Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente rel.
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto rinnovo della protezione umanitaria e vertente
TRA
nato in [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma alla Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Ferrara
(c.f. ), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
ricorrente in riassunzione – già appellante
E
(c.f. ) – , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_3
Stato e domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima, in Napoli alla via Diaz n.11
resistente in riassunzione – già appellato
nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di citazione in riassunzione.
L'appellato non ha depositato note conclusionali.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Napoli al fine di vedere accertato il proprio diritto al rinnovo della protezione umanitaria, già concessa con ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/11/2016.
L'adito Tribunale, con ordinanza del 26/1/2021, rilevato che il provvedimento era stato emesso dalla
Questura di nel corso del giudizio di primo grado, respinse la domanda per carenza di CP_2
interesse, atteso che il richiedente aveva nel frattempo chiesto ed ottenuto la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per lavoro subordinato, titolo avente decorrenza dall'8/11/2020.
Avverso la predetta ordinanza l' propose appello, sottolineando come il permesso per lavoro Pt_1
subordinato fosse stato rilasciato per la breve durata di tre mesi ed evidenziando la permanenza del proprio interesse a vedere accertato nel merito il diritto al rinnovo della protezione umanitaria.
Con sentenza n. 4313 del 18/10/2022 questa Corte dichiarò inammissibile l'appello per a-specificità dei motivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza il richiedente propose ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi, in particolare lamentando l'erronea applicazione da parte di questa Corte dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 99 e 100 c.p.c. per travisamento – relativamente alla permanenza dell'interesse ad ottenere il rinnovo della protezione umanitaria, avendo egli argomentato in ordine alla differenza tra il permesso di soggiorno per motivi umanitari e quello per lavoro subordinato.
La Suprema Corte con ordinanza n. 32524 del 23/11/2023 ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti il secondo ed il terzo.
Con atto di citazione depositato in data 31/1/2024 e notificato in parti data, ha Parte_1 provveduto alla riassunzione del procedimento ed ha chiesto l'accertamento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, precisando di aver ottenuto nel frattempo la conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, il cui rinnovo è stato, tuttavia, respinto dalla Questura di con provvedimento del 12/1/2023. Al riguardo, ha allegato e CP_2
documentato di essersi iscritto alla Camera di Commercio come ditta individuale, di produrre un reddito annuo pari a circa € 7.310,00 e di aver stipulato un regolare contratto di locazione in Crocella
Pacchiana.
Il si è costituito in giudizio con comparsa del 30/4/2024 ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 10/1/2025, concessi a ritroso i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve anzitutto considerare che nel cassare con rinvio, la Suprema Corte ha rilevato, in particolare, che questa Corte avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non tenendo in debito conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema. Il richiedente, infatti, aveva adeguatamente motivato quanto alle ragioni per cui si riteneva permanente l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo tale forma di protezione maggiormente appetibile in termini di durata e ampiezza del diritto rispetto alla conversione, chiesta in via subordinata, del titolo in un permesso per lavoro subordinato.
Nel merito, giova premettere che a norma dell'art. 5 comma 4 t.u.i., ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.”
Va quindi ricordato che le condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno sono: il rischio per il richiedente di essere sottoposto a tortura o ad altro trattamento inumano o degradante,
l'esistenza nel paese di provenienza di una situazione di grave instabilità, il rispetto della vita privata o familiare, l'integrazione sociale, familiare e lavorativa sul territorio nazionale in comparazione a quella raggiunta nel Paese d'origine.
Ciò posto ritiene questa Corte che possa indubbiamente escludersi la circostanza relativa al rischio per l'appellante di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Tanto si afferma in quanto il richiedente ha dichiarato, in sede di audizione amministrativa, di essere espatriato poiché, dopo la morte dei genitori, era stato per circa due anni ostaggio di un amico del padre che uccideva persone per trafficarne gli organi. Ha inoltre aggiunto di aver denunciato i fatti alla Polizia e di essere poi scappato per il timore di essere ucciso. La vicenda risulta tuttavia poco credibile ( e di tale opinione era stata sin dall'inizio anche la Commissione Territoriale ), in quanto ricca di incongruenze quanto al fatto che l'Oyareme sarebbe stato obbligato a prendere parte a tali rituali, riuscendo a sottrarsi agli stessi solo dopo due anni. In sostanza quindi, la vicenda posta a base dell'espatrio non solo non risulta credibile ma non configura neppure una forma di tortura o trattamento inumano direttamente rivolto al predetto. Il richiedente, infatti, avrebbe potuto evitare il coinvolgimento nelle attività illecite compiute dall'amico del padre, chiedendo aiuto e protezione alle Autorità del Paese di origine molto tempo prima.
