o sollevata e comunque di aver colpito alcuno dei buttafuori.
Quindi lo stesso convenuto ha riconosciuto di aver mosso la transenna nel contesto di una discussione accesa con i buttafuori, pur ridimensionando l'episodio.
Il teste che è sempre rimasto con ha confermato che ha spinto la Tes_1 CP_1 CP_1
transenna e ha detto di non aver visto se qualcuno è stato colpito dalla transenna.
Il teste ha detto che ha cercato di spostare la transenna nel tentativo di Testimone_2 CP_1
entrare nuovamente nel locale, senza però tirarla addosso a nessuno e di non aver visto far CP_1
male a o viceversa. _1
Il teste è rimasto circa un'ora fuori dal locale insieme ad e CP_1 Tes_1
Anche la teste ha visto dietro la transenna come per difendersi, ma non ha Testimone_3 CP_1 visto che l'abbia tirata addosso a qualcuno o qualcosa;
ha altresì precisato di non essere stata sempre presente.
Che invece la transenna sia stata usata in chiave “offensiva” è stato dichiarato dal teste , Tes_4
dipendente della discoteca, che pur non avendo visto la transenna colpire ha comunque _1
riferito di aver visto sollevare la transenna e scagliarla verso la vetrata, quando era CP_1 _1
nei pressi della porta e di aver subito dopo sentito lamentarsi del male al braccio;
dal teste _1
parimenti dipendente della discoteca, che ha riferito di aver visto prendere Testimone_5 CP_1
la transenna e scagliarla contro la porta e contro i buttafuori, tra i quali vi era il dal teste _1
, sempre dipendente della discoteca, che ha parimenti visto sollevare la Testimone_6 CP_1
transenna e scagliarla contro _1
Considerato che dei testi attorei una è stata presente solo in alcune fasi, non meglio precisate, e l'altro, per sua stessa ammissione, aveva bevuto, che comunque detti testi hanno riferito che era CP_1
arrabbiato e su di giri e che ha spostato/usato la transenna, che vi era concitazione e discussione e era nei pressi della porta e che voleva a tutti i costi rientrare nel locale, appare più _1 CP_1
che plausibile, come concordemente e puntualmente ricostruito dai testi attorei, che nella concitazione
5 della fase la transenna, anche se non propriamente sollevata e scagliata, ma più semplicemente spostata con violenza e forza, abbia colpito _1
A riscontrare ulteriormente detta ricostruzione offerta dai testi attorei vi è poi la piena compatibilità accertata in sede di ctu tra le lesioni riscontrate – e accertate al pronto soccorso il giorno successivo- e la dinamica sopra riferita.
Ne consegue che deve ritenersi provato che il convenuto abbia cagionato all'attore la lesione alla mano sinistra e alla spalla destra.
2.1 Quanto alla domanda riconvenzionale, dall'istruttoria testimoniale non è risultato in alcun modo provato che fosse tra i buttafuori che avrebbero aggredito in sede di interpello _1 CP_1
ha parlato genericamente di tre buttafuori, il teste ha espressamente riferito di CP_1 Tes_1 ricordare un ragazzo di colore mentre su ha così risposto “non ricordo che fosse presente _1 invece il che vedo qui in udienza”. _1
A confermare l'estraneità di ai fatti denunciati dal convenuto anche le risultanze della ctu, _1 ove si legge (p. 22) che “L'assenza di lesioni cutanee quali ecchimosi e/o escoriazioni al dorso della mano (non annotate in sede di Pronto Soccorso - cfr verbale), specie in regioni caratteristiche come le nocche, non sembrano avvalorare ipotesi interpretative come quella di lesioni provocate con la mano serrata, come nell'azione di sferrare un pugno”.
La domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore non può, pertanto, essere accolta, difettando la prova del coinvolgimento del nella lamentata aggressione. _1
3. Accertato l'an della pretesa attorea, ex art. 2043 c.c., venendo alle conseguenze lesive, in primis quelle non patrimoniali, parte attrice ha chiesto in ricorso un appesantimento del 20% per la cenestesi lavorativa quale buttafuori e istruttore di pugilato, il danno morale, nella misura prevista dalle tabelle milanesi del 2021 e altresì un ulteriore aumento del 50% del danno biologico permanente a titolo di personalizzazione, deducendo la perduta possibilità di suonare il violino e la chitarra, l'incidenza negativa sulla carriera di tiratore sportivo e le ricadute negative sulle attività lavorative di istruttore di boxe e addetto alla sicurezza.
Nelle note conclusive ha ridotto la quantificazione del danno, facendo proprie le risultanze della ctu e insistendo comunque per una personalizzazione del 50% deducendo come il “grave trauma subito e le
6 gravi lesioni che ne sono derivate hanno ampiamente peggiorato la qualità di vita personale, di relazione e di lavoro del ricorrente, costringendolo peraltro a sottoporsi ad un intervento chirurgico oltreché ad un lungo periodo di riabilitazione, i cui sintomi residuali sono tuttora presenti e stabilizzati”.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito, e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017).
