Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3610/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a[...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con gli Avv.ti Barbara Armanini ed Elise Marion Grace Simone Vullo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pisa in data 29 luglio 2000 (atto trascritto nei registri del predetto comune n. 142, parte II, seria A, anno 2000) in regime di separazione dei beni con il seguente figlio minore: nato a [...], il [...] (13 anni), cittadino Parte_3 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 marzo 2025,
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, resta assegnata alla Signora
con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, in qualità di genitore collocatario del Parte_1 figlio.
I coniugi danno atto che il marito se ne è già allontanato portando con sé tutti i propri effetti personali e quanto di sua proprietà.
3. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_3 presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Tutte le decisioni relative al figlio dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà del figlio.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, salvo diverso Pt_3
e migliore accordo tra le parti:
- a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza paterna, il mercoledì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il giovedì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, il martedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il mercoledì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici), e il giovedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il venerdì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane in giugno/luglio/agosto, anche non consecutive, in periodi da concordare in base alle reciproche esigenze dei genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni caso, nel mese di giugno il figlio starà prevalentemente a Milano, mentre nel mese di luglio starà prevalentemente a Pisa, secondo le consuetudini familiari. Anche la madre avrà due settimane di vacanza con il figlio, in periodi da concordare entro il medesimo termine, durante le quali l'ordinario diritto di visita paterno rimarrà sospeso. I genitori garantiranno, comunque, la massima flessibilità degli spostamenti del figlio tra Milano e Pisa durante il periodo estivo;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo
(dal 23 al 31 dicembre) e il secondo
(dal 31 dicembre al 6 gennaio) periodo di vacanza. In ogni caso, trascorrerà la Vigilia di Pt_3
Natale di ogni anno con la madre e il 25 e il 26 dicembre ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze scolastiche di Carnevale, in merito alle quali i genitori si accorderanno anno per anno, fermo restando che il figlio starà in via preferenziale con la madre;
- i ponti infrannuali verranno trascorsi dal figlio con il genitore cui spetta il week end adiacente al ponte.
5. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio , fino al Parte_2 Pt_3 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso, con le seguenti modalità:
a) versando alla Signora quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, in via Parte_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, tramite bonifico bancario, l'assegno mensile di € 1.500,00, assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal marzo 2026 (base marzo 2025);
b) pagando il 100% delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, e delle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale sita a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, sino al mese di maggio 2036 compreso;
da tale data, il Signor provvederà al solo pagamento delle Pt_2 predette spese per la quota del figlio (50%), se non ancora economicamente autosufficiente;
c) pagando, integralmente e direttamente, fino all'estinzione, la rata mensile del mutuo a lui intestato e stipulato con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. per l'acquisto della casa coniugale, nonché la rata mensile della polizza assicurativa che garantisce il mutuo e la “polizza casa”;
d) pagando e/o rimborsando alla madre collocataria il 100% delle spese straordinarie del figlio, comprese le spese relative allo sci, anche se praticato con la madre (a titolo esemplificativo e non esaustivo lezioni di sci, skipass e attrezzature, con l'esclusione delle spese di soggiorno e di viaggio, che rimarranno a carico del genitore che ha con sé il figlio), preventivamente concordate secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e cioè:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Il Signor si obbliga a mantenere in favore della moglie la copertura assicurativa “Fasdac”. Pt_2
7. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che si obbliga a trasferire a che si obbliga ad accettare Parte_2 Parte_1 il trasferimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione che recepirà le condizioni del presente ricorso, la quota pari al 50% della piena proprietà della casa coniugale, sita a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, libera da pesi e oneri di qualsiasi natura fatta salva l'ipoteca iscritta dall'istituto bancario mutuante Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. a garanzia del mutuo che precede, immobile identificato come segue al NCEU del Comune di Milano:
- abitazione di tipo civile, sita in Piazza Carlo Irnerio n. 12, identificato al Catasto Fabbricati
Comune di Milano al Foglio 431, part. 209, Subalterno 14, Categoria A/3, classe 6, vani 6.
Il tutto, salvo errore e come meglio identificato nell'atto di provenienza, che si allega sub doc. 12.
Il Signor si farà carico di tutti gli oneri fiscali e notarili del predetto trasferimento, fermo Pt_2 restando che il Notaio sarà individuato dalla Signora e che i coniugi chiederanno di Parte_1 usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla sentenza C. Cost. n. 154/99 per i trasferimenti convenuti in funzione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, essendo le relative pattuizioni tutte funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
*
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno depositato la documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma,
c.p.c..
Le parti hanno chiesto, quindi, che, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, la causa venga rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter, secondo comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a sei mesi, ai fini della pronuncia della sentenza relativa al divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni del ricorso introduttivo. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili.
DIRITTO
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Pisa, il 29 luglio 2000 (atto trascritto nel Registro di
Stato Civile del Comune di Pisa, n. 142, parte II, serie A, Anno 2000, Ufficio 1; atto trascritto, altresì, nel Registro di Stato Civile del Comune di Firenze, n. 704, parte II, serie B, Anno
2000).
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo..
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, ove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG