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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
707/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza cartolare;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
da
C.F. nata a [...] – RC il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.03.86 e residente in 11100 Aosta, C.so Saint Martin De Corléans n. 91 (ammessa al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta il 11.07.24 cfr. doc. n.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Vaccino, C.F. C.F._2
P.I. presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Aosta, C.so
[...] P.IVA_1
Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844 Email_1 nei confronti di
(C.F. ) residente in [...] C.F._3
Entrelevie n. 10, ed elettivamente domiciliato alla Via Festaz 55/A, presso lo studio e la persona dell'avv. Rebecca Tubère (C.F. ) e Giampiero Tubère C.F._4
( , del foro di Aosta, che lo rappresentano e difendono, anche C.F._5 disgiuntamente fax 0165.362112 Email_2
nell'interesse della figlia minore
C.F. nata ad [...] il [...] Persona_1 CodiceFiscale_6
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno interrotto la relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia . Per_1
pagina 1 di 3 A seguito della notificazione del ricorso proposto dalla madre per la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte nei seguenti termini:
“➢ La minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
➢ La minore è collocata presso la casa materna sita in Aosta in C.so Saint-Martin-de-Corleans;
➢ Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro Controparte_1 Parte_1 e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la minore pari a € 300,00 €, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
➢ Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del Protocollo di Aosta inerente alle spese extra-assegno, che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto, con obbligo del genitore tenuto al versamento della propria quota di provvedervi entro 15 giorni dal ricevimento delle distinte di pagamento da parte dell'anticipatario;
➢ L'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra
[...] in quanto collocataria prevalente della minore;
Parte_1
➢ Quando la bimba sarà con il padre lo stesso, anche con sms, dovrà informare la madre sulla situazione della piccola (esempio se ha mangiato o meno o se vi sono altri problemi); quando la minore pernotta presso il padre lo stesso avrà cura di contattare la madre e consentire di salutare la figlia. Le parti possono concordare che sia la madre a chiamare il padre per salutare la figlia;
allo stesso modo, quando la bimba e con la madre questa avrà cura di consentire al padre di salutare la figlia.
➢ Il padre frequenterà la minore alle seguenti modalità:
- I primi sei mesi dall'omologazione del presente accordo: due giorni a settimana da concordarsi tra le parti, ciascuno di due ore. I giorni e gli orari saranno concordati tra le parti nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore. Gli incontri avverranno in presenza della madre che garantirà l'assenza di terze persone;
- Dopo sei mesi dall'omologazione del presente accordo: due giorni a settimana da concordarsi tra le parti, ciascuno di quattro ore. I giorni e gli orari saranno concordati tra le parti nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore. Gli incontri avverranno senza la presenza della mamma;
- In ogni caso al compimento dei due anni d'età: fine settimana alternato (sabato e domenica) senza pernottamento dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oltre due giorni a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, da concordarsi;
- In ogni caso al compimento dei tre anni d'età: fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore 09.00 fino al lunedì all'entrata di scuola, oltre due giorni a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, da concordarsi. Durante il periodo estivo: la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, coi rispettivi genitori da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Durante le vacanze invernali: la minore ad anni alterni trascorrerà il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per pagina 2 di 3 garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
Pasqua e pasquetta: la minore trascorrerà ogni anno le seguenti giornate in maniera alternata (a partire dal giorno di pasqua 2024 con la madre). Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della figlia, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse della figlia ed in conformità ad esso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia C.F. nata ad [...] il Persona_1 CodiceFiscale_6
23.08.2023.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 30.1.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza cartolare;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
da
C.F. nata a [...] – RC il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.03.86 e residente in 11100 Aosta, C.so Saint Martin De Corléans n. 91 (ammessa al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta il 11.07.24 cfr. doc. n.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Vaccino, C.F. C.F._2
P.I. presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Aosta, C.so
[...] P.IVA_1
Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844 Email_1 nei confronti di
(C.F. ) residente in [...] C.F._3
Entrelevie n. 10, ed elettivamente domiciliato alla Via Festaz 55/A, presso lo studio e la persona dell'avv. Rebecca Tubère (C.F. ) e Giampiero Tubère C.F._4
( , del foro di Aosta, che lo rappresentano e difendono, anche C.F._5 disgiuntamente fax 0165.362112 Email_2
nell'interesse della figlia minore
C.F. nata ad [...] il [...] Persona_1 CodiceFiscale_6
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno interrotto la relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia . Per_1
pagina 1 di 3 A seguito della notificazione del ricorso proposto dalla madre per la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia, le parti hanno raggiunto un accordo formulando conclusioni congiunte nei seguenti termini:
“➢ La minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
➢ La minore è collocata presso la casa materna sita in Aosta in C.so Saint-Martin-de-Corleans;
➢ Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro Controparte_1 Parte_1 e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la minore pari a € 300,00 €, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
➢ Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del Protocollo di Aosta inerente alle spese extra-assegno, che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto, con obbligo del genitore tenuto al versamento della propria quota di provvedervi entro 15 giorni dal ricevimento delle distinte di pagamento da parte dell'anticipatario;
➢ L'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra
[...] in quanto collocataria prevalente della minore;
Parte_1
➢ Quando la bimba sarà con il padre lo stesso, anche con sms, dovrà informare la madre sulla situazione della piccola (esempio se ha mangiato o meno o se vi sono altri problemi); quando la minore pernotta presso il padre lo stesso avrà cura di contattare la madre e consentire di salutare la figlia. Le parti possono concordare che sia la madre a chiamare il padre per salutare la figlia;
allo stesso modo, quando la bimba e con la madre questa avrà cura di consentire al padre di salutare la figlia.
➢ Il padre frequenterà la minore alle seguenti modalità:
- I primi sei mesi dall'omologazione del presente accordo: due giorni a settimana da concordarsi tra le parti, ciascuno di due ore. I giorni e gli orari saranno concordati tra le parti nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore. Gli incontri avverranno in presenza della madre che garantirà l'assenza di terze persone;
- Dopo sei mesi dall'omologazione del presente accordo: due giorni a settimana da concordarsi tra le parti, ciascuno di quattro ore. I giorni e gli orari saranno concordati tra le parti nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascun genitore. Gli incontri avverranno senza la presenza della mamma;
- In ogni caso al compimento dei due anni d'età: fine settimana alternato (sabato e domenica) senza pernottamento dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oltre due giorni a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, da concordarsi;
- In ogni caso al compimento dei tre anni d'età: fine settimana alternato dal sabato mattina alle ore 09.00 fino al lunedì all'entrata di scuola, oltre due giorni a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00, da concordarsi. Durante il periodo estivo: la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, coi rispettivi genitori da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Durante le vacanze invernali: la minore ad anni alterni trascorrerà il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per pagina 2 di 3 garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
Pasqua e pasquetta: la minore trascorrerà ogni anno le seguenti giornate in maniera alternata (a partire dal giorno di pasqua 2024 con la madre). Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della figlia, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse della figlia ed in conformità ad esso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia C.F. nata ad [...] il Persona_1 CodiceFiscale_6
23.08.2023.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 30.1.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)
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