L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
3.2 Ciò premesso in diritto, l'ausiliaria, dott.ssa nella relazione depositata il 4.12.2024, ha Per_1
accertato le seguenti lesioni traumatiche, da ascriversi causalmente ai fatti di causa:
“a carico della mano sinistra, infrazione della falange prossimale del III raggio e frattura spiroide del terzo medio della falange prossimale del IV raggio, giá menomato da un pregresso infortunio occorso in occasione di lavoro con distacco osseo della base della falange ungueale per il quale l' aveva CP_2
riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 3%; artralgia post-contusiva alla spalla sinistra, resa maggiormente vulnerabile dagli esiti di un remoto intervento ai tendini della cuffia dei rotatori, lesionati a seguito di un evento distrattivo.
Ha altresì escluso, come già riportato al punto 2.1, la compatibilità di tali lesioni con ipotesi alternative come quella di lesioni provocate con la mano serrata, come nell'azione di sferrare un pugno, per l'assenza di lesioni cutanee quali ecchimosi e/o escoriazioni al dorso della mano (non annotate in sede di Pronto Soccorso.
Quanto al danno biologico temporaneo, è stato riconosciuto in 2 giorni al 100%, corrispondente al periodo di ricovero ospedaliero per le necessità di osteosintesi chirurgica;
22 giorni al 75%, tenuto
8 conto del periodo di immobilizzazione delle dita della mano in presidio ortopedico e della necessità di rinnovare le medicazioni della ferita iatrogena di accesso al focolaio fratturativo della mano sinistra, 20 giorni al 50% , rappresentativi della progressiva ripresa funzionale in esito ai trattamenti fisiatrico- riabilitativi espletati e 20 giorni al 25%, in ragione del residuo stato di malattia e convalescenza, sino allo stabilizzarsi del quadro post traumatico.
Quanto al danno biologico permanente, secondo la ctu si tratta di un danno differenziale.
Si legge, infatti, nella relazione che “nel corso della visita diretta del Periziato è stato possibile innanzitutto rilevare che il IV dito della mano sinistra si presenta atteggiato in flessione (descrivendo una sorta di arco di cerchio), dismorfico (causa la tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale con falange distale ingentilita, ovvero assottigliata), interessato da un esito cicatriziale chirurgico sulla superficie dorsale ed ipovalido da un punto di vista articolare, configurando un indebolimento permanente della funzionalità prensile motoria dell'arto superiore non dominante, in soggetto dichiaratosi destrimane.
Quanto oggettivato rappresenta l'esito di diverse condizioni morbose che agiscono in concorso tenuto conto che l'infortunio ad oggetto ha coinvolto un distretto anatomico già interessato da reliquati permanenti, ovvero da preesistenze menomative di natura sia traumatica (ricordiamo il distacco osseo della falange distale precedentemente menzionato e che fu ammesso a tutela ), che ascrivibili a CP_2
condizioni patologiche naturali, come il Morbo di . Per_2
Ispezionando la superficie palmare della mano sinistra sono stati infatti rilevati i tipici cordoni duri sottocutanei che caratterizzano la malattia, quale espressione dell'ispessimento fibrotico dell'aponeurosi palmare che, nel caso de quo, coinvolgono principalmente il IV dito rendendosi responsabili di un'azione retraente, con conseguente flessione irriducibile dello stesso.
La consulente ha pertanto concluso trattarsi di “un caso in cui lo stato anteriore risulta importante ai fini del giudizio poiché la menomazione da stimare, di fatto (per quanto da sola si connoti da esiti di minima incidenza sull'integrità psico-fisica del soggetto), quadro menomativo aggravandone gli esiti invalidanti.
9 - Alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto delle indicazioni delle Linee Guida della Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, le ripercussioni di danno biologico permanente dovrebbero quindi essere modificate in plus rispetto ai valori medi Tabellari da considerarsi, (p. 24)
- Tutto ciò premesso, tenuto conto che laddove la preesistenza menomativa interessi proprio l'organo o
l'apparato leso in conseguenza del fatto illecito, il concetto della inesauribilità del bene salute, così come affermano gli Autori delle soprarichiamate Linee Guida, viene meno (poiché riguarda la sua globalità e non la funzione di singolo organo o apparato); ne deriva che il danno biologico permanente quale perdita della funzionalità articolare del IV dito, nel complesso valutato, non potrà superare il valore della perdita del distretto anatomico (5%).
- Nel caso ad oggetto, tuttavia, oltre al danno anatomo-funzionale, nel novero degli esiti da considerarsi a fini valutativi, devono ricomprendersi gli esiti cicatriziali chirurgici. (nella superficie dorsale del dito stesso), nonché la persistenza in situ dei mezzi di osteosintesi (n.3 microviti).