A tanto deve aggiungersi che il Tribunale, con ordinanza del 19/11/2016, aveva concesso in prima istanza la protezione umanitaria all tenuto conto non del narrato del richiedente ma della Pt_1 situazione all'epoca caratterizzante il paese di provenienza. Situazione che, tuttavia, allo stato non può giustificarne il rinnovo in ragione della specifica zona di provenienza dell'appellante.
Va difatti rilevato che il conflitto connesso al gruppo terroristico “ ”, al quale sono Per_1
connesse le più gravi violazioni di diritti umani, interessa il nord est della Nigeria (gli stati di Per_2
e , ma non la zona di provenienza del richiedente asilo ( in Delta State). Dalle Per_3 Per_4 Per_5
informazioni acquisite si evince inoltre che allo stato i grandi conflitti di lunga durata esistenti in
Nigeria sono rappresentati dal conflitto di nella zona nord est, quello tra pastori e Per_1
agricoltori nella zona centro settentrionale, denominata Middle Belt (fascia centrale), il conflitto legato al petrolio nel Delta del Niger e l'escalation di violenza nella Stato di Zamfara legata a furti di bestiame e al banditismo.
Quanto al conflitto di , è stato osservato che, sebbene il governo nigeriano abbia Per_1
annunciato più volte sin dal mese di dicembre 2015 di averlo tecnicamente sconfitto, le relazioni mostrano che alcune aree sono ancora sotto il controllo di diverse fazioni del gruppo (l' più Per_6
Co attiva al confine con il Niger nello stato e il gruppo nello stato del per gli attentati Per_3 Per_2
più recenti risalenti al settembre 2020 cfr. scheda Coi Nigeria settembre 20AIE). A tanto va aggiunto, tuttavia, che le fonti più recenti danno atto della morte del leader di , BA EK, Per_1
circostanza che avrà certamente influenza sulla diminuzione dei conflitti esistenti, che si ribadisce sono comunque attivi nell'area nord-occidentale della Nigeria e non in quella meridionale, dalla quale il richiedente proviene (cfr. Report 2022 - World Report 2022: Nigeria | Human CP_5
Rights Watch (hrw.org)).
Oltre questi conflitti vi sono altre manifestazioni di violenza, segnatamente la tensione tra militari e l'Islamic Movement in Nigeria (IMN) nello stato Kaduna e quella tra governo e gruppi Igbo per un indipendente nella Nigeria sud est. Gli osservatori evidenziano, relativamente a tale ultimo Per_7 conflitto, che tra l'agosto 2015 e l'agosto 2016 le forze di sicurezza nigeriane, guidate dall'esercito, hanno condotto una campagna repressiva, uccidendo per via extragiudiziale almeno 150 agitatori pro-
, mentre nel settembre 2017 le forze di sicurezza hanno represso ed arrestato oltre 100 membri Per_7
Per_ dell'Ipob nello stato di organizzazione poi dichiarata terroristica.
Tanto rilevato deve inoltre escludersi che il richiedente rischi in caso di rimpatrio di subire gravi limitazioni di diritti umani a causa della situazione di instabilità esistente nell'area di provenienza, non essendo egli omosessuale né un critico o giornalista, uniche categorie che continuano ad essere oggetto di violenza e a subire discriminazioni (cfr. HRW – - Rapporto mondiale Controparte_6
2025 - Nigeria).
Neppure sussistono le ragioni relative al rispetto della vita privata o familiare, considerato che il richiedente non ha provato di aver instaurato nuovi legami sul territorio. Ciò posto ritiene invece questo Collegio - con riferimento all'integrazione sociale e lavorativa in
Italia- che il richiedente abbia compiutamente provato di aver lavorato dapprima come lavoratore dipendente, poi come lavoratore autonomo.
Al riguardo il predetto ha difatti allegato e documentato di essersi iscritto alla Camera di Commercio come ditta individuale, di produrre un reddito annuo pari a circa € 7.310,00 e di aver stipulato un regolare contratto di locazione in Crocella Pacchiana.
Orbene la suddetta documentazione risulta sufficiente a dimostrare il raggiungimento di un'effettiva integrazione sul territorio e a determinare il riconoscimento in favore del richiedente del diritto al rinnovo della protezione umanitaria, tenuto conto anche della comparazione con il livello di integrazione raggiunto nel Paese d'origine, per cui il proposto appello deve essere accolto.
Non luogo a provvedere quanto alle spese del presente giudizio e del giudizio di legittimità, tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori definitivamente pronunciando così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto riconosce in favore di il diritto al Parte_1 rinnovo della protezione umanitaria;
b) non luogo a provvedere sulle spese dei giudizi di legittimità e appello.
Così deciso in Napoli, il 10/1/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Efisia Gaviano