Sentenza 24 luglio 1974
Massime • 4
La maggiorazione dello zero quaranta per cento dei contributi normali, prevista dall'art 5, terzo comma, della legge 4 agosto 1955 n 692, e da mettere in relazione con le nuove spese cui l' INAM sarebbe andato incontro per l'allestimento degli impianti e delle attrezzature necessarie per fornire l'assistenza malattia ai pensionati.*
Per effetto della fusione nell' INAM, gli enti contemplati nell'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138, hanno cessato di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo agli stessi succeduto l' INAM nelle strutture, nel fine e nel patrimonio, con la conseguenza che quelli di essi che hanno continuato di fatto a svolgere la loro attivita devono essere considerati come organi interni di tale istituto, unico soggetto di diritto rimasto in vita dopo la fusione. ( V 3391'72, mass n 361250; 1550'72, mass n 358258).*
Con l'art 2 della legge 4 agosto 1955 n 692 si volle affidare esclusivamente all' INAM l'assistenza malattia ai pensionati nella piena consapevolezza che la gia disposta fusione nell' INAM delle casse mutue alla data di decorrenza stabilita del 1 giugno 1943 non era stata ancora compiutamente attuata, per cui ci si preoccupo di eliminare ogni distinzione tra enti gia incorporati ed enti ancora operanti di fatto, togliendo a tutti indistintamente ogni possibilita di ingerenza nell' attivita assistenziale; le innovazioni contenute nella successiva legge 31 dicembre 1961 n 1443 riguardano esclusivamente il trasferimento dell'Onere finanziario relativo alla erogazione dell'assistenza ai pensionati, ferma restando, per quanto riguarda i soggetti designati a fornire le prestazioni assistenziali, la volonta di mantenere immutato il sistema introdotto con la legge 4 agosto 1955 n 692 di conseguenza il termine 'assistiti' dall' INAM deve essere inteso con riferimento allo stato di diritto e non allo stato di fatto, per cui sono da considerare tali anche coloro che di fatto ricevono l'assistenza dalle casse mutue aziendali, operando queste semplicemente come organi dell' istituto. ( V 676'72, mass n 356767).*
Poiche a seguito della fusione nell' INAM degli enti contemplati nell'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138 tale istituto e l'unico soggetto che giuridicamente presta l'assistenza malattia, sono tenute a pagare il contributo previsto dall'art 6, terzo comma, della legge 4 agosto 1955 n 692 anche le imprese i cui dipendenti vengono assistiti dalle casse mutue aziendali e che a queste ultime versano normalmente i contributi, in quanto anche l'assistenza malattia prestata da queste casse e in definitiva riconducibile all' INAM, che pertanto e legittimato a chiedere il pagamento del contributo in questione. ( V 3391'72, mass n 361251).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1974, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1974 |
Testo completo
Per effetto della fusione nell' INAM, gli enti contemplati nell'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138, hanno cessato di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo agli stessi succeduto l' INAM nelle strutture, nel fine e nel patrimonio, con la conseguenza che quelli di essi che hanno continuato di fatto a svolgere la loro attivita devono essere considerati come organi interni di tale istituto, unico soggetto di diritto rimasto in vita dopo la fusione. ( V 3391'72, mass n 361250; 1550'72, mass n 358258).*