- Ne deriva che le ripercussioni permanenti ascrivibili ai fatti per cui è causa, da intendersi come danno incrementativo della menomazione preesistente (quantificata nella misura del 2% dall' ), CP_2 configurano un danno biologico nella misura del 2-3%”.
Con riguardo alla sofferenza correlata, la stessa è risultata di grado medio-lieve in relazione al periodo di malattia e convalescenza, nonché di grado lieve in ragione dello stabilizzarsi dei postumi.
Circa la personalizzazione richiesta, la ctu ha acquisito informazioni dal periziando il quale ha riferito che:
- Lo studio del violino cessava all'età di 15 anni, dopo un breve percorso (della durata di poco più di un anno) presso il conservatorio Monteverdi di Bolzano;
non ha conseguito alcun diploma ed ha interroto in epoca immediatamente successiva ogni tipo di attività connessa all'utilizzo di questo strumento.
- Negli anni a seguire si dilettava con la chitarra acustica, come autodidatta, senza mai fare parte di un gruppo musicale, facendone uso soprattutto per allietare serate tra amici.
- Da oltre trent'anni è iscritto al Poligono di Padova ove ha fatto parte della squadra di tiro fin dal lontano 1993, periodo durante il quale ha partecipato a diverse competizioni sportive, nessuna in epoca recente.
10 Alla luce di ciò, la ctu ha concluso nel senso che “i fatti lesivi ad oggetto non sembrano aver determinato una forzosa rinuncia di condizioni peculiari per il Danneggiato, tali da giustificare la personalizzazione del danno quale conseguenza di specifiche ripercussioni su aspetti dinamico relazionali.
Peraltro, anche laddove possano effettivamente configurarsi dei maggiori disagi nell'utilizzo di strumenti a corda e/o nell'afferrare con una presa valida l'impugnatura di un'arma, le limitazioni non risulterebbero motivate dagli esiti dell'evento traumatico ad oggetto, quanto piuttosto conseguenza del quadro comorboso preesistente, con ruolo prevalente svolto dalla condizione patologica naturale di cui
è affetto (Morbo di Dupuytren)”.
Infine, quanto all'incidenza sull'attività lavorativa, laddove l'attore lamenta che gli esiti fratturativi, coinvolgendo il distretto della mano, interferiscono in particolar modo con l'attività di istruttore di pugilato laddove si renda necessario sferrare colpi con la mano chiusa a pugno, la ctu ha ritenuto che
“detto pregiudizio, per la modestissima entità, non appare assolutamente capace di inficiare il proseguo del lavoro precedentemente svolto che può peraltro avvenire senza che vengano attivate funzioni di riserva o messe in atto strategie maggiormente usuranti.
Può ammettersi una maggior sofferenza unicamente per le sole attività di contatto che, ancora una volta, sembrano risentire più della situazione comorbosa che affligge la mano del soggetto più che degli esiti del trauma patito”.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente, conclusioni non contestate dai ctp delle parti.
Alla luce della ctu, rispetto alla quale parte attrice non ha svolto alcuna replica, non sussistono i presupposti per la chiesta personalizzazione, né quanto alle attività musicali, né in termini di cenestesi lavorativa.
Può invece riconoscersi la componente del danno morale, dovendosi ritenere sussistente in via presuntiva un vissuto di sofferenza per le lesioni subite e l'ulteriore peggioramento delle proprie condizioni di salute.
11 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Trattandosi poi di danno differenziale “La liquidazione va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale”
(cfr. fra le tante Cass. ord. 4680 del 2025).
12 Stante la condivisione delle risultanze della ctu e la ritenuta sussistenza anche della componente morale, si liquidano pertanto, quanto al danno biologico permanente € 4.885,00 (differenza fra il 5% anni 65 e il 2% anni 65).
Quanto al danno biologico temporaneo, si liquidano, tenuto conto dell'intervento subito, della riabilitazione e del grado medio-lieve di sofferenza, € 4.355,00 (pari a un valore giornaliero di €
130,00).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali ad €
9.240,00.
4. Quanto ai danni patrimoniali, l'attore chiede il ristoro delle spese per la visita e la redazione della perizia di parte del dott. per l'importo di € 610,00 (doc. 23 e 22 attore). Per_3
La risarcibilità, quale voce di danno emergente, delle spese di assistenza peritale stragiudiziale è pacifica nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 16990/2017), integrando voce di danno emergente ex art. 1223 c.c..
Di tali voci va valutata utilità e necessità ex ante nonché la congruità.
In caso di perizie mediche di parte deve peraltro tenersi conto che tale attività è necessaria a consentire l'individuazione dei profili censurabili e addebitabili ai sanitari.
Appare quindi oggettivamente arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa, ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
L'importo nel caso in esame appare congruo, in linea con il tariffario SISMLA.
