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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16494/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Montecuccoli n. 9, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. CAUDANA FEDERICA e dell'avv. GLIOZZI FILIPPO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Luigi Leonardo Colli n. 10, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. SAVINO VALERIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CAMBIANO il 19/04/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 27/09/1993 e il 03/05/2006. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/11/2022. Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i ricorrenti si comporteranno con reciproco rispetto l'uno verso l'altro.
PRENDE ATTO che la casa già costituente abitazione familiare sita in Cambiano (TO) alla Via IV Novembre 9/B, dalla quale il SI. si è già allontanato, resta assegnata alla SI.ra , con CP_1 Parte_1 gli arredi e i corredi in essa contenuti;
la SI.ra resta l'unica obbligata al pagamento del Parte_1 canone di locazione e di ogni accessorio e/o spesa ad esso relativo.
PRENDE ATTO che il SI. ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali CP_1 dall'immobile di cui al precedente punto.
PRENDE ATTO che la LI (oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ha Per_2 manifestato la sua volontà di trasferire, entro tempi brevi, la sua residenza presso il padre e di vivere insieme a quest'ultimo.
DISPONE che, in considerazione di quanto esposto al precedente punto, la SI.ra Parte_1 corrisponda al marito per il mantenimento della LI la somma di € 100 mensili, rivalutabili Per_2 annualmente in applicazione degli indici ISTAT;
tale somma verrà erogata dalla SI.ra Parte_1 mediante versamento diretto con bonifico bancario su c/c intestato alla LI (i cui estremi Per_2 saranno comunicati da quest'ultima alla madre con congruo anticipo) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. DISPONE che, sempre con riferimento alla LI entrambi i genitori si accollino il 50% delle Per_2 spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche, sportive, ricreative, e di tutte le c.d. 'spese straordinarie' (come definite tali dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 cui i ricorrenti fanno concorde rinvio) necessitate o previamente concordate e documentate.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla si chiedono ulteriormente e reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento e/o a qualsivoglia altro titolo.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni ulteriore differente questione di carattere patrimoniale e in particolare dichiarano di aver provveduto a chiudere i conti correnti cointestati e di aver definito ogni questione relativa alla divisione dei saldi risultanti dagli stessi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16494/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Montecuccoli n. 9, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. CAUDANA FEDERICA e dell'avv. GLIOZZI FILIPPO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Luigi Leonardo Colli n. 10, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. SAVINO VALERIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CAMBIANO il 19/04/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 27/09/1993 e il 03/05/2006. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23/11/2022. Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i ricorrenti si comporteranno con reciproco rispetto l'uno verso l'altro.
PRENDE ATTO che la casa già costituente abitazione familiare sita in Cambiano (TO) alla Via IV Novembre 9/B, dalla quale il SI. si è già allontanato, resta assegnata alla SI.ra , con CP_1 Parte_1 gli arredi e i corredi in essa contenuti;
la SI.ra resta l'unica obbligata al pagamento del Parte_1 canone di locazione e di ogni accessorio e/o spesa ad esso relativo.
PRENDE ATTO che il SI. ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali CP_1 dall'immobile di cui al precedente punto.
PRENDE ATTO che la LI (oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ha Per_2 manifestato la sua volontà di trasferire, entro tempi brevi, la sua residenza presso il padre e di vivere insieme a quest'ultimo.
DISPONE che, in considerazione di quanto esposto al precedente punto, la SI.ra Parte_1 corrisponda al marito per il mantenimento della LI la somma di € 100 mensili, rivalutabili Per_2 annualmente in applicazione degli indici ISTAT;
tale somma verrà erogata dalla SI.ra Parte_1 mediante versamento diretto con bonifico bancario su c/c intestato alla LI (i cui estremi Per_2 saranno comunicati da quest'ultima alla madre con congruo anticipo) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. DISPONE che, sempre con riferimento alla LI entrambi i genitori si accollino il 50% delle Per_2 spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche, sportive, ricreative, e di tutte le c.d. 'spese straordinarie' (come definite tali dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 cui i ricorrenti fanno concorde rinvio) necessitate o previamente concordate e documentate.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla si chiedono ulteriormente e reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento e/o a qualsivoglia altro titolo.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni ulteriore differente questione di carattere patrimoniale e in particolare dichiarano di aver provveduto a chiudere i conti correnti cointestati e di aver definito ogni questione relativa alla divisione dei saldi risultanti dagli stessi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.