4.1 All'attore devono poi essere rifuse le spese sostenute per visite, terapie e cure riabilitative (doc. 22 attore), ritenute dalla ctu tutte congrue e pertinenti, e quanto corrisposto per ottenere copia cartacea della cartella clinica, dal momento che si è trattato di un esborso pertinente e necessario ai fini della produzione documentale nella presente causa.
Spettano pertanto per tali voci € 1.563,50.
13 4.2 Quanto alle spese di assistenza stragiudiziale di Euro Infortunistica Stradale S.r.l. pari a € 1.342,00
(doc. 29), si ritiene di riconoscerle nei limiti di € 300,00, essendosi l'attività risolta nel mero invio di due raccomandate (doc. 24 e 25), con allegati documenti e relazione medico legale di parte.
Il totale danno patrimoniale ammonta quindi a € 2.473,50.
I danni complessivi all'attualità ammontano quindi a € 11.713,50 (€ 2.473,50 di danno patrimoniale + €
9.240,00 di danno non patrimoniale).
Sulla somma devalutata alla data dei fatti (o per le spese, alle date dei singoli esborsi) spettano poi gli interessi al tasso legale – in difetto di allegazioni che giustifichino il riconoscimento di un tasso maggiore - sulla somma anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione2.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le quattro fasi, comprensive delle spese di assistenza del ctp, dott. pari a € 610,00 (all.2), con Per_3
distrazione a favore del difensore, avv. Nathalie Tomaselli, dichiaratasi antistataria.
Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie è il convenuto a risultare obbligato in proposito.
P.Q.M.
Accertata la responsabilità di condanna a pagare a a CP_1 CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento danni, la somma di € 11.713,50 oltre interessi come in parte motiva.
Condanna a rifondere a le spese di lite, con distrazione a favore del CP_1 Parte_1
14 procuratore antistatario avv. Nathalie Tomaselli, liquidate in € 5.077,00 per compensi, € 277,75 per anticipazioni e notifiche, € 610,00 per spese di ctp, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del
15%.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu così come già liquidate. CP_1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U.I.R. obbligato è CP_1
Padova, 9 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
7 2 Va infatti osservato in diritto che nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219
c.c.) impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6561/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATHALIE Parte_1 C.F._1
TOMASELLI
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti MARCO GRASSELLI e CP_1 C.F._2
DEBORA D'AQUINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
SALVATORE : _1
Nel merito in via principale:
1 - accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e dunque la responsabilità esclusiva del Sig.
, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., nella causazione CP_1
dei danni patiti dal Sig. a seguito ed in conseguenza dei fatti illeciti di cui Parte_1
in narrativa, e segnatamente delle lesioni personali volontarie gravi cagionate dal resistente in data
13.3.2022, e per l'effetto,
- condannare il resistente Sig. a corrispondere al ricorrente, ai sensi del combinato CP_1
disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nessuno escluso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: biologico/dinamico relazionale, morale, patrimoniale e materiale) come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 14.036,25 o quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta di giustizia all'esisto della espletata istruttoria, nonché
- condannare il resistente Sig. al pagamento di interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.
1712 del 1995, dall'evento al saldo.
Nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e dunque la responsabilità esclusiva del Sig.
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., nella causazione dei danni patiti dal Sig. CP_1
a seguito ed in conseguenza dei fatti illeciti di cui in narrativa, e Parte_1 segnatamente delle lesioni personali gravi cagionate dal resistente in data 13.3.2022 e per l'effetto,
- condannare il resistente Sig. a corrispondere al ricorrente, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nessuno escluso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: biologico/dinamico relazionale, morale, patrimoniale e materiale) come meglio specificati nella narrativa del presente atto,
e complessivamente determinati nella somma di € 14.036,25 o quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta di giustizia all'esisto della espletanda istruttoria, nonché,
2 - condannare il resistente Sig. al pagamento di interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.
1712 del 1995, dall'evento al saldo.
In ogni caso:
- respingere l'avversa domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto
- condannare il resistente Sig. a rifondere integralmente al ricorrente le spese e CP_1 competenze di lite, ivi comprese eventualmente quelle di CTU (€ 1.830) e CTP (€ 610), relative al presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
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In via principale:
Respingersi le domande tutte di poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed Parte_1
in diritto per le motivazioni di cui in narrativa. Spese e onorari interamente rifusi.
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato che il comportamento tenuto da configura la condotta di cui Parte_1
al reato di lesione personale ex art. 582 c.p., accertate e dichiarate le lesioni subite ed accertati e quantificati i danni subiti da nella CP_1
misura indicata nella perizia medico-legale di € 24.148,25, oltre le spese mediche affrontate per €
1.214,00, condannarsi al risarcimento dei danni in favore di nella Parte_1 CP_1 misura di € 25.362,25 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Spese e onorari interamente rifusi.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso che la notte del 13.3.2022, mentre lavorava come addetto alla Parte_1 sicurezza presso la discoteca A's di CO EN (TV), era stato colpito da una transenna di metallo scagliatagli contro da un avventore del locale, in precedenza allontanato per il CP_1
suo comportamento molesto, ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato la citata controparte chiedendo – in principalità ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., in subordine ex art. 2043 c.c. – il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati, secondo le tabelle milanesi del 2021, in € 24.709,93 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
1.1 Si è tempestivamente costituito contestando la ricostruzione della dinamica CP_1
effettuata da parte attrice e deducendo, al contrario, di essersi meramente difeso e di essere stato piuttosto vittima di un violento pestaggio ad opera dei buttafuori della discoteca, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso attoreo e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 25.362,25 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.2 La causa è stata istruita con prova testimoniale e ctu medico-legale sulla persona dell'attore e giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, mentre va respinta la domanda riconvenzionale.
L'esito dell'istruttoria svoltasi il 30 maggio 2024 depone, infatti, per la prova del colpo subito da a causa della transenna spinta da mentre della partecipazione di _1 CP_1 _1 all'aggressione ad non vi è riscontro alcuno. CP_1
In sede di interpello, ha dichiarato che la sera dei fatti era ubriaco e su di giri, motivo per CP_1
cui qualcuno del suo stesso gruppo ha chiamato la sicurezza per farlo allontanare dal locale;
una volta portato fuori dal locale voleva rientrare per prendere i suoi effetti personali, ma non gli è stato consentito dagli addetti alla sicurezza e ne è nata una discussione.
4 Il convenuto ha altresì riconosciuto di aver dato una spinta alla transenna, pur spostandola solo di poco, circa 30 cm, ha escluso però di averla lanciata o sollevata e comunque di aver colpito alcuno dei buttafuori.
Quindi lo stesso convenuto ha riconosciuto di aver mosso la transenna nel contesto di una discussione accesa con i buttafuori, pur ridimensionando l'episodio.
Il teste che è sempre rimasto con ha confermato che ha spinto la Tes_1 CP_1 CP_1
transenna e ha detto di non aver visto se qualcuno è stato colpito dalla transenna.
Il teste ha detto che ha cercato di spostare la transenna nel tentativo di Testimone_2 CP_1
entrare nuovamente nel locale, senza però tirarla addosso a nessuno e di non aver visto far CP_1
male a o viceversa. _1
Il teste è rimasto circa un'ora fuori dal locale insieme ad e CP_1 Tes_1
Anche la teste ha visto dietro la transenna come per difendersi, ma non ha Testimone_3 CP_1 visto che l'abbia tirata addosso a qualcuno o qualcosa;
ha altresì precisato di non essere stata sempre presente.
Che invece la transenna sia stata usata in chiave “offensiva” è stato dichiarato dal teste , Tes_4
dipendente della discoteca, che pur non avendo visto la transenna colpire ha comunque _1
riferito di aver visto sollevare la transenna e scagliarla verso la vetrata, quando era CP_1 _1
nei pressi della porta e di aver subito dopo sentito lamentarsi del male al braccio;
dal teste _1
parimenti dipendente della discoteca, che ha riferito di aver visto prendere Testimone_5 CP_1
la transenna e scagliarla contro la porta e contro i buttafuori, tra i quali vi era il dal teste _1
, sempre dipendente della discoteca, che ha parimenti visto sollevare la Testimone_6 CP_1
transenna e scagliarla contro _1
Considerato che dei testi attorei una è stata presente solo in alcune fasi, non meglio precisate, e l'altro, per sua stessa ammissione, aveva bevuto, che comunque detti testi hanno riferito che era CP_1
arrabbiato e su di giri e che ha spostato/usato la transenna, che vi era concitazione e discussione e era nei pressi della porta e che voleva a tutti i costi rientrare nel locale, appare più _1 CP_1
che plausibile, come concordemente e puntualmente ricostruito dai testi attorei, che nella concitazione
5 della fase la transenna, anche se non propriamente sollevata e scagliata, ma più semplicemente spostata con violenza e forza, abbia colpito _1
A riscontrare ulteriormente detta ricostruzione offerta dai testi attorei vi è poi la piena compatibilità accertata in sede di ctu tra le lesioni riscontrate – e accertate al pronto soccorso il giorno successivo- e la dinamica sopra riferita.
Ne consegue che deve ritenersi provato che il convenuto abbia cagionato all'attore la lesione alla mano sinistra e alla spalla destra.
2.1 Quanto alla domanda riconvenzionale, dall'istruttoria testimoniale non è risultato in alcun modo provato che fosse tra i buttafuori che avrebbero aggredito in sede di interpello _1 CP_1
ha parlato genericamente di tre buttafuori, il teste ha espressamente riferito di CP_1 Tes_1 ricordare un ragazzo di colore mentre su ha così risposto “non ricordo che fosse presente _1 invece il che vedo qui in udienza”. _1
A confermare l'estraneità di ai fatti denunciati dal convenuto anche le risultanze della ctu, _1 ove si legge (p. 22) che “L'assenza di lesioni cutanee quali ecchimosi e/o escoriazioni al dorso della mano (non annotate in sede di Pronto Soccorso - cfr verbale), specie in regioni caratteristiche come le nocche, non sembrano avvalorare ipotesi interpretative come quella di lesioni provocate con la mano serrata, come nell'azione di sferrare un pugno”.
La domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore non può, pertanto, essere accolta, difettando la prova del coinvolgimento del nella lamentata aggressione. _1
3. Accertato l'an della pretesa attorea, ex art. 2043 c.c., venendo alle conseguenze lesive, in primis quelle non patrimoniali, parte attrice ha chiesto in ricorso un appesantimento del 20% per la cenestesi lavorativa quale buttafuori e istruttore di pugilato, il danno morale, nella misura prevista dalle tabelle milanesi del 2021 e altresì un ulteriore aumento del 50% del danno biologico permanente a titolo di personalizzazione, deducendo la perduta possibilità di suonare il violino e la chitarra, l'incidenza negativa sulla carriera di tiratore sportivo e le ricadute negative sulle attività lavorative di istruttore di boxe e addetto alla sicurezza.
Nelle note conclusive ha ridotto la quantificazione del danno, facendo proprie le risultanze della ctu e insistendo comunque per una personalizzazione del 50% deducendo come il “grave trauma subito e le
6 gravi lesioni che ne sono derivate hanno ampiamente peggiorato la qualità di vita personale, di relazione e di lavoro del ricorrente, costringendolo peraltro a sottoporsi ad un intervento chirurgico oltreché ad un lungo periodo di riabilitazione, i cui sintomi residuali sono tuttora presenti e stabilizzati”.
3.1 Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord. 7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso1.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito, e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr.
Cass. 25164 del 2020 già citata).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017).
L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
3.2 Ciò premesso in diritto, l'ausiliaria, dott.ssa nella relazione depositata il 4.12.2024, ha Per_1
accertato le seguenti lesioni traumatiche, da ascriversi causalmente ai fatti di causa:
“a carico della mano sinistra, infrazione della falange prossimale del III raggio e frattura spiroide del terzo medio della falange prossimale del IV raggio, giá menomato da un pregresso infortunio occorso in occasione di lavoro con distacco osseo della base della falange ungueale per il quale l' aveva CP_2
riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 3%; artralgia post-contusiva alla spalla sinistra, resa maggiormente vulnerabile dagli esiti di un remoto intervento ai tendini della cuffia dei rotatori, lesionati a seguito di un evento distrattivo.
Ha altresì escluso, come già riportato al punto 2.1, la compatibilità di tali lesioni con ipotesi alternative come quella di lesioni provocate con la mano serrata, come nell'azione di sferrare un pugno, per l'assenza di lesioni cutanee quali ecchimosi e/o escoriazioni al dorso della mano (non annotate in sede di Pronto Soccorso.
Quanto al danno biologico temporaneo, è stato riconosciuto in 2 giorni al 100%, corrispondente al periodo di ricovero ospedaliero per le necessità di osteosintesi chirurgica;
22 giorni al 75%, tenuto
8 conto del periodo di immobilizzazione delle dita della mano in presidio ortopedico e della necessità di rinnovare le medicazioni della ferita iatrogena di accesso al focolaio fratturativo della mano sinistra, 20 giorni al 50% , rappresentativi della progressiva ripresa funzionale in esito ai trattamenti fisiatrico- riabilitativi espletati e 20 giorni al 25%, in ragione del residuo stato di malattia e convalescenza, sino allo stabilizzarsi del quadro post traumatico.
Quanto al danno biologico permanente, secondo la ctu si tratta di un danno differenziale.
Si legge, infatti, nella relazione che “nel corso della visita diretta del Periziato è stato possibile innanzitutto rilevare che il IV dito della mano sinistra si presenta atteggiato in flessione (descrivendo una sorta di arco di cerchio), dismorfico (causa la tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale con falange distale ingentilita, ovvero assottigliata), interessato da un esito cicatriziale chirurgico sulla superficie dorsale ed ipovalido da un punto di vista articolare, configurando un indebolimento permanente della funzionalità prensile motoria dell'arto superiore non dominante, in soggetto dichiaratosi destrimane.
Quanto oggettivato rappresenta l'esito di diverse condizioni morbose che agiscono in concorso tenuto conto che l'infortunio ad oggetto ha coinvolto un distretto anatomico già interessato da reliquati permanenti, ovvero da preesistenze menomative di natura sia traumatica (ricordiamo il distacco osseo della falange distale precedentemente menzionato e che fu ammesso a tutela ), che ascrivibili a CP_2
condizioni patologiche naturali, come il Morbo di . Per_2
Ispezionando la superficie palmare della mano sinistra sono stati infatti rilevati i tipici cordoni duri sottocutanei che caratterizzano la malattia, quale espressione dell'ispessimento fibrotico dell'aponeurosi palmare che, nel caso de quo, coinvolgono principalmente il IV dito rendendosi responsabili di un'azione retraente, con conseguente flessione irriducibile dello stesso.
La consulente ha pertanto concluso trattarsi di “un caso in cui lo stato anteriore risulta importante ai fini del giudizio poiché la menomazione da stimare, di fatto (per quanto da sola si connoti da esiti di minima incidenza sull'integrità psico-fisica del soggetto), quadro menomativo aggravandone gli esiti invalidanti.
9 - Alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto delle indicazioni delle Linee Guida della Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, le ripercussioni di danno biologico permanente dovrebbero quindi essere modificate in plus rispetto ai valori medi Tabellari da considerarsi, (p. 24)
- Tutto ciò premesso, tenuto conto che laddove la preesistenza menomativa interessi proprio l'organo o
l'apparato leso in conseguenza del fatto illecito, il concetto della inesauribilità del bene salute, così come affermano gli Autori delle soprarichiamate Linee Guida, viene meno (poiché riguarda la sua globalità e non la funzione di singolo organo o apparato); ne deriva che il danno biologico permanente quale perdita della funzionalità articolare del IV dito, nel complesso valutato, non potrà superare il valore della perdita del distretto anatomico (5%).
- Nel caso ad oggetto, tuttavia, oltre al danno anatomo-funzionale, nel novero degli esiti da considerarsi a fini valutativi, devono ricomprendersi gli esiti cicatriziali chirurgici. (nella superficie dorsale del dito stesso), nonché la persistenza in situ dei mezzi di osteosintesi (n.3 microviti).
- Ne deriva che le ripercussioni permanenti ascrivibili ai fatti per cui è causa, da intendersi come danno incrementativo della menomazione preesistente (quantificata nella misura del 2% dall' ), CP_2 configurano un danno biologico nella misura del 2-3%”.
Con riguardo alla sofferenza correlata, la stessa è risultata di grado medio-lieve in relazione al periodo di malattia e convalescenza, nonché di grado lieve in ragione dello stabilizzarsi dei postumi.
Circa la personalizzazione richiesta, la ctu ha acquisito informazioni dal periziando il quale ha riferito che:
- Lo studio del violino cessava all'età di 15 anni, dopo un breve percorso (della durata di poco più di un anno) presso il conservatorio Monteverdi di Bolzano;
non ha conseguito alcun diploma ed ha interroto in epoca immediatamente successiva ogni tipo di attività connessa all'utilizzo di questo strumento.
- Negli anni a seguire si dilettava con la chitarra acustica, come autodidatta, senza mai fare parte di un gruppo musicale, facendone uso soprattutto per allietare serate tra amici.
- Da oltre trent'anni è iscritto al Poligono di Padova ove ha fatto parte della squadra di tiro fin dal lontano 1993, periodo durante il quale ha partecipato a diverse competizioni sportive, nessuna in epoca recente.
10 Alla luce di ciò, la ctu ha concluso nel senso che “i fatti lesivi ad oggetto non sembrano aver determinato una forzosa rinuncia di condizioni peculiari per il Danneggiato, tali da giustificare la personalizzazione del danno quale conseguenza di specifiche ripercussioni su aspetti dinamico relazionali.
Peraltro, anche laddove possano effettivamente configurarsi dei maggiori disagi nell'utilizzo di strumenti a corda e/o nell'afferrare con una presa valida l'impugnatura di un'arma, le limitazioni non risulterebbero motivate dagli esiti dell'evento traumatico ad oggetto, quanto piuttosto conseguenza del quadro comorboso preesistente, con ruolo prevalente svolto dalla condizione patologica naturale di cui
è affetto (Morbo di Dupuytren)”.
Infine, quanto all'incidenza sull'attività lavorativa, laddove l'attore lamenta che gli esiti fratturativi, coinvolgendo il distretto della mano, interferiscono in particolar modo con l'attività di istruttore di pugilato laddove si renda necessario sferrare colpi con la mano chiusa a pugno, la ctu ha ritenuto che
“detto pregiudizio, per la modestissima entità, non appare assolutamente capace di inficiare il proseguo del lavoro precedentemente svolto che può peraltro avvenire senza che vengano attivate funzioni di riserva o messe in atto strategie maggiormente usuranti.
Può ammettersi una maggior sofferenza unicamente per le sole attività di contatto che, ancora una volta, sembrano risentire più della situazione comorbosa che affligge la mano del soggetto più che degli esiti del trauma patito”.
3.3 La scrivente, ritenendole logiche e congruamente motivate, fa proprie le conclusioni dell'ausiliaria relativamente al danno biologico per la sua componente dinamico-relazionale, sia temporanea sia permanente, conclusioni non contestate dai ctp delle parti.
Alla luce della ctu, rispetto alla quale parte attrice non ha svolto alcuna replica, non sussistono i presupposti per la chiesta personalizzazione, né quanto alle attività musicali, né in termini di cenestesi lavorativa.
Può invece riconoscersi la componente del danno morale, dovendosi ritenere sussistente in via presuntiva un vissuto di sofferenza per le lesioni subite e l'ulteriore peggioramento delle proprie condizioni di salute.
11 Venendo alla traduzione in termini monetari di tali pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione non può che essere equitativa.
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass. ord.
n. 5801 del 2019).
Soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro per il risarcimento del danno biologico si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema
Corte.
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della Suprema Corte di cui alla sent.
n. 25164 del 2020, che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico-relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 (sulla necessità, trattandosi di debito di valore, di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. 2167 del 2016, 24210 del 2015, 19211 del 2015).
Trattandosi poi di danno differenziale “La liquidazione va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale”
(cfr. fra le tante Cass. ord. 4680 del 2025).
12 Stante la condivisione delle risultanze della ctu e la ritenuta sussistenza anche della componente morale, si liquidano pertanto, quanto al danno biologico permanente € 4.885,00 (differenza fra il 5% anni 65 e il 2% anni 65).
Quanto al danno biologico temporaneo, si liquidano, tenuto conto dell'intervento subito, della riabilitazione e del grado medio-lieve di sofferenza, € 4.355,00 (pari a un valore giornaliero di €
130,00).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali ad €
9.240,00.
4. Quanto ai danni patrimoniali, l'attore chiede il ristoro delle spese per la visita e la redazione della perizia di parte del dott. per l'importo di € 610,00 (doc. 23 e 22 attore). Per_3
La risarcibilità, quale voce di danno emergente, delle spese di assistenza peritale stragiudiziale è pacifica nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 16990/2017), integrando voce di danno emergente ex art. 1223 c.c..
Di tali voci va valutata utilità e necessità ex ante nonché la congruità.
In caso di perizie mediche di parte deve peraltro tenersi conto che tale attività è necessaria a consentire l'individuazione dei profili censurabili e addebitabili ai sanitari.
Appare quindi oggettivamente arduo affermare che siffatta attività stragiudiziale risulti in linea di massima ridondante o superflua – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero totalmente infondate – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa, ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
L'importo nel caso in esame appare congruo, in linea con il tariffario SISMLA.
4.1 All'attore devono poi essere rifuse le spese sostenute per visite, terapie e cure riabilitative (doc. 22 attore), ritenute dalla ctu tutte congrue e pertinenti, e quanto corrisposto per ottenere copia cartacea della cartella clinica, dal momento che si è trattato di un esborso pertinente e necessario ai fini della produzione documentale nella presente causa.
Spettano pertanto per tali voci € 1.563,50.
13 4.2 Quanto alle spese di assistenza stragiudiziale di Euro Infortunistica Stradale S.r.l. pari a € 1.342,00
(doc. 29), si ritiene di riconoscerle nei limiti di € 300,00, essendosi l'attività risolta nel mero invio di due raccomandate (doc. 24 e 25), con allegati documenti e relazione medico legale di parte.
Il totale danno patrimoniale ammonta quindi a € 2.473,50.
I danni complessivi all'attualità ammontano quindi a € 11.713,50 (€ 2.473,50 di danno patrimoniale + €
9.240,00 di danno non patrimoniale).
Sulla somma devalutata alla data dei fatti (o per le spese, alle date dei singoli esborsi) spettano poi gli interessi al tasso legale – in difetto di allegazioni che giustifichino il riconoscimento di un tasso maggiore - sulla somma anno per anno rivalutata fino alla data della presente decisione2.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le quattro fasi, comprensive delle spese di assistenza del ctp, dott. pari a € 610,00 (all.2), con Per_3
distrazione a favore del difensore, avv. Nathalie Tomaselli, dichiaratasi antistataria.
Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie è il convenuto a risultare obbligato in proposito.
P.Q.M.
Accertata la responsabilità di condanna a pagare a a CP_1 CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento danni, la somma di € 11.713,50 oltre interessi come in parte motiva.
Condanna a rifondere a le spese di lite, con distrazione a favore del CP_1 Parte_1
14 procuratore antistatario avv. Nathalie Tomaselli, liquidate in € 5.077,00 per compensi, € 277,75 per anticipazioni e notifiche, € 610,00 per spese di ctp, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del
15%.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu così come già liquidate. CP_1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U.I.R. obbligato è CP_1
Padova, 9 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge anche in Cass. 25164 del 2020 “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019)”.
7 2 Va infatti osservato in diritto che nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore, non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219
c.c.) impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).